38.2010.15
Corretta la sanzione di 6 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurato a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei due mesi precedenti l'annu
11 maggio 2010Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.15
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, TCA
Titolo:
Corretta la sanzione di 6 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurato a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei due mesi precedenti l'annuncio al collocamento
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.15
cr/DC/sc
Lugano
11 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
febbraio 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione
del 4 novembre 2009 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nei mesi di agosto e settembre 2009 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 l’assicurato, rappresentato dal RA
1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento
o quantomeno la riduzione a due giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione della sanzione inflittagli (cfr. doc. I).
Il
rappresentante dell’assicurato ha, in particolare, addotto che RI 1 ha ricevuto
la disdetta del rapporto di lavoro a seguito della crisi economica
internazionale.
Il rappresentante
ha fatto notare come l’interessato, durante il periodo di disdetta di tre mesi
(da maggio a luglio 2009), sia stato inabile al lavoro, a causa di malattia,
dal 18 maggio al 22 luglio 2009, ciò che ha di fatto prorogato il periodo di
disdetta fino al 30 settembre 2009. Durante tale periodo egli non aveva dunque
l’obbligo di ricercare un nuovo impiego.
Allo
stesso modo, secondo il rappresentante dell’assicurato, l’interessato non aveva
l’obbligo di ricercare una nuova occupazione nel periodo compreso fra il 25
luglio 2009 e il 16 agosto 2009 - durante il quale egli ha usufruito delle
ferie collettive valide per tutti i dipendenti a seguito della chiusura della
ditta per le vacanze estive - e dal 24 settembre al 30 settembre 2009, lasso di
tempo durante il quale ha beneficiato di un ulteriore periodo di ferie.
Infine,
il rappresentante dell’assicurato ha sottolineato che “limitare la valutazione
delle ricerche effettuate soltanto a luglio, agosto e settembre a nostro
giudizio rappresenta un eccessivo formalismo, che non rispecchia il principio
della proporzionalità. È più opportuno e ragionevole esaminare l’impegno
dell’assicurato riferendosi al periodo della fase del licenziamento”. Secondo
il rappresentante, infatti, l’interessato ha svolto delle ricerche di lavoro
già nel corso dei mesi di maggio e giugno 2009, ricerche che, a suo avviso,
devono essere prese in considerazione dall’amministrazione e “valutate insieme
con le altre. Se sommiamo tutte le ricerche effettuate da maggio a settembre, non
v’è dubbio che anche dal profilo quantitativo abbiamo una situazione di
ricerche a nostro giudizio soddisfacente” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 21 aprile 2010 il patrocinatore dell’assicurato ha informato il TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V).
Questo
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 6 giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro compiute nei mesi di agosto e settembre 2009 precedenti l’iscrizione
in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo
al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente
gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per
scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le
ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità
per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio
2006).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV
N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella
causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002 nella causa Z.).
2.6. Nella
presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato
ha lavorato quale rappresentante venditore presso la ditta __________ di __________
dal 1° gennaio 2000, tramite un contratto della durata di 5 anni (cfr. doc.
26). Egli si è poi licenziato (cfr. doc. 25) a partire dal 31 luglio 2005 (cfr.
doc. 24).
L’interessato
è stato nuovamente assunto dalla __________ a partire dal 1° dicembre 2006
(cfr. doc. 23), fino al 31 dicembre 2008, allorquando il contratto è stato
disdetto di comune accordo fra le parti, con effetto immediato (cfr. doc. 21).
A partire
dal 1° gennaio 2009, l’assicurato è stato assunto, sempre in qualità di
rappresentante venditore, dall’azienda __________ di __________, tramite un
contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 20).
In data
30 aprile 2009 il datore di lavoro ha consegnato a mano all’assicurato la
disdetta del rapporto di lavoro, con effetto a partire dal 31 luglio 2009 (cfr.
doc. 19).
A seguito
di malattia dal 18 maggio 2009 al 22 luglio 2009, con relativa totale inabilità
lavorativa dell’interessato (cfr. doc. 35 e allegati 1-3), il periodo di
disdetta è stato prorogato fino al 30 settembre 2009.
L’assicurato
si è poi iscritto al collocamento a partire dal 1° ottobre 2009 (cfr. doc. 15).
