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Decisione

38.2010.13

Sospensione 45 giorni dal diritto ad indennità di disoccupazione per aver perso colpevolmente l'impiego, facendo per sua stessa ammissione venir meno il necessario rapporto di fiducia tra datore di la

14 giugno 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e STFA C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente,

quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In

proposito va ancora rilevato che nella STFA C 48/04 del 14 aprile 2005 questa

Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la

colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un

responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego,

dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di

lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche

DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni

nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni

di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato

un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di

lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un

conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico

responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una

sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in

particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta ad un'assicurata che è stata

licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un

cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non

l'avrebbe venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni

amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle

assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi

rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione ad un assicurato che è stato

licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo ad una collega di

lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,

non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);

licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro

(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a

fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18

ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista

presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un

postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto

immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei

prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta

perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto

fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);

disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la

licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di

notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre

2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari

al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA

1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un’occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna

penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle

analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65

(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del

rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato

la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del

29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6. Questa Corte,

chiamata ora a pronunciarsi sulla sospensione inflitta al ricorrente ai sensi

dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce dapprima

che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto

di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3), dall'altra, per

ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito al datore di

lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di

lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 del Codice delle Obbligazioni

(CO). Basta, al contrario, un comportamento non corretto o il cattivo carattere

del dipendente, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della

disdetta del rapporto d'impiego (cfr. consid. 2.2).

È, poi, sufficiente,

perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno a titolo di

dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe perdere il

suo impiego (cfr. consid. 2.2.; RDAT II-2003 pag. 310; STCA n. 38.2003.46 del 9

febbraio 2004 nella causa B.).

Inoltre,

secondo l'art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire con diligenza il

lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del

datore di lavoro.

L'art.

321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore

si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo

al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche

che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali

il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere

(su questi aspetti cfr. G.

Aubert, Commentaire du contrat de travail, art. 319-362 CO, in: Commentaire

romand, Code des obligations I, Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Ginevra/Basilea/ Monaco di Baviera 2003, pag. 1684 N. 1-4 e pag.

1691 N. 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, Commentaire du

contrat de travail, 2a ed., Ed. Réalités

sociales, Losanna 1996, pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 15a ed., Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70 e J.

Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., Ed. Paul Haupt, Berna/Stoccarda/Vienna 1996, pag. 60-61).

Gli

articoli 11.3 e 11.8 del Regolamento del personale della __________, menzionati

nella convenzione di rescissione del rapporto di lavoro del 20 maggio 2009

(cfr. doc. 7), prevedono che:

" Art

11.3 Obbligo di fedeltà e impegno

1. Il collaboratore deve eseguire personalmente e con impegno le

proprie mansioni e tutelare fedelmente gli interessi legittimi della SUPSI.

Considerandi

2.

Egli deve adoperare e trattare con cura secondo le regole

dell’arte le macchine, gli utensili, il mobilio, le installazioni tecniche, i

veicoli e il materiale di proprietà della __________ messo a sua disposizione.

Disposizioni più dettagliate possono essere indicate in altri documenti

specifici emanati dalle unità.

3.

Durante

il rapporto di lavoro il collaboratore è tenuto alla più assoluta discrezione

su tutto ciò di cui è venuto a conoscenza. Egli è tenuto al segreto anche dopo

cessazione del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi

legittimi della __________ lo esiga.

4.

Prestazioni a terzi che esulano dai compiti di servizio e che

comportano l’ uso di locali, apparecchiature o il coinvolgimento di altri

collaboratori della __________, devono essere preventivamente autorizzate dalla

direzione del __________.

Art.

11.8

Attività accessorie o mandati

1.

Il collaboratore è tenuto ad informare, indipendentemente dalla

propria percentuale di impiego, la direzione del __________ (o della __________

se il collaboratore non è subordinato direttamente ad un __________) in

occasione dell’assunzione o non appena si verificano nuove circostanze,

riguardo alle altre attività che potrebbero risultare incompatibili o

concorrenziali con le mansioni svolte nell’ambito del contratto di lavoro.

2.

La direzione del __________ (o della __________ se il

collaboratore non è subordinato direttamente ad un __________) può decidere di

non autorizzare attività incompatibili con la funzione del collaboratore alla __________,

in particolare se arreca danno o impedimento al corretto svolgimento dei

compiti oppure se costituisce concorrenza nel campo professionale.

3.

La direzione del __________ (o della __________ se il

collaboratore non è subordinato direttamente ad un __________) hanno il diritto

di non continuare o rinnovare il rapporto di lavoro con il collaboratore in

caso di mancato raggiungimento di un accordo sulle attività accessorie."

Nella

premesse alla convenzione di rescissione di rapporto di lavoro del 20 luglio

2009, la __________ rileva che l’assicurato, nell’ambito della propria

occupazione (nel periodo compreso tra giugno 2008 e maggio 2009) ha prestato la

propria attività professionale e svolto mandati per conto di terzi, i quali

erano stati erroneamente indotti a credere di aver concluso un rapporto

professionale con la __________, su temi concorrenziali alla __________ senza

la necessaria autorizzazione da parte del datore di lavoro, contravvenendo così

al Regolamento del personale della __________, in particolare agli art. 11.3 e

11.8

L’insorgente

ha coinvolto in tali attività e si è avvalso per la conduzione di tali mandati

della collaborazione di dipendenti della __________, disponendo in loro favore

e a titolo di retribuzione per le prestazioni professionali così ottenute, di

beni di proprietà del __________, in seguito comunque restituiti al legittimo

proprietario.

Questi

atteggiamenti dell’assicurato equivalgono, a mente della __________, a

comportamenti gravi da parte di un dipendente ed hanno, quale inevitabile

conseguenza, il venir meno del necessario rapporto di fiducia che deve esistere

fra le parti a un contratto di lavoro e che normalmente avrebbero come

conseguenza un licenziamento immediato (cfr. doc. 7).

Nel

proprio scritto del 5 maggio 2009 all’assicurato, il direttore del __________

ha rilevato quanto segue:

"

Caro __________,

durante la riunione di direzione di __________ è emerso un fatto grave sul

quale desidero ritornare e chiederti per favore di voler commentare.

Più precisamente è emerso che __________ aveva formulato un'offerta (vedi

allegato) all'indirizzo della ditta __________ di __________ che prevedeva un

progetto strutturato in 4 moduli, dei quali i primi 3 erano del valore di

15'000.- per un totale di 45'000.- CHF.

Nell'ambito della richiesta di un contratto per l'apertura del codice di progetto

di ricerca (secondo la normale procedura Interna) è emerso (vedi lettera

allegata della ditta __________) che i primi due moduli erano già stati svolti

e fatturati da una ditta privata (la __________) di tua proprietà e ciò,

nonostante siano state svolte molte ore da parte di ricercatori di __________

sia in fase di acquisizione del progetto che nello svolgimento dei primi due

moduli previsti dall'offerta (vedi estratto dal rilevamento attività di __________).

A tal riguardo ti chiedo di voler commentare e prendere posizione su quanto

avvenuto e di precisare quanto segue:

- le motivazioni che ti hanno portato a simili modalità di

affrontare un importante progetto per il laboratorio;

- la tempistica: quando sono stati svolti i vari lavori e quando è

stata emessa la fattura;

- i collaboratori di __________ coinvolti nei

lavori;

- le modalità per recuperare i soldi che spettano a __________ per

il lavoro svolto.

In seguito mi riservo di discutere con la

direzione della __________ i provvedimenti da adottare a causa di questo grave

episodio che pregiudica la fiducia che deve stare alla base di ogni rapporto di

lavoro." (cfr. doc. B)

Nel

proprio scritto del 5 maggio 2009 al direttore del __________ l’assicurato si è

così espresso:

"

1.

La richiesta da parte della ditta __________ con sede legale ed attività

principali in Svizzera Interna di prestazioni si è indirizzata sin da subito a

me in modo privato (e sottolineo: in modo privato), visto che prima del mio

lavoro presso la __________ avevo una ditta di comunicazione a __________. Alla

luce del fatto che __________ aveva e ha sempre bisogno di progetti di ricerca

si è proposto di integrare parte dei lavori per la __________ all’interno dello

studio “__________” che, ai tempi, era una delle poche ricerche all’interno di __________.

__________ che si stava occupando dello stesso studio ha formulato un’offerta

(15.07.2008) proponendo vari moduli che in parte potevano essere eseguiti dalle

competenze presso la __________

(…) 5.

__________ ha chiesto esplicitamente di determinare un partner unico per la

comunicazione e la fatturazione del progetto. Visto che si trattava

inizialmente di una richiesta esterna privata, __________ ha preso in mano la

gestione del progetto anche per il fatto che il modulo 2 richiedeva risorse

esterne che ai tempi non erano disponibili presso __________. Per fatti

linguistici la grafica e la programmazione del sito, incluso il CMS - content management system -, sono stati

eseguiti da due persone esterne di madre lingua tedesca.

Queste persone sono state pagate per il modulo 2 da __________.

6.

Come modalità per versare i soldi che spettano a __________ per i lavori svolti

(modulo 1) e futuri (modulo 3) la proposta discussa durante la riunione

tenutasi lunedì 4 maggio, cioè di fatturare il primo modulo alla __________ e

il terzo direttamente a __________, mi sembra una buona soluzione.

Oltre i punti 1-6 vorrei sottolineare che è sempre stata la mia intenzione di

portare possibili lavori di ricerca all’interno di __________, e di aiutare la

crescita del laboratorio."

(cfr. doc. 3)

Nella

lettera del 16 maggio 2009 indirizzata al direttore della __________ e al

direttore del __________ (cfr. doc. 8) l’assicurato ha precisato quanto segue:

"

In seguito alla nostra riunione mi sono reso

conto che il mio agire sconsiderato ha come seguito un licenziamento immediato.

Il fatto che mi avete segnalato la possibilità di fare una proposta per il

procedimento in questo caso apprezzo molto e Vi ringrazio.

Il caso __________ ha provocato delle conseguenze personali e in questo senso

ha anche un effetto catartico per me. (Inoltre, tutti quelli che mi conoscono

sanno che il mio motivo per agire così non è mai stato quello di danneggiare la

__________, ma il contrario.)

Mi scuso per tutti i fastidi che ho creato. (…)

Durante la prossima riunione chiarirò anche il problema con l’apparecchio

fotografico. Confermo che questo apparecchio e gli accessori sono in servizio

all’interno di __________ (…)." (cfr. doc. 8)

Le

dichiarazioni contenute nei doc. 3 ed 8 sono state rese dall’assicurato due

mesi prima di sottoscrivere la convenzione di rescissione del rapporto di

lavoro con la __________ (cfr. doc. 7a).

Il TCA

non ha motivo di ritenere che l’insorgente sia stato in qualsiasi modo costretto

dalla datrice di lavoro a produrre due scritti in cui spiega il proprio operato

nell’ambito del progetto __________ (società anonima con sede a __________

attiva principalmente nel settore delle calzature) e ne riconosce le

conseguenze, scusandosi e proponendo una dettagliata convenzione di rescissione

del rapporto di lavoro, peraltro parzialmente ripresa in quella redatta dalla __________

e sottoscritta il 20 luglio 2009 (cfr. doc. 7, 7a, 8). Non può pertanto essere

seguito l’assicurato nella misura in cui afferma di essere stato obbligato a

firmare la convenzione del 20 luglio 2009.

Per i

medesimi motivi, non si può ritenere decisiva per l’esito della presente

vertenza l’affermazione del ricorrente secondo cui la conclusione del rapporto

di lavoro con la __________ sarebbe dovuta a tensioni ed incomprensioni del

tutto personali con il responsabile del __________ (cfr. doc. I pag. 5).

Quanto

alla circostanza rilevata dall’insorgente, secondo cui tutti all’interno del

laboratorio, compresa la direzione, erano perfettamente a conoscenza del

progetto __________ (cfr. doc. I pag. 4), questa Corte osserva che il fatto che

la circostanza fosse nota alla direzione non significa, da sola, che la

direzione avesse, preventivamente o a posteriori, concesso l’autorizzazione

all’esecuzione del progetto __________. Anzi, alla luce dello scritto di __________

all’insorgente (cfr. doc. B) e come rilevato dall’assicurato stesso nella

propria lettera del 5 maggio 2009 al direttore del __________ (cfr. doc. 3),

“la richiesta di aprire il codice progetto è stata fatta diverse volte alla

direzione __________, diverse richieste di appuntamenti sono state fatte per

chiarire lo stato del progetto”. Tale dichiarazione lascia sicuramente

intendere che la direzione del __________ non era al corrente dell’entità e

dello stato del progetto nei dettagli, motivo per cui non si può dedurre che il

progetto sia stato, anche solo tacitamente, autorizzato dal __________.

Decidendo

di far fatturare dalla __________ anche le prestazioni della __________ alla __________

(cfr. doc. 3, doc. B), utilizzando apparecchiature della __________ per un

progetto non autorizzato, in particolare una macchina fotografica (cfr. doc.

8), ed avvalendosi, per il medesimo progetto, delle prestazioni di

collaboratori della __________ (cfr. doc. 3) l’assicurato ha violato non solo

gli articoli 11.3 ed 11.8 del Regolamento del personale __________, bensì pure

l’obbligo di diligenza e fedeltà di cui all’art. 321a CO.

Da quanto

precede è chiaro che la colpa dell'assicurato circa la conclusione del rapporto

di lavoro è nettamente stabilita. Dunque è a giusto titolo che la Cassa, in applicazione degli articoli 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ha

deciso per una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

consid. 2.2.).

Questo

Tribunale deve infatti ritenere l'assicurato colpevole del proprio stato di

disoccupazione e confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI, in quanto il rapporto di lavoro

con la __________ è terminato, seppur con una convenzione di rescissione invece

che con un licenziamento, a causa del comportamento dell’insorgente.

Tenuto

conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso, la

sospensione di 45 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione comminata

dalla Cassa risulta adeguata. Essa rispetta il principio della proporzionalità

(cfr. le sentenze federali riassunte al consid. 2.5).

La

decisione su opposizione del 26 gennaio 2010 va pertanto confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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