38.2010.24
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 gennaio 2011Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.24
Data decisione, Autorità:
19.01.2011, TCA
Titolo:
Sosp.di 31gg per avere rifiutato di partecipare a un POT.Pretese di risarc.danni irric.Indip.dell'Uff.giurid.Sdl.Negato patr.d'uff. POT adeguato.Entità sanz.si giustifica anche perché 2°sanz.in pochi mesi.Dischetto con registr.colloqui con resp.POT e colloc.conservato da TCA nel caso di quer.penale
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PATROCINIO D'UFFICIO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
QUERELA
SANZIONE
art. 179ter CPS
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LADI
art. 28 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.24
DC/CI/sc
Lugano
19 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 marzo
2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 21
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere iniziato un
programma di occupazione temporanea.
Con decisione
su opposizione del 17 novembre 2009 la Sezione del lavoro ha dichiarato
irricevibile l'opposizione interposta dall'assicurato in quanto tardiva.
Il TCA,
con sentenza 38.2010.1 del 7 giugno 2010, ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la citata decisione su opposizione.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_590/2010 del 14 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'assicurato contro la sentenza cantonale.
1.2. Con
decisione su opposizione dell’8 marzo 2010 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 13 ottobre 2009 (cfr. doc. 23) con la quale RI 1 è
stato sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per
avere rifiutato di partecipare a un programma di occupazione temporanea (in
seguito: POT) presso la __________ a __________. L'attività consisteva nella
costruzione di oggetti di uso domestico.
In
particolare l’amministrazione ha sottolineato che la misura assegnata
all’assicurato era adeguata e che il mancato inizio della stessa non risultava
validamente giustificato (cfr. doc. A).
1.3. Con ricorso
del 29 aprile 2010 RI 1 ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha fatto valere che il
POT proposto non era adeguato alla sua formazione (cfr. doc. I).
1.4. Il 30 aprile
2010 il TCA ha assegnato alla Sezione del lavoro un termine di 20 giorni per
inoltrare la risposta di causa.
Il 19
maggio 2010 la giurista della Sezione del lavoro ha richiesto una proroga fino
al 9 giugno 2010 per inoltrare la risposta di causa adducendo motivi familiari
(cfr. Doc. III).
Il 20
maggio 2010 il TCA ha concesso la proroga richiesta (cfr. Doc. IV).
Con
scritto del 27 maggio 2010 l'assicurato ha chiesto al TCA di annullare la
proroga (cfr. Doc. V).
1.5. Nella sua
risposta dell'8 giugno 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso
e rileva in particolare l'adeguatezza della misura attiva proposta
all’assicurato, sia la recidiva di quest’ultimo, il quale già in precedenza aveva
rifiutato un POT senza valido motivo (cfr. doc. VII).
L'amministrazione
ha sottolineato quanto segue:
"
(…)
Per quanto riguarda la tesi dell'insorgente
secondo cui non poteva essergli assegnata nessuna misura attiva a motivo della
frase contenuta nella decisione 14 luglio 2009, e meglio "(...) non
modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa (...)"
si ribadisce, anche in questa sede, che il significato della predetta frase è
l'esatto contrario di quanto preteso dal signor RI 1. Infatti, pure pendente
una procedura d'opposizione gli assicurati devono ossequiare i loro obblighi di
controllo, quali ad esempio, svolgere le ricerche di lavoro e seguire le
istruzioni dell'amministrazione (cfr. art. 17 cpv. 3 LADI). Attendere la
conclusione di tutto l'iter dell'opposizione e/o delle ulteriori possibilità
d'impugnazione avverso una decisione di sanzione, equivale ad escludere a
priori la possibilità per l'amministrazione di ricorrere ad una misura
d'occupazione ritenuta adeguata al caso concreto. La soluzione preconizzata
servirebbe agli scopi degli assicurati che tentano di sottrarsi alla
frequentazione di provvedimenti del mercato del lavoro ma paralizzerebbe
l'azione dell'amministrazione. In concreto, il consulente del personale di
riferimento ha agito correttamente, assegnando la misura in questione
all'assicurato.
