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Decisione

38.2010.10

Negato diritto ad indennità per insolvenza in quanto la richiesta è stata tardiva. Negata restituzione dei termini

11 maggio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen

Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr

(Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG],

Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice

Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und

Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich

Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs

Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."

2.5. In una

sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF

114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far

valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per

intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo

scusabile.

A mente del TCA, questo asserto giurisprudenziale trova parimenti applicazione

nell’indennità per insolvenza.

La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre

applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.

STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70

consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).

Ciò

malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.

La

giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al

sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente

all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216

consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata; DLA 1988, pag.

128, consid. 4a).

Sono

invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a

seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona

competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie

dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).

In una

sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss., il TFA

ha ancora precisato che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio

da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda

entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni

relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al

proposito il TFA ha rilevato:

" Denn

die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt stets eine gewisse

Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung vorgesehenen Fristen

kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder ähnliche Gesuche und

Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den ihnen zugedachten Zweck

nicht mehr erfüllen könnten.”

(DLA 1993/1994, p. 32)

Infine, in una decisione del 17 luglio 1997 nella causa

Assicurazione X contro Y e Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo

pubblicata in SVR 1998, UV Nr. 10 il TFA ha ribadito che è un principio

generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere

restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire

in termine utile, postulando altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi

oltre le disposizioni federali.

2.6. In una

sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000, concernente l'applicazione dell'art. 53

cpv. 1 LADI, il TFA, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che:

" (…)

2.- Nella fattispecie, il fallimento della M.

SA, presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2

novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre

seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il

diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando,

il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni.

Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chieda indennità.

L. non ha fatto valere, né innanzi alle

precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a

giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già

esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve

integralmente aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere

stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata

informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando

innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi

dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid.

4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di

informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale

solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia

errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF

124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (…)"

In

un'altra sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005, il TFA ha negato ad un

assicurato il diritto alle indennità per insolvenza, argomentando:

" (…)

3. (...)

Lorsque l'employeur a

été déclaré en faillite, le délai dont dispose le travailleur pour présenter sa

demande d'indemnisation est de 60 jours à compter de la date de la publication de la

faillite dans la Feuille officielle

suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). En cas de saisie de l'employeur, ce délai court à compter de

la date de l'exécution de la saisie (al. 2). Le délai de

60 jours a un caractère péremptoire, mais est accessible à la restitution (al. 3; ATF 123 V 107 consid. 2a).

3.2 Une prétention

périmée à une indemnité en cas d'insolvabilité ne renaît pas

lors d'un nouveau cas d'insolvabilité de l'employeur. Les créances de salaires

antérieures au dépòt d'une réquisition de saisie ne peuvent ainsi plus faire l'objet de la prétention éventuelle

née ensuite de l'ouverture de la

faillite (ATF 126 V 139 consid. 3d,

123 V 108 consid. 2b; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, Zurich 2004, p. 82; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 198, n. 525; Gerhard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Tome III, n. 11

ad art. 52 LACI).

4.

En l'espèce, il

ressort du dossier que le recourant a engagé en 2001 une

poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse

auprès de l'Office des poursuites de Sion pour recouvrer le montant de sa

créance de salaire. Le 12 avril 2002,

l'office a procédé à une saisie de biens au domicile de la débitrice, qui s'est avérée infructueuse. Le

recourant s'est vu remettre en conséquence un procès-verbal de saisie

valant acte de défaut de biens au sens des

art. 115 al. 1 et 149 LP.

Conformément à l'art.

53 al. 2 LACI, il incombait au recourant, pour

préserver son droit à une indemnité en cas

d'insolvabilité, de présenter sa demande

d'indemnisation dans les 60 jours à compter de la date de l'exécution de

la saisie. En l'absence d'une telle demande dans le délai requis, le droit à l'indemnité s'est périmé le 11 juin 2002. Aussi,

la demande déposée le 13 mai 2003

était-elle manifestement tardive. La faillite M. ne représentait pas un nouveau

cas d'insolvabilité, dont pouvait se prévaloir le recourant pour exercer son

droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe par conséquent

Considerandi

peu de savoir si les renseignements fournis par une employée de l'Office des

faillites de l'arrondissement de Lausanne au mois de novembre 2002 avaient

induit le recourant en erreur, puisque le droit à l'indemnité était déjà périmé à ce moment-là.

5.

L'ignorance, par le recourant, des obligations qui

lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas

d'insolvabilité, est sans importance. En

effet, en vertu d'un principe général valable également dans le droit

des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V

313.

consid. 2b et les

références). Par ailleurs,

les autorités administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé

(Office régional de placement de Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et

obligations en la matière. En effet, les organes de I'assurance-chômage, et à

plus forte raison les autorités compétentes

en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de

renseigner spontanément un assuré - sans

avoir été questionnés par celui-ci -

ou d'attirer son attention sur le risque

d'un préjudice. Il en va de même en

ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et

les références).

A cet égard, on peut laisser indécis le point de

savoir si cette

jurisprudence reste applicable à la suite de

l'entrée en vigueur le Ier janvier 2003, soit postérieurement aux faits

litigieux, de l'art. 27 al. 1

LPGA, aux termes duquel

les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont

tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. (…)"

In una

precedente sentenza C 152/00 del 18 dicembre 2000, il TFA si era così espresso:

" (…)

2.

- Il est constant que la recourante s'est annoncée

à l'intimée le 4 juin 1999 et que le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 1

LACI pour présenter sa demande d'indemnisation était échu depuis longtemps, la

faillite de T.________ ayant été publiée le 23 décembre 1998 dans la Feuille

officielle suisse du commerce. Il n'y a pas lieu à restitution pour

inobservation du délai. En effet, même si l'office des poursuites ou des

faillites a pu inviter la recourante à attendre la clôture de la faillite de

T.________, elle n'a pas été empêchée, sans sa faute, de présenter une demande

d'indemnité en cas d'insolvabilité dans le délai de 60 jours à compter du 23

décembre 1998. En l'absence d'obligation de renseigner le travailleur à charge

de l'office des poursuites ou des faillites, elle ne saurait exciper de sa

bonne foi (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa). (…)"

2.7

La

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve quindi trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Questo principio è stato

codificato nella legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA).

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni

dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.

Il tenore

appena menzionato dell’art. 41 LPGA è entrato in vigore il 1° gennaio 2007

contemporaneamente alla legge sul Tribunale amministrativo che ne ha implicato

la modifica.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa

Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a

ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra

2009, art. 41 n. 6; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; A. Kölz/E. Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.

151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C

366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343.

e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Con

sentenza 8C_910/2008 del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 26 pag.

95, il TF ha stabilito che errori nell’elenco elettronico dei termini di un

avvocato insorti dopo una panne informatica non costituiscono un impedimento

non colpevole giustificante la restituzione del termine ex art. 41 LPGA. Dopo

una panne informatica deve essere verificata la completezza dell’elenco e ciò

anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun indizio a favore di una

possibile perdita di dati.

2.8

Nel caso in esame

l’assicurato ha affermato di non aver potuto sapere del fallimento della sua

precedente datrice di lavoro, visto che abitava in __________. Siccome l’avv. __________

di __________ è sempre stata in contatto con il suo legale in __________, avv. __________,

quest’ultima avrebbe dovuto essere informata subito dalla collega ticinese in

modo da presentare prontamente la richiesta di indennità per insolvenza (cfr.

doc. A3, doc. I, doc. Ibis).

A proposito del contatto

tra l’avv. __________ e l’avv. __________, sia in sede di opposizione che nel

proprio ricorso l’assicurato menziona la lettera inviata il 30 giugno 2008

dall’avv. __________ all’avv. __________ (cfr. doc. A5).

L’insorgente sostiene che in quell’occasione l’avv. __________ aveva

consigliato di non intraprendere nulla contro la __________ (cfr. doc. A3).

In realtà, con lo scritto

in questione l’avv. __________ ha comunicato che non si poteva procedere nei

confronti degli amministratori della società se ad essi non potevano essere

ascritti atti illeciti di rilevanza penale. L’avv. __________ ha inoltre

rilevato quanto segue:

" (…)

Gegen die Gesellschaft laufen, wie mir seitens

vom Betreibungs- und Konkursamt dokumentiert worden ist, verschiedene

Betreibungen; es handelt sich somit um ein Problem der Liquidität der

Gesellschaft." (cfr. doc. A5)

L’assicurato

era pertanto perfettamente al corrente delle difficoltà finanziarie in cui

versava la sua ex datrice di lavoro. Egli avrebbe potuto e

dovuto prevedere la possibilità del fallimento della ditta anche a breve

termine - come è in effetti avvenuto il 4 novembre 2008 (cfr. doc. 13) ed

attivarsi di conseguenza.

Va

peraltro ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008

dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA

38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°

aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7

settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).

In

base alla giurisprudenza riprodotta al consid. 2.7., l’ignoranza del diritto -

nella presente fattispecie, l’ignoranza della procedura per l’ottenimento di

indennità per insolvenza - non costituisce così un valido motivo di

restituzione dei termini.

Alla

luce di tutto quanto qui sopra esposto, questo Tribunale ritiene che, a ragione, la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per

insolvenza di RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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