Lexipedia

Decisione

38.2010.23

La Sezione del lavoro ha a giusta ragione ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 3 dicembre 2009,non essendo egli disposto ad abbandonare la sua precedente attività di caratter

7 luglio 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 30 giugno

2010 la Cassa disoccupazione __________ ha confermato al TCA che l'assicurato

non ha inoltrato alcuna opposizione contro la decisione di restituzione di fr.

2'309.35 (cfr. doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA

H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al

collocamento a partire dal 3 dicembre 2009.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V

101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11

giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA

1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,

DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una

sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato

che:

"

(…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere

ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,

op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.3. Il Tribunale federale delle

assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare

impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un

assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione

soltanto per alcuni mesi all'anno.

In una sentenza del 3

gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad

esempio stabilito che:

"

Se un assicurato - nella fattispecie un

musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita

sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,

occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di

diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie

ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso

specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione

economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."

Nelle

motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen

die Betroffenen ihre

Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur

Verfügung halten und

alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu

tragenden ‑ Verminderung

oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage

konfrontiert sind (ARV

1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdeführer

aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung eines Beru­fes

entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstel­lungen üblich

sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall zwischen

zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der Versicherte

keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche wurde ihm

seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist doch

offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.

Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten

sich stets auf

die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist.

Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm

nicht ge­lungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende

Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor

am Ende).

c) Was insbesondere den vorliegend zu

beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den

Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht

schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen

jegliche

An­haltspunkte dafür, dass er sich anderweitig

bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer

einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die

Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn

in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart

gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen

abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der

subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine

Stelle anzutreten. Zumin­dest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang

Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit

Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2.

Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.

d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der

in der

Verwaltungsgerichts­beschwerde vertretenen

Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April

1996 mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die

Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten,

er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene

Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkür­zung der

Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte

das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmu- siker die normale

Fortsetzung der branchenüb­lichen Folge von Arbeitseinsätzen und

Beschäftigungslücken von jeweils

unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm

obliegenden Schadenminderungs- pflicht tatsächlich zu genügen, hätte der Beschwerde­führer

seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen aus­dehnen müssen, wovon

ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung

und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche

Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)

In una

sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147

segg., la nostra Alta Corte ha inoltre deciso che:

"

Un regista della televisione che ha concluso un

contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non

è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde

inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori

discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione

conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."

In

Considerandi

un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA

2001.

pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato

che:

"

L'assicurato che, al termine di un lasso di

tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di

lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e

accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al

collocamento."

In

una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato durante l’interstagione, in quanto

egli non aveva cercato un lavoro duraturo.

Contestualmente l’Alta

Corte ha rilevato che:

" (…)

2.2

In ARV 2000 Nr. 29 S.

150.

hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person,

welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren

Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als

vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung

anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen

und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In

den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden

Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen

geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine

ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden

Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er

bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde.

Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine

entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der

Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall

wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies

hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den

Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen

Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu

schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht

verneint wurde.

2.3

Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte

Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000

Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden,

welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen

haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch

wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht

zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch

wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen

Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch

längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft

dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und

damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er

in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet.

Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze

Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine

Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“ (STFA C 157/04 del

24.

dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)

In una sentenza C 53/06

del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che

è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base

di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.

Il Tribunale federale ha

così motivato la propria sentenza:

" (…)

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005.

Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385

consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème

édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol

des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta

Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha

ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in

alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al

settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere

stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni

stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente

tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano

tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di

continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a

carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,

il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben

chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che

doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo

di attività.”

2.4

Per

costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati

che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le

vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni

mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego

duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la

loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).

Il

TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati

compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale

sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività

lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N.

92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001

nella causa M.-B., 38.2000.190).

2.5

Nell’evenienza

concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1974, è stato alle

dipendenze del Ristorante __________, tramite un contratto di lavoro di natura

stagionale, dal 1° giugno 2007 al 31 ottobre 2007 (cfr. doc. 14/1); dal 1°

aprile 2008 al 31 ottobre 2008 (cfr. doc. 14/2).

Nei

periodi in cui non ha lavorato presso il citato datore di lavoro, tra una

stagione e l’altra, l’assicurato ha sempre fatto capo alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 16l, 16p).

L’assicurato

ha nuovamente lavorato in qualità di cameriere presso il Ristorante __________,

dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 14/3).

Al termine

dell’attività stagionale, a far tempo dal 3 dicembre 2009, l’assicurato si è

quindi reiscritto in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% quale

cameriere (cfr. doc. 4/9).

L’assicurato

ha già sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con il Ristorante __________

per la stagione 2010 (cfr. doc. 4/1).

La Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al collocamento rilevando che l’interessato,

pur essendo già stato reso attento in passato dall’URC di __________ circa la

necessità di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto l’anno, al fine di

reperire un impiego annuale o per lo meno un’attività per la cosiddetta

“stagione morta” e nonostante sia già stato sospeso, in passato (nel 2008 e nel

2009) dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi attenuto a

tale dovere, nel mese di novembre 2009 ha effettuato unicamente delle ricerche spontanee di lavoro, presso datori di lavoro che non cercano nuovo

personale. Egli non ha presentato nessuna candidatura mirata, in risposta a

delle reali offerte di lavoro presenti sul mercato del lavoro.

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non può che confermare la decisione di inidoneità al

collocamento emessa dalla Sezione del lavoro.

Questa

Corte, rileva innanzitutto che l’assicurato, nello scritto del 20 dicembre 2009

di risposta alla richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC, ha osservato

di non avere compiuto delle ricerche volte a reperire un’attività annuale in

quanto ciò sarebbe stato del tutto inutile, visto che egli ha già un lavoro

presso il Ristorante __________, che “è uno dei migliori ristoranti nel __________,

con un’ottima paga, un ottimo team e degli ottimi datori di lavoro” (doc.

14.

).

L’assicurato

ha poi ribadito il suo punto di vista in uno scritto del 1° febbraio 2010,

indirizzato alla Sezione del lavoro, nel quale, pur dichiarandosi disposto ad

impegnarsi nella ricerca di un posto di lavoro annuale o, per lo meno, di un

impiego durante la stagione invernale, ha rilevato di non avere cercato nuove

occupazioni dato che “non volevo lasciare il Ristorante __________, è un ottimo

posto di lavoro e mi sento come in famiglia”, aggiungendo di “sentirsi nel

giusto” (doc. 10).

L’interessato

ha poi, nuovamente, avuto modo di ribadire le proprie convinzioni in sede

ricorsuale, laddove ha sottolineato come il suo impiego presso il Ristorante __________,

pur essendo un’occupazione di carattere stagionale, rappresenta “un posto

sicuro e ben remunerato per almeno nove mesi all’anno, infatti sono quattro

anni che ci lavoro e con i tempi che corrono mi pare non sia cosa di poco

conto”, aggiungendo che “non credo che la LADI dica che per essere idoneo a percepire le indennità di disoccupazione si debba rinunciare ad un posto sicuro

anche se questo non è annuale” (doc. I).

Il TCA rileva

poi che l’assicurato, al suo secondo termine quadro, era al corrente della

necessità di svolgere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui

svolgeva la sua attività stagionale, al fine di reperire un impiego annuale o,

per lo meno, un’occupazione per i mesi invernali. Ciò risulta, infatti, dal

formulario “Promemoria ricerche di lavoro” sottoscritto dall’assicurato in data

9.

gennaio 2007 (doc. 4/2b); 21 dicembre 2007 (doc. 4/2a) e 26 novembre 2008

(doc. 4/2).

Inoltre,

l’assicurato è pure stato informato personalmente dall’amministrazione a

proposito dei suoi doveri in qualità di lavoratore stagionale in occasione della

giornata informativa “Diritti e doveri per stagionali” del febbraio 2008, come

risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 26 febbraio 2008. In tale occasione, egli ha osservato di non avere ulteriori domande da porre in merito alle

modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro (cfr. doc. 4/4e).

Ciononostante,

al termine della stagione lavorativa 2008, al momento dell’iscrizione in

disoccupazione, l’interessato non ha presentato alcuna ricerca di lavoro, come

risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 5 dicembre 2008 (cfr. doc.

4/4d).

Questo

Tribunale sottolinea, inoltre, che l’assicurato è già stato sanzionato

dall’amministrazione a causa di mancate o insufficienti ricerche di lavoro.

Con

decisione del 5 febbraio 2008, infatti, l’interessato è stato sanzionato con 8

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di

mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2007 precedenti l’annuncio

al collocamento, in cui ha svolto un’attività a carattere stagionale (cfr. doc.

14/4.1-4.2.).

Con

decisione del 14 gennaio 2009, inoltre, l’assicurato è stato sospeso per 18 giorni

dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di

lavoro durante il periodo compreso fra il mese di marzo 2008 e il mese di

novembre 2008 in cui ha svolto un’attività lavorativa di carattere stagionale

(cfr. doc. 14/5.1-5.2.).

Nonostante

fosse perfettamente informato riguardo all’obbligo di ricercare un’occupazione

annuale durante tutto il periodo in cui era impegnato nella sua attività

stagionale e malgrado fosse già stato sanzionato a causa del suo passato comportamento

scorretto, l’assicurato non ha modificato il proprio modo di agire nemmeno in

occasione della sua attività lavorativa stagionale del 2009.

Egli non

ha infatti effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi da maggio 2009 a ottobre 2009 in cui ha lavorato presso il Ristorante __________, mentre ha svolto

insufficienti ricerche di lavoro nel mese di novembre 2009. Per il mese di

novembre 2009, infatti, egli ha indicato di avere svolto cinque ricerche di

lavoro, per iscritto, come cameriere (cfr. doc. 4/5). Tutte queste ricerche di

lavoro sono state svolte spontaneamente e non in risposta ad una reale offerta

di lavoro.

Per tali

motivi, l’assicurato è stato sanzionato dall’amministrazione con 14 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.

14/6.1.-6.2.).

Visto

quanto sopra, questa Corte non può che condividere la valutazione della Sezione

del lavoro che ritiene l’assicurato non disposto ad abbandonare l’attuale

impiego presso il Ristorante __________ – dove, nell’aprile 2010, egli ha

iniziato la sua quarta stagione lavorativa - non essendovi, in particolare, una

reale volontà di ricercare e accettare un impiego al di fuori di quello

attuale.

In simili

condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr.

consid. 2.3., 2.4.), il TCA, in applicazione dell'abituale criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.

50.

pag. 145; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre

2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000;

STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6

aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;

RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250

consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.

63), deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 3 dicembre 2009, era

inidoneo al collocamento.

La

decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

2.6

Quanto alla

richiesta ricorsuale dell’assicurato di “almeno condonarmi il debito con la __________”

(doc. I), questo Tribunale rileva che, dalla documentazione agli atti, risulta

che, con decisione dell’11 febbraio 2010, la Cassa disoccupazione __________ di __________ ha chiesto all’assicurato la restituzione delle indennità di

disoccupazione versate, a torto, dal 3 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009, per

un importo di fr. 2'309.35 (cfr. doc. 4/6).

Contro

questa decisione l'assicurato non ha inoltrato nessuna opposizione (cfr. doc.

VII).

La

richiesta di condono presentata dall’assicurato al TCA esula dalla presente

fattispecie e non deve essere vagliata in questa sede. La giurisprudenza

federale ha infatti stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale, cfr. STCA 38.2009.94 del 18 marzo 2010; SVR 2005 AHV Nr.

19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta

in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 cpv. 3 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi alla Cassa disoccupazione__________ affinché , una volta

cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono,

per decisione, al servizio cantonale.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster