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Decisione

38.2010.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2010Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960405 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2

dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata." (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung"

in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).

Come

rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in

materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione

istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre 2004 le disposizioni di diritto

internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo

sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3,

pag. 15).

Inoltre

l’art. 25a OADI, in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:

"

Qualora un cittadino di uno Stato membro della

Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità

europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del

Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n.

574/72."

L'articolo

69 del Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle

prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente,

previsto in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:

"

1. Il lavoratore subordinato o autonomo in

disoccupazione completa,

che soddisfa alle

condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto

alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una

occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei

limiti sottoindicati:

a) prima

della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed

essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente

durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o

istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della

scadenza di tale termine;

b)

deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di

ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi

organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore

all’iscrizione se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni

dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale

termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il

diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a

partire dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione

degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale

della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni

a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un

lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da

compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

Considerandi

2.

Se l’interessato ritorna nello Stato competente prima della

scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù

delle disposizioni del paragrafo 1 lettera c), egli continua ad aver diritto

alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni

diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se

non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine

può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

3.

Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere

invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

4.

Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi

ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del

paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo

avervi svolto un’attività di lavoro per tre mesi almeno.”

L'articolo

70.

del Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e

dei rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:

" 1. Nei

casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono

erogate dall'istituzione di ciascuno

degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato

membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato

soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di

tali prestazioni.

2.

I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati

secondo le modalità previste dal

regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle

spese effettive o su base forfettaria.

3.

Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati

possono prevedere altre modalità di

rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni

nella loro sfera di competenza."

Per quanto riguarda

l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio relativamente

alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando

il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il Regolamento Nr. 574/72

all'articolo 83 enuncia che:

" 1. Per

conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui

all'articolo 69, paragrafo 1 del

regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato

un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad

avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera

b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare

nell'attestato:

a) l'importo della prestazione da corrispondere al

disoccupato

secondo la legislazione dello Stato competente;

b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a

disposizione dei servizi del lavoro dello Stato

competente;

c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69,

paragrafo 1,

lettera b) del regolamento per

l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato

si è recato;

d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato

il

diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69,

paragrafo 1, lettera c) del regolamento;

e) i fatti che possono modificare il diritto alle

prestazioni.

2.

Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato

membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al

paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto

attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge

all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato

competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri

impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

3.

L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato

comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e

quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le

prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla

legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.

L'istituzione

del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al

controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni

ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza,

informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al

paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa

o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione.

L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i

diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle

prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali

indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione

del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una

parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver

ricevuto la risposta dell'istituzione competente.

4.

Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati

membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della

commissione amministrativa."

2.4

L'entrata in vigore dell'ALC,

ha comportato l'applicazione del nuovo principio dell'esportazione delle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un periodo massimo

di tre mesi.

Scopo del

soggiorno all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla

disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto

a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO, "Circolare

relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS",

in seguito: C-AD-LCP, dicembre 2004, p.to B 122).

Ai disoccupati in Svizzera

l'esportazione delle prestazioni permette, come visto, di cercare lavoro in un

altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere stati iscritti in

disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane (cfr. art. 69 cfr.

1.

lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).

Per quanto concerne il

diritto alle prestazioni l'assicurato resta sottoposto alla legislazione dello

Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 153; 156).

Se la persona interessata

non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera, avendo però lasciato

trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre mesi, perde il diritto

all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le spetterebbe in virtù

del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo (cfr. art. 69 del

Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.ti B 136, 137.).

Affinché l'assicurato, che

precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle sue indennità di

disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di reperire un posto di

lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca dell'impiego versa allo

stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la legislazione Svizzera. La Direzione del lavoro della SECO provvederà a rimborsare all'istituzione straniera l'importo

che ha corrisposto all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art.

cit., pag. 271).

Anche gli assicurati che

non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi,

perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro, e dunque

trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano lavoro, hanno diritto

all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 paragrafo 1 lett. b cfr. ii) e

paragrafo 2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B 123).

Al riguardo cfr. STCA

38.2004.32

del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306

segg.

2.5

Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata si è annunciata al

collocamento il 1° luglio 2008 dichiarando una disponibilità lavorativa del 50%

(cfr. doc. 2).

Alla ricorrente

sono state corrisposte indennità di disoccupazione a fare tempo dal mese di

luglio 2008.

Alla fine

del mese di dicembre 2008 l’insorgente è partita per l’estero, e meglio per la __________,

con il figlio __________ allora minorenne, beneficiando del diritto

all’esportazione delle prestazioni dal mese di gennaio al mese di marzo 2009

(cfr. doc. 14, 15).

La ricorrente

è rientrata in Ticino nel mese di settembre 2009 e si è riannunciata all’URC di

__________ l’11 settembre 2009, indicando di cercare un impiego al 100% (cfr.

doc. 26).

La Cassa,

con decisione del 7 settembre 2009, ha negato all’assicurata il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, poiché la medesima non è tornata

in Svizzera al termine dei tre mesi in cui le è stato accordato il diritto

all’esportazione delle prestazioni. In particolare la Cassa ha rilevato che la documentazione medica a disposizione non ha permesso di concludere

che l’insorgente era stata effettivamente impossibilitata a partire per motivi

di salute (cfr. doc. 27).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurata contro il provvedimento appena

citato (cfr. doc. 28) la Cassa ha interpellato la SECO (cfr. doc. 31), la quale il 26 ottobre 2009, rispettivamente il 6 novembre 2009, l’ha

invitata, alla luce delle certificazioni mediche agli atti, a meglio istruire

l’incarto (cfr. doc. 32; 35).

Dopo aver

esperito ulteriori accertamenti (cfr. doc. 36-45) e aver verificato l’intera

situazione della ricorrente, la Cassa, con decisione su opposizione del 19

maggio 2010, ha accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurata e ha

conseguentemente annullato la decisione del 7 settembre 2009.

L'amministrazione

ha ritenuto che il rientro posticipato dell’assicurata in Ticino fosse

giustificato da validi motivi di salute e ha così ripristinato il suo diritto

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a fare tempo

dall’11 settembre 2009.

La Cassa

ha, inoltre, indicato che la sezione di __________ avrebbe dovuto rivedere i

conteggi relativi al periodo di inabilità lavorativa iniziato il 30 gennaio

2009.

(periodo massimo di versamento ammontante a 30 gg civili), compensando le

prestazioni versate con il saldo rimanente da pagare (cfr. doc. A1).

Nel suo

ricorso contro la decisione su opposizione del 19 maggio 2010, l'assicurata da un lato, ha fatto valere di avere ricevuto da parte della Cassa __________ -

Sezione di __________, prima di prendere la decisione di partire per la __________,

l’errata assicurazione che avrebbe avuto diritto di percepire le indennità di

disoccupazione anche all’estero fino alla fine del suo termine quadro per la

riscossione di prestazioni, ovvero fino al 30 giugno 2010. L’assicurata ha

precisato che un lasso di tempo fino alla fine di giugno 2010 le sembrava

sufficiente per trovare un’occupazione adeguata all’estero, poiché, in

particolare, conosceva già abbastanza bene lo __________.

Dall’altro,

ha chiesto l’annullamento della "penalizzazione" consistente nel

riconoscerle unicamente 30 giorni di indennità a causa dell’inabilità

lavorativa dal 30 gennaio 2009, in quanto si trattava di inabilità parziale e

lei era iscritta in disoccupazione soltanto al 50%. Al riguardo la medesima ha

puntualizzato di aver in effetti sempre ossequiato i propri obblighi di ricerca

e di controllo (cfr. doc. I; V).

2.6

La

ricorrente, invocando il fatto che la Cassa __________ - Sezione di __________

le avrebbe erroneamente indicato che anche all’estero poteva beneficiare delle

indennità di disoccupazione fino alla fine del suo termine quadro per la

riscossione delle prestazioni (30 giugno 2010), ha implicitamente richiamato

l’applicazione dell’art. 9 Cost., e meglio la tutela della sua buona fede. .

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre

2005, consid. 3.1.; STFA

C 270/04 del

4.

luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

28.

gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Giova,

altresì, rilevare che il principio della buona fede non tutela unicamente nel

caso di indicazioni errate da parte dell’amministrazione, bensì anche quando

non è stata fornita un’informazione che la legge impone di dare in un caso

particolare (cfr. DLA 2003 pag. 127).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione l'art. 27 LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 27 n. 18 pag. 321).

L'Alta

Corte in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V

472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il

lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno

linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato

i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio

- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.

27.

LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento

può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio

regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista

partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

La nostra

Massima Istanza ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di

collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se

il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la

verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

A

proposito della buona fede l’Alta Corte in una sentenza H 410/99 dell’11 luglio

2000.

ha ricordato che:

" (…)

b) La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours

l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la

protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence,

simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles

d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib

124.

consid. 4; Grisel, Traité de droit administratif, p. 390 sv.). Mais, dans

un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de

sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la

diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier

une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les

références).”

2.7

La condizione per la tutela della buona fede di un assicurato secondo

cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid.

2.6

) in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva

continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del

25.

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

2.8

Nella presente fattispecie l’assicurata,

sostiene che una funzionaria della Cassa __________ di __________ le avrebbe

erroneamente indicato, a fine agosto e a fine settembre 2008, che avrebbe avuto

diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione anche

all’estero fino alla fine del suo termine quadro, ossia fino al 30 giugno 2010 (cfr.

doc. I, V, B1, B3).

Dalla

documentazione agli atti emerge che, su invito della SECO del 6 novembre 2009

(cfr. doc. 35), la Cassa ha a più riprese interpellato a tale proposito la

funzionaria della sua Sezione di __________.

In

particolare il responsabile cantonale della Cassa CO 1, __________, il 22

dicembre 2009, ha inviato il seguente scritto a __________:

"

(…)

L’assicurata in oggetto ha

provveduto a esportare le prestazioni dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.

Considerato che non si è

ripresentata in territorio svizzero entro la scadenza sopra riportata, sono

state rifiutate le prestazioni.

Secondo indicazioni della

SECO dobbiamo verificare con precisione quali informazioni sono state indicate

alla Sig.ra RI 1, prima della partenza per la __________.

In particolare vi

chiediamo cortesemente volerci illustrare se all’Assicurata è stato precisato

il suo obbligo di rientrare in territorio Svizzero prima della scadenza dei 3

mesi per poter continuare a usufruire del suo diritto alle indennità di

disoccupazione.

(…)” (Doc. 37)

Il 28

dicembre 2009 la funzionaria della Cassa ha risposto:

"

(…) l’assicurata in oggetto si è rivolta alla sottoscritta

per richiedere le prime informazioni in merito all’esportazione delle

prestazioni.

La prima cosa che ho

comunicato all’assicurata è stata l’importanza del rientro in Svizzera entro

e non oltre i 3 mesi dalla data di partenza indicata sul formulario che le

avrebbe rilasciato l’Ufficio regionale di collocamento.

Questa informazione viene

data a tutti gli assicurati che richiedono il modello E 303. Se non erro, sui

fogli che vengono rilasciati dall’URC dovrebbero essere indicate le stesse

informazioni.

(…)” (Doc. 38)

L’insorgente

ha preso posizione in merito l’11 gennaio 2010, rilevando che quanto affermato

dalla signora __________ non corrisponde al vero. Essa ha evidenziato che, quando

a fine agosto e a fine settembre 2008 si è rivolta alla stessa per avere

informazioni su quali fossero i suoi diritti all’esportazione delle prestazioni

in caso di trasferimento definitivo all’estero, quest’ultima le avrebbe

indicato che il documento da richiedere era l’E301 e che comunque anche all’estero

avrebbe percepito le indennità fino alla fine del suo termine quadro (cfr. doc.

41).

Il 26

gennaio 2010 __________ ha, quindi, inviato un nuovo scritto a __________, al

quale ha annesso la lettera della ricorrente dell’11 gennaio 2010, il cui tenore

è il seguente:

"

(…)

In particolare le

chiediamo cortesemente volerci comunicare se risulta corretto quanto indicato

dall’assicurata ai punti 1 e 3 della lettera inviataci in data 11 gennaio 2010.

La invitiamo a volerci

precisare se conferma dell’incontro avvenuto con l’assicurata alla fine di

agosto 2008 dove le è stato comunicato del diritto a percepire all’estero le

indennità di disoccupazione fino alla scadenza del termine quadro, previsto per

la fine di giugno 2010.

(…)” (Doc. 42)

__________,

il 28 gennaio 2010, ha dichiarato:

"

(…) confermo di aver parlato con l’assicurata in

oggetto prima della sua decisione di esportare le prestazioni.

Non condivido

assolutamente il resto del contenuto dello scritto dell’assicurata anzi,

riconfermo quanto già precedentemente comunicato, cioè di averla informata

sull’obbligo di fare rientro in Svizzera entro i 3 mesi dalla data di partenza.

(…)” (Doc. 43)

L’assicurata,

al riguardo, il 15 febbraio 2010, ha osservato che:

"

(…) La dichiarazione della Sig.ra __________ è

facilmente confutabile, in quanto anche nel verbale steso dal mio collocatore

il 20.11.2008, di cui voi possedete copia, si parla di un mio definitivo

trasferimento all’estero e non di una richiesta di esportazione delle

prestazioni all’estero. Questo proprio perché la Sig.ra __________ mi aveva

detto che quello era ciò che dovevo specificare e che in quel caso il

formulario richiesto era l’E301 che, a suo dire, dava diritto alle prestazioni

all’estero fino alla fine del mio termine quadro. Del resto anche il mio

collocatore Sig. __________ in un primo momento mi disse che credeva che per

trasferimento definitivo all’estero il formulario fosse l’E301, con il quale

però non si aveva alcun diritto alle prestazioni!

(…)” (Doc. 45)

Attentamente

vagliate sia le dichiarazioni della funzionaria della Cassa, che le asserzioni dell’assicurata,

questa Corte ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare della

veridicità di quanto affermato da __________, ovvero che, interpellata

dall’insorgente in merito ai suoi diritti nel caso di partenza per l’estero, le

ha indicato di dover rientrare in Svizzera dopo tre mesi.

In

effetti la circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui inizialmente si

sarebbe parlato di trasferimento definitivo all’estero e non di esportazione

delle prestazioni (cfr. doc. 41, 45, I, V) è irrilevante, dal momento che sia

nel caso di un soggiorno temporaneo che nell’ipotesi di trasferimento

definitivo all’estero gli assicurati hanno diritto all’esportazione delle

prestazioni e che tale diritto dura in ogni caso tre mesi (cfr. consid. 2.4.;

art. 71 paragrafo 1 lett. b cfr. ii) e paragrafo 2 del Reg. 1408/71 che rinvia

all’art. 69 reg. 1408/71).

Pertanto quanto

sostenuto dall’assicurata, e meglio di aver ricevuto dalla signora __________

l’informazione di avere diritto anche all’estero alle indennità di

disoccupazione fino al 30 giugno 2010, non può trovare conforto nel fatto che

con la funzionaria della Cassa avrebbe discusso di un trasferimento definitivo

all’estero.

Per quanto

concerne i formulari, non è escluso che possa esserci stata confusione tra il modulo

E303 utilizzabile nel caso di esportazione delle prestazioni e l’E301

(Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione

delle prestazioni di disoccupazione) afferente alla totalizzazione dei periodi

di assicurazione, quando un assicurato postula l’erogazione di indennità di

disoccupazione in un altro Stato membro (dove comunque per avere diritto alla

totalizzazione deve avere svolto da ultimo un’attività soggetta a contribuzione)

rispetto a quello in cui per un periodo ha esercitato un’attività soggetta a

contribuzione (cfr. art. 67 Reg. 1408/71; STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008

massimata in RtiD I-2009 N. 66 pag. 262).

Tuttavia,

siccome il modulo E301 riguarda una situazione del tutto diversa da quella

dell’assicurata che, al momento della partenza per l’estero, era già iscritta

in disoccupazione in Svizzera e percepiva indennità in Svizzera, l’eventuale

riferimento al formulario E301 non poteva essere inteso dall’insorgente quale

assicurazione di poter ricevere all’estero indennità LADI fino alla fine del

suo termine quadro aperto in Svizzera.

Il

messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008 che l’assicurata ha inviato

all’agenzia immobiliare __________ (cfr. doc. A5) risulta, poi, ininfluente.

E’ vero

che l’insorgente ha comunicato all’agenzia, da un lato, di avere diritto a esportare

delle prestazioni di disoccupazione, dall’altro che le sue prestazioni della

disoccupazione erano valide fino al mese di giugno 2010.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che la ricorrente non menziona assolutamente di

aver ricevuto informazioni in tal senso dall’autorità competente.