Al
momento dell’annuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurato ha
presentato all’amministrazione alcune ricerche di impiego compiute durante i
mesi compresi tra luglio e settembre 2009 (cfr. doc. 12, 13).
Il
consulente del personale, il 15 ottobre 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di
motivare, entro il 26 ottobre 2009, il fatto di avere effettuato delle ricerche
di lavoro insufficienti nel periodo di agosto e settembre 2009 precedente alla
disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 8).
L’insorgente,
con scritto del 26 ottobre 2009, ha indicato che:
"
Ho ricevuto tramite posta una lettera per una
richiesta di giustificazione, per
il quale tale mio ammesso comportamento, è comprovato da certificati a lei
assegnati, tramite lo sportello al 1° piano e firmati. Tali allegati sono giustificativi a partire dal mese di maggio 2009,
quindi nel mese di giugno, non ha ricevuto nessuna giustificazione, mentre
durante il mese di luglio a partire dal giorno 22, pomeriggio alle ore 15:00
circa ho ripreso il mio posto in ufficio presso la Ditta dalla quale sono stato licenziato. Il
certificato medico finale, mi è pervenuto in buca lettere, il mattino del
22.07.2009, entro le 11:00 all'incirca.
La richiesta di giustificazione per la quale il
Vostro Spett.le Ufficio di collocamento mi prega di prendere conoscenza
dell'art.30 cpv. 1 lett. c LADI, sarebbe di scrivere a Lei, Egregio signor __________,
in quanto nel mese di agosto 2009, 1 ricerca di lavoro è stata iscritta nel
formulario, e non è sufficiente, nel mese settembre del
periodo successivo 2 ricerche di lavoro sono state iscritte
nel formulario apposito (prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro), sono ritenute quantitativamente e
qualitativamente insufficienti.
- giustificazione durante periodo ferie e vacanze, per agosto 2009,
durante la ricerca di
lavoro, ho realizzato un appuntamento presso la Firma __________, con
sede a __________ nel __________.
- Il colloquio di
ricerca di un lavoro nello stesso settore come avuto precedentemente, si è
posticipato più lontano dallo
stesso periodo estivo, per una risposta concreta e scritta
- (la quale mi è pervenuta giovedì 22.10 2009).
Altre ricerche sono state da me ricercate, sempre
durante il mese di agosto 09, senza esito positivo e concretezza in interesse
di timbri e firme sul formulario apposito, in quanto di scuse perché periodo di
ferie in generale, ugualmente però, mi sono dato da
fare e già presso la Ditta di confezioni, __________ di __________, tramite
telefono, successivo e personalmente, è stato deciso, insieme, per un
appuntamento più lontano che nel mese estivo di agosto, come richiesto.
Il giorno 28 agosto 2009 mi sono recato presso I'Azienda __________, a __________; purtroppo non era il periodo adatto
alla richiesta in concreto. Ho
dovuto soprassedere e sono ritornato presso lo stesso indirizzo, per la
ricerca di un impiego quale venditore, per il territorio Elvetico, il giorno
22.10 09.
(Firmato sul formulario per il mese ottobre 09).
Giustificazione per il mese di settembre
09.
il giorno 11.09.09 ho telefonato e
richiesto un appuntamento presso la Ditta di confezioni __________ di __________, per la quale mi è stato risposto che mi sarebbe stato concesso una
Considerandi
risposta soltanto dopo la fine del periodo di disdetta, e per cui avrei potuto
comunque già essere stato messo al corrente, che durante il periodo di disdetta
e di fine lavoro, il potenziale nuovo datore di lavoro, a cui ci si rivolge, ed
ero in colloquio con la proprietaria, poi essa mi ha risposto che sarebbe
prematuro per la mia persona essere ammesso per un colloquio e per dare una
risposta per distinguermi e essere veloce. Ho telefonato alla segreteria URC, e
ho chiesto se la proprietaria di una azienda privata era in obbligo di firmare
e timbrare lo specifico formulario dell'URC, per una mia domanda di lavoro
nello stesso settore abiti da lavoro?
No!, mi è stato risposto, che non gli é
d'obbligo, mi è stato risposto dalla Vostra cortese segreteria, per quanto
sapeva in quel preciso istante, avrebbe dovuto accertarsi di conseguenza,
trasmise la comunicazione e ne parlai pure con Lei signor __________, tramite
telefono, durante un breve colloquio con la mia persona.
Nel mese di ottobre in corso, il giorno 23.10.2009 ho telefonato e scritto una
lettera e allegato CV, foto e certificati, dopo una telefonata con il
proprietario nella stessa Azienda di confezioni di __________, e ha approvato a
ricevere una mia
richiesta per un posto di lavoro e darmi successivamente una risposta in
merito: in quanto è nel settore a cui tengo tanto a trovare entro breve un
nuovo impiego.
Riassumo, rivolto in interesse reciproco, per:
l'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI
per le ricerche intraprese, però non realizzate con timbro e date in
valore, né ho potuto la consegna scritta durante i mesi agosto e settembre 09
con allegato formulario prescritto durante il primo colloquio 8 ottobre 2009;
con Vostro permesso, ho potuto e ho segnato con la data esatta, e breve nota
con asterisco, il giorno in cui ho chiesto un impiego, ritornando in visita e
appuntamento, durante i giorni seguenti di ottobre 09, con permesso, presso le
Aziende di:
- In data 28.08 09
Azienda __________ di __________, in __________
- In data 11.09.09 Ditta di confezioni __________, in __________.
- durante, fine luglio
ed inizio agosto 09,
(tra i giorni del
28.07.09
fino e durante il data del 5.08.2009, tramite ricerca telefonica, per
un colloquio, timbro ect.)
contattato tramite telefono Ditta confezioni __________, in __________.
(Scritto lettera durante il mese in corso
10.
).
Formulario in allegato." (Doc. 7)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 4 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 febbraio
2010.
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7
In concreto,
come visto sopra, l’assicurato, dopo avere ricevuto, in data 30 aprile 2009 e
con effetto a partire dal 31 luglio 2009, la lettera di disdetta del contratto
di lavoro, è stato inabile al lavoro al 100%, a causa di malattia, dal 18
maggio 2009 al 21 luglio 2009 (cfr. doc. 35/1-3). A partire dal 22 luglio 2009,
per contro, egli ha ritrovato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 35).
L’interessato
si è quindi iscritto alla disoccupazione a partire dal 1° ottobre 2009 (doc.
15).
Nel caso
in esame, l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute
dall’assicurato nel periodo compreso fra il 22 luglio 2009 e il 30 settembre
2009.
(cfr. doc. 8), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti
l’iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2009 (cfr. doc. 15).
L’URC ha
considerato che il ricorrente, nel mese di luglio 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A, 6, 8).
Per
contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per insufficienti ricerche nei
mesi di agosto e settembre 2009 (cfr. doc. A).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che, alla luce del periodo di
totale incapacità lavorativa dell’interessato, egli non fosse tenuto, come
correttamente indicato dall’amministrazione, a compiere delle ricerche di
lavoro durante il lasso di tempo compreso fra il 18 maggio 2009 e il 21 luglio
2009.
(cfr. STF 8C_583/2009 del 22 dicembre 2009).
Quanto ai
mesi di agosto e settembre 2009, dalle carte processuali emerge che
l’insorgente, durante tale periodo, ha compiuto 3 ricerche di lavoro e meglio:
una ricerca di lavoro nel mese di agosto 2009 e due ricerche di lavoro nel mese
di settembre 2009 (cfr. doc. 12).
L’assicurato, sia con
l’opposizione che con l’atto ricorsuale, ha indicato di avere beneficiato delle
vacanze aziendali dal 25 luglio 2009 al 16 agosto 2009 e, dal 24 settembre al
30.
settembre 2009, di quelle individuali (cfr. doc. 5, doc. I).
Chiamato dall’UAI a precisare se durante i
periodi in cui ha beneficiato delle vacanze l’interessato è stato assente dal
proprio domicilio e, in caso di risposta positiva, a indicare se avesse
riservato da tempo la sua partenza, il rappresentante dell’assicurato, con
scritto del 2 febbraio 2010, ha risposto:
"
In esito alla vostra comunicazione del 21
gennaio scorso, abbiamo nuovamente contattato l’assicurato allo scopo di
verificare le informazioni che necessitano.
Ebbene, il signor RI 1 ci riferisce che dal 25
luglio al 16 agosto 2009 è stato assente per ferie. Egli precisa che si tratta
di vacanze decise collettivamente dal datore di lavoro. In altre parole tutta
l’azienda cessa l’attività. In questo periodo, nei primi giorni di agosto (non
ricorda bene le date ma comunque durante il festival del film), per 4 giorni,
si è recato all’estero e più precisamente a __________, nei luoghi dove si
trovano le sue origini ed ha dimorato presso parenti. Egli è andato in auto e
pertanto non ha alcuna riservazione.
Mentre nel periodo dal 24 al 30 settembre 2009 è
rimasto in Ticino. L’assicurato ha saputo che avrebbe dovuto cessare l’attività
mercoledì 23 settembre, quando verso le 16.30 la signora __________,
nell’ambito di un colloquio, gli riferì che dal conteggio vacanze ne risultava
un saldo a suo favore, che andava consumato dal giorno successivo.” (Doc. 4)
L’amministrazione,
nella risposta di causa, ha indicato che l’assicurato “se veramente avesse
voluto trovare urgentemente una soluzione al suo problema non avrebbe esitato
ad effettuare ricerche anche nel periodo di vacanze (per sua ammissione, egli
si è assentato dal domicilio unicamente per 4 giorni, nei primi giorni di
agosto)”, richiamando la giurisprudenza di cui alla STF 8C_399/2009 del 10
novembre 2009.
L’amministrazione
ha comunque aggiunto che “anche nel periodo effettivo di obbligo alle ricerche,
che va dal 17 agosto 2009 al 23 settembre 2009, che comprende due periodi di
controllo, l’assicurato ha svolto solamente 3 ricerche di lavoro. Anche da
questo lato gli sforzi per ricercare un’occupazione devono essere ritenuti
insufficienti” (doc. III).
A
proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, va ricordato che per
costante giurisprudenza, il TCA ha ritenuto che, visto lo scopo delle vacanze, gli
assicurati non fossero tenuti a compiere delle ricerche di lavoro durante il
periodo in cui beneficiavano delle vacanze quando ancora erano legati da un
rapporto di lavoro (cfr. sentenza di principio 38.2002.17 del 19 giugno 2002,
pubblicata in RDAT I-2003 N. 83, confermata nelle sentenze 38.2005.94 del 2
febbraio 2006; 38.2007.49 del 17 settembre 2007; 38.2007.96 del 9 gennaio 2008;
38.2008.2
del 20 marzo 2008).
In una
sentenza 8C_399/2009 del 10 novembre 2009 - concernente il caso di un
assicurato che era stato sospeso per 5 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo
di disdetta - il Tribunale federale ha stabilito che l’assicurato avrebbe
dovuto organizzarsi in maniera tale da compiere un minimo di ricerche di lavoro
anche nel periodo in cui ha beneficiato delle ferie all’estero, organizzate
dopo aver preso conoscenza del suo licenziamento, indicando quanto segue:
"
(…)
L'assuré a effectué vingt recherches d'emploi durant le délai de
congé, soit du 15 juillet au 30 septembre 2008. L'ensemble de ces postulations se concentre sur une partie seulement du délai de congé, puisque
neuf offres ont été faites entre le 20 et le 29 août 2008 et onze durant la période
du 3 au 23 septembre 2008. Aucune postulation n'a été effectuée pendant la
période du 15 juillet au 19 août 2008, soit durant le premier mois suivant la
signification du congé. L'assuré a organisé ses vacances à l'étranger après
avoir eu connaissance de son licenciement (le 14 juillet 2008). Un premier
séjour au Maroc du 22 au 29 juillet 2008 a été réservé le 16 juillet 2008. L'assuré s'est ensuite rendu en Bretagne
du 4/5 au 13/15 août 2008 au moyen d'une réservation du 2 août 2008.
4.2
Sur la base de ce faits - qui lient le
Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - on doit admettre qu'en n'effectuant
aucune démarche pendant les vacances qu'il a prises à l'étranger, le recourant
n'a pas entièrement satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à
l'art. 17 al. 1 LACI. On pouvait attendre de l'assuré qu'il organise ses
vacances de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches pendant
sa période de vacances. Sous l'angle de l'assurance-chômage, on pouvait exiger
de lui qu'il renonçât à passer des vacances à l'étranger, même si celles-ci
étaient prises dans le délai de congé et dans le mesure où aucune réservation
n'avait été faite avant le licenciement (cf. JACQUELINE CHOPARD, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 136; voir aussi arrêt
C 8/88 du 30 mars 1988 consid. 2 in DTA 1988 no 11 p. 95, selon lequel le fait qu'un assuré passe ses vacances à l'étranger ne le libère pas de son
obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail).”
Alla luce
di tale giurisprudenza federale, il TCA ritiene che anche nel caso di specie l’assicurato
- il quale, per sua stessa ammissione (cfr. doc. 4), è sempre rimasto in Ticino
durante i giorni in cui ha beneficiato delle sue vacanze, ad eccezione di 4
giorni all’inizio del mese di agosto 2009 in cui si è recato in automobile all’estero presso dei parenti, senza avere effettuato alcuna prenotazione - avrebbe
dovuto organizzarsi in maniera tale da compiere un minimo di ricerche di lavoro
anche nel periodo compreso fra il 25 luglio 2009 e il 16 agosto 2009 in cui ha fruito delle ferie aziendali e, a maggior ragione, in quello compreso fra il 24
settembre 2009 e il 30 settembre 2009 in cui ha beneficiato delle sue vacanze, vista l’imminente conclusione del precedente rapporto lavorativo.
Secondo
questo Tribunale, poi, l’assicurato avrebbe dovuto intraprendere tutti gli
sforzi necessari, volti al reperimento di un’occupazione adeguata, anche nel
periodo compreso fra il 17 agosto 2009 e il 23 settembre 2009.
Egli si è
tuttavia limitato a svolgere solo una ricerca di lavoro il 20 agosto 2009 e solo
due ricerche di lavoro in data 15 settembre 2009 e 23 settembre 2009. Tutte
queste ricerche di lavoro, inoltre, sono state svolte dall’assicurato di persona,
spontaneamente e non rispondendo a reali offerte di lavoro presenti sul
mercato.
Le
ricerche di lavoro dell’assicurato non possono quindi che essere considerate
insufficienti da parte di questo Tribunale.
Il TCA sottolinea,
infatti, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che la
giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni
periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente
valide.
L'Alta Corte ha confermato
tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto
quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che
la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego
al mese (cfr. consid. 2.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.;
STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid.
3.2
).
Il
rappresentante dell’assicurato ha ritenuto che costituisca un formalismo
eccessivo da parte dell’amministrazione limitarsi a valutare le ricerche svolte
dall’assicurato unicamente nei mesi di agosto e settembre 2009, chiedendo che
si tenga conto globalmente delle ricerche di lavoro effettuate dall’assicurato,
ivi comprese quelle compiute nei mesi di maggio e giugno 2009 (cfr. doc. I).
A tale
riguardo, va sottolineato che l’Alta Corte, in una sentenza C 10/05 del 25
aprile 2005, relativa ad un assicurato sospeso per otto giorni per mancate
ricerche in un periodo di controllo, il quale ha ritenuto quale eccessivo
formalismo la circostanza di non considerare le numerose ricerche compiute nel
mese successivo, ha rilevato:
"
(…)
2.3.2
Der weitere Einwand, das Vorgehen der
Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE
120.
V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor,
dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden
Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um
beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1 hievor). Von einer strikten
Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen
gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung
des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE
128.
II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV
ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE
125.
I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede
sein. Dies gilt umso mehr, als für eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen
durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat
abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem
Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern
Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar
2001, C 252/00, 254/00 und 255/00).“(STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C
10/05, consid. 2.3.2.)
Di conseguenza, anche in
concreto, il fatto che l’assicurato nei mesi di maggio e giugno 2009 abbia
compiuto delle ricerche è irrilevante ai fini della vertenza, in quanto le
stesse, in virtù della legge e della giurisprudenza, non possono essere
considerate per i mesi di agosto e settembre 2009.
2.8
Alla luce di
tutto quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato,
non avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nei mesi di agosto e
settembre 2009, precedenti l’annuncio al collocamento, nei quali era tenuto ad
intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid.
2.7
), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
L’amministrazione
ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità
di disoccupazione (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di agosto
2009.
+ tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2009).
Per
quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della
disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 contestata deve, perciò, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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