38.2010.2
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25 marzo 2010Italiano42 min
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Numero d'incarto:
38.2010.2
Data decisione, Autorità:
25.03.2010, TCA
Titolo:
Corretta la sanzione di 6giorni di sospensione dal diritto alle indennità inflitta ad un assicurato a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi in cui ha svolto un'attività stagionale.Sanzione conforme al principio della proporzionalità,dato che tiene conto dell'età avanzata dell'assicurato
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.2
cr/sc
Lugano
25 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
gennaio 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 25 novembre 2009 (cfr. doc. 68) con cui aveva sospeso RI 1 per
sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di aprile al mese di
ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. In particolare
all’assicurato è stato imputato di avere ripetuto alcune ricerche di lavoro
ogni due-tre mesi e, inoltre, di non avere sufficientemente considerato le
proposte effettive sul mercato del lavoro, non rispondendo agli annunci apparsi
sui quotidiani (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione
inflittagli (cfr. doc. I).
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto
di avere comunque svolto le ricerche di lavoro, anche se ritenute
dall’amministrazione “errate”. Egli ha aggiunto che non era sua intenzione
contravvenire alle indicazioni ricevute dall’amministrazione, ma di avere
svolto le ricerche di lavoro consultando le offerte di lavoro pubblicate su un
solo quotidiano a causa di un’incomprensione, non avendo capito che fosse
invece suo dovere consultare gli annunci di offerte di lavoro pubblicati su
tutti i quotidiani della regione.
Infine,
rilevando che la sanzione inflittagli lo “rovina finanziariamente”, dato che
sua moglie non lavora e hanno un mutuo da pagare, egli ha chiesto
all’amministrazione di “dargli un aiuto” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. In data 1°
marzo 2010 l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere particolari
osservazioni da aggiungere allla risposta di causa del 23 febbraio 2010 (cfr.
doc. VII).
Tale
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 6 giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2009 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella
causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi
pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma
scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Per quanto
concerne i lavoratori anziani, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di
lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA C 151/93 del 19
ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Al riguardo cfr. pure STFA
C 347/05 del 13 marzo 2006.
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr.
STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
In una
sentenza C 179/04 del 21 agosto 2006, l'Alta Corte ha ricordato, che il
concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che hanno compiuto 55
anni:
"
3.1 Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien
Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin
zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und
damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer
Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung
bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre
und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."
In un'altra sentenza C 275/05 del 6 novembre 2006, il TFA ha
confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di 60 anni, che
aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi di
disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:
"
Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben
das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür
geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion
auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter
Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens,
in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit
Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des
Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in
vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die
zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte
Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate
dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.7. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,
che è al suo 3° termine quadro, svolge da diverse stagioni un’occupazione di
carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
effetti, per quanto concerne le tre ultime stagioni, l’insorgente è stato
iscritto al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008; dall’autunno 2008 al marzo
2009 e dall’autunno 2009 al marzo 2010 (cfr. doc. 30, 35, 39).
Dal 1° aprile
2007 al 31 ottobre 2007 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata
determinata, presso l’__________ di __________ quale aiuto cuoco (cfr. doc. 48).
In
seguito, a fare tempo dal 1° novembre 2007, il ricorrente si è nuovamente
iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 39).
L’assicurato
è poi stato nuovamente attivo, sempre in virtù di un contratto di durata determinata,
presso l’__________ di __________, dal 15 marzo 2008 al 31 ottobre 2008, quale aiuto
cuoco (cfr. doc. 46, 47).
Dopo un
nuovo periodo di disoccupazione durante i mesi invernali del 2008 (cfr. doc. 6,
35), l’assicurato ha ancora una volta ripreso l’attività lavorativa stagionale
presso l’__________ di __________, dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009,
sempre quale aiuto cuoco (cfr. doc. 45).
Al
termine dell’attività stagionale, il ricorrente si è iscritto ancora una volta
in disoccupazione, a partire dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 1).
L’assicurato
è in possesso di un contratto di lavoro presso il precedente datore di lavoro,
sempre a tempo determinato, anche per la stagione 2010, dal 15 marzo 2010 al 31
ottobre 2010 (doc. 44).
Al
momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurato ha
presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante
Fatti
i mesi in cui ha lavorato presso l’__________ di __________.
La
consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei
mesi da aprile a ottobre 2009, il 6 novembre 2009 gli ha trasmesso una
“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 19 novembre
2009, il fatto di non avere compiuto sufficienti ricerche di lavoro, dal
profilo qualitativo e quantitativo, durante tutto il periodo in cui è stato
occupato in un’attività stagionale prima di nuovamente annunciarsi al
collocamento.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 70).
L’insorgente,
il 16 novembre 2009, ha risposto:
"
Come ho letto il vostro rapporto è tutto
insufficiente sulle ricerche di lavoro, mi sono dato la pena, forse non ho
fatto cosa dovevo.
Quando mi spiegano qualcosa la mia memoria non si
concentra nel ricordare per esprimermi e farmi capire.
Per tale motivo sono in cura dal Dottor __________
per disturbi di memoria.
Parliamo del lavoro: prima di tutto è già bello
che alla mia età ho trovato un lavoro anche se stagionale, a 60 anni nessuno ti
prende perché si costa troppo e non sei più competitivo.
Il mio datore di lavoro mi ha preso per farmi un
favore e mi ha detto che non sono più competitivo nel mercato del lavoro alla
mia età.
Come notate ho messo le mie scuse giustificate ed
ora non vorrei che mi diate una sospensione. Per informazioni sullo stato di
salute potete consultare il mio medico Dottor __________, ospedale __________, __________."
(Doc. 69)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 25 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 68; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 gennaio
2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.8. Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha
applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si
annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere
collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio
militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o
intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_
459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V
218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA
1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;
J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.
Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997
nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.
19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
Al riguardo è utile
segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che
dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.9. Come visto sopra, secondo la giurisprudenza del TF, anche i
lavoratori anziani devono intraprendere degli sforzi al fine di reperire un
impiego adeguato. La nostra Alta Corte ha, infatti, rilevato che l'età di un
assicurato diminuisce sì le probabilità di successo delle ricerche di impiego,
ma non impedisce di cercare in modo intensivo un nuovo posto di lavoro. L'età
tuttavia deve essere considerata nella commisurazione della penalità (cfr.
consid. 2.5.).
La Circolare concernente
l'indennità di disoccupazione, della Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
nella versione in vigore dal gennaio 2007, al punto B 320 stabilisce che:
" Soppressione
dell'obbligo di cercare lavoro
Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi
per trovare un lavoro nei seguenti casi:
● durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne
incinte;
● durante
le prime 4 settimane del congedo di maternità di 14 settimane;
● durante
gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria cha dà diritto a una rendita
AVS;
● se gli
sforzi intrapresi non possono più contribuire alla diminuzione del danno, ad
esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata per l'inizio del mese
successivo;
● nel
periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo;
● durante
la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere
un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo;
● nel
periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso
è prioritaria la scelta di una formazione.
Tali assicurati, ad eccezione di colore che si trovano nella fase
di progettazione della propria attività lucrativa indipendente, di coloro che
hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo e delle madri durante il
congedo maternità, devono comunque sempre essere disposti ad accettare
qualsiasi occupazione adeguata assegnata."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TF C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
La direttiva in questione
fa esplicitamente riferimento agli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria
che dà diritto ad una rendita AVS.
Secondo l'art. 21 cpv. 1
lett. b LAVS hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno
compiuto i 65 anni.
Nel caso concreto all'assicurato,
nato nel dicembre 1949, mancano ancora alcuni anni prima di raggiungere l'età
ordinaria di pensionamento.
Pertanto egli, nei mesi da
aprile a ottobre 2009, era tenuto a effettuare delle ricerche di impiego valide
dal profilo quantitativo e qualitativo.
2.10. In concreto,
come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 45).
Dalle
carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi in cui ha lavorato quale
aiuto cuoco, ha compiuto le seguenti ricerche di impiego: nessuna nel mese di
aprile 2009; nessuna nel mese di maggio 2009; 4 ricerche nel mese di giugno
2009; 8 ricerche nel mese di luglio 2009; 8 ricerche nel mese di agosto 2009; 6
ricerche nel mese di settembre 2009; 5 ricerche nel mese di ottobre 2009 (cfr.
doc. 84-90). Tutte queste ricerche di lavoro sono state svolte dall’assicurato
spontaneamente e non rispondendo a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani,
inviando delle lettere di candidatura spontanea a diversi ristoranti e alberghi.
Inoltre l’assicurato, durante la stagione lavorativa, ha ripetuto alcune
ricerche di lavoro, inviando allo stesso potenziale datore di lavoro, a
distanza di pochi mesi, la stessa lettera di candidatura spontanea (cfr. doc. 84-90).
Nel caso
in esame, l’amministrazione ha considerato insufficienti dal profilo
quantitativo e qualitativo tutte le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato
nel periodo in cui era impegnato nella sua attività stagionale di aiuto cuoco a
tempo determinato (cfr. doc. 68, 70, A1).
