38.2010.30
Corretta la decisione dell'URC di infliggere all'assicurata sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l
30 giugno 2010Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.30
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, TCA
Titolo:
Corretta la decisione dell'URC di infliggere all'assicurata sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'annuncio al collocamento
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.30
cr/sc
Lugano
30 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile
2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 23 aprile 2010, l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha parzialmente accolto
l’opposizione presentata da RI 1, rappresentata dal Sindacato __________ (cfr.
doc. 58), contro la precedente decisione del 24 febbraio 2010 - con la quale
l’assicurata era stata sospesa per nove giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese
di agosto al mese di ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere
stagionale (cfr. doc. 59) – riducendo a sei giorni la sanzione inflittale (cfr.
doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 23 aprile 2010 l’assicurata, sempre rappresentata dal
Sindacato __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
chiesto l’annullamento della sanzione inflittale (doc. I).
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha, in particolare, rilevato
che l’amministrazione ha, a suo avviso a torto, considerato quantitativamente
insufficienti le sei ricerche mensili di lavoro da lei effettuate nei due mesi
precedenti l’annuncio al collocamento. Il rappresentante dell’interessata ha,
infatti, sottolineato che nell’attuale momento di crisi congiunturale, sei
ricerche di lavoro non possono che essere ritenute quantitativamente
soddisfacenti.
Il
rappresentante dell’assicurata ha, del resto, sottolineato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche da svolgere mensilmente e che la
giurisprudenza cantonale ritiene che debbano essere svolte almeno quattro
ricerche qualitativamente valide.
Infine,
il rappresentante dell’assicurata ha censurato il modo di agire
dell’amministrazione, la quale, ritenuto che in passato l’interessata fosse già
stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per gli stessi
motivi, ha sottoposto il caso al vaglio dell’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro per la verifica dell’idoneità al collocamento. Idoneità al collocamento
che, del resto, è stata confermata dalla Sezione del lavoro con decisione del
29 gennaio 2010 (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
dell’11 giugno 2010, l’URC di __________ ha informato il TCA di non avere
ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V).
Questo
scritto è stato trasmesso all’assicurata (cfr. doc. VI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 6 giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro compiute nei mesi di settembre e ottobre 2009 precedenti l’iscrizione
in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio
2006).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV
N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate
dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002 nella causa Z.).
2.6. Nella
presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,
che è al suo quinto termine quadro, svolge da diverse stagioni un’occupazione
di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
effetti, per quanto concerne le tre ultime stagioni, l’insorgente è stata iscritta
al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008 (cfr. doc. 11-13); dall’autunno
2008 al marzo 2009 (cfr. doc. 4-7) e poi nuovamente dall’autunno 2009 (cfr.
doc. 1).
Dal 1°
aprile 2007 al 31 ottobre 2007 ella ha lavorato, in virtù di un contratto di
durata determinata, presso l’Hotel __________ di __________ quale cameriera
(cfr. doc. 41).
L’assicurata
è stata riassunta dall’Hotel ____________________, sempre in virtù di un
contratto di durata determinata, quale cameriera ai piani dal 20 marzo 2008 al
31 ottobre 2008.
L’interessata
è poi nuovamente stata attiva, in virtù di un contratto di durata determinata, presso
l’Hotel __________ di __________, sempre in qualità di cameriera ai piani, dal
1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 39).
In data 21
settembre 2009, il datore di lavoro le ha confermato la disdetta del rapporto
lavorativo per il 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 36).
Al
termine dell’attività stagionale, la ricorrente si è iscritta ancora una volta
in disoccupazione, a partire dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 1).
Al
momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurata ha
presentato all’amministrazione le ricerche di impiego compiute durante i mesi
in cui ha lavorato presso l’Hotel __________ (cfr. doc. 77).
La consulente
del personale, ritenendo insufficienti le ricerche di lavoro compiute
dall’assicurata negli ultimi tre mesi di attività precedenti l’annuncio in
disoccupazione, il 23 novembre 2009 le ha trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di indicare, entro il 4 dicembre 2009, le
ragioni per le quali durante gli ultimi tre mesi di attività si è limitata a
svolgere unicamente 6 ricerche di lavoro per ogni mese.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).
L’insorgente,
con scritto del 28 novembre 2009, ha indicato:
"
Nei 3 mesi citati le mie ricerche di lavoro
conservate si sono limitate a 6. In vista del termine della stagione turistica
anche quest’anno ho aumentato il numero delle ricerche di lavoro per posti
annuali e dei lavori sostitutivi per la stagione morta. Dato che in questi
ultimi mesi il ritmo di lavoro all’albergo __________ non è mai calato e i
posti offerti invece diminuiscono, supponevo che durante gli ultimi tre mesi le
6 ricerche conservate di lavoro potevano essere considerate sufficienti.
