38.2010.32
Richiesta di indennità per lavoro ridotto respinta in quanto gli assicurati occupano una posizione analoga al datore di lavoro all'interno della ditta in questione
15 luglio 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2010.32
Data decisione, Autorità:
15.07.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di indennità per lavoro ridotto respinta in quanto gli assicurati occupano una posizione analoga al datore di lavoro all'interno della ditta in questione
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.32
CI/DC/sc
Lugano
15 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile
2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 aprile 2010 la Cassa CO 1 (di seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 15 dicembre 2009 (cfr. doc.
12) con la quale ha negato a __________ e __________ il diritto ad indennità
per lavoro ridotto per il periodo da maggio a luglio 2009 in quanto gli assicurati occuperebbero una posizione analoga al datore di lavoro all’interno
della RI 1 con sede a __________ (cfr. doc. A2).
1.2. Con ricorso
del 21 maggio 2010 la RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata ed il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto
per i signori __________ e __________.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, la ditta ha fatto valere che, visto
l’attuale periodo di crisi finanziaria, se essa esiste ancora oggi è per merito
dell’intervento finanziario da parte di __________, la quale non ha concesso un
mero prestito di denaro, bensì ha rilevato l’azienda. Pertanto, sarebbe __________
l’attuale responsabile dell’andamento della RI 1, e non __________, il quale
malgrado le responsabilità che __________ ha voluto cedergli, non avrebbe
alcuna facoltà decisionale, ma sarebbe un semplice dipendente (cfr. doc. I).
1.3. In risposta,
la Cassa ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa ribadendo gli
argomenti già espressi in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.4. Con
osservazioni del 10 giugno 2010 la RI 1 ha sottolineato che solamente grazie all’intervento di __________ la ditta ha potuto far fronte ai propri obblighi
contrattuali, segnatamente pagare gli stipendi. La ricorrente ha inoltre
prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se __________ e __________ hanno diritto oppure no alle
indennità per lavoro ridotto.
Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono"
(cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio
1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol.
I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als
Arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e
DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
2.3. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 C 219/03, il TFA ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen
nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen
aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer
als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von
Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben.
Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der
persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz,
und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525
f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S.
52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung
ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde
eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende
Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2%
am Aktienkapital beteiligt war. (…)."
(cfr. STFA C 219/03 del 2 giugno 2004)
Tale
giurisprudenza è stata confermata in STF 8C_608/2007 del 9 giugno 2008, consid.
3.2.
Secondo
la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01del 30 agosto 2001).
Il TFA,
in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato
licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia
gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha ad esempio
stabilito che:
"
(…)
2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die Dispositionsfreiheit
und damit die Möglichkeit, den statutarischen Gesellschaftszweck beispielsweise
durch Neuakquisition von Aufträgen zu verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann
erneut anzustellen. Daran vermögen die Vorbringen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die GmbH trotz Inaktivität
aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht gelöscht werden soll, so hat
der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen (hier:
Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu tragen. Unter solchen Umständen
kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die
Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens
der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im
Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) ausgeschlossen werden. Daher könnte
kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entstehen. Folglich muss
rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 31
Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann keinen Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte
der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert
er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
In un'altra
sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la
nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di
disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere
stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di
socia gerente.
L’Alta
Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
Considerandi
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123.
V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina
Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent
exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend
leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette
influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas
également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière
d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une
disposition sur l'indemnité de chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31.
al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la
situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C
193/04)
In una
sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio
con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle
indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era
iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice
di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con
diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria
giurisprudenza ed ha rilevato:
"
(...)
2.2
Giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
2.3
Con la sentenza
del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma
all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione -
concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società
anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore
-, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto -
ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7
giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione
se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le
decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se
così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di
disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di
indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata
del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4
Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C
71/01).
2.5
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al
coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza
inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.
dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre
REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004
pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera
determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di
impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre
2004.
in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,
consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di
lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6
La presente
Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non
si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di
prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità
di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA
2003.
no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re
K., consid. 2).
2.7
Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione
anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore
(cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per
il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di
disporre dell'azienda ("unternehmerische
Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio
1999.
in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un
ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di
contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della
datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C
200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni
concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo
alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le
sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del
23.
febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono
giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle
indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.
2.8
Idoneità al
collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente
rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto
esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e
di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del
normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà
neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale
relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le
ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un
paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente
il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle
offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano
assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di
natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.
55.
consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza
fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad
es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del
diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re
W., consid. 4).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa
M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 l'Alta Corte ha, infine, negato il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato la cui coniuge era
socia e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, e deteneva la maggior
parte delle quote sociali, nonostante il negozio gestito dalla Sagl fosse stato
chiuso e il contratto d'affitto dei relativi locali commerciali disdetto. Al
riguardo il TF ha evidenziato che, siccome la società non era comunque stata
iscritta a RC come società in liquidazione, non era esclusa una ripresa
dell'attività entro un lasso di tempo relativamente breve.
2.4
Nella
presente fattispecie, dall’estratto del Registro di commercio (reperibile al
sito www.zefix.ch) inerente alla RI 1 emerge che la ditta è stata iscritta il
24.
settembre 2007. Tra i soci fondatori figurano __________ e __________.
Entrambi sono stati, insieme a __________, soci e gerenti della società fino al
24.
aprile 2009, quando tutte le quote sono state rilevate dalla __________ di __________.
Unico gerente della ditta è ora __________.
Nell’ambito
del trapasso delle quote societarie, con scritto del 22 aprile 2009
controfirmato __________ per la RI 1, la __________ ha stabilito le condizioni
alle quali sarebbe stata sottoposta la collaborazione con la RI 1. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
"
(…)
2.
__________ nominerà un Gerente unico di
propria fiducia, il quale sarà responsabile dell’allestimento della contabilità
e di espletare tutte le incombenze amministrative, contabili, fiscali;
3.
settimanalmente il signor __________
relazionerà il Gerente sull’andamento degli affari, degli ordini in corso,
delle posizioni debitorie e creditorie;
(…)
5.
__________ ed il Gerente non saranno ritenuti
in nessuna maniera responsabili di eventuali situazioni di difficoltà della RI
1, siano esse di natura finanziaria / economica, siano esse di natura
strutturale / societaria / amministrativa. (…)" (cfr. doc. 4)
In base
all’accordo, quindi, il Gerente nominato da __________ assume all’interno della
ditta la funzione di controllo contabile, giustificato dall’investimento di fr.
50'000.-- operato da __________ nella RI 1 (cfr. doc. V). Gli aspetti relativi
alla gestione operativa della società, come gli ordini e i contatti con i
fornitori e i clienti, restano invece di competenza di __________.
Secondo
questo Tribunale, viste le condizioni dell’accordo in questione, appare
sufficientemente dimostrato che __________ e la moglie __________ ricoprono a
tutt’oggi un ruolo all’interno della ditta tale da determinare o influenzare
risolutivamente l’andamento della società, occupando quindi una posizione
analoga a quella del datore di lavoro. Infatti, tramite l’accordo di
collaborazione la __________ si svincola da qualsiasi responsabilità relativa
alla gestione operativa della società (cfr. doc. 4 punto 5). Non essendovi
altri dipendenti della ditta oltre a __________ e __________ (cfr. doc. A1),
non possono che essere loro due i responsabili della conduzione operativa della
società.
Essendo __________
e __________ coniugi, anche volendo ammettere che solo uno dei due coniugi
gestisca l’andamento della RI 1, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI anche all’altro coniuge andrebbe comunque negato il diritto ad indennità
per lavoro ridotto.
La
decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 22 aprile 2010 va pertanto
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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