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38.2010.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2011Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti

devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione

di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali."

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo

proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non

quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in

Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg.

672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo

qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa

tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in

op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare

adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168

dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il

quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75).

Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste

considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si

riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello

della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA

C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una

sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die

versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen

Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der

Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den

Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der

Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem

Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen

und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV

1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw.

2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.6. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio

del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno

2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C

301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV

Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda,

1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg.

2.7. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso

dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è

pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione

del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

La nostra

Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più

controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente

considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato

di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale

impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del

marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a

tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una

sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha

accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della

Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della

sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva

rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

"

(…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa

come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la

quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i

giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione

temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse

adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute

dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2

LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel

fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa

dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In

considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita

di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal

2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e

20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza

validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente

quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.

284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra

marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione

personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di

questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una

sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente

al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva

ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25

giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato

che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la

sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un

programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non

poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni

dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione

le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di

salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato,

benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva

convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

In una

sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato

che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera

assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal

rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso

per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato

che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta

nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha

semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente

l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla

persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.

2.8. Nell’evenienza

concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nato nel 1954, ha controllato la disoccupazione a partire dal 6 maggio 2008, che egli ha aperto un 4° termine quadro

per la riscossione dal 6 maggio 2008 al 5 maggio 2010 e che è alla ricerca di

un lavoro a tempo pieno come organizzatore diplomato, impiegato di commercio, aiuto

contabile (cfr. Doc. 32).

Con

decisione del 14 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con una

sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 21 giorni per non

avere iniziato un programma di occupazione temporanea denominato __________ a __________.

Questa

decisone è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.1).

Il 19

agosto 2009 l'URC di __________ ha assegnato all'assicurato un programma

d'occupazione presso la __________ a __________, dove avrebbe dovuto effettuare

"una semplice attività di lavorazioni oggetti di uso domestico, con

integrato un corso di sostegno al collocamento" (cfr. Doc. 27).

Il

responsabile del programma __________ il 3 settembre 2009 ha affermato di avere avuto un colloquio con l'assicurato il 3 settembre 2009, che il programma avrebbe

dovuto svolgersi, a tempo pieno durante 3 mesi (dal 7 settembre al 4 dicembre

2009) e che le attività consistevano nella costruzione di oggetti di uso

domestico con corsi del programma di base LADI.

Il

responsabile del POT ha attestato che RI 1__________ non ha iniziato il

programma assegnatogli in quanto "considera il PO proposto non

adeguato" (cfr. Doc. 28).

Alla

conclusione del colloquio l'assicurato ha deciso che non inizierà il programma

ritenendolo non adeguato. Egli ha aggiunto "come suggerito dal sig. __________"

(cfr. Doc. 29).

Il 28

settembre 2009 l'assicurato ha ancora così motivato il suo rifiuto:

"

(…)

· Le

disposizioni della legge sono chiare v. Art. 16 cpv. 2 lit. b, c, d LADI. La

consulente non ha esaminato approfondito il caso dell'assicurato – prove è

che non rispetta l'Art. 85 2 3 OADI risp. art. 62 cpv. 2 LADI v. le sue

decisioni.

· Questo è un

ulteriore conferma quanto scritto nel rapporto Shallberger – v. NZZ 0807709

sulle capacità analitiche da parte dei consulenti.

· Il pot

assegnato è in chiaro contrasto con il profilo professionale dell'assicurato e

dimostra chiaramente che l'assegnazione è arbitraria ed in chiaro

contrasto alle indicazioni date dal corso presso la __________ a __________.

· L'assegnazione

al pot previsto è in chiara contraopposizione con quanto scritto "… a frequentare

corsi appropriati di riqualifica do di perfezionamento che migliorino la sua

idoneità al collocamento" – come scritto in precedenza il programma "__________"

non porta ad un miglioramento della situazione anzi …

· Dal colloquio

con il Sig. __________, __________, risulta chiaro che il programma "__________"

ha un suo livello ed è indirizzato per delle persone con poca scolarità /

formazione "obsoleta".

· Aver già

lavorato per degli anni in un ambiente simile, so cosa mi aspettava e con quale

conseguenze; se il consulente avesse esaminato il caso dell'assicurato non

avrebbe dovuto prendere quella decisione. (…)" (Doc. 25)

Il 25

giugno 2010 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al sig. __________

della __________:

"

(…)

1. Indichi,

p.f. come si è svolto il colloquio avuto con il signor RI 1 e di che cosa avete

discusso?

Considerandi

2.

Qual

era l'atteggiamento tenuto dal signor RI 1 nel corso del colloquio?

3.

Sul

formulario esito del colloquio (che alleghiamo alla presente), l'assicurato,

riferendosi ai motivi per cui non inizierà la misura proposta, afferma quanto

segue: "(…) come suggerito dal sig. __________ (…)", voglia

p.f. prendere posizione in merito."

(Doc.

13)

Il 26

gennaio 2010 la presidente del CdA __________ e __________, membro del CdA

hanno così risposto:

"

(…)

1.

Come da prassi, chi svolge il colloquio d'entrata (in questo caso il signor __________),

rilevando i dati anagrafici della persona in cerca d'impiego, spiega i

contenuti e la finalità della Misura attiva e cerca di capire la vicenda

professionale che l'ha portata in disoccupazione. Anche con il Signor RI 1 tale

prassi è stata seguita. Per quanto mi è dato di ricordare, tale vicenda mi è

apparsa in contraddizione con l'immagine che il Signor RI 1 ha dato di se stesso, molto al di sopra dei lavori svolti. Tuttavia, questa sensazione me la sono

tenuta per me;

2.

