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Decisione

38.2010.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 giugno 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2.5. L’insorgente

ritiene erronea l’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione

del 14 luglio 2009.

Al

riguardo va ricordato che, secondo un principio generale valido in materia di

assicurazioni sociali, un difetto di forma o di procedura non deve cagionare

alle parti alcun pregiudizio (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, n.

159 pag. 101; DTF 122 V 194 consid. 2).

Tale principio vale nel caso di errata o omessa indicazione dei

rimedi di diritto. Il ricorrente, rispettivamente il suo rappresentante, ha di

massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede,

diritto che tuttavia non gli compete se, come riassunto in STF 1A.123/2001 del 4

settembre 2001, consid. 2a, e ripreso in RDAT 2002-I n. 45:

" […] l'inesattezza

dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in

ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta

diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297

consid. 2, 421 consid. 2a citata in RDAT 2002 I nr. 45;

Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26,

pag. 133). La giurisprudenza ha stabilito che, in

particolare, non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto

scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione

, attraverso la sola lettura dei testi legali , senza ricorrere alla

consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c

, 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299 , 421 consid. 2a)."

La

succitata giurisprudenza è stata recentemente confermata in DTF 134 I 203,

consid. 1.3.1.:

" Allerdings

geniesst nur Vertrauensschutz, wer die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung

nicht kennt und sie auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen

können. Rechtsuchende geniessen keinen Vertrauensschutz, wenn der Mangel für

sie bzw. ihren Rechtsvertreter allein schon durch Konsultierung der

massgeblichen Verfahrensbestimmung ersichtlich ist. Dagegen wird nicht

verlangt, dass neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige

Rechtsprechung oder Literatur nachgeschlagen wird (vgl.

BGE 124 I 22 E. 1a/aa S. 258; BGE 117 Ia 199 E. 3a S. 125, BGE 117 Ia 421 E.

2a, je mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1P.653/1997 vom 13. Februar 1998, publ. in: ZBl 100/1999 S. 80)."

(cfr. anche Mäschi, Kommentar

zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Berna

2000, art. 98 n. 18).

In

concreto, l’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione formale

del 14 luglio 2009 riprende i contenuti dell’art. 52 cpv. 1 LPGA e dell’art. 38

cpv. 4 LPGA. Detta indicazione definisce il termine (30 giorni) entro il quale

interporre opposizione, l’indirizzo del servizio (la Sezione del lavoro) che ha

notificato la decisione, i requisiti redazionali (necessità di una conclusione

e di una motivazione) e documentali (corredo della decisione impugnata e di

eventuali mezzi di prova) e l’estensione delle ferie giudiziarie.

L’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione formale del 14

luglio 2009 è dunque corretta.

2.6. Quanto alla

richiesta di assegnare il caso ad un’istanza indipendente, il TCA rileva quanto

segue. Nel caso in questione, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha

comminato all’assicurato una sanzione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett.

d LADI. Competente a pronunciare le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. d è il

servizio cantonale (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI, art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), che

in Ticino è l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. c

del Regolamento della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998, RL 10.1.4.1.1; cfr. a tal

proposito anche STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, consid. 4).

Dagli

atti dell’incarto non emergono motivi di ricusa di uno o più membri

dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro nei confronti di RI 1, per cui

la sua richiesta di assegnare il caso ad un’istanza indipendente va respinta

senza ulteriori approfondimenti.

2.7. Il ricorrente

solleva infine la questione della mancanza di separazione gerarchica tra chi ha

emesso la decisione formale e chi ha emanato la decisione su opposizione. Anche

questo fatto porterebbe all’annullamento della decisione.

Nella

misura in cui l’assicurato intendesse ravvisare la mancanza di indipendenza dal

fatto che la Sezione del lavoro ha sia emesso la decisione che emanato la decisione

su opposizione, il TCA rileva quanto segue.

In

numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione

personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia

la decisione su opposizione. Dal canto suo il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), in un primo

tempo e nella composizione a tre giudici, in un caso non ticinese, ha deciso in

senso contrario al TCA limitandosi a rilevare che non esistevano motivi di

prevenzione nella persona chiamata ad esaminare l’opposizione (cfr. STFA K

11/04 del 27 agosto 2004). In seguito la prima Camera ha sottolineato che la

separazione personale, a seconda dell’organizzazione dell’amministrazione, è

necessaria e sensata (allerdings erforderlich und im Übrigen sinnvoll;

cfr. STFA H 53/04 del 25 settembre 2004). In una successiva sentenza, emessa

Considerandi

nella composizione a tre giudici, il TFA ha affermato che se una separazione

personale tra chi decide e chi esamina l’opposizione può essere sensata dal

profilo di una maggiore obiettività della decisione su opposizione, non esiste

tuttavia un obbligo di diritto federale di effettuare tale separazione (STFA C

6/04 del 16 febbraio 2005; cfr. inoltre a tal proposito D. Cattaneo, Sentenze

recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione

permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 139-141 n. 4).

In una sentenza

9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al

consid. 2.2. (non pubblicato) il TF si è così espresso:

"

2.2

Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal

profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della

vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte

di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale".

Per quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale,

le decisioni del 5 dicembre 2006 sono state emesse dal servizio conti, mentre

la decisione su opposizione è stata redatta da X.________ (capo servizio conti,

nonché funzionario incaricato), il quale l'ha firmata insieme al capo ufficio

contributi Y.________.

Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52

LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una

separazione personale non è per contro imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre

norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei

singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle

assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005,

consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid.

1.3.1

con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des

Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in:

Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa

che però non si realizza nel caso di specie.” (sottolineature del

redattore)

In concreto va pertanto

evidenziato come da una parte una separazione gerarchica e personale di per sé,

seppur opportuna, non è comunque imposta in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione. D’altra parte questo Tribunale ha già accertato in numerose

occasioni in passato che questa separazione è stata adottata dagli organi di

applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In concreto a fissare

all’assicurato un termine per osservazioni e a redigere la decisione relativa

ad una sanzione è stato __________ (cfr.: “funzionario incaricato”, doc.

13, doc. 11). In sede di opposizione è stata invece l’avv. __________ a,

dapprima, fissare all’assicurato un termine di 10 giorni per osservazioni in

merito alla tardività dell’opposizione e, poi, ad emettere la decisione su opposizione

(cfr. doc. 6, A1).

Anche da questo profilo

l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.

2.8

Secondo l'art.

28.

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle

assicurazioni, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di

proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a

munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della

designazione di un patrocinatore d’ufficio.

In una

sentenza 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 il TCA ha negato ad un assicurato il

patrocinatore d'ufficio rilevando:

" Nel

caso di specie, la qualità degli allegati prodotti da X, ingegnere

elettrotecnico di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere

adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era

necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio." (cfr. anche STCA

42.2007

, consid. 2.9)

In una

sentenza C 116/03 dell'8 novembre 2004 il TFA è giunto allo stesso risultato,

sottolineando:

" Eine

unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser Betracht, da der

Beschwerdeführer seine Interessen in diesem

Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen

zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht

hätte (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit Hinweisen)."

Nel caso concreto, il ricorrente giustifica il suo calcolo del

termine di opposizione facendo valere l’assenza di patrocinio, senza formulare

un’esplicita richiesta di nomina di un patrocinatore (cfr. doc. I, VI,

XI). Anche volendo intendere, nella giustificazione del

ricorrente, una sua richiesta di patrocinio d’ufficio, questa Corte rileva che l’assicurato

è stato in grado di motivare adeguatamente la propria opposizione ed il proprio

ricorso.

Il TCA ha compreso quanto

postulato dall’insorgente e ha potuto rispondere puntualmente alle sue domande.

In simili circostanze, nel

caso in esame, non vi era la necessità di assegnare al ricorrente un

patrocinatore d’ufficio.

2.9

Le pretese

di risarcimento danni fatte valere dal ricorrente sono irricevibili. Esse esulano

infatti dall’oggetto del litigio, determinato dalla decisione con la quale

l’assicurato è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr.

a tal proposito la sentenza del TF 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid.

3)

Per

l’art. 18 cpv. 1 della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti

pubblici e degli agenti pubblici, le pretese di risarcimento del danno e di

riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale

l’agente pubblico svolge la sua funzione. Giusta l’art. 21 cpv. 1 della

medesima legge, per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice

civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro

Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone

dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro

della sede dell’ente pubblico convenuto.

Pure

irricevibili, in quanto esulano dalla presente vertenza, sono le presunte

irregolarità contestate all’URC di Lugano nonché la segnalazione di eventuali

falsi in documenti. Lo stesso assicurato ha peraltro già inviato il doc. 12 in copia alla SECO ed al Ministero Pubblico.

La

decisione su opposizione del 17 novembre 2009 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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