38.2010.36
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 novembre 2010Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.36
Data decisione, Autorità:
22.11.2010, TCA
Titolo:
Un'ass.ha esportato le prest.in un Paese UE(1-3/09)ed è rientrata in CH tardivam.Diritto a ID solo da 9/09.Non tutela della BF.Non ricevuto un'errata info sulla durata del dt all'esport.Inoltre,anche nel caso di un'errata info,avrebbe c.que deciso di partire. Rettam.applicato art.28 LADI dal 30.1.09
BUONA FEDE
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 83 CEE 574/72
art. 69 agg. 70 CEE1408/71
art. 9 COST
art. 28 LADI
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.36
rs/DC
Lugano
22 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio
2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 settembre 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di indennità di disoccupazione presentata da RI 1 quel medesimo
giorno, in quanto l’assicurata, che dal 1° gennaio al 30 marzo 2009 ha beneficiato del diritto all’esportazione delle prestazioni all’estero, non è rientrata in
Ticino alla fine di marzo 2009. La Cassa, al riguardo, ha precisato che dalla
documentazione medica a disposizione non è stato possibile accertare che
l’interessata fosse effettivamente impossibilitata a tornare in Svizzera per
motivi di salute (cfr. doc. 27).
1.2. Con
decisione su opposizione del 19 maggio 2010 la Cassa, dopo aver ulteriormente istruito il caso su indicazione della SECO (cfr. doc. 31, 32, 35), ha accolto l’opposizione
interposta dall’assicurata contro il provvedimento del 7 settembre 2009 (cfr.
doc. 28) e ha conseguentemente annullato tale decisione, riconoscendole il
diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal suo riannuncio presso
l’URC avvenuto l’11 settembre 2009.
La Cassa ha, infatti, ritenuto che il rientro posticipato dell’assicurata in Ticino fosse
giustificato da validi motivi di salute. Essa ha, inoltre, indicato che la
sezione di __________ avrebbe dovuto rivedere i conteggi relativi al periodo di
inabilità lavorativa (periodo massimo di versamento ammontante a 30 gg civili),
compensando le prestazioni versate con il saldo rimanente da pagare (cfr. doc.
A1).
1.3. L’assicurata
ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 19
maggio 2010, contestando il fatto che la Cassa, a causa dei suoi problemi di salute che le hanno impedito di rientrare in Ticino entro la fine di marzo
2009, l’abbia dichiarata inabile al lavoro per due dei tre mesi previsti per
l’esportazione delle prestazioni, trattenendole un mese di indennizzo, allorché
era già stata penalizzata con 7 giorni di sospensione per mancate ricerche nei
due mesi precedenti il rientro in Svizzera e con 5 giorni di attesa, siccome
quando è tornata in Ticino il figlio __________ era ormai maggiorenne.
L’insorgente
ha precisato di essersi rivolta all’CO 1 a fine agosto 2008 per avere
informazioni riguardo non a una semplice esportazione delle prestazioni, bensì
a un suo trasferimento definitivo all’estero, in quanto, avendo ottenuto il
divorzio dopo una difficile e logorante separazione dal suo ex marito durata 5
anni che aveva avuto un fortissimo impatto emotivo sui suoi due figli (di 22 e
19 anni), aveva deciso unitamente al figlio minore (il figlio maggiore viveva
già all’estero) di iniziare un nuovo capitolo di vita lontano dal Ticino.
L’assicurata
sostiene che la Cassa per ben due volte (a fine agosto 2008 e a fine settembre
2008), interrogata su quali fossero i suoi diritti in caso di trasferimento
definitivo all’estero, le ha assicurato che avrebbe avuto diritto alle
indennità di disoccupazione anche all’estero fino alla fine del suo termine
quadro, ossia fino alla fine del mese di giugno 2010. Alla ricorrente questo
lasso di tempo sembrava sufficiente per reperire un impiego.
La stessa
ha rilevato che, dopo aver ricevuto le menzionate indicazioni, ha organizzato
un trasloco internazionale, ha inoltrato la disdetta del suo appartamento in
Ticino e ha concluso un contratto di locazione all’estero della durata di sei
mesi.
L’assicurata
ha, poi, precisato che solo a metà dicembre 2008 ha saputo che le informazioni ottenute dall’CO 1 non erano corrette e che una volta all’estero
avrebbe beneficiato di prestazioni solo per tre mesi (da gennaio a marzo 2009).
Essa ha
rilevato di aver conseguentemente provato sconforto, visto che era ormai tardi
per indietreggiare nella sua decisione.
