38.2010.17
Corretta la sanzione di 11 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'annuncio al collocamento
31 maggio 2010Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.17
Data decisione, Autorità:
31.05.2010, TCA
Titolo:
Corretta la sanzione di 11 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'annuncio al collocamento
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.17
cr/sc
Lugano
31 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo
2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 6 novembre 2009, l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha inizialmente deciso di non infliggere a RI 1 alcuna
sanzione dal diritto alle indennità, ritenendo valide le giustificazioni
addotte dall’assicurata a motivazione delle mancate ricerche di lavoro nei 3
mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 9).
A seguito
tuttavia di ulteriori approfondimenti, con decisione del 28 gennaio 2010 (cfr.
doc. 7), poi confermata con decisione su opposizione del 2 marzo 2010, l’URC ha
sospeso RI 1 per 11 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa
di mancate ricerche di lavoro nei mesi di luglio, agosto e settembre 2009
antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.
Ella ha,
in particolare, rilevato che la modifica del suo contratto di lavoro con la
ditta __________ del 12 luglio 2009 concerneva unicamente le modalità di
remunerazione (con passaggio da uno stipendio fisso a uno stipendio a ore), ma
non influiva sulla percentuale di attività lavorativa al 30%, che rimaneva immutata,
come stabilito oralmente tra le parti. L’assicurata ha aggiunto che, a suo
avviso, un “impiego al 20% pagato a ore” rappresenta “un contratto più pratico
per una mamma con due bambini”.
L’interessata
ha poi contestato che il cambiamento del contratto sia avvenuto come
conseguenza del calo di lavoro, facendo presente di avere lavorato “a pieno
regime” nei mesi di luglio e agosto 2009, come risulta dalle tabelle
concernenti gli orari di lavoro.
Ella ha
precisato di essere venuta a conoscenza del calo di attività solo in occasione
di un colloquio, avvenuto in data 4 ottobre 2009 e su sua richiesta, al fine di
capire quando avrebbe potuto riprendere la sua attività dopo l’interruzione
causata dalla mancanza di disponibilità del veicolo aziendale durante il mese
di settembre 2009.
A seguito
di tale scoperta, l’interessata sostiene di essersi quindi tempestivamente
recata all’URC per procedere alla sua iscrizione al collocamento.
Ella ha
concluso di essere convinta della correttezza del proprio comportamento,
chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale dall’amministrazione (cfr.
doc. I).
1.3. In risposta
l’URC ha ribadito integralmente gli argomenti già espressi nella decisione su
opposizione del 2 marzo 2010, rilevando, in particolare, che a partire dal
momento in cui ha ricevuto la modifica del contratto di lavoro, con passaggio
ad un lavoro su chiamata, senza garanzia alcuna circa un certo numero minimo di
ore lavorative assicurate, l’interessata avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca
di una nuova occupazione (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi
compresi fra luglio 2009 e settembre 2009 precedenti l’annuncio al
collocamento.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V
74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il
Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata ha
lavorato dal 1° gennaio 2004 al 31 gennaio 2009 presso la __________ a __________
in qualità di impiegata d’ufficio (cfr. doc. 24).
Dal 2 febbraio 2009 al 31 agosto 2009,
l’assicurata è poi stata occupata in qualità di impiegata di commercio, nella
misura del 30% (pari a 12 ore settimanali), presso la ditta __________ di __________
(cfr. doc. 1 e doc. 5).
A partire dal 1° settembre 2009, il datore di
lavoro, a seguito della mancanza di lavoro, ha convertito il contratto di
lavoro dell’assicurata in un contratto su chiamata, con paga oraria (cfr. doc.
5).
L’insorgente
si è annunciata al collocamento a decorrere dal 6 ottobre 2009, dichiarandosi
disponibile per un’attività al 30% (cfr. doc. 29).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha dichiarato all’amministrazione
di non avere svolto alcuna ricerca di lavoro nel periodo precedente l’annuncio
al collocamento (doc. 103).
La
consulente del personale le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con
cui ha richiesto di motivare, entro il 2 novembre 2009, il fatto di non avere
effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi precedenti l’annuncio al
collocamento e meglio a partire dal 12 luglio 2009, “data in cui è venuta a
conoscenza che il suo contratto di lavoro sarebbe stato modificato in un
contratto a ore” (doc. 14a).
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 14a).
La
ricorrente, il 29 ottobre 2009, ha risposto con uno scritto del seguente tenore:
"
In data 23 ottobre u.s. ho ricevuto la richiesta
di giustificazioni della quale mi aveva accennato durante il nostro colloquio
del 22 ottobre.
Con la presente desidero
quindi esporle le motivazioni per le quali ritengo ingiusta un’eventuale
sospensione del pagamento delle indennità.
