38.2010.1
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7 giugno 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2010.1
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_590/2010, 14.10.2010
Titolo:
Sospensione prestazioni, opposizione tardiva. Decisione intimata nelle ferie giudiziarie. Decisivo per il calcolo del termine di un rimedio giuridico è solo il giorno in cui avviene la notifica, senza computare eventuali giorni tra il primo tentativo di recapito e la notifica effettiva o per legge
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
SANZIONE
TARDIVITÀ
art. 38 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.1
CI/DC/sc
Lugano
7 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
novembre 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con una
sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 21 giorni per non
avere iniziato un programma di occupazione temporanea (cfr. doc. 11).
La
decisione, intimata per invio raccomandato, non è stata ritirata
dall’assicurato nonostante avviso in casella del 15 luglio 2009 (cfr. doc. 7,
doc. 10/1, doc. V/1). Con lettera semplice del 27 luglio 2009 la Sezione del
lavoro ha, per informazione, nuovamente inviato la decisione a RI 1 (cfr. doc.
10).
1.2. Con
opposizione del 22 settembre 2009 l’assicurato ha contestato la decisione della
Sezione del lavoro, postulandone l’annullamento (cfr. doc. 9).
1.3. Con
decisione su opposizione del 17 novembre 2009 la Sezione del lavoro ha
dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’assicurato in quanto
tardiva (cfr. doc. A1).
1.4. Con ricorso
del 4 gennaio 2010 RI 1 ha contestato la tardività e quindi l’irricevibilità
dell’opposizione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto di non essere
assistito da un legale e che l’amministrazione avrebbe calcolato in maniera
erronea la decorrenza del termine per interporre opposizione.
Inoltre, l’insorgente ha fatto implicitamente valere che l’indicazione dei
rimedi giuridici contenuta nella decisione del 14 luglio 2009 sarebbe errata
(cfr. doc. I).
1.5. In risposta,
la Sezione del lavoro ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
adducendo i medesimi motivi già riprodotti nella decisione su opposizione (cfr.
doc. III).
1.6. Con scritto
dell’8 febbraio 2010 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di
causa, chiedendo tra l’altro un adeguato compenso per ogni danno che la
decisione su opposizione gli abbia causato e l’assegnazione del caso ad
un’istanza indipendente (cfr. doc. VI).
1.7. In risposta
a queste ultime pretese dell’insorgente, la Sezione del lavoro ne ha postulato
l’irricevibilità (cfr. doc. IX).
in
diritto
2.1. L’art. 52
cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2.2. Giusta l’art.
38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Il cpv. 2bis
di questa disposizione prevede che una comunicazione consegnata soltanto contro
firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Infine,
secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, i termini stabiliti dalla legge o
dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto
incluso.
2.3. Nella
sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V
49, il Tribunale federale ha statuito che la finzione riconosciuta, in passato,
in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una
cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un
ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio
raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine
di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123
III 492), mantiene la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 38
cpv. 2bis LPGA (nonché in analogia all’art. 44 cpv. 2 LTF e all’art.
20 cpv. 2bis PA; consid. 4). Anche con il nuovo diritto la finzione
di notifica presuppone che il destinatario dovesse attendersi la notifica in
questione. In particolare, l’Alta Corte si è così espressa:
" […] Im
hier zu beurteilenden Fall stellt sich daher die Frage, ob die früher in
analoger Anwendung der Rechtsprechung zur Briefkasten- und Postfachzustellung auch
beim Postrückbehaltungsauftrag beachtete Fiktion, wonach eine eingeschriebene
Sendung spätestens am letzten Tag einer Frist von sieben Tagen ab Eingang bei
der Poststelle am Ort des Empfängers als zugestellt zu betrachten ist (BGE 123
III 492), unter neuem Recht - nunmehr in Analogie zu Art. 38 Abs. 2bis ATSG
(sowie Art. 44 Abs. 2 BGG und Art. 20 Abs. 2bis VwVG) - weiterhin Geltung
beansprucht. Gleichbehandlungs-, Missbrauchs- und Praktikabilitätsüberlegungen
gebieten die Bejahung der Frage. Nach wie vor setzt die Zustellungsfiktion
immerhin voraus, dass der Adressat mit der fraglichen Zustellung hatte rechnen
müssen (BGE 130 III 396 E. 1.2.3 S. 399; BGE 127 I 31 E. 2a/aa S. 34, je mit
Hinweisen; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar, N. 25 f. zu Art. 44
BGG)." (consid. 4)
Nella
sentenza 1A.254/2005 del 13 gennaio 2005, parzialmente pubblicata in DTF 132 II
153, la nostra massima Istanza ha chiarito la giurisprudenza inerente al
computo, per il calcolo del termine di ricorso, del primo giorno dopo la
scadenza della sospensione dei termini, statuendo che tale giorno viene
computato se la decisione è stata notificata durante la sospensione. A sostegno
di questo chiarimento di prassi, il TF ha argomentato quanto segue:
" Bei
der bevorstehenden Ablösung des OG durch das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005
über das Bundesgericht (BGG; vgl. die Referendumsvorlage BBl 2005 S. 4045) wird
der Wortlaut von Art. 32 Abs. 1 OG nicht beibehalten. Nach dem neuen Art. 44
Abs. 1 BGG beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines
Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Der Wortlaut der
neuen Bestimmung stellt einen Zusammenzug von Art. 20 Abs. 1 und 2 VwVG dar.
Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG werden im Rahmen des neuen Bundesgesetzes vom
17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG; vgl. die
Referendumsvorlage BBl 2005 S. 4093) nicht verändert (BBl 2005 S. 4115). Nach
dem Willen des Bundesrates soll mit Art. 44 Abs. 1 BGG die heutige Praxis zum
Beginn des Fristenlaufs nach Gerichtsferien gemäss Art. 32 Abs. 1 OG hinfällig
werden (vgl. die Botschaft vom 28. Februar 2001, BBl 2001 S. 4202 ff., 4297).
Dieses Anliegen blieb in der parlamentarischen Beratung unwidersprochen (AB
2003 S 896; AB 2004 N 1593)." (consid. 4.2.; cfr.
anche U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 38 N
20)
2.4. Nella
presente fattispecie, con scritto del 17 giugno 2009 la Sezione del lavoro
aveva prospettato a RI 1 l’eventualità di una decisione di sospensione del
diritto all’indennità di disoccupazione, invitando l’assicurato a formulare
osservazioni scritte entro il 3 luglio 2009 (cfr. doc. 13).
Con
scritto di risposta del 3 luglio 2009, l’insorgente ha prodotto le osservazioni
richieste (cfr. doc. 12 ed allegati doc. 12/1 a 12/4).
Pertanto,
l’assicurato poteva e doveva attendersi una decisione della Sezione del lavoro
riguardante un’eventuale sospensione del diritto all’indennità di
disoccupazione, decisione che gli è stata effettivamente inviata per
raccomandata il 14 luglio 2009. Alla luce della giurisprudenza e della dottrina
riprodotte al consid. 2.4. in merito all’art. 38 cpv. 2bis LPGA,
essendo il primo tentativo di recapito avvenuto il 15 luglio 2009, la decisione
della Sezione del lavoro va considerata ricevuta dall’insorgente il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, in questo caso il 22
luglio 2009.
L’assicurato
motiva la tempestività della propria opposizione sommando i 7 giorni di
giacenza previsti dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA ai 30 giorni del
termine per interporre opposizione. A torto.
Infatti l’art.
38 cpv. 2bis LPGA ha un influsso sul calcolo del termine per
interporre un rimedio giuridico solamente se il settimo giorno di giacenza
viene a scadere al di fuori delle ferie giudiziarie previste dall’art.
38 cpv. 4 LPGA. La legge non prevede l’interruzione o la sospensione del periodo
di giacenza a causa delle ferie giudiziarie, come invece avviene per il termine
di opposizione o di ricorso.
Ad
esempio, il Tribunale superiore del Canton Zurigo ha avuto modo di statuire che
se una decisione di prima istanza è notificata durante le ferie giudiziarie, il
primo giorno dopo la fine delle ferie viene computato nel calcolo della
scadenza del termine per interporre un rimedio giuridico (cfr. ZR 95 Nr. 39,
citata in: Spühler/Vock, Rechtsmittel in Zivilsachen im
Kanton Zürich und im Bund, Zurigo 1999, pag. 26;
principio confermato anche in: Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/
Ginevra 2009, art. 38 n. 20). L’istanza zurighese ha pertanto, seppur
implicitamente, confermato che decisivo per il calcolo del termine di un
rimedio giuridico è unicamente il giorno in cui avviene la notifica,
senza che, come invece preteso dall’assicurato nel caso concreto, venga
computato un eventuale quantitativo di giorni trascorsi tra il primo tentativo
di recapito e l’effettiva notifica (oppure tra il primo infruttuoso tentativo
di recapito e la finzione di notifica giusta l’art. 38 cpv. 2bis
LPGA). Questa Corte non ha alcun motivo per scostarsi dalla prassi e dalla
dottrina appena menzionate.
Per
effetto delle ferie giudiziarie di cui all’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA e per la
giurisprudenza riprodotta al considerando 2.3., il termine per interporre opposizione
alla decisione in questione, intimata il 22 luglio 2009, è cominciato a
decorrere il 16 agosto 2009 ed è scaduto lunedì 14 settembre 2009. Perciò,
rettamente l’amministrazione ha considerato tardiva l’opposizione interposta
dall’assicurato il 22 settembre 2009.
Fatti
2.5. L’insorgente
ritiene erronea l’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione
del 14 luglio 2009.
Al
riguardo va ricordato che, secondo un principio generale valido in materia di
assicurazioni sociali, un difetto di forma o di procedura non deve cagionare
alle parti alcun pregiudizio (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, n.
159 pag. 101; DTF 122 V 194 consid. 2).
Tale principio vale nel caso di errata o omessa indicazione dei
rimedi di diritto. Il ricorrente, rispettivamente il suo rappresentante, ha di
massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede,
diritto che tuttavia non gli compete se, come riassunto in STF 1A.123/2001 del 4
settembre 2001, consid. 2a, e ripreso in RDAT 2002-I n. 45:
" […] l'inesattezza
dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in
ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta
diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297
consid. 2, 421 consid. 2a citata in RDAT 2002 I nr. 45;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26,
pag. 133). La giurisprudenza ha stabilito che, in
particolare, non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto
scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione
, attraverso la sola lettura dei testi legali , senza ricorrere alla
consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c
, 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299 , 421 consid. 2a)."
La
succitata giurisprudenza è stata recentemente confermata in DTF 134 I 203,
consid. 1.3.1.:
" Allerdings
geniesst nur Vertrauensschutz, wer die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung
nicht kennt und sie auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen
können. Rechtsuchende geniessen keinen Vertrauensschutz, wenn der Mangel für
sie bzw. ihren Rechtsvertreter allein schon durch Konsultierung der
massgeblichen Verfahrensbestimmung ersichtlich ist. Dagegen wird nicht
verlangt, dass neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige
Rechtsprechung oder Literatur nachgeschlagen wird (vgl.
BGE 124 I 22 E. 1a/aa S. 258; BGE 117 Ia 199 E. 3a S. 125, BGE 117 Ia 421 E.
2a, je mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1P.653/1997 vom 13. Februar 1998, publ. in: ZBl 100/1999 S. 80)."
(cfr. anche Mäschi, Kommentar
zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Berna
2000, art. 98 n. 18).
In
concreto, l’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione formale
del 14 luglio 2009 riprende i contenuti dell’art. 52 cpv. 1 LPGA e dell’art. 38
cpv. 4 LPGA. Detta indicazione definisce il termine (30 giorni) entro il quale
interporre opposizione, l’indirizzo del servizio (la Sezione del lavoro) che ha
notificato la decisione, i requisiti redazionali (necessità di una conclusione
e di una motivazione) e documentali (corredo della decisione impugnata e di
eventuali mezzi di prova) e l’estensione delle ferie giudiziarie.
L’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione formale del 14
luglio 2009 è dunque corretta.
2.6. Quanto alla
richiesta di assegnare il caso ad un’istanza indipendente, il TCA rileva quanto
segue. Nel caso in questione, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha
comminato all’assicurato una sanzione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett.
d LADI. Competente a pronunciare le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. d è il
servizio cantonale (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI, art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), che
in Ticino è l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. c
del Regolamento della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998, RL 10.1.4.1.1; cfr. a tal
proposito anche STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, consid. 4).
Dagli
atti dell’incarto non emergono motivi di ricusa di uno o più membri
dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro nei confronti di RI 1, per cui
la sua richiesta di assegnare il caso ad un’istanza indipendente va respinta
senza ulteriori approfondimenti.
2.7. Il ricorrente
solleva infine la questione della mancanza di separazione gerarchica tra chi ha
emesso la decisione formale e chi ha emanato la decisione su opposizione. Anche
questo fatto porterebbe all’annullamento della decisione.
Nella
misura in cui l’assicurato intendesse ravvisare la mancanza di indipendenza dal
fatto che la Sezione del lavoro ha sia emesso la decisione che emanato la decisione
su opposizione, il TCA rileva quanto segue.
In
numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione
personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia
la decisione su opposizione. Dal canto suo il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), in un primo
tempo e nella composizione a tre giudici, in un caso non ticinese, ha deciso in
senso contrario al TCA limitandosi a rilevare che non esistevano motivi di
prevenzione nella persona chiamata ad esaminare l’opposizione (cfr. STFA K
11/04 del 27 agosto 2004). In seguito la prima Camera ha sottolineato che la
separazione personale, a seconda dell’organizzazione dell’amministrazione, è
necessaria e sensata (allerdings erforderlich und im Übrigen sinnvoll;
cfr. STFA H 53/04 del 25 settembre 2004). In una successiva sentenza, emessa
Considerandi
nella composizione a tre giudici, il TFA ha affermato che se una separazione
personale tra chi decide e chi esamina l’opposizione può essere sensata dal
profilo di una maggiore obiettività della decisione su opposizione, non esiste
tuttavia un obbligo di diritto federale di effettuare tale separazione (STFA C
6/04 del 16 febbraio 2005; cfr. inoltre a tal proposito D. Cattaneo, Sentenze
recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione
permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 139-141 n. 4).
In una sentenza
9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al
consid. 2.2. (non pubblicato) il TF si è così espresso:
"
2.2
Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal
profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della
vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte
di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale".
Per quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale,
le decisioni del 5 dicembre 2006 sono state emesse dal servizio conti, mentre
la decisione su opposizione è stata redatta da X.________ (capo servizio conti,
nonché funzionario incaricato), il quale l'ha firmata insieme al capo ufficio
contributi Y.________.
Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52
LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una
separazione personale non è per contro imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre
norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei
singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005,
consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid.
1.3.1
con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des
Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in:
Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa
che però non si realizza nel caso di specie.” (sottolineature del
redattore)
In concreto va pertanto
evidenziato come da una parte una separazione gerarchica e personale di per sé,
seppur opportuna, non è comunque imposta in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione. D’altra parte questo Tribunale ha già accertato in numerose
occasioni in passato che questa separazione è stata adottata dagli organi di
applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In concreto a fissare
all’assicurato un termine per osservazioni e a redigere la decisione relativa
ad una sanzione è stato __________ (cfr.: “funzionario incaricato”, doc.
13, doc. 11). In sede di opposizione è stata invece l’avv. __________ a,
dapprima, fissare all’assicurato un termine di 10 giorni per osservazioni in
merito alla tardività dell’opposizione e, poi, ad emettere la decisione su opposizione
(cfr. doc. 6, A1).
Anche da questo profilo
l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.
2.8
Secondo l'art.
28.
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di
proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a
munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della
designazione di un patrocinatore d’ufficio.
In una
sentenza 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 il TCA ha negato ad un assicurato il
patrocinatore d'ufficio rilevando:
" Nel
caso di specie, la qualità degli allegati prodotti da X, ingegnere
elettrotecnico di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere
adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era
necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio." (cfr. anche STCA
42.2007
, consid. 2.9)
In una
sentenza C 116/03 dell'8 novembre 2004 il TFA è giunto allo stesso risultato,
sottolineando:
" Eine
unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser Betracht, da der
Beschwerdeführer seine Interessen in diesem
Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen
zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht
hätte (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit Hinweisen)."
Nel caso concreto, il ricorrente giustifica il suo calcolo del
termine di opposizione facendo valere l’assenza di patrocinio, senza formulare
un’esplicita richiesta di nomina di un patrocinatore (cfr. doc. I, VI,
XI). Anche volendo intendere, nella giustificazione del
ricorrente, una sua richiesta di patrocinio d’ufficio, questa Corte rileva che l’assicurato
è stato in grado di motivare adeguatamente la propria opposizione ed il proprio
ricorso.
Il TCA ha compreso quanto
postulato dall’insorgente e ha potuto rispondere puntualmente alle sue domande.
In simili circostanze, nel
caso in esame, non vi era la necessità di assegnare al ricorrente un
patrocinatore d’ufficio.
2.9
Le pretese
di risarcimento danni fatte valere dal ricorrente sono irricevibili. Esse esulano
infatti dall’oggetto del litigio, determinato dalla decisione con la quale
l’assicurato è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr.
a tal proposito la sentenza del TF 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid.
3)
Per
l’art. 18 cpv. 1 della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici, le pretese di risarcimento del danno e di
riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale
l’agente pubblico svolge la sua funzione. Giusta l’art. 21 cpv. 1 della
medesima legge, per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice
civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro
Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone
dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro
della sede dell’ente pubblico convenuto.
Pure
irricevibili, in quanto esulano dalla presente vertenza, sono le presunte
irregolarità contestate all’URC di Lugano nonché la segnalazione di eventuali
falsi in documenti. Lo stesso assicurato ha peraltro già inviato il doc. 12 in copia alla SECO ed al Ministero Pubblico.
La
decisione su opposizione del 17 novembre 2009 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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