38.2010.12
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5 luglio 2010Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2010.12
Data decisione, Autorità:
05.07.2010, TCA
Titolo:
Sospensione di 10 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro inflitta all'assicurato va ridotta a 9 giorni di sanzione,dato che egli ha saputo dimostrare di avere compiuto alcune ricerche di lavoro,seppure da considerare insufficienti
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.12
cr/sc
Lugano
5 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1
febbraio 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 1° febbraio 2010, l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) – annullando e sostituendo la
decisione su opposizione del 29 gennaio 2010 (cfr. doc. 7a) - ha confermato la
precedente decisione del 16 dicembre 2009 (cfr. doc. 5) con cui aveva sospeso RI
1 per 10 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche di lavoro nel periodo dal 1° settembre 2009 al 15 novembre 2009
antecedente l’iscrizione in disoccupazione (doc. A). L’amministrazione ha per
contro considerato sufficienti, sia quantitativamente che qualitativamente, le
ricerche svolte dall’interessato nel mese di agosto 2009 (doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
la revoca integrale della sanzione.
Egli ha rilevato
di essere rimasto iscritto al collocamento fino al mese di maggio 2009,
dopodichè, avendo bisogno di un periodo di almeno 9 mesi per concludere la sua
formazione di maturità post-diploma, ha posto termine alla disoccupazione per
non pesare inutilmente sulle finanze pubbliche.
In
seguito, tuttavia, “notando le sempre più crescenti difficoltà nel trovare un
impiego e considerando che per ottenere la maturità post-diploma commerciale
necessitavo comunque di trovare un lavoro”, nel mese di novembre 2009
l’interessato si è nuovamente annunciato all’Ufficio di collocamento, “così da
avere un appoggio nella ricerca di un’occupazione”.
Egli ha
poi osservato di avere svolto diverse ricerche di lavoro nei mesi precedenti la
reiscrizione al collocamento, ma che le stesse sono “solo parzialmente
documentate perché la maggior parte di queste sono state effettuate
telefonicamente o tramite contatti personali miei, di parenti e amici e in quel
momento non necessitavo di giustificare a nessuno tali ricerche”.
L’assicurato
ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione di sanzione
dell’amministrazione, facendo presente di essere uno studente e sottolineando
che dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità “sono economicamente
molto pesanti” (cfr. doc. I).
1.3. In risposta
l’URC ha ribadito integralmente gli argomenti già espressi nella decisione su
opposizione del 1° febbraio 2010, rilevando, in particolare, che nel periodo
compreso fra il 16 agosto 2009 e il 15 novembre 2009 l’interessato ha saputo
comprovare solo due ricerche di lavoro, motivo per il quale la sanzione di 10
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione appare
corretta (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi di settembre,
ottobre e novembre 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata,
può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può
provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento
dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli assicurati che,
terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar
trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va
dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta
all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981
p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per
contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo
gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD
Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25
ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di
tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno
contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in
Olanda).
Per
ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive
sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni
inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate
dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nella
presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato è
stato inserito dall’URC di CO 1 in un Periodo di Pratica Professionale (PPP)
finanziato dalla disoccupazione dal 5 gennaio 2009 al 31 maggio 2009, momento a
partire dal quale egli ha posto termine alla disoccupazione (cfr. doc. A).
L’assicurato
ha motivato la sua scelta di porre termine alla disoccupazione rilevando che
“l’impiego che avevo in quel periodo non mi poteva assicurare un periodo di
almeno 9 mesi (39 settimane), da settembre 2009 fino al seguente giugno 2010,
necessari per concludere la mia formazione di maturità post-diploma che in quel
periodo seguivo e che seguo tuttora” (doc. I).
L’insorgente
si è annunciato al collocamento a decorrere dal 16 novembre 2009 (cfr. doc. A).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di luglio e
agosto 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente ai mesi di settembre
e ottobre 2009 (cfr. doc. 2).
In data
27 novembre 2009 il consulente del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 9 dicembre 2009, il
fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi di settembre,
ottobre e novembre 2009 (fino al 15 novembre 2009).
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
L’assicurato,
con scritto dell’8 dicembre 2009, ha risposto quanto segue:
"
In risposta alla sua richiesta le scrivo le mie
Considerandi
giustificazioni; da gennaio a giugno ho lavorato (sotto PPP) presso una società
a __________ in qualità di impiegato/stagista, purtroppo questa società non
poteva offrirmi la possibilità di assunzione fino alla fine dei miei studi
(post-maturità), da qui la mia decisione di finire il mio rapporto con la
disoccupazione e cercare un posto con le mie forze, la mia intenzione era quella
di non dover avere più bisogno dei servizi della disoccupazione, ma data la
totale assenza di posti di lavoro idonei al mio percorso di formazione sono
stato costretto a riprendere in considerazione questa opzione.
Lei mi chiede di documentare delle ricerche
che purtroppo non ho, perché sono state effettuate di persona e soprattutto
mediante le conoscenze di mio padre, ricerche che ha effettuato lui
personalmente quindi senza documentazione non dovendo sottostare ai controlli
della disoccupazione, non avevo bisogno di documentarle o archiviarle in tal
senso, quelle che mi ricordavo le ho segnate.”
(Doc. 4)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 16 dicembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 10 giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
La
penalità, come visto nei fatti, è stata poi confermata con decisione su
opposizione del 1° febbraio 2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7
Nel caso in
esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute
dall’assicurato nel periodo agosto - novembre 2009 (cfr. doc. 3), lasso di
tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del
16.
novembre 2009 (cfr. doc. A).
L’URC ha
considerato che il ricorrente, nel mese di agosto 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A, 3).
Per
contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nei mesi di
settembre, ottobre e metà novembre 2009 (cfr. doc. A).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti,
ritiene che, a torto, l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato
delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.
Questo
Tribunale rileva, innanzitutto, che, nel caso di specie, nonostante l’assicurato
si definisca uno studente (cfr. doc. I), non può essergli applicata la
giurisprudenza citata in precedenza relativa agli assicurati che stanno ancora
svolgendo gli studi o che frequentano dei corsi di perfezionamento (cfr.
consid. 2.5.), visto che, per sua stessa ammissione, egli non è occupato a
tempo pieno nella sua formazione di maturità post-diploma commerciale, ma,
accanto agli studi, deve necessariamente esercitare anche un’attività
lavorativa. In sede ricorsuale, infatti, egli ha espressamente rilevato di
avere lasciato il precedente impiego che gli era stato assegnato
dall’amministrazione quale periodo di pratica professionale, in quanto non gli poteva
assicurare “un periodo di almeno 9 mesi (39 settimane), da settembre 2009 fino
al seguente giugno 2010, necessari per concludere la mia formazione di maturità
post-diploma che in quel periodo seguivo e che seguo tuttora” (doc. I).
L'assicurato doveva pertanto compiere delle
ricerche di lavoro prima di annunciarsi al collocamento.
Il TCA
rileva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione – la
quale ha sanzionato l’interessato per mancate ricerche nei mesi di settembre,
ottobre e metà novembre 2009 - dalla documentazione agli atti emerge che
l’assicurato ha compiuto alcune ricerche di lavoro durante il mese di settembre
2009.
e meglio una ricerca scritta di lavoro presso la ditta __________ di __________
in data 29 settembre 2009 (cfr. doc. 2a); una ricerca, tramite messaggio di
posta elettronica, presso la ditta ______________________________, alla quale
il potenziale datore di lavoro ha risposto con messaggio e-mail del 21
settembre 2009 (cfr. doc. 2b); una ricerca di lavoro, sempre tramite messaggio
di posta elettronica del 16 settembre 2009, presso la ditta __________ di __________,
alla quale il potenziale datore di lavoro ha risposto con messaggio e-mail del
9.
ottobre 2009 (cfr. doc. 2c).
Alla luce
di ciò, occorre considerare che l’assicurato, durante il mese di settembre 2009, ha compiuto tre ricerche di lavoro, che sono comunque da considerare quantitativamente
insufficienti, ritenuto che la giurisprudenza cantonale, quale linea di
riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate
almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale
principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. doc. 2.4.).
Il TCA
constata invece che, nel mese di ottobre 2009 e nei primi quindici giorni del
mese di novembre 2009, l’assicurato non ha saputo comprovare di avere svolto
alcuna ricerca di lavoro.
Quanto
asserito dal ricorrente, ossia il fatto che egli abbia deciso di interrompere
il PPP che gli era stato assegnato dall’URC e di disiscriversi dal
collocamento, essendo convinto di poter trovare in tempi brevi un’occupazione
adatta al suo tipo di ricerca (cfr. doc. I) non gli è di alcun ausilio.
Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, l’assicurato non era certo di trovare una nuova
occupazione adeguata, che gli consentisse di concludere la sua formazione di
maturità post-diploma. Al contrario, come espressamente indicato in sede
ricorsuale, egli “notando le sempre più crescenti difficoltà nel trovare un
impiego”, ha dovuto nuovamente iscriversi al collocamento (cfr. doc. I).
L’assicurato,
dunque, tutt’al più poteva sperare in una rapida assunzione alle dipendenze di
un nuovo datore di lavoro. La mera speranza, però, come esposto, non è
sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nel
periodo precedente la disoccupazione.
In sede
ricorsuale, inoltre, l’assicurato ha osservato di avere svolto durante i mesi
precedenti l’annuncio al collocamento numerose ricerche di lavoro
telefonicamente o tramite dei contatti personali suoi o di suoi parenti e amici,
ma di non potere comprovare tali sforzi dato che, a quel momento, egli non
necessitava della prova scritta delle ricerche compiute, non essendo sua
intenzione dover fare nuovamente capo alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione (doc. I).
Al
riguardo, questo Tribunale rileva che, nonostante l’assicurato abbia
avuto a più riprese la possibilità di comprovare le asserite
ricerche di lavoro svolte nei mesi di ottobre e novembre 2009, le stesse
non risultano minimamente documentate. Tale omissione configura una violazione
del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la
portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145;
DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 aggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA
del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00), obbligo del resto ossequiato
dall’insorgente nel caso delle tre ricerche del mese di settembre 2009 citate.
Al riguardo va osservato
che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale
cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che
l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,
nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di
sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale
cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons
Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.)
Alla luce
di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato,
non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nel mese di ottobre e nella
prima metà di novembre 2009 e avendone intraprese di insufficienti nel mese di
settembre 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla
legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
Abbondanzialmente
è utile osservare che il Tribunale federale ha
rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006,
consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.1.; STFA C 144/05 del
1° dicembre 2005, consid. 5.2.1.).
2.8
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per
mancate ricerche nel mese di settembre 2009 + quattro giorni per mancate
ricerche nel mese di ottobre 2009 + due giorni per mancate ricerche nella prima
metà del mese di novembre 2009).
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), tuttavia, la sanzione di quattro giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta per mancate
ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2009 non può essere ritenuta
corretta da parte di questo Tribunale e non può quindi essere confermata, dato
che durante tale periodo l’assicurato ha svolto alcune ricerche di lavoro,
seppure da considerare insufficienti.
Al
riguardo, va rilevato che, normalmente, in base alle direttive in vigore, la
sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un
minimo di 3 giorni al mese, mentre quella inflitta per mancate ricerche nello
stesso lasso di tempo ammonta a un minimo di quattro giorni (cfr. consid. 2.5.).
Pertanto,
a mente di questa Corte, tenuto conto del fatto che durante il mese di
settembre 2009 l’assicurato ha comunque effettuato delle ricerche di impiego -
benché insufficienti - la sospensione di 10 giorni inflittagli non rispetta il
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, di conseguenza,
essere ridotta a 9 giorni (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di
settembre 2009 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di ottobre 2009 +
due giorni per mancate ricerche nella prima metà del mese di novembre 2009).
Il
ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione impugnata
riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 9 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 dell’URC di __________ è
riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 9 giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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