Del resto

il tenore del verbale steso in occasione del colloquio di consulenza presso

l’URC del 16 dicembre 2008 è il seguente:

"

La Sigra RI 1 si

presenta al colloquio di consulenza.

Mi conferma la sua

intenzione di esportare le prestazioni in __________.

Consegno brevi manu il

documento CE 69R 1408/71 (Esportazione delle prestazioni): il formulario E303

per la cassa, nonché le regole generali le sono già state recapitati per posta.

Ricordo all’assicurata che

una volta giunta a destinazione entro 7 giorni dovrà presentarsi presso il

locale ufficio di collocamento, per espletare le pratiche necessarie (vedi

documentazione allegata).

Il soggiorno dovrà avere

una durata massima di 3 mesi, periodo oltre il quale si perderebbe il diritto

alle indennità (vedi formulario CE 69R 1408/71).

Al ritorno la Sig.ra RI 1 consegnerà le ricerche di lavoro svolte (2 per settimana) e il formulario 303/4.

La data del prossimo

colloquio è fissata per martedì 31 marzo 2009 alle 11.00.” (Doc. 39)

Da tale

verbale si evince, da una parte, che il 16 dicembre 2008, l’assicurata era

perfettamente al corrente che all’estero potevano esserle concesse indennità

unicamente per tre mesi.

Dall’altra,

che l’insorgente a tale proposito non ha sollevato obiezione alcuna e non ha

fatto minimamente accenno a indicazioni di altro tenore che avrebbe ricevuto

dalla Cassa.

La stessa

ha peraltro sottoscritto il verbale senza aggiungere alcunché.

Il 16 dicembre

2008.

la ricorrente ha, altresì, firmato una “Conferma dell’assicurato”

attinente all’esportazione delle prestazioni da cui risulta che la medesima ha

ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in

un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione” (E303/5) e che ha preso atto

che il suo diritto alle prestazioni sarebbe scaduto se non si fosse annunciata

personalmente presso un URC al più tardi il 31 marzo 2009 (cfr. doc. 14).

Al

riguardo è utile rilevare che la SECO nella sua circolare C-AD-LCP del dicembre

2004.

al p.to B 139 prevede che:

"

(…) La perdita del diritto residuo alle

indennità è un provvedimento che comporta gravi conseguenze per l’assicurato,

per questo motivo, è importante che l’assicurato sia avvertito, prima della sua

partenza, delle conseguenze di un rientro tardivo. Conformemente all’articolo

83.

paragrafo 2 del regolamento n. 574/72, i servizi del lavoro dello Stato

competente (in Svizzera si tratta del servizio cantonale competente), devono

accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli

dall’articolo 69 del regolamento n. 1408/71 e dall’articolo 83 del regolamento

n. 574/72. Di conseguenza , l’assicurato deve confermare per iscritto di aver

ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in

un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione”. In questo attestato, di cui

una copia è consegnata all’assicurato, figura il termine entro il quale deve

nuovamente iscriversi presso l’URC.”

In simili

condizioni, nel caso di specie, tutto ben considerato, occorre concludere che

l’assicurata non ha ricevuto l’errata informazione che anche all’estero avrebbe

avuto diritto a indennità di disoccupazione fino al 30 giugno 2010.

2.9

In ogni

caso, anche volendo ritenere, per ipotesi, che la Cassa abbia fornito all’insorgente un’informazione erronea circa la durata del suo diritto

all’esportazione delle prestazioni, la sua buona fede non potrebbe essere

tutelata.

In

concreto, infatti, difetta la condizione secondo cui l’informazione errata ha

indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è

pregiudizievole (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

L’insorgente,

riferendosi alla decisione di partire per l’estero, ha indicato che è stata

maturata a seguito della difficile e logorante separazione e del divorzio

dall’ex marito che hanno avuto un fortissimo impatto emotivo sui due figli.

Essa ha

precisato che lei e il figlio __________, allora minorenne (il figlio maggiore

viveva già all’estero), desideravano iniziare un nuovo capitolo della loro vita

lontano dal Ticino, sperando di poter ritrovare un poco di serenità, che in

Svizzera l’ex marito non permetteva loro di avere (cfr. doc. I; B1).

Ne

discende che la scelta “ben ponderata e meditata” (cfr. doc. I) di

trasferirsi all’estero è stata dettata più da motivi familiari, personali che

da ragioni legate unicamente al mercato del lavoro.

E’, pertanto,

altamente verosimile che l’assicurata, a prescindere dalle informazioni

ricevute, avrebbe comunque deciso di partire per l’estero, con la speranza di

reperire presto un impiego e facendo conto sul versamento degli alimenti per il

figlio da parte del padre (che però dal mese di giugno 2009, quando __________

ha compiuto 18 anni, non ha più corrisposto; cfr. doc. 19; I).

L’insorgente,

in effetti, nonostante, come visto sopra, al più tardi due settimane prima

della partenza - a metà dicembre 2008 - fosse al corrente del diritto

all’esportazione delle prestazioni limitato a tre mesi non ha modificato, e

nemmeno ha tentato di modificare, i propri progetti.

E’ vero

che l’assicurata ha asserito che a quel momento aveva già dato la disdetta del

suo appartamento in Ticino e aveva concluso un contratto di locazione in __________

a __________ (cfr. doc. A5, 41).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che essa mai ha fatto valere di avere interpellato

il proprio locatore in Svizzera per cercare una possibile soluzione al

riguardo.

Non

risulta, poi, che l’assicurata abbia chiesto all’agenzia immobiliare __________

se fosse stato possibile trovare un subentrante per l’appartamento in __________

che, del resto, era stato locato soltanto per sei mesi. Considerato che __________

è un’isola a vocazione turistica, l’eventualità che qualcuno fosse interessato

a subentrare al suo contratto non appare così remota.

Infine se

la ricorrente non fosse partita, non avrebbe dovuto sopportare i costi di un

trasloco internazionale, né soprattutto quelli per il rientro in Svizzera.

La

ricorrente, d’altronde, mai ha dichiarato che se non avesse creduto di poter

percepire all’estero indennità di disoccupazione fino al mese di giugno 2010,

non sarebbe partita per la __________.

2.10

Alla luce di

quanto appena esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione soltanto a

decorrere dall’11 settembre 2009, allorché la stessa è ritornata in Svizzera e

si è ripresentata all’URC.

2.11

L’assicurata

ha, poi, contestato la circostanza che nella decisione su opposizione impugnata

la Cassa abbia indicato alla propria sezione di __________ di rivedere i

conteggi relativi ai mesi da gennaio a marzo 2009, a causa dell’inabilità lavorativa connessa al periodo di malattia presentato dalla stessa

all’estero dal 30 gennaio 2009 (periodo massimo di versamento ammontante a 30

giorni civili; cfr. doc. A1; III).

A

sostegno della propria censura l’insorgente ha allegato, da un lato, che i

disturbi di salute accusati all’estero con inizio il 30 gennaio 2009 non

avrebbero implicato un’inabilità lavorativa continuata totale, bensì parziale.

Dall’altro, che oltretutto fino al suo rientro in Svizzera a fine agosto 2009

era iscritta in disoccupazione al 50% e che nei certificarti medici non è

specificato il grado di inabilità (cfr. doc. I; V).

Al

riguardo questa Corte, in primo luogo, ribadisce che, anche se durante

il periodo di ricerca di un posto di lavoro all’estero l’assicurato deve

sottostare alle prescrizioni di controllo previste dalla legislazione dello

Stato ospitante, relativamente al diritto alle prestazioni egli rimane comunque

sottoposto alle prescrizioni della LADI (cfr. consid. 2.4.; C-AD-LCP p.ti B

153, 156).

In secondo

luogo, il TCA osserva che l’art. 28 LADI regola il diritto all’indennità

giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o

ridotta (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio

2006).

Il cpv. 1

di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa

o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per

malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono

pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera

indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto

dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro.

Secondo il

cpv. 2 le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli

infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte

dall’indennità di disoccupazione.

Il cpv. 3

enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce

segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un

esercizio tardivo.

Giusta il

cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere

temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso

1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro

collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità

giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla

mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5,

infine, prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,

rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il

servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di

un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28

cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione

contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative

prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al

collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per

i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito

di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione

consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente

mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a

quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini

di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel

caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di

malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata

nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001

pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

La

fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui

agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

La nostra

Massima Istanza ha ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di

impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.

DLA 2006 N. 10 pag. 141). L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per

l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo

preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento

e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette

a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità

conceda successivamente una rendita.

Un

impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane

almeno un anno (cfr. T. Nussabaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, N. 225).

Per

contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità

lavorativa temporanea.

La norma

prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto

all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,

e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non

presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità

in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato

indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è

precedente o successivo alla disoccupazione.

Con

quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità

lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata

sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer,

op. cit., Nr. 362).

Secondo

la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è

dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro”.

Per ogni

singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una

sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità

(cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; G. Gehrards, “Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz”, pag. 341 n° 24).

In altre

parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.

Come

“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e

proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,

pag. 341 n° 25).

2.12

Questo

Tribunale, esaminata con attenzione la documentazione medica agli atti

afferente al periodo fine gennaio-agosto 2009, rileva che dalla stessa

effettivamente non risulta il grado di capacità al lavoro presentato dall’assicurata

in quel lasso di tempo (cfr. doc. 22-25).

La

ricorrente medesima, tuttavia, il 21 agosto 2009 ha inviato alla Cassa il seguente scritto:

"

(…) le allego un ulteriore certificato medico

comprovante la mia incapacità a svolgere le mie abituali attività quotidiane

e/o lavorative, come specificato nel mio precedente certificato medico, a causa

dei problemi di salute avuti (e relative complicazioni) nel periodo tra il

30/1/09 e il 28/7/2009 data dell’ultimo certificato inviatole, motivo per cui

non sono potuta rientrare in Svizzera entro il termine massimo previsto di 3

mesi (del 31/3/2009) (…).” (Doc. 25)

Nel

certificato medico allegato a tale scritto la dottoressa che ha sottoscritto il

medesimo il 21 agosto 2009 ha d’altronde riferito che l’assicurata ha chiesto

tale attestazione per dimostrare che dal 30 gennaio 2009 ha sofferto di varie patologie acute che le hanno impedito di lavorare e di espletare le proprie

mansioni quotidiane (cfr. allegato a doc. 25).

Non va

dimenticato, inoltre, che la Cassa, con decisione su opposizione del 19 maggio

2010, sulla base degli atti medici ottenuti in sede di complemento

d’istruttoria ha stabilito che nel caso della ricorrente fossero presenti dei

validi motivi, e meglio seri problemi di salute, giustificanti il suo rientro

tardivo in Svizzera (dopo la fine del termine dei tre mesi per l’esportazione

delle prestazioni) - come peraltro sostenuto dall’assicurata medesima (cfr.

doc. 28) - e le ha riconosciuto conseguentemente il diritto a indennità di

disoccupazione dall’11 settembre 2009 (cfr. doc. A1).

Pertanto

l’insorgente è ora malvenuta a sostenere di essere stata abile al lavoro in

misura parziale nel periodo dal 30 gennaio 2009, fondandosi proprio su quei

certificati medici a cui la stessa aveva fatto riferimento per comprovare la

validità delle ragioni che non le avevano permesso di tornare in Ticino alla

fine del mese di marzo 2009, ossia degli importanti motivi di salute.

Se

l’assicurata fosse stata effettivamente incapace al lavoro soltanto in misura

parziale, non si vede allora per quale motivo non sia rientrata in Svizzera

tempestivamente.

Un’abilità

lavorativa ridotta non è tale da impedire a un assicurato qualsiasi tipo di

viaggio e spostamento.

Ne

consegue che la ricorrente, non avendo intrapreso fino al mese di settembre

2009.

un viaggio di rientro dalla __________ al Ticino per i disturbi di salute

accusati dal 30 gennaio alla fine di luglio 2009 e avendo dichiarato di essere

stata, a causa di questi ultimi, incapace a svolgere le sue abituali attività

quotidiane e/o lavorative (cfr. doc. 25; allegato a doc. 25), deve essere ritenuta

totalmente inabile al lavoro per il periodo rilevante per l’esportazione delle

prestazioni 30 gennaio-31 marzo 2009.

A

ragione, perciò, la Cassa ha indicato alla propria sezione di __________ di

rivedere i conteggi dell’insorgente afferenti al periodo gennaio-marzo 2009,

riconoscendole le indennità unicamente per i primi 30 giorni dopo il 30 gennaio

2009, giorno di inizio dell’incapacità lavorativa.

In esito

alle considerazioni di cui sopra, la decisione su opposizione del 19 maggio

2010.

deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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