38.2010.25
Ass.che ha lavorato da 8 a 11/08(ricevuto solo salario di 8/08)non ha diritto a ind.per insolv.Obbligo di ridurre il danno rispettato dall'ass.,ma non dal suo rappresentante(atteso troppo tempo per ad
14 dicembre 2010Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.25
Data decisione, Autorità:
14.12.2010, TCA
Titolo:
Ass.che ha lavorato da 8 a 11/08(ricevuto solo salario di 8/08)non ha diritto a ind.per insolv.Obbligo di ridurre il danno rispettato dall'ass.,ma non dal suo rappresentante(atteso troppo tempo per adire le vie legali contro il DL).Fallite le trattative per una soluz.bonale,non ha senso riattivarle
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RAPPRESENTANZA
art. 51 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.25
rs/DC/sc
Lugano
14 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 marzo
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 marzo 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 2 febbraio 2010 con il quale aveva
negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non aver
rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in
tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. B, C).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 12 marzo 2010 l’assicurato, rappresentato da RA 1,
ha ricorso tempestivamente al TCA, postulando l’annullamento del provvedimento
in questione e l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha in particolare addotto, da
un lato, che la sua ex datrice di lavoro, la __________, gli ha versato l’ultimo
salario alla fine di agosto 2008 (n.d.r.: il suo contratto di lavoro ha
avuto inizio il 18 agosto 2008; cfr. doc. 30c; 48), mentre non gli sono
stati pagati gli stipendi di settembre, ottobre novembre 2008.
Dall’altro,
di avere, dopo ripetuti richiami verbali, sollecitato la datrice di lavoro a
provvedere al pagamento dei salari arretrati con corrispondenza del 5 novembre
2008 e dell’11 febbraio 2009.
L’insorgente
ha precisato di aver, poi, fatto capo, non avendo avuto soddisfazione,
all’aiuto del RA 1, il quale è intervenuto il 27 marzo 2009, inviando una lettera
raccomandata alla __________ con la richiesta di trovare al più presto una
soluzione alla pendenza salariale.
L’assicurato
ha, altresì, indicato che il 21 aprile 2009, dopo un incontro con la direzione
della __________, nella persona di __________, al fine di chiarire le ragioni
del mancato pagamento del salario, l’RA 1 ha inviato una nuova lettera all’ex
datore di lavoro con l’invito a trovare una soluzione bonale.
Il
ricorrente, al riguardo, ha rilevato che le trattative che sono state
conseguentemente aperte allo scopo di risolvere bonalmente la vertenza non
hanno avuto successo, che pertanto il proprio rappresentante il 28 maggio 2009 ha dato alla __________ l’ultimo termine di cinque giorni per chiudere il caso e che, non
essendo stato osservato detto termine, il 24 giugno 2009 è stata inoltrata
un’istanza mercede e salari presso la Pretura di __________.
L’insorgente
ha evidenziato che il proprio rappresentante si è impegnato per recuperare la
somma di salari, dapprima, per vie extragiudiziarie e che il fatto che la
direzione della Sagl si fosse dichiarata disponibile a trovare un accordo era
apparso come una garanzia di successo, visto peraltro che quest’ultima voleva
evitare il fallimento.
Egli ha,
inoltre, sottolineato che ancora durante l’istruzione dell’istanza per mercede
e salari, l’ex datore di lavoro, per il tramite dell’avv. __________, ha
manifestato la volontà di trovare un accordo bonale e che la circostanza che la Sagl fosse rappresentata da un avvocato conferiva alle trattative un quadro più formale facente
credere che una soluzione si sarebbe trovata a breve.
Il
ricorrente sostiene di aver fatto tempestivamente ed energicamente tutti i
passi necessari per “ridurre il danno”, di non essere assolutamente rimasto
inattivo, come nemmeno il RA 1.
In
proposito egli fa riferimento alla corrispondenza inviata dal medesimo nel
novembre 2008, ancora durante il rapporto di lavoro, dopo aver rivendicato verbalmente
a più riprese la corresponsione del salario dei mesi rimasti impagati, alla
propria lettera dell’11 febbraio 2009, al mandato conferito al RA 1 nel mese
successivo e alla corrispondenza di questi relativa al periodo marzo-maggio
2009 da cui risulta che erano in corso delle negoziazioni con la Direzione della __________.
A
quest’ultimo riguardo l’assicurato ha indicato che le trattative portate avanti
dal RA 1 per risolvere il caso bonalmente si sono protratte soltanto per
qualche settimana e che dall’insuccesso delle stesse non si può evincere
l’insufficienza degli sforzi intrapresi, giacché questo significherebbe che non
si dovrebbe più cercare di trovare una soluzione bonale prima di avviare una
procedura, come pure che quest’ultima dovrebbe essere intrapresa anche quando
sussiste una concreta speranza di recuperare il dovuto senza intentare azioni
giudiziarie. A mente del ricorrente la giurisprudenza non intende questo.
Egli ha
puntualizzato di avere valutato, unitamente al proprio rappresentante, che le
speranze di recuperare il dovuto fossero concrete e di avere, dunque, cercato,
per un breve periodo, di trovare una soluzione bonale prima di intentare una
procedura giudiziaria.
Infine il
ricorrente ritiene che la Cassa, nell’applicare la giurisprudenza in materia,
sia stata troppo restrittiva e di conseguenza l’abbia penalizzato in maniera
eccessiva, non considerando i suoi tentativi di venire a capo della situazione,
dapprima da solo e in seguito mediante il suo rappresentante (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. Il RA 1, per
conto dell’assicurato, si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con
scritto del 16 luglio 2010, al quale ha allegato della documentazione (cfr.
doc. IX; A1-C9).
1.5. Il 27 luglio
2010 la Cassa ha comunicato di ribadire quanto precisato nella risposta di
causa, non apportando la lettera del 16 luglio 2010 nuovi elementi di
valutazione (cfr. doc. XIII).
1.6. Il doc. XIII
è stato trasmesso al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc.
XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo
il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar
2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht.
Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten
Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten
Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit
bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta Corte
ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde,
das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der
vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also
auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des
Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich
bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall
verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten
aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen
bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls
nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines
halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende
Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche
abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat
unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der
Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C
240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der
persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das
Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen
liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und
der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung
seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa,
in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato
come barista del __________ di __________, gestito dalla __________, dal 18
agosto al 30 novembre 2008, conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 48, 36,
12a, 39-41, 45-47).
La __________
ha versato al ricorrente il salario del mese di agosto 2008, mentre non gli ha
corrisposto gli stipendi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2008 (cfr.
doc. I, 15).
L’assicurato
ha indicato di avere dapprima sollecitato verbalmente la datrice di lavoro al
versamento del salario (cfr. doc. I).
Non avendo
ottenuto risposta positiva, egli, il 5 novembre 2008, ha costituito in mora la __________, inviandole una lettera del seguente tenore:
"
Come accennato più volte verbalmente, sono
ancora in attesa del versamento del salario del mese di settembre e ottobre.
Tengo inoltre a precisare che ho svolto molte più ore di quelle che abbiamo
stabilito contrattualmente, inoltre la invito a volermi consegnare un dettaglio
del piano di lavoro da confrontare con il mio in quanto non ho fatto tutti i
giorni di libero.
Se non viene versato lo
stipendio per i 2 mesi indicati, alla fine di novembre sarò costretto a
lasciare il posto di lavoro. (…)” (Doc. D)
Dopo la
conclusione del rapporto di impiego, e meglio l’11 febbraio 2009, l’insorgente
ha trasmesso un ulteriore scritto all’ex datrice di lavoro, nel quale ha
affermato che:
"
Come da colloquio verbale le ricordo di volermi
versare lo stipendio del mese di settembre, ottobre e novembre 2008 con
relativo conguaglio salariale in merito ai piani di lavoro che vi ho consegnato.
Sarò costretto a prendere
un legale nel caso non viene versato quanto dovuto entro 10 giorni. (…)” (Doc.
D)
Visto che
la Sagl non ha proceduto a corrispondergli quanto dovuto, l’assicurato ha
incaricato il RA 1 di tutelare i suoi diritti. Il suo rappresentante, il 27
marzo 2009, ha così scritto all’ex datrice di lavoro, chiedendo di trovare al
più presto una soluzione con l’insorgente (cfr. doc. E).
Il 21
aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente interpellato per
iscritto la __________, indicando che:
"
Ci riferiamo alla nostra precedente lettera e al
colloquio avuto presso i nostri uffici a riguardo alle ore lavorate dall’ex
dipendente da settembre a novembre 2008, nel merito invitiamo di trovare una
soluzione bonale entro il 30 aprile 2009, caso contrario si procederà per via
legale.” (Doc. F)
Il RA 1,
il 28 maggio 2009, ha inviato all’ex datrice di lavoro del ricorrente un
ulteriore scritto del seguente tenore:
"
Eravamo d’accordo che contattavate RI 1, per
dirimere la questione legata ai salari non versati e alle ore supplementari, ma
nulla è avvenuto, quindi vi concediamo imperativi 5 giorni di tempo per
chiudere la questione, caso contrario avvierà procedura legale.” (Doc. G)
Siccome la
__________ non ha reagito nemmeno a quest’ultima lettera, il rappresentante
dell’assicurato, il 24 giugno 2009, ha inoltrato alla Pretura di __________
un’istanza per mercede e salari, con cui è stata postulata la condanna dell’ex
datrice di lavoro al pagamento di fr. 5'940.95 afferenti agli stipendi di
settembre, ottobre e novembre 2008 convenuti contrattualmente, la messa in discussione
nel contraddittorio della fattispecie legata alle ore supplementari da cui
deriva l’importo di fr. 26'035.85 (cfr. doc. H).
La
procedura pendente in Pretura, che era stata sospesa nel mese di settembre 2009
per verificare se era possibile trovare un accordo tra le parti, è stata
riattivata il 3 dicembre 2009 (cfr. doc. N).
Il 12
gennaio 2010 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________
(cfr. doc. B2). La relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo il
9.
febbraio 2010 ed è poi stata ritenuta definitivamente chiusa a seguito delle
pubblicazioni ordinate dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il 19
febbraio 2010, siccome nessun creditore ha messo a disposizione l’anticipo
richiesto (cfr. doc. B3).
Nel
giugno 2010 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5
lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Nel
frattempo la Cassa ha ricevuto, il 28 gennaio 2010, la domanda di indennità per
insolvenza dell’assicurato (doc. 15).
L’amministrazione,
con decisione del 2 febbraio 2010, confermata con decisione su opposizione del
12.
marzo 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in
quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.
55.
cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).
L’insorgente,
dal canto suo, sostiene di aver intrapreso tempestivamente ed energicamente
tutti i passi necessari per “ridurre il danno” e che né lui, né il suo
rappresentante sono rimasti inattivi.
Egli, in
particolare, ha precisato di aver cercato, per un breve periodo prima di
intentare una procedura giudiziaria, un accordo bonale con la ex datrice di
lavoro, siccome, unitamente al RA 1, aveva valutato che le speranze di
recuperare il dovuto fossero concrete (cfr. doc. I).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che
l’assicurato si è attivato già durante il rapporto di impiego, e meglio agli
inizi di novembre 2008 - poco più di un mese dal mancato pagamento del salario
di settembre 2008 -, al fine di recuperare gli stipendi impagati di settembre e
di ottobre 2008.
In
effetti il 5 novembre 2008 egli ha costituito in mora la __________,
trasmettendole uno scritto, in cui, dopo aver sottolineato di averla
sollecitata più volte verbalmente, ha indicato, segnatamente, di essere ancora
in attesa del versamento dei salari di settembre e ottobre 2008 (cfr. doc. D;
consid. 2.6.).
Non
avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha, poi, interrotto l’attività
lavorativa dalla fine del mese di novembre 2008 e nel mese di febbraio 2009 ha nuovamente chiesto per iscritto la corresponsione degli stipendi da settembre a novembre 2008
(cfr. doc. D).
Inoltre, conformemente
a quanto ventilato nella lettera dell’11 febbraio 2009, nel mese di marzo 2009
- ossia poco più di tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro -, vista
l’inadempienza dell’ex datrice di lavoro, egli ha chiesto l’intervento di un
rappresentante, e meglio del RA 1.
Fino a
quel momento all’assicurato, dal profilo del rispetto dell’obbligo di ridurre
il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI nulla può essere rimproverato.
Questa
considerazione non vale invece per il periodo successivo.
Questa
Corte, ritiene infatti che il rappresentante dell’insorgente avrebbe dovuto inoltrare
un’azione civile o una domanda di esecuzione, facendo quindi spiccare un
precetto esecutivo nei confronti della __________, al più tardi, alla fine di
aprile 2009, ovvero alla scadenza del termine impartito il 21 aprile 2009 dal
medesimo all’ex datrice di lavoro del ricorrente per trovare una soluzione
bonale (cfr. consid. 2.6.).
Questa
conclusione si impone, in primo luogo, alla luce del fatto che comunque
l’assicurato già l’11 febbraio 2009 aveva proceduto - oltretutto per la seconda
volta (la prima volta con lettera del 5 novembre 2008; cfr. consid. 2.6.) - a
costituire in mora l’ex datrice di lavoro, fissando alla Sagl un termine di
dieci giorni per versargli gli stipendi impagati.
Anche il
rappresentante del ricorrente, alla fine di marzo 2009, aveva peraltro concesso
alla Sagl ulteriore tempo (cfr. doc. E: lettera del 27 marzo 2009) per
provvedere alla corresponsione del dovuto, trovando una soluzione bonale (cfr.
consid. 2.6.).
In
secondo luogo, questa conclusione deriva dalla circostanza che proprio nello
scritto del 27 marzo 2010 l’RA 1 aveva indicato che dalla versione fornita
dall’assicurato “dovrebbero risultare altri gravi, che potrebbero portarvi
davanti alla giustizia penale…” (cfr. doc. E).
Il
rappresentante del ricorrente, quindi, dal momento che aveva ventilato alla
Sagl la possibilità che i fatti in questione avessero una rilevanza penale, non
avrebbe dovuto attendere fino al 24 giugno 2009 per adire le vie legali al fine
di far valere il credito salariale dell’assicurato. Ciò vale tanto più se si
considera che il tentativo di trovare una soluzione bonale, tramite la visita
della direzione della Sagl presso gli uffici dell’RA 1 tra la fine del mese di
marzo e la metà del mese di aprile 2009, non aveva portato ad alcun risultato
concreto.
Per di
più il rappresentante dell’insorgente nemmeno ha agito senza indugio allo
scadere del termine di cinque giorni imperativi concesso il 28 maggio 2009 per
chiudere la questione (cfr. doc. G; consid. 2.6.). Egli è, infatti, restato
inattivo fino al 24 giugno 2009, allorché ha inoltrato alla Pretura di __________
un’istanza per mercede e salari (cfr. doc. H).
Dal
profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione e nella particolare
circostanza del caso concreto non può neppure essere approvato il comportamento
dell’RA 1 che, pendente la causa in Pretura, nel mese di settembre 2009 ha pure acconsentito a una sospensione della relativa procedura al fine di giungere a un accordo
bonale (cfr. consid. 2.6.).
A tale
proposito giova osservare che siccome le trattative volte a trovare una
soluzione bonale erano fallite già nel periodo marzo-aprile 2009, una
sospensione della causa per tentare di risolvere bonalmente la vertenza risultava
priva di senso e atta unicamente a procrastinare inutilmente la causa.
In una
sentenza 8C_534/2010 del 20 ottobre 2010 l’Alta Corte, chinandosi su un caso di
indennità per insolvenza, ha al riguardo stabilito che:
"
Wenn Vergleichsverhandlungen scheitern, besteht grundsätzlich
kein Anlass, solche erneut aufzunehmen. Dann müssen
rechtliche Schritte eingeleitet werden.”
Il TCA
ricorda che nel giudizio appena citato il Tribunale federale ha sì confermato
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo con cui
era stato stabilito che un assicurato non aveva gravemente violato l’art. 55
cpv. 1 LADI.
Tuttavia
relativamente a quella fattispecie (un assicurato che aveva lavorato dal luglio
al dicembre 1999 nel servizio esterno di una SA, nel marzo 2000, tramite il
proprio legale, da cui era patrocinato dagli inizi del 2000, ha fatto valere nei confronti della ex datrice di lavoro un credito salariale di fr. 32'586.--.
Nei mesi di maggio e giugno 2000 hanno avuto luogo delle trattative con la SA al
fine di trovare una soluzione bonale. Visto l’esito negativo delle stesse, alla
fine di settembre 2002 è stata avviata una procedura presso il Giudice di pace
e nel marzo 2003 è stata inoltrata un’azione presso il Tribunale distrettuale)
la nostra Massima Istanza ha indicato che:
"
(…)
Entscheidend ist aber der konkrete Sachverhalt
(E. 3.1 hievor). Der vorliegende Fall kann nicht mit
einer Situation verglichen werden, wo ein normaler Monatslohn nicht mehr
bezahlt wird und der Arbeitnehmer einfach zuwartet. In solchen Konstellationen
ist das Nichtbezahlen in der Regel ein dringender Hinweis darauf, dass der
Arbeitgeber Zahlungsschwierigkeiten hat. Einen Fixlohn einzuklagen, bedarf auch
keiner weiteren Abklärungen etc. Der vorliegende Fall kann insbesondere aus
zwei Gründen nicht mit solchen Standardsituationen verglichen werden.
4.2.2
Es ging um Forderungen des
Beschwerdegegners aus einem Handelsreisendenvertrag mit einer komplizierten
Entschädigungsregelung. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses war umstritten,
welche Forderungen überhaupt bestehen. Die Arbeitgeberin machte auch
Gegenforderungen geltend (vgl. Schreiben des Rechtsvertreters der Firma
U.________ AG vom 10. Mai 2000). Aus dem Nichtbezahlen der Forderungen des
Beschwerdegegners konnte somit nicht abgeleitet werden, dass sie nicht leisten
konnte. Die Beschwerdeführerin führt sodann selber aus, man habe am 2.
September 2002 festgestellt, dass die Firma U.________ AG inaktiv gewesen sei.
Sie leitete daraus ab, bei kleinen und mittleren Unternehmen müsse - gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie dies auch in den Jahren nach 2001 der
Fall gewesen sei - mit einer Geschäftsaufgabe und damit einem Lohnverlust
gerechnet werden. Es gibt aber keine Anhaltspunkte, dass der Beschwerdegegner
bereits früher (vor dem 2. September 2002) mit der Geschäftsaufgabe rechnen
musste. In der Folge stellte er Ende September, also noch im gleichen Monat,
das Begehren beim Friedensrichter. In den Konkurs fiel die Firma U.________ AG
sodann erst am ........ .
4.2.3
Die Zeit zwischen dem Begehren beim
Friedensrichter im September 2002 und der Einreichung der Klage beim
Bezirksgericht Bülach im März 2003 kann dem Beschwerdegegner nicht als Säumnis
bei der Wahrung seiner Ansprüche gegenüber der Firma U.________ AG vorgeworfen
werden. Er kann nichts dafür, wenn es im Friedensrichterverfahren nicht weiter
ging, zumal sich seine damalige Rechtsvertreterin deswegen offenbar veranlasst
sah, beim Friedensrichter zu intervenieren (vgl. ihre Telefonnotiz vom 24.
Januar 2003). Somit geht es um die Beurteilung des Zeitraums zwischen Juni 2000
(Abbruch der Vergleichsverhandlungen) und September 2002. (…)“
Nel nostro caso ci
troviamo invece in presenza di una situazione classica nella quale il salario
mensile normale non è stato versato.
2.8
Alla luce di
quanto esposto al considerando precedente, l'assicurato attendendo fino al 24
giugno 2009 per adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave
negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2009.37-38 dell’11
gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21
novembre 2007).
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Si
ricorda peraltro che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA
2002.
pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio
2008.
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
39.2002.67
del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Di
conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto
all'indennità per insolvenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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