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Decisione

38.2009.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 marzo 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

2.9. Nel caso in

esame va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di

restituzione del termine impartito dalla Sezione del lavoro il 1° ottobre 2009

per completare la lettera del 21 settembre 2009.

Agli atti

risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 13 novembre 2009 con

il quale ha precisato che il ritardo era dovuto al fatto che in quel periodo (dal

4 agosto 2009 al 3 settembre 2009) si trovava all’estero in vacanza (Turchia) e

che la sua assenza era stata comunicata a:

"

(…)

Programma Occupazionale

Anche alla disoccupazione

__________

Al Sig.re __________.” (doc. I).

In

Considerandi

concreto questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il

mancato agire dell’assicurato nel termine stabilito.

Infatti l’assenza

all’estero per vacanza o per lavoro non giustifica il comportamento negligente

di RI 1, in quanto non impediva all’assicurato, che doveva attendersi

l’emanazione di un provvedimento da parte dell’amministrazione (aveva

presentato domanda di condono il 21 luglio 2009, doc. 9), di incaricare, prima

della partenza, un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STFA

K 43/03 del 2 luglio 2003).

Inoltre,

come rettamente precisato dalla Sezione del lavoro, l’assicurato essendo

terminate le sue ferie il 3 settembre 2009, dunque proprio in concomitanza con

lo scadere del termine comminatogli con lo scritto del 19 agosto 2009, avrebbe

potuto comunque ancora chiedere una proroga o almeno informare

l’amministrazione della sua assenza e del suo rientro.

Egli ha

tuttavia atteso il 21 settembre 2009 limitandosi a trasmettere alla Sezione del

lavoro una lettera di scuse (doc. 5).

Nuovamente

sollecitato, in data 1° ottobre 2009, a formulare opposizione e a trasmettere

la necessaria documentazione l’assicurato è rimasto silente sino al 13 novembre

2009.

ignorando, senza giustificazione alcuna, anche quest’ultimo scritto (cfr.

doc. 4, 5, doc. I).

Irrilevante

a questo punto anche la comunicazione della propria assenza al “programma

occupazionale” essendo tale programma peraltro concluso già in data 22 giugno

2009.

(doc. 13) e l’assicurato avendo terminato le proprie vacanze il 3

settembre 2009.

Di

conseguenza la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 22 ottobre

2008, con la quale l'opposizione è stata dichiarata irricevibile, deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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