Visto il risultato del nostro ultimo colloquio,
ora ho l’informazione e la direttiva precisa di portare almeno 11 ricerche di
lavoro (e che 6 ricerche conservate proprio non bastano …).
Sicuramente questo mio comportamento non voleva
essere intenzionale o fatto con negligenza.” (Doc. 55)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione
formale del 24 febbraio 2010, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 59; consid. 1.1.).
A seguito
dell’opposizione dell’assicurata, tuttavia, con decisione su opposizione del 23
aprile 2010, l’amministrazione ha ridotto la sanzione inflitta all’interessata
a sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.
doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Nel
caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra
o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, questo Tribunale ha stabilito che le esigenze
relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto
severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,
per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in
un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad
accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT
II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del
16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T.
Considerandi
contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro
UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni
compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2001.15
del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile
segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che
dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.8
In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 1°
aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’Hotel __________ (cfr.
doc. 37).
Dalle
carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e
ottobre 2009, ha compiuto sei ricerche di lavoro per ciascun mese (cfr. doc. 78-80).
Nel caso
in esame, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
inflitto all’assicurata sei giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro nei mesi di settembre e ottobre 2009, considerando per contro
sufficienti le sei ricerche di lavoro compiute nel mese di agosto 2009, dato
che in tale mese l’assicurata ha effettivamente incrementato il numero di sforzi
profusi rispetto a quanto effettuato nei mesi precedenti (allorquando aveva
svolto due/tre ricerche di impiego per ogni mese in cui era attiva
professionalmente presso l’albergo __________) (cfr. doc. A).
Chiamato
a pronunciarsi in merito ai mesi di settembre e ottobre 2009, il TCA,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che effettivamente,
la quantità di ricerche di lavoro svolte dall’interessata nei mesi di settembre
e ottobre 2009 non sono esenti da critica.
Questo
tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr.
consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione
corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto
a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione
duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione
morta”.
L’insorgente,
in sede ricorsuale, ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione
ha considerato quantitativamente insufficienti le ricerche di lavoro svolte nei
mesi di settembre e ottobre 2009, indicando che “la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche da svolgere mensilmente” e che “secondo la costante
giurisprudenza cantonale debbono essere comprovate almeno quattro ricerche
qualitativamente valide” (doc. I).
Al
riguardo, il TCA ricorda innanzitutto che, come visto in precedenza (cfr.
consid. 2.4.), per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato
che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche
di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005,
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo
2006, consid. 3.2.).
L’assicurata,
essendo al suo quinto termine quadro ed avendo svolto un’attività di carattere
stagionale già nel 2007 e nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva
perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le
ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria
ricerche di lavoro”, da lei sottoscritto in data 30 ottobre 2007 (cfr. doc. 14)
e in data 27 ottobre 2008 (cfr. doc. 9).
Da tale
formulario, difatti, risulta in particolare che:
"
(…)
Se la sua ultima attività era di carattere
stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e
l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In
particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo
in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di
ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno
oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro
sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione
normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro
stagionale – rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il
reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.
Per non fare ricerche di lavoro inutili, e prive
di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei deve in
particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto l’anno e
che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite annunci
sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di collocamento o
in altro modo). (…)”
(Doc. 9 e doc. 14, sottolineatura della
redattrice)
Inoltre e
soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurata era già stata
oggetto di sanzione a causa di insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi
mesi della sua attività di carattere stagionale precedenti l’annuncio al
collocamento.
Con
decisione del 3 gennaio 2007, infatti, ella era già stata sanzionata con 9
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi di settembre, ottobre e novembre
2006.
precedenti l’iscrizione al collocamento, nei quali ella aveva svolto 5
ricerche di lavoro per ogni mese (cfr. doc. 63).
Nella
decisione citata, l’amministrazione aveva già espressamente ricordato
all’interessata quanto segue:
"
Abbiamo preso atto della sua lettera del
29.11.06
nella quale indica che non ha svolto più di 5 ricerche negli ultimi
tre mesi in quanto aveva interpretato che questo numero fosse sufficiente. A
questo proposito teniamo a precisare che non esiste un numero predefinito e che
la persona non deve limitarsi al minimo. Al contrario, essa deve fare tutto
quanto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione. Tenuto comunque conto della qualità delle ricerche presentate di decide di
non sospenderla dalle indennità per ricerche numericamente insufficienti.
