38.2010.31
Presunto annuncio di perdita di lavoro per intemperie, di cui la ditta ricorrente non è riuscita, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, a dimostrare l'inoltro
15 settembre 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2010.31
Data decisione, Autorità:
15.09.2010, TCA
Titolo:
Presunto annuncio di perdita di lavoro per intemperie, di cui la ditta ricorrente non è riuscita, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, a dimostrare l'inoltro
INDENNITÀ PER INTEMPERIE
art. 42 LADI
art. 43 LADI
art. 45 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 39 LPGA
art. 65 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.31
CI/DC/sc
Lugano
15 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio
2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
annunci di perdita di lavoro del 4 marzo 2010 la ditta RI 1 con sede a __________
ha richiesto indennità per intemperie relative ad un cantiere situato a __________
(cfr. doc. 8/3) e ad un altro cantiere a __________ (cfr. doc. 8/4), per il
periodo di febbraio 2010. Con decisione del 30 marzo 2010 l’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro non ha sollevato opposizione all’erogazione delle
indennità richieste (cfr. doc. 8/1).
1.2. In seguito
all’opposizione interposta dalla ditta, la quale ha fatto valere di aver
inviato, sempre il 4 marzo 2010, un terzo annuncio di perdita di lavoro per il
periodo di febbraio 2010, relativo ad un cantiere a __________, e di avere
pertanto diritto ad indennità per intemperie anche per quest’ultima perdita di
lavoro (cfr. doc. 7), con decisione su opposizione del 14 maggio 2010 la
Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente decisione, ribadendo che
la ditta non aveva annunciato, il 4 marzo 2010, alcuna perdita di lavoro
relativa al cantiere di __________. La copia della prima pagina del formulario
di annuncio, privo di data ed inviato con l’opposizione, non sarebbe
sufficiente a dimostrare che l’annuncio sia stato effettivamente spedito e
ricevuto (cfr. doc. A).
1.3. Con ricorso
del 18 maggio 2010 la RI 1 ha richiesto l’annullamento della decisione
impugnata.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, la ditta ha nuovamente sostenuto di
aver inviato, il 4 marzo 2010, anche l’annuncio di perdita di lavoro inerente
al cantiere di __________. L’insorgente ha inoltre rilevato di non aver
ulteriormente verificato la decisione concernente le intemperie di febbraio,
non essendo stata sollevata opposizione da parte dell’Ufficio giuridico della
sezione del lavoro. Solo nel momento in cui intendeva effettuare il conteggio
per la richiesta di rimborso, la ricorrente si sarebbe accorta che non era
stato indicato il cantiere di __________ (cfr. doc. I).
1.4. In risposta,
la Sezione del lavoro ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa,
riconfermandosi negli argomenti già espressi in sede di opposizione (cfr. doc.
V).
1.5. Le parti
hanno ancora avuto modo di esprimersi con scritti del 21 giugno 2010 (cfr. doc.
VII) e del 30 giugno 2010 (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo
l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite
di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie
unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione
contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per
l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro
computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Th. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Meyer (editore), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Band XIV: Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, n. 450-473; G. Gerhards, Grundriss des
neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna 1996, n. 197 segg.; Th. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, §
34 III n. 55 segg.).
Sulla
base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il
Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per
intemperie può essere versata:
"
a. edilizia e genio civile, carpenteria,
taglio della pietra e cave;
b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
c. posa di binari e di condotte aeree;
d. sistemazioni esterne (giardini);
e. selvicoltura,
vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano
esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
f. estrazione d'argilla e industri laterizia;
g. pesca professionale;
h. trasporti,
nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto
di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di
sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
Fatti
i. segherie."
L'art. 65
cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad
aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle
piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali
non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr.
art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit.,
n. 451-457 e Gerhards, op. cit., n. 200-203).
2.3. L'art. 43
cpv. 1 LADI stabilisce che:
"
la perdita di lavoro è computabile se:
a. è causata esclusivamente da condizioni
meteorologiche;
b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti,
è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può
ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
c. è annunciata regolarmente dal datore di
lavoro."
L'art. 45
cpv. 1 LADI assegnante al Consiglio federale il compito di disciplinare la
procedura d'annuncio prevede che:
"
Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al
servizio cantonale, sul modulo della SECO, la perdita di lavoro dovuta a
intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese civile successivo. (cpv. 1)
Se il datore di lavoro ha annunciato
tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta a intemperie,
l’inizio del diritto all’indennità subisce un differimento pari alla durata del
ritardo. (cpv. 2)
Il servizio cantonale determina, mediante
decisione, i giorni per i quali può essere concessa l’indennità per intemperie.
(cpv. 3)"
In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 339 il Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale fedeale) ha stabilito che
il termine di annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie è
perentorio.
La
Circolare della Segreteria di Stato dell'economia
(SECO) relativo all'indennità per intemperie, del gennaio 2005 ai punti G4-G5
prevede quanto segue:
"
Pour chaque chantier, l’employeur est tenu d’annoncer
à l’autorité cantonale compétente l’interruption de travail due aux intempéries
subie pendant le mois au plus tard le 5e jour du mois civil suivant, le cachet
de la poste faisant foi (voir art. 29 LPGA).
Si la fin de ce délai tombe
sur un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié par la législation
cantonale, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le cachet de la
poste fait foi.
Le délai fixé pour l’exercice
du droit à l’indemnité est un délai de péremption. Ce délai de péremption ne
peut être restitué que si l’employeur n’a commis aucune faute, par exemple
lorsqu’une incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident a empêché
la seule personne habilitée à agir d’annoncer l’interruption de travail dans
les délais. Mais nul n’est censé ignorer la loi. La demande de restitution du
délai doit être présentée accompagnée du préavis avec indication des motifs et
moyens de preuve dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé
(art. 41 LPGA)."
2.4. L’art.
39 LPGA, relativo all’osservanza dei termini, prevede che:
"
1 Le richieste scritte devono
essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l’ultimo giorno del termine.
Considerandi
2.
Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato."
Per
costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività
dell'invio incombe a chi se ne prevale (DTF 99 I b 359 consid. 2; Catenazzi, Le
insidie di un invio non raccomandato, in: RTT 1974, pag. 64 segg.).
Se il
ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva
consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze
giuridiche (Catenazzi, op. cit., pag. 67; sentenza CDT del 29 maggio 1992 nella
causa C.J.).
In una
sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha avuto modo di stabilire che
la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata
con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e
che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel
diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una
successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V
5.
e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la
giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la
tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 121 V 6 consid. 3b; DTF 120 V 37
consid. 3c).
Va
comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un
invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità
preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data
indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale,
anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pagg.
1091-1092).
In una
sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle
assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della
presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei
diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione
ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la
prova delle proprie affermazioni.
La
semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato
perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr.
ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).
La prova
dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha
avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le
conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione in seguito ad
un invio non raccomandato, ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a; cfr. STFA H 345/01 del 9
gennaio 2003, consid. 2.2.; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, consid. 4.2.;
STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.2.1.).
In una
sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118
segg., l'Alta Corte, dopo aver ribadito tale principio, ha rilevato che la
spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la
comunicazione (nella fattispecie: l'invito a presentare la lista delle ricerche
effettuate) sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo
della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia
stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di
un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali
la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
2.5
Nella
presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il 2 febbraio 2010 la ditta
aveva già inoltrato un annuncio di perdita di lavoro inerente al cantiere di __________
per il periodo di gennaio 2010 (cfr. doc. 9/3), ottenendo la relativa indennità
(cfr. doc. 9/1).
La ricorrente
sostiene di aver inviato un annuncio di perdita di lavoro concernente il
medesimo cantiere anche per il periodo di febbraio 2010 (cfr. doc. 7, doc. I).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 7), l’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro ha contattato la signora __________ - impiegata della RI
1.
ed indicata dalla ditta quale responsabile dell’invio degli annunci di
perdita di lavoro (cfr. doc. I) - per ottenere informazioni in merito alla
documentazione prodotta dalla ditta in occasione degli annunci di perdita di
lavoro di febbraio 2010. In particolare, l’Ufficio giuridico ha chiesto a __________
di spiegare come mai con l’opposizione è stata prodotta solo la prima pagina,
priva di data e firma, dell’annuncio relativo al cantiere di __________.
L’Ufficio giuridico ha inoltre richiesto la produzione della seconda pagina del
medesimo annuncio (cfr. doc. 4/1).
Rispondendo
allo scritto dell’Ufficio giuridico, la RI 1 - e non, come richiesto, la
signora __________, che ha cessato l'attività presso l'azienda il 30 aprile
2010, - ha rilevato di avere inviato i tre annunci in originale, e che proprio
dell’annuncio relativo al cantiere di __________ era stata fotocopiata
solamente la prima pagina, motivo per cui la ditta non è stata in grado di
produrre copia della seconda pagina (cfr. doc. 3).
L’Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro ha inoltre acquisito dalla Cassa di
disoccupazione __________ di __________ copia della documentazione riguardante,
tra l’altro, gli annunci di perdita di lavoro per il periodo di febbraio 2010
(cfr. doc. 4/2 a 4/7). Anche tra gli atti inviati dalla RI 1 alla Cassa __________
non figura l’annuncio di perdita di lavoro relativo al cantiere di __________
per il periodo di febbraio 2010.
Agli atti
non figura dunque la comprova, da parte della ricorrente, dell’invio
raccomandato degli annunci di perdita di lavoro per il periodo di febbraio
2010, né nei confronti della Sezione del lavoro, né riguardo alla Cassa di
disoccupazione __________ di __________. Non potendo comprovarne l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), la ditta non può beneficiare
della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai
fini dei diritti che si vogliono fare valere (cfr. consid. 2.4).
In simili
condizioni questo Tribunale, applicando l'abituale criterio della
verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali
(cfr. SVR 2007 UV Nr. 33), che la RI 1 non ha prodotto, il 4 marzo 2010,
l’annuncio di perdita di lavoro relativo al cantiere di __________ per il
periodo di febbraio 2010. Di particolare rilevanza risulta la circostanza che
la documentazione prodotta alla Cassa __________ (cfr. doc. 4/2 a 4/7) e quella
prodotta all’Ufficio cantonale del lavoro (cfr. doc. 8/3 a 8/6) contengono
entrambe gli annunci relativi ai cantieri di __________ e di __________, ma non
quello relativo al cantiere di __________.
Non può peraltro
essere seguita l'argomentazione della ricorrente la quale afferma di aver
letto, nella decisione della Sezione del lavoro del 30 marzo 2010, unicamente
che non era stata sollevata opposizione, e di non avere, pertanto, verificato a
quali cantieri si riferiva la decisione (cfr. doc. I). Il passaggio rilevante
della decisione del 30 marzo 2010 è in effetti il seguente:
"
L’Ufficio giuridico, (…)
esaminati gli annunci della perdita di lavoro
dovuta ad intemperie relativi al mese di febbraio 2010, presentati il 4
marzo 2010
decide
1.
di non sollevare opposizione;
2.
la presente decisione concerne i seguenti
cantieri / lavoratori:
__________ 2 collaboratori
__________ 1 collaboratore"
(cfr. doc. 8/1)
L’indicazione
dei cantieri a cui si riferisce la decisione si trova, dunque, immediatamente
dopo il punto relativo alla non sollevata opposizione. Vista la prossimità
testuale dei due punti della decisione, con il grado di attenzione adeguato alla
circostanza nessun dipendente della RI 1 sarebbe potuto incorrere nella svista
di leggere un punto della decisione senza leggere anche l’altro punto. La
questione non merita pertanto di essere ulteriormente approfondita né dal
profilo della protezione della buona fede, né sotto l’aspetto della
restituzione dei termini.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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