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Decisione

38.2010.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 ottobre 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. In data 16

settembre 2010, ha avuto luogo il dibattimento davanti al

Presidente del TCA. In quell'occasione è stata pure sentita come teste la signora __________ (doc. VIII).

in

diritto

2.1. Il TCA è

chiamato a stabilire se il ricorrente, al momento della sua iscrizione in disoccupazione,

adempiva oppure no il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

L'assicurato

ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini

dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro,

quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito

alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA

1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha

stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo

di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di

disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale

obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta

in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere

intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un

salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato

costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una

attività dipendente.

In questa

sentenza il TFA ha in particolare sottolineato che:

"

Als massgebender Lohn gilt grundsätzlich jedes

Entgelt für in unselbstständiger Stellung auf bestimmte

oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 AHVG). Dazu

gehören begrifflich sämtliche Bezüge der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers,

die wirtschaftlich mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, gleichgültig, ob

dieses Verhältnis fortbesteht oder gelöst worden ist und ob die Leistungen

geschuldet werden oder freiwillig erfolgen. Als beitragspflichtiges Einkommen

aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit gilt somit nicht nur unmittelbares Entgelt

für geleistete Arbeit, sondern grundsätzlich jeden schädigung oder Zuwendung,

die sonst wie aus dem Arbeitsverhältnis bezogen wird, soweit sie nicht kraft

ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift von der Beitragspflicht ausgenommen ist

(BGE 128 V 180 Erw. 3c, 126 V 222 Erw. 4a, 124 V 101 Erw. 2, je mit Hinweisen).

Erfasst werden grundsätzlich alle Einkünfte, die im Zusammenhang mit einem

Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen und ohne dieses nicht geflossen wären.

Umgekehrt unterliegen grundsätzlich nur Einkünfte, die tatsächlich geflossen

sind, der Beitragspflicht (AHI 2001 S. 221 f. Erw. 4a mit Hinweisen).

Die Beitragspflicht einer versicherten

unselbstständig erwerbstätigen Person entsteht mit der Leistung der Arbeit.

Beiträge sind indessen erst bei Realisierung des Lohn- oder

Entschädigungsanspruchs geschuldet (BGE 111 V 166 f. Erw. 4a und b mit Hinweisen ZAK 1989 S. 29

Erw. 3b in fine, 1976 S. 85 und S. 394 Erw. 2a; KÄSER, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern 1996, S. 112 Rz 4.8 und

9). );(DTF 131 V 444 p. 447).

(…)

3.1.1 Nach BGE 113 V 352 ist im Rahmen des Art. 13 Abs. 1 AVIG einzig vorausgesetzt, dass die versicherte Person innerhalb der

zweijährigen Rahmenfrist des Art. 9 Abs. 3 AVIG während mindestens sechs

Monaten effektiv eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat. Nicht

erforderlich ist, dass die für diese Zeit geschuldeten, vom Arbeitgeber zu

entrichtenden paritätischen Beiträge auch tatsächlich bezahlt wurden. Dass nach

dem Wortlaut des Art. 13 Abs. 1 AVIG die Ausübung einer beitragspflichtigen

Beschäftigung massgeblich ist, und nicht die

Erfüllung der Beitragspflicht, ergibt sich auch aus der gesetzlichen Ordnung des

Beitragsbezugs (Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 AVIG, Art. 14 Abs. 1 AHVG). Danach

hat es der oder die unselbstständig erwerbende Versicherte in der

Arbeitslosenversicherung so wenig wie in der Alters- und

Hinterlassenenversicherung in der Hand, dass die paritätischen Beiträge

tatsächlich der Ausgleichskasse zufliessen BGE 131 V 444 p.

450. In dem in BGE 113 V 352 beurteilten Fall konnte die am Recht stehende Versicherte lediglich

für viereinhalb Monate innerhalb der Beitragsrahmenfrist einen effektiven

Lohnbezug nachweisen. Weitere Lohnzahlungen waren unbestrittenermassen nicht

erfolgt. Gleichwohl bejahte das Eidgenössische Versicherungsgericht wie schon

die Vorinstanz das Anspruchserfordernis der erfüllten (Mindest-)Beitragszeit,

weil aufgrund der gesamten Umstände als erstellt gelten konnte, dass die

Versicherte "zusammen mit den 4 1/2 Monaten des Jahres 1984 eine

beitragspflichtige Beschäftigung

von mindestens sechs Monaten ausgeübt hat"

(ARV 1988 Nr. 1 S. 19 f. Erw. 3b und c).

3.1.2 Aus BGE 113 V 352 ergibt sich, dass die Tatsache von bei Eintritt der Arbeitslosigkeit

noch nicht realisierten Entgelten für in

unselbstständiger Stellung geleistete Arbeit

grundsätzlich nicht zu Lasten der versicherten Person gehen soll. Dies kommt

auch in der Regelung des Art. 29 Abs. 1 AVIG (Anspruch auf Arbeitslose-nentschädigung

bei begründeten Zweifeln über das Bestehen von arbeitsvertraglichen Ansprüchen

im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG oder deren Erfüllbarkeit) sowie bei der Insolvenzentschädigung

(Art. 51 ff. AVIG) zum Ausdruck. Vorbehalten bleiben Obliegenheiten im Rahmen der

Schadenminderungspflicht (vgl. BGE 126 V 374

Erw. 3c/aa und ARV 1999 Nr. 8 S. 34 Erw. 3b sowie

ARV 2002 Nr. 8 S. 62 und Nr. 30 S. 190). Anders verhält es sich nur bei einem

klaren Verzicht der versicherten Person auf der Beitragspflicht unterliegende

Forderungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis (vgl. ARV 1999 Nr. 8 S. 34

Erw. 3b; vgl. auch BGE 126 V 374 unten).

Der Tatbestand von bei Eintritt der

Arbeitslosigkeit (noch) nicht

realisierten Entgelten aus einer

beitragspflichtigen Beschäftigung kann insbesondere gegeben sein, wenn eine

versicherte Person nach Art. 165 Abs. 1 ZGB Anspruch auf angemessene

Entschädigung für ihre Mitarbeit im Beruf oder Gewerbe des von ihr getrennt

lebenden, geschiedenen oder verstorbenen Ehegatten hat (ARV 1999 Nr. 21 S. 113 in Verbindung mit BGE 120 II 280 und BGE 115 Ib 37)."

(DTF 131 V pag. 449-450)

2.2. Secondo la

giurisprudenza, il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione

se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a

determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante. Se così

non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione

verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto,

in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 234 consid.

7b/bb pag. 237 seg.; sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.1; DLA

2000 no. 14 pag. 67). Giusta tale disposizione non hanno diritto all'indennità

per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri

di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i

loro coniugi occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 521 consid.

3b pag. 525).

Questo

principio è stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una

Sagl, ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege (art. 811 CO) della possibilità

di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31

cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in

qualità di datrice di lavoro (sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 2.4;

cfr. pure la sentenza C 37/02 del 22 novembre 2002, consid. 4).

Il

Tribunale federale ha inoltre osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un

simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22

pag. 240; cfr. pure la sentenza citata C 270/04 del 4 luglio 2005, consid.

2.6).

Non

bisogna poi dimenticare i motivi che giustificano il controllo della perdita di

lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le

indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale

controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il

lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le

persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state

formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della

società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano

all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che

subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile

(DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza C 92/02 del 14 aprile 2003]).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non

soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste

pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002

no. 28 pag. 183 [sentenza C 373/00 del 19 marzo 2002]; sentenza C 275/04 del 10

novembre 2005, consid. 3.3).

Diversa è

invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in

una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia

definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale

se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla

disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 234 consid. 7b/bb pag. 238 seg.;

SVR 2001 AIV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a [sentenza C 279/00 del 9 maggio

2001]; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza C 275/04 del 10 novembre

2005, consid. 3.2).

2.3. Nell’evenienza

concreta, dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al

collocamento il 22 gennaio 2010 e ha rivendicato il diritto alle indennità di

disoccupazione, dichiarandosi disposto a lavorare al 100% (cfr. doc. 2).

In

precedenza, dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008, egli ha lavorato in qualità

di responsabile di agenzia presso la ditta __________ (cfr. doc. 3),

società della quale egli era socio e gerente con firma individuale (cfr. doc.

4).

La Cassa ha negato il diritto

all'indennità di disoccupazione in quanto egli può comprovare soltanto 11,373

mesi di contribuzio-ne invece dei 12 (almeno) richiesti (cfr. Doc. 11 e consid.

2.1).

Nel formulario “Attestato del

datore di lavoro” del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. 3), la __________, ha

dichiarato che il rapporto di lavoro è durato fino al 31 dicembre 2008 (doc. 3

punto 10); che l’ultimo giorno di lavoro dell’assicurato è stato il 31 dicembre

2008 (doc. 3 punto 14) e che il motivo della disdetta del rapporto di lavoro è

stata la mancanza di lavoro (doc. 3 punto 13).

Anche nella “Domanda di

indennità di disoccupazione” redatta il 25 gennaio 2010 e firmata

dell'assicurato, egli ha indicato di avere lavorato presso la ditta __________

dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008 (doc. 1 punto 17) e che l’ultimo giorno

di lavoro effettuato è stato il 31 dicembre 2008 (doc. 1 punto 20).

La ditta __________ è

stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura

del Distretto di __________ del 12 gennaio 2010, a far tempo dal 12 gennaio 2010, come risulta dall’estratto del Registro di commercio (cfr.

doc. 4).

Con decisione del 15

febbraio 2010, la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di

disoccupazione dal 22 gennaio 2010, perché entro il periodo di contribuzione (dal

22 gennaio 2008 al 21 gennaio 2010) non ha compiuto il periodo minimo di

contribuzione. Egli ha, infatti, potuto comprovare complessivamente 11.37 mesi di

contribuzione (dal 22 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008), insufficienti per

avere diritto alle indennità di disoccupazione (doc. 11).

L’assicurato, in data 12

marzo 2010, ha contestato la decisione dell’amministrazione, adducendo che nei

mesi di gennaio e febbraio 2010 “con la contabile signora __________ ho potuto

allestire un resoconto di contabilità per l’anno 2009 e ho inviato all’Ufficio

AVS di __________ la dichiarazione salari (allegata), essendo la __________

affiliata come ente senza salari a partire dal 1° maggio 2009” (doc. 12).

In data 22 marzo 2010,

poi, l’assicurato, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte della

Cassa (doc. 13/5), ha indicato quanto segue:

"

Rispondo alle Sue domande inviando l'ultimo

dossier lavorativo, con il gruppo umanitario partito in __________ (chiuso a

metà aprile 2009) e la mia storia professionale degli ultimi dodici anni.

La storia della __________, nata nel

1998 con grande impegno mio e di mia moglie, e che ha coinvolto tutte le nostre

energie e speranze si è conclusa, con mio grandissimo rammarico, con il

fallimento (pubblicato sul foglio ufficiale svizzero del commercio del __________)

e che abbiamo cercato di evitare con tutte le nostre forze.

Nel 2007 la contabilità è stata

Considerandi

allestita delle __________, mentre nel 2008, non potendo più permetterci il

pagamento di una Fiduciaria, abbiamo cercato di arrangiarci, facendo una prima

chiusura aziendale per fine 2008, avendo una situazione finanziaria molto

difficile, con la sola entrata fissa di mia moglie (lavoro part-time con __________).

Solo dall'agosto 2009 mia moglie ha trovato lavoro a tempo pieno come

assistente di cura. Nel frattempo continuavano ad arrivare fatture, richiami e

precetti esecutivi, sia per l'azienda che per il privato.

In quel periodo mi sono molto concentrato nella

ricerca di una qualsiasi attività, anche inviando curriculum all'estero (__________,

presso vari Tour Operator, a __________, presso una ditta in __________, dove

mi sono recato nel febbraio 2009), per salvare la Ditta ed aiutare la mia famiglia. Il tutto inutilmente.

Il 2 giugno del 2009 la contabile

Signora __________, a cui ho conferito procura, ha riguardato tutti i dati

contabili e ci ha fornito un notevole aiuto sia professionale che morale. Il

mio obiettivo era evitare il fallimento a tutti i costi.

Nel frattempo abbiamo ancora tentato di incassare

da alcuni nostri clienti insolventi, senza successo, quindi la piccola parte

ancora di lavoro che è stata fatta nel 2009, in un primo tempo, ci era sembrato inutile dichiarare, ci siamo poi resi conto, mentre la signora __________

terminava gli ultimi controlli contabili con i relativi rendiconti di chiusura,

che ci sono state delle rettifiche di date.

Per eventuali ulteriori informazioni può

rivolgersi alla signora __________ - __________ - tel. __________.

Mi auguro che possa essere capito; sarebbe

veramente triste constatare che l'aver creato un S.a.g.l proprio per salvaguardare

la mia famiglia ed il mio diritto alla disoccupazione non sia servito allo

scopo e mi abbia solo creato costi aggiuntivi." (Doc. 13)

A tale scritto egli ha

allegato i seguenti documenti:

-

scritto del 16 gennaio 2009 di __________ alla __________, del seguente

tenore:

" Madame,

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint,

comme convenu, deux exemplaires de l'accord commercial relatif à la demande que

vous avez bien voulu confier à __________.

Nous vous demandons de

nous retourner à l'adresse ci-dessus, un exemplaire signé avant le 30 janvier

2009, accompagné du règlement de I'acompte prévu.

Nous restons à votre

entière disposition pour toute information ou toute demande complémentaire.

Vous remerciant

d'avoir choisi __________, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,

l'expression de nos sentiments les meilleurs." (Doc.

13/1)

-

“lettre de confirmation” del 16 gennaio 2009 di __________ alla __________,

con la richiesta di versamento di un acconto di fr. 1'650.-- (doc. 13/2);

-

“lettre de confirmation” del 25 febbraio 2009 di __________ alla __________,

con la richiesta di versamento del saldo di fr. 10'821.-- (doc. 13/3);

-

“Ordine di Bonifico” del 1° aprile 2009 della somma di fr. 10'821.-- da

parte di RI 1 alla Banca __________ (doc. 13/3a);

-

scritto del marzo 2009 della __________ alla __________, del seguente

tenore:

"

Carissima Amica, carissimo Amico,

insieme al profumo di novità dal mondo

di __________ __________, oggi abbiamo il piacere di inviarti la seconda nota

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di crociere nell'ambito della programmazione 2010, escluse quelle di

Capodanno." (Doc. 13/4)

La Cassa, con decisione su

opposizione del 31 marzo 2010, ha nuovamente negato all’assicurato il diritto

alle indennità di disoccupazione a contare dal 22 gennaio 2010, considerando

che “quand’anche potessimo considerare quale fine del rapporto di lavoro il 25

febbraio 2009, il periodo di contribuzione minimo ai sensi dell’art. 13 LADI

non è ugualmente adempiuto”. La Cassa ha rilevato che l’assicurato, essendo

socio e gerente della società __________ ed occupando quindi una posizione

analoga a quella di datore di lavoro, non può comprovare la riscossione

effettiva di uno stipendio (cfr. doc. A1).

2.4

In

data 16 settembre 2010, il Presidente del TCA ha sentito come

teste, alla presenza delle parti, la signora __________,

la quale si è così espressa a proposito della natura del suo intervento a

favore dell’assicurato:

"

Ho conosciuto il sig. RI 1 nel giugno 2009, in quanto lui aveva bisogno di un aiuto per gli aspetti contabili. Mi è stato segnalato il suo

caso da __________, il quale mi conosce molto bene.

Rispondendo al presidente del TCA, ripeto che è a

quel momento che sono intervenuta.

Il sig. RI 1 e la moglie hanno dovuto lasciare i

locali dell’agenzia a __________ alla fine dell’anno 2008. Mi sono quindi recata presso il domicilio del sig. RI 1 a __________ (giugno 2009). Per poter

fare la contabilità dovevo in effetti esaminare i documenti.

La teste precisa di occuparsi gratuitamente da

quattro anni delle persone che in Ticino hanno precetti esecutivi, attestati di

carenza beni e procedure di pignoramenti, insomma di tutte le pratiche LEF.

Sono così stata inviata da __________ presso il

sig. RI 1, il quel riceveva precetti esecutivi.

Ho dovuto ricostruire sulla base della

documentazione che ho trovato (20 classeur) la contabilità per gli anni 2007 e

2008.

Ho allestito un bilancio provvisorio per il 2008. Mi sono concentrata sui salari da dichiarare alla Cassa di compensazione.

Per il 2008 i salari sono stati mandati all’AVS

dalla moglie del sig. RI 1.

Per il 2009 non era stata fatta la distinta

all’AVS.

Il presidente del TCA chiede alla teste se ha

potuto appurare che il sig. RI 1 ha lavorato nel 2009. La teste risponde che il

sig. RI 1 in quel periodo ha lavorato per ricostruire la parte amministrativa

relativa alla sua società.

So che è stata inviata una distinta per l’AVS per

il periodo 1.1.2009 – 1.5.2009. All’AVS serviva per chiudere il periodo. Questa

dichiarazione è stata inviata dalla moglie del sig. RI 1.

Il presidente del TCA chiede alla sig.ra __________

se ha trovato nella documentazione delle pezze giustificative relative al

versamento di questo salario nei primi mesi del 2009 (ad esempio il conteggio

salariale alla fine di ogni mese). La teste risponde di no.

La sig.ra __________ precisa di avere dato alla

moglie del sig. RI 1 l’indicazione secondo cui trattandosi di soci bastava

dimostrare il versamento del salario mediante dei prelevamenti. Il presidente

del TCA chiede alla teste se ha visto il conto dal quale uscivano i soldi,

rispettivamente quello nel quale entravano, la teste risponde di no, vista la

distanza tra __________ e __________.

Rispondendo al sig. __________, la teste precisa

di avere saputo da subito che il sig. RI 1 stava svolgendo ancora delle

attività per la ditta nel 2009 e che il lavoro consisteva nel recuperare dei

crediti scoperti per circa CHF 20'000.-, poi finiti nella massa fallimentare.

La teste sottolinea che nel giugno 2009 la

volontà del sig. RI 1 era quella di proseguire con la sua attività e non di

cessarla.

Il presidente del TCA chiede alla teste se ha

visto una lettera di disdetta per il sig. RI 1. La teste risponde di no,

afferma di averne vista una per la moglie in quanto dipendente, ma non una

relativa al sig. RI 1.

Il sig. __________ chiede alla teste se è solo

una coincidenza che la dichiarazione all’AVS è stata inviata solo pochi giorni

dopo la ricezione della decisione formale. La teste risponde di si, le

procedure si sono incrociate precisando di avere già avvertito nei mesi

precedenti la sig.ra __________ sulle modalità da seguire.

Rispondendo al sig. RI 1, la teste conferma che

effettivamente oltre alle attività amministrative nei primi mesi del 2009 vi

erano ancora alcuni viaggi da organizzare. Ad esempio un viaggio in __________

e delle discussioni con “__________”.

Rispondendo al presidente del TCA, la teste

conferma di essere a conoscenza del fatto che il sig. RI 1 dopo il fallimento

si è annunciato in disoccupazione.

Il presidente del TCA chiede alla teste quale

reazione ha prendendo atto dell’indicazione che figura sul formulario “domanda

di indennità di disoccupazione” (doc. 1) del 25.1.2010, secondo cui il rapporto

di lavoro è durato dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008. La teste afferma di

essere sorpresa e che sarà probabilmente un errore.

Il presidente del TCA mostra alla teste

l’attestato del datore di lavoro del 25 gennaio 2010 (doc. 3) e chiede se

riconosce la firma. La teste afferma che probabilmente si tratta della moglie

del sigRI 1, il quale conferma questo fatto.

Il presidente del TCA chiede alla teste quale

reazione ha nel constatare che anche in questo documento figurano le

indicazioni “dal 19 maggio 1998 al 31 dicembre 2008”. La teste anche in questo caso manifesta il proprio stupore.

Il sig. RI 1 afferma in effetti che ha lavorato

10.

anni.” (Doc. VIII)

2.5

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA non può che condividere la soluzione dell’amministrazione,

per i motivi qui sotto esposti.

Questo

Tribunale rileva, innanzitutto, che, sia dal modulo “Domanda di indennità di

disoccupazione” del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. 1), redatto dalla moglie e da

lui firmato, sia da quello “Attestato del datore di lavoro” del 25 gennaio 2010

(cfr. doc. 3), allestito dalla moglie, emerge che l’ultimo giorno di lavoro effettuato

dall’interessato per la ditta __________ è stato il 31 dicembre 2008.

Anche

dall’“Estratto del conto individuale” dell’assicurato del 27 gennaio 2010 risulta

che egli ha lavorato per la società citata negli anni 2006-2008 (cfr. doc. 5).

Inoltre,

in occasione dell’udienza del 16 settembre 2010 - allorquando il Presidente del

TCA ha fatto presente all'assicurato che sia dal modulo “Domanda di indennità

di disoccupazione” del 25 gennaio 2010, sia da quello “Attestato del datore di

lavoro” del 25 gennaio 2010, emerge che il rapporto di lavoro è durato dal 19

maggio 1998 al 31 dicembre 2008 – il ricorrente stesso ha affermato che, in

effetti, egli ha lavorato dieci anni (cfr. doc. VIII).

Questo

Tribunale constata peraltro che soltanto dopo avere ricevuto la decisione del

15.

febbraio 2010 che gli negava il diritto alle indennità (cfr. doc. 11) il

ricorrente ha addotto di avere lavorato anche durante i primi mesi del 2009.

Secondo

la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza

deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima

ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella

causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45,

consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363

consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189;

cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

In sede di audizione

testimoniale del 16 settembre 2010, la signora __________ ha precisato che nei

primi mesi del 2009 l’assicurato ha svolto un’attività essenzialmente di natura

amministrativa, consistente nel cercare di recuperare dei crediti scoperti, che

sono poi finiti nella massa fallimentare (doc. VIII).

Alla luce di questi ulteriori

elementi e considerate le chiare indicazioni fornite dall’assicurato e dal

datore di lavoro il 25 gennaio 2010, il TCA ritiene che l’ultimo giorno di

lavoro svolto dall’assicurato sia stato il 31 dicembre 2008 e che, di

conseguenza, egli non possa comprovare il periodo minimo di contribuzione

richiesto per avere diritto alle indennità di disoccupazione. Le attività da

lui effettuate nei primi mesi del 2009 lo sono state nella sua veste di socio e

gerente della __________ e non come dipendente della ditta.

Il TCA

concorda del resto con la Cassa anche a proposito del fatto che, quand’anche si

volesse considerare che il rapporto di lavoro sia durato fino al 25 febbraio

2009, l’assicurato non avrebbe comunque diritto alle indennità di

disoccupazione, alla luce del fatto che egli, gerente e socio della __________

e quindi da ritenere persona che occupa nella società una posizione analoga a

quella di datore di lavoro, non è stato in grado di dimostrare di avere

effettivamente percepito uno stipendio nei primi mesi del 2009.

Come

visto in precedenza, infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una

Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di

una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

Ora, se è

vero che secondo la giurisprudenza la mancanza della prova del versamento del

salario non è sufficiente per negare il diritto all’indennità di disoccupazione,

va tuttavia sottolineato che la prova del pagamento effettivo del salario

costituisce comunque un indizio importante dell’esercizio di un’occupazione

soggetta a contribuzione (cfr. al riguardo STF C 315/05 del 27 aprile 2007;

STFA C 83/06 del 27 gennaio 2006).

L’assicurato,

pur avendone avuto la possibilità, non ha saputo comprovare la riscossione

effettiva di uno stipendio nei primi mesi del 2009.

Contrariamente

a quanto avvenuto per il 2008 – anno in relazione al quale esistono agli atti

copie di conteggi di retribuzione e relativi bonifici da prelevamento __________

__________ (cfr. doc. 9) – l’assicurato non è stato in grado di produrre alcun

conteggio relativo ai primi mesi del 2009.

Nemmeno

in occasione della discussione di causa del 16 settembre 2010, del resto, egli

ha potuto comprovare di avere effettivamente ricevuto un compenso per la sua

attività nei primi mesi del 2009. Rispondendo al Presidente del TCA, che gli

chiedeva se esistono per il 2009 bonifici analoghi a quelli del 2008, l’assicurato

si è limitato a rispondere di non ricordare (doc. VIII).

Al

riguardo, il TCA sottolinea che, in occasione dell’audizione testimoniale del

16.

settembre 2010, la signora __________, rispondendo ad un’esplicita domanda

del Presidente del Tribunale, ha affermato di non avere trovato, nell’analisi

di tutta la copiosa documentazione (venti classeurs) relativa alla società da

lei passata in rassegna, delle pezze giustificative relative al versamento di

un salario nei confronti dell’assicurato nei primi mesi del 2009 (doc. VIII).

Ella ha, poi,

espressamente indicato, rispondendo alla domanda del Presidente del TCA, di non

avere visto il conto dal quale uscivano i soldi, rispettivamente quello nel

quale entravano (doc. VIII).

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Alla luce

di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata, che nega

all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 22 gennaio 2010,

va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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