38.2009.98
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15 marzo 2010Italiano23 min
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Numero d'incarto:
38.2009.98
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, TCA
Titolo:
Opposizione dichiarata irricevibile. Lo scritto delll'assicurato non può essere considerato un'opposizione sufficientemente motivata. L'amministrazione ha assegnato all'A. un termine per completere l'opposizione. Termine trascorso infruttuosamente. Nessuna restituzione del termine
CONDONO
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OPPOSIZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 38 cpv. 3 LPGA
art. 38 cpv. 4 LPGA
art. 38bis cpv. 2 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 39 cpv. 2 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 40 cpv. 2 LPGA
art. 40 cpv. 3 LPGA
art. 41 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. b LPGA
art. 10 cpv. 1 OPGA
art. 10 cpv. 2 let. a OPGA
art. 10 cpv. 4 OPGA
art. 10 cpv. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.98
LG/sc
Lugano
15 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
ottobre 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 6 maggio 2009 la Cassa disoccupazione __________ (in
seguito: la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 2'457.50
relativo a indennità di disoccupazione indebitamente percepite (doc. 11).
1.2. In data 4
giugno 2009 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di condono dell’importo in
questione adducendo, a sostegno della propria domanda, problemi familiari (doc.
10).
Il caso è
stato sottoposto per decisione all’ufficio giuridico della Sezione del lavoro
di Bellinzona (doc. 9).
1.3. Il 4 agosto
2009 la Sezione del lavoro ha fatto richiesta all’assicurato, tramite
questionario, dei dati personali e della documentazione necessari per l’esame
della domanda di condono (doc. 8).
L’assicurato
è rimasto silente.
1.4. Il 19 agosto
2009 la Sezione del lavoro ha sollecitato RI 1 a trasmettere la documentazione
richiesta entro e non oltre il 3 settembre 2009 (doc. 7).
L’assicurato
è nuovamente rimasto silente.
1.5. Con decisione
del 16 settembre 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono visto
il mancato seguito dato dall’assicurato alle richieste di compilazione
dell’apposito questionario e la conseguente impossibilità di analizzare la sua situazione
economica (doc. 6).
1.6. Con uno scritto
del 21 settembre 2009 RI 1 ha comunicato quanto segue alla Sezione del lavoro:
"
Egregi signori,
Sono il Sig.re RI 1 volevo porgervi le mie scuse,
per non aver compilato il formulario da voi spedito.
Il motivo che nel periodo in cui lo avete spedito
ero assente dalla Svizzera per vacanze nel mio paese d’origine.
Spero in una comprensione.
Colgo l’occasione per porgervi i miei più
cordiali saluti” (doc. 5).
1.7. In data 1°
ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha così risposto:
"
Accusiamo ricevuta del Suo scritto 21 settembre
u.s. pervenutoci lo scorso 25 settembre.
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che,
conformemente all'articolo 52 della Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e all'articolo 10 della relativa
ordinanza (OPGA), le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; l'opposizione
deve, in particolare, contenere una conclusione e una motivazione, inoltre va
allegata eventuale utile documentazione come pure copia della decisione
contestata.
In considerazione di quanto precede, Le fissiamo
un termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della presente per:
1. indicarci se il Suo scritto è da considerare un'opposizione alla
nostra decisione 16 settembre 2009;
2. precisare quali sono le Sue motivazioni e le
Sue richieste;
3. produrci copia della decisione da Lei
contestata;
4. specificare da quando a quando (date esatte) è stato assente per
vacanze nel Suo paese d'origine;
5. precisare a chi e quando ha comunicato questa
Sua assenza;
6. produrci copia della documentazione attestante la Sua assenza
all'estero (in particolare, biglietto di aereo o del treno e passaporto).
La informiamo che, scaduto infruttuoso il termine
indicato sopra, lo scrivente Ufficio non entrerà nel merito (cfr. art. 10 cpv.
5 OPGA)." (doc. 4)
RI 1 non
ha però dato seguito, nel termine impartito, allo scritto della Sezione del
lavoro .
1.8. Con
decisione su opposizione del 22 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha
dichiarato l’opposizione irricevibile con la seguente motivazione:
"
(…)
3.
Nel caso in esame, al signor RI 1 è stata concessa, in data 1° ottobre 2009,
la possibilità di completare il suo scritto 21 settembre 2009. L’UG ha
proceduto al riguardo ad un invio raccomandato all’indirizzo indicato
dall’assicurato, che risulta essere stato ritirato. Sebbene gli sia stato
fissato un termine di dieci giorni per rimediare all’assenza del requisito
posto dall’art. 10 cpv. 1 OPGA, con la comminatoria in caso di inosservanza (a
sapere la non entrata in materia), l’assicurato non ha tuttavia dato seguito a
quanto richiestogli dal servizio cantonale." (doc. 3)
1.9. L’assicurato
ha quindi presentato un “atto di ricorso” in data 13 novembre 2009 alla Cassa __________,
la quale in data 19 novembre 2009 lo ha trasmesso alla Sezione del lavoro (doc.
2).
