38.2010.16
Sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurato per non aver presenziato ad un colloquio di consulenza è eccessiva e va ridotta ad 1 g
27 maggio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.16
Data decisione, Autorità:
27.05.2010, TCA
Titolo:
Sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurato per non aver presenziato ad un colloquio di consulenza è eccessiva e va ridotta ad 1 giorno
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 OADI
art. 22 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.16
cr/sc
Lugano
27 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo
2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 febbraio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione, in quanto l’assicurato non si è presentato ad un colloquio di
consulenza previsto il 27 gennaio 2010 alle ore 11:00 (cfr. doc. 4d).
1.2. Con
decisione su opposizione del 17 marzo 2010, l’URC ha parzialmente accolto
l’opposizione dell’assicurato, riducendo la sanzione inflitta all’interessato a
cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr.
doc. A2).
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 17 marzo 2010 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, di non
aver presenziato al colloquio del 27 gennaio 2010, poiché in quella data ha
effettuato un giorno di prova non retribuito presso la ditta __________ di __________.
L’insorgente ha precisato di non essersi ricordato dell’appuntamento previsto
presso l’URC vista anche la sua preoccupazione di trovare un lavoro al più
presto.
Inoltre egli
ha rilevato di avere prontamente chiamato, non appena ricevuta la lettera, l’URC
spiegando l’accaduto e di avere poi inviato le sue motivazioni per iscritto (cfr.
doc. I).
1.4. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato la conferma del provvedimento di sanzione (cfr. doc.
III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di
un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’URC, a ragione o meno, ha sospeso l’assicurato per
cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver
presenziato al colloquio di consulenza del 27 gennaio 2010.
2.3. L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa
che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato
a partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato
per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
(cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa
con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.4. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Fatti
I
medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una
seduta informativa.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha
osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non
per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente
dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento
scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un
atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerandi
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una
sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di
consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli
appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza
a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una
penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in
questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver
presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese
tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17.
L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata
brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del
consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5
giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta
informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo,
non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il TFA,
in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a
un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato
per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua
discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse
in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito,
anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida
giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto
informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e
provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato
era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il
colloquio del 13 febbraio 2003.
In una
sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che
non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,
il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione
all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il
giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
Infine,
in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza:
"
2.2
Wohl kommt den Beratungs- und
Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,
ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30;
Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich
1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein
Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn
ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit
nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità
inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento
fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6
Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da
applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una
sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte in
particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30.
Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht
bundesrechtskonform."
(STFA C 268/98 Hm del 22
dicembre 1998)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella
già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 e segg.
2.7
Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C
327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per
questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle
date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7.
agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.8
Nell'evenienza concreta
l'assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato per il 27
gennaio 2010 alle ore 11:00 presso l’URC di __________.
L’amministrazione,
conseguentemente, con decisione formale del 9 febbraio 2010, l’ha sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 4d, consid.
1.1
).
Questo provvedimento è poi
stato annullato con decisione su opposizione del 17 marzo 2010 e sostituito con
una sospensione di cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.
doc. A2; consid. 1.2.).
Prima di
emanare la decisione formale, e meglio il 29 gennaio 2010, l'URC, tramite l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato il ricorrente a
motivare, entro l’8 febbraio 2010, la propria assenza al colloquio,
sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale
comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 4h).
L’insorgente,
pur senza esplicitamente rispondere alla richiesta di giustificazione, in data
4.
febbraio 2010, ha consegnato all’amministrazione una dichiarazione, datata 3
febbraio 2010, da parte della ditta __________, nella quale si attesta che
l’assicurato, in data 27 gennaio 2010, ha svolto una giornata lavorativa di prova, nella fascia oraria compresa fra le 09.00 e le 18.00, presso la sede
della ditta a __________ (cfr. doc. 4f).
Al
riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, gli ha in ogni caso dato l'opportunità di
giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato
provvedimento nei suoi confronti.
Di
conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito
dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C
44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).
2.9
Nel caso di
specie è incontestato che l’assicurato non ha presenziato al colloquio del 27
gennaio 2010 previsto alle ore 11:00.
Come
stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise
situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente
da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri
che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di
prestazioni.
L’insorgente
ha indicato di essersi recato, lo stesso 27 gennaio 2010, presso la ditta __________
di __________ per una giornata di prova (cfr. doc. I).
In
effetti, in una dichiarazione del 3 febbraio 2010, il direttore della __________
ha attestato quanto segue:
"
Con la presente si attesta che il sig. RI 1 in
data 27.01.2010 ha svolto una giornata lavorativa di prova nella fascia oraria
dalle h. 9.00 alle 18.00 presso la nostra sede sita in Via __________.” (Doc. 4f)
L’assicurato
ha pure prodotto la convocazione “invito al giorno di prova” ricevuta dalla __________
per presenziare alla giornata di prova del 27 gennaio 2010, del seguente
tenore:
"
Lei ha superato con successo il primo ostacolo e
adesso si trova nella ristretta cerchia di persone aspiranti alla posizione
richiesta in qualità di consulente per i clienti e pertanto le diamo
l’opportunità di effettuare un giorno di prova.
Il giorno di prova serve a conoscere più da
vicino la nostra azienda e le aree d’attività future (pertanto il giorno di
prova non viene retribuito). I nostri consulenti le dedicheranno molto tempo e
saranno a Sua completa disposizione per eventuali domande.
Inoltre avrà la possibilità di osservare in loco
il funzionamento della nostra attività. Siamo convinti che il giorno di prova
le darà una buona impressione circa questa affascinante attività e le ottime
prospettive relative al futuro.” (Doc. 4g)
Il TCA
rileva che, nonostante l’assicurato abbia avuto la possibilità di svolgere una
giornata di prova presso la ditta citata, egli era comunque tenuto a
partecipare al colloquio di consulenza presso l'URC o, quantomeno, a contattare
l’amministrazione al fine di spostare l’appuntamento per il colloquio di
consulenza fissato precedentemente.
Dalle
carte processuali si evince, per contro, che l’insorgente non solo non ha
avvisato l’amministrazione della sua impossibilità a prendere parte al
colloquio fissato, ma nemmeno si è scusato per non avere presenziato al
colloquio del 27 gennaio 2010 di sua spontanea volontà. Egli ha infatti atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’URC per consegnare l’attestazione della ditta __________ relativa
allo svolgimento, lo stesso giorno del previsto colloquio, di una giornata
lavorativa di prova (cfr. doc. 4d), senza peraltro allegare a tale documento un
suo scritto di giustificazione.
Egli è,
d’altronde, al suo secondo termine quadro (cfr. doc. 3), per cui doveva essere
ben consapevole dell’attenzione che occorre prestare agli appuntamenti con
l’amministrazione.
L’insorgente
ha, inoltre, fatto valere di non essersi presentato presso l’URC a causa di una
dimenticanza (cfr. doc. 4c, doc. I).
Questa
giustificazione non costituisce un valido motivo per non presentarsi a un
colloquio.
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per
sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.10
Per quanto
concerne l’entità della sospensione, giova ribadire, come evidenziato al
considerando precedente, che l’insorgente, non si è scusato spontaneamente per
l’assenza al colloquio di consulenza del 27 gennaio 2010, ma, solo a seguito
dello scritto “Richiesta di giustificazione” trasmessogli dall’amministrazione,
ha prodotto una dichiarazione da parte della ditta __________ relativa allo
svolgimento, lo stesso 27 gennaio 2010, di una giornata di prova presso la
ditta citata.
Dalle
carte processuali non risulta, però, che l’assicurato, al suo 2° termine quadro
(cfr. doc. 3), fosse già stato oggetto di sanzioni o abbia comunque assunto
comportamenti negligenti.
Pertanto,
alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. consid. 2.4.),
la penalità di cinque giorni inflitta all’assicurato dall’URC non rispetta il
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta.
Tutto ben
considerato, la sospensione di cinque giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione va diminuita a un giorno (cfr. consid. 2.4., in particolare cfr.
STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998, e, per alcuni casi analoghi dove la
sanzione di cinque giorni è stata ridotta da questa Corte a un giorno, in
quanto gli assicurati avevano dato seguito perlomeno alla Richiesta di
giustificazione dell’amministrazione, STCA 38.2008.53 dell’11 dicembre 2008;
38.2000.305
del 27 agosto 2001).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 17 marzo 2010 dell’URC di __________ è annullata e
riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 1 giorno.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster