38.2010.11
Corretta la decisione con la quale l'URC ha inflitto all'assicurato 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi in cui ha svolt
6 maggio 2010Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.11
Data decisione, Autorità:
06.05.2010, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'URC ha inflitto all'assicurato 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi in cui ha svolto un'attività a carattere stagionale
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.11
cr/sc
Lugano
6 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
gennaio 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 gennaio 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 4 gennaio 2010 (cfr. doc. 12) con cui aveva sospeso RI 1 per
dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche di lavoro nel periodo dal mese di agosto al mese di ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 22 gennaio 2010 l’assicurato, rappresentata
dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto
la riduzione della sanzione inflittagli, da 12 a 3 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, in particolare,
addotto le difficoltà linguistiche a comprendere i meccanismi procedurali della
LADI e gli obblighi che ne derivano, essendo egli un cittadino somalo, in
Svizzera dal 2004, con nozioni di italiano del tutto sommarie, apprese “sul
campo”, senza frequentare alcun corso di lingua.
Il
patrocinatore dell’interessato ha inoltre rimproverato all’amministrazione di
avere emesso la decisione di sanzione senza tener conto del fatto che
l’assicurato non è mai stato oggetto, in passato, di sanzioni.
Infine,
il legale dell’assicurato ha sottolineato che la sanzione inflitta dall’UAI non
tiene conto delle precarie condizioni finanziarie dell’interessato, costretto a
vivere con delle entrate ben al di sotto del minimo vitale (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 21 aprile 2010 il patrocinatore dell’assicurato ha informato il TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V).
Questo
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 12 giorni a causa di mancate ricerche di
lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2009 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità
per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio
2006).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV
N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002 nella causa Z.).
2.6. Nella
presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha
lavorato quale operaio agricolo presso la ditta __________ di __________, a
partire dal 1° ottobre 2007, tramite un contratto di lavoro di durata
indeterminata (cfr. doc. 2). In data 30 agosto 2008 il datore di lavoro ha
consegnato all’assicurato la disdetta del rapporto di lavoro, con effetto a
partire dal 31 ottobre 2008 (cfr. doc. 1).
L’assicurato
si è poi iscritto al collocamento dall’autunno 2008 all’aprile 2009 (cfr. doc. 16l,
16p).
L’assicurato
è poi stato attivo, in virtù di un contratto di durata determinata, presso la
ditta __________ di __________, dal 27 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, quale operaio
agricolo (cfr. doc. 4). In data 23 ottobre 2009, la ditta __________ ha
inoltrato all’assicurato la disdetta del rapporto lavorativo per il 31 ottobre
2009 (cfr. doc. 3).
Al termine
dell’attività stagionale, il ricorrente si è iscritto ancora una volta in
disoccupazione, a partire dal 3 novembre 2009 (cfr. doc. 16a).
Al
momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurato non
ha saputo presentare all’amministrazione alcuna ricerca di impiego compiuta
durante i mesi in cui ha lavorato presso la ditta __________ di __________.
Il
consulente del personale, alla luce della mancanza di ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’annuncio in disoccupazione, il 4 dicembre 2009 gli ha trasmesso
una “Richiesta di giustificazio-ne” con cui ha richiesto di motivare, entro il 14
dicembre 2009, il fatto di non avere compiuto ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’annuncio al collocamento.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).
L’insorgente,
in calce alla richiesta di giustificazione citata, ha indicato:
"
Ho ricevuto la lettera di licenziamento il
28/10/2009.” (Doc. 11)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, non
ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 4 gennaio 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 12; consid. 1.1.).
Tale
Considerandi
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 22 gennaio
2010.
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7
Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha
applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si
annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere
collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio
militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o
intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_
459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V
218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA
1992.
pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;
J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.
Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997
nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.
19.
segg.).
In una sentenza del 18 novembre
1998.
nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena
menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività
stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso,
l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag.
