38.2010.22
Sezione del lavoro ha a giusta ragione negato all'assicurata il diritto al condono dell'obbligo di restituire una somma di denaro percepita indebitamente a titolo di prestazioni LADI tra aprile e agos
30 giugno 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2010.22
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, TCA
Titolo:
Sezione del lavoro ha a giusta ragione negato all'assicurata il diritto al condono dell'obbligo di restituire una somma di denaro percepita indebitamente a titolo di prestazioni LADI tra aprile e agosto 2009
BUONA FEDE
CONDONO
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 53 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.22
cr/sc
Lugano
30 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo
2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 marzo 2010 (doc. A), la Sezione del lavoro
Ufficio giuridico ha confermato la decisione del 30 dicembre 2009 (cfr. doc.
9), con la quale ha respinto la domanda del 3 novembre 2009RI 1volta a ottenere
il condono dell’importo di fr. 5’763.40 (cfr. doc. 13a) chiestole in
restituzione dalla Cassa di disoccupazione __________, in quanto per i mesi da
aprile ad agosto 2009 le sono state versate indennità di disoccupazione in
eccesso a causa del mancato computo del guadagno intermedio (cfr. doc. 15a).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del RI 1RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata (doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 18 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o
meno negato all’assicurata il diritto al condono dell’obbligo di restituire la
somma di fr. 5’763.40 percepita indebitamente a titolo di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione nei mesi compresi tra aprile 2009 e
agosto 2009.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio
errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA,
STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione
vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi
medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo
delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze
und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich
von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art.
12.
lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG
(Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zugeder
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op.
cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La
dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio
art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7
Il TFA,
pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere
ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale
aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato
periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März
2002.
ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine
Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine
Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung
der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige
Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit
ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die
Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom
16.
April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der
Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden
Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass
ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht
vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im
vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in
Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten
nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher
Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen
(BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der
Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der
Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch
ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen
Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern
ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer
erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95
Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug
ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März
2002.
zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht
erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1
In dem am 20. März
2000.
ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die
Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im
Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge
herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende
Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum
interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp.
Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt
bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April
2000.
anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft
korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche
Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten
Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu
vertreten.
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung
realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass
ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen
konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine
Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in
der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer
eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung
oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die
Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem
anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als
beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.
auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu
Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.8
Nella presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto
che mentre era iscritta in disoccupazione, l’assicurata, nel mese di aprile 2009, ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di gerente, al 50% e con
un salario mensile lordo di fr. 2'300, con i signori __________ di __________,
gestori del __________ (doc. 24/21).
L’assicurata,
come risulta dal verbale di audizione del 5 ottobre 2009 redatto dalla Sezione
del lavoro, ha affermato di avere sostanzialmente fatto un piacere ai signori __________,
amici di famiglia, impiegando il suo certificato di capacità per gerente per
permettere l’avvio del __________. Ella ha comunque precisato di non avere mai
percepito il salario indicato nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.
Ella ha pure aggiunto che nel periodo contestato si recava presso il citato
ristorante 6 giorni su 7, dalle ore 11.00 alle ore 14.00-15.00 (doc. 21).
A
comprova di ciò, l’assicurata ha prodotto una dichiarazione, datata 30
settembre 2009, dei signori __________, del seguente tenore:
"
I sottoscritti __________ (…) dichiarano che pur
avendo redatto regolare contratto con la signora RI 1 in qualità di gerente, quest’ultima non ha mai percepito da noi, per tutto il periodo da aprile a
luglio, alcun tipo di somma di denaro. La sua presenza (a livello di favore
personale) si limitava alle due ore in cui lei veniva a pranzo da noi.
Ed inoltre alla firma del contratto la signora RI
1.
ha chiaramente precisato che nel momento in cui avesse trovato lavoro si
sarebbe licenziata come in effetti è successo.” (Doc. 24/12)
A
prescindere dalla questione relativa al fatto di avere ricevuto o meno lo
stipendio da parte dei datori di lavoro, è comunque evidente che RI 1 ha negligentemente omesso di annunciare alla Cassa di aver lavorato nei mesi in questione per il __________.
Nei
formulari di autocertificazione (FAUT) dei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto 2009, infatti, alla domanda “Ha lavorato per uno o più
datori di lavoro ?” (doc. 25/4-25/9, pto. 1), la ricorrente ha sempre risposto
negativamente, omettendo di segnalare la sua attività per il __________.
Quando
l’assicurata - dopo essere stata annullata, a partire dal 16 agosto 2009, dalla
lista delle persone alla ricerca di un impiego (cfr. doc. 26/8) - si è
nuovamente iscritta al collocamento il 3 settembre 2009 (cfr. doc. 26/5),
l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurata ha lavorato quale
gerente del __________.
Con
lettera del 24 settembre 2009, infatti, la Sezione del lavoro ha informato la
Cassa disoccupazione __________ di avere ricevuto dall’Ufficio dei permessi,
Servizio esercizi pubblici, copia dell’autorizzazione alla gestione d’esercizio
pubblico del __________ (cfr. doc. 24/18-21), dal quale risulta che i gestori
sono i signori __________, mentre la gerenza è esercitata dalla signora RI 1
(cfr. doc. 23).
Poiché
tale attività non risulta essere stata comunicata né alla Cassa, né all’URC
competente, la Sezione del lavoro ha comunicato l’avvio di una procedura
amministrativa nei confronti dell’assicurata (doc. 23).
Per tali
motivi, in data 30 settembre 2009, la Cassa disoccupazione __________ ha
chiesto ai signori __________ di indicare le ragioni che hanno portato al
termine del rapporto di lavoro, oltre a volere inviare copia dei conteggi paga
da aprile 2009 fino a agosto 2009 (cfr. doc. 24/13).
La Cassa
disoccupazione __________, nella decisione del 13 ottobre 2009 (doc. 19), ha
quindi sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per 31
giorni a partire dal 9 ottobre 2009 per colpa grave, essendo contravvenuta al
suo obbligo di annunciare o informare. A seguito dell’opposizione
dell’assicurata, con decisione su opposizione dell’8 novembre 2009, la Cassa ha
ridotto a 21 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione
a partire dal 26 agosto 2009 la sanzione inflittale, tenendo conto del fatto
che l’assicurata non ha riscosso uno stipendio ed è la prima volta che viene
meno al suo obbligo di informare o di annunciare (doc. 17).
Dalle
evenienze appena riportate risulta in modo evidente che l’assicurata ha
disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.6.) non
segnalando alla Cassa di aver iniziato nel mese di aprile 2009 e fino al mese
di agosto 2009 un’attività a tempo parziale presso il __________, dove, per sua
stessa ammissione, si recava 6 giorni su 7, dalle ore 11.00 alle ore
14.
-15.00 (cfr. doc. 21).
Un tale
comportamento configura una grave negligenza che esclude la buona fede
dell’assicurata intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il
condono delle prestazioni chiestele in restituzione (cfr. consid. 2.3., 2.4.,
2.5
).
Contestualmente
è utile evidenziare che il TFA, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né
fraudolento.
Alla luce
di tutto quanto esposto, occorre concludere che, venendo a mancare il primo
presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni - la
buona fede - a ragione la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza
senza verificare se l’ulteriore condizione, quella del grave rigore, fosse o
meno adempiuta (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).
La
decisione su opposizione del 15 marzo 2010 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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