Lexipedia

Decisione

38.2010.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

j.

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,

pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,

Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi

pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).

2.4. In una

sentenza C 160/03 del 18 maggio 2006 l'Alta Corte ha annullato la sanzione

inflitta ad un'assicurata che aveva abbandonato il proprio impiego, ed ha

ritenuto che l'occupazione era divenuta inadeguata vista la sua situazione

personale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), rilevando in particolare:

"

Contrairement à ce qu'ont retenu la caisse et la

juridiction cantonale, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir adopté un

comportement fautif au sens de ces dispositions. B.________ a résilié son

contrat de travail pendant son congé-maternité avec effet à la fin de celui-ci

(le 8 avril 2002) après qu'elle a rencontré des difficultés imprévisibles en

rapport avec le sevrage de son fils (cf. réclamation du 16 octobre 2002). Elle

s'est alors rendue compte que les soins prodigués à son fils requéraient

davantage de temps qu'elle n'avait prévu, ce qui l'empêchait (dans l'immédiat)

de reprendre son activité professionnelle. Aussi, au moment de résilier les

rapports de travail, son activité ne convenait-elle plus à sa situation

personnelle, si bien que son travail n'était pas réputé convenable au sens de

l'art. 16 al. 2 let. c LACI et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le

conservât. En conséquence, il n'y avait pas lieu de prononcer une suspension du

droit à l'indemnité à l'encontre de l'intimée."

In

una sentenza C 140/06 del 16 novembre 2006 la nostra Massima Istanza ha invece confermato

la sospensione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata che ha abbandonato la

propria occupazione per tornare a vivere nella sua casa situata in un altro

Cantone e si è così espressa:

"

Diese macht demgegenüber geltend, sie sei aus finanziellen

Gründen gezwungen gewesen, in ihr Haus im Kanton Thurgau zu ziehen, um die

Finanzierung der Studien ihrer Kinder sicherzustellen. Ferner habe sie auch

unter Heimweh gelitten; sie könne nicht nachvollziehen, weshalb ihr Umzug ein

"schweres Verschulden" im Sinne des Gesetzes darstellen sollte.

2.2 Die Argumentation der Beschwerdeführerin vermag

nicht zu überzeugen. Mit ihrem Vorgehen hat sie das Risiko in Kauf genommen,

auf unabsehbare Dauer arbeitslos zu werden und die Arbeitslosenversicherung beanspruchen

zu müssen. Auch wenn die Versicherte in den Thurgau zurückkehren wollte, hätte

sie erst nach Zusicherung einer neuen Stelle die bisherige aufgeben dürfen.

Ihre privaten Beweggründe mögen, wie bereits Vorinstanz und Verwaltung

festhielten, nachvollziehbar sein, jedoch ändern sie nichts daran, dass die

hierdurch eingetretene Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG

selbstverschuldet ist. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann auch

nicht als Einschränkung der Niederlassungsfreiheit verstanden werden, zumal die

Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat,

sondern soll sie an einem der Arbeitslosenversicherung erwachsenen Schaden

angemessen beteiligen (BGE 124 V 227 Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa)."

Infine, in una sentenza 8C_958/2008 del 30 aprile 2009 il Tribunale

federale, ritenendo che la prosecuzione del rapporto di lavoro non fosse più

ragionevolmente esigibile in quanto divenuto inadeguato da profilo dell'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI, ha annullato la sanzione di 31 giorni inflitta ad

un'assicurata che ha lasciato il proprio impiego per raggiungere, con suo

figlio, il marito che si era trasferito, sei mesi prima, in un altro Cantone

per ragioni di lavoro.

L'Alta Corte

al proposito ha rilevato:

"

4.2 Das kantonale Gericht beruft sich bei seiner

Annahme, wonach ein Wohnortswechsel keine Unzumutbarkeit für die Aufgabe einer

Stelle ohne Zusicherung einer anderen darstellen könne (weil es sich dabei um

"einen absolut persönlich[en] und damit nicht relevant[en]

Kündigungsgrund" handle) auf seine eigene Praxis und auf das Urteil des

Eidg. Versicherungsgerichts C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S.

121. Diesem Standpunkt kann in seiner Absolutheit nicht beigepflichtet werden.

Seine strikte Anwendung führt im vorliegenden Fall zu einer falschen

Rechtsanwendung, wie sich im Folgenden zeigt.

4.2.1 Das Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in:

ARV 1979 Nr. 24 S. 121, betrifft eine Versicherte, welche in einer

Wohngemeinschaft mit ihrem Freund lebte. Dieser fand auf den 1. März 1978 eine

neue Beschäftigung im Kanton Graubünden, worauf sie ihre Stelle per 28. Februar

1978 kündigte, um mit ihm in den Kanton Graubünden zu ziehen. Den Monat März

1978 nutzte sie für die Einrichtung der neuen Wohnung und für die Zeit ab 3.

April 1978 stellte sie Antrag auf Arbeitslosenentschädigung. In diesem Urteil

wurde ausdrücklich offen gelassen, ob einer versicherten Person aus der Sicht

der Arbeitslosenversicherung zugemutet werden kann, vorübergehend am bisherigen

Arbeitsplatz zu bleiben, wenn ihr Ehepartner an einem anderen Arbeitsort eine

Stelle angetreten hat (Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S.

121 E. 1b). Es ist dem kantonalen Gericht beizupflichten, dass das Recht auf Ehefreiheit

nicht automatisch das Recht auf eheliches Zusammenleben beinhaltet; indessen

geht die Ehefreiheit im Sinne eines Rechts auf eheliches Zusammenleben

praktisch im Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens von Art. 13 BV

und Art. 8 EMRK auf, welcher weiter geht als die Ehefreiheit (RUTH REUSSER, in:

Die Schweizerische Bundesverfassung, Bd. I, 2. Aufl. 2008, N. 17 zu Art. 14

BV). In der vorliegend zu beurteilenden Konstellation fällt neben der Tatsache,

dass die Versicherte verheiratet ist, zusätzlich ins Gewicht, dass sie einen

kleinen Sohn hat und sich die Betreuungsaufgabe mit ihrem Ehemann - bis zu

dessen Wegzug - teilte. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts ist

dabei nicht massgebend, ob die Eltern die Betreuung hälftig unter sich

aufteilten. Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass der Wegzug eines

Elternteils umso einschneidender ist, je mehr dieser sich vorher in zeitlicher

Hinsicht um das Kind gekümmert hat. Dabei ist ebenfalls nicht relevant, ob der

wegziehende Ehepartner die Kinderbetreuung am Abend/in der Nacht, an

Wochenenden oder auch an Wochentagen übernommen hat. Faktisch lässt der

wegziehende Ehepartner den anderen Elternteil als alleinerziehende Person

zurück. Das SECO führt in seiner Vernehmlassung zu Recht an, dass das Bedürfnis

des familiären Zusammenlebens als legitimer Grund für die Aufgabe der

bisherigen Arbeitsstelle qualifiziert werden kann. Allerdings hat die

versicherte Person dabei zumindest für eine gewisse Zeit Übergangslösungen in

Kauf zu nehmen. In casu ist die Beschwerdeführerin - im Gegensatz zur

Konstellation, wie sie dem Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24

S. 121, zugrunde liegt - nach dem Stellenantritt durch den Ehemann (1. November

2007) noch ein halbes Jahr für den bisherigen Arbeitgeber tätig geblieben (bis

30. April 2008). In dieser Zeit stellte ihr Ehemann fest, dass ihm die neue

Considerandi

Stelle gefiel, und sie entschieden sich in der Folge gemeinsam für einen

Familiennachzug nach Z.________. Da die Beschwerdeführerin zuvor mit Ehemann

und Kind grundsätzlich in einem intakten Familienbund in Y.________ gelebt und

die beiden Elternteile sich die Betreuung ihres Kindes geteilt hatten, war die

Übergangszeit mit grösseren Hürden verbunden, was insgesamt nach einem halben

Jahr des Verweilens beim bisherigen Arbeitgeber für die Versicherte zur

Unzumutbarkeit der Beibehaltung ihrer Anstellung führte. Ob die Unzumutbarkeit

bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingetreten ist, muss nicht entschieden

werden, weil die Beschwerdeführerin bis zum 30. April 2008 für den bisherigen

Arbeitgeber tätig blieb. Es ist nachvollziehbar und wird von der Vorinstanz

nicht in Abrede gestellt, dass die Versicherte, ihr Ehemann, aber auch ihr

damals fünfjähriger Sohn unter der Trennung zunehmend gelitten haben. Zur

Unzumutbarkeit nach einer längeren Dauer der Übergangszeit trug auch die

zusätzliche finanzielle Belastung durch die Führung von zwei Haushalten bei.

4.2.2

Persönliche Verhältnisse sind bei der

Beurteilung, ob eine Arbeit zumutbar ist, relevant (Art. 16 Abs. 2 lit. c

AVIG). Unter den Begriff der persönlichen Verhältnisse kann neben dem

Zivilstand (JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

1998, S. 123) unter anderem auch ein Wechsel des Wohnortes, ausgelöst durch den

Stellenwechsel des Ehepartners, fallen, wie in Erwägung 4.2.1 hiervor dargelegt

wird. Subjektive Beweggründe für die Kündigung einer Arbeitsstelle sind mit

Blick auf Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen nicht von der Zumutbarkeitsprüfung

auszuschliessen (CHOPARD, a.a.O., S. 80). Die Beschwerdeführerin hat ihre

bisherige Beschäftigung nicht freiwillig aufgegeben und kann sich für die

Kündigung auf triftige Gründe stützen. Ihre Arbeit wurde im Laufe eines halben

Jahres nach dem Wegzug ihres Ehemannes unzumutbar im Sinne von Art. 16 Abs. 2

lit. c AVIG und Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen. Der

Tatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist nicht erfüllt, weshalb eine

Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht in Betracht fällt."

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Nonostante

il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza

federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si

licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro,

l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale.

Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle

assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque

limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.

RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

C 288/02 dell'11 novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01

del 17 marzo 2003).

Ad

esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il

TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che

aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25

giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita

una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo

per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -,

trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra sentenza C

288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente

un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver

previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera

interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono

i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando

con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo

nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento

nervoso.

In una sentenza 38.2004.51

del 25 gennaio 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'entità della sanzione inflitta ad

un'assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per raggiungere il

fidanzato in Ticino e che si era comunque previamente procurata un nuovo posto

di lavoro a tempo parziale nel nostro Cantone.

In una sentenza 38.2004.92

del 9 marzo 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un assicurato che aveva sciolto il precedente rapporto di lavoro

per motivi familiari e precisamente per trasferirsi in un Cantone dove si parla

la sua lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nella Svizzera

tedesca e per permettere alla figlia di iniziare la scuola elementare in

Ticino.

In una sentenza 38.2007.76

del 5 dicembre 2007 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta ad un altro assicurato che aveva sciolto il precedente contratto

di lavoro per motivi familiari, precisamente per avvicinarsi alla sua famiglia

e alla sua compagna, alla quale è legato da diversi anni, residenti nella __________.

In una sentenza 38.2008.30

del 17 settembre 2008 il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta

ad un assicurato che aveva abbandonato il posto di lavoro per motivi salariali

e di salute.

In una

sentenza 38.2009.99 dell'11 febbraio 2010 il TCA ha confermato la sospensione

di 25 giorni inflitti ad un assicurato che è rientrato dalla Svizzera romanda

in quanto, avendo in corso una domanda di visto di entrata per sua moglie e per

la figlia di quest'ultima, ha pensato di ritornare in Ticino in quanto nel

nostro Cantone gli affitti sono più bassi.

Questa

Corte ha ritenuto che il desiderio di trovare un alloggio adeguato in Ticino

per sè, per sua moglie e per la figlia di quest'ultima, a quel momento peraltro

ancora residente all'estero (cfr. Doc. 7), non era un motivo tale da rendere

inesigibile la prosecuzione della propria attività a __________. Dal profilo

dell'assicurazione contro la disoccupazione dal ricorrente si poteva pretendere

che vivesse separato dal resto della famiglia almeno per un certo periodo

(cfr. la sentenza 8C_958/2008 del 30 aprile 2009, riprodotta al consid. 2.4).

In

quell'occasione il TCA ha peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, una persona è suscettibile di andare soggetta a sospensione anche se

provoca la disoccupazione per motivi onorevoli (cfr. STFA C 221/02 del 4 agosto

2003).

2.6

Nella

presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria

iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un

altro impiego (cfr. Doc. 47; Doc. 21e).

Egli deve

dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base

degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione

del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione,

non fosse più ragionevolmente esigibile.

Dagli

atti dell'incarto non emerge nessun elemento tale da ritenere inesigibile,

almeno provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto.

In simili

condizioni, richiamata la giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr.

consid. 2.2 e 2.4), la decisione di sospensione, nel suo principio, deve essere

confermata.

Tenuto

conto, dei motivi addotti dal ricorrente (desiderio di tornare in Ticino dopo

19.

anni trascorsi in __________; cfr. Doc. IX/25), l'entità della sanzione deve

essere tuttavia ridotta a 25 giorni, conformemente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza in casi analoghi (cfr. consid. 2.5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 12 maggio 2010 è riformata nel senso che

l'assicurato è sospeso per 25 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster