38.2010.27
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 ottobre 2010Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.27
Data decisione, Autorità:
04.10.2010, TCA
Titolo:
Cassa ha a giusta ragione negato all'assicurato il diritto a indennità di disoccupazione in quanto non adempie il periodo minimo di contribuzione e perché,occupando una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,non può comprovare la riscossione effettiva di uno stipendio
DATORE DI LAVORO
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.27
cr/DC/sc
Lugano
4 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo
2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 31 marzo 2010 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 15 febbraio 2010 (cfr. doc. 11) con
la quale ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a
decorrere dal 22 gennaio 2010, in quanto non adempie il periodo di
contribuzione minimo e perché, occupando all’interno della società __________ -
sua ex datrice di lavoro - una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, non può comprovare la riscossione effettiva di uno stipendio (cfr. doc.
A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto,
segnatamente, di non avere potuto essere a giorno con i conteggi della __________
a causa del fatto che, durante il 2008, egli ha dovuto seguire da solo la parte
contabile e burocratica della società, non potendo più fare capo ai servizi di
una fiduciaria, come in precedenza. Solo a partire dal mese di giugno 2009 egli
ha poi potuto contare sull’aiuto della signora __________ di __________ per
procedere “alla difficile risistemazione dell’amministrazione e della
contabilità della mia allora società”. Ciò ha comportato anche il dovere
richiedere alla Cassa di compensazione AVS dei conteggi retroattivi, dato che
l’assicurato non era riuscito “da solo a seguire meglio e per tempo la parte
dei conteggi, fino alla chiusura della società”.
L’assicurato,
restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, ha poi concluso che “anche
la signora __________ può essere contattata per ulteriori spiegazioni del caso”
(doc. I).
1.3. In risposta
la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. In data 16
settembre 2010, ha avuto luogo il dibattimento davanti al
Presidente del TCA. In quell'occasione è stata pure sentita come teste la signora __________ (doc. VIII).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se il ricorrente, al momento della sua iscrizione in disoccupazione,
adempiva oppure no il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
L'assicurato
ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha
stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo
di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere
intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un
salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
In questa
sentenza il TFA ha in particolare sottolineato che:
"
Als massgebender Lohn gilt grundsätzlich jedes
Entgelt für in unselbstständiger Stellung auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 AHVG). Dazu
gehören begrifflich sämtliche Bezüge der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers,
die wirtschaftlich mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, gleichgültig, ob
dieses Verhältnis fortbesteht oder gelöst worden ist und ob die Leistungen
geschuldet werden oder freiwillig erfolgen. Als beitragspflichtiges Einkommen
aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit gilt somit nicht nur unmittelbares Entgelt
für geleistete Arbeit, sondern grundsätzlich jeden schädigung oder Zuwendung,
die sonst wie aus dem Arbeitsverhältnis bezogen wird, soweit sie nicht kraft
ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift von der Beitragspflicht ausgenommen ist
(BGE 128 V 180 Erw. 3c, 126 V 222 Erw. 4a, 124 V 101 Erw. 2, je mit Hinweisen).
Erfasst werden grundsätzlich alle Einkünfte, die im Zusammenhang mit einem
Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen und ohne dieses nicht geflossen wären.
Umgekehrt unterliegen grundsätzlich nur Einkünfte, die tatsächlich geflossen
sind, der Beitragspflicht (AHI 2001 S. 221 f. Erw. 4a mit Hinweisen).
Die Beitragspflicht einer versicherten
unselbstständig erwerbstätigen Person entsteht mit der Leistung der Arbeit.
Beiträge sind indessen erst bei Realisierung des Lohn- oder
Entschädigungsanspruchs geschuldet (BGE 111 V 166 f. Erw. 4a und b mit Hinweisen ZAK 1989 S. 29
Erw. 3b in fine, 1976 S. 85 und S. 394 Erw. 2a; KÄSER, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern 1996, S. 112 Rz 4.8 und
9). );(DTF 131 V 444 p. 447).
(…)
3.1.1 Nach BGE 113 V 352 ist im Rahmen des Art. 13 Abs. 1 AVIG einzig vorausgesetzt, dass die versicherte Person innerhalb der
zweijährigen Rahmenfrist des Art. 9 Abs. 3 AVIG während mindestens sechs
Monaten effektiv eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat. Nicht
erforderlich ist, dass die für diese Zeit geschuldeten, vom Arbeitgeber zu
entrichtenden paritätischen Beiträge auch tatsächlich bezahlt wurden. Dass nach
dem Wortlaut des Art. 13 Abs. 1 AVIG die Ausübung einer beitragspflichtigen
Beschäftigung massgeblich ist, und nicht die
Erfüllung der Beitragspflicht, ergibt sich auch aus der gesetzlichen Ordnung des
Beitragsbezugs (Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 AVIG, Art. 14 Abs. 1 AHVG). Danach
hat es der oder die unselbstständig erwerbende Versicherte in der
Arbeitslosenversicherung so wenig wie in der Alters- und
Hinterlassenenversicherung in der Hand, dass die paritätischen Beiträge
tatsächlich der Ausgleichskasse zufliessen BGE 131 V 444 p.
450. In dem in BGE 113 V 352 beurteilten Fall konnte die am Recht stehende Versicherte lediglich
für viereinhalb Monate innerhalb der Beitragsrahmenfrist einen effektiven
Lohnbezug nachweisen. Weitere Lohnzahlungen waren unbestrittenermassen nicht
erfolgt. Gleichwohl bejahte das Eidgenössische Versicherungsgericht wie schon
die Vorinstanz das Anspruchserfordernis der erfüllten (Mindest-)Beitragszeit,
weil aufgrund der gesamten Umstände als erstellt gelten konnte, dass die
Versicherte "zusammen mit den 4 1/2 Monaten des Jahres 1984 eine
beitragspflichtige Beschäftigung
von mindestens sechs Monaten ausgeübt hat"
(ARV 1988 Nr. 1 S. 19 f. Erw. 3b und c).
3.1.2 Aus BGE 113 V 352 ergibt sich, dass die Tatsache von bei Eintritt der Arbeitslosigkeit
noch nicht realisierten Entgelten für in
unselbstständiger Stellung geleistete Arbeit
grundsätzlich nicht zu Lasten der versicherten Person gehen soll. Dies kommt
auch in der Regelung des Art. 29 Abs. 1 AVIG (Anspruch auf Arbeitslose-nentschädigung
bei begründeten Zweifeln über das Bestehen von arbeitsvertraglichen Ansprüchen
im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG oder deren Erfüllbarkeit) sowie bei der Insolvenzentschädigung
(Art. 51 ff. AVIG) zum Ausdruck. Vorbehalten bleiben Obliegenheiten im Rahmen der
Schadenminderungspflicht (vgl. BGE 126 V 374
Erw. 3c/aa und ARV 1999 Nr. 8 S. 34 Erw. 3b sowie
ARV 2002 Nr. 8 S. 62 und Nr. 30 S. 190). Anders verhält es sich nur bei einem
klaren Verzicht der versicherten Person auf der Beitragspflicht unterliegende
Forderungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis (vgl. ARV 1999 Nr. 8 S. 34
Erw. 3b; vgl. auch BGE 126 V 374 unten).
Der Tatbestand von bei Eintritt der
Arbeitslosigkeit (noch) nicht
realisierten Entgelten aus einer
beitragspflichtigen Beschäftigung kann insbesondere gegeben sein, wenn eine
versicherte Person nach Art. 165 Abs. 1 ZGB Anspruch auf angemessene
Entschädigung für ihre Mitarbeit im Beruf oder Gewerbe des von ihr getrennt
lebenden, geschiedenen oder verstorbenen Ehegatten hat (ARV 1999 Nr. 21 S. 113 in Verbindung mit BGE 120 II 280 und BGE 115 Ib 37)."
(DTF 131 V pag. 449-450)
2.2. Secondo la
giurisprudenza, il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga
a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione
se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a
determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante. Se così
non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione
verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto,
in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 234 consid.
7b/bb pag. 237 seg.; sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.1; DLA
2000 no. 14 pag. 67). Giusta tale disposizione non hanno diritto all'indennità
per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri
di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono
influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i
loro coniugi occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 521 consid.
3b pag. 525).
Questo
principio è stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una
Sagl, ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege (art. 811 CO) della possibilità
di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31
cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in
qualità di datrice di lavoro (sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 2.4;
cfr. pure la sentenza C 37/02 del 22 novembre 2002, consid. 4).
Il
Tribunale federale ha inoltre osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un
simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22
pag. 240; cfr. pure la sentenza citata C 270/04 del 4 luglio 2005, consid.
2.6).
Non
bisogna poi dimenticare i motivi che giustificano il controllo della perdita di
lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le
indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale
controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il
lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le
persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state
formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della
società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano
all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che
subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile
(DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza C 92/02 del 14 aprile 2003]).
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non
soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste
pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002
no. 28 pag. 183 [sentenza C 373/00 del 19 marzo 2002]; sentenza C 275/04 del 10
novembre 2005, consid. 3.3).
Diversa è
invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in
una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia
definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale
se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla
disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 234 consid. 7b/bb pag. 238 seg.;
SVR 2001 AIV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a [sentenza C 279/00 del 9 maggio
2001]; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza C 275/04 del 10 novembre
2005, consid. 3.2).
2.3. Nell’evenienza
concreta, dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al
collocamento il 22 gennaio 2010 e ha rivendicato il diritto alle indennità di
disoccupazione, dichiarandosi disposto a lavorare al 100% (cfr. doc. 2).
In
precedenza, dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008, egli ha lavorato in qualità
di responsabile di agenzia presso la ditta __________ (cfr. doc. 3),
società della quale egli era socio e gerente con firma individuale (cfr. doc.
4).
La Cassa ha negato il diritto
all'indennità di disoccupazione in quanto egli può comprovare soltanto 11,373
mesi di contribuzio-ne invece dei 12 (almeno) richiesti (cfr. Doc. 11 e consid.
2.1).
Nel formulario “Attestato del
datore di lavoro” del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. 3), la __________, ha
dichiarato che il rapporto di lavoro è durato fino al 31 dicembre 2008 (doc. 3
punto 10); che l’ultimo giorno di lavoro dell’assicurato è stato il 31 dicembre
2008 (doc. 3 punto 14) e che il motivo della disdetta del rapporto di lavoro è
stata la mancanza di lavoro (doc. 3 punto 13).
Anche nella “Domanda di
indennità di disoccupazione” redatta il 25 gennaio 2010 e firmata
dell'assicurato, egli ha indicato di avere lavorato presso la ditta __________
dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008 (doc. 1 punto 17) e che l’ultimo giorno
di lavoro effettuato è stato il 31 dicembre 2008 (doc. 1 punto 20).
La ditta __________ è
stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura
del Distretto di __________ del 12 gennaio 2010, a far tempo dal 12 gennaio 2010, come risulta dall’estratto del Registro di commercio (cfr.
doc. 4).
Con decisione del 15
febbraio 2010, la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di
disoccupazione dal 22 gennaio 2010, perché entro il periodo di contribuzione (dal
22 gennaio 2008 al 21 gennaio 2010) non ha compiuto il periodo minimo di
contribuzione. Egli ha, infatti, potuto comprovare complessivamente 11.37 mesi di
contribuzione (dal 22 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008), insufficienti per
avere diritto alle indennità di disoccupazione (doc. 11).
L’assicurato, in data 12
marzo 2010, ha contestato la decisione dell’amministrazione, adducendo che nei
mesi di gennaio e febbraio 2010 “con la contabile signora __________ ho potuto
allestire un resoconto di contabilità per l’anno 2009 e ho inviato all’Ufficio
AVS di __________ la dichiarazione salari (allegata), essendo la __________
affiliata come ente senza salari a partire dal 1° maggio 2009” (doc. 12).
In data 22 marzo 2010,
poi, l’assicurato, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte della
Cassa (doc. 13/5), ha indicato quanto segue:
"
Rispondo alle Sue domande inviando l'ultimo
dossier lavorativo, con il gruppo umanitario partito in __________ (chiuso a
metà aprile 2009) e la mia storia professionale degli ultimi dodici anni.
La storia della __________, nata nel
1998 con grande impegno mio e di mia moglie, e che ha coinvolto tutte le nostre
energie e speranze si è conclusa, con mio grandissimo rammarico, con il
fallimento (pubblicato sul foglio ufficiale svizzero del commercio del __________)
e che abbiamo cercato di evitare con tutte le nostre forze.
Nel 2007 la contabilità è stata
Considerandi
allestita delle __________, mentre nel 2008, non potendo più permetterci il
pagamento di una Fiduciaria, abbiamo cercato di arrangiarci, facendo una prima
chiusura aziendale per fine 2008, avendo una situazione finanziaria molto
difficile, con la sola entrata fissa di mia moglie (lavoro part-time con __________).
Solo dall'agosto 2009 mia moglie ha trovato lavoro a tempo pieno come
assistente di cura. Nel frattempo continuavano ad arrivare fatture, richiami e
precetti esecutivi, sia per l'azienda che per il privato.
In quel periodo mi sono molto concentrato nella
ricerca di una qualsiasi attività, anche inviando curriculum all'estero (__________,
presso vari Tour Operator, a __________, presso una ditta in __________, dove
mi sono recato nel febbraio 2009), per salvare la Ditta ed aiutare la mia famiglia. Il tutto inutilmente.
Il 2 giugno del 2009 la contabile
Signora __________, a cui ho conferito procura, ha riguardato tutti i dati
contabili e ci ha fornito un notevole aiuto sia professionale che morale. Il
mio obiettivo era evitare il fallimento a tutti i costi.
Nel frattempo abbiamo ancora tentato di incassare
da alcuni nostri clienti insolventi, senza successo, quindi la piccola parte
ancora di lavoro che è stata fatta nel 2009, in un primo tempo, ci era sembrato inutile dichiarare, ci siamo poi resi conto, mentre la signora __________
terminava gli ultimi controlli contabili con i relativi rendiconti di chiusura,
che ci sono state delle rettifiche di date.
Per eventuali ulteriori informazioni può
rivolgersi alla signora __________ - __________ - tel. __________.
Mi auguro che possa essere capito; sarebbe
veramente triste constatare che l'aver creato un S.a.g.l proprio per salvaguardare
la mia famiglia ed il mio diritto alla disoccupazione non sia servito allo
scopo e mi abbia solo creato costi aggiuntivi." (Doc. 13)
A tale scritto egli ha
allegato i seguenti documenti:
-
scritto del 16 gennaio 2009 di __________ alla __________, del seguente
tenore:
" Madame,
Monsieur,
Vous trouverez ci-joint,
comme convenu, deux exemplaires de l'accord commercial relatif à la demande que
vous avez bien voulu confier à __________.
Nous vous demandons de
nous retourner à l'adresse ci-dessus, un exemplaire signé avant le 30 janvier
2009, accompagné du règlement de I'acompte prévu.
Nous restons à votre
entière disposition pour toute information ou toute demande complémentaire.
Vous remerciant
d'avoir choisi __________, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les meilleurs." (Doc.
13/1)
-
“lettre de confirmation” del 16 gennaio 2009 di __________ alla __________,
con la richiesta di versamento di un acconto di fr. 1'650.-- (doc. 13/2);
-
“lettre de confirmation” del 25 febbraio 2009 di __________ alla __________,
con la richiesta di versamento del saldo di fr. 10'821.-- (doc. 13/3);
-
“Ordine di Bonifico” del 1° aprile 2009 della somma di fr. 10'821.-- da
parte di RI 1 alla Banca __________ (doc. 13/3a);
-
scritto del marzo 2009 della __________ alla __________, del seguente
tenore:
"
Carissima Amica, carissimo Amico,
insieme al profumo di novità dal mondo
di __________ __________, oggi abbiamo il piacere di inviarti la seconda nota
di aggiornamento
del programma di "Professionalità
Premia 2009"
Ma adesso veniamo ai numeri …
Sulla base delle prenotazioni effettuate
al 27/02/09, la produzione individuali e Sposi della tua Agenzia risulta pari a
Euro
4'360
Di
cui Euro 0 di prenotazioni __________
Di seguito trovi il prospetto degli
obiettivi della tua Agenzia:
Obiettivo1 Premio2
Euro
20.000
di cui almeno Euro 5.000 di prenotazioni Costaclick.net Euro 250
Euro
30'000 di cui almeno Euro 7.500 di prenotazioni Costaclick.net Euro 400
Il Premio 2009 sarà erogato a fine
anno sull'Obiettivo 2009 raggiunto. La relativa lettera di credito ti verrà
inviata entro la fine del 2009 e potrà essere stornata su future prenotazioni
di crociere nell'ambito della programmazione 2010, escluse quelle di
Capodanno." (Doc. 13/4)
La Cassa, con decisione su
opposizione del 31 marzo 2010, ha nuovamente negato all’assicurato il diritto
alle indennità di disoccupazione a contare dal 22 gennaio 2010, considerando
che “quand’anche potessimo considerare quale fine del rapporto di lavoro il 25
febbraio 2009, il periodo di contribuzione minimo ai sensi dell’art. 13 LADI
non è ugualmente adempiuto”. La Cassa ha rilevato che l’assicurato, essendo
socio e gerente della società __________ ed occupando quindi una posizione
analoga a quella di datore di lavoro, non può comprovare la riscossione
effettiva di uno stipendio (cfr. doc. A1).
2.4
In
data 16 settembre 2010, il Presidente del TCA ha sentito come
teste, alla presenza delle parti, la signora __________,
la quale si è così espressa a proposito della natura del suo intervento a
favore dell’assicurato:
"
Ho conosciuto il sig. RI 1 nel giugno 2009, in quanto lui aveva bisogno di un aiuto per gli aspetti contabili. Mi è stato segnalato il suo
caso da __________, il quale mi conosce molto bene.
Rispondendo al presidente del TCA, ripeto che è a
quel momento che sono intervenuta.
Il sig. RI 1 e la moglie hanno dovuto lasciare i
locali dell’agenzia a __________ alla fine dell’anno 2008. Mi sono quindi recata presso il domicilio del sig. RI 1 a __________ (giugno 2009). Per poter
fare la contabilità dovevo in effetti esaminare i documenti.
La teste precisa di occuparsi gratuitamente da
quattro anni delle persone che in Ticino hanno precetti esecutivi, attestati di
carenza beni e procedure di pignoramenti, insomma di tutte le pratiche LEF.
Sono così stata inviata da __________ presso il
sig. RI 1, il quel riceveva precetti esecutivi.
Ho dovuto ricostruire sulla base della
documentazione che ho trovato (20 classeur) la contabilità per gli anni 2007 e
2008.
Ho allestito un bilancio provvisorio per il 2008. Mi sono concentrata sui salari da dichiarare alla Cassa di compensazione.
Per il 2008 i salari sono stati mandati all’AVS
dalla moglie del sig. RI 1.
Per il 2009 non era stata fatta la distinta
all’AVS.
Il presidente del TCA chiede alla teste se ha
potuto appurare che il sig. RI 1 ha lavorato nel 2009. La teste risponde che il
sig. RI 1 in quel periodo ha lavorato per ricostruire la parte amministrativa
relativa alla sua società.
So che è stata inviata una distinta per l’AVS per
il periodo 1.1.2009 – 1.5.2009. All’AVS serviva per chiudere il periodo. Questa
dichiarazione è stata inviata dalla moglie del sig. RI 1.
Il presidente del TCA chiede alla sig.ra __________
se ha trovato nella documentazione delle pezze giustificative relative al
versamento di questo salario nei primi mesi del 2009 (ad esempio il conteggio
salariale alla fine di ogni mese). La teste risponde di no.
La sig.ra __________ precisa di avere dato alla
moglie del sig. RI 1 l’indicazione secondo cui trattandosi di soci bastava
dimostrare il versamento del salario mediante dei prelevamenti. Il presidente
del TCA chiede alla teste se ha visto il conto dal quale uscivano i soldi,
rispettivamente quello nel quale entravano, la teste risponde di no, vista la
distanza tra __________ e __________.
Rispondendo al sig. __________, la teste precisa
di avere saputo da subito che il sig. RI 1 stava svolgendo ancora delle
attività per la ditta nel 2009 e che il lavoro consisteva nel recuperare dei
crediti scoperti per circa CHF 20'000.-, poi finiti nella massa fallimentare.
La teste sottolinea che nel giugno 2009 la
volontà del sig. RI 1 era quella di proseguire con la sua attività e non di
cessarla.
Il presidente del TCA chiede alla teste se ha
visto una lettera di disdetta per il sig. RI 1. La teste risponde di no,
afferma di averne vista una per la moglie in quanto dipendente, ma non una
relativa al sig. RI 1.
Il sig. __________ chiede alla teste se è solo
una coincidenza che la dichiarazione all’AVS è stata inviata solo pochi giorni
dopo la ricezione della decisione formale. La teste risponde di si, le
procedure si sono incrociate precisando di avere già avvertito nei mesi
precedenti la sig.ra __________ sulle modalità da seguire.
Rispondendo al sig. RI 1, la teste conferma che
effettivamente oltre alle attività amministrative nei primi mesi del 2009 vi
erano ancora alcuni viaggi da organizzare. Ad esempio un viaggio in __________
e delle discussioni con “__________”.
Rispondendo al presidente del TCA, la teste
conferma di essere a conoscenza del fatto che il sig. RI 1 dopo il fallimento
si è annunciato in disoccupazione.
Il presidente del TCA chiede alla teste quale
reazione ha prendendo atto dell’indicazione che figura sul formulario “domanda
di indennità di disoccupazione” (doc. 1) del 25.1.2010, secondo cui il rapporto
di lavoro è durato dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008. La teste afferma di
essere sorpresa e che sarà probabilmente un errore.
Il presidente del TCA mostra alla teste
l’attestato del datore di lavoro del 25 gennaio 2010 (doc. 3) e chiede se
riconosce la firma. La teste afferma che probabilmente si tratta della moglie
del sigRI 1, il quale conferma questo fatto.
Il presidente del TCA chiede alla teste quale
reazione ha nel constatare che anche in questo documento figurano le
indicazioni “dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008”. La teste anche in questo caso manifesta il proprio stupore.
Il sig. RI 1 afferma in effetti che ha lavorato
10.
anni.” (Doc. VIII)
2.5
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA non può che condividere la soluzione dell’amministrazione,
per i motivi qui sotto esposti.
Questo
Tribunale rileva, innanzitutto, che, sia dal modulo “Domanda di indennità di
disoccupazione” del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. 1), redatto dalla moglie e da
lui firmato, sia da quello “Attestato del datore di lavoro” del 25 gennaio 2010
(cfr. doc. 3), allestito dalla moglie, emerge che l’ultimo giorno di lavoro effettuato
dall’interessato per la ditta __________ è stato il 31 dicembre 2008.
Anche
dall’“Estratto del conto individuale” dell’assicurato del 27 gennaio 2010 risulta
che egli ha lavorato per la società citata negli anni 2006-2008 (cfr. doc. 5).
Inoltre,
in occasione dell’udienza del 16 settembre 2010 - allorquando il Presidente del
TCA ha fatto presente all'assicurato che sia dal modulo “Domanda di indennità
di disoccupazione” del 25 gennaio 2010, sia da quello “Attestato del datore di
lavoro” del 25 gennaio 2010, emerge che il rapporto di lavoro è durato dal 19
maggio 1998 al 31 dicembre 2008 – il ricorrente stesso ha affermato che, in
effetti, egli ha lavorato dieci anni (cfr. doc. VIII).
Questo
Tribunale constata peraltro che soltanto dopo avere ricevuto la decisione del
15.
febbraio 2010 che gli negava il diritto alle indennità (cfr. doc. 11) il
ricorrente ha addotto di avere lavorato anche durante i primi mesi del 2009.
Secondo
la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella
causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45,
consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363
consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189;
cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).
In sede di audizione
testimoniale del 16 settembre 2010, la signora __________ ha precisato che nei
primi mesi del 2009 l’assicurato ha svolto un’attività essenzialmente di natura
amministrativa, consistente nel cercare di recuperare dei crediti scoperti, che
sono poi finiti nella massa fallimentare (doc. VIII).
Alla luce di questi ulteriori
elementi e considerate le chiare indicazioni fornite dall’assicurato e dal
datore di lavoro il 25 gennaio 2010, il TCA ritiene che l’ultimo giorno di
lavoro svolto dall’assicurato sia stato il 31 dicembre 2008 e che, di
conseguenza, egli non possa comprovare il periodo minimo di contribuzione
richiesto per avere diritto alle indennità di disoccupazione. Le attività da
lui effettuate nei primi mesi del 2009 lo sono state nella sua veste di socio e
gerente della __________ e non come dipendente della ditta.
Il TCA
concorda del resto con la Cassa anche a proposito del fatto che, quand’anche si
volesse considerare che il rapporto di lavoro sia durato fino al 25 febbraio
2009, l’assicurato non avrebbe comunque diritto alle indennità di
disoccupazione, alla luce del fatto che egli, gerente e socio della __________
e quindi da ritenere persona che occupa nella società una posizione analoga a
quella di datore di lavoro, non è stato in grado di dimostrare di avere
effettivamente percepito uno stipendio nei primi mesi del 2009.
Come
visto in precedenza, infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una
Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di
una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
Ora, se è
vero che secondo la giurisprudenza la mancanza della prova del versamento del
salario non è sufficiente per negare il diritto all’indennità di disoccupazione,
va tuttavia sottolineato che la prova del pagamento effettivo del salario
costituisce comunque un indizio importante dell’esercizio di un’occupazione
soggetta a contribuzione (cfr. al riguardo STF C 315/05 del 27 aprile 2007;
STFA C 83/06 del 27 gennaio 2006).
L’assicurato,
pur avendone avuto la possibilità, non ha saputo comprovare la riscossione
effettiva di uno stipendio nei primi mesi del 2009.
Contrariamente
a quanto avvenuto per il 2008 – anno in relazione al quale esistono agli atti
copie di conteggi di retribuzione e relativi bonifici da prelevamento __________
__________ (cfr. doc. 9) – l’assicurato non è stato in grado di produrre alcun
conteggio relativo ai primi mesi del 2009.
Nemmeno
in occasione della discussione di causa del 16 settembre 2010, del resto, egli
ha potuto comprovare di avere effettivamente ricevuto un compenso per la sua
attività nei primi mesi del 2009. Rispondendo al Presidente del TCA, che gli
chiedeva se esistono per il 2009 bonifici analoghi a quelli del 2008, l’assicurato
si è limitato a rispondere di non ricordare (doc. VIII).
Al
riguardo, il TCA sottolinea che, in occasione dell’audizione testimoniale del
16.
settembre 2010, la signora __________, rispondendo ad un’esplicita domanda
del Presidente del Tribunale, ha affermato di non avere trovato, nell’analisi
di tutta la copiosa documentazione (venti classeurs) relativa alla società da
lei passata in rassegna, delle pezze giustificative relative al versamento di
un salario nei confronti dell’assicurato nei primi mesi del 2009 (doc. VIII).
Ella ha, poi,
espressamente indicato, rispondendo alla domanda del Presidente del TCA, di non
avere visto il conto dal quale uscivano i soldi, rispettivamente quello nel
quale entravano (doc. VIII).
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Alla luce
di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata, che nega
all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 22 gennaio 2010,
va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster