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Decisione

38.2010.31

Presunto annuncio di perdita di lavoro per intemperie, di cui la ditta ricorrente non è riuscita, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, a dimostrare l'inoltro

15 settembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i. segherie."

L'art. 65

cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad

aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle

piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali

non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr.

art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit.,

n. 451-457 e Gerhards, op. cit., n. 200-203).

2.3. L'art. 43

cpv. 1 LADI stabilisce che:

"

la perdita di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni

meteorologiche;

b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti,

è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può

ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di

lavoro."

L'art. 45

cpv. 1 LADI assegnante al Consiglio federale il compito di disciplinare la

procedura d'annuncio prevede che:

"

Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al

servizio cantonale, sul modulo della SECO, la perdita di lavoro dovuta a

intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese civile successivo. (cpv. 1)

Se il datore di lavoro ha annunciato

tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta a intemperie,

l’inizio del diritto all’indennità subisce un differimento pari alla durata del

ritardo. (cpv. 2)

Il servizio cantonale determina, mediante

decisione, i giorni per i quali può essere concessa l’indennità per intemperie.

(cpv. 3)"

In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 339 il Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale fedeale) ha stabilito che

il termine di annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie è

perentorio.

La

Circolare della Segreteria di Stato dell'economia

(SECO) relativo all'indennità per intemperie, del gennaio 2005 ai punti G4-G5

prevede quanto segue:

"

Pour chaque chantier, l’employeur est tenu d’annoncer

à l’autorité cantonale compétente l’interruption de travail due aux intempéries

subie pendant le mois au plus tard le 5e jour du mois civil suivant, le cachet

de la poste faisant foi (voir art. 29 LPGA).

Si la fin de ce délai tombe

sur un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié par la législation

cantonale, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le cachet de la

poste fait foi.

Le délai fixé pour l’exercice

du droit à l’indemnité est un délai de péremption. Ce délai de péremption ne

peut être restitué que si l’employeur n’a commis aucune faute, par exemple

lorsqu’une incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident a empêché

la seule personne habilitée à agir d’annoncer l’interruption de travail dans

les délais. Mais nul n’est censé ignorer la loi. La demande de restitution du

délai doit être présentée accompagnée du préavis avec indication des motifs et

moyens de preuve dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé

(art. 41 LPGA)."

2.4. L’art.

39 LPGA, relativo all’osservanza dei termini, prevede che:

"

1 Le richieste scritte devono

essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio

postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l’ultimo giorno del termine.

Considerandi

2.

Se la parte si rivolge in

tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato."

Per

costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività

dell'invio incombe a chi se ne prevale (DTF 99 I b 359 consid. 2; Catenazzi, Le

insidie di un invio non raccomandato, in: RTT 1974, pag. 64 segg.).

Se il

ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva

consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze

giuridiche (Catenazzi, op. cit., pag. 67; sentenza CDT del 29 maggio 1992 nella

causa C.J.).

In una

sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il

Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha avuto modo di stabilire che

la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata

con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e

che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel

diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una

successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V

5.

e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la

giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la

tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 121 V 6 consid. 3b; DTF 120 V 37

consid. 3c).

Va

comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un

invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità

preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data

indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale,

anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pagg.

1091-1092).

In una

sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle

assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della

presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei

diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

La

semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato

perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr.

ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).

La prova

dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha

avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le

conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione in seguito ad

un invio non raccomandato, ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a; cfr. STFA H 345/01 del 9

gennaio 2003, consid. 2.2.; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, consid. 4.2.;

STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.2.1.).

In una

sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118

segg., l'Alta Corte, dopo aver ribadito tale principio, ha rilevato che la

spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la

comunicazione (nella fattispecie: l'invito a presentare la lista delle ricerche

effettuate) sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo

della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia

stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di

un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali

la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.

2.5

Nella

presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il 2 febbraio 2010 la ditta

aveva già inoltrato un annuncio di perdita di lavoro inerente al cantiere di __________

per il periodo di gennaio 2010 (cfr. doc. 9/3), ottenendo la relativa indennità

(cfr. doc. 9/1).

La ricorrente

sostiene di aver inviato un annuncio di perdita di lavoro concernente il

medesimo cantiere anche per il periodo di febbraio 2010 (cfr. doc. 7, doc. I).

A seguito

dell’opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 7), l’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro ha contattato la signora __________ - impiegata della RI

1.

ed indicata dalla ditta quale responsabile dell’invio degli annunci di

perdita di lavoro (cfr. doc. I) - per ottenere informazioni in merito alla

documentazione prodotta dalla ditta in occasione degli annunci di perdita di

lavoro di febbraio 2010. In particolare, l’Ufficio giuridico ha chiesto a __________

di spiegare come mai con l’opposizione è stata prodotta solo la prima pagina,

priva di data e firma, dell’annuncio relativo al cantiere di __________.

L’Ufficio giuridico ha inoltre richiesto la produzione della seconda pagina del

medesimo annuncio (cfr. doc. 4/1).

Rispondendo

allo scritto dell’Ufficio giuridico, la RI 1 - e non, come richiesto, la

signora __________, che ha cessato l'attività presso l'azienda il 30 aprile

2010, - ha rilevato di avere inviato i tre annunci in originale, e che proprio

dell’annuncio relativo al cantiere di __________ era stata fotocopiata

solamente la prima pagina, motivo per cui la ditta non è stata in grado di

produrre copia della seconda pagina (cfr. doc. 3).

L’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro ha inoltre acquisito dalla Cassa di

disoccupazione __________ di __________ copia della documentazione riguardante,

tra l’altro, gli annunci di perdita di lavoro per il periodo di febbraio 2010

(cfr. doc. 4/2 a 4/7). Anche tra gli atti inviati dalla RI 1 alla Cassa __________

non figura l’annuncio di perdita di lavoro relativo al cantiere di __________

per il periodo di febbraio 2010.

Agli atti

non figura dunque la comprova, da parte della ricorrente, dell’invio

raccomandato degli annunci di perdita di lavoro per il periodo di febbraio

2010, né nei confronti della Sezione del lavoro, né riguardo alla Cassa di

disoccupazione __________ di __________. Non potendo comprovarne l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), la ditta non può beneficiare

della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai

fini dei diritti che si vogliono fare valere (cfr. consid. 2.4).

In simili

condizioni questo Tribunale, applicando l'abituale criterio della

verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. SVR 2007 UV Nr. 33), che la RI 1 non ha prodotto, il 4 marzo 2010,

l’annuncio di perdita di lavoro relativo al cantiere di __________ per il

periodo di febbraio 2010. Di particolare rilevanza risulta la circostanza che

la documentazione prodotta alla Cassa __________ (cfr. doc. 4/2 a 4/7) e quella

prodotta all’Ufficio cantonale del lavoro (cfr. doc. 8/3 a 8/6) contengono

entrambe gli annunci relativi ai cantieri di __________ e di __________, ma non

quello relativo al cantiere di __________.

Non può peraltro

essere seguita l'argomentazione della ricorrente la quale afferma di aver

letto, nella decisione della Sezione del lavoro del 30 marzo 2010, unicamente

che non era stata sollevata opposizione, e di non avere, pertanto, verificato a

quali cantieri si riferiva la decisione (cfr. doc. I). Il passaggio rilevante

della decisione del 30 marzo 2010 è in effetti il seguente:

"

L’Ufficio giuridico, (…)

esaminati gli annunci della perdita di lavoro

dovuta ad intemperie relativi al mese di febbraio 2010, presentati il 4

marzo 2010

decide

1.

di non sollevare opposizione;

2.

la presente decisione concerne i seguenti

cantieri / lavoratori:

__________ 2 collaboratori

__________ 1 collaboratore"

(cfr. doc. 8/1)

L’indicazione

dei cantieri a cui si riferisce la decisione si trova, dunque, immediatamente

dopo il punto relativo alla non sollevata opposizione. Vista la prossimità

testuale dei due punti della decisione, con il grado di attenzione adeguato alla

circostanza nessun dipendente della RI 1 sarebbe potuto incorrere nella svista

di leggere un punto della decisione senza leggere anche l’altro punto. La

questione non merita pertanto di essere ulteriormente approfondita né dal

profilo della protezione della buona fede, né sotto l’aspetto della

restituzione dei termini.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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