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Decisione

38.2010.17

Corretta la sanzione di 11 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'annuncio al collocamento

31 maggio 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il

Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata ha

lavorato dal 1° gennaio 2004 al 31 gennaio 2009 presso la __________ a __________

in qualità di impiegata d’ufficio (cfr. doc. 24).

Dal 2 febbraio 2009 al 31 agosto 2009,

l’assicurata è poi stata occupata in qualità di impiegata di commercio, nella

misura del 30% (pari a 12 ore settimanali), presso la ditta __________ di __________

(cfr. doc. 1 e doc. 5).

A partire dal 1° settembre 2009, il datore di

lavoro, a seguito della mancanza di lavoro, ha convertito il contratto di

lavoro dell’assicurata in un contratto su chiamata, con paga oraria (cfr. doc.

5).

L’insorgente

si è annunciata al collocamento a decorrere dal 6 ottobre 2009, dichiarandosi

disponibile per un’attività al 30% (cfr. doc. 29).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha dichiarato all’amministrazione

di non avere svolto alcuna ricerca di lavoro nel periodo precedente l’annuncio

al collocamento (doc. 103).

La

consulente del personale le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con

cui ha richiesto di motivare, entro il 2 novembre 2009, il fatto di non avere

effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi precedenti l’annuncio al

collocamento e meglio a partire dal 12 luglio 2009, “data in cui è venuta a

conoscenza che il suo contratto di lavoro sarebbe stato modificato in un

contratto a ore” (doc. 14a).

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 14a).

La

ricorrente, il 29 ottobre 2009, ha risposto con uno scritto del seguente tenore:

"

In data 23 ottobre u.s. ho ricevuto la richiesta

di giustificazioni della quale mi aveva accennato durante il nostro colloquio

del 22 ottobre.

Con la presente desidero

quindi esporle le motivazioni per le quali ritengo ingiusta un’eventuale

sospensione del pagamento delle indennità.

La modifica del contratto

con la ditta __________ datata 12 luglio 2009, della quale lei è in possesso,

riguarda unicamente la modifica del pagamento dello stipendio da un fisso

Considerandi

mensile ad uno a ore, senza però modificare la percentuale di impiego la quale

resta sempre del 30% ovvero 3 mattine la settimana.

Fino al 31.08.09 ho

lavorato regolarmente, poi durante il mese di settembre non ho potuto lavorare

in quanto l’auto con la quale svolgevo il mio lavoro è dovuta rimanere il

garage per un periodo di 3 settimane.

Il 4 ottobre u.s. ho avuto

un colloquio con il mio datore di lavoro, durante il quale mi ha comunicato che

a causa di un provvisorio “stop” dell’attività avrei dovuto attendere fino a

dicembre 2009 massimo gennaio 2010 per riprendere il mio lavoro.

In data 6 ottobre mi sono

quindi recata presso i vostri uffici per provvedere all’iscrizione alla

disoccupazione, precisando comunque che il mio contratto con la ditta __________

non era stato disdetto ma temporaneamente sospeso a causa della mancanza di

lavoro e quindi se l’attività fosse ripresa e se io fossi senza impiego, sarei

potuta tornare a svolgere il mio lavoro.

Sono convinta di avere

agito in maniera corretta e tempestiva! Infatti in data 12 luglio 2009 non

avrei assolutamente potuto prevedere che dal mese di ottobre la ditta sarebbe

rimasta temporaneamente ferma con le attività, visto che fino a fine agosto

tutto procedeva bene. Non aveva nessun senso quindi cercare un nuovo impiego

senza una valida ragione.

La “Scheda ricerche di lavoro” da me firmata

riporta scritta la seguente frase: “L’obbligo di adoperarsi personalmente per

trovare un lavoro vige già prima dell’inizio della disoccupazione (per esempio,

durante il termine di disdetta o un rapporto di lavoro a durata determinata)”.

Ora, nel mio caso, non c’è né disdetta e nemmeno contratto a tempo determinato

e come già detto non potevo prevedere quello che sarebbe poi successo.

Per essere sempre tutelata

allora dovrei sempre essere alla ricerca di un nuovo impiego per non incappare

in un’eventuale sospensione durante un eventuale periodo di disoccupazione.

Quindi, riassumendo, non

trovo giustificata un’eventuale sospensione per i seguenti motivi:

1) non c’è stata modifica della percentuale di impiego, ma solamente

della modalità di pagamento dello stipendio da fisso a ore.

2) In data 12.07.09 non potevo prevedere ciò che poi è successo.

3) Non c’è nessuna disdetta da parte della ditta nei mesi precedenti il

mio annuncio presso i vostri uffici (nemmeno tuttora).

4) La mia iscrizione è stata tempestiva, vale a dire subito dopo avere

saputo della situazione della ditta.

Ora io capisco che lei

debba agire, giustamente, nei termini di legge, ma capirà anche dopo quanto

esposto non potevo agire in maniera diversa.” (Doc. 14)

Con scritto dell’8 novembre 2009 indirizzato all’URC,

la ditta __________ ha osservato:

"

Come da sua richiesta, confermiamo che abbiamo

convertito il contratto fisso in contratto su chiamata, in quanto il mercato

ticinese dell’automobile [settore

in cui siamo attivi] è in crisi

e al momento non riusciamo a coprire il fabbisogno minimo a garantire lo

stipendio della dipendente.

Al fine di salvaguardare il posto di lavoro ci

siamo visti costretti ad optare per questa soluzione, con la speranza che nei

prossimi mesi ci sia una ripresa economica e che si possa ristabilire la

posizione della nostra dipendente.

Vi chiediamo pertanto di non penalizzare la

signora RI 1 in quanto non si tratta di una disdetta da parte sua, ma si tratta

di una decisione aziendale dovuta al momento di forte crisi che ha colpito il

Ticino.” (Doc. 8)

Con messaggio di posta elettronica del 10

novembre 2009, indirizzato alla consulente del personale dell’interessata, il

datore di lavoro ha osservato:

"

A seguito della nostra lettera e di quella della

nostra dipendente sopraccitata, le confermiamo quanto scritto dalla signora RI

1.

nella sua lettera.” (Doc. 13)

Dal

profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e

dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

con decisione del 6 novembre 2009, ha inizialmente considerato valide le

giustificazioni dell’assicurata, decidendo di non sospenderla dal diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 9).

A

seguito, tuttavia, della valutazione operata dal capo-gruppo dell’URC di __________

(cfr. doc. 12), l’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni

addotte dall’assicurata, con decisione formale del 28 gennaio 2010, l’ha

sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 11 giorni (cfr. doc. 7;

consid. 1.1.).

La

penalità di 11 giorni è poi stata confermata con decisione su opposizione del 2

marzo 2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6

Chiamato a

pronunciarsi in merito ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009, il TCA, attentamente

esaminata la documentazione agli atti, ritiene che a torto l’insorgente, in

tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di lavoro valide dal

profilo quantitativo e qualitativo.

L’obbligo

di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a

decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).

Ora,

dagli atti emerge che l’assicurata, pur non essendo stata licenziata dal suo

datore di lavoro, in data 12 luglio 2009 ha ricevuto dalla ditta __________ uno scritto con il quale il datore di lavoro, confermando quanto già comunicatole

oralmente, la informava in merito al cambiamento, a partire dal 1° settembre

2009, del suo contratto di lavoro, che da impiego al 30% sarebbe diventato un

“contratto a ore” (cfr. doc. 2).

Tale circostanza è poi stata confermata nel

formulario “Attestato del datore di lavoro” del 6 ottobre 2009, nel quale la

ditta __________ ha indicato che “il contratto non è stato disdetto, ma per

mancanza di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2009 è stato convertito in un

contratto su chiamata con paga oraria” (doc. 5).

Il datore di lavoro ha poi ribadito tale

circostanza nello scritto dell’8 novembre 2009 indirizzato all’URC, nel quale

ha rilevato di avere “convertito il contratto fisso in contratto su chiamata in

quanto il mercato ticinese dell’automobile (settore in cui siamo attivi) è in

crisi e al momento non riusciamo a garantire lo stipendio della dipendente”,

aggiungendo che “alfine di salvaguardare il posto di lavoro ci siamo visti costretti

ad optare per questa soluzione, con la speranza che nei prossimi mesi ci sia

una ripresa economica e che si possa ristabilire la posizione della nostra

dipendente” (doc. 8).

Non appena ricevuta, in data 12 luglio 2009, la

lettera che la informava in merito alla modifica del proprio contratto di

lavoro, convertito in un contratto su chiamata, senza più garanzie circa un

numero minimo di ore lavorative alla settimana, dunque, a mente del TCA,

l’assicurata avrebbe dovuto cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al

fine di reperire una nuova occupazione.

Quanto

asserito dalla ricorrente, ossia il fatto che la modifica citata riguardava

unicamente le modalità di pagamento, pur continuando a garantirle un impiego al

30% (cfr. doc. I) non le è di alcun ausilio.

Innanzitutto,

come indicato dall’amministrazione nella decisione impugnata (cfr. doc. A1), se

fosse vero quanto indicato dall’assicurata non si capirebbe per quale motivo il

datore di lavoro avrebbe dovuto modificare il contratto di lavoro dell’interessata.

Le

ragioni di tale modifica sono invece da ricondurre alla crisi finanziaria e

alla conseguente mancanza di lavoro che ha colpito il datore di lavoro

dell’interessata, come del resto espressamente indicato dalla ditta __________

sia nel formulario “Attestato del datore di lavoro” del 6 ottobre 2009 (cfr.

doc. 5), sia nello scritto dell’8 novembre 2009 inviato all’amministrazione

(cfr. doc. 8).

L'assicurata, quindi, nel

momento in cui è stata informata in merito al cambiamento del contratto di

lavoro, poteva solo sperare che, ciononostante, ella avrebbe potuto continuare

a lavorare nella percentuale del 30% precedentemente assicuratale dal datore di

lavoro.

A tale proposito, va

rilevato che l’Alta Corte ha stabilito che non deve essere

sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non

compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo

qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce

comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla

disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa

M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, una volta ricevuta, in data 12 luglio 2009, la notifica

del cambiamento del contratto di lavoro - che a partire dal 1° settembre 2009

sarebbe divenuto un contratto su chiamata - l’assicurata non era certa di

potere continuare a lavorare nella misura del 30%. Al contrario, alla luce

della crisi finanziaria, responsabile del calo di lavoro e della conseguente

decisione del datore di lavoro di modificare il contratto di lavoro, ciò era

tutt’altro che scontato.

L’assicurata,

dunque, tutt’al più poteva sperare di continuare a lavorare nella misura del

30%, ciò che tuttavia non si è poi realizzato, di modo che ella ha dovuto far

ricorso alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

La mera

speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi precedenti l’annuncio al collocamento.

L’assicurata, quindi,

aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già a partire dal mese di

luglio 2009.

Tale obbligo le incombeva,

inoltre, a maggior ragione, all’inizio del mese di settembre 2009, momento

dell’entrata in vigore del contratto di lavoro su chiamata.

Di conseguenza la

ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per mancate ricerche di impiego prima della

disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7

gennaio 2008).

2.7

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata undici

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

A mente

del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti tre

giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e

quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.4.),

la penalità di 11 giorni a carico della ricorrente risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

La

decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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