L’insorgente
ha, altresì, sottolineato di aver continuato a compiere le ricerche di lavoro e
a presenziare ai controlli previsti dall’Ufficio del lavoro durante i primi tre
mesi di permanenza all’estero, nonostante i disturbi di salute accusati a
decorrere dal 30 gennaio 2009 - forse per lo stress sopportato durante la
separazione dal marito, per la fatica del trasloco e per la preoccupazione di
dover affrontare una nuova vita all’estero senza la garanzia di ricevere le
indennità di disoccupazione con il figlio da mantenere - che non le hanno
permesso di viaggiare a fine marzo 2009 né di organizzare un nuovo trasloco.
A mente
dell’assicurata non si è, quindi, trattato di inabilità lavorativa continuata
totale, bensì parziale. Essa, al riguardo, ha infine puntualizzato che
oltretutto fino al suo rientro in Svizzera a fine agosto 2009 era iscritta alla
disoccupazione al 50% e che nei certificarti medici non è specificato il grado
di inabilità (doc. I)
1.4. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto
del 7 luglio 2010, al quale è stata allegata della documentazione, l’assicurata
ha ribadito, in buona sostanza, da un lato, di aver preso la decisione di
partire definitivamente per l’estero solo dopo aver ricevuto da parte dell’CO 1
l’informazione errata secondo cui avrebbe avuto diritto alle prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione all’estero fino alla fine del suo termine
quadro, ossia fino al 30 giugno 2010 e che ciò le ha causato notevoli danni
economici.
Dall’altro,
di non ritenere corretto il conteggio di due mesi continuati di inattività, visto
che era in ogni caso annunciata al collocamento al 50% e che i problemi di
salute di cui ha sofferto all’estero non le hanno impedito di far fronte ai
suoi doveri di disoccupata di ricerca e controllo (cfr. doc. V; B1-10).
1.6. La Cassa ha formulato le proprie osservazioni il 23 luglio 2010 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni entro dieci giorni (cfr. doc. VIII).
L’assicurata
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA
H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire, da una parte, se correttamente oppure no la Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione soltanto a
decorrere dal suo rientro in Ticino, e meglio dall’11 settembre 2009.
Dall’altra,
se a ragione oppure no durante il periodo di malattia all’estero
dell’assicurata il versamento delle indennità le è stato interrotto dopo 30
giorni civili.
2.3. L’art. 121
LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone
designate nell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità in relazione con le
prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano
comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione
dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e
Fatti
i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960405 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata." (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung"
in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).
Come
rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in
materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione
istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre 2004 le disposizioni di diritto
internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo
sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3,
pag. 15).
Inoltre
l’art. 25a OADI, in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:
"
Qualora un cittadino di uno Stato membro della
Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità
europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n.
574/72."
L'articolo
69 del Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle
prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente,
previsto in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:
"
1. Il lavoratore subordinato o autonomo in
disoccupazione completa,
che soddisfa alle
condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto
alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una
occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei
limiti sottoindicati:
a) prima
della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed
essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente
durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o
istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della
scadenza di tale termine;
b)
deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di
ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi
organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore
all’iscrizione se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni
dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale
termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il
diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a
partire dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale
della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni
a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un
lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da
compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.
Considerandi
2.
Se l’interessato ritorna nello Stato competente prima della
scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù
delle disposizioni del paragrafo 1 lettera c), egli continua ad aver diritto
alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni
diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se
non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine
può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.
3.
Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere
invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.
4.
Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi
ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del
paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo
avervi svolto un’attività di lavoro per tre mesi almeno.”
L'articolo
70.
del Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e
dei rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:
" 1. Nei
casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono
erogate dall'istituzione di ciascuno
degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.
L'istituzione competente dello Stato
membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato
soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di
tali prestazioni.
2.
I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati
secondo le modalità previste dal
regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle
spese effettive o su base forfettaria.
3.
Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati
possono prevedere altre modalità di
rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni
nella loro sfera di competenza."
Per quanto riguarda
l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio relativamente
alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando
il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il Regolamento Nr. 574/72
all'articolo 83 enuncia che:
" 1. Per
conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui
all'articolo 69, paragrafo 1 del
regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato
un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad
avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera
b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare
nell'attestato:
a) l'importo della prestazione da corrispondere al
disoccupato
secondo la legislazione dello Stato competente;
b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a
disposizione dei servizi del lavoro dello Stato
competente;
c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69,
paragrafo 1,
lettera b) del regolamento per
l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato
si è recato;
d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato
il
diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69,
paragrafo 1, lettera c) del regolamento;
e) i fatti che possono modificare il diritto alle
prestazioni.
2.
Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato
membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al
paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto
attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge
all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato
competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri
impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.
3.
L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato
comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e
quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le
prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla
legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.
L'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al
controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni
ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza,
informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al
paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa
o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione.
L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i
diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle
prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali
indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una
parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver
ricevuto la risposta dell'istituzione competente.
4.
Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati
membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della
commissione amministrativa."
2.4
L'entrata in vigore dell'ALC,
ha comportato l'applicazione del nuovo principio dell'esportazione delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un periodo massimo
di tre mesi.
Scopo del
soggiorno all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla
disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto
a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO, "Circolare
relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS",
in seguito: C-AD-LCP, dicembre 2004, p.to B 122).
Ai disoccupati in Svizzera
l'esportazione delle prestazioni permette, come visto, di cercare lavoro in un
altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere stati iscritti in
disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane (cfr. art. 69 cfr.
1.
lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).
Per quanto concerne il
diritto alle prestazioni l'assicurato resta sottoposto alla legislazione dello
Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 153; 156).
Se la persona interessata
non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera, avendo però lasciato
trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre mesi, perde il diritto
all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le spetterebbe in virtù
del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo (cfr. art. 69 del
Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.ti B 136, 137.).
Affinché l'assicurato, che
precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle sue indennità di
disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di reperire un posto di
lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca dell'impiego versa allo
stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la legislazione Svizzera. La Direzione del lavoro della SECO provvederà a rimborsare all'istituzione straniera l'importo
che ha corrisposto all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art.
cit., pag. 271).
Anche gli assicurati che
non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi,
perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro, e dunque
trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano lavoro, hanno diritto
all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 paragrafo 1 lett. b cfr. ii) e
paragrafo 2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B 123).
Al riguardo cfr. STCA
38.2004.32
del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306
segg.
2.5
Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata si è annunciata al
collocamento il 1° luglio 2008 dichiarando una disponibilità lavorativa del 50%
(cfr. doc. 2).
Alla ricorrente
sono state corrisposte indennità di disoccupazione a fare tempo dal mese di
luglio 2008.
Alla fine
del mese di dicembre 2008 l’insorgente è partita per l’estero, e meglio per la __________,
con il figlio __________ allora minorenne, beneficiando del diritto
all’esportazione delle prestazioni dal mese di gennaio al mese di marzo 2009
(cfr. doc. 14, 15).
La ricorrente
è rientrata in Ticino nel mese di settembre 2009 e si è riannunciata all’URC di
__________ l’11 settembre 2009, indicando di cercare un impiego al 100% (cfr.
doc. 26).
La Cassa,
con decisione del 7 settembre 2009, ha negato all’assicurata il diritto alle
prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, poiché la medesima non è tornata
in Svizzera al termine dei tre mesi in cui le è stato accordato il diritto
all’esportazione delle prestazioni. In particolare la Cassa ha rilevato che la documentazione medica a disposizione non ha permesso di concludere
che l’insorgente era stata effettivamente impossibilitata a partire per motivi
di salute (cfr. doc. 27).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata contro il provvedimento appena
citato (cfr. doc. 28) la Cassa ha interpellato la SECO (cfr. doc. 31), la quale il 26 ottobre 2009, rispettivamente il 6 novembre 2009, l’ha
invitata, alla luce delle certificazioni mediche agli atti, a meglio istruire
l’incarto (cfr. doc. 32; 35).
Dopo aver
esperito ulteriori accertamenti (cfr. doc. 36-45) e aver verificato l’intera
situazione della ricorrente, la Cassa, con decisione su opposizione del 19
maggio 2010, ha accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurata e ha
conseguentemente annullato la decisione del 7 settembre 2009.
L'amministrazione
ha ritenuto che il rientro posticipato dell’assicurata in Ticino fosse
giustificato da validi motivi di salute e ha così ripristinato il suo diritto
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a fare tempo
dall’11 settembre 2009.
La Cassa
ha, inoltre, indicato che la sezione di __________ avrebbe dovuto rivedere i
conteggi relativi al periodo di inabilità lavorativa iniziato il 30 gennaio
2009.
(periodo massimo di versamento ammontante a 30 gg civili), compensando le
prestazioni versate con il saldo rimanente da pagare (cfr. doc. A1).
Nel suo
ricorso contro la decisione su opposizione del 19 maggio 2010, l'assicurata da un lato, ha fatto valere di avere ricevuto da parte della Cassa __________ -
Sezione di __________, prima di prendere la decisione di partire per la __________,
l’errata assicurazione che avrebbe avuto diritto di percepire le indennità di
disoccupazione anche all’estero fino alla fine del suo termine quadro per la
riscossione di prestazioni, ovvero fino al 30 giugno 2010. L’assicurata ha
precisato che un lasso di tempo fino alla fine di giugno 2010 le sembrava
sufficiente per trovare un’occupazione adeguata all’estero, poiché, in
particolare, conosceva già abbastanza bene lo __________.
Dall’altro,
ha chiesto l’annullamento della "penalizzazione" consistente nel
riconoscerle unicamente 30 giorni di indennità a causa dell’inabilità
lavorativa dal 30 gennaio 2009, in quanto si trattava di inabilità parziale e
lei era iscritta in disoccupazione soltanto al 50%. Al riguardo la medesima ha
puntualizzato di aver in effetti sempre ossequiato i propri obblighi di ricerca
e di controllo (cfr. doc. I; V).
2.6
La
ricorrente, invocando il fatto che la Cassa __________ - Sezione di __________
le avrebbe erroneamente indicato che anche all’estero poteva beneficiare delle
indennità di disoccupazione fino alla fine del suo termine quadro per la
riscossione delle prestazioni (30 giugno 2010), ha implicitamente richiamato
l’applicazione dell’art. 9 Cost., e meglio la tutela della sua buona fede. .
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre
2005, consid. 3.1.; STFA
C 270/04 del
4.
luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del
28.
gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Giova,
altresì, rilevare che il principio della buona fede non tutela unicamente nel
caso di indicazioni errate da parte dell’amministrazione, bensì anche quando
non è stata fornita un’informazione che la legge impone di dare in un caso
particolare (cfr. DLA 2003 pag. 127).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione l'art. 27 LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 27 n. 18 pag. 321).
L'Alta
Corte in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V
472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il
lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno
linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato
i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio
- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.
27.
LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento
può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio
regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista
partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
La nostra
Massima Istanza ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di
collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se
il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la
verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A
proposito della buona fede l’Alta Corte in una sentenza H 410/99 dell’11 luglio
2000.
ha ricordato che:
" (…)
b) La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours
l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la
protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence,
simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles
d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib
124.
consid. 4; Grisel, Traité de droit administratif, p. 390 sv.). Mais, dans
un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de
sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la
diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier
une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les
références).”
2.7
La condizione per la tutela della buona fede di un assicurato secondo
cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid.
2.6
) in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha,
invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del
25.
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
2.8
Nella presente fattispecie l’assicurata,
sostiene che una funzionaria della Cassa __________ di __________ le avrebbe
erroneamente indicato, a fine agosto e a fine settembre 2008, che avrebbe avuto
diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione anche
all’estero fino alla fine del suo termine quadro, ossia fino al 30 giugno 2010 (cfr.
doc. I, V, B1, B3).
Dalla
documentazione agli atti emerge che, su invito della SECO del 6 novembre 2009
(cfr. doc. 35), la Cassa ha a più riprese interpellato a tale proposito la
funzionaria della sua Sezione di __________.
In
particolare il responsabile cantonale della Cassa CO 1, __________, il 22
dicembre 2009, ha inviato il seguente scritto a __________:
"
(…)
L’assicurata in oggetto ha
provveduto a esportare le prestazioni dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.
Considerato che non si è
ripresentata in territorio svizzero entro la scadenza sopra riportata, sono
state rifiutate le prestazioni.
Secondo indicazioni della
SECO dobbiamo verificare con precisione quali informazioni sono state indicate
alla Sig.ra RI 1, prima della partenza per la __________.
In particolare vi
chiediamo cortesemente volerci illustrare se all’Assicurata è stato precisato
il suo obbligo di rientrare in territorio Svizzero prima della scadenza dei 3
mesi per poter continuare a usufruire del suo diritto alle indennità di
disoccupazione.
(…)” (Doc. 37)
Il 28
dicembre 2009 la funzionaria della Cassa ha risposto:
"
(…) l’assicurata in oggetto si è rivolta alla sottoscritta
per richiedere le prime informazioni in merito all’esportazione delle
prestazioni.
La prima cosa che ho
comunicato all’assicurata è stata l’importanza del rientro in Svizzera entro
e non oltre i 3 mesi dalla data di partenza indicata sul formulario che le
avrebbe rilasciato l’Ufficio regionale di collocamento.
Questa informazione viene
data a tutti gli assicurati che richiedono il modello E 303. Se non erro, sui
fogli che vengono rilasciati dall’URC dovrebbero essere indicate le stesse
informazioni.
(…)” (Doc. 38)
L’insorgente
ha preso posizione in merito l’11 gennaio 2010, rilevando che quanto affermato
dalla signora __________ non corrisponde al vero. Essa ha evidenziato che, quando
a fine agosto e a fine settembre 2008 si è rivolta alla stessa per avere
informazioni su quali fossero i suoi diritti all’esportazione delle prestazioni
in caso di trasferimento definitivo all’estero, quest’ultima le avrebbe
indicato che il documento da richiedere era l’E301 e che comunque anche all’estero
avrebbe percepito le indennità fino alla fine del suo termine quadro (cfr. doc.
41).
Il 26
gennaio 2010 __________ ha, quindi, inviato un nuovo scritto a __________, al
quale ha annesso la lettera della ricorrente dell’11 gennaio 2010, il cui tenore
è il seguente:
"
(…)
In particolare le
chiediamo cortesemente volerci comunicare se risulta corretto quanto indicato
dall’assicurata ai punti 1 e 3 della lettera inviataci in data 11 gennaio 2010.
La invitiamo a volerci
precisare se conferma dell’incontro avvenuto con l’assicurata alla fine di
agosto 2008 dove le è stato comunicato del diritto a percepire all’estero le
indennità di disoccupazione fino alla scadenza del termine quadro, previsto per
la fine di giugno 2010.
(…)” (Doc. 42)
__________,
il 28 gennaio 2010, ha dichiarato:
"
(…) confermo di aver parlato con l’assicurata in
oggetto prima della sua decisione di esportare le prestazioni.
Non condivido
assolutamente il resto del contenuto dello scritto dell’assicurata anzi,
riconfermo quanto già precedentemente comunicato, cioè di averla informata
sull’obbligo di fare rientro in Svizzera entro i 3 mesi dalla data di partenza.
(…)” (Doc. 43)
L’assicurata,
al riguardo, il 15 febbraio 2010, ha osservato che:
"
(…) La dichiarazione della Sig.ra __________ è
facilmente confutabile, in quanto anche nel verbale steso dal mio collocatore
il 20.11.2008, di cui voi possedete copia, si parla di un mio definitivo
trasferimento all’estero e non di una richiesta di esportazione delle
prestazioni all’estero. Questo proprio perché la Sig.ra __________ mi aveva
detto che quello era ciò che dovevo specificare e che in quel caso il
formulario richiesto era l’E301 che, a suo dire, dava diritto alle prestazioni
all’estero fino alla fine del mio termine quadro. Del resto anche il mio
collocatore Sig. __________ in un primo momento mi disse che credeva che per
trasferimento definitivo all’estero il formulario fosse l’E301, con il quale
però non si aveva alcun diritto alle prestazioni!
(…)” (Doc. 45)
Attentamente
vagliate sia le dichiarazioni della funzionaria della Cassa, che le asserzioni dell’assicurata,
questa Corte ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare della
veridicità di quanto affermato da __________, ovvero che, interpellata
dall’insorgente in merito ai suoi diritti nel caso di partenza per l’estero, le
ha indicato di dover rientrare in Svizzera dopo tre mesi.
In
effetti la circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui inizialmente si
sarebbe parlato di trasferimento definitivo all’estero e non di esportazione
delle prestazioni (cfr. doc. 41, 45, I, V) è irrilevante, dal momento che sia
nel caso di un soggiorno temporaneo che nell’ipotesi di trasferimento
definitivo all’estero gli assicurati hanno diritto all’esportazione delle
prestazioni e che tale diritto dura in ogni caso tre mesi (cfr. consid. 2.4.;
art. 71 paragrafo 1 lett. b cfr. ii) e paragrafo 2 del Reg. 1408/71 che rinvia
all’art. 69 reg. 1408/71).
Pertanto quanto
sostenuto dall’assicurata, e meglio di aver ricevuto dalla signora __________
l’informazione di avere diritto anche all’estero alle indennità di
disoccupazione fino al 30 giugno 2010, non può trovare conforto nel fatto che
con la funzionaria della Cassa avrebbe discusso di un trasferimento definitivo
all’estero.
Per quanto
concerne i formulari, non è escluso che possa esserci stata confusione tra il modulo
E303 utilizzabile nel caso di esportazione delle prestazioni e l’E301
(Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione
delle prestazioni di disoccupazione) afferente alla totalizzazione dei periodi
di assicurazione, quando un assicurato postula l’erogazione di indennità di
disoccupazione in un altro Stato membro (dove comunque per avere diritto alla
totalizzazione deve avere svolto da ultimo un’attività soggetta a contribuzione)
rispetto a quello in cui per un periodo ha esercitato un’attività soggetta a
contribuzione (cfr. art. 67 Reg. 1408/71; STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008
massimata in RtiD I-2009 N. 66 pag. 262).
Tuttavia,
siccome il modulo E301 riguarda una situazione del tutto diversa da quella
dell’assicurata che, al momento della partenza per l’estero, era già iscritta
in disoccupazione in Svizzera e percepiva indennità in Svizzera, l’eventuale
riferimento al formulario E301 non poteva essere inteso dall’insorgente quale
assicurazione di poter ricevere all’estero indennità LADI fino alla fine del
suo termine quadro aperto in Svizzera.
Il
messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008 che l’assicurata ha inviato
all’agenzia immobiliare __________ (cfr. doc. A5) risulta, poi, ininfluente.
E’ vero
che l’insorgente ha comunicato all’agenzia, da un lato, di avere diritto a esportare
delle prestazioni di disoccupazione, dall’altro che le sue prestazioni della
disoccupazione erano valide fino al mese di giugno 2010.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che la ricorrente non menziona assolutamente di
aver ricevuto informazioni in tal senso dall’autorità competente.
Del resto
il tenore del verbale steso in occasione del colloquio di consulenza presso
l’URC del 16 dicembre 2008 è il seguente:
"
La Sigra RI 1 si
presenta al colloquio di consulenza.
Mi conferma la sua
intenzione di esportare le prestazioni in __________.
Consegno brevi manu il
documento CE 69R 1408/71 (Esportazione delle prestazioni): il formulario E303
per la cassa, nonché le regole generali le sono già state recapitati per posta.
Ricordo all’assicurata che
una volta giunta a destinazione entro 7 giorni dovrà presentarsi presso il
locale ufficio di collocamento, per espletare le pratiche necessarie (vedi
documentazione allegata).
Il soggiorno dovrà avere
una durata massima di 3 mesi, periodo oltre il quale si perderebbe il diritto
alle indennità (vedi formulario CE 69R 1408/71).
Al ritorno la Sig.ra RI 1 consegnerà le ricerche di lavoro svolte (2 per settimana) e il formulario 303/4.
La data del prossimo
colloquio è fissata per martedì 31 marzo 2009 alle 11.00.” (Doc. 39)
Da tale
verbale si evince, da una parte, che il 16 dicembre 2008, l’assicurata era
perfettamente al corrente che all’estero potevano esserle concesse indennità
unicamente per tre mesi.
Dall’altra,
che l’insorgente a tale proposito non ha sollevato obiezione alcuna e non ha
fatto minimamente accenno a indicazioni di altro tenore che avrebbe ricevuto
dalla Cassa.
La stessa
ha peraltro sottoscritto il verbale senza aggiungere alcunché.
Il 16 dicembre
2008.
la ricorrente ha, altresì, firmato una “Conferma dell’assicurato”
attinente all’esportazione delle prestazioni da cui risulta che la medesima ha
ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in
un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione” (E303/5) e che ha preso atto
che il suo diritto alle prestazioni sarebbe scaduto se non si fosse annunciata
personalmente presso un URC al più tardi il 31 marzo 2009 (cfr. doc. 14).
Al
riguardo è utile rilevare che la SECO nella sua circolare C-AD-LCP del dicembre
2004.
al p.to B 139 prevede che:
"
(…) La perdita del diritto residuo alle
indennità è un provvedimento che comporta gravi conseguenze per l’assicurato,
per questo motivo, è importante che l’assicurato sia avvertito, prima della sua
partenza, delle conseguenze di un rientro tardivo. Conformemente all’articolo
83.
paragrafo 2 del regolamento n. 574/72, i servizi del lavoro dello Stato
competente (in Svizzera si tratta del servizio cantonale competente), devono
accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli
dall’articolo 69 del regolamento n. 1408/71 e dall’articolo 83 del regolamento
n. 574/72. Di conseguenza , l’assicurato deve confermare per iscritto di aver
ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in
un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione”. In questo attestato, di cui
una copia è consegnata all’assicurato, figura il termine entro il quale deve
nuovamente iscriversi presso l’URC.”
In simili
condizioni, nel caso di specie, tutto ben considerato, occorre concludere che
l’assicurata non ha ricevuto l’errata informazione che anche all’estero avrebbe
avuto diritto a indennità di disoccupazione fino al 30 giugno 2010.
2.9
In ogni
caso, anche volendo ritenere, per ipotesi, che la Cassa abbia fornito all’insorgente un’informazione erronea circa la durata del suo diritto
all’esportazione delle prestazioni, la sua buona fede non potrebbe essere
tutelata.
In
concreto, infatti, difetta la condizione secondo cui l’informazione errata ha
indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è
pregiudizievole (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).
L’insorgente,
riferendosi alla decisione di partire per l’estero, ha indicato che è stata
maturata a seguito della difficile e logorante separazione e del divorzio
dall’ex marito che hanno avuto un fortissimo impatto emotivo sui due figli.
