38.2010.35
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29 settembre 2010Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2010.35
Data decisione, Autorità:
29.09.2010, TCA
Titolo:
Parzialmente negato a una ditta il diritto per intemperie. Per determ.l'entità di tale diritto è necessario che la durata dei lavori venga stabilita con precisione.In casu la SdL non ha verificato l'esatta durata dei cantieri. Rinvio atti all'ammin. per procedere a un complemento istruttorio
INDENNITÀ PER INTEMPERIE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 42 LADI
art. 43 LADI
art. 45 LADI
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 65 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.35
DC/sc
Lugano
29 settembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 maggio
2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 7 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha confermato
la decisione del 23 marzo 2010 (cfr. Doc. 5) ed ha parzialmente negato alla
ditta RI 1 il diritto ad indennità per intemperie per il mese di febbraio 2010
riguardanti i cantieri di __________ e __________.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Nel caso in esame, per quanto riguarda il
cantiere a __________, si osserva quanto segue.
Per l'esecuzione di questi lavori erano
complessivamente necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche quanto
confermato dal committente (cfr. dichiarazione 22 dicembre 2009 del signor __________).
Di conseguenza, tenuto conto che la prima giornata lavorativa persa a causa
d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti lavori a questo cantiere
l'azienda in parola può essere indennizzata soltanto ancora sino all'11
febbraio 2010 (compreso).
Anche per quanto concerne l'esecuzione dei lavori
al cantiere a __________ erano necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche
quanto sostenuto dalla committente (cfr. dichiarazione 11 gennaio 2010 della
signora __________). Di conseguenza, considerato che la prima giornata
lavorativa persa a causa d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti
lavori a questo cantiere l'opponente può essere indennizzata soltanto ancora
sino all'11 febbraio 2010. Per quanto attiene al preventivo prodotto dalla
ditta con l'opposizione, ci si limita ad osservare che lo stesso è stato
redatto il 14 aprile 2010 e controfirmato dalla committente lo scorso 18
aprile, ben dopo quindi il periodo di conteggio in questione (febbraio 2010),
per cui non appare rilevante.
Le motivazioni sollevate con l'opposizione in
esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto
stabilito con la decisione qui contestata.
Infine, in caso di future domande, si ricorda che
la perdita di lavoro è riconosciuta per ogni cantiere una cola volta ed è pari,
al massimo, ai giorni di lavoro normalmente necessari all'esecuzione del lavoro
dal momento dell'interruzione. Modifiche della durata dei lavori devono essere
debitamente comprovate." (Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede che l'indennità per intemperie venga "riconosciuta come da numero di
giornate indicate nell'annuncio di perdita di lavoro dovuta ad intemperie del
mese di febbraio 2010" e rileva:
"
(…)
1. Cantiere __________ - __________
Fatti
I lavori del cantiere a __________ sono iniziati
in data 13.01.10.
I lavori previsti avevano una durata di 20 giorni
lavorativi
(cfr. dichiarazione 11
gennaio 2010 Signora __________ e preventivo del 14 aprile 2010 - punto 1 -
lavori già eseguiti dall'1.02 al 9.04.10).
La committente ha quindi deciso ulteriori
interventi supplementari per una durata di 8 giorni lavorativi
(cfr preventivo del 14
aprile 2010 - punto 2 lavori da eseguire e/o in corso).
Giorni lavorativi previsti: 20
Giorni lavorativi supplementari: 8
Totale giorni lavorativi: 28
Prima giornata lavorativa: 13.01.2010
Giornate lavorative perse gennaio 2010: 13 (cfr. annuncio perdita di lavoro dovuta ad
intemperie mese di gennaio 2010)
Giornate lavorative perse febbraio 2010: 15 (cfr. annuncio perdita di lavoro dovuta ad
intemperie mese di febbraio 2010)
Le modifiche della durata dei lavori sono
debitamente specificate nel preventivo del 14.04.2010 il quale indica i 20
giorni lavorativi preventivati e i 15 giorni lavorativi supplementari.
