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Decisione

38.2010.20

Ad ass.all'estero 7-31.12.09 riconosciuto ID solox10gg esenti da controllo.Effetto devolutivo.Ritenute le circ.del caso(prof.reperita fuori Cantone,corso d'inglese all'estero x mantenere impiego,vacan

24 gennaio 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I giorni

esenti dall'obbligo di controllo acquisiti possono essere presi solo in blocchi

settimanali (blocchi di cinque; art. 27 cpv. 3 ultima frase OADI). L'assicurato

non può, in linea di principio, prenderli proporzionalmente o in giorni

isolati. E’ possibile derogare a questa regola se i giorni senza controllo non

sono stati presi in modo consecutivo a causa di circostanze indipendenti dalla

volontà dell’assicurato, in particolare durante un guadagno intermedio o un

programma di impiego temporaneo.

In una

sentenza C 25/03 del 9 marzo 2004 l'Alta Corte ha in particolare sottolineato

che:

"

(…)

Der Anspruch auf kontrollfreie Tage entsteht

stets nach 60 Tagen - unter Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflichten -

zurückgelegter Arbeitslosigkeit. Die fünf Stempeltage braucht der Versicherte

nicht sofort zu beziehen. Vielmehr kann er zuwarten, bis er einen kumulierten

Anspruch auf kontrollfreie Tage erworben hat (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, S. 262, N. 74 zu Art. 17 AVIG). Nach

dem Wortlaut von Art. 27 Abs. 1 AVIV ist der Vorbezug von kontrollfreien Tagen

nicht möglich. Aufgrund der in Art. 17 AVIG statuierten

Schadenminderungspflicht ist der Versicherte verpflichtet, alles zu

unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu verkürzen (Abs. 1); eine ihm

vermittelte zumutbare Arbeit muss er annehmen (Abs. 2). Wann er eine Stelle

antreten kann, lässt sich daher in der Regel nicht im Voraus bestimmen. Da

nicht voraussehbar ist, wie lange ein Versicherter stempeln wird und wieviele

kontrollfreie Tage er schliesslich erwirbt, erscheint es folgerichtig, die

Möglichkeit des Bezugs von kontrollfreien Tagen zu verneinen, solange der

Anspruch noch nicht effektiv erworben ist (ARV 1999 Nr. 20 S. 110 f. Erw. 2b).

Vorliegend stand der Zeitpunkt des Wegfalls der

Arbeitslosigkeit zwar fest, als sich der Beschwerdegegner in die Ferien begab.

Im Hinblick auf die dem Bundesrat delegationsgemäss zustehende

Gestaltungsfreiheit bezüglich der Kontrollvorschriften (vgl. Art. 17 Abs. 2

AVIG) sowie unter Berücksichtigung des - von der Vorinstanz zutreffend

erkannten - Umstandes, dass die Bedeutung der Stempelferien mit abnehmender

Dichte der vorgeschriebenen Kontrollgänge geringer geworden ist (vgl. Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basel 1998, Rz. 261 f.), unterliegt die Gesetzmässigkeit von Art. 27 Abs. 1 AVIV keinem Zweifel. Es ist auch in

denjenigen Fällen an der dargelegten Ordnung festzuhalten, in denen der Termin

der Beendigung der Arbeitslosigkeit bereits feststeht. Somit kann der

Beschwerdegegner den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Dauer der

ferienbedingten Abwesenheit nicht mit einem pro-rata-Vorbezug von

kontrollfreien Tagen rechtfertigen."

L'assicurato

non può prendere giorni esenti da controllo prima di averli acquisiti (cfr. STF

C 91/05 del 28 aprile 2005).

Nei

giorni esenti dal controllo l'assicurato è dispensato dal compiere ricerche di

lavoro (cfr. relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio

2003 – p.to B232; Th. Nussbaumer, op. cit., n. 320).

2.5. Nella

presente fattispecie la Cassa di disoccupazione è certamente competente per

stabilire se l'assicurata ha o no diritto di beneficiare di giornate esenti dal

controllo. Per questo motivo la decisione su opposizione contestata non può

essere ritenuta nulla in quanto emessa da autorità incompetente.

Nel corso

dell'udienza del 18 ottobre 2010 la ricorrente ha peraltro ammesso di avere

ricevuto tutte le prestazioni esenti dal controllo e cioè i 10 giorni che le

spettavano.

L'assicurata

postula tuttavia il versamento di indennità di disoccupazione dal 21 al 31

dicembre 2010, periodo successivo a quello esente dal controllo.

L'amministrazione

ritiene che, per quei giorni, la ricorrente non abbia diritto ad indennità

giornaliere in quanto manca il presupposto dell'idoneità al collocamento.

2.6. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.

E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al

collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se

l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta

di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica, dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V

101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato

per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità

lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento.

Il motivo

della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA

del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella

causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.

Considerandi

265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.

3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110

V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e

n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico

(cfr.

Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.7

In una

sentenza C 25/03 del 9 marzo 2004, il Tribunale Federale delle Assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) è stato chiamato ad

esprimersi in merito ad un assicurato che controllava la disoccupazione dal 12

settembre 2001 che il 9 ottobre 2001 ha reperito un nuovo impiego e che, visto

l’inizio del nuovo rapporto di lavoro a partire dal 1° novembre 2001, si era recato

in ferie dal 19 al 26 ottobre 2001 pur non avendo diritto a giorni esonerati

dal controllo. In quell'occasione l'Alta Corte ha statuito che, a torto, la

Cassa competente aveva negato all’assicurato il diritto all’indennità di

disoccupazione dal 19 al 26 ottobre.

In

particolare la nostra Massima Istanza si è così espressa:

"

4.

Nach der Rechtsprechung gilt eine versicherte

Person, die auf einen bestimmten Termin hin anderweitig disponiert hat und

deshalb für eine neue Beschäftigung nur noch während relativ kurzer Zeit zur

Verfügung steht, in der Regel als nicht vermittlungsfähig, weil die Aussichten,

für die verbleibende Zeit von einem anderen Arbeitgeber angestellt zu werden,

verhältnismässig gering sind (BGE 126 V 522 Erw. 3a mit Hinweisen). Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat indessen wiederholt darauf hingewiesen,

dass die dargelegte Rechtsprechung nicht dazu führen darf, jene arbeitslosen

Versicherten zu bestrafen, die eine geeignete, aber nicht unmittelbar freie

Stelle finden und annehmen. Es handelt sich dabei um jene Versicherten, die in

Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen haben, die

man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch wie möglich

eine neue Stelle antreten können (BGE 123 V 217 Erw. 5a, 110 V 209 Erw. 1, 214

Erw. 2b; ARV 2000 Nr. 29 S. 152 Erw. 1b).

Sinn und Zweck der Rechtsprechung gemäss BGE 110

V 207 ist es denn auch, einer versicherten Person im Hinblick auf einen -

theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren

Stellenantritt nicht zuzumuten, mit dem Abschluss des neuen Arbeitsvertrages

zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch längeren

Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Vorliegend hat der Versicherte am 9.

Oktober 2001 einen neuen Arbeitsvertrag mit Stellenantritt per 1. November 2001

abgeschlossen. Er hat damit im Sinne des Schadenminderungsgedankens gehandelt

und braucht sich die - rein theoretische - Möglichkeit, es hätte ihm für das

letzte Drittel des Monats Oktober 2001 eine Beschäftigung vermittelt werden

können und er sei zufolge seiner Ferienabwesenheit nicht in der Lage gewesen,

einer derartigen Zuweisung zu folgen, nicht entgegenhalten zu lassen (siehe

auch das Urteil G. vom 30. Mai 2003, C 23/03, Erw. 4).

Das kantonale

Gericht hat mit sorgfältiger Begründung dargelegt, dass die Erfüllung der

Kontrollvorschriften in einer Konstellation wie der hier gegebenen jedenfalls

insoweit sinn- und zwecklos geworden ist, als es darum geht, die

Überprüfbarkeit der Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG

sicherzustellen. Entfällt das Erfordernis der objektiven

Vermittlungsfähigkeit, so gilt dies notwendigerweise auch für die

Vermittlungsbereitschaft. Wer realiter nicht mehr vermittelt werden kann, weil

er unmittelbar vor dem Antritt einer neuen Stelle steht, muss sich auch nicht

mehr dafür bereit halten. Die Vorinstanz hat demzufolge den Anspruch des

Beschwerdegegners auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 19. bis zum

26.

Oktober 2001 zu Recht bejaht, sofern auch die übrigen Voraussetzungen

gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a bis e AVIG erfüllt sind." (cfr. consid. 4; sottolineatura del redattore)

Al

riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess 2006, pag.

233-234 rileva quanto segue:

"

Le fait d'accepter une place appropriée mais non

libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur. Il convient

par conséquent d'être souple dans l'examen de I'aptitude au placement d'un

assuré qui, dans le cadre de son obligation de diminuer Ie dommage à

I'assurance-chômage, accepte une telle place de travail, même s'il est, par

conséquent, probablement difficilement susceptible d'être placé durant la période

précédant son entrée en fonction.

Seulement, durant la période en question, l'assuré

devra demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire,

faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration

doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré avant

son entrée en service ne lui sera d'aucun secours. Ceci est valable notamment

pour le travailleur saisonnier, qui devra tout faire pour trouver un

emploi avant chaque réengagement. Lorsque la période qui précède I'entrée en

service est vraiment très courte, de I'ordre de trois à quatre semaines, ci

qu'un engagement est par trop hypothétique, I'exigence d'aptitude au placement

tombe et le chômeur peut même partir en vacances sans avoir à son actif le

nombre requis de jours contrôles au sens de l'art. 27 al. 1 OACI. Il en va

différemment lorsque les vacances ont été planifiées avant la période de

chômage.

Ce qui paraît déterminant dans l'examen de

I'aptitude au placement des personnes qui ont accepté une place de travail non

libre de suite, c'est le fait que ces personnes n'avaient pas la volonté de se

retirer du marché du travail. Dans cette situation, l'assuré n'a pas avantage à

renoncer à prendre I'emploi avec entrée en service différée. L'espoir hypothétique

de trouver un emploi plus tôt est contrebalancé par le risque de rester, en définitive,

au chômage plus longtemps.

La jurisprudence parue aux ATF 110 V 207 ss a une

portée restreinte. Elle ne s'applique qu'en cas de

prise d'un emploi qui met fin au chômage."

2.8

Nella presente evenienza la Cassa ha negato all'assicurata il

diritto alle indennità di disoccupazione relativamente al periodo dal 21 al 31

dicembre 2009, non avendo l’insorgente ossequiato le prescrizioni di controllo sancite

dalla LADI.

La ricorrente stessa ha confermato di essersi recata in __________ dal 7 al 31

dicembre 2009 (cfr. doc. I, doc. G). Come visto incontestato è pure il fatto che

l’assicurata, al momento in cui si è recata all’estero, aveva diritto a 10

giorni esonerati dal controllo, maturati beneficiando del diritto ad indennità

di disoccupazione dal 10 giugno al 4 dicembre 2009.

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva in primo luogo che la Cassa

rimprovera all’assicurata di non avere, col proprio comportamento, rispettato

l’obbligo di riduzione del danno (cfr. doc. IV, pag. 4). A torto.

Il 28

ottobre 2009 l’assicurata ha infatti comunicato al signor __________ dell’URC

di __________ che avrebbe iniziato a lavorare a tempo parziale fino a dicembre

e al 100% a partire dal mese di gennaio 2010 (cfr. doc. 5). L’insorgente ha

quindi ridotto la propria disoccupazione per i mesi di novembre e dicembre 2009

e si è ricollocata a partire dal 1° gennaio 2010, ottemperando così all’obbligo

di riduzione del danno previsto dall’art. 17 cpv. 1 LADI.

La Cassa

afferma inoltre che, citiamo, “l’assicurata, anche se esonerata dall’obbligo di

svolgere ricerche di lavoro, nel periodo dal 21 al 31 dicembre 2009, non

potendo più beneficiare di giorni esenti dall’obbligo di controllo, era

comunque ancora tenuta ad onorare gli altri obblighi e tutte le altre

prescrizioni di controllo prescritte nella legge e quindi non certamente

autorizzata ad andare in vacanza se non con la consapevolezza che questi giorni

le sarebbero stati computati dalla Cassa come giorni di vacanza non pagati”

(cfr. doc. IV).

Anche

quest'argomentazione della Cassa non può essere fatta propria dal TCA. Infatti,

come rilevato nella sentenza federale parzialmente riprodotta al precedente

considerando, l’applicazione delle prescrizioni di controllo, in un caso come

quello in questione, diviene priva di senso e scopo nella misura in cui si

tratta di garantire la verificabilità dell’idoneità al collocamento giusta

l’art. 15 cpv. 1 LADI.

È vero

che, nel caso concreto, l'inizio dell'attività a tempo pieno (1° gennaio 2010) sarebbe

avvenuto due mesi dopo il reperimento del nuovo impiego (fine ottobre 2010).

Tenuto

conto dell'insieme delle circostanze del caso (professione nel settore legale reperita

fuori Cantone subito iniziata a tempo parziale quale "Schulung", cfr.

Doc. I pag. 2, Doc. C, Doc. B, Doc. 14-16; corso di inglese in __________ atto

a farle mantenere il lavoro appena ottenuto, cfr. Doc. I pag. 2 e Doc. VI pag.

3; diminuzione abituale del lavoro dal 24 dicembre per le vacanze natalizie,

diritto in ogni caso in quel periodo a 10 giorni esenti dal controllo) questo

Tribunale ritiene che la possibilità di trovare un'occupazione adeguata nel

periodo in questione era puramente teorica e non concretizzabile.

Venendo

così a cadere il requisito dell’idoneità al collocamento oggettiva, ciò vale

forzatamente anche per la disponibilità al collocamento. Chi all’atto pratico

non è più collocabile a causa dell’imminente inizio di una nuova attività

lucrativa, non deve più nemmeno essere disponibile al collocamento.

In questo

contesto non è rilevante che l’assicurata abbia informato l’URC di __________

della vacanza trascorsa solamente al rientro dalle ferie, invece che in

anticipo (cfr. doc. X, doc. 64). Infatti, dal 28 ottobre 2009 l’URC di __________

era comunque a conoscenza della prospettiva di lavoro dell’assicurata.

Il

ricorso va dunque accolto e la decisione su opposizione del 9 marzo 2010 va annullata

e l'assicurata ha diritto alle indennità di disoccupazione dal 21 al 31

dicembre 2010, se gli altri presupposti sono adempiuti.

A titolo

abbondanziale ci si potrebbe chiedere se competente a pronunciarsi su questo

aspetto è realmente la Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. I pag. 4; Doc. IV

pag. 2-3) o se invece il caso, per quest'ultimo periodo, non andava invece

sottoposto all'autorità cantonale (cfr. STFA C 144/00 del 21 febbraio 2001;

STFA C 122/01 del 21 marzo 2003; STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009).

Al riguardo

il TCA rileva che nella sentenza C 25/03 del 9 marzo 2004 tale questione è

stata affrontata dalla Cassa di disoccupazione e il Tribunale federale non ha

formulato nessuna censura al riguardo e che questa impostazione è pure approvata

dalla dottrina (cf. B Rubin, op. cit., pag. 252).

2.9

La

ricorrente, vincente in causa, quale avvocato che agisce in causa propria, non

ha diritto a ripetibili in quanto le questioni da affrontare non erano

estremamente complesse (su tema cfr. STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H

53/06 dell'11 dicembre 2006).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 9 gennaio 2010 è annullata.

§ Di conseguenza RI 1 ha

diritto alle indennità di disoccupazione nel periodo dal 21 al 31 dicembre

2009, se gli altri presupposti sono adempiuti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non vengono assegnate ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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