152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente
assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,
38.2000
; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre
1999.
nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause
T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2001.15
del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
Al riguardo è utile
segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che
dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.8
In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 27
aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso la ditta __________ di __________
(cfr. doc. 4).
Dalle
carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e
ottobre 2009, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 9).
Nel caso
in esame, l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dodici giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro nei mesi da agosto a ottobre 2009 (cfr.
doc. 12, A1).
Chiamato
a pronunciarsi in merito ai mesi compresi fra agosto e ottobre 2009, il TCA,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto,
l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di
lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.
Questo
tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr.
consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione
corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto
a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione
duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione
morta”.
A
motivazione del fatto di non avere svolto delle ricerche di lavoro prima della
sua reiscrizione al collocamento, l’assicurato ha addotto la sua scarsa
conoscenza della lingua italiana, che gli avrebbe impedito di comprendere
quanto riportato nel formulario “Promemoria ricerche di lavoro” consegnato
dall’amministrazione nell’autunno del 2008 (cfr. doc. 13, doc. I).
Al
riguardo, questo Tribunale rileva che l'assicurato è in Svizzera dal 2004, per
cui una certa capacità di comprensione dell'italiano è presunta (RDAT I - 2001
pag. 57).
Inoltre,
va sottolineato che dal “Profilo della persona in cerca di impiego”, compilato
dall’URC di __________ in data 4 dicembre 2009 e sottoscritto dall’interessato,
risulta, alla voce "conoscenze linguistiche", una ottima conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta (cfr. doc. 16b); inoltre, lo stesso assicurato,
sul "Curriculum Vitae" consegnato all'URC, ha indicato di avere delle
“buone conoscenze” della lingua italiana (cfr. doc. 15b).
Pertanto, visto quanto precede, il ricorrente non
può invocare l'ignoranza della lingua italiana come giustificazione del fatto
di non avere provveduto ad effettuare delle ricerche di lavoro durante i mesi
precedenti l'annuncio al collocamento.
In ogni caso, poi, questo Tribunale rileva che l’assicurato,
essendo già stato iscritto in disoccupazione durante l’autunno-inverno 2008,
non poteva ignorare l’obbligo di attivarsi nella ricerca di una nuova
occupazione perlomeno durante i mesi precedenti la conclusione della sua
attività lavorativa.
A prescindere, infatti, dalla comprensione o meno
di quanto riportato nel formulario “Promemoria ricerche di lavoro” ricevuto in
data 6 novembre 2008 (cfr. doc. 8), il TCA sottolinea che l’assicurato, al
momento della sua precedente iscrizione al collocamento, a partire dal 6
novembre 2008, aveva consegnato all’amministrazione le ricerche di lavoro
compiute durante i mesi di disdetta di settembre e ottobre 2008 (cfr. doc.
16p). Nel verbale del colloquio di consulenza del 26 novembre 2008, infatti, il
consulente del personale incaricato ha indicato quanto segue:
"
L’assicurato si iscrive in quanto ha ricevuto la
disdetta a fine agosto per fine ottobre da un’azienda agricola di __________
dove svolgeva il lavoro di operaio agricolo da 1.5 anni. Ha svolto le ricerche
sia in settembre che in ottobre. (…).” (Doc. 16p)
Il
ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con la
ditta __________, dal 27 aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 4).
Pertanto,
essendo a conoscenza, fin dalla fine del mese di aprile 2009 della cessazione
dell’attività lavorativa con il 31 ottobre 2009, l’interessato avrebbe
quantomeno dovuto attivarsi durante gli ultimi tre mesi di attività al fine di
reperire un nuovo impiego, come aveva già fatto, del resto, al termine della
sua precedente attività lavorativa presso la ditta __________ nel 2008.
2.9
Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che
in concreto l'assicurato, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei
tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento, ha violato il proprio obbligo
di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.5
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.
2.5
) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA
del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente 12 giorni di sospensione dal diritto
alle indennità.
L'entità
di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi
appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
Pertanto
la decisione su opposizione del 22 gennaio 2010 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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