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Decisione

38.2010.3

Negato diritto ad indennità per insolvenza in quanto l'insorgente ha atteso troppo tempo prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali. Violazione dell'obbligo di informazione e consu

6 maggio 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento

del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che non aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro, ma che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non

avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al

riguardo il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine

konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und

damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin,

sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber

in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber

wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitabeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza 8C_682/2009

del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale

ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione

dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI

presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o

una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti

salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave

negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che

abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la

situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine

langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde

Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn

überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der

Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,

dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im

Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten

Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand

allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche

Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts

jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben

während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das

bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der

Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich

erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon

aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben

(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von

einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem

während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht

mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen

Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht

keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners

einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung

der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf

Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der

Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010

pag. 48-49)

2.5. La

Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale

autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione

uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,

consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.

3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del

seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla

cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i

salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti, cfr. in particolare la STFA C

192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, consid. 4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005,

consid. 4.2.; Imhof/Zünd, ATSG und

Arbeitslosenversicherung, in: SZS 2003 pag. 291 segg. (306); Imhof, Anhang zur

Vertiefung von Art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe, in: SZS

2002.

pag. 315 segg. (315-318); Spira, Du droit d'être

renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des

assurances sociales art. 27 LPGA, in : SZS 2001 pag. 524 segg. (527); Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27; sul tema specifico si veda inoltre Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans

le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de

mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in: CGSS 42-2009 pag. 33

segg., in particolare il punto

2.3.1

pag. 36-37).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. Imhof/Zünd, art. cit., pag. 307).

Per

quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato

all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il

proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti ed

obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da

non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre,

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (Kieser,

op. cit., art. 27 n. 19 segg.).

Nella

sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, l'Alta

Corte ha statuito che l'assicuratore deve rendere attenta la persona assicurata

del fatto che il suo comportamento potrebbe pregiudicare la realizzazione di

una delle condizioni del diritto alle prestazioni.

In una sentenza K 7/06 del 12 gennaio 2007 (confermata in: STF 8C_66/2009

del 7 settembre 2009, consid. 8.3.; STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, consid.

2.2

; STF 8C_1041/2008 del 12

novembre 2009, consid. 6.2.) il TF si è così espresso:

"

3.3

[…] Die Beratungspflicht erstreckt sich

nicht nur auf die massgebenden Umstände tatsächlicher Art, sondern betrifft

auch diejenigen rechtlicher Natur (Kieser, a.a.O., N 13 zu Art. 27 ATSG). Die

Beratung ist grundsätzlich auf entsprechendes Begehren der betreffenden Person

sowie ohne Antrag vorzunehmen, wenn der Versicherungsträger einen

entsprechenden Bedarf feststellt (Kieser, a.a.O., N 19 zu Art. 27 ATSG mit

Hinweis auf Eugster, a.a.O., Rz 406; vgl. auch Gebhard Eugster, ATSG und

Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: Schweizerische

Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 2003, S. 236 f.).

Eine ungenügende oder fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht kommt einer

falsch erteilten Auskunft des Versicherungsträgers gleich, weshalb dieser in

Nachachtung des Vertrauensprinzips hiefür einzustehen hat (BGE 112 V 120 Erw.

3b)."

Nella sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, parzialmente pubblicata

in DTF 133 V 250, la nostra massima Istanza ha statuito che fintanto che

l'assicuratore, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la

situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il

diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di

consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (consid. 7.2.).