Il Signor RI 1 ha posto molte domande sulla nostra Misura attiva, in

particolare sulla tipologia dei partecipanti, sul lavoro da svolgere e sui

corsi proposti. Alla sue domande ho risposto avvalendomi delle informazioni in

nostro possesso relative alle Misure attive rilasciate dall'UMA, dalle Casse

disoccupazione, ecc.. Mi è parso chiaro che l'intento del Signor RI 1 era

quello dl raccogliere ìnformazioni utili per giustificare la sua volontà di non

partecipare alla Misura attiva;

3.

Non saprei spiegare la decisione del Signor RI 1 di utilizzare il verbo

"suggerire". Va detto che il Signor RI 1 si esprime con un italiano a

volte indecifrabile, per quanto mi ricordo.

Normalmente, durante

i colloqui non entro nel merito dell'articolo 59 della LADI. Del resto nel

formulario Esito del colloquio da me firmato, il punto 2. non è stato

utilizzato." (Doc. 12)

Il 3

febbraio 2010 la Sezione del lavoro ha sottoposto ad __________ le relative

osservazioni dal ricorrente:

"

* Suggerimenti da parte del Sig. __________

Lei invece ha una formazione (elencando quanto

fatto)

- se lei ha un altro opinione del suo

collocatore (riferendosi all'assegnazione di questa misura) Le posso dare le

indicazioni del lavoro adeguato.

- Se lei dice, sostiene (deve solo dire)

che questa misura attiva propostale non è un lavoro adeguata per Lei.

- Non ci sono problemi e non c'è da

discutere ed e facile da dimostrare secondo me.

- Lei dovrebbe andare da un sindacato o

avvocato che fa una opposizione di fatto o di diritto."

(doc. 9/1)

__________

mediante uno scritto pure firmato da __________ il 10 febbraio 2010 si è così

espresso:

"

(…)

In merito al caso RI 1

posso dire di avere ricordi generali, per altro attenuati dal tempo trascorso.

Posso confermare la mia netta impressione

riguardo all'intenzione del RI 1 di non voler partecipare alla Misura Attiva.

Nel corso dei colloqui, come da copione, espongo

i contenuti della nostra Misura attiva, a chi è destinata (vedi Mandato UMA),

quali sono le sue finalità e rispondo ad eventuali domande facendo riferimento

a disposizioni contenute nei materiali illustrativi ufficiali di dominio

pubblico. Alle domande contenute nel formulario "Esito del colloquio":

"Inizierò o non inizierò il programma d'occupazione..." lascio che

sia l'assicurato a rispondere e a dare i motivi della sua scelta. Rifiuto in

modo categorico la strumentalizzazione che il Signor RI

1.

ha fatto delle mie parole che vengono definite "Suggerimenti".

Come anticipato al telefono all'Avvocato __________,

sottoporrò il caso al mio avvocato per tutelare la mia onorabilità e se del caso procedere contro il Signor RI 1 per

diffamazione o calunnia." (Doc. 7)

2.9

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva in primo luogo che

se è vero che il programma di occupazione presso la __________ si sarebbe

svolto in un settore diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è

formato, è altrettanto vero che, trattandosi di programma d'occupazione in

istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha

voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI

(cfr. a questo proposito Doc. I e Doc. IX), ma soltanto quello dell'art. 16

cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad

esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di

occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente

motivazione:

"

4.1

Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht

mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei

grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine

Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben

hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste

er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder

die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr

als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein

Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den

Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes

erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von

Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar

keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu

arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der

Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."

Ora, nella presente

fattispecie, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo atto a

considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua

situazione personale o del suo stato di salute.

In merito

alla censura dell’assicurato riguardo alla presunta inadeguatezza del POT

proposto dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. I), questo Tribunale si limita peraltro

a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di

decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo

assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv.

3.

LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio

2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007;

STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Inoltre,

visto che l'assicurato il giorno stesso dell'assegnazione ha attestato di

ritenere non adeguato il programma di occupazione, questo Tribunale ritiene che

vi sia stata da parte sua una chiara volontà di non seguire il programma

d'occupazione e non invece l'indisponibilità dell'organizzatore ad assumerlo

(per un diverso caso cfr. la STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

In conclusione poiché il

programma di occupazione presso la __________ assegnato all'assicurato rispettava

il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid.

2.3

; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettare senza

indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid.

5), ciò che egli non ha invece fatto.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che la durata del programma

d'occupazione era di tre soli mesi (cfr. STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010) e

che l'assicurato era al quarto termine quadro per la riscossione (cfr. STCA

38.2008.38

del 6 ottobre 2008).

Anche

l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (31 giorni di penalità; cfr. STF

8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6), trattandosi della

seconda sospensione per lo stesso motivo a distanza di pochi mesi (cfr. consid.

1.

) si rivela conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5. e

2.6

).

Questo

Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione

impugnata.

2.10

L'assicurato,

in sede ricorsuale ha prodotto un dischetto (CD) contenente la registrazione

dei colloqui con __________ della __________ e con __________, consulente del

personale presso l'URC di __________.

L'art.

179ter del Codice penale svizzero (CPS) stabilisce che:

"

Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l’assenso degli altri

interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica

cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a

un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato

secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2"

La

Sezione del lavoro, nella risposta sottolinea la necessità di mettere a

disposizione delle persone coinvolte tale registrazione (cfr. consid. 1.5).

Il

Tribunale conserverà dunque tra i propri atti il doc. B nell'eventualità che le

due persone in questione intendano inoltrare una querela penale (secondo l'art.

31.

CPC "il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre

dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del

reato").

Spetta

alla Sezione del lavoro comunicare al più presto a __________ e a __________,

qualora non ne fossero già informati, l'esistenza di una registrazione dei

colloqui.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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