Per quanto riguarda i "suggerimenti"
che l'assicurato avrebbe ricevuto dal responsabile della misura assegnata,
signor __________, si osserva quanto segue. L'ascolto della lunga registrazione
prodotta dal ricorrente conferma il chiaro intento dell'assicurato, ossia
ottenere degli argomenti per potere giustificare la scelta di non frequentare
il provvedimento stabilito dal consulente. In questo senso la risposta fornita
dal signor __________, il 26 gennaio 2010, riassume chiaramente il senso del
colloquio "guidato" dall'assicurato: "mi è parso chiaro che
l'intento del Signor RI 1 era quello di raccogliere informazioni utili per
giustificare la sua volontà di non partecipare alla Misura attiva"
(doc. 12).
A scanso di equivoci, è opportuno riconfermare
che l'assicurato era tenuto a partecipare alla misura scelta legittimamente
dall'amministrazione, che egli ha - in buona sostanza - tentato di manipolare
il colloquio preliminare per giustificare il rifiuto di frequentare la misura
in questione, come pure il senso o la portata dei formulari ufficiali per
riassumere l'esisto del colloquio con il signor __________ (doc. 28), per
tentare di giustificare il proprio rifiuto. Come già indicato nella decisione
contestata (doc. 1, in particolare consid. 7):
- spetta ai consulenti URC di decidere di volta in volta quali
sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli
assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro
capacità e attitudini (STCA del 22 febbraio 2010 nella causa W. V., 38.2009.72,
consid. 2.8., pag. 14 e riferimenti ivi citati),
- in occasione del colloquio del 3 settembre 2009, il signor __________
ha sostanzialmente risposto alle domande poste dall'assicurato, il quale, come
emerge chiaramente dall'assieme della registrazione (della cui legalità si dirà
in seguito) ha insistentemente cercato di ottenere dei motivi per non iniziare
la misura proposta,
- non vi è stato nessun assenso del signor __________ e
soprattutto dell'amministrazione alla non partecipazione alla misura da parte
del signor RI 1,
- il fatto che la misura assegnata occupi l'assicurato in un
settore professionale differente da quello d'origine non giustifica il rifiuto
di partecipazione, soprattutto in ragione del lungo periodo di disoccupazione
dell'interessato.
Non è poi possibile rinunciare a rilevare che
l'assicurato è pure ricorso alla registrazione, in modo furtivo, del colloquio
con il signor __________, come pure con il proprio consulente del personale,
per tentare di sostenere le proprie infondate argomentazioni.
Ora, a questo proposito va rilevato che rimane
aperta la questione della rilevanza penale dell'agire del ricorrente, potendo
essere ragionevolmente configurato il reato di registrazione clandestina di
conversazioni (art. 179ter CPS) e di conseguenza della necessità di mettere a
disposizione - trattandosi di reato perseguibile a querela di parte - della
registrazione prodotta dal signor RI 1 al signor __________ e al signor __________,
quale doc. B.
Ai fini della presente vertenza è comunque utile
ritenere che l'assicurato mostra chiaramente un atteggiamento ostruzionista nei
confronti della misura e non solo. Egli ha infatti ostacolato lo svolgimento
celere e ordinato della procedura, ad esempio rifiutando sistematicamente di
ritirare le comunicazioni inviate per raccomandata dall'amministrazione e
tentando di fare pressione sugli interlocutori paventando inverosimili azioni
legali contro chiunque non gli dia ragione. Questi atteggiamenti non possono
che essere stigmatizzati e mostrano chiaramente l'intenzione dell'assicurato di
sottrarsi con ogni mezzo ai propri obblighi. (…)" (Doc. VII)
1.6. Con scritti
del 24 giugno 2010 (cfr. doc. IX) e del 1° luglio 2010 (cfr. doc. XI) le parti
si sono riconfermate nei rispettivi argomenti.
in
diritto
2.1. L'art. 13
cpv. 3 Lptca stabilisce che il termine per la risposta di causa può essere
prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell'autorità
amministrativa.
Il 19
maggio 2010 la Sezione del lavoro ha chiesto una proroga per l'inoltro della
risposta di causa, motivando l'stanza.
La
domanda è stata accolta dal TCA in applicazione della disposizione della legge
di procedura appena citata.
2.2. La decisione
su opposizione impugnata concerne esclusivamente la sospensione dell'assicurato
per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato
un programma d'occupazione.
Questo è
l'unico terma che può e deve essere affrontato dal TCA.
Le
pretese di risarcimento danni fatte valere dal ricorrente (cfr. Doc. IX pag. 5)
sono irricevibili. Esse esulano infatti dall’oggetto del litigio, determinato
dalla decisione su opposizione con la quale l’assicurato è stato sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. a tale proposito la sentenza del
TF 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid. 3)
Per
l’art. 18 cpv. 1 della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici, le pretese di risarcimento del danno e di
riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale
l’agente pubblico svolge la sua funzione. Giusta l’art. 21 cpv. 1 della
medesima legge, per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice
civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro
Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone
dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro
della sede dell’ente pubblico convenuto.
Pure
inammissibile in questa sede è la richiesta di ordinare al Consiglio di Stato un
esame delle procedure lavorative in merito al suo caso come pure sui relativi
funzionari coinvolti (cfr. doc. IX pag. 5).
2.3. Per quel che
riguarda la mancata indipendenza dell'Ufficio giuridico (cfr. Doc. I, pag. 4) il
TCA rileva innanzitutto che l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, a
seguito di una comunicazione del Consulente del personale dell'URC di __________,
__________ (cfr. Doc. 27), ha inflitto all'assicurato una sanzione in
applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Competente
a pronunciare le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. d è il servizio cantonale
(cfr. art. 30 cpv. 2 LADI, art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), che in Ticino è
l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. c del Regolamento
della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai
disoccupati del 4 febbraio 1998, RL 10.1.4.1.1; cfr. a tal proposito anche STF
8C_62/2009 del 9 giugno 2009, consid. 4).
La
Sezione del lavoro ha emesso sia la decisione che la decisione su opposizione.
Al riguardo il TCA rileva quanto segue.
In
numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione
personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia
la decisione su opposizione. Dal canto suo il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), in un primo
tempo e nella composizione a tre giudici, in un caso non ticinese, ha deciso in
senso contrario al TCA limitandosi a rilevare che non esistevano motivi di
prevenzione nella persona chiamata ad esaminare l’opposizione (cfr. STFA K
11/04 del 27 agosto 2004). In seguito la prima Camera ha sottolineato che la separazione
personale, a seconda dell’organizzazione dell’amministrazione, è necessaria e
sensata (allerdings erforderlich und im Übrigen sinnvoll; cfr. STFA H
53/04 del 25 settembre 2004). In una successiva sentenza, emessa nella
composizione a tre giudici, il TFA ha affermato che se una separazione
personale tra chi decide e chi esamina l’opposizione può essere sensata dal
profilo di una maggiore obiettività della decisione su opposizione, non esiste
tuttavia un obbligo di diritto federale di effettuare tale separazione (STFA C
6/04 del 16 febbraio 2005; cfr. inoltre a tal proposito D. Cattaneo, Sentenze
recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione
permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 139-141 n. 4).
In una
sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V
405, al consid. 2.2. (non pubblicato) il TF si è così espresso:
"
2.2 Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal
profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della
vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte
di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale."
Per quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale,
le decisioni del 5 dicembre 2006 sono state emesse dal servizio conti, mentre
la decisione su opposizione è stata redatta da X.________ (capo servizio conti,
nonché funzionario incaricato), il quale l'ha firmata insieme al capo ufficio
contributi Y.________.
Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52
LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una
separazione personale non è per contro imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre
norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei
singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con
riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des
Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in:
Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa
che però non si realizza nel caso di specie.”
In concreto va pertanto
evidenziato come da una parte una separazione gerarchica e personale di per sé,
seppur opportuna, non è comunque imposta in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione. D’altra parte questo Tribunale ha già accertato in numerose
occasioni in passato che questa separazione è stata adottata dagli organi di
applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In concreto a fissare
all’assicurato un termine per osservazioni e a redigere la decisione relativa
ad una sanzione è stato __________ (cfr.: “funzionario incaricato”, Doc.
26, Doc. 23).
In sede di opposizione è
stata invece l’avv. __________ a, dapprima, fissare all’assicurato un termine
di 10 giorni per fornire alcune informazioni e, poi, ad emettere la decisione
su opposizione (cfr. Doc. 15, Doc. 1).
Anche da questo profilo
l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.
2.4. Secondo l'art.
28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di
proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a
munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della
designazione di un patrocinatore d’ufficio.
In una
sentenza 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 il TCA ha negato ad un assicurato il
patrocinatore d'ufficio rilevando:
"
Nel caso di specie, la qualità degli allegati
prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è
stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di
modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio."
(cfr. anche STCA 42.2007.5, consid. 2.9)
In una
sentenza C 116/03 dell'8 novembre 2004 il TFA è giunto allo stesso risultato,
sottolineando:
"
Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser
Betracht, da der
Beschwerdeführer seine Interessen in diesem
Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen
zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht
hätte (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit Hinweisen)."
