38.2010.20
Ad ass.all'estero 7-31.12.09 riconosciuto ID solox10gg esenti da controllo.Effetto devolutivo.Ritenute le circ.del caso(prof.reperita fuori Cantone,corso d'inglese all'estero x mantenere impiego,vacan
24 gennaio 2011Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.20
Data decisione, Autorità:
24.01.2011, TCA
Titolo:
Ad ass.all'estero 7-31.12.09 riconosciuto ID solox10gg esenti da controllo.Effetto devolutivo.Ritenute le circ.del caso(prof.reperita fuori Cantone,corso d'inglese all'estero x mantenere impiego,vacanze nataliz.),però,possib.di trovare un'occup.adeguata 21-31.12 solo teorica.Dt a ID pure da 21a31.12
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
RIPETIBILI
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 17 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.20
DC/CI/sc
Lugano
24 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 marzo
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 marzo 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa)
ha confermato la decisione del 15 febbraio 2010 (cfr. Doc. F) con la quale ha
respinto la richiesta di RI 1 volta all’ottenimento di indennità di
disoccupazione dal 21 al 31 dicembre 2009.
L'amministrazione
ha motivato il rifiuto rilevando che l’assicurata, il cui saldo di giorni
esonerati dal controllo ammontava a 10, era stata assente all’estero dal 7 al
31 dicembre 2009 e pertanto non poteva percepire indennità per i giorni
usufruiti in eccesso (cfr. doc. A).
1.2. Con ricorso
del 13 aprile 2010 l’assicurata ha richiesto in via primaria l’accertamento
della nullità della decisione impugnata e subordinatamente il versamento
dell’indennità di disoccupazione dal 21 al 31 dicembre 2009.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha in particolare addotto
che:
"
(…)
Alla luce di quanto precede ne discende che la
qui ricorrente era oggettivamente e soggettivamente idonea al lavoro, ma che
non avrebbe potuto iniziare un'attività quale avvocato entro il 31 dicembre 2009 in quanto dal 21 al 31 dicembre 2009 non vi era abbastanza tempo per essere intervistata e per
svolgere l'attività propria di un avvocato. Oltretutto non si può megare che
durante il periodo natalizio – ossia durante le ferie giudiziarie – gli
avvocati sono in vacanza e gli studi legali offrono sì un servizio di
picchetto, ma lo stesso viene affidato a collaboratori più esperti rispetto ad
un nuovo avvocato, che avrebbe dovuto ancora iniziare a conoscere il sistema di
funzionamento del nuovo posto di lavoro. Oltretutto economicamente non ha senso
assumere un avvocato per così breve tempo.
Aggiungasi che, quando la ricorrente era
disoccupata al 100%, era stata invitata regolarmente a diversi colloqui, ma ciò
non è più avvenuto da quando ho iniziato a lavorare a tempo parziale in
ottobre, visto che era disponibile solo fino a dicembre 2009. (…)" (Doc.
I)
1.3. In risposta,
la Cassa ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo gli
argomenti già esposti nelle precedenti decisioni (cfr. Doc. IV).
1.4. Oltre alle
proprie osservazioni dell’11 maggio 2010 l’assicurata ha prodotto un
certificato di frequenza ad un corso di inglese di quattro settimane presso una
scuola di lingue di __________ e la relativa valutazione di fine corso,
entrambi datati 31 dicembre 2009 (cfr. Doc. VI, Doc. G).
1.5. Le parti
hanno avuto modo di riconfermarsi ulteriormente nelle rispettive conclusioni (cfr.
Doc. X, Doc. XII, Doc. XIV).
1.6. Il 18
ottobre 2010 si è tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc.
XVII).
Il 21
ottobre 2010 la Cassa ha prodotto ulteriore documentazione (cfr. Doc. XVIII,
Doc. 65, Doc. 66), sulla quale l'assicurata ha preso posizione il 4 novembre
2010 (cfr. Doc. XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il 21 maggio
2010 la Cassa ha chiesto al TCA di concederle una proroga di 30 giorni per
presentare osservazioni alla lettera dell'11 maggio 2010 dell'assicurata, così
motivata:
"
(…)
Le giustificazioni di tale richiesta risiedono
sostanzialmente nella necessità d'interpellare preventivamente la nostra
autorità di vigilanza e nella necessità di raccogliere documenti rilevanti per
determinare le nostre considerazioni presso altre autorità compartecipi
nell'applicazione delle normative in materia di assicurazione contro la
disoccupazione. (…)" (Doc. VIII)
La
proroga è stata concessa dal TCA il 25 maggio 2010 (cfr. Doc. IX).
Il 18
giugno 2010 l'amministrazione ha inviato le proprie osservazioni, allegando lo
scritto del 27 maggio 2010 con la quale ha interpellato l'URC di __________
(Doc. 63) e la risposta di quest'ultimo del 27 maggio 2010 (cfr. Doc. 64).
Nel corso
dell'udienza del 18 ottobre 2010 il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa
un termine di 5 giorni per produrre la domanda rivolta all'autorità di
vigilanza e la relativa risposta ottenuta dalla SECO (cfr. Doc. XVII).
Il 21
ottobre 2010 l'amministrazione ha informato il TCA di avere nuovamente
sottoposto la fattispecie all'autorità di vigilanza "non riscontrando
negli atti della Cassa quanto in merito all'avvenuta presa di contatto con la
SECO" (cfr. XVIII).
Questo
Tribunale non può approvare l'operato dell'amministra-zione da due punti di
vista.
Innanzitutto,
in quanto essa non ha saputo produrre la documentazione relativa ai contatti
con l'autorità di vigilanza per la quale aveva chiesto e ottenuto una proroga
dal TCA.
Non è comunque
necessario approfondire oltre i motivi di questa situazione, in particolare se
questi documenti non ci sono in quanto sono stati smarriti (cfr. Doc. XVII pag.
2: "Il presidente del TCA chiede al rappresentante dell'amministrazione se
questo accertamento è avvenuto per iscritto o a voce. L'avv. __________
risponde che verosimilmente è avvenuto per e-mail.", Doc. XX) oppure perché,
in realtà, il contatto è avvenuto solo telefonicamente (cfr. Doc. 65: "…
soprattutto in quanto qualche mese fa un nostro collaboratore ha preso contatto
telefonico con la SECO per sottoporre una fattispecie precisa senza però
prendere debita nota della sua risposta nel nostro incarto.").
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, per costante giurisprudenza federale, gli
accertamenti rilevanti devono essere effettuati nella forma scritta cfr. STF 8C_135/2009
del 24 giugno 2009; DTF 117 V 282 in particolare 287) e che, secondo l'art. 46
LPGA, "per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali,
l'assicuratore registra in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di
essere determinanti".
In
secondo luogo l'agire dell'amministrazione non può essere tutelato in quanto la
Cassa avrebbe dovuto semplicemente rispondere al TCA di non essere in grado di
produrre tale documentazione, anziché interpellare la SECO nella forma scritta
dopo l'udienza al fine di "sanare questa inadempienza".
Tali
accertamenti sarebbero semmai spettati al TCA in applicazione dell'art. 16
Lptca.
A
proposito dell'effetto devolutivo del ricorso, in una sentenza 9C_403/2010 del
31 dicembre 2010 l'Alta Corte si è così espressa:
"
3.
3.1 Le recours devant le tribunal cantonal des
assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un
recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la
juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet
de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du
litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la
décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il
appartient à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants
pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Si l'état
de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures
d'instruction nécessaires ou d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le
dossier à l'administration pour qu'elle s'en charge. Après le dépôt d'un
recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de
nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et
tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 127 V 228 consid.
2b/aa p. 231 et les références).
3.2 Le principe de l'effet dévolutif du recours
connaît une exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa
décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3
LPGA). Pour des motifs liés à l'économie de procédure, il se justifie en effet
de permettre à l'administration de revenir lite pendente sur sa décision,
lorsque celle-ci s'avère, à la lecture de l'acte de recours, manifestement
erronée. De fait, le droit fédéral n'exclut pas nécessairement la mise en
oeuvre par l'administration de mesures d'instruction lite pendente. Pour
répondre à la question de savoir quels sont les actes encore admissibles à ce
stade de la procédure, il convient d'examiner l'importance que revêt l'acte
pour la solution du litige et le temps nécessaire pour y procéder. Des mesures
d'instruction portant sur des aspects ponctuels, tels que le fait de requérir
une attestation ou un certificat, ou de demander des précisions à un médecin ou
une autre personne susceptible de fournir des renseignements sont en règle
générale admissibles; tel n'est en revanche pas le cas de la mise en oeuvre
d'une expertise médicale ou d'une mesure d'instruction similaire, compte tenu
de leur portée sur l'état de fait à juger. Eu égard au temps nécessaire à
l'administration d'un tel moyen de preuve, on ne saurait par ailleurs parler
d'un acte justifié par des motifs liés à l'économie de procédure, ce d'autant
qu'une décision de renvoi, qui a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement,
permet de créer une situation claire sur le plan procédural (ATF 127 V 228 consid.
2b/bb p. 232 et les références).
3.3 D'autres motifs militent en faveur d'une
approche restrictive quant à la possibilité pour l'administration de revenir
lite pendente sur une décision qu'elle a rendue. Quand bien même la partie
adverse ou d'autres participants à la procédure acquiesceraient à la mise en
oeuvre de mesures d'instruction supplémentaires, il n'est pas admissible que la
partie recourante puisse voir ses droits de procédure être restreints (ATF 127 V 228 consid.
2b/bb p. 234 et les références) ou que la réglementation en matière de frais et
dépens puisse être éludée par cette manière de procéder (ATF 132 V 215 consid.
6.2 p. 235 et les références).
4.
4.1 Les premiers juges ont reconnu qu'il n'était
en principe pas possible, lorsqu'un recours administratif a été formé, de
suspendre la procédure pour permettre à l'autorité intimée de faire procéder à
une expertise. Dans le cas particulier, le recourant s'était toutefois opposé à
la radiation de l'affaire du rôle et avait expressément demandé la suspension
de la procédure; il n'avait de plus pas contesté la mise en oeuvre d'une
expertise pendente lite et s'y était soumis volontairement. Il était dès lors
mal venu de faire désormais grief à l'office AI d'avoir outrepassé son pouvoir
de réexamen et d'exiger qu'il ne soit pas tenu compte de ce rapport.
4.2 La question qui se pose en l'espèce est celle
de savoir si la faute commise par la juridiction cantonale, à savoir verser à
la procédure une expertise mise en oeuvre par la partie intimée, peut être
guérie par l'attitude adoptée par la partie recourante au cours de la
procédure.
4.2.1 Selon la jurisprudence, les situations où
l'autorité administrative peut agir alors que l'affaire est pendante devant
l'autorité de recours sont extrêmement rares (cf. supra consid. 3.2). Le cas
d'espèce ne constitue clairement pas une situation où une exception serait
admise.
4.2.2 Dans les procédures soumises à la maxime
d'office ou inquisitoire, comme c'est le cas en matière d'assurances sociales,
la maîtrise de la procédure appartient au juge, qui doit en définir l'objet, la
diriger et y mettre fin par un jugement. Dans la mesure où l'office AI avait
acquiescé au recours et décidé de mettre en oeuvre l'expertise requise par le
recourant en procédure cantonale, la juridiction cantonale aurait normalement
dû, nonobstant la requête de suspension de la procédure formulée par le
recourant, admettre le recours, annuler la décision administrative et renvoyer
la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision.
4.2.3 Le respect du principe de célérité,
l'intérêt de la personne assurée à connaître l'issue du litige ou encore
l'attitude de la partie recourante au cours de la procédure ne sauraient
contrebalancer la faute commise par la juridiction cantonale. Les règles de
procédure ont pour but de créer les conditions concrètes d'une justice égale et
équitable, c'est-à-dire socialement acceptée et reconnue. Le fait qu'un acteur
judiciaire puisse, selon son bon vouloir, s'écarter des règles qui lui sont
imposées porte atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du
droit et, partant, est de nature à rompre le rapport de confiance qui doit lier
l'institution judiciaire aux justiciables. Des exceptions, qui, en tout état de
cause, ne sauraient entraîner un désavantage pour une partie, ne doivent être
admises qu'avec une très grande réserve. Le cas d'espèce ne justifie pas qu'il
soit fait une exception.
4.2.4 L'expertise mise en oeuvre par l'office AI
et réalisée par le docteur S.________ n'a pas été qualifiée juridiquement par
les premiers juges. Or, si l'on considère qu'il s'agit d'une expertise
administrative au sens de l'art. 44 LPGA, le fait de verser ce document en
procédure cantonale a fait perdre à la partie recourante une instance de
recours. Si l'on considère en revanche qu'il s'agit d'une expertise judiciaire,
il faut alors constater que celle-ci n'a pas été réalisée conformément aux
règles de la procédure administrative cantonale. Dans ce contexte, la question
de la qualification précise de l'expertise peut demeurer indécise, car les
droits procéduraux de la partie recourante ont, en tout état de cause, subi une
restriction qui, vu la gravité de celle-ci, ne saurait faire l'objet d'une
réparation a posteriori. L'attitude adoptée par la recourante, si elle a pu
être considérée comme « ambiguë » par la juridiction cantonale, n'apparaît
guère critiquable. D'une part, l'intéressée n'avait pas de raisons objectives
de refuser de se soumettre à l'expertise psychiatrique proposée par l'office
AI, puisqu'elle avait expressément conclu à la mise en oeuvre d'une telle
mesure dans son recours. D'autre part, la juridiction cantonale devait faire
abstraction de la requête de suspension formulée par la recourante, dès lors
que c'est à elle - et non à la recourante - qu'il appartenait de diriger la
procédure.
4.3 Pour ces motifs, l'expertise du docteur
S.________, quels qu'en soient les mérites, ne pouvait servir de fondement au
jugement attaqué, de sorte que la cause doit être retournée aux premiers juges
pour qu'ils en reprennent l'instruction dans le respect des dispositions de
procédure applicables."
Nel merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Cassa ha rifiutato
all’assicurata il diritto ad indennità di disoccupazione dal 21 al 31 dicembre
2009.
L'art. 8
cpv. 1 LADI, relativo alle condizioni da adempiere per avere diritto alle
indennità di disoccupazione, enuncia:
"
L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione,
se:
a. è disoccupato totalmente o
parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita di
lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera (art.
12);
d. ha terminato la scuola dell’obbligo, ma non ha raggiunto l’età AVS e non
percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato
dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento
(art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni
sul controllo (art. 17)."
L'art. 17
LADI prevede che:
"
1 L’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con
l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.
In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della
professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per
il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato
dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il
quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le
prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
3 L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione
adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute
informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare
l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5 L’ufficio del lavoro può, in singoli casi,
indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee
per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato
che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita
dall’ufficio di compensazione."
2.4. La LADI
concede al disoccupato di beneficiare di giornate esenti da controllo (cfr. DTF
125 V 42-47; DTF 124 V 69; DTF 123 V 73/74), tuttavia solo a determinate condizioni.
In virtù
dei combinati disposti art. 17 cpv. 2 LADI e art. 27 cpv. 1 OADI, l'assicurato
ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, ch'egli può scegliere
liberamente, solo dopo aver controllato 60 giorni di disoccupazione durante il
termine quadro (art. 9 LADI).
Fatti
I giorni
esenti dall'obbligo di controllo acquisiti possono essere presi solo in blocchi
settimanali (blocchi di cinque; art. 27 cpv. 3 ultima frase OADI). L'assicurato
non può, in linea di principio, prenderli proporzionalmente o in giorni
isolati. E’ possibile derogare a questa regola se i giorni senza controllo non
sono stati presi in modo consecutivo a causa di circostanze indipendenti dalla
volontà dell’assicurato, in particolare durante un guadagno intermedio o un
programma di impiego temporaneo.
In una
sentenza C 25/03 del 9 marzo 2004 l'Alta Corte ha in particolare sottolineato
che:
"
(…)
Der Anspruch auf kontrollfreie Tage entsteht
stets nach 60 Tagen - unter Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflichten -
zurückgelegter Arbeitslosigkeit. Die fünf Stempeltage braucht der Versicherte
nicht sofort zu beziehen. Vielmehr kann er zuwarten, bis er einen kumulierten
Anspruch auf kontrollfreie Tage erworben hat (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, S. 262, N. 74 zu Art. 17 AVIG). Nach
dem Wortlaut von Art. 27 Abs. 1 AVIV ist der Vorbezug von kontrollfreien Tagen
nicht möglich. Aufgrund der in Art. 17 AVIG statuierten
Schadenminderungspflicht ist der Versicherte verpflichtet, alles zu
unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu verkürzen (Abs. 1); eine ihm
vermittelte zumutbare Arbeit muss er annehmen (Abs. 2). Wann er eine Stelle
antreten kann, lässt sich daher in der Regel nicht im Voraus bestimmen. Da
nicht voraussehbar ist, wie lange ein Versicherter stempeln wird und wieviele
kontrollfreie Tage er schliesslich erwirbt, erscheint es folgerichtig, die
Möglichkeit des Bezugs von kontrollfreien Tagen zu verneinen, solange der
Anspruch noch nicht effektiv erworben ist (ARV 1999 Nr. 20 S. 110 f. Erw. 2b).
Vorliegend stand der Zeitpunkt des Wegfalls der
Arbeitslosigkeit zwar fest, als sich der Beschwerdegegner in die Ferien begab.
Im Hinblick auf die dem Bundesrat delegationsgemäss zustehende
Gestaltungsfreiheit bezüglich der Kontrollvorschriften (vgl. Art. 17 Abs. 2
AVIG) sowie unter Berücksichtigung des - von der Vorinstanz zutreffend
erkannten - Umstandes, dass die Bedeutung der Stempelferien mit abnehmender
Dichte der vorgeschriebenen Kontrollgänge geringer geworden ist (vgl. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basel 1998, Rz. 261 f.), unterliegt die Gesetzmässigkeit von Art. 27 Abs. 1 AVIV keinem Zweifel. Es ist auch in
denjenigen Fällen an der dargelegten Ordnung festzuhalten, in denen der Termin
der Beendigung der Arbeitslosigkeit bereits feststeht. Somit kann der
Beschwerdegegner den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Dauer der
ferienbedingten Abwesenheit nicht mit einem pro-rata-Vorbezug von
kontrollfreien Tagen rechtfertigen."
L'assicurato
non può prendere giorni esenti da controllo prima di averli acquisiti (cfr. STF
C 91/05 del 28 aprile 2005).
Nei
giorni esenti dal controllo l'assicurato è dispensato dal compiere ricerche di
lavoro (cfr. relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio
2003 – p.to B232; Th. Nussbaumer, op. cit., n. 320).
2.5. Nella
presente fattispecie la Cassa di disoccupazione è certamente competente per
stabilire se l'assicurata ha o no diritto di beneficiare di giornate esenti dal
controllo. Per questo motivo la decisione su opposizione contestata non può
essere ritenuta nulla in quanto emessa da autorità incompetente.
Nel corso
dell'udienza del 18 ottobre 2010 la ricorrente ha peraltro ammesso di avere
ricevuto tutte le prestazioni esenti dal controllo e cioè i 10 giorni che le
spettavano.
L'assicurata
postula tuttavia il versamento di indennità di disoccupazione dal 21 al 31
dicembre 2010, periodo successivo a quello esente dal controllo.
L'amministrazione
ritiene che, per quei giorni, la ricorrente non abbia diritto ad indennità
giornaliere in quanto manca il presupposto dell'idoneità al collocamento.
2.6. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al
collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se
l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta
di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica, dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V
101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato
per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità
lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento.
Il motivo
della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA
del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella
causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.
Considerandi
265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.
3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110
V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e
n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.7
In una
sentenza C 25/03 del 9 marzo 2004, il Tribunale Federale delle Assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) è stato chiamato ad
esprimersi in merito ad un assicurato che controllava la disoccupazione dal 12
settembre 2001 che il 9 ottobre 2001 ha reperito un nuovo impiego e che, visto
l’inizio del nuovo rapporto di lavoro a partire dal 1° novembre 2001, si era recato
in ferie dal 19 al 26 ottobre 2001 pur non avendo diritto a giorni esonerati
dal controllo. In quell'occasione l'Alta Corte ha statuito che, a torto, la
Cassa competente aveva negato all’assicurato il diritto all’indennità di
disoccupazione dal 19 al 26 ottobre.
In
particolare la nostra Massima Istanza si è così espressa:
"
4.
Nach der Rechtsprechung gilt eine versicherte
Person, die auf einen bestimmten Termin hin anderweitig disponiert hat und
deshalb für eine neue Beschäftigung nur noch während relativ kurzer Zeit zur
Verfügung steht, in der Regel als nicht vermittlungsfähig, weil die Aussichten,
für die verbleibende Zeit von einem anderen Arbeitgeber angestellt zu werden,
verhältnismässig gering sind (BGE 126 V 522 Erw. 3a mit Hinweisen). Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat indessen wiederholt darauf hingewiesen,
dass die dargelegte Rechtsprechung nicht dazu führen darf, jene arbeitslosen
Versicherten zu bestrafen, die eine geeignete, aber nicht unmittelbar freie
Stelle finden und annehmen. Es handelt sich dabei um jene Versicherten, die in
Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen haben, die
man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch wie möglich
eine neue Stelle antreten können (BGE 123 V 217 Erw. 5a, 110 V 209 Erw. 1, 214
Erw. 2b; ARV 2000 Nr. 29 S. 152 Erw. 1b).
Sinn und Zweck der Rechtsprechung gemäss BGE 110
V 207 ist es denn auch, einer versicherten Person im Hinblick auf einen -
theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren
Stellenantritt nicht zuzumuten, mit dem Abschluss des neuen Arbeitsvertrages
zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch längeren
Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Vorliegend hat der Versicherte am 9.
Oktober 2001 einen neuen Arbeitsvertrag mit Stellenantritt per 1. November 2001
abgeschlossen. Er hat damit im Sinne des Schadenminderungsgedankens gehandelt
und braucht sich die - rein theoretische - Möglichkeit, es hätte ihm für das
letzte Drittel des Monats Oktober 2001 eine Beschäftigung vermittelt werden
können und er sei zufolge seiner Ferienabwesenheit nicht in der Lage gewesen,
einer derartigen Zuweisung zu folgen, nicht entgegenhalten zu lassen (siehe
auch das Urteil G. vom 30. Mai 2003, C 23/03, Erw. 4).
Das kantonale
Gericht hat mit sorgfältiger Begründung dargelegt, dass die Erfüllung der
Kontrollvorschriften in einer Konstellation wie der hier gegebenen jedenfalls
insoweit sinn- und zwecklos geworden ist, als es darum geht, die
Überprüfbarkeit der Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG
sicherzustellen. Entfällt das Erfordernis der objektiven
Vermittlungsfähigkeit, so gilt dies notwendigerweise auch für die
Vermittlungsbereitschaft. Wer realiter nicht mehr vermittelt werden kann, weil
er unmittelbar vor dem Antritt einer neuen Stelle steht, muss sich auch nicht
mehr dafür bereit halten. Die Vorinstanz hat demzufolge den Anspruch des
Beschwerdegegners auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 19. bis zum
26.
Oktober 2001 zu Recht bejaht, sofern auch die übrigen Voraussetzungen
gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a bis e AVIG erfüllt sind." (cfr. consid. 4; sottolineatura del redattore)
Al
riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess 2006, pag.
233-234 rileva quanto segue:
"
Le fait d'accepter une place appropriée mais non
libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur. Il convient
par conséquent d'être souple dans l'examen de I'aptitude au placement d'un
assuré qui, dans le cadre de son obligation de diminuer Ie dommage à
I'assurance-chômage, accepte une telle place de travail, même s'il est, par
conséquent, probablement difficilement susceptible d'être placé durant la période
précédant son entrée en fonction.
Seulement, durant la période en question, l'assuré
devra demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire,
faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration
doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré avant
son entrée en service ne lui sera d'aucun secours. Ceci est valable notamment
pour le travailleur saisonnier, qui devra tout faire pour trouver un
emploi avant chaque réengagement. Lorsque la période qui précède I'entrée en
service est vraiment très courte, de I'ordre de trois à quatre semaines, ci
qu'un engagement est par trop hypothétique, I'exigence d'aptitude au placement
tombe et le chômeur peut même partir en vacances sans avoir à son actif le
nombre requis de jours contrôles au sens de l'art. 27 al. 1 OACI. Il en va
différemment lorsque les vacances ont été planifiées avant la période de
chômage.
Ce qui paraît déterminant dans l'examen de
I'aptitude au placement des personnes qui ont accepté une place de travail non
libre de suite, c'est le fait que ces personnes n'avaient pas la volonté de se
retirer du marché du travail. Dans cette situation, l'assuré n'a pas avantage à
renoncer à prendre I'emploi avec entrée en service différée. L'espoir hypothétique
de trouver un emploi plus tôt est contrebalancé par le risque de rester, en définitive,
au chômage plus longtemps.
La jurisprudence parue aux ATF 110 V 207 ss a une
portée restreinte. Elle ne s'applique qu'en cas de
prise d'un emploi qui met fin au chômage."
2.8
Nella presente evenienza la Cassa ha negato all'assicurata il
diritto alle indennità di disoccupazione relativamente al periodo dal 21 al 31
dicembre 2009, non avendo l’insorgente ossequiato le prescrizioni di controllo sancite
dalla LADI.
La ricorrente stessa ha confermato di essersi recata in __________ dal 7 al 31
dicembre 2009 (cfr. doc. I, doc. G). Come visto incontestato è pure il fatto che
l’assicurata, al momento in cui si è recata all’estero, aveva diritto a 10
giorni esonerati dal controllo, maturati beneficiando del diritto ad indennità
di disoccupazione dal 10 giugno al 4 dicembre 2009.
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva in primo luogo che la Cassa
rimprovera all’assicurata di non avere, col proprio comportamento, rispettato
l’obbligo di riduzione del danno (cfr. doc. IV, pag. 4). A torto.
Il 28
ottobre 2009 l’assicurata ha infatti comunicato al signor __________ dell’URC
di __________ che avrebbe iniziato a lavorare a tempo parziale fino a dicembre
e al 100% a partire dal mese di gennaio 2010 (cfr. doc. 5). L’insorgente ha
quindi ridotto la propria disoccupazione per i mesi di novembre e dicembre 2009
e si è ricollocata a partire dal 1° gennaio 2010, ottemperando così all’obbligo
di riduzione del danno previsto dall’art. 17 cpv. 1 LADI.
La Cassa
afferma inoltre che, citiamo, “l’assicurata, anche se esonerata dall’obbligo di
svolgere ricerche di lavoro, nel periodo dal 21 al 31 dicembre 2009, non
potendo più beneficiare di giorni esenti dall’obbligo di controllo, era
comunque ancora tenuta ad onorare gli altri obblighi e tutte le altre
prescrizioni di controllo prescritte nella legge e quindi non certamente
autorizzata ad andare in vacanza se non con la consapevolezza che questi giorni
le sarebbero stati computati dalla Cassa come giorni di vacanza non pagati”
(cfr. doc. IV).
Anche
quest'argomentazione della Cassa non può essere fatta propria dal TCA. Infatti,
come rilevato nella sentenza federale parzialmente riprodotta al precedente
considerando, l’applicazione delle prescrizioni di controllo, in un caso come
quello in questione, diviene priva di senso e scopo nella misura in cui si
tratta di garantire la verificabilità dell’idoneità al collocamento giusta
l’art. 15 cpv. 1 LADI.
È vero
che, nel caso concreto, l'inizio dell'attività a tempo pieno (1° gennaio 2010) sarebbe
avvenuto due mesi dopo il reperimento del nuovo impiego (fine ottobre 2010).
Tenuto
conto dell'insieme delle circostanze del caso (professione nel settore legale reperita
fuori Cantone subito iniziata a tempo parziale quale "Schulung", cfr.
Doc. I pag. 2, Doc. C, Doc. B, Doc. 14-16; corso di inglese in __________ atto
a farle mantenere il lavoro appena ottenuto, cfr. Doc. I pag. 2 e Doc. VI pag.
3; diminuzione abituale del lavoro dal 24 dicembre per le vacanze natalizie,
diritto in ogni caso in quel periodo a 10 giorni esenti dal controllo) questo
Tribunale ritiene che la possibilità di trovare un'occupazione adeguata nel
periodo in questione era puramente teorica e non concretizzabile.
Venendo
così a cadere il requisito dell’idoneità al collocamento oggettiva, ciò vale
forzatamente anche per la disponibilità al collocamento. Chi all’atto pratico
non è più collocabile a causa dell’imminente inizio di una nuova attività
lucrativa, non deve più nemmeno essere disponibile al collocamento.
In questo
contesto non è rilevante che l’assicurata abbia informato l’URC di __________
della vacanza trascorsa solamente al rientro dalle ferie, invece che in
anticipo (cfr. doc. X, doc. 64). Infatti, dal 28 ottobre 2009 l’URC di __________
era comunque a conoscenza della prospettiva di lavoro dell’assicurata.
Il
ricorso va dunque accolto e la decisione su opposizione del 9 marzo 2010 va annullata
e l'assicurata ha diritto alle indennità di disoccupazione dal 21 al 31
dicembre 2010, se gli altri presupposti sono adempiuti.
A titolo
abbondanziale ci si potrebbe chiedere se competente a pronunciarsi su questo
aspetto è realmente la Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. I pag. 4; Doc. IV
pag. 2-3) o se invece il caso, per quest'ultimo periodo, non andava invece
sottoposto all'autorità cantonale (cfr. STFA C 144/00 del 21 febbraio 2001;
STFA C 122/01 del 21 marzo 2003; STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009).
Al riguardo
il TCA rileva che nella sentenza C 25/03 del 9 marzo 2004 tale questione è
stata affrontata dalla Cassa di disoccupazione e il Tribunale federale non ha
formulato nessuna censura al riguardo e che questa impostazione è pure approvata
dalla dottrina (cf. B Rubin, op. cit., pag. 252).
2.9
La
ricorrente, vincente in causa, quale avvocato che agisce in causa propria, non
ha diritto a ripetibili in quanto le questioni da affrontare non erano
estremamente complesse (su tema cfr. STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H
53/06 dell'11 dicembre 2006).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su opposizione del 9 gennaio 2010 è annullata.
§ Di conseguenza RI 1 ha
diritto alle indennità di disoccupazione nel periodo dal 21 al 31 dicembre
2009, se gli altri presupposti sono adempiuti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non vengono assegnate ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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