Chiamato
a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo aprile-ottobre 2009, il TCA,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,
effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una
nuova occupazione dal mese di aprile al mese di ottobre 2009 non sono esenti da
critica.
Innanzitutto,
il TCA sottolinea che l’assicurato, durante tutto il periodo in cui ha svolto
la sua attività stagionale e soprattutto negli ultimi tre mesi di attività
(agosto, settembre e ottobre 2009) - lasso di tempo in cui un assicurato è
tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di
un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata
per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.) – non ha svolto alcuna ricerca di
lavoro rispondendo a concrete offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani
regionali. Così facendo, egli è contravvenuto ai suoi obblighi di assicurato.
Questo
Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere
ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad
esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del
12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8
del 10 marzo 2010).
L’assicurato
era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per
un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano
concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò
gli era stato ancora espressamente raccomandato, prima di ricominciare la sua
attività di aiuto cuoco per la stagione 2009, in occasione dell’incontro collettivo dell’11 marzo 2009, dedicato agli assicurati occupati in
attività stagionali. In quell’occasione, infatti, il consulente del personale,
come risulta dal verbale del colloquio di consulenza, ha consegnato e spiegato
la circolare “Linee guida per le ricerche stagionali completa di un modello”
(cfr. doc. 31). Questa Circolare ha il seguente tenore:
"
RICERCHE DI LAVORO
STAGIONALI
L’assicurato che fa valere le prestazioni
assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della
professione precedente (art. 17 cpv. 1).
Tutti gli assicurati vincolati da rapporti di
occupazione temporanea (contratti determinati/stagionali) devono cercare lavoro
durante la stagione lavorativa, al fine di potere ottenere un impiego annuale
oppure impieghi parziali per la stagione morta (invernale).
Linee
guida
Le ricerche di impiego:
1. devono essere effettuate unicamente rispondendo ad annunci che
appaiono sugli organi di informazione (datori di lavoro alla concreta
ricerca di personale attraverso giornali, riviste settoriali, servizio di
informazione presso l’URC) normalmente alla portata di qualsiasi persona.
Devono tenere conto della formazione, delle esperienze lavorative e delle
capacità professionali/personali.
È auspicabile
rispondere ad offerte anche fuori Cantone (per impieghi che offrono occupazioni
invernali).
La risposta
all’annuncio deve essere svolta secondo le modalità richiesta dal datore di
lavoro.
Considerandi
2.
devono essere comprovate unicamente sugli appositi formulari “prova
degli sforzi personali per cercare lavoro” rilasciati dal nostro Ufficio e
che riportano i dati personali. Il cercatore di impiego, candidandosi tramite
annunci, deve essere in grado di segnalare la fonte e la data di
pubblicazione; devono essere tutte documentate tramite lettera di candidatura
oppure timbro dell’azienda. Ricerche svolte tramite contatto telefonico
potranno essere accolte solo se confermate per iscritto o con il timbro sul
formulario per le ricerche di lavoro;
3.
negli ultimi 3 mesi (prima della fine
del contratto di lavoro determinato) devono essere intensificate
seguendo le indicazioni menzionate.
In assenza di
annunci di lavoro, devono essere svolte attraverso candidature spontanee,
ma potranno essere accolte solo se l’assicurato potrà dimostrare di non
aver trovato offerte di impieghi realmente esistenti sul mercato del lavoro.”
(Doc. 121)
L’amministrazione ha pure consegnato
all’assicurato un esempio del formulario “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro”, compilato in modo corretto, tramite l’indicazione
della fonte dalla quale è stata tratta l’offerta di lavoro o tramite
l’apposizione del ritaglio di giornale concernente l’offerta di lavoro alla
quale l’interessato ha inviato la propria candidatura (cfr. doc. 121 retro).
Alla luce
di queste chiare indicazioni ricevute da parte dell’amministrazione, il TCA non
può che ritenere che l’assicurato fosse ampiamente a conoscenza delle modalità
necessarie per compiere delle ricerche di lavoro qualitativamente e
quantitativamente valide al fine di reperire una nuova occupazione. In
particolare, egli non poteva ignorare che le ricerche di lavoro andavano
compiute rispondendo soprattutto a reali e concrete offerte di impiego
pubblicate sui quotidiani regionali.
Questa
conclusione si giustifica a maggior ragione, in considerazione del fatto che
l’assicurato, essendo al suo terzo termine quadro ed avendo svolto un’attività
di carattere stagionale nel 2007, nel 2008 e ancora nel 2009, conosceva
perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le
ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria
ricerche di lavoro”, sottoscritto dall’assicurato in data 25 settembre 2008
(cfr. doc. 10) e in data 5 ottobre 2007 (cfr. doc. 18).
Da tale
formulario, difatti, risulta in particolare che:
"
(…)
Se la sua ultima attività era di carattere
stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e
l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In
particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo
in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di
ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno
oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro
sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione
normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale –
rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di
un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.
Per non fare ricerche di lavoro inutili, e
prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei
deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto
l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite
annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di
collocamento o in altro modo). (…)”
(Doc. 10 e doc. 18, sottolineatura della
redattrice)
Inoltre e
soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurato aveva già ricevuto
da parte dell’URC delle richieste di giustificazione in merito a insufficienti
ricerche di lavoro compiute durante i mesi in cui aveva svolto l’attività
stagionale di aiuto cuoco presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 72 e
76).
Infatti,
in data 7 novembre 2007, il consulente del personale dell’URC incaricato aveva
chiesto all’assicurato di giustificare le insufficienti ricerche di lavoro
compiute nei mesi da aprile 2007 ad ottobre 2007 (cfr. doc. 76).
L’assicurato,
con scritto dell’8 novembre 2007, aveva rilevato di avere fatto tutto il
possibile per reperire una nuova attività, tenuto conto del suo impegno
lavorativo che lo teneva occupato ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 22.00 e
del fatto che durante i due giorni in cui era libero egli aveva bisogno di
riposo (cfr. doc. 75).
Con scritto
del 12 novembre 2007, l’amministrazione aveva accolto la giustificazione
dell’assicurato, sottolineando quanto segue:
"
Con la presente le comunichiamo che le sue
osservazioni del 12.11.2007, in relazione alla richiesta di giustificazione
indicata a margine, sono state accolte. Da parte nostra non sarà preso alcun
provvedimento amministrativo.
Le ricordiamo che in futuro non verranno più accettate
le giustificazioni esposte, innanzitutto per ciò che riguarda la presentazione
e la modalità delle ricerche.
Non verranno accettate ricerche telefoniche
(senza la conferma scritta o timbro) e i formulari per le ricerche di lavoro
dovranno essere compilati completamente con data, ditta, luogo di lavoro,
occupazione e forma di ricerca, firmati e datati.” (Doc. 74)
In data 3
novembre 2008, poi, l’amministrazione aveva inviato all’assicurato una nuova
richiesta di giustificazione inerente alle insufficienti ricerche di lavoro
effettuate in alcuni mesi del periodo compreso fra il mese di marzo 2008 e il
mese di ottobre 2008, durante il quale svolgeva la sua attività stagionale di
aiuto cuoco (cfr. doc. 72).
L’assicurato, con scritto del 4 novembre 2008,
aveva giustificato il suo comportamento rilevando che non gli restava molto
tempo libero in cui svolgere le ricerche di lavoro, alla luce del suo notevole
impegno lavorativo e alla stanchezza che ne derivava. Quanto al fatto di non
avere risposto ad offerte reali di impiego, pubblicate sui quotidiani,
l’assicurato aveva osservato che probabilmente gli erano sfuggiti gli annunci
di lavoro, scusandosi per questo suo comportamento (cfr. doc. 73).
L’amministrazione, con decisione di sanzione del 14
novembre 2008, aveva sospeso l’interessato per 2 giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione, con la seguente motivazione:
"
In data 10.11.2008 abbiamo ricevuto la sua
lettera di giustificazione, dopo un’attenta valutazione delle sue motivazioni
si decide di accettare in parte tali giustificazioni. Per questo motivo oggi
viene emessa una sospensione lieve per aver presentato delle ricerche di
lavoro nel mese di ottobre valutate qualitativamente insufficienti per non aver
dato seguito alle offerte concrete di lavoro apparse durante il mese indicato.
La sospensione è stata calcolata nel seguente
modo: dai 3 giorni previsti viene ridotta a 2 giorni tenendo in considerazione
l’età dell’assicurato.
Si rende comunque attento l’assicurato del
fatto che in futuro il ripetersi di tale situazione porterà ad un aumento della
sospensione.”
(Doc. 71, sottolineatura della redattrice)
Alla luce
anche di questa decisione di sanzione, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato
era pienamente informato in merito alla necessità di svolgere le ricerche di
lavoro rispondendo prevalentemente a concrete offerte di lavoro pubblicate sui
quotidiani.
A tale riguardo, il TCA evidenzia che, come del
resto rilevato dall’amministrazione, durante i mesi in cui l’assicurato ha svolto
la sua attività stagionale di aiuto cuoco sono stati pubblicati sui quotidiani
ticinesi diversi annunci concernenti offerte di lavoro nell’ambito della
ristorazione (cfr. al riguardo doc. 122). Per tale motivo, dunque, l’assicurato
non può addurre a sua scusante, contrariamente a quanto da lui sostenuto nei
formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” –
laddove ha indicato “nessun annuncio annuale apparso” (cfr. doc. 88-89) - che
non vi erano reali offerte di lavoro alle quali rispondere ponendo la sua
candidatura.
A
proposito dell’aspetto qualitativo, l’insorgente - oltre ad avere compiuto
tutte le ricerche presentando spontaneamente, tramite lettera, la propria
candidatura presso potenziali datori di lavoro, invece di rispondere
preferibilmente a concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani
– ha spesso inviato allo stesso potenziale datore di lavoro due lettere di
candidatura spontanea, a distanza di qualche mese l’una dall’altra.
Tale
comportamento, checché ne dica l’assicurato, non può essere considerato
corretto.
Va
infatti rilevato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o
timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT
I-1994, pag. 206-207).
L’insorgente,
rispondendo alla richiesta di giustificazione del 6 novembre 2009 inviatagli
dalla consulente del personale (cfr. doc. 70), ha contestato la decisione con
la quale l’URC ha considerato insufficienti sia quantitativamente che
qualitativamente le ricerche spontanee di lavoro da lui svolte nei mesi
compresi fra aprile e ottobre 2009, indicando di non avere rispettato le
indicazioni fornitegli dall’amministrazione a causa di problemi alla memoria -
per i quali è in cura presso il dr. __________ - che gli impediscono di
concentrarsi (doc. 69).
A fronte di tali motivazioni, l’amministrazione,
dopo avere ottenuto il consenso scritto da parte dell’assicurato – il quale ha
svincolato il proprio curante dal segreto professionale (doc. 67) - ha
interpellato il dr. __________.
Con scritto del 31 dicembre 2009, indirizzato
all’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha
risposto:
"
Come da accordo le invio le copie della
valutazione neuropsicologica del signor RI 1.
La trasmissione di questo rapporto avviene con
l’esplicita autorizzazione del paziente.
Come potrà vedere dal rapporto l’esame permette
di confermare la presenza di moderati deficit cognitivi, in particolare per ciò
che riguarda la capacità d’apprendimento, deficit che comunque sono limitati e
che probabilmente sono presenti fin dall’infanzia.
È comunque probabile o possibile che un recente
peggioramento sia in relazione con lo stato psichico del paziente difficilmente
comunque questi disturbi cognitivi possono giustificare delle dimenticanze come
descritte nel vostro rapporto del 6.11.09.
Nei lavori di aiuto cuoco il paziente comunque è
tuttora collocabile e il lavoro è esigibile come sono pure esigibili le
ricerche di posti di lavoro.
I deficit descritti comunque possono essere presi
in considerazione quali attenuanti delle mancanze del signor RI 1, che comunque
dopo il vostro ammonimento probabilmente non si verificheranno più.”
(Doc. 63, sottolineatura della redattrice)
Alla luce
di queste precisazioni fornite dal curante, è a giusta ragione che
l’amministrazione non ha ritenuto valida la giustificazione addotta
dall’assicurato per scusare le sue insufficienti, soprattutto da un profilo
qualitativo, ricerche di lavoro.
Infine è,
altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati
che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione
lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle
medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17
aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).
In simili
condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non
corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
Di
conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2009, a prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.
2.11
In esito a
tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di
tempo da aprile a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la
legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
Pertanto
l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione
e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame
non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.5
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.
2.5
) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti
gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate
ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del
30.
settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Per
quanto attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei
giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, l'amministrazione infligge, nei tre mesi
antecedenti l'annuncio in disoccupazione, 3 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche e 4 giorni di sanzione per mancate ricerche, mentre nei
mesi precedenti gli ultimi tre di attività, applica 2 giorni di sanzione per
mancate ricerche e 1 giorno di sanzione per insufficienti ricerche.
In casu,
dunque, entrerebbe in considerazione una sanzione di tredici giorni (1 giorno
di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro per ogni mese compreso fra
aprile e luglio 2009 + 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche in ogni
mese da agosto a ottobre 2009).
A mente
del TCA, tuttavia, tutto ben considerato e tenuto conto dell’età avanzata
dell'assicurato (cfr. consid. 2.5.), la sospensione di sei giorni comminatagli
dall’URC è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.6.).
La
decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 contestata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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