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Decisione

38.2010.15

Corretta la sanzione di 6 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurato a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei due mesi precedenti l'annu

11 maggio 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio

2006).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV

N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002 nella causa Z.).

2.6. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato

ha lavorato quale rappresentante venditore presso la ditta __________ di __________

dal 1° gennaio 2000, tramite un contratto della durata di 5 anni (cfr. doc.

26). Egli si è poi licenziato (cfr. doc. 25) a partire dal 31 luglio 2005 (cfr.

doc. 24).

L’interessato

è stato nuovamente assunto dalla __________ a partire dal 1° dicembre 2006

(cfr. doc. 23), fino al 31 dicembre 2008, allorquando il contratto è stato

disdetto di comune accordo fra le parti, con effetto immediato (cfr. doc. 21).

A partire

dal 1° gennaio 2009, l’assicurato è stato assunto, sempre in qualità di

rappresentante venditore, dall’azienda __________ di __________, tramite un

contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 20).

In data

30 aprile 2009 il datore di lavoro ha consegnato a mano all’assicurato la

disdetta del rapporto di lavoro, con effetto a partire dal 31 luglio 2009 (cfr.

doc. 19).

A seguito

di malattia dal 18 maggio 2009 al 22 luglio 2009, con relativa totale inabilità

lavorativa dell’interessato (cfr. doc. 35 e allegati 1-3), il periodo di

disdetta è stato prorogato fino al 30 settembre 2009.

L’assicurato

si è poi iscritto al collocamento a partire dal 1° ottobre 2009 (cfr. doc. 15).

Al

momento dell’annuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurato ha

presentato all’amministrazione alcune ricerche di impiego compiute durante i

mesi compresi tra luglio e settembre 2009 (cfr. doc. 12, 13).

Il

consulente del personale, il 15 ottobre 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di

motivare, entro il 26 ottobre 2009, il fatto di avere effettuato delle ricerche

di lavoro insufficienti nel periodo di agosto e settembre 2009 precedente alla

disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 8).

L’insorgente,

con scritto del 26 ottobre 2009, ha indicato che:

"

Ho ricevuto tramite posta una lettera per una

richiesta di giustificazione, per

il quale tale mio ammesso comportamento, è comprovato da certificati a lei

assegnati, tramite lo sportello al 1° piano e firmati. Tali allegati sono giustificativi a partire dal mese di maggio 2009,

quindi nel mese di giugno, non ha ricevuto nessuna giustificazione, mentre

durante il mese di luglio a partire dal giorno 22, pomeriggio alle ore 15:00

circa ho ripreso il mio posto in ufficio presso la Ditta dalla quale sono stato licenziato. Il

certificato medico finale, mi è pervenuto in buca lettere, il mattino del

22.07.2009, entro le 11:00 all'incirca.

La richiesta di giustificazione per la quale il

Vostro Spett.le Ufficio di collocamento mi prega di prendere conoscenza

dell'art.30 cpv. 1 lett. c LADI, sarebbe di scrivere a Lei, Egregio signor __________,

in quanto nel mese di agosto 2009, 1 ricerca di lavoro è stata iscritta nel

formulario, e non è sufficiente, nel mese settembre del

periodo successivo 2 ricerche di lavoro sono state iscritte

nel formulario apposito (prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro), sono ritenute quantitativamente e

qualitativamente insufficienti.

- giustificazione durante periodo ferie e vacanze, per agosto 2009,

durante la ricerca di

lavoro, ho realizzato un appuntamento presso la Firma __________, con

sede a __________ nel __________.

- Il colloquio di

ricerca di un lavoro nello stesso settore come avuto precedentemente, si è

posticipato più lontano dallo

stesso periodo estivo, per una risposta concreta e scritta

- (la quale mi è pervenuta giovedì 22.10 2009).

Altre ricerche sono state da me ricercate, sempre

durante il mese di agosto 09, senza esito positivo e concretezza in interesse

di timbri e firme sul formulario apposito, in quanto di scuse perché periodo di

ferie in generale, ugualmente però, mi sono dato da

fare e già presso la Ditta di confezioni, __________ di __________, tramite

telefono, successivo e personalmente, è stato deciso, insieme, per un

appuntamento più lontano che nel mese estivo di agosto, come richiesto.

Il giorno 28 agosto 2009 mi sono recato presso I'Azienda __________, a __________; purtroppo non era il periodo adatto

alla richiesta in concreto. Ho

dovuto soprassedere e sono ritornato presso lo stesso indirizzo, per la

ricerca di un impiego quale venditore, per il territorio Elvetico, il giorno

22.10 09.

(Firmato sul formulario per il mese ottobre 09).

Giustificazione per il mese di settembre

09.

il giorno 11.09.09 ho telefonato e

richiesto un appuntamento presso la Ditta di confezioni __________ di __________, per la quale mi è stato risposto che mi sarebbe stato concesso una

Considerandi

risposta soltanto dopo la fine del periodo di disdetta, e per cui avrei potuto

comunque già essere stato messo al corrente, che durante il periodo di disdetta

e di fine lavoro, il potenziale nuovo datore di lavoro, a cui ci si rivolge, ed

ero in colloquio con la proprietaria, poi essa mi ha risposto che sarebbe

prematuro per la mia persona essere ammesso per un colloquio e per dare una

risposta per distinguermi e essere veloce. Ho telefonato alla segreteria URC, e

ho chiesto se la proprietaria di una azienda privata era in obbligo di firmare

e timbrare lo specifico formulario dell'URC, per una mia domanda di lavoro

nello stesso settore abiti da lavoro?

No!, mi è stato risposto, che non gli é

d'obbligo, mi è stato risposto dalla Vostra cortese segreteria, per quanto

sapeva in quel preciso istante, avrebbe dovuto accertarsi di conseguenza,

trasmise la comunicazione e ne parlai pure con Lei signor __________, tramite

telefono, durante un breve colloquio con la mia persona.

Nel mese di ottobre in corso, il giorno 23.10.2009 ho telefonato e scritto una

lettera e allegato CV, foto e certificati, dopo una telefonata con il

proprietario nella stessa Azienda di confezioni di __________, e ha approvato a

ricevere una mia

richiesta per un posto di lavoro e darmi successivamente una risposta in

merito: in quanto è nel settore a cui tengo tanto a trovare entro breve un

nuovo impiego.

Riassumo, rivolto in interesse reciproco, per:

l'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI

per le ricerche intraprese, però non realizzate con timbro e date in

valore, né ho potuto la consegna scritta durante i mesi agosto e settembre 09

con allegato formulario prescritto durante il primo colloquio 8 ottobre 2009;

con Vostro permesso, ho potuto e ho segnato con la data esatta, e breve nota

con asterisco, il giorno in cui ho chiesto un impiego, ritornando in visita e

appuntamento, durante i giorni seguenti di ottobre 09, con permesso, presso le

Aziende di:

- In data 28.08 09

Azienda __________ di __________, in __________

- In data 11.09.09 Ditta di confezioni __________, in __________.

- durante, fine luglio

ed inizio agosto 09,

(tra i giorni del

28.07.09

fino e durante il data del 5.08.2009, tramite ricerca telefonica, per

un colloquio, timbro ect.)

contattato tramite telefono Ditta confezioni __________, in __________.

(Scritto lettera durante il mese in corso

10.

).

Formulario in allegato." (Doc. 7)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 4 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 febbraio

2010.

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

In concreto,

come visto sopra, l’assicurato, dopo avere ricevuto, in data 30 aprile 2009 e

con effetto a partire dal 31 luglio 2009, la lettera di disdetta del contratto

di lavoro, è stato inabile al lavoro al 100%, a causa di malattia, dal 18

maggio 2009 al 21 luglio 2009 (cfr. doc. 35/1-3). A partire dal 22 luglio 2009,

per contro, egli ha ritrovato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 35).

L’interessato

si è quindi iscritto alla disoccupazione a partire dal 1° ottobre 2009 (doc.

15).

Nel caso

in esame, l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute

dall’assicurato nel periodo compreso fra il 22 luglio 2009 e il 30 settembre

2009.

(cfr. doc. 8), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti

l’iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2009 (cfr. doc. 15).

L’URC ha

considerato che il ricorrente, nel mese di luglio 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A, 6, 8).

Per

contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per insufficienti ricerche nei

mesi di agosto e settembre 2009 (cfr. doc. A).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che, alla luce del periodo di

totale incapacità lavorativa dell’interessato, egli non fosse tenuto, come

correttamente indicato dall’amministrazione, a compiere delle ricerche di

lavoro durante il lasso di tempo compreso fra il 18 maggio 2009 e il 21 luglio

2009.

(cfr. STF 8C_583/2009 del 22 dicembre 2009).

Quanto ai

mesi di agosto e settembre 2009, dalle carte processuali emerge che

l’insorgente, durante tale periodo, ha compiuto 3 ricerche di lavoro e meglio:

una ricerca di lavoro nel mese di agosto 2009 e due ricerche di lavoro nel mese

di settembre 2009 (cfr. doc. 12).

L’assicurato, sia con

l’opposizione che con l’atto ricorsuale, ha indicato di avere beneficiato delle

vacanze aziendali dal 25 luglio 2009 al 16 agosto 2009 e, dal 24 settembre al

30.

settembre 2009, di quelle individuali (cfr. doc. 5, doc. I).

Chiamato dall’UAI a precisare se durante i

periodi in cui ha beneficiato delle vacanze l’interessato è stato assente dal

proprio domicilio e, in caso di risposta positiva, a indicare se avesse

riservato da tempo la sua partenza, il rappresentante dell’assicurato, con

scritto del 2 febbraio 2010, ha risposto:

"

In esito alla vostra comunicazione del 21

gennaio scorso, abbiamo nuovamente contattato l’assicurato allo scopo di

verificare le informazioni che necessitano.

Ebbene, il signor RI 1 ci riferisce che dal 25

luglio al 16 agosto 2009 è stato assente per ferie. Egli precisa che si tratta

di vacanze decise collettivamente dal datore di lavoro. In altre parole tutta

l’azienda cessa l’attività. In questo periodo, nei primi giorni di agosto (non

ricorda bene le date ma comunque durante il festival del film), per 4 giorni,

si è recato all’estero e più precisamente a __________, nei luoghi dove si

trovano le sue origini ed ha dimorato presso parenti. Egli è andato in auto e

pertanto non ha alcuna riservazione.

Mentre nel periodo dal 24 al 30 settembre 2009 è

rimasto in Ticino. L’assicurato ha saputo che avrebbe dovuto cessare l’attività

mercoledì 23 settembre, quando verso le 16.30 la signora __________,

nell’ambito di un colloquio, gli riferì che dal conteggio vacanze ne risultava

un saldo a suo favore, che andava consumato dal giorno successivo.” (Doc. 4)

L’amministrazione,

nella risposta di causa, ha indicato che l’assicurato “se veramente avesse

voluto trovare urgentemente una soluzione al suo problema non avrebbe esitato

ad effettuare ricerche anche nel periodo di vacanze (per sua ammissione, egli

si è assentato dal domicilio unicamente per 4 giorni, nei primi giorni di

agosto)”, richiamando la giurisprudenza di cui alla STF 8C_399/2009 del 10

novembre 2009.

L’amministrazione

ha comunque aggiunto che “anche nel periodo effettivo di obbligo alle ricerche,

che va dal 17 agosto 2009 al 23 settembre 2009, che comprende due periodi di

controllo, l’assicurato ha svolto solamente 3 ricerche di lavoro. Anche da

questo lato gli sforzi per ricercare un’occupazione devono essere ritenuti

insufficienti” (doc. III).

A

proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, va ricordato che per

costante giurisprudenza, il TCA ha ritenuto che, visto lo scopo delle vacanze, gli

assicurati non fossero tenuti a compiere delle ricerche di lavoro durante il

periodo in cui beneficiavano delle vacanze quando ancora erano legati da un

rapporto di lavoro (cfr. sentenza di principio 38.2002.17 del 19 giugno 2002,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 83, confermata nelle sentenze 38.2005.94 del 2

febbraio 2006; 38.2007.49 del 17 settembre 2007; 38.2007.96 del 9 gennaio 2008;

38.2008.2

del 20 marzo 2008).

In una

sentenza 8C_399/2009 del 10 novembre 2009 - concernente il caso di un

assicurato che era stato sospeso per 5 giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo

di disdetta - il Tribunale federale ha stabilito che l’assicurato avrebbe

dovuto organizzarsi in maniera tale da compiere un minimo di ricerche di lavoro

anche nel periodo in cui ha beneficiato delle ferie all’estero, organizzate

dopo aver preso conoscenza del suo licenziamento, indicando quanto segue:

"

(…)

L'assuré a effectué vingt recherches d'emploi durant le délai de

congé, soit du 15 juillet au 30 septembre 2008. L'ensemble de ces postulations se concentre sur une partie seulement du délai de congé, puisque

neuf offres ont été faites entre le 20 et le 29 août 2008 et onze durant la période

du 3 au 23 septembre 2008. Aucune postulation n'a été effectuée pendant la

période du 15 juillet au 19 août 2008, soit durant le premier mois suivant la

signification du congé. L'assuré a organisé ses vacances à l'étranger après

avoir eu connaissance de son licenciement (le 14 juillet 2008). Un premier

séjour au Maroc du 22 au 29 juillet 2008 a été réservé le 16 juillet 2008. L'assuré s'est ensuite rendu en Bretagne

du 4/5 au 13/15 août 2008 au moyen d'une réservation du 2 août 2008.

4.2

Sur la base de ce faits - qui lient le

Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - on doit admettre qu'en n'effectuant

aucune démarche pendant les vacances qu'il a prises à l'étranger, le recourant

n'a pas entièrement satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à

l'art. 17 al. 1 LACI. On pouvait attendre de l'assuré qu'il organise ses

vacances de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches pendant

sa période de vacances. Sous l'angle de l'assurance-chômage, on pouvait exiger

de lui qu'il renonçât à passer des vacances à l'étranger, même si celles-ci

étaient prises dans le délai de congé et dans le mesure où aucune réservation

n'avait été faite avant le licenciement (cf. JACQUELINE CHOPARD, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 136; voir aussi arrêt

C 8/88 du 30 mars 1988 consid. 2 in DTA 1988 no 11 p. 95, selon lequel le fait qu'un assuré passe ses vacances à l'étranger ne le libère pas de son

obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail).”

Alla luce

di tale giurisprudenza federale, il TCA ritiene che anche nel caso di specie l’assicurato

- il quale, per sua stessa ammissione (cfr. doc. 4), è sempre rimasto in Ticino

durante i giorni in cui ha beneficiato delle sue vacanze, ad eccezione di 4

giorni all’inizio del mese di agosto 2009 in cui si è recato in automobile all’estero presso dei parenti, senza avere effettuato alcuna prenotazione - avrebbe

dovuto organizzarsi in maniera tale da compiere un minimo di ricerche di lavoro

anche nel periodo compreso fra il 25 luglio 2009 e il 16 agosto 2009 in cui ha fruito delle ferie aziendali e, a maggior ragione, in quello compreso fra il 24

settembre 2009 e il 30 settembre 2009 in cui ha beneficiato delle sue vacanze, vista l’imminente conclusione del precedente rapporto lavorativo.

Secondo

questo Tribunale, poi, l’assicurato avrebbe dovuto intraprendere tutti gli

sforzi necessari, volti al reperimento di un’occupazione adeguata, anche nel

periodo compreso fra il 17 agosto 2009 e il 23 settembre 2009.

Egli si è

tuttavia limitato a svolgere solo una ricerca di lavoro il 20 agosto 2009 e solo

due ricerche di lavoro in data 15 settembre 2009 e 23 settembre 2009. Tutte

queste ricerche di lavoro, inoltre, sono state svolte dall’assicurato di persona,

spontaneamente e non rispondendo a reali offerte di lavoro presenti sul

mercato.

Le

ricerche di lavoro dell’assicurato non possono quindi che essere considerate

insufficienti da parte di questo Tribunale.

Il TCA sottolinea,

infatti, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che la

giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni

periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente

valide.

L'Alta Corte ha confermato

tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto

quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che

la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego

al mese (cfr. consid. 2.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.;

STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid.

3.2

).

Il

rappresentante dell’assicurato ha ritenuto che costituisca un formalismo

eccessivo da parte dell’amministrazione limitarsi a valutare le ricerche svolte

dall’assicurato unicamente nei mesi di agosto e settembre 2009, chiedendo che

si tenga conto globalmente delle ricerche di lavoro effettuate dall’assicurato,

ivi comprese quelle compiute nei mesi di maggio e giugno 2009 (cfr. doc. I).

A tale

riguardo, va sottolineato che l’Alta Corte, in una sentenza C 10/05 del 25

aprile 2005, relativa ad un assicurato sospeso per otto giorni per mancate

ricerche in un periodo di controllo, il quale ha ritenuto quale eccessivo

formalismo la circostanza di non considerare le numerose ricerche compiute nel

mese successivo, ha rilevato:

"

(…)

2.3.2

Der weitere Einwand, das Vorgehen der

Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE

120.

V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor,

dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden

Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um

beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1 hievor). Von einer strikten

Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen

gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung

des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE

128.

II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV

ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE

125.

I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede

sein. Dies gilt umso mehr, als für eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen

durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat

abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem

Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern

Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar

2001, C 252/00, 254/00 und 255/00).“(STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C

10/05, consid. 2.3.2.)

Di conseguenza, anche in

concreto, il fatto che l’assicurato nei mesi di maggio e giugno 2009 abbia

compiuto delle ricerche è irrilevante ai fini della vertenza, in quanto le

stesse, in virtù della legge e della giurisprudenza, non possono essere

considerate per i mesi di agosto e settembre 2009.

2.8

Alla luce di

tutto quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato,

non avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nei mesi di agosto e

settembre 2009, precedenti l’annuncio al collocamento, nei quali era tenuto ad

intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid.

2.7

), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

L’amministrazione

ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità

di disoccupazione (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di agosto

2009.

+ tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2009).

Per

quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della

disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 contestata deve, perciò, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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