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Decisione

38.2010.30

Corretta la decisione dell'URC di infliggere all'assicurata sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l

30 giugno 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio

2006).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV

N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate

dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002 nella causa Z.).

2.6. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,

che è al suo quinto termine quadro, svolge da diverse stagioni un’occupazione

di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

effetti, per quanto concerne le tre ultime stagioni, l’insorgente è stata iscritta

al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008 (cfr. doc. 11-13); dall’autunno

2008 al marzo 2009 (cfr. doc. 4-7) e poi nuovamente dall’autunno 2009 (cfr.

doc. 1).

Dal 1°

aprile 2007 al 31 ottobre 2007 ella ha lavorato, in virtù di un contratto di

durata determinata, presso l’Hotel __________ di __________ quale cameriera

(cfr. doc. 41).

L’assicurata

è stata riassunta dall’Hotel ____________________, sempre in virtù di un

contratto di durata determinata, quale cameriera ai piani dal 20 marzo 2008 al

31 ottobre 2008.

L’interessata

è poi nuovamente stata attiva, in virtù di un contratto di durata determinata, presso

l’Hotel __________ di __________, sempre in qualità di cameriera ai piani, dal

1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 39).

In data 21

settembre 2009, il datore di lavoro le ha confermato la disdetta del rapporto

lavorativo per il 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 36).

Al

termine dell’attività stagionale, la ricorrente si è iscritta ancora una volta

in disoccupazione, a partire dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 1).

Al

momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurata ha

presentato all’amministrazione le ricerche di impiego compiute durante i mesi

in cui ha lavorato presso l’Hotel __________ (cfr. doc. 77).

La consulente

del personale, ritenendo insufficienti le ricerche di lavoro compiute

dall’assicurata negli ultimi tre mesi di attività precedenti l’annuncio in

disoccupazione, il 23 novembre 2009 le ha trasmesso una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di indicare, entro il 4 dicembre 2009, le

ragioni per le quali durante gli ultimi tre mesi di attività si è limitata a

svolgere unicamente 6 ricerche di lavoro per ogni mese.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).

L’insorgente,

con scritto del 28 novembre 2009, ha indicato:

"

Nei 3 mesi citati le mie ricerche di lavoro

conservate si sono limitate a 6. In vista del termine della stagione turistica

anche quest’anno ho aumentato il numero delle ricerche di lavoro per posti

annuali e dei lavori sostitutivi per la stagione morta. Dato che in questi

ultimi mesi il ritmo di lavoro all’albergo __________ non è mai calato e i

posti offerti invece diminuiscono, supponevo che durante gli ultimi tre mesi le

6 ricerche conservate di lavoro potevano essere considerate sufficienti.

Visto il risultato del nostro ultimo colloquio,

ora ho l’informazione e la direttiva precisa di portare almeno 11 ricerche di

lavoro (e che 6 ricerche conservate proprio non bastano …).

Sicuramente questo mio comportamento non voleva

essere intenzionale o fatto con negligenza.” (Doc. 55)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione

formale del 24 febbraio 2010, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 59; consid. 1.1.).

A seguito

dell’opposizione dell’assicurata, tuttavia, con decisione su opposizione del 23

aprile 2010, l’amministrazione ha ridotto la sanzione inflitta all’interessata

a sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

doc. A; consid. 1.1.).

2.7. Nel

caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra

o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, questo Tribunale ha stabilito che le esigenze

relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto

severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al

collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in

un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad

accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT

II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del

16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T.

Considerandi

contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro

UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni

compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.8

In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 1°

aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’Hotel __________ (cfr.

doc. 37).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e

ottobre 2009, ha compiuto sei ricerche di lavoro per ciascun mese (cfr. doc. 78-80).

Nel caso

in esame, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

inflitto all’assicurata sei giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro nei mesi di settembre e ottobre 2009, considerando per contro

sufficienti le sei ricerche di lavoro compiute nel mese di agosto 2009, dato

che in tale mese l’assicurata ha effettivamente incrementato il numero di sforzi

profusi rispetto a quanto effettuato nei mesi precedenti (allorquando aveva

svolto due/tre ricerche di impiego per ogni mese in cui era attiva

professionalmente presso l’albergo __________) (cfr. doc. A).

Chiamato

a pronunciarsi in merito ai mesi di settembre e ottobre 2009, il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che effettivamente,

la quantità di ricerche di lavoro svolte dall’interessata nei mesi di settembre

e ottobre 2009 non sono esenti da critica.

Questo

tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr.

consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione

corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto

a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione

duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione

morta”.

L’insorgente,

in sede ricorsuale, ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione

ha considerato quantitativamente insufficienti le ricerche di lavoro svolte nei

mesi di settembre e ottobre 2009, indicando che “la LADI non prevede un numero

minimo di ricerche da svolgere mensilmente” e che “secondo la costante

giurisprudenza cantonale debbono essere comprovate almeno quattro ricerche

qualitativamente valide” (doc. I).

Al

riguardo, il TCA ricorda innanzitutto che, come visto in precedenza (cfr.

consid. 2.4.), per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato

che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche

di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005,

consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo

2006, consid. 3.2.).

L’assicurata,

essendo al suo quinto termine quadro ed avendo svolto un’attività di carattere

stagionale già nel 2007 e nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva

perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le

ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria

ricerche di lavoro”, da lei sottoscritto in data 30 ottobre 2007 (cfr. doc. 14)

e in data 27 ottobre 2008 (cfr. doc. 9).

Da tale

formulario, difatti, risulta in particolare che:

"

(…)

Se la sua ultima attività era di carattere

stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e

l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In

particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo

in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di

ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno

oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro

sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione

normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro

stagionale – rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il

reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.

Per non fare ricerche di lavoro inutili, e prive

di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei deve in

particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto l’anno e

che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite annunci

sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di collocamento o

in altro modo). (…)”

(Doc. 9 e doc. 14, sottolineatura della

redattrice)

Inoltre e

soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurata era già stata

oggetto di sanzione a causa di insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi

mesi della sua attività di carattere stagionale precedenti l’annuncio al

collocamento.

Con

decisione del 3 gennaio 2007, infatti, ella era già stata sanzionata con 9

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per

insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi di settembre, ottobre e novembre

2006.

precedenti l’iscrizione al collocamento, nei quali ella aveva svolto 5

ricerche di lavoro per ogni mese (cfr. doc. 63).

Nella

decisione citata, l’amministrazione aveva già espressamente ricordato

all’interessata quanto segue:

"

Abbiamo preso atto della sua lettera del

29.11.06

nella quale indica che non ha svolto più di 5 ricerche negli ultimi

tre mesi in quanto aveva interpretato che questo numero fosse sufficiente. A

questo proposito teniamo a precisare che non esiste un numero predefinito e che

la persona non deve limitarsi al minimo. Al contrario, essa deve fare tutto

quanto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione. Tenuto comunque conto della qualità delle ricerche presentate di decide di

non sospenderla dalle indennità per ricerche numericamente insufficienti.

Per quanto concerne il non aver dato seguito agli

annunci di giornale abbiamo potuto appurare che in settembre, ottobre e

novembre sono apparsi diversi annunci ai quali lei avrebbe potuto rispondere.

In occasione dell’ultimo colloquio le avevamo spiegato chiaramente che la

priorità viene sempre e comunque data alle offerte concrete. La sua motivazione

di aver svolto delle ricerche in case per anziani e mirate nel suo ramo non

giustificano questo comportamento. Per questo motivo si decide di emanare una

sospensione di 9 giorni per ricerche qualitativamente insufficienti.” (Doc. 63)

In seguito, con decisione del 10 novembre 2008,

l’amministrazione ha nuovamente sospeso l’assicurata per 3 giorni dal diritto

alle indennità di disoccupazione, a causa di insufficienti ricerche di lavoro

durante gli ultimi tre mesi (agosto-ottobre 2008) precedenti il riannuncio al

collocamento, nei quali l’assicurata aveva compiuto 4 ricerche di lavoro per

ogni mese, ritenute quantitativamente qualitativamente insufficienti.

Nella citata decisione, l’amministrazione ha in

particolare evidenziato:

"

Abbiamo ricevuto la sua motivazione scritta

entro il termine prefissato ed è stata oggetto della nostra massima attenzione.

La informiamo che la stessa viene accolta

parzialmente, pertanto viene sospesa dall’indennità di disoccupazione per 3

giorni al posto di 9 (per ricerche insufficienti qualitativamente e

quantitativamente).

La rendiamo attenta del suo obbligo di impegnarsi

e quindi di intensificare le sue ricerche di lavoro durante gli ultimi 3 mesi,

rispondendo agli annunci, inviando lettere di autocandidatura e/o presentandosi

di persona.” (Doc. 60)

Da rilevare, in particolare, che nello scritto di

giustificazione del 6 novembre 2008, l’assicurata aveva indicato di avere

svolto 4 ricerche di lavoro in ognuno dei tre mesi precedenti l’annuncio al

collocamento seguendo, in buona fede, “gli stessi criteri che hanno soddisfatto

il mio consulente precedente e mi spiace veramente che questi non siano più

ritenuti soddisfacenti”, aggiungendo che “mi impegno fin da ora a seguire le

nuove normative” (doc. 61).

Alla luce

di quanto appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurata era a

conoscenza delle modalità necessarie per compiere delle ricerche di lavoro

quantitativamente valide al fine di reperire una nuova occupazione.

Se da una parte ella, nei tre mesi precedenti il

termine della sua attività stagionale, ha sì incrementato le ricerche di lavoro

effettuate al fine di trovare una nuova occupazione svolgendone 6 invece che 2

come nei mesi precedenti (cfr. doc. 78-84) – circostanza che è stata tenuta in

considerazione nella decisione su opposizione, ritenendo sufficienti gli sforzi

profusi dall’interessata nel mese di agosto 2009 - va tuttavia rilevato, come

del resto osservato dall’amministrazione, che con l’approssimarsi del termine

della sua attività lavorativa stagionale l’assicurata avrebbe dovuto, nei mesi

di settembre e ottobre 2009, compiere maggiori ricerche di una nuova

occupazione, così da non dover nuovamente ricorrere alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Poco importa, al riguardo, il fatto, invocato dal

rappresentante dell’assicurata, che il __________ è “forse l’unica regione

dell’intera Svizzera, caratterizzata, economicamente parlando, da un’altissima

percentuale di attività legate al turismo”, motivo per il quale al termine

della stagione vi sono migliaia di lavoratori che, loro malgrado, debbano fare

ricorso alla disoccupazione (cfr. doc. I).

Al

riguardo, il TCA ricorda che l’assicurata si è limitata a compiere le proprie

ricerche unicamente nella zona limitrofa al suo domicilio di __________ (cfr.

doc. 78-80).

In

proposito va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,

vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde

del __________.

Nonostante il periodo di crisi economica, quindi,

l’assicurata avrebbe comunque potuto effettuare maggiori sforzi, estendendo

anche il suo campo territoriale di ricerca, al fine di reperire una nuova

occupazione annuale o, perlomeno, un’attività per la cosiddetta stagione morta.

Di

conseguenza, le ricerche di lavoro compiute nei mesi di settembre e ottobre

2009.

risultano quantitativamente insufficienti.

2.9

In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la

ricorrente, nell’arco di tempo da settembre a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto,

l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti

durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni

per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza

superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.5

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.5

) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente 6 giorni di sospensione dal diritto alle

indennità.

L'entità

di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi

appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

Pertanto

la decisione su opposizione del 23 aprile 2010 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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