Nel caso concreto, come già rilevato in occasione della STCA
38.2010.1 del 7 giugno 2010, il ricorrente giustifica il proprio ricorso
facendo valere l’assenza di patrocinio, senza formulare un’esplicita richiesta
di nomina di un patrocinatore (cfr. doc. I, V, IX). Anche
volendo intendere, nella giustificazione del ricorrente, una sua richiesta di
patrocinio d’ufficio, questa Corte rileva che l’assicurato è stato in grado di
motivare adeguatamente la propria opposizione ed il proprio ricorso.
Il TCA ha compreso quanto postulato
dall’insorgente.
Nel caso in esame, non vi
è pertanto la necessità di assegnare al ricorrente un patrocinatore d’ufficio.
2.5. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia sospeso
l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per
avere rifiutato di partecipare al POT presso la __________ a __________.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli
assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione
finanzi queste misure (cpv. 3).
In
particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:
"
Fatti
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è
reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti
devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione
di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali."
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C
269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo
proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg.
672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo
qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa
tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in
op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare
adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168
dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il
quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75).
Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste
considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si
riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello
della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA
C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una
sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die
versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen
Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der
Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den
Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der
Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem
Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen
und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV
1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw.
2.2, C 43/04)".
Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de
l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de
déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les
critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.
l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].
Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est
assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa
liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses
recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.
S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.
l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h
LACI)".
2.6. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,
rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a
cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio
del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno
2003; DTF 125 V 361).
La
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C
301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV
Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda,
1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 71 segg.
2.7. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso
dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è
pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione
del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di
partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21
giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,
in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri
familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il
periodo limitato di sei mesi.
La nostra
Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più
controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata
all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente
considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato
di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale
impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del
marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a
tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
In una
sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha
accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della
Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della
sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva
rifiutato un programma d'occupazione argomentando:
"
(…)
Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa
come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la
quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i
giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione
temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse
adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute
dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2
LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel
fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa
dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In
considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita
di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal
2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e
20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza
validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente
quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.
284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra
marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25
febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha
interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il
programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può
essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata
avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver
portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui
l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in
oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione
personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di
questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta
dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto
meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva
iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva
ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata
inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel
maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,
essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di
continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una
sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente
al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva
ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato
che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In una
sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la
sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un
programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non
poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni
dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione
le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di
salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato,
benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva
convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover
effettuare lavori pesanti.
In una
sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato
che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera
assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal
rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso
per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato
che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta
nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha
semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente
l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla
persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.
2.8. Nell’evenienza
concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nato nel 1954, ha controllato la disoccupazione a partire dal 6 maggio 2008, che egli ha aperto un 4° termine quadro
per la riscossione dal 6 maggio 2008 al 5 maggio 2010 e che è alla ricerca di
un lavoro a tempo pieno come organizzatore diplomato, impiegato di commercio, aiuto
contabile (cfr. Doc. 32).
Con
decisione del 14 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con una
sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 21 giorni per non
avere iniziato un programma di occupazione temporanea denominato __________ a __________.
Questa
decisone è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.1).
Il 19
agosto 2009 l'URC di __________ ha assegnato all'assicurato un programma
d'occupazione presso la __________ a __________, dove avrebbe dovuto effettuare
"una semplice attività di lavorazioni oggetti di uso domestico, con
integrato un corso di sostegno al collocamento" (cfr. Doc. 27).
Il
responsabile del programma __________ il 3 settembre 2009 ha affermato di avere avuto un colloquio con l'assicurato il 3 settembre 2009, che il programma avrebbe
dovuto svolgersi, a tempo pieno durante 3 mesi (dal 7 settembre al 4 dicembre
2009) e che le attività consistevano nella costruzione di oggetti di uso
domestico con corsi del programma di base LADI.
Il
responsabile del POT ha attestato che RI 1__________ non ha iniziato il
programma assegnatogli in quanto "considera il PO proposto non
adeguato" (cfr. Doc. 28).
Alla
conclusione del colloquio l'assicurato ha deciso che non inizierà il programma
ritenendolo non adeguato. Egli ha aggiunto "come suggerito dal sig. __________"
(cfr. Doc. 29).
Il 28
settembre 2009 l'assicurato ha ancora così motivato il suo rifiuto:
"
(…)
· Le
disposizioni della legge sono chiare v. Art. 16 cpv. 2 lit. b, c, d LADI. La
consulente non ha esaminato approfondito il caso dell'assicurato – prove è
che non rispetta l'Art. 85 2 3 OADI risp. art. 62 cpv. 2 LADI v. le sue
decisioni.
· Questo è un
ulteriore conferma quanto scritto nel rapporto Shallberger – v. NZZ 0807709
sulle capacità analitiche da parte dei consulenti.
· Il pot
assegnato è in chiaro contrasto con il profilo professionale dell'assicurato e
dimostra chiaramente che l'assegnazione è arbitraria ed in chiaro
contrasto alle indicazioni date dal corso presso la __________ a __________.
· L'assegnazione
al pot previsto è in chiara contraopposizione con quanto scritto "… a frequentare
corsi appropriati di riqualifica do di perfezionamento che migliorino la sua
idoneità al collocamento" – come scritto in precedenza il programma "__________"
non porta ad un miglioramento della situazione anzi …
· Dal colloquio
con il Sig. __________, __________, risulta chiaro che il programma "__________"
ha un suo livello ed è indirizzato per delle persone con poca scolarità /
formazione "obsoleta".
· Aver già
lavorato per degli anni in un ambiente simile, so cosa mi aspettava e con quale
conseguenze; se il consulente avesse esaminato il caso dell'assicurato non
avrebbe dovuto prendere quella decisione. (…)" (Doc. 25)
Il 25
giugno 2010 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al sig. __________
della __________:
"
(…)
1. Indichi,
p.f. come si è svolto il colloquio avuto con il signor RI 1 e di che cosa avete
discusso?
Considerandi
2.
Qual
era l'atteggiamento tenuto dal signor RI 1 nel corso del colloquio?
3.
Sul
formulario esito del colloquio (che alleghiamo alla presente), l'assicurato,
riferendosi ai motivi per cui non inizierà la misura proposta, afferma quanto
segue: "(…) come suggerito dal sig. __________ (…)", voglia
p.f. prendere posizione in merito."
(Doc.
13)
Il 26
gennaio 2010 la presidente del CdA __________ e __________, membro del CdA
hanno così risposto:
"
(…)
1.
Come da prassi, chi svolge il colloquio d'entrata (in questo caso il signor __________),
rilevando i dati anagrafici della persona in cerca d'impiego, spiega i
contenuti e la finalità della Misura attiva e cerca di capire la vicenda
professionale che l'ha portata in disoccupazione. Anche con il Signor RI 1 tale
prassi è stata seguita. Per quanto mi è dato di ricordare, tale vicenda mi è
apparsa in contraddizione con l'immagine che il Signor RI 1 ha dato di se stesso, molto al di sopra dei lavori svolti. Tuttavia, questa sensazione me la sono
tenuta per me;
2.
Il Signor RI 1 ha posto molte domande sulla nostra Misura attiva, in
particolare sulla tipologia dei partecipanti, sul lavoro da svolgere e sui
corsi proposti. Alla sue domande ho risposto avvalendomi delle informazioni in
nostro possesso relative alle Misure attive rilasciate dall'UMA, dalle Casse
disoccupazione, ecc.. Mi è parso chiaro che l'intento del Signor RI 1 era
quello dl raccogliere ìnformazioni utili per giustificare la sua volontà di non
partecipare alla Misura attiva;
3.
Non saprei spiegare la decisione del Signor RI 1 di utilizzare il verbo
"suggerire". Va detto che il Signor RI 1 si esprime con un italiano a
volte indecifrabile, per quanto mi ricordo.
Normalmente, durante
i colloqui non entro nel merito dell'articolo 59 della LADI. Del resto nel
formulario Esito del colloquio da me firmato, il punto 2. non è stato
utilizzato." (Doc. 12)
Il 3
febbraio 2010 la Sezione del lavoro ha sottoposto ad __________ le relative
osservazioni dal ricorrente:
"
* Suggerimenti da parte del Sig. __________
Lei invece ha una formazione (elencando quanto
fatto)
- se lei ha un altro opinione del suo
collocatore (riferendosi all'assegnazione di questa misura) Le posso dare le
indicazioni del lavoro adeguato.
- Se lei dice, sostiene (deve solo dire)
che questa misura attiva propostale non è un lavoro adeguata per Lei.
- Non ci sono problemi e non c'è da
discutere ed e facile da dimostrare secondo me.
- Lei dovrebbe andare da un sindacato o
avvocato che fa una opposizione di fatto o di diritto."
(doc. 9/1)
__________
mediante uno scritto pure firmato da __________ il 10 febbraio 2010 si è così
espresso:
"
(…)
In merito al caso RI 1
posso dire di avere ricordi generali, per altro attenuati dal tempo trascorso.
Posso confermare la mia netta impressione
riguardo all'intenzione del RI 1 di non voler partecipare alla Misura Attiva.
Nel corso dei colloqui, come da copione, espongo
i contenuti della nostra Misura attiva, a chi è destinata (vedi Mandato UMA),
quali sono le sue finalità e rispondo ad eventuali domande facendo riferimento
a disposizioni contenute nei materiali illustrativi ufficiali di dominio
pubblico. Alle domande contenute nel formulario "Esito del colloquio":
"Inizierò o non inizierò il programma d'occupazione..." lascio che
sia l'assicurato a rispondere e a dare i motivi della sua scelta. Rifiuto in
modo categorico la strumentalizzazione che il Signor RI
1.
ha fatto delle mie parole che vengono definite "Suggerimenti".
Come anticipato al telefono all'Avvocato __________,
sottoporrò il caso al mio avvocato per tutelare la mia onorabilità e se del caso procedere contro il Signor RI 1 per
diffamazione o calunnia." (Doc. 7)
2.9
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva in primo luogo che
se è vero che il programma di occupazione presso la __________ si sarebbe
svolto in un settore diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è
formato, è altrettanto vero che, trattandosi di programma d'occupazione in
istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha
voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI
(cfr. a questo proposito Doc. I e Doc. IX), ma soltanto quello dell'art. 16
cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).
Ad
esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di
occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente
motivazione:
"
4.1
Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht
mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei
grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine
Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben
hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste
er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder
die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr
als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein
Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den
Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes
erscheinen.
Ebenso wenig genügt für die Annahme von
Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar
keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu
arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der
Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."
Ora, nella presente
fattispecie, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo atto a
considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua
situazione personale o del suo stato di salute.
In merito
alla censura dell’assicurato riguardo alla presunta inadeguatezza del POT
proposto dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. I), questo Tribunale si limita peraltro
a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di
decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo
assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv.
3.
LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio
2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007;
STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Inoltre,
visto che l'assicurato il giorno stesso dell'assegnazione ha attestato di
ritenere non adeguato il programma di occupazione, questo Tribunale ritiene che
vi sia stata da parte sua una chiara volontà di non seguire il programma
d'occupazione e non invece l'indisponibilità dell'organizzatore ad assumerlo
(per un diverso caso cfr. la STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).
In conclusione poiché il
programma di occupazione presso la __________ assegnato all'assicurato rispettava
il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid.
2.3
; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettare senza
indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid.
5), ciò che egli non ha invece fatto.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che la durata del programma
d'occupazione era di tre soli mesi (cfr. STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010) e
che l'assicurato era al quarto termine quadro per la riscossione (cfr. STCA
38.2008.38
del 6 ottobre 2008).
Anche
l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (31 giorni di penalità; cfr. STF
8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6), trattandosi della
seconda sospensione per lo stesso motivo a distanza di pochi mesi (cfr. consid.
1.
) si rivela conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5. e
2.6
).
Questo
Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione
impugnata.
2.10
L'assicurato,
in sede ricorsuale ha prodotto un dischetto (CD) contenente la registrazione
dei colloqui con __________ della __________ e con __________, consulente del
personale presso l'URC di __________.
L'art.
179ter del Codice penale svizzero (CPS) stabilisce che:
"
Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l’assenso degli altri
interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica
cui partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a
un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato
secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2"
La
Sezione del lavoro, nella risposta sottolinea la necessità di mettere a
disposizione delle persone coinvolte tale registrazione (cfr. consid. 1.5).
Il
Tribunale conserverà dunque tra i propri atti il doc. B nell'eventualità che le
due persone in questione intendano inoltrare una querela penale (secondo l'art.
31.
CPC "il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre
dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del
reato").
Spetta
alla Sezione del lavoro comunicare al più presto a __________ e a __________,
qualora non ne fossero già informati, l'esistenza di una registrazione dei
colloqui.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster