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Decisione

38.2010.16

Sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurato per non aver presenziato ad un colloquio di consulenza è eccessiva e va ridotta ad 1 g

27 maggio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una

seduta informativa.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella

decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha

osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non

per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una

successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano

certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la

dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza

federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non

presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli

non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi

più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,

poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era

intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente

dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento

scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un

atteggiamento corretto e puntuale.

Per

contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la

sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerandi

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In

un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una

sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di

consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli

appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza

a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una

penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in

questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver

presenziato ad un appuntamento.

Nella

sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese

tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17.

L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata

brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del

consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una

sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5

giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta

informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo,

non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il TFA,

in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a

un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato

per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua

discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse

in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito,

anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida

giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto

informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e

provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato

era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il

colloquio del 13 febbraio 2003.

In una

sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che

non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,

ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità

non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,

il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione

all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il

giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

Infine,

in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza:

"

2.2

Wohl kommt den Beratungs- und

Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,

ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30;

Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich

1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer

Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein

Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn

ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit

nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine

Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000

Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In

quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità

inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento

fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6

Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da

applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

In una

sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte in

particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30.

Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht

bundesrechtskonform."

(STFA C 268/98 Hm del 22

dicembre 1998)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella

già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 e segg.

2.7

Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C

327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per

questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle

date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7.

agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il

compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una

corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Nell'evenienza concreta

l'assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato per il 27

gennaio 2010 alle ore 11:00 presso l’URC di __________.

L’amministrazione,

conseguentemente, con decisione formale del 9 febbraio 2010, l’ha sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 4d, consid.

1.1

).

Questo provvedimento è poi

stato annullato con decisione su opposizione del 17 marzo 2010 e sostituito con

una sospensione di cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

doc. A2; consid. 1.2.).

Prima di

emanare la decisione formale, e meglio il 29 gennaio 2010, l'URC, tramite l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato il ricorrente a

motivare, entro l’8 febbraio 2010, la propria assenza al colloquio,

sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 4h).

L’insorgente,

pur senza esplicitamente rispondere alla richiesta di giustificazione, in data

4.

febbraio 2010, ha consegnato all’amministrazione una dichiarazione, datata 3

febbraio 2010, da parte della ditta __________, nella quale si attesta che

l’assicurato, in data 27 gennaio 2010, ha svolto una giornata lavorativa di prova, nella fascia oraria compresa fra le 09.00 e le 18.00, presso la sede

della ditta a __________ (cfr. doc. 4f).

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, gli ha in ogni caso dato l'opportunità di

giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato

provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C

44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

2.9

Nel caso di

specie è incontestato che l’assicurato non ha presenziato al colloquio del 27

gennaio 2010 previsto alle ore 11:00.

Come

stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise

situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente

da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri

che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni.

L’insorgente

ha indicato di essersi recato, lo stesso 27 gennaio 2010, presso la ditta __________

di __________ per una giornata di prova (cfr. doc. I).

In

effetti, in una dichiarazione del 3 febbraio 2010, il direttore della __________

ha attestato quanto segue:

"

Con la presente si attesta che il sig. RI 1 in

data 27.01.2010 ha svolto una giornata lavorativa di prova nella fascia oraria

dalle h. 9.00 alle 18.00 presso la nostra sede sita in Via __________.” (Doc. 4f)

L’assicurato

ha pure prodotto la convocazione “invito al giorno di prova” ricevuta dalla __________

per presenziare alla giornata di prova del 27 gennaio 2010, del seguente

tenore:

"

Lei ha superato con successo il primo ostacolo e

adesso si trova nella ristretta cerchia di persone aspiranti alla posizione

richiesta in qualità di consulente per i clienti e pertanto le diamo

l’opportunità di effettuare un giorno di prova.

Il giorno di prova serve a conoscere più da

vicino la nostra azienda e le aree d’attività future (pertanto il giorno di

prova non viene retribuito). I nostri consulenti le dedicheranno molto tempo e

saranno a Sua completa disposizione per eventuali domande.

Inoltre avrà la possibilità di osservare in loco

il funzionamento della nostra attività. Siamo convinti che il giorno di prova

le darà una buona impressione circa questa affascinante attività e le ottime

prospettive relative al futuro.” (Doc. 4g)

Il TCA

rileva che, nonostante l’assicurato abbia avuto la possibilità di svolgere una

giornata di prova presso la ditta citata, egli era comunque tenuto a

partecipare al colloquio di consulenza presso l'URC o, quantomeno, a contattare

l’amministrazione al fine di spostare l’appuntamento per il colloquio di

consulenza fissato precedentemente.

Dalle

carte processuali si evince, per contro, che l’insorgente non solo non ha

avvisato l’amministrazione della sua impossibilità a prendere parte al

colloquio fissato, ma nemmeno si è scusato per non avere presenziato al

colloquio del 27 gennaio 2010 di sua spontanea volontà. Egli ha infatti atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’URC per consegnare l’attestazione della ditta __________ relativa

allo svolgimento, lo stesso giorno del previsto colloquio, di una giornata

lavorativa di prova (cfr. doc. 4d), senza peraltro allegare a tale documento un

suo scritto di giustificazione.

Egli è,

d’altronde, al suo secondo termine quadro (cfr. doc. 3), per cui doveva essere

ben consapevole dell’attenzione che occorre prestare agli appuntamenti con

l’amministrazione.

L’insorgente

ha, inoltre, fatto valere di non essersi presentato presso l’URC a causa di una

dimenticanza (cfr. doc. 4c, doc. I).

Questa

giustificazione non costituisce un valido motivo per non presentarsi a un

colloquio.

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per

sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.10

Per quanto

concerne l’entità della sospensione, giova ribadire, come evidenziato al

considerando precedente, che l’insorgente, non si è scusato spontaneamente per

l’assenza al colloquio di consulenza del 27 gennaio 2010, ma, solo a seguito

dello scritto “Richiesta di giustificazione” trasmessogli dall’amministrazione,

ha prodotto una dichiarazione da parte della ditta __________ relativa allo

svolgimento, lo stesso 27 gennaio 2010, di una giornata di prova presso la

ditta citata.

Dalle

carte processuali non risulta, però, che l’assicurato, al suo 2° termine quadro

(cfr. doc. 3), fosse già stato oggetto di sanzioni o abbia comunque assunto

comportamenti negligenti.

Pertanto,

alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. consid. 2.4.),

la penalità di cinque giorni inflitta all’assicurato dall’URC non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta.

Tutto ben

considerato, la sospensione di cinque giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione va diminuita a un giorno (cfr. consid. 2.4., in particolare cfr.

STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998, e, per alcuni casi analoghi dove la

sanzione di cinque giorni è stata ridotta da questa Corte a un giorno, in

quanto gli assicurati avevano dato seguito perlomeno alla Richiesta di

giustificazione dell’amministrazione, STCA 38.2008.53 dell’11 dicembre 2008;

38.2000.305

del 27 agosto 2001).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 17 marzo 2010 dell’URC di __________ è annullata e

riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 1 giorno.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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