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Decisione

38.2010.32

Richiesta di indennità per lavoro ridotto respinta in quanto gli assicurati occupano una posizione analoga al datore di lavoro all'interno della ditta in questione

15 luglio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

38.2010.32

Data decisione, Autorità:

15.07.2010, TCA

Titolo:

Richiesta di indennità per lavoro ridotto respinta in quanto gli assicurati occupano una posizione analoga al datore di lavoro all'interno della ditta in questione

INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO

RIFIUTO DI PRESTAZIONI

art. 31 cpv. 3 let. c LADI

art. 49 cpv. 2 LOG

Raccomandata

Incarto n.

38.2010.32

CI/DC/sc

Lugano

15 luglio

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile

2010 emanata da

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 22 aprile 2010 la Cassa CO 1 (di seguito: la

Cassa) ha confermato la precedente decisione del 15 dicembre 2009 (cfr. doc.

12) con la quale ha negato a __________ e __________ il diritto ad indennità

per lavoro ridotto per il periodo da maggio a luglio 2009 in quanto gli assicurati occuperebbero una posizione analoga al datore di lavoro all’interno

della RI 1 con sede a __________ (cfr. doc. A2).

1.2. Con ricorso

del 21 maggio 2010 la RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata ed il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto

per i signori __________ e __________.

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale, la ditta ha fatto valere che, visto

l’attuale periodo di crisi finanziaria, se essa esiste ancora oggi è per merito

dell’intervento finanziario da parte di __________, la quale non ha concesso un

mero prestito di denaro, bensì ha rilevato l’azienda. Pertanto, sarebbe __________

l’attuale responsabile dell’andamento della RI 1, e non __________, il quale

malgrado le responsabilità che __________ ha voluto cedergli, non avrebbe

alcuna facoltà decisionale, ma sarebbe un semplice dipendente (cfr. doc. I).

1.3. In risposta,

la Cassa ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa ribadendo gli

argomenti già espressi in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. III).

1.4. Con

osservazioni del 10 giugno 2010 la RI 1 ha sottolineato che solamente grazie all’intervento di __________ la ditta ha potuto far fronte ai propri obblighi

contrattuali, segnatamente pagare gli stipendi. La ricorrente ha inoltre

prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se __________ e __________ hanno diritto oppure no alle

indennità per lavoro ridotto.

Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa

normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una

situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono"

(cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio

1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol.

I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als

Arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e

DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

2.3. Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 C 219/03, il TFA ha, tra

l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen

nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen

aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer

als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von

Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben.

Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der

persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz,

und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525

f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S.

52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung

ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde

eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende

Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2%

am Aktienkapital beteiligt war. (…)."

(cfr. STFA C 219/03 del 2 giugno 2004)

Tale

giurisprudenza è stata confermata in STF 8C_608/2007 del 9 giugno 2008, consid.

3.2.

Secondo

la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01del 30 agosto 2001).

Il TFA,

in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato

licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia

gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha ad esempio

stabilito che:

"

(…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am

29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht

Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran

beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte

Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie

besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die Dispositionsfreiheit

und damit die Möglichkeit, den statutarischen Gesellschaftszweck beispielsweise

durch Neuakquisition von Aufträgen zu verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann

erneut anzustellen. Daran vermögen die Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die GmbH trotz Inaktivität

aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht gelöscht werden soll, so hat

der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen (hier:

Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu tragen. Unter solchen Umständen

kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die

Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens

der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im

Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) ausgeschlossen werden. Daher könnte

kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entstehen. Folglich muss

rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 31

Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann keinen Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte

der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert

er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella

causa D., C 155/03)

In un'altra

sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la

nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di

disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere

stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di

socia gerente.

L’Alta

Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

Considerandi

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123.

V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina

Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei

arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent

exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend

leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette

influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas

également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière

d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une

disposition sur l'indemnité de chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31.

al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la

situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du

Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C

193/04)

In una

sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio

con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle

indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era

iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice

di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con

diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria

giurisprudenza ed ha rilevato:

"

(...)

