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Decisione

38.2010.25

Ass.che ha lavorato da 8 a 11/08(ricevuto solo salario di 8/08)non ha diritto a ind.per insolv.Obbligo di ridurre il danno rispettato dall'ass.,ma non dal suo rappresentante(atteso troppo tempo per ad

14 dicembre 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo

il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar

2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht.

Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten

Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten

Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit

bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta Corte

ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde,

das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der

vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also

auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des

Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich

bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall

verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten

aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass

zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen

bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls

nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines

halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende

Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche

abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat

unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der

Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C

240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von

einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem

während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht

mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der

persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat

denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das

Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen

liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und

der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung

seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa,

in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato

come barista del __________ di __________, gestito dalla __________, dal 18

agosto al 30 novembre 2008, conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 48, 36,

12a, 39-41, 45-47).

La __________

ha versato al ricorrente il salario del mese di agosto 2008, mentre non gli ha

corrisposto gli stipendi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2008 (cfr.

doc. I, 15).

L’assicurato

ha indicato di avere dapprima sollecitato verbalmente la datrice di lavoro al

versamento del salario (cfr. doc. I).

Non avendo

ottenuto risposta positiva, egli, il 5 novembre 2008, ha costituito in mora la __________, inviandole una lettera del seguente tenore:

"

Come accennato più volte verbalmente, sono

ancora in attesa del versamento del salario del mese di settembre e ottobre.

Tengo inoltre a precisare che ho svolto molte più ore di quelle che abbiamo

stabilito contrattualmente, inoltre la invito a volermi consegnare un dettaglio

del piano di lavoro da confrontare con il mio in quanto non ho fatto tutti i

giorni di libero.

Se non viene versato lo

stipendio per i 2 mesi indicati, alla fine di novembre sarò costretto a

lasciare il posto di lavoro. (…)” (Doc. D)

Dopo la

conclusione del rapporto di impiego, e meglio l’11 febbraio 2009, l’insorgente

ha trasmesso un ulteriore scritto all’ex datrice di lavoro, nel quale ha

affermato che:

"

Come da colloquio verbale le ricordo di volermi

versare lo stipendio del mese di settembre, ottobre e novembre 2008 con

relativo conguaglio salariale in merito ai piani di lavoro che vi ho consegnato.

Sarò costretto a prendere

un legale nel caso non viene versato quanto dovuto entro 10 giorni. (…)” (Doc.

D)

Visto che

la Sagl non ha proceduto a corrispondergli quanto dovuto, l’assicurato ha

incaricato il RA 1 di tutelare i suoi diritti. Il suo rappresentante, il 27

marzo 2009, ha così scritto all’ex datrice di lavoro, chiedendo di trovare al

più presto una soluzione con l’insorgente (cfr. doc. E).

Il 21

aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente interpellato per

iscritto la __________, indicando che:

"

Ci riferiamo alla nostra precedente lettera e al

colloquio avuto presso i nostri uffici a riguardo alle ore lavorate dall’ex

dipendente da settembre a novembre 2008, nel merito invitiamo di trovare una

soluzione bonale entro il 30 aprile 2009, caso contrario si procederà per via

legale.” (Doc. F)

Il RA 1,

il 28 maggio 2009, ha inviato all’ex datrice di lavoro del ricorrente un

ulteriore scritto del seguente tenore:

"

Eravamo d’accordo che contattavate RI 1, per

dirimere la questione legata ai salari non versati e alle ore supplementari, ma

nulla è avvenuto, quindi vi concediamo imperativi 5 giorni di tempo per

chiudere la questione, caso contrario avvierà procedura legale.” (Doc. G)

Siccome la

__________ non ha reagito nemmeno a quest’ultima lettera, il rappresentante

dell’assicurato, il 24 giugno 2009, ha inoltrato alla Pretura di __________

un’istanza per mercede e salari, con cui è stata postulata la condanna dell’ex

datrice di lavoro al pagamento di fr. 5'940.95 afferenti agli stipendi di

settembre, ottobre e novembre 2008 convenuti contrattualmente, la messa in discussione

nel contraddittorio della fattispecie legata alle ore supplementari da cui

deriva l’importo di fr. 26'035.85 (cfr. doc. H).

La

procedura pendente in Pretura, che era stata sospesa nel mese di settembre 2009

per verificare se era possibile trovare un accordo tra le parti, è stata

riattivata il 3 dicembre 2009 (cfr. doc. N).

Il 12

gennaio 2010 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________

(cfr. doc. B2). La relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo il

9.

febbraio 2010 ed è poi stata ritenuta definitivamente chiusa a seguito delle

pubblicazioni ordinate dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il 19

febbraio 2010, siccome nessun creditore ha messo a disposizione l’anticipo

richiesto (cfr. doc. B3).

Nel

giugno 2010 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5

lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Nel

frattempo la Cassa ha ricevuto, il 28 gennaio 2010, la domanda di indennità per

insolvenza dell’assicurato (doc. 15).

L’amministrazione,

con decisione del 2 febbraio 2010, confermata con decisione su opposizione del

12.

marzo 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in

quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.

55.

cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).

L’insorgente,

dal canto suo, sostiene di aver intrapreso tempestivamente ed energicamente

tutti i passi necessari per “ridurre il danno” e che né lui, né il suo

rappresentante sono rimasti inattivi.

Egli, in

particolare, ha precisato di aver cercato, per un breve periodo prima di

intentare una procedura giudiziaria, un accordo bonale con la ex datrice di

lavoro, siccome, unitamente al RA 1, aveva valutato che le speranze di

recuperare il dovuto fossero concrete (cfr. doc. I).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che

l’assicurato si è attivato già durante il rapporto di impiego, e meglio agli

inizi di novembre 2008 - poco più di un mese dal mancato pagamento del salario

di settembre 2008 -, al fine di recuperare gli stipendi impagati di settembre e

di ottobre 2008.

In

effetti il 5 novembre 2008 egli ha costituito in mora la __________,

trasmettendole uno scritto, in cui, dopo aver sottolineato di averla

sollecitata più volte verbalmente, ha indicato, segnatamente, di essere ancora

in attesa del versamento dei salari di settembre e ottobre 2008 (cfr. doc. D;

consid. 2.6.).

Non

avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha, poi, interrotto l’attività

lavorativa dalla fine del mese di novembre 2008 e nel mese di febbraio 2009 ha nuovamente chiesto per iscritto la corresponsione degli stipendi da settembre a novembre 2008

(cfr. doc. D).

Inoltre, conformemente

a quanto ventilato nella lettera dell’11 febbraio 2009, nel mese di marzo 2009

- ossia poco più di tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro -, vista

l’inadempienza dell’ex datrice di lavoro, egli ha chiesto l’intervento di un

rappresentante, e meglio del RA 1.

Fino a

quel momento all’assicurato, dal profilo del rispetto dell’obbligo di ridurre

il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI nulla può essere rimproverato.

Questa

considerazione non vale invece per il periodo successivo.

Questa

Corte, ritiene infatti che il rappresentante dell’insorgente avrebbe dovuto inoltrare

un’azione civile o una domanda di esecuzione, facendo quindi spiccare un

precetto esecutivo nei confronti della __________, al più tardi, alla fine di

aprile 2009, ovvero alla scadenza del termine impartito il 21 aprile 2009 dal

medesimo all’ex datrice di lavoro del ricorrente per trovare una soluzione

bonale (cfr. consid. 2.6.).

Questa

conclusione si impone, in primo luogo, alla luce del fatto che comunque

l’assicurato già l’11 febbraio 2009 aveva proceduto - oltretutto per la seconda

volta (la prima volta con lettera del 5 novembre 2008; cfr. consid. 2.6.) - a

costituire in mora l’ex datrice di lavoro, fissando alla Sagl un termine di

dieci giorni per versargli gli stipendi impagati.

Anche il

rappresentante del ricorrente, alla fine di marzo 2009, aveva peraltro concesso

alla Sagl ulteriore tempo (cfr. doc. E: lettera del 27 marzo 2009) per

provvedere alla corresponsione del dovuto, trovando una soluzione bonale (cfr.

consid. 2.6.).

In

secondo luogo, questa conclusione deriva dalla circostanza che proprio nello

scritto del 27 marzo 2010 l’RA 1 aveva indicato che dalla versione fornita

dall’assicurato “dovrebbero risultare altri gravi, che potrebbero portarvi

davanti alla giustizia penale…” (cfr. doc. E).

Il

rappresentante del ricorrente, quindi, dal momento che aveva ventilato alla

Sagl la possibilità che i fatti in questione avessero una rilevanza penale, non

avrebbe dovuto attendere fino al 24 giugno 2009 per adire le vie legali al fine

di far valere il credito salariale dell’assicurato. Ciò vale tanto più se si

considera che il tentativo di trovare una soluzione bonale, tramite la visita

della direzione della Sagl presso gli uffici dell’RA 1 tra la fine del mese di

marzo e la metà del mese di aprile 2009, non aveva portato ad alcun risultato

concreto.

Per di

più il rappresentante dell’insorgente nemmeno ha agito senza indugio allo

scadere del termine di cinque giorni imperativi concesso il 28 maggio 2009 per

chiudere la questione (cfr. doc. G; consid. 2.6.). Egli è, infatti, restato

inattivo fino al 24 giugno 2009, allorché ha inoltrato alla Pretura di __________

un’istanza per mercede e salari (cfr. doc. H).

Dal

profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione e nella particolare

circostanza del caso concreto non può neppure essere approvato il comportamento

dell’RA 1 che, pendente la causa in Pretura, nel mese di settembre 2009 ha pure acconsentito a una sospensione della relativa procedura al fine di giungere a un accordo

bonale (cfr. consid. 2.6.).

A tale

proposito giova osservare che siccome le trattative volte a trovare una

soluzione bonale erano fallite già nel periodo marzo-aprile 2009, una

sospensione della causa per tentare di risolvere bonalmente la vertenza risultava

priva di senso e atta unicamente a procrastinare inutilmente la causa.

In una

sentenza 8C_534/2010 del 20 ottobre 2010 l’Alta Corte, chinandosi su un caso di

indennità per insolvenza, ha al riguardo stabilito che:

"

Wenn Vergleichsverhandlungen scheitern, besteht grundsätzlich

kein Anlass, solche erneut aufzunehmen. Dann müssen

rechtliche Schritte eingeleitet werden.”

Il TCA

ricorda che nel giudizio appena citato il Tribunale federale ha sì confermato

la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo con cui

era stato stabilito che un assicurato non aveva gravemente violato l’art. 55

cpv. 1 LADI.

Tuttavia

relativamente a quella fattispecie (un assicurato che aveva lavorato dal luglio

al dicembre 1999 nel servizio esterno di una SA, nel marzo 2000, tramite il

proprio legale, da cui era patrocinato dagli inizi del 2000, ha fatto valere nei confronti della ex datrice di lavoro un credito salariale di fr. 32'586.--.

Nei mesi di maggio e giugno 2000 hanno avuto luogo delle trattative con la SA al

fine di trovare una soluzione bonale. Visto l’esito negativo delle stesse, alla

fine di settembre 2002 è stata avviata una procedura presso il Giudice di pace

e nel marzo 2003 è stata inoltrata un’azione presso il Tribunale distrettuale)

la nostra Massima Istanza ha indicato che:

"

(…)

Entscheidend ist aber der konkrete Sachverhalt

(E. 3.1 hievor). Der vorliegende Fall kann nicht mit

einer Situation verglichen werden, wo ein normaler Monatslohn nicht mehr

bezahlt wird und der Arbeitnehmer einfach zuwartet. In solchen Konstellationen

ist das Nichtbezahlen in der Regel ein dringender Hinweis darauf, dass der

Arbeitgeber Zahlungsschwierigkeiten hat. Einen Fixlohn einzuklagen, bedarf auch

keiner weiteren Abklärungen etc. Der vorliegende Fall kann insbesondere aus

zwei Gründen nicht mit solchen Standardsituationen verglichen werden.

4.2.2

Es ging um Forderungen des

Beschwerdegegners aus einem Handelsreisendenvertrag mit einer komplizierten

Entschädigungsregelung. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses war umstritten,

welche Forderungen überhaupt bestehen. Die Arbeitgeberin machte auch

Gegenforderungen geltend (vgl. Schreiben des Rechtsvertreters der Firma

U.________ AG vom 10. Mai 2000). Aus dem Nichtbezahlen der Forderungen des

Beschwerdegegners konnte somit nicht abgeleitet werden, dass sie nicht leisten

konnte. Die Beschwerdeführerin führt sodann selber aus, man habe am 2.

September 2002 festgestellt, dass die Firma U.________ AG inaktiv gewesen sei.

Sie leitete daraus ab, bei kleinen und mittleren Unternehmen müsse - gerade in

wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie dies auch in den Jahren nach 2001 der

Fall gewesen sei - mit einer Geschäftsaufgabe und damit einem Lohnverlust

gerechnet werden. Es gibt aber keine Anhaltspunkte, dass der Beschwerdegegner

bereits früher (vor dem 2. September 2002) mit der Geschäftsaufgabe rechnen

musste. In der Folge stellte er Ende September, also noch im gleichen Monat,

das Begehren beim Friedensrichter. In den Konkurs fiel die Firma U.________ AG

sodann erst am ........ .

4.2.3

Die Zeit zwischen dem Begehren beim

Friedensrichter im September 2002 und der Einreichung der Klage beim

Bezirksgericht Bülach im März 2003 kann dem Beschwerdegegner nicht als Säumnis

bei der Wahrung seiner Ansprüche gegenüber der Firma U.________ AG vorgeworfen

werden. Er kann nichts dafür, wenn es im Friedensrichterverfahren nicht weiter

ging, zumal sich seine damalige Rechtsvertreterin deswegen offenbar veranlasst

sah, beim Friedensrichter zu intervenieren (vgl. ihre Telefonnotiz vom 24.

Januar 2003). Somit geht es um die Beurteilung des Zeitraums zwischen Juni 2000

(Abbruch der Vergleichsverhandlungen) und September 2002. (…)“

Nel nostro caso ci

troviamo invece in presenza di una situazione classica nella quale il salario

mensile normale non è stato versato.

2.8

Alla luce di

quanto esposto al considerando precedente, l'assicurato attendendo fino al 24

giugno 2009 per adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave

negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2009.37-38 dell’11

gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21

novembre 2007).

La giurisprudenza esige

infatti che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C

271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Si

ricorda peraltro che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto

all'indennità per insolvenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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