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Decisione

38.2010.11

Corretta la decisione con la quale l'URC ha inflitto all'assicurato 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi in cui ha svolt

6 maggio 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio

2006).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV

N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002 nella causa Z.).

2.6. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha

lavorato quale operaio agricolo presso la ditta __________ di __________, a

partire dal 1° ottobre 2007, tramite un contratto di lavoro di durata

indeterminata (cfr. doc. 2). In data 30 agosto 2008 il datore di lavoro ha

consegnato all’assicurato la disdetta del rapporto di lavoro, con effetto a

partire dal 31 ottobre 2008 (cfr. doc. 1).

L’assicurato

si è poi iscritto al collocamento dall’autunno 2008 all’aprile 2009 (cfr. doc. 16l,

16p).

L’assicurato

è poi stato attivo, in virtù di un contratto di durata determinata, presso la

ditta __________ di __________, dal 27 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, quale operaio

agricolo (cfr. doc. 4). In data 23 ottobre 2009, la ditta __________ ha

inoltrato all’assicurato la disdetta del rapporto lavorativo per il 31 ottobre

2009 (cfr. doc. 3).

Al termine

dell’attività stagionale, il ricorrente si è iscritto ancora una volta in

disoccupazione, a partire dal 3 novembre 2009 (cfr. doc. 16a).

Al

momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurato non

ha saputo presentare all’amministrazione alcuna ricerca di impiego compiuta

durante i mesi in cui ha lavorato presso la ditta __________ di __________.

Il

consulente del personale, alla luce della mancanza di ricerche di lavoro nel periodo

precedente l’annuncio in disoccupazione, il 4 dicembre 2009 gli ha trasmesso

una “Richiesta di giustificazio-ne” con cui ha richiesto di motivare, entro il 14

dicembre 2009, il fatto di non avere compiuto ricerche di lavoro nel periodo

precedente l’annuncio al collocamento.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).

L’insorgente,

in calce alla richiesta di giustificazione citata, ha indicato:

"

Ho ricevuto la lettera di licenziamento il

28/10/2009.” (Doc. 11)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, non

ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 4 gennaio 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 12; consid. 1.1.).

Tale

Considerandi

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 22 gennaio

2010.

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7

Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_

459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V

218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA

1992.

pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;

J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.

Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997

nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.

19.

segg.).

In una sentenza del 18 novembre

1998.

nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena

menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività

stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso,

l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag.

152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000

; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre

1999.

nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause

T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

Al riguardo è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.8

In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 27

aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso la ditta __________ di __________

(cfr. doc. 4).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e

ottobre 2009, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 9).

Nel caso

in esame, l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dodici giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro nei mesi da agosto a ottobre 2009 (cfr.

doc. 12, A1).

Chiamato

a pronunciarsi in merito ai mesi compresi fra agosto e ottobre 2009, il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto,

l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di

lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

Questo

tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr.

consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione

corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto

a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione

duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione

morta”.

A

motivazione del fatto di non avere svolto delle ricerche di lavoro prima della

sua reiscrizione al collocamento, l’assicurato ha addotto la sua scarsa

conoscenza della lingua italiana, che gli avrebbe impedito di comprendere

quanto riportato nel formulario “Promemoria ricerche di lavoro” consegnato

dall’amministrazione nell’autunno del 2008 (cfr. doc. 13, doc. I).

Al

riguardo, questo Tribunale rileva che l'assicurato è in Svizzera dal 2004, per

cui una certa capacità di comprensione dell'italiano è presunta (RDAT I - 2001

pag. 57).

Inoltre,

va sottolineato che dal “Profilo della persona in cerca di impiego”, compilato

dall’URC di __________ in data 4 dicembre 2009 e sottoscritto dall’interessato,

risulta, alla voce "conoscenze linguistiche", una ottima conoscenza

della lingua italiana parlata e scritta (cfr. doc. 16b); inoltre, lo stesso assicurato,

sul "Curriculum Vitae" consegnato all'URC, ha indicato di avere delle

“buone conoscenze” della lingua italiana (cfr. doc. 15b).

Pertanto, visto quanto precede, il ricorrente non

può invocare l'ignoranza della lingua italiana come giustificazione del fatto

di non avere provveduto ad effettuare delle ricerche di lavoro durante i mesi

precedenti l'annuncio al collocamento.

In ogni caso, poi, questo Tribunale rileva che l’assicurato,

essendo già stato iscritto in disoccupazione durante l’autunno-inverno 2008,

non poteva ignorare l’obbligo di attivarsi nella ricerca di una nuova

occupazione perlomeno durante i mesi precedenti la conclusione della sua

attività lavorativa.

A prescindere, infatti, dalla comprensione o meno

di quanto riportato nel formulario “Promemoria ricerche di lavoro” ricevuto in

data 6 novembre 2008 (cfr. doc. 8), il TCA sottolinea che l’assicurato, al

momento della sua precedente iscrizione al collocamento, a partire dal 6

novembre 2008, aveva consegnato all’amministrazione le ricerche di lavoro

compiute durante i mesi di disdetta di settembre e ottobre 2008 (cfr. doc.

16p). Nel verbale del colloquio di consulenza del 26 novembre 2008, infatti, il

consulente del personale incaricato ha indicato quanto segue:

"

L’assicurato si iscrive in quanto ha ricevuto la

disdetta a fine agosto per fine ottobre da un’azienda agricola di __________

dove svolgeva il lavoro di operaio agricolo da 1.5 anni. Ha svolto le ricerche

sia in settembre che in ottobre. (…).” (Doc. 16p)

Il

ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con la

ditta __________, dal 27 aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 4).

Pertanto,

essendo a conoscenza, fin dalla fine del mese di aprile 2009 della cessazione

dell’attività lavorativa con il 31 ottobre 2009, l’interessato avrebbe

quantomeno dovuto attivarsi durante gli ultimi tre mesi di attività al fine di

reperire un nuovo impiego, come aveva già fatto, del resto, al termine della

sua precedente attività lavorativa presso la ditta __________ nel 2008.

2.9

Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che

in concreto l'assicurato, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei

tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento, ha violato il proprio obbligo

di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.5

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.5

) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA

del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente 12 giorni di sospensione dal diritto

alle indennità.

L'entità

di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi

appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

Pertanto

la decisione su opposizione del 22 gennaio 2010 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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