Questi venivano controfirmati dalla committente
in data 18.04.10, comprovando la globalità della durata dei lavori di 28 giorni
e non di 20 come inizialmente previsto (eventuale testimonianza della
committente, Sig.ra __________). (cfr. fattura del 10.05.1010)
2. Cantiere __________ - __________
I lavori del cantiere a __________ sono ripresi
al 13 gennaio 2010.
I lavori previsti per la sistemazione esterna
avevano una durata di 20 giorni lavorativi (cfr. dichiarazione del 22.12.2009
Signor __________).
I lavori, causa varie difficoltà, (sito angusto,
roccia, imprevisti vari, modifiche da parte del committente, delle varie
aziende e delle autorità) si protraggono per ulteriori 11 giorni lavorativi.
(cfr. fattura del 19.04.2010 e situazione lavori per cliente dalla 23 alla 31
comprese).
Giorni lavorativi previsti: 20
Giorni lavorativi supplementari: 11
Totale giorni lavorativi: 31
Prima giornata lavorativa: 13.01.2010
La durata complessiva dei lavori, inizialmente
prevista a 20 giorni, è diventata di 31 giorni. Questo viene comprovato dalla
fattura emessa in data 19.04.10 e dalle situazioni dalla 23 alla 31 consegnate
al cliente, le quali attestano l'effettiva durata dei lavori di 31 giorni e non
di 20, come inizialmente previsti (eventuale testimonianza del committente
Signor __________)." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 18 giugno 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(…)
Nella presente fattispecie, per quanto riguarda
il cantiere a __________, si osserva quanto segue.
Per l'esecuzione di questi lavori erano
complessivamente necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche quanto
confermato dal committente (cfr. dichiarazione 22 dicembre 2009 del signor __________,
doc. 6). Di conseguenza, tenuto conto che la prima giornata lavorativa persa a
causa d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti lavori a questo
cantiere l'azienda in parola può essere indennizzata soltanto ancora sino
all'11 febbraio 2010 (compreso).
Anche per quanto concerne l'esecuzione dei lavori
al cantiere a __________ erano necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche
quanto sostenuto dalla committente (cfr. dichiarazione 11 gennaio 2010 della
signora __________, doc. 6). Di conseguenza, considerato che la prima giornata
lavorativa persa a causa d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti
lavori a questo cantiere la ricorrente può essere indennizzata soltanto ancora
sino all'11 febbraio 2010. Per quanto attiene al preventivo prodotto dalla
ditta con l'opposizione, ci si limita ad osservare che lo stesso è stato
redatto il 14 aprile 2010 e controfirmato dalla committente lo scorso 18
aprile, ben dopo quindi il periodo di conteggio in questione (febbraio 2010),
per cui non appare rilevante." (Doc. III)
1.4. Il 30 giugno
2010 la ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così
espressa:
"
(…)
1. Cantiere __________
I lavori del cantiere a __________ sono iniziati
in data 13.01.10.
Durante il mese di gennaio non è stato possibile
lavorare ed abbiamo annunciato la perdita di lavoro dovuta ad intemperie (gelo)
per il mese di gennaio 2010 (3 dipendenti) ricevendo le relative
indennità.
Anche durante il mese di febbraio 2010
abbiamo dovuto sospendere i lavori a causa di condizioni meteorologiche
sfavorevoli (pioggia, neve, gelo) ed abbiamo quindi annunciato la perdita di
lavoro dovuta ad intemperie, anche per questo periodo.
Con decisione 23 marzo 2010 l'UG ha sollevato parziale opposizione riconoscendoci le indennità solo fino al giorno 11
febbraio 2010 compreso, in base al nostro annuncio che prevedeva necessario
solo 20 giorni lavorativi.
I lavori inizialmente previsti avrebbero dovuto
avere una durata di 20 giorni lavorativi, ma considerando la difficoltà i
quantificare l'entità dell'intervento, il lavoro era stato conteggiato a regia,
con una stima iniziale di 20 giorni. Quantificazione risultata poi
insufficiente in quanto la nostra committente ha deciso, in corso d'opera, di
farci effettuare ulteriori lavori che hanno prolungato il cantiere a 28 giorni
lavorativi.
Per quanto riguarda il preventivo redatto dalla
nostra ditta il 14 aprile 2010 e controfirmato dalla committente il 18 dello
stesso mese lo stesso è stato messo per iscritto in tale data, ma gli accordi
verbali presi con la cliente erano ben precedenti.
(cfr.: lettera Signora __________ del 22.06.2010;
preventivo del 14.04.2010)
Considerandi
2.
Cantiere __________ - __________
I lavori del cantiere a __________ sono ripresi
al 13 gennaio 2010.
Durante il mese di gennaio non è stato possibile
lavorare ed abbiamo annunciato la perdita di lavoro dovuta ad intemperie (gelo)
per il mese di gennaio 2010 (2 dipendenti) ricevendo le relative
indennità.
Anche durante il mese di febbraio 2010
abbiamo dovuto sospendere i lavori a causa di condizioni meteorologiche
sfavorevoli (pioggia, neve, gelo) ed abbiamo quindi annunciato la perdita di
lavoro dovuta ad intemperie, anche per questo periodo.
Con decisione 23 marzo 2010 l'UG ha sollevato parziale opposizione riconoscendoci le indennità solo fino al giorno 11
febbraio 2010 (compreso), considerando il nostro annuncio che indicava 20
giorni lavorativi previsti per effettuare i lavori.
Anche per questo cantiere, i lavori sono stati
eseguiti a regia in quanto era inizialmente impossibile quantificare la durata
dell'intervento. I lavori previsti avrebbero dovuto avere una durata di 20
giorni lavorativi, quantificazione risultata poi insufficiente in quanto: causa
varie difficoltà, (sito angusto, roccia, imprevisti vari, modifiche da parte
del committente, delle varie aziende e delle autorità) hanno avuto una durata
effettiva di 31 giorni lavorativi e non di 20 come previsto inizialmente.
(cfr. dichiarazione del Signor __________ del 23
giugno 2010;
fattura del
19.04.2010
e situazione lavori per cliente dalla 23 alla 31 comprese)"
(Doc. V)
A questo
scritto è stata allegata una dichiarazione del 22 giugno 2010 di __________ del
seguente tenore:
"
Egregio Signor __________,
come da nostro colloquio telefonico qui di
seguito dichiaro che i lavori da voi eseguiti per la sistemazione esterna
della mia abitazione situata al mapp. 1324 di __________ sono durati 28 giorni
lavorativi invece dei 20 previsti.
Questo prolungamento dei lavori è stato causato
dalla mia decisione di farvi eseguire degli interventi supplementari."
(Doc. B1)
Allo
scritto del 30 giugno 2010 la ricorrente ha pure allegato una dichiarazione di __________
del seguente tenore:
"
Egregi Signori,
come richiesto qui di seguito confermo che i
lavori che avete eseguito presso lo stabile di mia proprietà al mapp. 128 di __________
hanno avuto una durata complessiva di 31 giorni lavorativi e non di 20 come
inizialmente preventivato in quanto, in corso d'opera ho deciso di farvi
eseguire opere supplementari.
Sperando che quanto sopra scritto possa esservi
utile vogliate gradire i miei cordiali saluti." (Doc. B2)
Il 6
luglio 2010 la Sezione del lavoro, invitata dal TCA a formulare osservazioni
scritte (cfr. Doc. VI), si è così espressa:
"
(…)
Preso atto della documentazione annessa (doc. V,
131.
e B2), vi comunichiamo di riconfermare integralmente le considerazioni e le
conclusioni esposte in sede di risposta di causa.
Proponiamo pertanto di voler respingere, per
quanto ricevibile, il ricorso in esame e confermare la decisione contestata."
(Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Secondo
l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite
di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie
unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione
contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per
l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro
computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G.
Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N.
197.
e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e
segg.).
Sulla
base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il
Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per
intemperie può essere versata:
"
a. edilizia e genio civile, carpenteria,
taglio della pietra e cave;
b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
c. posa di binari e di condotte aeree;
d. sistemazioni esterne (giardini);
e. selvicoltura,
vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano
esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
f. estrazione d'argilla e industri laterizia;
g. pesca professionale;
h. trasporti,
nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto
di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di
sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
i. segherie."
L'art. 65
cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad
aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle
piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali
non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr.
art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit.,
N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).
2.3
L'art. 43
cpv. 1 LADI stabilisce che:
"
la perdita di lavoro è computabile se:
a. è causata esclusivamente da condizioni
meteorologiche;
b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive
sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si
può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
c. è annunciata regolarmente dal datore di
lavoro."
L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se:
" a. è
riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni
meteorologiche (perdita di clienti, ritardo
nei termini);
b. si tratta di perdite stagionali consuete
nell'agricoltura;
c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere
pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro
temporaneo."
Riguardo
all'art. 43 LADI, nella Circolare della Segreteria di Stato dell'economia SECO
relativa all'indennità per intemperie, del gennaio 2005, figurano le seguenti
indicazioni:
"
(...)
C2 Pour que la perle de travail soit
prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux
conditions météorologiques. Aucune autre raison ne peut en être à l'origine.
Il faut en outre que
les travailleurs soient exposés directement et non indirectement aux
intempéries. Le personnel administratif d'une entreprise de construction par
exemple n'entre pas dans le cercle des ayants droit à l'indemnité en cas
d'intempéries.
C3 Cette condition de causalité
directe exclut du droit à l'indemnité en cas d'intempéries les pertes de
travail résultant de pertes de clientèle ou d'interruptions de travail
imputables aux retards pris par les entreprises clientes à cause des conditions
météorologiques. Ainsi par exemple, une perte de travail n'est pas indemnisable
lorsqu'elle intervient dans une carrière parce que le mauvais temps empêche les
entreprises du secteur de la construction de travailler et, par conséquent, de
passer leurs commandes. Il en va de même d'une entreprise qui est empêchée de
travailler parce qu'une autre entreprise n'a pu terminer ses travaux dans les
délais en raison des conditions météorologiques.
C4 Par conditions météorologiques, on
entend notamment la pluie, la neige, la grêle, le froid, la chaleur, le vent,
l'humidité et la sécheresse. A I'exception des pures exploitations viticoles,
plantations et exploitations fruitières ou maraîchères qui n'ont droit à
l'indemnité qu'en cas de pluies intempestives ou de sécheresse, il n'est pas
nécessaire que les conditions météorologiques soient exceptionnelles. Est seul
décisif le fait que les travaux ne peuvent se poursuivre en raison des
intempéries.
Þ Exemple
Comme
le caractère exceptionnel des conditions météorologiques n'est pas une
condition du droit à I'indemnité en cas d'intempéries, ce droit ne peut être
nié au seul motif que la réparation d'un toit plat n'auraient pas dû être
planifiée pour I'hiver. Il n'importe pas en l'occurrence que les températures
aient été supérieures ou inférieures aux valeurs moyennes de la saison. Le
droit à l'indemnité ne peut donc être nié au seul motif que l'entreprise aurait
dû prévoir que la poursuite des travaux risquerait d'être entravée par les
conditions météorologiques. Est seul déterminant le fait que les travaux n'ont
pu être exécutés parce que leur réalisation était techniquement impossible en raison
des conditions météorologiques.
Þ Jurisprudence
1990.
N° 7
p. 49 consid. 4b.
Arrêt du VA
du 28 avril 2000 en la cause T. SA, C 219/99.
ATF 124 V 239 ss. (...)"
In una sentenza pubblicata
in DTF 124 V 242 (244) il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
6.
- a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter
dem Gesichtspunkt von Art. 43 Ahs. I lit. a AVIG von einer Obliegenheit der
Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungsarbeiten generell
nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann
ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der
entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht
(unveröffentlichte Urteile 13. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987)_
Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokulturen (Art. 65
Abs. 3 AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen
Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Vielmehr genügt es, dass der
Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw.
4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage
stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht.
Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des
mineralischen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verunmöglicht
war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 1 12 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer
Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Ahs. 1 lit. a AVIG vor."
Sempre
a proposito dell'art. 43 LADI Th. Nussbaumer
("Arbeitslosenversicherung" in SBVR, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2007) rileva che:
"
(...)
Das Wetter oder die Witterung bildet die,
zentrale Anspruchsvoraussetzung. Gesetz -und Verordnung enthalten allerdings
keine Umschreibung dieses Begriffes., Darunter sind die atmosphärischen
Einwirkungen wie insbesondere Regen, Schnee, Hagel, Nebel Kälte, Hitze, Sturm,
Nasse und Trockenheit zu verstehen. Dazu gehören auch die Folgeerscheinungen
dieser Einwirkungen, beispielsweise Eis, Hochwasser, Überschwemmungen,
Verschlammung, Rutschungen oder Runsenniedergänge. Der Einfluss der Witterung
muss so stark sein, dass die Arbeit trotz genügender Schutzvorkehrungen aus
technischen, wirtschaftlichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden
Gründen nicht mehr fortgeführt werden kann (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b AVIG).
Vorausgesetzt sind - mit Ausnahme der Sonderregelung in Art. 65 Abs. 3 AVIV
keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse; es genügt, dass der
Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist."
Dal
canto suo B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag.
533) sottolinea che:
"
Il suffit que la perte de travail ait été causée
exclusivement par le temps pour qu'elle soit indemnisable. Point n'est besoin
que les conditions météorologiques soient inhabituelles pour la saison.
Une entreprise qui subit une perte de travail
parce que des travaux préalables ont été retardés en raison des conditions
météorologiques ne peut prétendre l'indemnité en cas d'intempéries. Dans ce cas
de figure, le déroulement des travaux n'est pas, en lui-même, entravé par des
intempéries. Une telle perte de travail peut néanmoins justifier le versement
de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si les conditions de
l'art. 32 al. 1 LACI sont remplies."
Questo
autore a pag. 534 precisa poi quanto segue:
"
Si la perte de travail s'étend sur une période plus
longue que celle qui aurait probablement été nécessaire pour exécuter les
travaux dans des conditions météorologiques normales, cette perte n'est plus
due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à
d'autres raisons, ce qui entraîne la négation du droit à l'indemnité en cas
d'intempéries."
In
una sentenza pubblicata nella JAB-BVR 1999 pag. 466-474 il Tribunale
amministrativo (Sezione delle assicurazioni sociali) del Canton Berna ha deciso
che:
"
2.
La perte de travail est prise en considération
lorsque l'on aurait travaillé sur le chantier en cause si les conditions
météorologiques n'avaient pas été défavorables au cours de la période
considérée. Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que
celle qui aurait été probablement nécessaire pour exécuter les travaux de
construction avec des conditions météorologiques normales, cette perte n'est
plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à
d'autres raison – par exemple au manque de contrats. Elle ne donne dès lors pas
droit à l'indemnité en cas d'intempéries. (cons. 9)"
In una sentenza 38.2010.29
del 27 settembre 2010, questo Tribunale ha confermato la decisione su
opposizione con la quale la Sezione del lavoro ha ammesso la possibilità di
versare l'indennità per intemperie soltanto per il periodo indicato
dall'azienda come necessario per lo svolgimento dei lavori e si è in
particolare così espresso:
" (…)
Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro
si è opposta parzialmente al versamento di indennità per intemperie.
Tali indennità sono state rifiutate per i giorni
successivi al periodo che la ditta ha indicato per la conclusione dei lavori
sui diversi cantieri, al momento della prima giornata lavorativa persa (cfr.
consid. 1.2).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale,
richiamata la giurisprudenza cantonale e la dottrina esposte al consid. 2.3,
oltre alla presa di posizione della SECO che ha sottolineato come l'indennità
per intemperie non mira ad indennizzare i giorni di maltempo in genere ma
esclusivamente la perdita di lavoro che ne consegue ragione per cui deve essere
indennizzata solo la durata prevista per il singolo cantiere, deve confermare
l'operato dell'amministrazione (cfr. sul tema le STCA 38.2009.65 del 30
settembre 2009 e 38.2009.66 del 30 settembre 2009, contestato dalla Sezione del
lavoro davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_913/2009 –
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi
rilevando in particolare che: "è vero che i motivi dei giudizi cantonali
impugnati contengono delle istruzioni e delle considerazioni che a mente della
ricorrente violano il diritto. I dispositivi dei giudizi medesimi non rinviano
tuttavia a tali motivi, bensì al solo consid. 2.7, che in entrambe le pronunce
rimprovera all'amministrazione di non aver istruito in modo sufficiente la
causa. In una simile ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a rendere una
decisione contraria al diritto"."
2.4
Sulla base
dell'art. 45 cpv. 1 LADI il Consiglio federale disciplina la procedura di
annuncio.
Secondo
l'art. 45 cpv. 4 LADI, invece, il servizio cantonale, se ha dubbi sulla
computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se
non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si
oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso
informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
Nella già citata Circolare
della SECO figurano le seguenti indicazioni:
"
G8 L'autorité
cantonale vérifie, sur la base d'un calendrier
météorologique ou
d'autres moyens appropriés, si l'on peut effectivement admettre qu'il n'était
pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions
météorologiques pendant les jours indiqués par l'employeur.
G9 L'autorité
cantonale vérifie, sur la base des documents de
l'entreprise, si le
chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par
l'employeur j' (question 5 du formulaire "Avis de l'interruption de
travail pour cause d'intempéries") est plausible.
Elle vérifie en outre
si le nombre de collaborateurs indiqué sur le formulaire semble plausible eu
égard à la grandeur du chantier et au volume de travail.
Si le nombre de jours
de travail et le nombre de travailleurs annoncés par l'employeur semblent
exagérés par rapport au chantier et au volume de travail, seule la perte de
travail vraisemblable sera prise en considération. Dans le doute, l'autorité
cantonale clarifiera la question auprès de l'employeur."
2.5
L’art. 43 cpv. 1 LPGA regola
l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande,
intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
A proposito di questa
disposizione legale, in una sentenza 8C_184/2009 del 25 agosto 2009, il
Tribunale federale si è così espresso:
"
4.1.1
Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung
und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die
für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen
hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum
- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien
Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von
Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht
bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung
(BGE
132.
V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei
als überwiegend wahrscheinlich (BGE
126.
V 353 E. 5b S. 360; 125
V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE
134.
I 140 E. 5.3 S. 148; 124
V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit
und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist
weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue
wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009
E. 3.1)."
2.6
Nella presente fattispecie la
Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per intemperie per
il cantiere di __________ dopo l'11 febbraio 2010 in quanto il committente __________ ha dichiarato che erano necessari 20 giorni lavorativi
(cfr. Doc. A7).
La Sezione del lavoro si è
pure opposta al versamento di indennità per intemperie per il cantiere di __________
oltre l'11 febbraio 2010, perché anche in questo la committente __________ ha
dichiarato che erano necessari 20 giorni lavorativi (cfr. Doc. A2; in realtà,
"circa 20 giorni lavorativi").
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA rileva che la ricorrente ha prodotto due dichiarazioni dei
committenti secondo cui i lavori sono durati, a __________ 28 giorni e a __________
31.
giorni (cfr. consid. 1.4).
Ora, al fine di
determinare l'entità del diritto ad indennità per intemperie, è necessario che
la durata dei lavori venga stabilita con precisione (cfr. consid. 2.4).
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
La
Sezione del lavoro, nell’ambito della presente procedura, non ha infatti
effettuato sufficienti accertamenti (cfr. consid. 2.7).
L’amministrazione
ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008 e consid. 2.5).
Si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché verifichi con
precisione quale è stata la durata dei cantieri a __________ e a __________ e
si pronunci successivamente circa l'entità delle indennità per intemperie da
versare alla ditta RI 1, nel mese di febbraio 2010.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 7 maggio 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del
consid. 2.7.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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