Per quanto concerne il non aver dato seguito agli
annunci di giornale abbiamo potuto appurare che in settembre, ottobre e
novembre sono apparsi diversi annunci ai quali lei avrebbe potuto rispondere.
In occasione dell’ultimo colloquio le avevamo spiegato chiaramente che la
priorità viene sempre e comunque data alle offerte concrete. La sua motivazione
di aver svolto delle ricerche in case per anziani e mirate nel suo ramo non
giustificano questo comportamento. Per questo motivo si decide di emanare una
sospensione di 9 giorni per ricerche qualitativamente insufficienti.” (Doc. 63)
In seguito, con decisione del 10 novembre 2008,
l’amministrazione ha nuovamente sospeso l’assicurata per 3 giorni dal diritto
alle indennità di disoccupazione, a causa di insufficienti ricerche di lavoro
durante gli ultimi tre mesi (agosto-ottobre 2008) precedenti il riannuncio al
collocamento, nei quali l’assicurata aveva compiuto 4 ricerche di lavoro per
ogni mese, ritenute quantitativamente qualitativamente insufficienti.
Nella citata decisione, l’amministrazione ha in
particolare evidenziato:
"
Abbiamo ricevuto la sua motivazione scritta
entro il termine prefissato ed è stata oggetto della nostra massima attenzione.
La informiamo che la stessa viene accolta
parzialmente, pertanto viene sospesa dall’indennità di disoccupazione per 3
giorni al posto di 9 (per ricerche insufficienti qualitativamente e
quantitativamente).
La rendiamo attenta del suo obbligo di impegnarsi
e quindi di intensificare le sue ricerche di lavoro durante gli ultimi 3 mesi,
rispondendo agli annunci, inviando lettere di autocandidatura e/o presentandosi
di persona.” (Doc. 60)
Da rilevare, in particolare, che nello scritto di
giustificazione del 6 novembre 2008, l’assicurata aveva indicato di avere
svolto 4 ricerche di lavoro in ognuno dei tre mesi precedenti l’annuncio al
collocamento seguendo, in buona fede, “gli stessi criteri che hanno soddisfatto
il mio consulente precedente e mi spiace veramente che questi non siano più
ritenuti soddisfacenti”, aggiungendo che “mi impegno fin da ora a seguire le
nuove normative” (doc. 61).
Alla luce
di quanto appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurata era a
conoscenza delle modalità necessarie per compiere delle ricerche di lavoro
quantitativamente valide al fine di reperire una nuova occupazione.
Se da una parte ella, nei tre mesi precedenti il
termine della sua attività stagionale, ha sì incrementato le ricerche di lavoro
effettuate al fine di trovare una nuova occupazione svolgendone 6 invece che 2
come nei mesi precedenti (cfr. doc. 78-84) – circostanza che è stata tenuta in
considerazione nella decisione su opposizione, ritenendo sufficienti gli sforzi
profusi dall’interessata nel mese di agosto 2009 - va tuttavia rilevato, come
del resto osservato dall’amministrazione, che con l’approssimarsi del termine
della sua attività lavorativa stagionale l’assicurata avrebbe dovuto, nei mesi
di settembre e ottobre 2009, compiere maggiori ricerche di una nuova
occupazione, così da non dover nuovamente ricorrere alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Poco importa, al riguardo, il fatto, invocato dal
rappresentante dell’assicurata, che il __________ è “forse l’unica regione
dell’intera Svizzera, caratterizzata, economicamente parlando, da un’altissima
percentuale di attività legate al turismo”, motivo per il quale al termine
della stagione vi sono migliaia di lavoratori che, loro malgrado, debbano fare
ricorso alla disoccupazione (cfr. doc. I).
Al
riguardo, il TCA ricorda che l’assicurata si è limitata a compiere le proprie
ricerche unicamente nella zona limitrofa al suo domicilio di __________ (cfr.
doc. 78-80).
In
proposito va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,
vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde
del __________.
Nonostante il periodo di crisi economica, quindi,
l’assicurata avrebbe comunque potuto effettuare maggiori sforzi, estendendo
anche il suo campo territoriale di ricerca, al fine di reperire una nuova
occupazione annuale o, perlomeno, un’attività per la cosiddetta stagione morta.
Di
conseguenza, le ricerche di lavoro compiute nei mesi di settembre e ottobre
2009.
risultano quantitativamente insufficienti.
2.9
In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la
ricorrente, nell’arco di tempo da settembre a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).
Pertanto,
l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti
durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni
per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza
superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.5
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.
2.5
) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente 6 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità.
L'entità
di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi
appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
Pertanto
la decisione su opposizione del 23 aprile 2010 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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