Il medesimo
scritto, qui riprodotto, è stato inoltrato al TCA come ricorso contro la
decisione su opposizione del 22 ottobre 2009:
"
Con la presente Atto di ricorso
chiedo il condono per la restituzione di Fr. 2457.50 per decisione del 6 maggio
2009.
1) Vogliate notare che col presente
scritto faccio opposizione alla vostra decisione del 16 settembre 2009.
2) Le mie motivazioni e che non riesco
a pagare la cifra perchè ultimamente siamo molto indietro con i pagamenti,
siamo tirati economicamente.
3) Allego la
busta della raccomandata da voi spedita.
4) Sono stato assente per vacanza al
mio Paese d'origine (Turchia dal 04.08.2009 al 03.09.2009.
5) La
mia assenza l'ho comunicata alla: Programma occupazionale. Anche
alla disoccupazione.
__________.
__________. Al Sig.re __________.
6) Vi allego la
copia del mio passaporto." (doc. I)
1.10. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 52
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
L'opposizione,
che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve
essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed
essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una
motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10
cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
In una
sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al
riguardo le seguenti considerazioni:
"
(...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de
l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable
pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit
explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure
fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs
du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure
administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première
instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art.
85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA
le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation avec
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la
procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b
2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la
procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006,
consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à
l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si
les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale,
dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit
là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance -
excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour
corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p.
245, 104 V 178). (...)"
In
un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:
"
(...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06,
questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare
dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine
stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile
(consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no.
9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen,
in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004,
pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte
sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga
presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal
riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro,
un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte
patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op.
cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo
di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di
proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido
della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui
l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se
intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar,
no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12
no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo
stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di
ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.3. Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Il cpv.
3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o
il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Giusta il
cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno
successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso.
Il 1°
gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU
del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato
introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:
"
(…)
3Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il
termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
4termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in
giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Giusta
l’art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1).
Se
l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina
contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse
conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2).
Il
termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano
motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).
Infine, secondo l’art. 43 LPGA
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto (cpv.1).
Se l’assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche
e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli
atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (cpv. 3).
2.4. Nella
presente evenienza, con decisione formale del 6 maggio 2009 la Cassa
disoccupazione __________ ha ordinato all’assicurato di restituire l’importo di
fr. 2'457.50 relativo a indennità di disoccupazione indebitamente percepite
(doc. 11).
Il 4
giugno 2009 RI 1 ha inoltrato una domanda di condono entro il termine di 30
giorni dalla notifica della decisione (doc. 10).
Il
caso è stato sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro (doc. 9).
La
Sezione del lavoro ha richiesto, in data 4 agosto 2009, all’assicurato di
produrre entro 10 giorni la necessaria documentazione per evadere la domanda di
condono, ovvero: il questionario personale, i conteggi salario, i contratti di
lavoro, gli estratti bancari e l’ultima notifica di tassazione (doc. 8).
Non
avendo l’assicurato dato seguito a tale missiva, con scritto del 19 agosto 2009
la Sezione del lavoro ha impartito un ultimo termine scadente il 3 settembre
2009 per produrre questa documentazione con l’avvertenza che “in caso di
mancato adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato sarà
possibile decidere in base agli atti o chiudere l’istruzione e decidere di non
entrare in materia (art. 28, art. 40 e art. 43 LPGA)” (doc. 7).
Con
decisione del 16 settembre 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di
condono visto il mancato seguito dato dall’assicurato alle richieste
d’informazioni e la conseguente impossibilità di analizzare la sua situazione
economica (doc. 6).
L’assicurato,
il 21 settembre 2009, ha comunicato alla Sezione del lavoro che nel periodo fissato
dall’amministrazione per produrre il questionario dei dati personali e la
documentazione richiesta si trovava nel suo paese d’origine (doc. 5).
Con
scritto raccomandata del 1° ottobre 2009 la Sezione del lavoro, richiamando gli
artt. 52 LPGA e 10 OPGA, ha fissato un nuovo termine di 10 giorni all’assicurato
per indicare se lo scritto del 21 settembre 2009 era da considerarsi
un’opposizione, per rispondere ad una serie di quesiti, nonché produrre la
documentazione mancante, con la comminatoria che scaduto
infruttuosamente tale termine non sarebbe entrata nel merito (doc.
4).
Non
avendo l’assicurato dato seguito anche a questa nuova comunicazione, la Sezione
del lavoro con decisione del 22 ottobre 2009 ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata il 21 settembre 2009 (doc. 3).
L’assicurato
ha quindi presentato un “atto di ricorso” in data 13 novembre 2009 alla Cassa __________,
la quale in data 19 novembre 2009 lo ha trasmesso alla Sezione del lavoro (doc.
2) e che risulta essere poi stato inoltrato quale ricorso al TCA (doc. I).
Il TCA è
ora chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno ritenuto
irricevibile l’opposizione inoltrata dall’assicurato.
2.5. In primo
luogo va analizzato se lo scritto del ricorrente datato 21 settembre 2009 (doc.
5) possa essere ritenuto quale valida opposizione alla decisione del 16
settembre 2009.
Se da un lato il ricorso
deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e
dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da
considerare con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida
un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione
intimata (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n.
49, pag. 465). Secondo Kieser una motivazione può essere aggiunta, non essendo
un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 52 N. 14, pag. 523) ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in
cui il TFA ha ritenuto valida un'opposizione di un assicurato il quale, per
contestare la ripresa di una piena capacità lavorativa sostenuta
dall’amministrazione, aveva inviato due certificati medici attestanti
un’incapacità lavorativa (DTF 123 V 131s).
Nel caso in esame lo
scritto del 21 settembre 2009 non può essere considerato un’opposizione sufficientemente
motivata ai sensi della succitata giurisprudenza visto che l’assicurato si è
limitato a porgere le proprie scuse per non aver compilato il formulario e a
comunicare che nel periodo in cui è stata inviata la decisione si trovava
all’estero per vacanze (doc. 5).
Pertanto rettamente, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA, la Sezione del lavoro, in data 1°
ottobre 2009, ha assegnato all’opponente un congruo termine (10 giorni) per
provvedere alla completazione dell’opposizione con la comminatoria imposta
dalla legge (doc. 4).
2.6. Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine
di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta
"Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2006),
l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Con
effetto dal 1° gennaio 2007 questo principio, come esposto sopra, è stato
ripreso dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA.
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa
S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa
finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto.
Pertanto
chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente
una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una
comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo
nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente
notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In caso
contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto
all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La comunicazione
a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata (cfr. DTF 127 I
31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 22
febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto 2001 nella
causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne
prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella
sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22
febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).
2.7. Nel caso in
esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata
dall'amministrazione risulta che lo scritto datato 1° ottobre 2009 che fissava
un termine di 10 giorni è stato inviato all'assicurato per raccomandata il
medesimo giorno e il 2 ottobre 2009 è stato avvisato per il ritiro. In data 3
ottobre 2009 lo scritto è stato quindi recapitato allo sportello (cfr. doc. 4).
Esso è,
dunque, stato notificato all'insorgente correttamente.
Il
termine di 10 giorni è, perciò, iniziato a decorrere il 4 ottobre 2009 ed è
scaduto martedì 13 ottobre 2009.
Entro quella
data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto dare seguito allo scritto del 1°
ottobre 2009.
Avendo
l’assicurato lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli e
non avendo invocato alcun motivo giustificante una restituzione dei termini, a
ragione la Sezione del lavoro ha dichiarato l’opposizione irricevibile.
Solo in
data 13 novembre 2009 l’assicurato ha inoltrato un “atto di ricorso” alla Cassa
__________ che successivamente è stato trasmesso alla Sezione del lavoro, nel
quale RI 1 si è opposto alla decisione del 16 settembre 2009 (doc. 2).
Tale
scritto è quindi stato trasmesso al TCA come ricorso contro la decisione su
opposizione del 22 ottobre 2009 (doc. I).
2.8. Occorre ora
esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
Fatti
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
2.9. Nel caso in
esame va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di
restituzione del termine impartito dalla Sezione del lavoro il 1° ottobre 2009
per completare la lettera del 21 settembre 2009.
Agli atti
risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 13 novembre 2009 con
il quale ha precisato che il ritardo era dovuto al fatto che in quel periodo (dal
4 agosto 2009 al 3 settembre 2009) si trovava all’estero in vacanza (Turchia) e
che la sua assenza era stata comunicata a:
"
(…)
Programma Occupazionale
Anche alla disoccupazione
__________
Al Sig.re __________.” (doc. I).
In
Considerandi
concreto questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il
mancato agire dell’assicurato nel termine stabilito.
Infatti l’assenza
all’estero per vacanza o per lavoro non giustifica il comportamento negligente
di RI 1, in quanto non impediva all’assicurato, che doveva attendersi
l’emanazione di un provvedimento da parte dell’amministrazione (aveva
presentato domanda di condono il 21 luglio 2009, doc. 9), di incaricare, prima
della partenza, un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STFA
K 43/03 del 2 luglio 2003).
Inoltre,
come rettamente precisato dalla Sezione del lavoro, l’assicurato essendo
terminate le sue ferie il 3 settembre 2009, dunque proprio in concomitanza con
lo scadere del termine comminatogli con lo scritto del 19 agosto 2009, avrebbe
potuto comunque ancora chiedere una proroga o almeno informare
l’amministrazione della sua assenza e del suo rientro.
Egli ha
tuttavia atteso il 21 settembre 2009 limitandosi a trasmettere alla Sezione del
lavoro una lettera di scuse (doc. 5).
Nuovamente
sollecitato, in data 1° ottobre 2009, a formulare opposizione e a trasmettere
la necessaria documentazione l’assicurato è rimasto silente sino al 13 novembre
2009.
ignorando, senza giustificazione alcuna, anche quest’ultimo scritto (cfr.
doc. 4, 5, doc. I).
Irrilevante
a questo punto anche la comunicazione della propria assenza al “programma
occupazionale” essendo tale programma peraltro concluso già in data 22 giugno
2009.
(doc. 13) e l’assicurato avendo terminato le proprie vacanze il 3
settembre 2009.
Di
conseguenza la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 22 ottobre
2008, con la quale l'opposizione è stata dichiarata irricevibile, deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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