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38.2009.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 marzo 2010Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine

di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente

d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma

scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è

stata impiegata dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 2009 presso la __________ di __________,

in qualità di educatrice (cfr. doc. 9b).

Il datore

di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro il 31 marzo 2009 con

effetto a partire dal 30 giugno 2009 (cfr. doc. 1).

L’insorgente

si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° luglio 2009, dichiarandosi

disponibile per un’attività al 100% (cfr. doc. 9a).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di maggio e

giugno 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente al mese di aprile

2009 (cfr. allegati al doc. 3).

Il

consulente del personale, il 31 luglio 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro l’11 agosto 2009,

il fatto di avere effettuato delle ricerche di lavoro insufficienti nel periodo

di disdetta precedente alla disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

La

ricorrente, con scritto datato 11 agosto 2009, ha risposto:

"

(…)

La giustificazione da voi richiesta consiste nel

fatto che era una disdetta cautelativa la quale è stata confermata alla fine

del mese di aprile; per i mesi successivi ci sono stati diversi problemi di

rivendicazione del mio posto di lavoro, senza esito positivo e non avevo ancora

ricevuto istruzioni di quante richieste di lavoro vi erano pertinenti fare

nell’arco di un mese.” (Doc. 5)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione

formale del 9 settembre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 16 ottobre

2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6. Chiamato a

pronunciarsi, il TCA rileva, innanzitutto, che l’assicurata è stata totalmente

inabile al lavoro dal 12 maggio 2009 al 30 giugno 2009, come attestato dal dr. __________

nel certificato medico dell’11 maggio 2009 (cfr. doc. A3).

L’indicazione

di una totale incapacità lavorativa dell’interessata, durante il periodo

citato, risulta, del resto, anche dall’“Attestato del datore di lavoro”,

compilato dall’__________ in data 23 luglio 2009 (doc. 9b).

Alla luce

di questo periodo di totale incapacità lavorativa, certificata dal dr. __________,

il TCA ritiene quindi che, come correttamente indicato dall’amministrazione in

sede di risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicurata non fosse tenuta a

compiere delle ricerche di lavoro durante il periodo compreso fra il 12 maggio

2009 e il 30 giugno 2009 (cfr. STF 8C_583/2009 del 22 dicembre 2009).

Pertanto,

a mente del TCA, la sanzione di 1 giorno di sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione, inflitta dall’amministrazione per

insufficienti ricerche svolte durante il mese di giugno 2009, non è

giustificata e deve essere annullata.

Quanto al

periodo compreso fra il 1° aprile 2009 e l’11 maggio 2009, il TCA, attentamente

esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto, l’insorgente, in

tale lasso di tempo, non abbia effettuato delle ricerche di lavoro valide dal

profilo quantitativo e qualitativo.

L’obbligo

di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a

decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).

Ora,

dagli atti emerge che l’assicurata ha ricevuto dal suo precedente datore di

lavoro, in data 31 marzo 2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:

"

Il Consiglio di Fondazione dell’__________ a __________

con la presente le comunica la disdetta cautelativa del contratto di lavoro per

il 30 giugno 2009.

Come reso noto nel corso dell’incontro

organizzato in data odierna presso l’__________, la __________ cessa la sua

attività presso l’Istituto stesso entro il 30.06.2009.

A far data dal 1° luglio p. v. la __________

subentra quale nuovo gestore. Quest’ultima, per il tramite della propria

Presidente, nonché Direttrice ad interim della nostra struttura, Sig.ra __________,

valuterà le riassunzioni.” (Doc. 1)

In seguito, il datore di lavoro, con scritto del

30 aprile 2009, ha comunicato all’assicurata quanto segue:

"

Come concordato durante il nostro incontro del

29.04.2009 u. s., con la presente mi permetto di formalizzare la disdetta del

contratto di lavoro con scadenza al 30.06.2009.

La fine del rapporto di collaborazione fa seguito

ad una riorganizzazione interna dell’Istituto ed esula da eventuali demeriti

attribuibili alla signora RI 1, che ringraziamo per questi anni di fattiva

collaborazione.

L’indennità di partenza di Frs. 36'802.25 (pari a

6 mensilità, tredicesima inclusa) versata alla signora RI 1, è da considerarsi

quale buonuscita per i 15 anni di collaborazione.

La ringrazio per la proficua collaborazione e la

professionalità che ha dimostrato nello svolgimento delle proprie mansioni in

questi anni a favore delle persone accolte presso la nostra Casa.” (Doc. 2)

Non appena ricevuta, in data 31 marzo 2009, la

lettera di disdetta, dunque, a mente del TCA, l’assicurata avrebbe dovuto

cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al fine di reperire una nuova

occupazione.

Quanto

asserito dalla ricorrente, ossia il fatto che la disdetta ricevuta in data 31

marzo 2009 era “solo” una disdetta cautelativa (cfr. doc. I, 5, 7) non le è di

alcun ausilio.

Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità

di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo,

op. cit., pag. 32).

Considerandi

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, una volta ricevuta, in data 31 marzo 2009, la disdetta

cautelativa da parte del precedente datore di lavoro – il quale cessava

l’attività, che veniva ripresa dalla __________ - l’assicurata non era certa di

potere continuare il precedente rapporto di lavoro. Al contrario, come

espressamente indicato nella stessa lettera di disdetta, il “nuovo” datore di

lavoro “valuterà le riassunzioni” (cfr. doc. 1).

D’altronde

dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla

ricorrente - che una riassunzione presso il “nuovo” datore di lavoro le fosse

stata garantita.

L’assicurata,

dunque, tutt’al più poteva sperare che si concretizzasse una riassunzione da

parte della __________, ciò che tuttavia non si è mai realizzato, come

espressamente formalizzato nella lettera di disdetta del 30 aprile 2009 (cfr.

doc. 2).

La mera

speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

L’assicurata, quindi,

aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già durante il mese di aprile

2009.

Tale obbligo le incombeva,

inoltre, a maggior ragione, all’inizio del mese di maggio 2009, una volta

ricevuta la lettera del 30 aprile 2009, con la conferma scritta

dell’impossibilità di una riassunzione da parte del datore di lavoro.

Di conseguenza la

ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima

della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88

del 7 gennaio 2008).

2.7

Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi

di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 14, 9, V)

possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.;

E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003

pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG

über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine

di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli

ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.8

Nel caso in

esame, l’assicurata ha indicato di non essere “stata informata dal mio datore

di lavoro sugli obblighi di ricerca che avevo nella mia situazione” (cfr. doc. I).

In

concreto non è dunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione, dato che

l’assicurata, a fronte della mancanza di informazioni da parte del suo

precedente datore di lavoro, non ha contattato l’URC nel periodo di disdetta al

fine di ottenere delle informazioni circa i suoi

diritti e doveri.

Pertanto, non entra in

considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi

dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto

2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

Inoltre,

va in ogni caso evidenziato che il TFA ha

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid.

2.

; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del

resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"

(…)

2.1

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2

Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn

die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten

nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen

Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter

nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin

des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst

anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm

monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle

des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung

der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass

die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem

ungenügend waren.“

Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che

in concreto l'assicurata, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nel

mese di aprile 2009 e avendone svolte di insufficienti nel mese di maggio 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9

La ricorrente ha chiesto di essere

sentita (doc. I).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (la ricorrente ha chiesto di essere sentita), questo TCA

rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della

vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della

legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui

"se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un

dibattimento").

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso

in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto, per cui rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove, come ad esempio l’audizione postulata dalla ricorrente (cfr.

doc. I).

2.10

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per

mancate ricerche nel mese di aprile 2009 + un giorno per insufficienti ricerche

nel mese di maggio 2009 + un giorno per insufficienti ricerche nel mese di

giugno 2009).

Come

visto in precedenza e come del resto ammesso dall’amministrazione stessa in

sede di risposta di causa (cfr. consid. 2.6.), tuttavia, la sanzione di un

giorno di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta per

insufficienti ricerche di lavoro durante il mese di giugno 2009 non può essere

ritenuta corretta da parte di questo Tribunale e non può quindi essere

confermata, dato che durante tale periodo l’assicurata era in malattia e dunque

non era tenuta a cercare una nuova occupazione.

Quanto ai

rimanenti 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione

inflitti dall’amministrazione all’assicurata, a mente del TCA, tutto ben

considerato e ritenuto che, di regola, vengono inflitti tre giorni di

sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e quattro

giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.4.), la

penalità di 5 giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2009 + 1

giorno per insufficienti ricerche dall’1 all’11 maggio 2009) a carico della

ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid.

2.4

).

A mente

del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurata, dal 12 maggio 2009 al 30 giugno

2009.

non era tenuta, vista la malattia, a intraprendere degli sforzi per

trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.6.), la sospensione di 6 giorni

inflittale dall’amministrazione non rispetta il principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto essere ridotta a 5 giorni.

Il ricorso

va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel

senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

per 5 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 16 ottobre 2009 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 5 giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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