2.2

Giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3

Con la sentenza

del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma

all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione -

concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società

anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore

-, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto -

ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7

giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione

se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le

decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se

così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di

disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di

indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata

del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4

Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C

71/01).

2.5

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre

REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004

pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004.

in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,

consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di

lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6

La presente

Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non

si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA

2003.

no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re

K., consid. 2).

2.7

Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione

anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore

(cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per

il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di

disporre dell'azienda ("unternehmerische

Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio

1999.

in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un

ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di

contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della

datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C

200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni

concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo

alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le

sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del

23.

febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono

giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle

indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8

Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55.

consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1

Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del

diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re

W., consid. 4).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa

M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 l'Alta Corte ha, infine, negato il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato la cui coniuge era

socia e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, e deteneva la maggior

parte delle quote sociali, nonostante il negozio gestito dalla Sagl fosse stato

chiuso e il contratto d'affitto dei relativi locali commerciali disdetto. Al

riguardo il TF ha evidenziato che, siccome la società non era comunque stata

iscritta a RC come società in liquidazione, non era esclusa una ripresa

dell'attività entro un lasso di tempo relativamente breve.

2.4

Nella

presente fattispecie, dall’estratto del Registro di commercio (reperibile al

sito www.zefix.ch) inerente alla RI 1 emerge che la ditta è stata iscritta il

24.

settembre 2007. Tra i soci fondatori figurano __________ e __________.

Entrambi sono stati, insieme a __________, soci e gerenti della società fino al

24.

aprile 2009, quando tutte le quote sono state rilevate dalla __________ di __________.

Unico gerente della ditta è ora __________.

Nell’ambito

del trapasso delle quote societarie, con scritto del 22 aprile 2009

controfirmato __________ per la RI 1, la __________ ha stabilito le condizioni

alle quali sarebbe stata sottoposta la collaborazione con la RI 1. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:

"

(…)

2.

__________ nominerà un Gerente unico di

propria fiducia, il quale sarà responsabile dell’allestimento della contabilità

e di espletare tutte le incombenze amministrative, contabili, fiscali;

3.

settimanalmente il signor __________

relazionerà il Gerente sull’andamento degli affari, degli ordini in corso,

delle posizioni debitorie e creditorie;

(…)

5.

__________ ed il Gerente non saranno ritenuti

in nessuna maniera responsabili di eventuali situazioni di difficoltà della RI

1, siano esse di natura finanziaria / economica, siano esse di natura

strutturale / societaria / amministrativa. (…)" (cfr. doc. 4)

In base

all’accordo, quindi, il Gerente nominato da __________ assume all’interno della

ditta la funzione di controllo contabile, giustificato dall’investimento di fr.

50'000.-- operato da __________ nella RI 1 (cfr. doc. V). Gli aspetti relativi

alla gestione operativa della società, come gli ordini e i contatti con i

fornitori e i clienti, restano invece di competenza di __________.

Secondo

questo Tribunale, viste le condizioni dell’accordo in questione, appare

sufficientemente dimostrato che __________ e la moglie __________ ricoprono a

tutt’oggi un ruolo all’interno della ditta tale da determinare o influenzare

risolutivamente l’andamento della società, occupando quindi una posizione

analoga a quella del datore di lavoro. Infatti, tramite l’accordo di

collaborazione la __________ si svincola da qualsiasi responsabilità relativa

alla gestione operativa della società (cfr. doc. 4 punto 5). Non essendovi

altri dipendenti della ditta oltre a __________ e __________ (cfr. doc. A1),

non possono che essere loro due i responsabili della conduzione operativa della

società.

Essendo __________

e __________ coniugi, anche volendo ammettere che solo uno dei due coniugi

gestisca l’andamento della RI 1, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI anche all’altro coniuge andrebbe comunque negato il diritto ad indennità

per lavoro ridotto.

La

decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 22 aprile 2010 va pertanto

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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