38.2010.21
Richiesta di indennità per insolvenza respinta poiché l'assicurato non ha rispettato l'obbligo generale di ridurre il danno, omettendo di far concretamente valere le proprie pretese salariali nei conf
30 giugno 2010Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2010.21
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di indennità per insolvenza respinta poiché l'assicurato non ha rispettato l'obbligo generale di ridurre il danno, omettendo di far concretamente valere le proprie pretese salariali nei confronti della datrice di lavoro
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.21
CI/DC/sc
Lugano
30 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 marzo
2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
contratto di lavoro del 1° aprile 2008 la ditta __________ __________ di __________
ha assunto RI 1 quale direttrice dello studio estetico e direttrice di “__________”
(cfr. doc. 38).
1.2. A partire
dal mese di febbraio 2009 la __________ non ha più versato il salario a RI 1.
L’assicurata ha lavorato per la ditta fino al 7 luglio 2009 (cfr. doc. 30).
1.3. Con decreto
della Pretura del distretto di __________ del 19 agosto 2009 è stato dichiarato
lo scioglimento della __________ ed ordinata la liquidazione in via di
fallimento. La relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC) è avvenuta il __________ (cfr. FUSC n. __________).
1.4. Il 7 dicembre
2009 RI 1 ha inoltrato una domanda d’indennità per insolvenza alla Cassa CO 1 CO
1 (cfr. doc. 30).
Con
decisione del 2 febbraio 2010 la Cassa ha respinto la domanda, rimproverando
all’assicurata di non aver rispettato l’obbligo generale di ridurre il danno
(cfr. doc. 15, 15a).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata il 3 marzo 2010 tramite il proprio
rappresentante (cfr. doc. A2), con decisione su opposizione del 5 marzo 2010 la Cassa ha confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. A1).
1.5. Con ricorso
del 19 aprile 2010 l’assicurata, sempre tramite il proprio rappresentante, ha
postulato l’annullamento della decisione su opposizione della Cassa, facendo
valere di essere perfettamente al corrente dell’andamento degli affari e quindi
di ben sapere che la società era priva di mezzi ed aveva poco lavoro. Procedure
esecutive o giudiziarie non avrebbero pertanto permesso di giungere ad un
risultato migliore (cfr. doc. I).
1.6. Con risposta
di causa del 5 maggio 2010 la Cassa ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione (cfr.
doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che non aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro, ma che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non
avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al
riguardo il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen
Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando
un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend
nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden
angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur
Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale
federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una
violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1
LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale
o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei
crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave
negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che
abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la
situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,
dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der
persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das
Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen
liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und
der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung
seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
2.5. La
Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,
consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.
3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del
seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità per insolvenza in quanto l’assicurata avrebbe violato
l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid.
2.4
e 2.5.).
Dagli
atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come direttrice dello
studio estetico e direttrice di “__________” presso la __________ dal 1° aprile
2008.
al 7 luglio 2009 (cfr. doc. 38, 30). La datrice di lavoro non ha pagato
alla dipendente i salari a partire dal mese di febbraio 2009 (cfr. doc. 30).
L’assicurata
dichiara di aver più volte sollecitato verbalmente - invano - al versamento dei
salari dovuti __________, nominato amministratore unico il 17 marzo 2009 in seguito al decesso del precedente amministratore unico __________ (cfr. doc. A2).
Agli atti
non figura invece alcuna costituzione in mora dell’assicurata nei confronti
della datrice di lavoro, né alcun precetto esecutivo (PE) fatto spiccare alfine
dell’incasso dei salari arretrati, né alcuna istanza per salari e mercedi.
Dal canto
suo, la Cassa ha ricevuto la domanda d’indennità per insolvenza dell’assicurata
il 7 dicembre 2009 (cfr. doc. 30). Alla richiesta di documentazione da parte
della Cassa (cfr. doc. 29) con scritto del 27 gennaio 2010 l’assicurata ha
risposto di aver intrapreso diverse azioni atte a tutelare i suoi interessi
salariali, in primo luogo cercando di cedere lo studio a terzi mediante annunci
pubblicitari (cfr. doc. 16, 17, 18).
2.7
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l’assicurata ha omesso di far
concretamente valere le proprie pretese salariali nei confronti della datrice
di lavoro, violando così il proprio obbligo di ridurre il danno giusta l’art.
55.
cpv. 1 LADI.
Il TCA
ritiene infatti che, lasciando trascorrere un periodo di oltre cinque mesi dopo
aver ricevuto l’ultimo salario prima di interrompere l’attività lavorativa per
la datrice di lavoro, senza oltretutto costituirla in mora per iscritto, senza
far spiccare un PE e senza inoltrare istanza per mercedi e salari, l'assicurata
ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. la
sentenza federale riprodotta al consid. 2.4. in fine; STCA 38.2007.46 del 21
novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11
gennaio 2010; STCA 38.2009.81-82 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18
gennaio 2010; STCA 38.2009.85 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2009.86 del 18
gennaio 2010).
In
particolare va sottolineata la circostanza che l’assicurata ha lavorato per __________
per soli 15 mesi e, durante questo lasso di tempo, è stata correttamente
retribuita solamente nei primi 10 mesi. Vista anche la difficoltà a reperire un
nuovo amministratore unico e la scarsità di lavoro cui l’assicurata medesima fa
riferimento (cfr. doc. I, A2, 1a), l'insorgente avrebbe dovuto rivendicare più
decisamente le sue pretese salariali già durante l’esercizio dell’attività
lavorativa, sia finché l’amministratore unico __________ è stato alle
dipendenze della ditta, sia in seguito agendo come previsto all’art. 731b cpv.
1.
CO.
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage")
il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05
del 13 dicembre 2005).
Nella
risposta di causa l'amministrazione ha sottolineato che RI 1 non ha diritto
all'indennità per insolvenza anche a causa della sua posizione di direttrice all’interno
della __________ __________. Infatti l’insorgente è stata assunta come
direttrice dello studio estetico e direttrice di “__________” (cfr. doc. 38),
che costituivano le due attività principali della ditta, come è desumibile dallo
scopo societario iscritto a registro di commercio (cfr. doc. 6). Inoltre
l’assicurata, co-fondatrice della società (cfr. doc. 1), ha dichiarato che
disponeva di una procura sui conti societari, conferitale dal precedente
amministratore unico (cfr. doc. I).
L’assicurata
potrebbe dunque rientrare nel campo d’applicazione dell’art. 51 cpv. 2 LADI,
secondo cui non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in
qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o
finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del
datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro
coniugi che lavorano nell’azienda.
Tale
questione può restare aperta visto che comunque il diritto all'indennità per
insolvenza deve essere negato già per la violazione dell'art. 95 cpv. 1 LADI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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