La modifica del contratto
con la ditta __________ datata 12 luglio 2009, della quale lei è in possesso,
riguarda unicamente la modifica del pagamento dello stipendio da un fisso
Considerandi
mensile ad uno a ore, senza però modificare la percentuale di impiego la quale
resta sempre del 30% ovvero 3 mattine la settimana.
Fino al 31.08.09 ho
lavorato regolarmente, poi durante il mese di settembre non ho potuto lavorare
in quanto l’auto con la quale svolgevo il mio lavoro è dovuta rimanere il
garage per un periodo di 3 settimane.
Il 4 ottobre u.s. ho avuto
un colloquio con il mio datore di lavoro, durante il quale mi ha comunicato che
a causa di un provvisorio “stop” dell’attività avrei dovuto attendere fino a
dicembre 2009 massimo gennaio 2010 per riprendere il mio lavoro.
In data 6 ottobre mi sono
quindi recata presso i vostri uffici per provvedere all’iscrizione alla
disoccupazione, precisando comunque che il mio contratto con la ditta __________
non era stato disdetto ma temporaneamente sospeso a causa della mancanza di
lavoro e quindi se l’attività fosse ripresa e se io fossi senza impiego, sarei
potuta tornare a svolgere il mio lavoro.
Sono convinta di avere
agito in maniera corretta e tempestiva! Infatti in data 12 luglio 2009 non
avrei assolutamente potuto prevedere che dal mese di ottobre la ditta sarebbe
rimasta temporaneamente ferma con le attività, visto che fino a fine agosto
tutto procedeva bene. Non aveva nessun senso quindi cercare un nuovo impiego
senza una valida ragione.
La “Scheda ricerche di lavoro” da me firmata
riporta scritta la seguente frase: “L’obbligo di adoperarsi personalmente per
trovare un lavoro vige già prima dell’inizio della disoccupazione (per esempio,
durante il termine di disdetta o un rapporto di lavoro a durata determinata)”.
Ora, nel mio caso, non c’è né disdetta e nemmeno contratto a tempo determinato
e come già detto non potevo prevedere quello che sarebbe poi successo.
Per essere sempre tutelata
allora dovrei sempre essere alla ricerca di un nuovo impiego per non incappare
in un’eventuale sospensione durante un eventuale periodo di disoccupazione.
Quindi, riassumendo, non
trovo giustificata un’eventuale sospensione per i seguenti motivi:
1) non c’è stata modifica della percentuale di impiego, ma solamente
della modalità di pagamento dello stipendio da fisso a ore.
2) In data 12.07.09 non potevo prevedere ciò che poi è successo.
3) Non c’è nessuna disdetta da parte della ditta nei mesi precedenti il
mio annuncio presso i vostri uffici (nemmeno tuttora).
4) La mia iscrizione è stata tempestiva, vale a dire subito dopo avere
saputo della situazione della ditta.
Ora io capisco che lei
debba agire, giustamente, nei termini di legge, ma capirà anche dopo quanto
esposto non potevo agire in maniera diversa.” (Doc. 14)
Con scritto dell’8 novembre 2009 indirizzato all’URC,
la ditta __________ ha osservato:
"
Come da sua richiesta, confermiamo che abbiamo
convertito il contratto fisso in contratto su chiamata, in quanto il mercato
ticinese dell’automobile [settore
in cui siamo attivi] è in crisi
e al momento non riusciamo a coprire il fabbisogno minimo a garantire lo
stipendio della dipendente.
Al fine di salvaguardare il posto di lavoro ci
siamo visti costretti ad optare per questa soluzione, con la speranza che nei
prossimi mesi ci sia una ripresa economica e che si possa ristabilire la
posizione della nostra dipendente.
Vi chiediamo pertanto di non penalizzare la
signora RI 1 in quanto non si tratta di una disdetta da parte sua, ma si tratta
di una decisione aziendale dovuta al momento di forte crisi che ha colpito il
Ticino.” (Doc. 8)
Con messaggio di posta elettronica del 10
novembre 2009, indirizzato alla consulente del personale dell’interessata, il
datore di lavoro ha osservato:
"
A seguito della nostra lettera e di quella della
nostra dipendente sopraccitata, le confermiamo quanto scritto dalla signora RI
1.
nella sua lettera.” (Doc. 13)
Dal
profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di
essere sentito dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e
dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
con decisione del 6 novembre 2009, ha inizialmente considerato valide le
giustificazioni dell’assicurata, decidendo di non sospenderla dal diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. doc. 9).
A
seguito, tuttavia, della valutazione operata dal capo-gruppo dell’URC di __________
(cfr. doc. 12), l’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni
addotte dall’assicurata, con decisione formale del 28 gennaio 2010, l’ha
sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 11 giorni (cfr. doc. 7;
consid. 1.1.).
La
penalità di 11 giorni è poi stata confermata con decisione su opposizione del 2
marzo 2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6
Chiamato a
pronunciarsi in merito ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009, il TCA, attentamente
esaminata la documentazione agli atti, ritiene che a torto l’insorgente, in
tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di lavoro valide dal
profilo quantitativo e qualitativo.
L’obbligo
di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a
decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).
Ora,
dagli atti emerge che l’assicurata, pur non essendo stata licenziata dal suo
datore di lavoro, in data 12 luglio 2009 ha ricevuto dalla ditta __________ uno scritto con il quale il datore di lavoro, confermando quanto già comunicatole
oralmente, la informava in merito al cambiamento, a partire dal 1° settembre
2009, del suo contratto di lavoro, che da impiego al 30% sarebbe diventato un
“contratto a ore” (cfr. doc. 2).
Tale circostanza è poi stata confermata nel
formulario “Attestato del datore di lavoro” del 6 ottobre 2009, nel quale la
ditta __________ ha indicato che “il contratto non è stato disdetto, ma per
mancanza di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2009 è stato convertito in un
contratto su chiamata con paga oraria” (doc. 5).
Il datore di lavoro ha poi ribadito tale
circostanza nello scritto dell’8 novembre 2009 indirizzato all’URC, nel quale
ha rilevato di avere “convertito il contratto fisso in contratto su chiamata in
quanto il mercato ticinese dell’automobile (settore in cui siamo attivi) è in
crisi e al momento non riusciamo a garantire lo stipendio della dipendente”,
aggiungendo che “alfine di salvaguardare il posto di lavoro ci siamo visti costretti
ad optare per questa soluzione, con la speranza che nei prossimi mesi ci sia
una ripresa economica e che si possa ristabilire la posizione della nostra
dipendente” (doc. 8).
Non appena ricevuta, in data 12 luglio 2009, la
lettera che la informava in merito alla modifica del proprio contratto di
lavoro, convertito in un contratto su chiamata, senza più garanzie circa un
numero minimo di ore lavorative alla settimana, dunque, a mente del TCA,
l’assicurata avrebbe dovuto cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al
fine di reperire una nuova occupazione.
Quanto
asserito dalla ricorrente, ossia il fatto che la modifica citata riguardava
unicamente le modalità di pagamento, pur continuando a garantirle un impiego al
30% (cfr. doc. I) non le è di alcun ausilio.
Innanzitutto,
come indicato dall’amministrazione nella decisione impugnata (cfr. doc. A1), se
fosse vero quanto indicato dall’assicurata non si capirebbe per quale motivo il
datore di lavoro avrebbe dovuto modificare il contratto di lavoro dell’interessata.
Le
ragioni di tale modifica sono invece da ricondurre alla crisi finanziaria e
alla conseguente mancanza di lavoro che ha colpito il datore di lavoro
dell’interessata, come del resto espressamente indicato dalla ditta __________
sia nel formulario “Attestato del datore di lavoro” del 6 ottobre 2009 (cfr.
doc. 5), sia nello scritto dell’8 novembre 2009 inviato all’amministrazione
(cfr. doc. 8).
L'assicurata, quindi, nel
momento in cui è stata informata in merito al cambiamento del contratto di
lavoro, poteva solo sperare che, ciononostante, ella avrebbe potuto continuare
a lavorare nella percentuale del 30% precedentemente assicuratale dal datore di
lavoro.
A tale proposito, va
rilevato che l’Alta Corte ha stabilito che non deve essere
sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non
compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo
qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce
comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla
disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa
M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, una volta ricevuta, in data 12 luglio 2009, la notifica
del cambiamento del contratto di lavoro - che a partire dal 1° settembre 2009
sarebbe divenuto un contratto su chiamata - l’assicurata non era certa di
potere continuare a lavorare nella misura del 30%. Al contrario, alla luce
della crisi finanziaria, responsabile del calo di lavoro e della conseguente
decisione del datore di lavoro di modificare il contratto di lavoro, ciò era
tutt’altro che scontato.
L’assicurata,
dunque, tutt’al più poteva sperare di continuare a lavorare nella misura del
30%, ciò che tuttavia non si è poi realizzato, di modo che ella ha dovuto far
ricorso alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
La mera
speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi precedenti l’annuncio al collocamento.
L’assicurata, quindi,
aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già a partire dal mese di
luglio 2009.
Tale obbligo le incombeva,
inoltre, a maggior ragione, all’inizio del mese di settembre 2009, momento
dell’entrata in vigore del contratto di lavoro su chiamata.
Di conseguenza la
ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal
diritto alle indennità per mancate ricerche di impiego prima della
disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7
gennaio 2008).
2.7
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata undici
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
A mente
del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti tre
giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e
quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.4.),
la penalità di 11 giorni a carico della ricorrente risulta conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
La
decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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