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Decisione

38.2010.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 marzo 2010Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi in cui ha lavorato presso l’__________ di __________.

La

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei

mesi da aprile a ottobre 2009, il 6 novembre 2009 gli ha trasmesso una

“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 19 novembre

2009, il fatto di non avere compiuto sufficienti ricerche di lavoro, dal

profilo qualitativo e quantitativo, durante tutto il periodo in cui è stato

occupato in un’attività stagionale prima di nuovamente annunciarsi al

collocamento.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 70).

L’insorgente,

il 16 novembre 2009, ha risposto:

"

Come ho letto il vostro rapporto è tutto

insufficiente sulle ricerche di lavoro, mi sono dato la pena, forse non ho

fatto cosa dovevo.

Quando mi spiegano qualcosa la mia memoria non si

concentra nel ricordare per esprimermi e farmi capire.

Per tale motivo sono in cura dal Dottor __________

per disturbi di memoria.

Parliamo del lavoro: prima di tutto è già bello

che alla mia età ho trovato un lavoro anche se stagionale, a 60 anni nessuno ti

prende perché si costa troppo e non sei più competitivo.

Il mio datore di lavoro mi ha preso per farmi un

favore e mi ha detto che non sono più competitivo nel mercato del lavoro alla

mia età.

Come notate ho messo le mie scuse giustificate ed

ora non vorrei che mi diate una sospensione. Per informazioni sullo stato di

salute potete consultare il mio medico Dottor __________, ospedale __________, __________."

(Doc. 69)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 25 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 68; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 gennaio

2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.8. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_

459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V

218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA

1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;

J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.

Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997

nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.

19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

Al riguardo è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.9. Come visto sopra, secondo la giurisprudenza del TF, anche i

lavoratori anziani devono intraprendere degli sforzi al fine di reperire un

impiego adeguato. La nostra Alta Corte ha, infatti, rilevato che l'età di un

assicurato diminuisce sì le probabilità di successo delle ricerche di impiego,

ma non impedisce di cercare in modo intensivo un nuovo posto di lavoro. L'età

tuttavia deve essere considerata nella commisurazione della penalità (cfr.

consid. 2.5.).

La Circolare concernente

l'indennità di disoccupazione, della Segreteria di Stato dell'economia (SECO),

nella versione in vigore dal gennaio 2007, al punto B 320 stabilisce che:

" Soppressione

dell'obbligo di cercare lavoro

Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi

per trovare un lavoro nei seguenti casi:

● durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne

incinte;

● durante

le prime 4 settimane del congedo di maternità di 14 settimane;

● durante

gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria cha dà diritto a una rendita

AVS;

● se gli

sforzi intrapresi non possono più contribuire alla diminuzione del danno, ad

esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata per l'inizio del mese

successivo;

● nel

periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo;

● durante

la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere

un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo;

● nel

periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso

è prioritaria la scelta di una formazione.

Tali assicurati, ad eccezione di colore che si trovano nella fase

di progettazione della propria attività lucrativa indipendente, di coloro che

hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo e delle madri durante il

congedo maternità, devono comunque sempre essere disposti ad accettare

qualsiasi occupazione adeguata assegnata."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TF C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

La direttiva in questione

fa esplicitamente riferimento agli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria

che dà diritto ad una rendita AVS.

Secondo l'art. 21 cpv. 1

lett. b LAVS hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno

compiuto i 65 anni.

Nel caso concreto all'assicurato,

nato nel dicembre 1949, mancano ancora alcuni anni prima di raggiungere l'età

ordinaria di pensionamento.

Pertanto egli, nei mesi da

aprile a ottobre 2009, era tenuto a effettuare delle ricerche di impiego valide

dal profilo quantitativo e qualitativo.

2.10. In concreto,

come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 45).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi in cui ha lavorato quale

aiuto cuoco, ha compiuto le seguenti ricerche di impiego: nessuna nel mese di

aprile 2009; nessuna nel mese di maggio 2009; 4 ricerche nel mese di giugno

2009; 8 ricerche nel mese di luglio 2009; 8 ricerche nel mese di agosto 2009; 6

ricerche nel mese di settembre 2009; 5 ricerche nel mese di ottobre 2009 (cfr.

doc. 84-90). Tutte queste ricerche di lavoro sono state svolte dall’assicurato

spontaneamente e non rispondendo a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani,

inviando delle lettere di candidatura spontanea a diversi ristoranti e alberghi.

Inoltre l’assicurato, durante la stagione lavorativa, ha ripetuto alcune

ricerche di lavoro, inviando allo stesso potenziale datore di lavoro, a

distanza di pochi mesi, la stessa lettera di candidatura spontanea (cfr. doc. 84-90).

Nel caso

in esame, l’amministrazione ha considerato insufficienti dal profilo

quantitativo e qualitativo tutte le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato

nel periodo in cui era impegnato nella sua attività stagionale di aiuto cuoco a

tempo determinato (cfr. doc. 68, 70, A1).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo aprile-ottobre 2009, il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,

effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una

nuova occupazione dal mese di aprile al mese di ottobre 2009 non sono esenti da

critica.

Innanzitutto,

il TCA sottolinea che l’assicurato, durante tutto il periodo in cui ha svolto

la sua attività stagionale e soprattutto negli ultimi tre mesi di attività

(agosto, settembre e ottobre 2009) - lasso di tempo in cui un assicurato è

tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di

un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata

per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.) – non ha svolto alcuna ricerca di

lavoro rispondendo a concrete offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani

regionali. Così facendo, egli è contravvenuto ai suoi obblighi di assicurato.

Questo

Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere

ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad

esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del

12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8

del 10 marzo 2010).

L’assicurato

era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano

concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò

gli era stato ancora espressamente raccomandato, prima di ricominciare la sua

attività di aiuto cuoco per la stagione 2009, in occasione dell’incontro collettivo dell’11 marzo 2009, dedicato agli assicurati occupati in

attività stagionali. In quell’occasione, infatti, il consulente del personale,

come risulta dal verbale del colloquio di consulenza, ha consegnato e spiegato

la circolare “Linee guida per le ricerche stagionali completa di un modello”

(cfr. doc. 31). Questa Circolare ha il seguente tenore:

"

RICERCHE DI LAVORO

STAGIONALI

L’assicurato che fa valere le prestazioni

assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente

pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della

professione precedente (art. 17 cpv. 1).

Tutti gli assicurati vincolati da rapporti di

occupazione temporanea (contratti determinati/stagionali) devono cercare lavoro

durante la stagione lavorativa, al fine di potere ottenere un impiego annuale

oppure impieghi parziali per la stagione morta (invernale).

Linee

guida

Le ricerche di impiego:

1. devono essere effettuate unicamente rispondendo ad annunci che

appaiono sugli organi di informazione (datori di lavoro alla concreta

ricerca di personale attraverso giornali, riviste settoriali, servizio di

informazione presso l’URC) normalmente alla portata di qualsiasi persona.

Devono tenere conto della formazione, delle esperienze lavorative e delle

capacità professionali/personali.

È auspicabile

rispondere ad offerte anche fuori Cantone (per impieghi che offrono occupazioni

invernali).

La risposta

all’annuncio deve essere svolta secondo le modalità richiesta dal datore di

lavoro.

Considerandi

2.

devono essere comprovate unicamente sugli appositi formulari “prova

degli sforzi personali per cercare lavoro” rilasciati dal nostro Ufficio e

che riportano i dati personali. Il cercatore di impiego, candidandosi tramite

annunci, deve essere in grado di segnalare la fonte e la data di

pubblicazione; devono essere tutte documentate tramite lettera di candidatura

oppure timbro dell’azienda. Ricerche svolte tramite contatto telefonico

potranno essere accolte solo se confermate per iscritto o con il timbro sul

formulario per le ricerche di lavoro;

3.

negli ultimi 3 mesi (prima della fine

del contratto di lavoro determinato) devono essere intensificate

seguendo le indicazioni menzionate.

In assenza di

annunci di lavoro, devono essere svolte attraverso candidature spontanee,

ma potranno essere accolte solo se l’assicurato potrà dimostrare di non

aver trovato offerte di impieghi realmente esistenti sul mercato del lavoro.”

(Doc. 121)

L’amministrazione ha pure consegnato

all’assicurato un esempio del formulario “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro”, compilato in modo corretto, tramite l’indicazione

della fonte dalla quale è stata tratta l’offerta di lavoro o tramite

l’apposizione del ritaglio di giornale concernente l’offerta di lavoro alla

quale l’interessato ha inviato la propria candidatura (cfr. doc. 121 retro).

Alla luce

di queste chiare indicazioni ricevute da parte dell’amministrazione, il TCA non

può che ritenere che l’assicurato fosse ampiamente a conoscenza delle modalità

necessarie per compiere delle ricerche di lavoro qualitativamente e

quantitativamente valide al fine di reperire una nuova occupazione. In

particolare, egli non poteva ignorare che le ricerche di lavoro andavano

compiute rispondendo soprattutto a reali e concrete offerte di impiego

pubblicate sui quotidiani regionali.

Questa

conclusione si giustifica a maggior ragione, in considerazione del fatto che

l’assicurato, essendo al suo terzo termine quadro ed avendo svolto un’attività

di carattere stagionale nel 2007, nel 2008 e ancora nel 2009, conosceva

perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le

ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria

ricerche di lavoro”, sottoscritto dall’assicurato in data 25 settembre 2008

(cfr. doc. 10) e in data 5 ottobre 2007 (cfr. doc. 18).

Da tale

formulario, difatti, risulta in particolare che:

"

(…)

Se la sua ultima attività era di carattere

stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e

l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In

particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo

in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di

ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno

oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro

sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione

normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale –

rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di

un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.

Per non fare ricerche di lavoro inutili, e

prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei

deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto

l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite

annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di

collocamento o in altro modo). (…)”

(Doc. 10 e doc. 18, sottolineatura della

redattrice)

Inoltre e

soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurato aveva già ricevuto

da parte dell’URC delle richieste di giustificazione in merito a insufficienti

ricerche di lavoro compiute durante i mesi in cui aveva svolto l’attività

stagionale di aiuto cuoco presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 72 e

76).

Infatti,

in data 7 novembre 2007, il consulente del personale dell’URC incaricato aveva

chiesto all’assicurato di giustificare le insufficienti ricerche di lavoro

compiute nei mesi da aprile 2007 ad ottobre 2007 (cfr. doc. 76).

L’assicurato,

con scritto dell’8 novembre 2007, aveva rilevato di avere fatto tutto il

possibile per reperire una nuova attività, tenuto conto del suo impegno

lavorativo che lo teneva occupato ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 22.00 e

del fatto che durante i due giorni in cui era libero egli aveva bisogno di

riposo (cfr. doc. 75).

Con scritto

del 12 novembre 2007, l’amministrazione aveva accolto la giustificazione

dell’assicurato, sottolineando quanto segue:

"

Con la presente le comunichiamo che le sue

osservazioni del 12.11.2007, in relazione alla richiesta di giustificazione

indicata a margine, sono state accolte. Da parte nostra non sarà preso alcun

provvedimento amministrativo.

Le ricordiamo che in futuro non verranno più accettate

le giustificazioni esposte, innanzitutto per ciò che riguarda la presentazione

e la modalità delle ricerche.

Non verranno accettate ricerche telefoniche

(senza la conferma scritta o timbro) e i formulari per le ricerche di lavoro

dovranno essere compilati completamente con data, ditta, luogo di lavoro,

occupazione e forma di ricerca, firmati e datati.” (Doc. 74)

In data 3

novembre 2008, poi, l’amministrazione aveva inviato all’assicurato una nuova

richiesta di giustificazione inerente alle insufficienti ricerche di lavoro

effettuate in alcuni mesi del periodo compreso fra il mese di marzo 2008 e il

mese di ottobre 2008, durante il quale svolgeva la sua attività stagionale di

aiuto cuoco (cfr. doc. 72).

L’assicurato, con scritto del 4 novembre 2008,

aveva giustificato il suo comportamento rilevando che non gli restava molto

tempo libero in cui svolgere le ricerche di lavoro, alla luce del suo notevole

impegno lavorativo e alla stanchezza che ne derivava. Quanto al fatto di non

avere risposto ad offerte reali di impiego, pubblicate sui quotidiani,

l’assicurato aveva osservato che probabilmente gli erano sfuggiti gli annunci

di lavoro, scusandosi per questo suo comportamento (cfr. doc. 73).

L’amministrazione, con decisione di sanzione del 14

novembre 2008, aveva sospeso l’interessato per 2 giorni dal diritto alle

indennità di disoccupazione, con la seguente motivazione:

"

In data 10.11.2008 abbiamo ricevuto la sua

lettera di giustificazione, dopo un’attenta valutazione delle sue motivazioni

si decide di accettare in parte tali giustificazioni. Per questo motivo oggi

viene emessa una sospensione lieve per aver presentato delle ricerche di

lavoro nel mese di ottobre valutate qualitativamente insufficienti per non aver

dato seguito alle offerte concrete di lavoro apparse durante il mese indicato.

La sospensione è stata calcolata nel seguente

modo: dai 3 giorni previsti viene ridotta a 2 giorni tenendo in considerazione

l’età dell’assicurato.

Si rende comunque attento l’assicurato del

fatto che in futuro il ripetersi di tale situazione porterà ad un aumento della

sospensione.”

(Doc. 71, sottolineatura della redattrice)

Alla luce

anche di questa decisione di sanzione, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato

era pienamente informato in merito alla necessità di svolgere le ricerche di

lavoro rispondendo prevalentemente a concrete offerte di lavoro pubblicate sui

quotidiani.

A tale riguardo, il TCA evidenzia che, come del

resto rilevato dall’amministrazione, durante i mesi in cui l’assicurato ha svolto

la sua attività stagionale di aiuto cuoco sono stati pubblicati sui quotidiani

ticinesi diversi annunci concernenti offerte di lavoro nell’ambito della

ristorazione (cfr. al riguardo doc. 122). Per tale motivo, dunque, l’assicurato

non può addurre a sua scusante, contrariamente a quanto da lui sostenuto nei

formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” –

laddove ha indicato “nessun annuncio annuale apparso” (cfr. doc. 88-89) - che

non vi erano reali offerte di lavoro alle quali rispondere ponendo la sua

candidatura.

A

proposito dell’aspetto qualitativo, l’insorgente - oltre ad avere compiuto

tutte le ricerche presentando spontaneamente, tramite lettera, la propria

candidatura presso potenziali datori di lavoro, invece di rispondere

preferibilmente a concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani

– ha spesso inviato allo stesso potenziale datore di lavoro due lettere di

candidatura spontanea, a distanza di qualche mese l’una dall’altra.

Tale

comportamento, checché ne dica l’assicurato, non può essere considerato

corretto.

Va

infatti rilevato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o

timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT

I-1994, pag. 206-207).

L’insorgente,

rispondendo alla richiesta di giustificazione del 6 novembre 2009 inviatagli

dalla consulente del personale (cfr. doc. 70), ha contestato la decisione con

la quale l’URC ha considerato insufficienti sia quantitativamente che

qualitativamente le ricerche spontanee di lavoro da lui svolte nei mesi

compresi fra aprile e ottobre 2009, indicando di non avere rispettato le

indicazioni fornitegli dall’amministrazione a causa di problemi alla memoria -

per i quali è in cura presso il dr. __________ - che gli impediscono di

concentrarsi (doc. 69).

A fronte di tali motivazioni, l’amministrazione,

dopo avere ottenuto il consenso scritto da parte dell’assicurato – il quale ha

svincolato il proprio curante dal segreto professionale (doc. 67) - ha

interpellato il dr. __________.

Con scritto del 31 dicembre 2009, indirizzato

all’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha

risposto:

"

Come da accordo le invio le copie della

valutazione neuropsicologica del signor RI 1.

La trasmissione di questo rapporto avviene con

l’esplicita autorizzazione del paziente.

Come potrà vedere dal rapporto l’esame permette

di confermare la presenza di moderati deficit cognitivi, in particolare per ciò

che riguarda la capacità d’apprendimento, deficit che comunque sono limitati e

che probabilmente sono presenti fin dall’infanzia.

È comunque probabile o possibile che un recente

peggioramento sia in relazione con lo stato psichico del paziente difficilmente

comunque questi disturbi cognitivi possono giustificare delle dimenticanze come

descritte nel vostro rapporto del 6.11.09.

Nei lavori di aiuto cuoco il paziente comunque è

tuttora collocabile e il lavoro è esigibile come sono pure esigibili le

ricerche di posti di lavoro.

I deficit descritti comunque possono essere presi

in considerazione quali attenuanti delle mancanze del signor RI 1, che comunque

dopo il vostro ammonimento probabilmente non si verificheranno più.”

(Doc. 63, sottolineatura della redattrice)

Alla luce

di queste precisazioni fornite dal curante, è a giusta ragione che

l’amministrazione non ha ritenuto valida la giustificazione addotta

dall’assicurato per scusare le sue insufficienti, soprattutto da un profilo

qualitativo, ricerche di lavoro.

Infine è,

altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati

che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione

lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle

medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17

aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Di

conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2009, a prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.

2.11

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di

tempo da aprile a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto

l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione

e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame

non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.5

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.5

) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti

gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate

ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del

30.

settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Per

quanto attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei

giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, l'amministrazione infligge, nei tre mesi

antecedenti l'annuncio in disoccupazione, 3 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche e 4 giorni di sanzione per mancate ricerche, mentre nei

mesi precedenti gli ultimi tre di attività, applica 2 giorni di sanzione per

mancate ricerche e 1 giorno di sanzione per insufficienti ricerche.

In casu,

dunque, entrerebbe in considerazione una sanzione di tredici giorni (1 giorno

di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro per ogni mese compreso fra

aprile e luglio 2009 + 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche in ogni

mese da agosto a ottobre 2009).

A mente

del TCA, tuttavia, tutto ben considerato e tenuto conto dell’età avanzata

dell'assicurato (cfr. consid. 2.5.), la sospensione di sei giorni comminatagli

dall’URC è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 contestata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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