38.2009.97
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1 marzo 2010Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.97
Data decisione, Autorità:
01.03.2010, TCA
Titolo:
Sanzione di 6 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei tre mesi precedenti l'annuncio al collocamento va ridotta a 5 giorni,considerato il periodo di malattia dell'assicurata nel quale non era tenuta ad effettuare ricerche di lavoro
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.97
cr/sc
Lugano
1 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
ottobre 2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 ottobre 2009 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 9 settembre 2009 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1per sei
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti
ricerche nel periodo di disdetta precedente alla sua iscrizione al
collocamento, e meglio nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 16 ottobre 2009, l’assicurata ha ricorso
tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.
Essa ha rilevato,
innanzitutto, di essere stata totalmente inabile al lavoro, a causa di
malattia, dal 12 maggio 2009 al 30 giugno 2009, come risulta dal certificato
medico del suo curante, dr. __________. Durante tale periodo, quindi, a suo
avviso, ella non era tenuta a svolgere delle ricerche di lavoro. Ciononostante,
ella ha comunque svolto tre ricerche durante il mese di maggio 2009 e tre
durante il mese di giugno 2009.
Quanto al
mese di aprile 2009, l’interessata ha considerato di dovere essere esonerata
dall’obbligo di effettuare delle ricerche di lavoro, dato che il 31 marzo 2009
ella ha ricevuto unicamente una “disdetta cautelativa, con mancanza di
informazione, da parte del datore di lavoro, sugli obblighi quale futura
disoccupata” (doc. I).
L’assicurata
ha, infine, chiesto, nel caso in cui il suo ricorso non potesse essere accolto,
di essere sentita (doc. I).
1.3. In risposta,
l’URC ha, in particolare, osservato:
"
(…)
Solamente in data 18 novembre 2009, prendendo visione del ricorso
presentato al TCA, l’URC è venuto a conoscenza dell’inabilità lavorativa dal 12
maggio 2009 al 30 giugno 2009 della signora RI 1.
Ribadiamo che la decisione di sanzione e la decisione su
opposizione sono state prese senza che l’URC fosse informato dell’inabilità
lavorativa dell’assicurata durante il periodo di disdetta.
Una attenta analisi dei documenti a disposizione consente di
constatare come l’assicurata non abbia comprovato alcuna ricerca di lavoro per
il periodo di disdetta in cui era comunque abile al lavoro (1 aprile – 11
maggio 2009).
La documentazione in nostro possesso concerne infatti unicamente
ricerche di lavoro intraprese ancora prima della disdetta (13.3.09) o durante
il periodo di inabilità lavorativa (14.5.09, 14.5.09, 26.05.09, 3.06.09,
11.6.09).
Il termine di preavviso per la disdetta del contratto di lavoro
della signora RI 1 secondo il CCL per il personale degli istituti sociali del
Cantone è di 3 mesi. L’apertura del termine quadro da parte della Cassa __________
con diritto alle indennità a partire dal 1° luglio 2009 consente di dedurre che
la data del licenziamento considerata valida è il 31 marzo 2009 (data di
disdetta indicata anche dall’assicurata al punto 19 del formulario “domanda di
indennità di disoccupazione” (doc. 9)). Pertanto a partire da tale data
l’assicurata avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di un posto di lavoro.
Sulla base di tale situazione la mancanza di ricerche di lavoro
dal 1.4.2009 al 11.5.2009 giustifica a nostro avviso la sanzione nei confronti
dell’assicurata. Sulla base delle direttive fornite dalla Sezione cantonale del
lavoro l’entità della sanzione può essere ridotta da 6 a 5 giorni (4 per non avere documentato alcuna ricerca durante il mese di aprile, +1 giorno per non
avere documentato alcuna ricerca nei primi 11 giorni del mese di maggio).
Considerata l’inabilità lavorativa è corretto che durante il mese di giugno
2009 l’assicurata non fosse tenuta ad attivarsi nella ricerca di un posto di
lavoro.
L’inabilità lavorativa dal 12.5.2009 al 30.6.2009 era conosciuta
dalla Cassa __________ in quanto chiaramente indicata sul formulario “attestato
del datore di lavoro” (doc. 9) che l’URC ha nel frattempo richiesto e ricevuto
dalla Cassa disoccupazione. Aprendo il TQ a partire dal 1.7.2009 la Cassa
disoccupazione ha, a nostro avviso, omesso di rivendicare il rispetto del
corretto termine di disdetta che avrebbe dovuto protrarsi di due mesi sino al
31.8.2009.
Qualora la Cassa riveda i conteggi prorogando il termine di
disdetta sino al 31.8.2009, la nostra valutazione delle ricerche di lavoro
svolte nei tre mesi precedenti la disoccupazione comprenderebbe i mesi di
giugno, luglio e agosto 2009. In tal caso la documentazione sottopostaci
giustificherebbe la revoca della sanzione in quanto la mancanza di ricerche per
il mese di giugno è comprovata dal certificato medico, mentre per i mesi di
luglio e agosto la valutazione è sufficiente (doc. 10, 11).
Per i motivi sopra esposti l’URC chiede a codesto Tribunale di
decidere:
A) il ricorso
è accolto nel caso in cui la Cassa __________ rivede i termini della disdetta
che viene prorogata fino al 31 agosto 2009.
In via subordinata:
B) il ricorso
è parzialmente accolto e la sanzione ridotta da 6 a 5 giorni nel caso in cui il periodo di disdetta viene mantenuto nei mesi di aprile, maggio e
giugno 2009.”
(Doc. III)
1.4. Con scritto del 6 dicembre 2009,
l’assicurata ha osservato:
"
In risposta alle osservazioni dell’Ufficio regionale di
collocamento mi permetto di fare osservare a codesti onorevoli sigg. Giudici
che, come ad un certificato medico del dott. __________ in possesso della __________,
a partire dal 1° luglio 2009 ero sì abile al lavoro ma solo per posti di lavoro
eccetto il precedente.
La mia malattia (esaurimento nervoso) intervenuta
era semplicemente causata da mobbing e stalking; da qui l’evidente
impossibilità di continuare con il precedente posto di lavoro.
Per questa ragione mi riconfermo nel ricorso e
chiedo cortesemente che lo stesso sia accettato integralmente con
l’annullamento completo della sospensione dal diritto delle prestazioni.”
(Doc. V)
1.5. In data 18
dicembre 2009, l’URC - dopo avere nuovamente osservato di non essere stato a
conoscenza “dell’inabilità lavorativa della signora RI 1 durante il periodo di
disdetta e nemmeno dell’esistenza di un secondo certificato medico che esclude
la ripresa lavorativa presso il precedente datore di lavoro” - ha ribadito
quanto già espresso nella decisione impugnata e nella risposta di causa,
rimettendosi al giudizio del TCA (doc. VII).
Questa
presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurata (doc.
VIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi
di aprile, maggio e giugno 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine
di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente
d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma
scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è
stata impiegata dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 2009 presso la __________ di __________,
in qualità di educatrice (cfr. doc. 9b).
Il datore
di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro il 31 marzo 2009 con
effetto a partire dal 30 giugno 2009 (cfr. doc. 1).
L’insorgente
si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° luglio 2009, dichiarandosi
disponibile per un’attività al 100% (cfr. doc. 9a).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di maggio e
giugno 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente al mese di aprile
2009 (cfr. allegati al doc. 3).
Il
consulente del personale, il 31 luglio 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro l’11 agosto 2009,
il fatto di avere effettuato delle ricerche di lavoro insufficienti nel periodo
di disdetta precedente alla disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).
La
ricorrente, con scritto datato 11 agosto 2009, ha risposto:
"
(…)
La giustificazione da voi richiesta consiste nel
fatto che era una disdetta cautelativa la quale è stata confermata alla fine
del mese di aprile; per i mesi successivi ci sono stati diversi problemi di
rivendicazione del mio posto di lavoro, senza esito positivo e non avevo ancora
ricevuto istruzioni di quante richieste di lavoro vi erano pertinenti fare
nell’arco di un mese.” (Doc. 5)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione
formale del 9 settembre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 16 ottobre
2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6. Chiamato a
pronunciarsi, il TCA rileva, innanzitutto, che l’assicurata è stata totalmente
inabile al lavoro dal 12 maggio 2009 al 30 giugno 2009, come attestato dal dr. __________
nel certificato medico dell’11 maggio 2009 (cfr. doc. A3).
L’indicazione
di una totale incapacità lavorativa dell’interessata, durante il periodo
citato, risulta, del resto, anche dall’“Attestato del datore di lavoro”,
compilato dall’__________ in data 23 luglio 2009 (doc. 9b).
Alla luce
di questo periodo di totale incapacità lavorativa, certificata dal dr. __________,
il TCA ritiene quindi che, come correttamente indicato dall’amministrazione in
sede di risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicurata non fosse tenuta a
compiere delle ricerche di lavoro durante il periodo compreso fra il 12 maggio
2009 e il 30 giugno 2009 (cfr. STF 8C_583/2009 del 22 dicembre 2009).
Pertanto,
a mente del TCA, la sanzione di 1 giorno di sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione, inflitta dall’amministrazione per
insufficienti ricerche svolte durante il mese di giugno 2009, non è
giustificata e deve essere annullata.
Quanto al
periodo compreso fra il 1° aprile 2009 e l’11 maggio 2009, il TCA, attentamente
esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto, l’insorgente, in
tale lasso di tempo, non abbia effettuato delle ricerche di lavoro valide dal
profilo quantitativo e qualitativo.
L’obbligo
di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a
decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).
Ora,
dagli atti emerge che l’assicurata ha ricevuto dal suo precedente datore di
lavoro, in data 31 marzo 2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:
"
Il Consiglio di Fondazione dell’__________ a __________
con la presente le comunica la disdetta cautelativa del contratto di lavoro per
il 30 giugno 2009.
Come reso noto nel corso dell’incontro
organizzato in data odierna presso l’__________, la __________ cessa la sua
attività presso l’Istituto stesso entro il 30.06.2009.
A far data dal 1° luglio p. v. la __________
subentra quale nuovo gestore. Quest’ultima, per il tramite della propria
Presidente, nonché Direttrice ad interim della nostra struttura, Sig.ra __________,
valuterà le riassunzioni.” (Doc. 1)
In seguito, il datore di lavoro, con scritto del
30 aprile 2009, ha comunicato all’assicurata quanto segue:
"
Come concordato durante il nostro incontro del
29.04.2009 u. s., con la presente mi permetto di formalizzare la disdetta del
contratto di lavoro con scadenza al 30.06.2009.
La fine del rapporto di collaborazione fa seguito
ad una riorganizzazione interna dell’Istituto ed esula da eventuali demeriti
attribuibili alla signora RI 1, che ringraziamo per questi anni di fattiva
collaborazione.
L’indennità di partenza di Frs. 36'802.25 (pari a
6 mensilità, tredicesima inclusa) versata alla signora RI 1, è da considerarsi
quale buonuscita per i 15 anni di collaborazione.
La ringrazio per la proficua collaborazione e la
professionalità che ha dimostrato nello svolgimento delle proprie mansioni in
questi anni a favore delle persone accolte presso la nostra Casa.” (Doc. 2)
Non appena ricevuta, in data 31 marzo 2009, la
lettera di disdetta, dunque, a mente del TCA, l’assicurata avrebbe dovuto
cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al fine di reperire una nuova
occupazione.
Quanto
asserito dalla ricorrente, ossia il fatto che la disdetta ricevuta in data 31
marzo 2009 era “solo” una disdetta cautelativa (cfr. doc. I, 5, 7) non le è di
alcun ausilio.
Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Considerandi
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, una volta ricevuta, in data 31 marzo 2009, la disdetta
cautelativa da parte del precedente datore di lavoro – il quale cessava
l’attività, che veniva ripresa dalla __________ - l’assicurata non era certa di
potere continuare il precedente rapporto di lavoro. Al contrario, come
espressamente indicato nella stessa lettera di disdetta, il “nuovo” datore di
lavoro “valuterà le riassunzioni” (cfr. doc. 1).
D’altronde
dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla
ricorrente - che una riassunzione presso il “nuovo” datore di lavoro le fosse
stata garantita.
L’assicurata,
dunque, tutt’al più poteva sperare che si concretizzasse una riassunzione da
parte della __________, ciò che tuttavia non si è mai realizzato, come
espressamente formalizzato nella lettera di disdetta del 30 aprile 2009 (cfr.
doc. 2).
La mera
speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
L’assicurata, quindi,
aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già durante il mese di aprile
2009.
Tale obbligo le incombeva,
inoltre, a maggior ragione, all’inizio del mese di maggio 2009, una volta
ricevuta la lettera del 30 aprile 2009, con la conferma scritta
dell’impossibilità di una riassunzione da parte del datore di lavoro.
Di conseguenza la
ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal
diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima
della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88
del 7 gennaio 2008).
2.7
Ora si
tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi
di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 14, 9, V)
possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.;
E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003
pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG
über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine
di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli
ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.8
Nel caso in
esame, l’assicurata ha indicato di non essere “stata informata dal mio datore
di lavoro sugli obblighi di ricerca che avevo nella mia situazione” (cfr. doc. I).
In
concreto non è dunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione, dato che
l’assicurata, a fronte della mancanza di informazioni da parte del suo
precedente datore di lavoro, non ha contattato l’URC nel periodo di disdetta al
fine di ottenere delle informazioni circa i suoi
diritti e doveri.
Pertanto, non entra in
considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi
dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto
2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).
Inoltre,
va in ogni caso evidenziato che il TFA ha
rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid.
2.
; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del
resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:
"
(…)
2.1
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich
der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden
Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den
Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben
hat.
2.2
Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten
Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten
Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen
geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die
Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die
Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach
Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn
die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare
Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle
ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt
werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten
nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen
Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter
nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin
des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst
anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm
monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle
des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung
der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass
die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem
ungenügend waren.“
Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che
in concreto l'assicurata, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nel
mese di aprile 2009 e avendone svolte di insufficienti nel mese di maggio 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.9
La ricorrente ha chiesto di essere
sentita (doc. I).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica (la ricorrente ha chiesto di essere sentita), questo TCA
rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della
vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui
"se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un
dibattimento").
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel caso
in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto, per cui rinuncia all'assunzione di
ulteriori prove, come ad esempio l’audizione postulata dalla ricorrente (cfr.
doc. I).
2.10
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per
mancate ricerche nel mese di aprile 2009 + un giorno per insufficienti ricerche
nel mese di maggio 2009 + un giorno per insufficienti ricerche nel mese di
giugno 2009).
Come
visto in precedenza e come del resto ammesso dall’amministrazione stessa in
sede di risposta di causa (cfr. consid. 2.6.), tuttavia, la sanzione di un
giorno di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta per
insufficienti ricerche di lavoro durante il mese di giugno 2009 non può essere
ritenuta corretta da parte di questo Tribunale e non può quindi essere
confermata, dato che durante tale periodo l’assicurata era in malattia e dunque
non era tenuta a cercare una nuova occupazione.
Quanto ai
rimanenti 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
inflitti dall’amministrazione all’assicurata, a mente del TCA, tutto ben
considerato e ritenuto che, di regola, vengono inflitti tre giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e quattro
giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.4.), la
penalità di 5 giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2009 + 1
giorno per insufficienti ricerche dall’1 all’11 maggio 2009) a carico della
ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid.
2.4
).
A mente
del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurata, dal 12 maggio 2009 al 30 giugno
2009.
non era tenuta, vista la malattia, a intraprendere degli sforzi per
trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.6.), la sospensione di 6 giorni
inflittale dall’amministrazione non rispetta il principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto essere ridotta a 5 giorni.
Il ricorso
va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel
senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione
per 5 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 16 ottobre 2009 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 5 giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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