Essa ha
precisato che lei e il figlio __________, allora minorenne (il figlio maggiore
viveva già all’estero), desideravano iniziare un nuovo capitolo della loro vita
lontano dal Ticino, sperando di poter ritrovare un poco di serenità, che in
Svizzera l’ex marito non permetteva loro di avere (cfr. doc. I; B1).
Ne
discende che la scelta “ben ponderata e meditata” (cfr. doc. I) di
trasferirsi all’estero è stata dettata più da motivi familiari, personali che
da ragioni legate unicamente al mercato del lavoro.
E’, pertanto,
altamente verosimile che l’assicurata, a prescindere dalle informazioni
ricevute, avrebbe comunque deciso di partire per l’estero, con la speranza di
reperire presto un impiego e facendo conto sul versamento degli alimenti per il
figlio da parte del padre (che però dal mese di giugno 2009, quando __________
ha compiuto 18 anni, non ha più corrisposto; cfr. doc. 19; I).
L’insorgente,
in effetti, nonostante, come visto sopra, al più tardi due settimane prima
della partenza - a metà dicembre 2008 - fosse al corrente del diritto
all’esportazione delle prestazioni limitato a tre mesi non ha modificato, e
nemmeno ha tentato di modificare, i propri progetti.
E’ vero
che l’assicurata ha asserito che a quel momento aveva già dato la disdetta del
suo appartamento in Ticino e aveva concluso un contratto di locazione in __________
a __________ (cfr. doc. A5, 41).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che essa mai ha fatto valere di avere interpellato
il proprio locatore in Svizzera per cercare una possibile soluzione al
riguardo.
Non
risulta, poi, che l’assicurata abbia chiesto all’agenzia immobiliare __________
se fosse stato possibile trovare un subentrante per l’appartamento in __________
che, del resto, era stato locato soltanto per sei mesi. Considerato che __________
è un’isola a vocazione turistica, l’eventualità che qualcuno fosse interessato
a subentrare al suo contratto non appare così remota.
Infine se
la ricorrente non fosse partita, non avrebbe dovuto sopportare i costi di un
trasloco internazionale, né soprattutto quelli per il rientro in Svizzera.
La
ricorrente, d’altronde, mai ha dichiarato che se non avesse creduto di poter
percepire all’estero indennità di disoccupazione fino al mese di giugno 2010,
non sarebbe partita per la __________.
2.10
Alla luce di
quanto appena esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione soltanto a
decorrere dall’11 settembre 2009, allorché la stessa è ritornata in Svizzera e
si è ripresentata all’URC.
2.11
L’assicurata
ha, poi, contestato la circostanza che nella decisione su opposizione impugnata
la Cassa abbia indicato alla propria sezione di __________ di rivedere i
conteggi relativi ai mesi da gennaio a marzo 2009, a causa dell’inabilità lavorativa connessa al periodo di malattia presentato dalla stessa
all’estero dal 30 gennaio 2009 (periodo massimo di versamento ammontante a 30
giorni civili; cfr. doc. A1; III).
A
sostegno della propria censura l’insorgente ha allegato, da un lato, che i
disturbi di salute accusati all’estero con inizio il 30 gennaio 2009 non
avrebbero implicato un’inabilità lavorativa continuata totale, bensì parziale.
Dall’altro, che oltretutto fino al suo rientro in Svizzera a fine agosto 2009
era iscritta in disoccupazione al 50% e che nei certificarti medici non è
specificato il grado di inabilità (cfr. doc. I; V).
Al
riguardo questa Corte, in primo luogo, ribadisce che, anche se durante
il periodo di ricerca di un posto di lavoro all’estero l’assicurato deve
sottostare alle prescrizioni di controllo previste dalla legislazione dello
Stato ospitante, relativamente al diritto alle prestazioni egli rimane comunque
sottoposto alle prescrizioni della LADI (cfr. consid. 2.4.; C-AD-LCP p.ti B
153, 156).
In secondo
luogo, il TCA osserva che l’art. 28 LADI regola il diritto all’indennità
giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o
ridotta (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio
2006).
Il cpv. 1
di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa
o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono
pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera
indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto
dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale
o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro.
Secondo il
cpv. 2 le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli
infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte
dall’indennità di disoccupazione.
Il cpv. 3
enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce
segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un
esercizio tardivo.
Giusta il
cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere
temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso
1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro
collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità
giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla
mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il cpv. 5,
infine, prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,
rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il
servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di
un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'art. 28
cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative
prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al
collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per
i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito
di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione
consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente
mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a
quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né
dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o
infortuni.
