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38.2010.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 luglio 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata,

può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può

provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento

dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli assicurati che,

terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar

trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va

dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta

all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981

p. 126; DLA 1982 p. 37).

Per

contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo

gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD

Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25

ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di

tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno

contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in

Olanda).

Per

ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive

sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni

inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate

dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato è

stato inserito dall’URC di CO 1 in un Periodo di Pratica Professionale (PPP)

finanziato dalla disoccupazione dal 5 gennaio 2009 al 31 maggio 2009, momento a

partire dal quale egli ha posto termine alla disoccupazione (cfr. doc. A).

L’assicurato

ha motivato la sua scelta di porre termine alla disoccupazione rilevando che

“l’impiego che avevo in quel periodo non mi poteva assicurare un periodo di

almeno 9 mesi (39 settimane), da settembre 2009 fino al seguente giugno 2010,

necessari per concludere la mia formazione di maturità post-diploma che in quel

periodo seguivo e che seguo tuttora” (doc. I).

L’insorgente

si è annunciato al collocamento a decorrere dal 16 novembre 2009 (cfr. doc. A).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di luglio e

agosto 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente ai mesi di settembre

e ottobre 2009 (cfr. doc. 2).

In data

27 novembre 2009 il consulente del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 9 dicembre 2009, il

fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi di settembre,

ottobre e novembre 2009 (fino al 15 novembre 2009).

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

L’assicurato,

con scritto dell’8 dicembre 2009, ha risposto quanto segue:

"

In risposta alla sua richiesta le scrivo le mie

Considerandi

giustificazioni; da gennaio a giugno ho lavorato (sotto PPP) presso una società

a __________ in qualità di impiegato/stagista, purtroppo questa società non

poteva offrirmi la possibilità di assunzione fino alla fine dei miei studi

(post-maturità), da qui la mia decisione di finire il mio rapporto con la

disoccupazione e cercare un posto con le mie forze, la mia intenzione era quella

di non dover avere più bisogno dei servizi della disoccupazione, ma data la

totale assenza di posti di lavoro idonei al mio percorso di formazione sono

stato costretto a riprendere in considerazione questa opzione.

Lei mi chiede di documentare delle ricerche

che purtroppo non ho, perché sono state effettuate di persona e soprattutto

mediante le conoscenze di mio padre, ricerche che ha effettuato lui

personalmente quindi senza documentazione non dovendo sottostare ai controlli

della disoccupazione, non avevo bisogno di documentarle o archiviarle in tal

senso, quelle che mi ricordavo le ho segnate.”

(Doc. 4)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 16 dicembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 10 giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

La

penalità, come visto nei fatti, è stata poi confermata con decisione su

opposizione del 1° febbraio 2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

Nel caso in

esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute

dall’assicurato nel periodo agosto - novembre 2009 (cfr. doc. 3), lasso di

tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del

16.

novembre 2009 (cfr. doc. A).

L’URC ha

considerato che il ricorrente, nel mese di agosto 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A, 3).

Per

contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nei mesi di

settembre, ottobre e metà novembre 2009 (cfr. doc. A).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti,

ritiene che, a torto, l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato

delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

Questo

Tribunale rileva, innanzitutto, che, nel caso di specie, nonostante l’assicurato

si definisca uno studente (cfr. doc. I), non può essergli applicata la

giurisprudenza citata in precedenza relativa agli assicurati che stanno ancora

svolgendo gli studi o che frequentano dei corsi di perfezionamento (cfr.

consid. 2.5.), visto che, per sua stessa ammissione, egli non è occupato a

tempo pieno nella sua formazione di maturità post-diploma commerciale, ma,

accanto agli studi, deve necessariamente esercitare anche un’attività

lavorativa. In sede ricorsuale, infatti, egli ha espressamente rilevato di

avere lasciato il precedente impiego che gli era stato assegnato

dall’amministrazione quale periodo di pratica professionale, in quanto non gli poteva

assicurare “un periodo di almeno 9 mesi (39 settimane), da settembre 2009 fino

al seguente giugno 2010, necessari per concludere la mia formazione di maturità

post-diploma che in quel periodo seguivo e che seguo tuttora” (doc. I).

L'assicurato doveva pertanto compiere delle

ricerche di lavoro prima di annunciarsi al collocamento.

Il TCA

rileva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione – la

quale ha sanzionato l’interessato per mancate ricerche nei mesi di settembre,

ottobre e metà novembre 2009 - dalla documentazione agli atti emerge che

l’assicurato ha compiuto alcune ricerche di lavoro durante il mese di settembre

2009.

e meglio una ricerca scritta di lavoro presso la ditta __________ di __________

in data 29 settembre 2009 (cfr. doc. 2a); una ricerca, tramite messaggio di

posta elettronica, presso la ditta ______________________________, alla quale

il potenziale datore di lavoro ha risposto con messaggio e-mail del 21

settembre 2009 (cfr. doc. 2b); una ricerca di lavoro, sempre tramite messaggio

di posta elettronica del 16 settembre 2009, presso la ditta __________ di __________,

alla quale il potenziale datore di lavoro ha risposto con messaggio e-mail del

9.

ottobre 2009 (cfr. doc. 2c).

Alla luce

di ciò, occorre considerare che l’assicurato, durante il mese di settembre 2009, ha compiuto tre ricerche di lavoro, che sono comunque da considerare quantitativamente

insufficienti, ritenuto che la giurisprudenza cantonale, quale linea di

riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate

almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale

principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. doc. 2.4.).

Il TCA

constata invece che, nel mese di ottobre 2009 e nei primi quindici giorni del

mese di novembre 2009, l’assicurato non ha saputo comprovare di avere svolto

alcuna ricerca di lavoro.

Quanto

asserito dal ricorrente, ossia il fatto che egli abbia deciso di interrompere

il PPP che gli era stato assegnato dall’URC e di disiscriversi dal

collocamento, essendo convinto di poter trovare in tempi brevi un’occupazione

adatta al suo tipo di ricerca (cfr. doc. I) non gli è di alcun ausilio.

Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità

di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, l’assicurato non era certo di trovare una nuova

occupazione adeguata, che gli consentisse di concludere la sua formazione di

maturità post-diploma. Al contrario, come espressamente indicato in sede

ricorsuale, egli “notando le sempre più crescenti difficoltà nel trovare un

impiego”, ha dovuto nuovamente iscriversi al collocamento (cfr. doc. I).

L’assicurato,

dunque, tutt’al più poteva sperare in una rapida assunzione alle dipendenze di

un nuovo datore di lavoro. La mera speranza, però, come esposto, non è

sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nel

periodo precedente la disoccupazione.

In sede

ricorsuale, inoltre, l’assicurato ha osservato di avere svolto durante i mesi

precedenti l’annuncio al collocamento numerose ricerche di lavoro

telefonicamente o tramite dei contatti personali suoi o di suoi parenti e amici,

ma di non potere comprovare tali sforzi dato che, a quel momento, egli non

necessitava della prova scritta delle ricerche compiute, non essendo sua

intenzione dover fare nuovamente capo alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione (doc. I).

Al

riguardo, questo Tribunale rileva che, nonostante l’assicurato abbia

avuto a più riprese la possibilità di comprovare le asserite

ricerche di lavoro svolte nei mesi di ottobre e novembre 2009, le stesse

non risultano minimamente documentate. Tale omissione configura una violazione

del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la

portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145;

DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 aggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA

del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00), obbligo del resto ossequiato

dall’insorgente nel caso delle tre ricerche del mese di settembre 2009 citate.

Al riguardo va osservato

che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale

cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che

l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,

nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di

sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale

cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha

rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan

hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz

überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons

Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.)

Alla luce

di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato,

non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nel mese di ottobre e nella

prima metà di novembre 2009 e avendone intraprese di insufficienti nel mese di

settembre 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla

legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

Abbondanzialmente

è utile osservare che il Tribunale federale ha

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006,

consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.1.; STFA C 144/05 del

1° dicembre 2005, consid. 5.2.1.).

2.8

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per

mancate ricerche nel mese di settembre 2009 + quattro giorni per mancate

ricerche nel mese di ottobre 2009 + due giorni per mancate ricerche nella prima

metà del mese di novembre 2009).

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), tuttavia, la sanzione di quattro giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta per mancate

ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2009 non può essere ritenuta

corretta da parte di questo Tribunale e non può quindi essere confermata, dato

che durante tale periodo l’assicurato ha svolto alcune ricerche di lavoro,

seppure da considerare insufficienti.

Al

riguardo, va rilevato che, normalmente, in base alle direttive in vigore, la

sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un

minimo di 3 giorni al mese, mentre quella inflitta per mancate ricerche nello

stesso lasso di tempo ammonta a un minimo di quattro giorni (cfr. consid. 2.5.).

Pertanto,

a mente di questa Corte, tenuto conto del fatto che durante il mese di

settembre 2009 l’assicurato ha comunque effettuato delle ricerche di impiego -

benché insufficienti - la sospensione di 10 giorni inflittagli non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, di conseguenza,

essere ridotta a 9 giorni (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di

settembre 2009 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di ottobre 2009 +

due giorni per mancate ricerche nella prima metà del mese di novembre 2009).

Il

ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione impugnata

riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 9 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 dell’URC di __________ è

riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 9 giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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