38.2010.3
Negato diritto ad indennità per insolvenza in quanto l'insorgente ha atteso troppo tempo prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali. Violazione dell'obbligo di informazione e consu
6 maggio 2010Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2010.3
Data decisione, Autorità:
06.05.2010, TCA
Titolo:
Negato diritto ad indennità per insolvenza in quanto l'insorgente ha atteso troppo tempo prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali. Violazione dell'obbligo di informazione e consulenza da parte della Cassa
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.3
CI/DC/sc
Lugano
6 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
dicembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
contratto di lavoro del 15 novembre 2007 la ditta __________ di __________ ha
assunto RI 1 quale venditore in un negozio di telefonia (cfr. doc. 55).
1.2. A partire
dal mese di luglio 2008 la __________ non ha più versato il salario a RI 1.
L’assicurato ha lavorato per la ditta fino al 30 novembre 2008 (cfr. doc. 35).
1.3. Con
raccomandata a mano del 7 gennaio 2009 l’assicurato ha costituito in mora la
datrice di lavoro per i salari non versati fino al 31 dicembre 2009 (cfr. doc.
C). Ad essa sono seguiti ulteriori solleciti, sempre per raccomandata a mano,
il 21 gennaio 2009 (cfr. doc. D), il 19 febbraio 2009 (cfr. doc. E), il 19
marzo 2009 (cfr. doc. F), il 21 aprile 2009 (cfr. doc. G), il 13 maggio 2009
(cfr. doc. H) ed il 30 giugno 2009 (cfr. doc. I/I).
1.4. Non avendo
la datrice di lavoro dato seguito alle richieste dell’assicurato, il 29 gennaio
2009 quest’ultimo ha fatto spiccare dall’Ufficio di esecuzione di __________ un
precetto esecutivo (PE) per l’importo complessivo di fr. 24'706.90 più
interessi del 5% dal 30 luglio 2008. La __________ non si è opposta al PE (cfr.
doc. A).
1.5. Il 9 marzo
2009 RI 1 ha inoltrato una domanda d’indennità per insolvenza alla Cassa CO 1
(cfr. doc. 35). Con decisione del 14 ottobre 2009 la Cassa ha respinto la
domanda, rimproverando all’assicurato di non aver rispettato l’obbligo generale
di ridurre il danno (cfr. doc. R). A seguito dell’opposizione interposta
dall’assicurato il 16 novembre 2009 tramite il proprio rappresentante (cfr.
doc. U), con decisione su opposizione del 4 dicembre 2009 la Cassa ha
confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. T).
1.6. Con ricorso
del 25 gennaio 2010 l’assicurato, sempre tramite il proprio rappresentante, ha
postulato l’annullamento della decisione su opposizione della Cassa. A mente
dell’insorgente, egli ha sollecitato più volte la datrice di lavoro al
versamento dei salari dovuti, agendo in buona fede ottemperando a quanto richiesto
dalla cassa. L’assicurato ha inoltre richiesto di essere sentito in udienza
(cfr. doc. I).
1.7. Con risposta
di causa del 19 febbraio 2010 la Cassa ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, riconfermandosi integralmente nella propria decisione su
opposizione (cfr. doc. III).
1.8. Il 3 marzo
2010 il patrocinatore dell’assicurato si è riconfermato nelle richieste
ricorsuali e ha ribadito la richiesta di sentire il ricorrente (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento
del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che non aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro, ma che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non
avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al
riguardo il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und
damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin,
sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber
in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber
wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitabeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza 8C_682/2009
del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale
ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione
dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI
presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o
una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti
salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave
negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che
abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la
situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,
dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen
Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht
keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners
einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung
der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf
Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der
Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010
pag. 48-49)
2.5. La
Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,
consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.
3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del
seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla
cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i
salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti, cfr. in particolare la STFA C
192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, consid. 4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005,
consid. 4.2.; Imhof/Zünd, ATSG und
Arbeitslosenversicherung, in: SZS 2003 pag. 291 segg. (306); Imhof, Anhang zur
Vertiefung von Art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe, in: SZS
2002.
pag. 315 segg. (315-318); Spira, Du droit d'être
renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des
assurances sociales art. 27 LPGA, in : SZS 2001 pag. 524 segg. (527); Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27; sul tema specifico si veda inoltre Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans
le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de
mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in: CGSS 42-2009 pag. 33
segg., in particolare il punto
2.3.1
pag. 36-37).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. Imhof/Zünd, art. cit., pag. 307).
Per
quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato
all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il
proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti ed
obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre,
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (Kieser,
op. cit., art. 27 n. 19 segg.).
Nella
sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, l'Alta
Corte ha statuito che l'assicuratore deve rendere attenta la persona assicurata
del fatto che il suo comportamento potrebbe pregiudicare la realizzazione di
una delle condizioni del diritto alle prestazioni.
In una sentenza K 7/06 del 12 gennaio 2007 (confermata in: STF 8C_66/2009
del 7 settembre 2009, consid. 8.3.; STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, consid.
2.2
; STF 8C_1041/2008 del 12
novembre 2009, consid. 6.2.) il TF si è così espresso:
"
3.3
[…] Die Beratungspflicht erstreckt sich
nicht nur auf die massgebenden Umstände tatsächlicher Art, sondern betrifft
auch diejenigen rechtlicher Natur (Kieser, a.a.O., N 13 zu Art. 27 ATSG). Die
Beratung ist grundsätzlich auf entsprechendes Begehren der betreffenden Person
sowie ohne Antrag vorzunehmen, wenn der Versicherungsträger einen
entsprechenden Bedarf feststellt (Kieser, a.a.O., N 19 zu Art. 27 ATSG mit
Hinweis auf Eugster, a.a.O., Rz 406; vgl. auch Gebhard Eugster, ATSG und
Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: Schweizerische
Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 2003, S. 236 f.).
Eine ungenügende oder fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht kommt einer
falsch erteilten Auskunft des Versicherungsträgers gleich, weshalb dieser in
Nachachtung des Vertrauensprinzips hiefür einzustehen hat (BGE 112 V 120 Erw.
3b)."
Nella sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, parzialmente pubblicata
in DTF 133 V 250, la nostra massima Istanza ha statuito che fintanto che
l'assicuratore, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la
situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il
diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di
consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (consid. 7.2.).
In merito
all’estensione della consulenza, così si esprime Kieser (in: Kieser, op. cit.,
art. 27):
"
Die Beratung bezieht sich auf die Rechte und
Pflichten im konkreten Einzelfall, wobei eine Beschränkung auf den jeweiligen
Versicherungszweig gilt (für eine weitergehende Beratungspflicht vgl.
allerdings Art. 27 Abs. 3 ATSG). Ziel der Beratung hat zu sein, dass die
betreffende Person sich so zu verhalten vermag, dass eine den gesetzgeberischen
Zielen des betreffenden Erlasses entsprechende Rechtsfolge eintritt. […] Es
tritt hinzu, dass gegebenenfalls ein Rat bzw. eine Empfehlung zum weiteren
Vorgehen abzugeben ist (vgl. so auch Eugster, Krankenversicherung, N 1190). […]" (art. 27
n. 19)
"
Die Beratung schliesst somit ein, die laufenden
Leistungsfälle zu kontrollieren, damit die leistungsbeanspruchende Person
Kenntnis erhält über eine bevorstehende Verminderung oder Aufhebung der
Leistung. Droht eine Anspruchsverwirkung, ist durch den Versicherungsträger auf
gesetzlich vorgesehene Schritte aufmerksam zu machen, mit welchen eine solche
Verwirkung vermieden werden kann (vgl. für eine solche Vorgehensweise etwa SVR
1999.
ALV Nr. 6: Hinweis auf eine Frist, innert der ein Anspruch geltend zu
machen ist). Dies kann sich etwa auswirken, wo die leistungsbeanspruchende
Person (während eines von dieser eingeleiteten Beschwerdeverfahrens gegen eine
leistungsablehnende Verfügung) in der ALV weiterhin Kontrollvorschriften zu
erfüllen hat, um im Falle einer Beschwerdegutheissung später Leistungen
beanspruchen zu können; erfolgt dies nicht, ist die leistungsbeanspruchende
Person auf die Notwendigkeit, die Kontrollvorschriften zu erfüllen, aufmerksam
zu machen (anders die Rechtsprechung zum bisherigen Recht; vgl. BGE 124 V
220.
ff.)." (art. 27 n. 22)
2.7
Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità per insolvenza in quanto egli avrebbe violato l'obbligo
di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).
Dagli
atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha lavorato come venditore in un negozio
di telefonia presso la __________ dal 15 novembre 2007 al 30 novembre 2008
(cfr. doc. 55, 35). Il datore di lavoro non ha pagato al dipendente i salari
dei mesi da luglio a dicembre 2008 compresi (cfr. doc. 35).
L’assicurato
dichiara di avere sollecitato dapprima verbalmente la datrice di lavoro al
versamento dei salari dovuti (cfr. doc. U). Non ottenendo risposta positiva,
l’assicurato ha costituito in mora la __________ con raccomandata a mano del 7
gennaio 2009 del seguente tenore:
"
La prego gentilmente di provvedere al versamento
dei miei stipendi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in quanto
non ho ancora avuto sue notizie sui modi e gli eventuali pagamenti.
Le faccio presente che avendo famiglia e figlio a
carico non mi posso permettere di perdere altro tempo." (cfr. doc. C)
L'assicurato
ha poi fatto spiccare un PE nei confronti della datrice di lavoro, la quale non
ha interposto opposizione (cfr. doc. A).
Dal canto
suo, la Cassa ha ricevuto la domanda d’indennità per insolvenza dell’assicurato
il 18 marzo 2009 (cfr. doc. 35). Dopo aver richiesto, con scritto del 20 marzo
2009, informazioni alla Pretura del distretto di __________ circa l’eventualità
di istanze di fallimento depositate da altri creditori della datrice di lavoro
(cfr. doc. 48, 47), con lettera del 31 marzo 2009 la Cassa ha richiesto
all’insorgente alcuni documenti necessari a completare la richiesta d’indennità
(cfr. doc. 45). Risultando un destinatario erroneo - la lettera è stata inviata
a __________ anziché a RI 1 - l’invio raccomandato è ritornato al mittente il
10.
aprile 2009 (cfr. doc. 44).
A questo
punto la Cassa avrebbe potuto e dovuto inviare immediatamente all’assicurato
una raccomandata del medesimo tenore di quella il cui invio si è rivelato
infruttuoso. Oppure avrebbe potuto contattare telefonicamente l’insorgente, il
quale nel compilare il formulario di domanda d’indennità per insolvenza ha
indicato due numeri di telefono, di cui un cellulare svizzero (cfr. doc. 35).
La Cassa
ha invece atteso fino al 4 maggio 2009 per contattare l’assicurato per iscritto,
oltretutto inviando la richiesta di completamento della domanda d’indennità per
posta semplice anziché per raccomandata (cfr. doc. 43).
Ma vi è
di più. Nella propria domanda d’indennità per insolvenza l’assicurato ha
dichiarato di aver allegato copia del PE fatto spiccare nei confronti della
datrice di lavoro (cfr. doc. 35). Nella lettera all’assicurato del 4 maggio
2009.
la Cassa ha menzionato il testo di legge dell’art. 51 cpv. 1 LADI e citato
la direttiva del SECO per la quale il versamento delle indennità per insolvenza
nel contesto dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI è possibile unicamente se la
persona assicurata, o una terza persona, è già giunta alla domanda di
fallimento e alla conseguente decisione pretoriale di rigetto dell’istanza per
non pagamento dell’anticipo spese. La Cassa ha infine invitato l’insorgente a
“voler procedere in tal senso” (cfr. doc. 43a).
In
ossequio all’obbligo di consulenza stabilito dall’art. 27 cpv. 2 LPGA e precisato
dalla giurisprudenza riprodotta al consid. 2.6., la Cassa avrebbe dovuto
adattare maggiormente il contenuto del proprio scritto al caso specifico e
dunque sottolineare esplicitamente all’assicurato l’importanza di depositare
senza indugio la domanda di proseguimento, vista la non interposta opposizione
al PE da parte della datrice di lavoro, rendendo inoltre attento l’assicurato
sulle conseguenze di una domanda di fallimento intempestiva, ossia che egli non
avrebbe avuto diritto ad indennità per insolvenza. La Cassa ha comunicato all’insorgente
l’eventualità di dette conseguenze solamente con scritto del 28 luglio 2009
(cfr. doc. 42), mentre che nello scritto all’assicurato del 20 agosto 2009 si è
limitata a riprendere i contenuti della lettera del 4 maggio 2009 (cfr. doc.
43, 43a, 33).
Nel caso
concreto, la Cassa ha pertanto violato l’obbligo di consulenza di cui all’art.
27.
cpv. 2 LPGA.
In questo
contesto il TCA deve pertanto concludere che, dopo la cessazione del rapporto
di lavoro, l'assicurato non ha violato gravemente il suo obbligo di informare.
2.8
Nella
presente fattispecie la violazione dell’obbligo di consulenza da parte della
Cassa non può però giovare all’assicurato nella misura in cui quest’ultimo,
indipendentemente dall’agire dell’amministrazione, ha atteso troppo tempo prima
di far concretamente valere, attraverso un PE, le proprie pretese salariali nei
confronti della datrice di lavoro, violando così il proprio obbligo di ridurre
il danno giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI.
Il TCA ritiene
infatti che, lasciando trascorrere un periodo di sei mesi dopo aver ricevuto
l’ultimo salario prima di costituirlo in mora per iscritto ed ulteriori 3
settimane prima di far spiccare il PE, l'assicurato ha commesso una negligenza
grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. la sentenza federale riprodotta
al consid. 2.4. in fine; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43
del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010; STCA
38.2009
-82 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA
38.2009.85
del 18 gennaio 2010; STCA 38.2009.86 del 18 gennaio 2010).
In
particolare va sottolineata la circostanza che l’assicurato ha lavorato per la
datrice di lavoro soli 12 mesi e, durante questo lasso di tempo, è stato correttamente
retribuito solamente nei primi 7 mesi. Vista anche la mancata opposizione al PE
da parte della datrice di lavoro, l'insorgente avrebbe dovuto rivendicare più
decisamente le sue pretese salariali già durante l’esercizio dell’attività
lavorativa, tanto più se si considera che il datore di lavoro non si è più
opposto.
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage")
il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05
del 13 dicembre 2005).
Secondo
questo Tribunale, a ragione, la Cassa ha quindi negato a RI 1 il diritto
all'indennità per insolvenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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