In merito

all’estensione della consulenza, così si esprime Kieser (in: Kieser, op. cit.,

art. 27):

"

Die Beratung bezieht sich auf die Rechte und

Pflichten im konkreten Einzelfall, wobei eine Beschränkung auf den jeweiligen

Versicherungszweig gilt (für eine weitergehende Beratungspflicht vgl.

allerdings Art. 27 Abs. 3 ATSG). Ziel der Beratung hat zu sein, dass die

betreffende Person sich so zu verhalten vermag, dass eine den gesetzgeberischen

Zielen des betreffenden Erlasses entsprechende Rechtsfolge eintritt. […] Es

tritt hinzu, dass gegebenenfalls ein Rat bzw. eine Empfehlung zum weiteren

Vorgehen abzugeben ist (vgl. so auch Eugster, Krankenversicherung, N 1190). […]" (art. 27

n. 19)

"

Die Beratung schliesst somit ein, die laufenden

Leistungsfälle zu kontrollieren, damit die leistungsbeanspruchende Person

Kenntnis erhält über eine bevorstehende Verminderung oder Aufhebung der

Leistung. Droht eine Anspruchsverwirkung, ist durch den Versicherungsträger auf

gesetzlich vorgesehene Schritte aufmerksam zu machen, mit welchen eine solche

Verwirkung vermieden werden kann (vgl. für eine solche Vorgehensweise etwa SVR

1999.

ALV Nr. 6: Hinweis auf eine Frist, innert der ein Anspruch geltend zu

machen ist). Dies kann sich etwa auswirken, wo die leistungsbeanspruchende

Person (während eines von dieser eingeleiteten Beschwerdeverfahrens gegen eine

leistungsablehnende Verfügung) in der ALV weiterhin Kontrollvorschriften zu

erfüllen hat, um im Falle einer Beschwerdegutheissung später Leistungen

beanspruchen zu können; erfolgt dies nicht, ist die leistungsbeanspruchende

Person auf die Notwendigkeit, die Kontrollvorschriften zu erfüllen, aufmerksam

zu machen (anders die Rechtsprechung zum bisherigen Recht; vgl. BGE 124 V

220.

ff.)." (art. 27 n. 22)

2.7

Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto all'indennità per insolvenza in quanto egli avrebbe violato l'obbligo

di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).

Dagli

atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha lavorato come venditore in un negozio

di telefonia presso la __________ dal 15 novembre 2007 al 30 novembre 2008

(cfr. doc. 55, 35). Il datore di lavoro non ha pagato al dipendente i salari

dei mesi da luglio a dicembre 2008 compresi (cfr. doc. 35).

L’assicurato

dichiara di avere sollecitato dapprima verbalmente la datrice di lavoro al

versamento dei salari dovuti (cfr. doc. U). Non ottenendo risposta positiva,

l’assicurato ha costituito in mora la __________ con raccomandata a mano del 7

gennaio 2009 del seguente tenore:

"

La prego gentilmente di provvedere al versamento

dei miei stipendi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in quanto

non ho ancora avuto sue notizie sui modi e gli eventuali pagamenti.

Le faccio presente che avendo famiglia e figlio a

carico non mi posso permettere di perdere altro tempo." (cfr. doc. C)

L'assicurato

ha poi fatto spiccare un PE nei confronti della datrice di lavoro, la quale non

ha interposto opposizione (cfr. doc. A).

Dal canto

suo, la Cassa ha ricevuto la domanda d’indennità per insolvenza dell’assicurato

il 18 marzo 2009 (cfr. doc. 35). Dopo aver richiesto, con scritto del 20 marzo

2009, informazioni alla Pretura del distretto di __________ circa l’eventualità

di istanze di fallimento depositate da altri creditori della datrice di lavoro

(cfr. doc. 48, 47), con lettera del 31 marzo 2009 la Cassa ha richiesto

all’insorgente alcuni documenti necessari a completare la richiesta d’indennità

(cfr. doc. 45). Risultando un destinatario erroneo - la lettera è stata inviata

a __________ anziché a RI 1 - l’invio raccomandato è ritornato al mittente il

10.

aprile 2009 (cfr. doc. 44).

A questo

punto la Cassa avrebbe potuto e dovuto inviare immediatamente all’assicurato

una raccomandata del medesimo tenore di quella il cui invio si è rivelato

infruttuoso. Oppure avrebbe potuto contattare telefonicamente l’insorgente, il

quale nel compilare il formulario di domanda d’indennità per insolvenza ha

indicato due numeri di telefono, di cui un cellulare svizzero (cfr. doc. 35).

La Cassa

ha invece atteso fino al 4 maggio 2009 per contattare l’assicurato per iscritto,

oltretutto inviando la richiesta di completamento della domanda d’indennità per

posta semplice anziché per raccomandata (cfr. doc. 43).

Ma vi è

di più. Nella propria domanda d’indennità per insolvenza l’assicurato ha

dichiarato di aver allegato copia del PE fatto spiccare nei confronti della

datrice di lavoro (cfr. doc. 35). Nella lettera all’assicurato del 4 maggio

2009.

la Cassa ha menzionato il testo di legge dell’art. 51 cpv. 1 LADI e citato

la direttiva del SECO per la quale il versamento delle indennità per insolvenza

nel contesto dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI è possibile unicamente se la

persona assicurata, o una terza persona, è già giunta alla domanda di

fallimento e alla conseguente decisione pretoriale di rigetto dell’istanza per

non pagamento dell’anticipo spese. La Cassa ha infine invitato l’insorgente a

“voler procedere in tal senso” (cfr. doc. 43a).

In

ossequio all’obbligo di consulenza stabilito dall’art. 27 cpv. 2 LPGA e precisato

dalla giurisprudenza riprodotta al consid. 2.6., la Cassa avrebbe dovuto

adattare maggiormente il contenuto del proprio scritto al caso specifico e

dunque sottolineare esplicitamente all’assicurato l’importanza di depositare

senza indugio la domanda di proseguimento, vista la non interposta opposizione

al PE da parte della datrice di lavoro, rendendo inoltre attento l’assicurato

sulle conseguenze di una domanda di fallimento intempestiva, ossia che egli non

avrebbe avuto diritto ad indennità per insolvenza. La Cassa ha comunicato all’insorgente

l’eventualità di dette conseguenze solamente con scritto del 28 luglio 2009

(cfr. doc. 42), mentre che nello scritto all’assicurato del 20 agosto 2009 si è

limitata a riprendere i contenuti della lettera del 4 maggio 2009 (cfr. doc.

43, 43a, 33).

Nel caso

concreto, la Cassa ha pertanto violato l’obbligo di consulenza di cui all’art.

27.

cpv. 2 LPGA.

In questo

contesto il TCA deve pertanto concludere che, dopo la cessazione del rapporto

di lavoro, l'assicurato non ha violato gravemente il suo obbligo di informare.

2.8

Nella

presente fattispecie la violazione dell’obbligo di consulenza da parte della

Cassa non può però giovare all’assicurato nella misura in cui quest’ultimo,

indipendentemente dall’agire dell’amministrazione, ha atteso troppo tempo prima

di far concretamente valere, attraverso un PE, le proprie pretese salariali nei

confronti della datrice di lavoro, violando così il proprio obbligo di ridurre

il danno giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI.

Il TCA ritiene

infatti che, lasciando trascorrere un periodo di sei mesi dopo aver ricevuto

l’ultimo salario prima di costituirlo in mora per iscritto ed ulteriori 3

settimane prima di far spiccare il PE, l'assicurato ha commesso una negligenza

grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. la sentenza federale riprodotta

al consid. 2.4. in fine; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43

del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010; STCA

38.2009

-82 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA

38.2009.85

del 18 gennaio 2010; STCA 38.2009.86 del 18 gennaio 2010).

In

particolare va sottolineata la circostanza che l’assicurato ha lavorato per la

datrice di lavoro soli 12 mesi e, durante questo lasso di tempo, è stato correttamente

retribuito solamente nei primi 7 mesi. Vista anche la mancata opposizione al PE

da parte della datrice di lavoro, l'insorgente avrebbe dovuto rivendicare più

decisamente le sue pretese salariali già durante l’esercizio dell’attività

lavorativa, tanto più se si considera che il datore di lavoro non si è più

opposto.

La giurisprudenza esige

infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage")

il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05

del 13 dicembre 2005).

Secondo

questo Tribunale, a ragione, la Cassa ha quindi negato a RI 1 il diritto

all'indennità per insolvenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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