38.2010.23
La Sezione del lavoro ha a giusta ragione ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 3 dicembre 2009,non essendo egli disposto ad abbandonare la sua precedente attività di caratter
7 luglio 2010Italiano28 min
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Numero d'incarto:
38.2010.23
Data decisione, Autorità:
07.07.2010, TCA
Titolo:
La Sezione del lavoro ha a giusta ragione ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 3 dicembre 2009,non essendo egli disposto ad abbandonare la sua precedente attività di carattere stagionale
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.23
cr/DC/sc
Lugano
7 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 marzo
2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 ha
lavorato a tempo pieno (100%), in qualità di cameriere presso il Ristorante __________,
dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009, tramite un contratto di lavoro
stagionale (cfr. doc. 14.3). In precedenza, l’assicurato aveva già lavorato
presso lo stesso datore di lavoro nella stagione 2007 (cfr. doc. 14.1) e in
quella 2008 (cfr. doc. 14.2).
In attesa
di riprendere, il 1° aprile 2010 (cfr. doc. 4.1), la sua attività stagionale presso
il precedente datore di lavoro - come da contratto di lavoro già sottoscritto dall’interessato
ad inizio gennaio 2010 (cfr. doc. 3) – in data 3 dicembre 2009 l’assicurato si
è iscritto in disoccupazione alla ricerca di un’occupazione al 100% quale cameriere
(cfr. doc. 4/9).
1.2. Con decisione
dell’8 febbraio 2010 (doc. 9), confermata con decisione su opposizione del 22
marzo 2010 (doc. A), la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al
collocamento a far tempo dal 3 dicembre 2009.
1.3. Contro la decisione
su opposizione del 22 marzo 2010, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, in
particolare, che la sua attività presso il Ristorante __________, benché sia un
impiego stagionale, “offre la garanzia di essere un posto sicuro e ben
remunerato per almeno nove mesi all’anno, infatti sono quattro anni che ci
lavoro e con i tempi che corrono non mi sembra sia cosa di poco conto”.
Egli ha
poi indicato che è già molto difficile compiere delle ricerche di lavoro
durante i mesi in cui si è impegnati nell’attività stagionale, ma ancora più
difficile è riuscire a reperire una occupazione nel periodo invernale, quando
la maggiorparte degli esercizi pubblici ticinesi è chiusa.
L’assicurato
ha quindi osservato che “non credo che la LADI dica che per essere idoneo a percepire le indennità di disoccupazione si debba rinunciare ad un posto sicuro
anche se questo non è annuale”.
Infine,
alla luce delle sue precarie condizioni economiche, l’interessato ha chiesto
che gli venga perlomeno condonato il debito nei confronti della Cassa __________
(relativo alle indennità versate, a torto, per il mese di dicembre 2009) (doc.
I).
1.4. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.5. Il 30 giugno
2010 la Cassa disoccupazione __________ ha confermato al TCA che l'assicurato
non ha inoltrato alcuna opposizione contro la decisione di restituzione di fr.
2'309.35 (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA
H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al
collocamento a partire dal 3 dicembre 2009.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V
101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11
giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3
gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA
1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,
DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una
sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato
che:
"
(…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit
entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die
versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht
nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,
op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.3. Il Tribunale federale delle
assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare
impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un
assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione
soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza del 3
gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad
esempio stabilito che:
"
Se un assicurato - nella fattispecie un
musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita
sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,
occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di
diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie
ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso
specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione
economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."
Nelle
motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen
die Betroffenen ihre
Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur
Verfügung halten und
alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu
tragenden ‑ Verminderung
oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage
konfrontiert sind (ARV
1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdeführer
aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung eines Berufes
entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen üblich
sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall zwischen
zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der Versicherte
keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche wurde ihm
seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist doch
offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.
Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten
sich stets auf
die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist.
Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm
nicht gelungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende
Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor
am Ende).
c) Was insbesondere den vorliegend zu
beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den
Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht
schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen
jegliche
Anhaltspunkte dafür, dass er sich anderweitig
bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer
einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die
Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn
in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart
gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen
abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der
subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine
Stelle anzutreten. Zumindest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang
Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit
Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2.
Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.
d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der
in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen
Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April
1996 mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die
Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten,
er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene
Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkürzung der
Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte
das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmu- siker die normale
Fortsetzung der branchenüblichen Folge von Arbeitseinsätzen und
Beschäftigungslücken von jeweils
unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm
obliegenden Schadenminderungs- pflicht tatsächlich zu genügen, hätte der Beschwerdeführer
seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen ausdehnen müssen, wovon
ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung
und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche
Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)
In una
sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147
segg., la nostra Alta Corte ha inoltre deciso che:
"
Un regista della televisione che ha concluso un
contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non
è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde
inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori
discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione
conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."
In
Considerandi
un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA
2001.
pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato
che:
"
L'assicurato che, al termine di un lasso di
tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di
lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e
accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al
collocamento."
In
una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato durante l’interstagione, in quanto
egli non aveva cercato un lavoro duraturo.
Contestualmente l’Alta
Corte ha rilevato che:
" (…)
2.2
In ARV 2000 Nr. 29 S.
150.
hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person,
welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren
Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als
vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung
anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen
und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In
den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden
Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen
geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine
ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden
Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er
bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde.
Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine
entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der
Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall
wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies
hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den
Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen
Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu
schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht
verneint wurde.
2.3
Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte
Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000
Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden,
welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen
haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch
wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht
zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch
wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen
Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch
längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft
dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und
damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er
in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet.
Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze
Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine
Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für
Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“ (STFA C 157/04 del
24.
dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)
In una sentenza C 53/06
del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che
è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base
di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.
Il Tribunale federale ha
così motivato la propria sentenza:
" (…)
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le
fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005.
Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385
consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème
édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol
des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta
Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha
ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in
alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare
rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro
a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al
settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere
stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata
di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in
cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare
bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe
"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad
oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni
stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a
conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente
tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano
tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di
continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a
carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,
il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo
carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e
meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di
lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente
competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben
chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che
doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo
di attività.”
2.4
Per
costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati
che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego
duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la
loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il
TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati
compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale
sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività
lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N.
92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001
nella causa M.-B., 38.2000.190).
2.5
Nell’evenienza
concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1974, è stato alle
dipendenze del Ristorante __________, tramite un contratto di lavoro di natura
stagionale, dal 1° giugno 2007 al 31 ottobre 2007 (cfr. doc. 14/1); dal 1°
aprile 2008 al 31 ottobre 2008 (cfr. doc. 14/2).
Nei
periodi in cui non ha lavorato presso il citato datore di lavoro, tra una
stagione e l’altra, l’assicurato ha sempre fatto capo alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 16l, 16p).
L’assicurato
ha nuovamente lavorato in qualità di cameriere presso il Ristorante __________,
dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 14/3).
Al termine
dell’attività stagionale, a far tempo dal 3 dicembre 2009, l’assicurato si è
quindi reiscritto in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% quale
cameriere (cfr. doc. 4/9).
L’assicurato
ha già sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con il Ristorante __________
per la stagione 2010 (cfr. doc. 4/1).
La Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al collocamento rilevando che l’interessato,
pur essendo già stato reso attento in passato dall’URC di __________ circa la
necessità di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto l’anno, al fine di
reperire un impiego annuale o per lo meno un’attività per la cosiddetta
“stagione morta” e nonostante sia già stato sospeso, in passato (nel 2008 e nel
2009) dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi attenuto a
tale dovere, nel mese di novembre 2009 ha effettuato unicamente delle ricerche spontanee di lavoro, presso datori di lavoro che non cercano nuovo
personale. Egli non ha presentato nessuna candidatura mirata, in risposta a
delle reali offerte di lavoro presenti sul mercato del lavoro.
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non può che confermare la decisione di inidoneità al
collocamento emessa dalla Sezione del lavoro.
Questa
Corte, rileva innanzitutto che l’assicurato, nello scritto del 20 dicembre 2009
di risposta alla richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC, ha osservato
di non avere compiuto delle ricerche volte a reperire un’attività annuale in
quanto ciò sarebbe stato del tutto inutile, visto che egli ha già un lavoro
presso il Ristorante __________, che “è uno dei migliori ristoranti nel __________,
con un’ottima paga, un ottimo team e degli ottimi datori di lavoro” (doc.
14.
).
L’assicurato
ha poi ribadito il suo punto di vista in uno scritto del 1° febbraio 2010,
indirizzato alla Sezione del lavoro, nel quale, pur dichiarandosi disposto ad
impegnarsi nella ricerca di un posto di lavoro annuale o, per lo meno, di un
impiego durante la stagione invernale, ha rilevato di non avere cercato nuove
occupazioni dato che “non volevo lasciare il Ristorante __________, è un ottimo
posto di lavoro e mi sento come in famiglia”, aggiungendo di “sentirsi nel
giusto” (doc. 10).
L’interessato
ha poi, nuovamente, avuto modo di ribadire le proprie convinzioni in sede
ricorsuale, laddove ha sottolineato come il suo impiego presso il Ristorante __________,
pur essendo un’occupazione di carattere stagionale, rappresenta “un posto
sicuro e ben remunerato per almeno nove mesi all’anno, infatti sono quattro
anni che ci lavoro e con i tempi che corrono mi pare non sia cosa di poco
conto”, aggiungendo che “non credo che la LADI dica che per essere idoneo a percepire le indennità di disoccupazione si debba rinunciare ad un posto sicuro
anche se questo non è annuale” (doc. I).
Il TCA rileva
poi che l’assicurato, al suo secondo termine quadro, era al corrente della
necessità di svolgere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui
svolgeva la sua attività stagionale, al fine di reperire un impiego annuale o,
per lo meno, un’occupazione per i mesi invernali. Ciò risulta, infatti, dal
formulario “Promemoria ricerche di lavoro” sottoscritto dall’assicurato in data
9.
gennaio 2007 (doc. 4/2b); 21 dicembre 2007 (doc. 4/2a) e 26 novembre 2008
(doc. 4/2).
Inoltre,
l’assicurato è pure stato informato personalmente dall’amministrazione a
proposito dei suoi doveri in qualità di lavoratore stagionale in occasione della
giornata informativa “Diritti e doveri per stagionali” del febbraio 2008, come
risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 26 febbraio 2008. In tale occasione, egli ha osservato di non avere ulteriori domande da porre in merito alle
modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro (cfr. doc. 4/4e).
Ciononostante,
al termine della stagione lavorativa 2008, al momento dell’iscrizione in
disoccupazione, l’interessato non ha presentato alcuna ricerca di lavoro, come
risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 5 dicembre 2008 (cfr. doc.
4/4d).
Questo
Tribunale sottolinea, inoltre, che l’assicurato è già stato sanzionato
dall’amministrazione a causa di mancate o insufficienti ricerche di lavoro.
Con
decisione del 5 febbraio 2008, infatti, l’interessato è stato sanzionato con 8
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di
mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2007 precedenti l’annuncio
al collocamento, in cui ha svolto un’attività a carattere stagionale (cfr. doc.
14/4.1-4.2.).
Con
decisione del 14 gennaio 2009, inoltre, l’assicurato è stato sospeso per 18 giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di
lavoro durante il periodo compreso fra il mese di marzo 2008 e il mese di
novembre 2008 in cui ha svolto un’attività lavorativa di carattere stagionale
(cfr. doc. 14/5.1-5.2.).
Nonostante
fosse perfettamente informato riguardo all’obbligo di ricercare un’occupazione
annuale durante tutto il periodo in cui era impegnato nella sua attività
stagionale e malgrado fosse già stato sanzionato a causa del suo passato comportamento
scorretto, l’assicurato non ha modificato il proprio modo di agire nemmeno in
occasione della sua attività lavorativa stagionale del 2009.
Egli non
ha infatti effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi da maggio 2009 a ottobre 2009 in cui ha lavorato presso il Ristorante __________, mentre ha svolto
insufficienti ricerche di lavoro nel mese di novembre 2009. Per il mese di
novembre 2009, infatti, egli ha indicato di avere svolto cinque ricerche di
lavoro, per iscritto, come cameriere (cfr. doc. 4/5). Tutte queste ricerche di
lavoro sono state svolte spontaneamente e non in risposta ad una reale offerta
di lavoro.
Per tali
motivi, l’assicurato è stato sanzionato dall’amministrazione con 14 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.
14/6.1.-6.2.).
Visto
quanto sopra, questa Corte non può che condividere la valutazione della Sezione
del lavoro che ritiene l’assicurato non disposto ad abbandonare l’attuale
impiego presso il Ristorante __________ – dove, nell’aprile 2010, egli ha
iniziato la sua quarta stagione lavorativa - non essendovi, in particolare, una
reale volontà di ricercare e accettare un impiego al di fuori di quello
attuale.
In simili
condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr.
consid. 2.3., 2.4.), il TCA, in applicazione dell'abituale criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.
50.
pag. 145; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre
2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000;
STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250
consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.
63), deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 3 dicembre 2009, era
inidoneo al collocamento.
La
decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.
2.6
Quanto alla
richiesta ricorsuale dell’assicurato di “almeno condonarmi il debito con la __________”
(doc. I), questo Tribunale rileva che, dalla documentazione agli atti, risulta
che, con decisione dell’11 febbraio 2010, la Cassa disoccupazione __________ di __________ ha chiesto all’assicurato la restituzione delle indennità di
disoccupazione versate, a torto, dal 3 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009, per
un importo di fr. 2'309.35 (cfr. doc. 4/6).
Contro
questa decisione l'assicurato non ha inoltrato nessuna opposizione (cfr. doc.
VII).
La
richiesta di condono presentata dall’assicurato al TCA esula dalla presente
fattispecie e non deve essere vagliata in questa sede. La giurisprudenza
federale ha infatti stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale, cfr. STCA 38.2009.94 del 18 marzo 2010; SVR 2005 AHV Nr.
19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta
in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per
decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 cpv. 3 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi alla Cassa disoccupazione__________ affinché , una volta
cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono,
per decisione, al servizio cantonale.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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