Ai fini
di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel
caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di
malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata
nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001
pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).
La
fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui
agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.
La nostra
Massima Istanza ha ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di
impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.
DLA 2006 N. 10 pag. 141). L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per
l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo
preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento
e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette
a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità
conceda successivamente una rendita.
Un
impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane
almeno un anno (cfr. T. Nussabaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, N. 225).
Per
contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità
lavorativa temporanea.
La norma
prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto
all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,
e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non
presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità
in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato
indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è
precedente o successivo alla disoccupazione.
Con
quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità
lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata
sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer,
op. cit., Nr. 362).
Secondo
la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è
dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale
o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro”.
Per ogni
singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una
sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità
(cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; G. Gehrards, “Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz”, pag. 341 n° 24).
In altre
parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.
Come
“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e
proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,
pag. 341 n° 25).
2.12
Questo
Tribunale, esaminata con attenzione la documentazione medica agli atti
afferente al periodo fine gennaio-agosto 2009, rileva che dalla stessa
effettivamente non risulta il grado di capacità al lavoro presentato dall’assicurata
in quel lasso di tempo (cfr. doc. 22-25).
La
ricorrente medesima, tuttavia, il 21 agosto 2009 ha inviato alla Cassa il seguente scritto:
"
(…) le allego un ulteriore certificato medico
comprovante la mia incapacità a svolgere le mie abituali attività quotidiane
e/o lavorative, come specificato nel mio precedente certificato medico, a causa
dei problemi di salute avuti (e relative complicazioni) nel periodo tra il
30/1/09 e il 28/7/2009 data dell’ultimo certificato inviatole, motivo per cui
non sono potuta rientrare in Svizzera entro il termine massimo previsto di 3
mesi (del 31/3/2009) (…).” (Doc. 25)
Nel
certificato medico allegato a tale scritto la dottoressa che ha sottoscritto il
medesimo il 21 agosto 2009 ha d’altronde riferito che l’assicurata ha chiesto
tale attestazione per dimostrare che dal 30 gennaio 2009 ha sofferto di varie patologie acute che le hanno impedito di lavorare e di espletare le proprie
mansioni quotidiane (cfr. allegato a doc. 25).
Non va
dimenticato, inoltre, che la Cassa, con decisione su opposizione del 19 maggio
2010, sulla base degli atti medici ottenuti in sede di complemento
d’istruttoria ha stabilito che nel caso della ricorrente fossero presenti dei
validi motivi, e meglio seri problemi di salute, giustificanti il suo rientro
tardivo in Svizzera (dopo la fine del termine dei tre mesi per l’esportazione
delle prestazioni) - come peraltro sostenuto dall’assicurata medesima (cfr.
doc. 28) - e le ha riconosciuto conseguentemente il diritto a indennità di
disoccupazione dall’11 settembre 2009 (cfr. doc. A1).
Pertanto
l’insorgente è ora malvenuta a sostenere di essere stata abile al lavoro in
misura parziale nel periodo dal 30 gennaio 2009, fondandosi proprio su quei
certificati medici a cui la stessa aveva fatto riferimento per comprovare la
validità delle ragioni che non le avevano permesso di tornare in Ticino alla
fine del mese di marzo 2009, ossia degli importanti motivi di salute.
Se
l’assicurata fosse stata effettivamente incapace al lavoro soltanto in misura
parziale, non si vede allora per quale motivo non sia rientrata in Svizzera
tempestivamente.
Un’abilità
lavorativa ridotta non è tale da impedire a un assicurato qualsiasi tipo di
viaggio e spostamento.
Ne
consegue che la ricorrente, non avendo intrapreso fino al mese di settembre
2009.
un viaggio di rientro dalla __________ al Ticino per i disturbi di salute
accusati dal 30 gennaio alla fine di luglio 2009 e avendo dichiarato di essere
stata, a causa di questi ultimi, incapace a svolgere le sue abituali attività
quotidiane e/o lavorative (cfr. doc. 25; allegato a doc. 25), deve essere ritenuta
totalmente inabile al lavoro per il periodo rilevante per l’esportazione delle
prestazioni 30 gennaio-31 marzo 2009.
A
ragione, perciò, la Cassa ha indicato alla propria sezione di __________ di
rivedere i conteggi dell’insorgente afferenti al periodo gennaio-marzo 2009,
riconoscendole le indennità unicamente per i primi 30 giorni dopo il 30 gennaio
2009, giorno di inizio dell’incapacità lavorativa.
In esito
alle considerazioni di cui sopra, la decisione su opposizione del 19 maggio
2010.
deve, di conseguenza, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster