38.2010.37
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7 settembre 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2010.37
Data decisione, Autorità:
07.09.2010, TCA
Titolo:
Sospensione di 6 giorni dal diritto ad indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro. In concreto gravi ragioni familiari hanno escluso all'assicurato di riprendere un'attività lucrativa dopo le dimissioni dal precedente posto di lavoro. Rinvio atti al competente URC
ACCERTAMENTO INESATTO DEI FATTI
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 43 LPGA
art. 45 cpv. 2bis OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.37
DC/sc
Lugano
7 settembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio
2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 maggio 2010 l'URC di __________ ha confermato la precedente decisione del 6 aprile 2010 (cfr. Doc. 3.4) con la quale ha sospeso
RI 1 per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo dal 15 dicembre 2009 al 14 marzo 2010 (Doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
"
(…)
Prima di pronunciare la decisione su opposizione
l'URC non mi ha nemmeno sentita, chiedendomi quali sono i gravi motivi
personali che mi hanno portata ad iniziare a cercare un nuovo lavoro non tre
mesi prima dell'annuncio in disoccupazione, bensì un mese e mezzo prima.
Ritengo che l'istanza o il funzionario che ha
valutato la mia opposizione doveva sentirmi, prima di pronunciare la sua
decisione su opposizione, per giudicare se la prima decisione andava confermata
o modificata. Questo non è successo.
Fatti
I fatti sono che il 9 giugno 2009 ho inoltrato la
disdetta del mio rapporto di lavoro per il 31 agosto 2009, per gravi ed
importanti ragioni personali. Non avevo a quel momento alcuna intenzione e
possibilità di lavorare dal 1° settembre 2009. Soltanto nel mese di febbraio 2010
ho maturato l'intenzione di riprendere a lavorare e da questo momento ho
iniziato, seriamente, a cercare un nuovo impiego. La mia serietà è confermata
dalla decisione del 6 aprile 2010, dove l'URC scrive che le mie ricerche di
lavoro per i mesi di febbraio e marzo sono ritenute quantitativamente e
qualitativamente sufficienti.
Non mi sono annunciata immediatamente all'URC, parchè
speravo di trovare al più presto una nuova occupazione. Soltanto quando ho
visto che purtroppo questo non era il caso, a metà marzo, allora mi sono decisa
ad annunciarmi in disoccupazione all'URC.
Sono certa di aver fatto tutto quanto era
corretto e si poteva pretendere da me per evitare di annunciarmi in
disoccupazione. Ho iniziato le ricerche di lavoro quando ero nelle condizioni
di poterlo fare e appena avevo maturato l'intenzione di prendere a lavorare,
non mi sono annunciata subito in disoccupazione, sperando di trovare un lavoro.
Chiedo, per concludere, che la decisione di
sospensione di 6 giorni sia annullata." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 giugno 2010 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(…)
La signora RI 1 si è iscritta presso i nostri
servizi a far capo dal 15.03.2010 ed è alla ricerca di un'attività a tempo
parziale (80%) quale contabile o controller.
In precedenza (durante il periodo 04.02.2008 –
31.08.2009) ha lavorato in qualità di collaboratrice contabile ed
amministrativa a tempo parziale (80%) presso lo studio fiduciario __________ – __________.
Per ragioni personali, in data 09.06.2009, ha
inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro con effetto 31.08.2009.
Durante il periodo 01.09.2009 – 14.03.2010 non ha
svolto alcuna attività lavorativa.
Al primo colloquio di consulenza del 25.03.2010,
per gli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio in disoccupazione (15.12.2009
– 14.03.2010), ha comprovato insufficienti sforzi per la ricerca di una
nuova occupazione e precisamente:
per i mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 :
nessuna rl;
per il mese di febbraio 2010 :
no. 11 rl;
per il mese di marzo 2010 :
no. 06 rl.
Ci permettiamo far osservare quanto segue:
· Riteniamo di
aver sempre garantito la possibilità di far valere le proprie ragioni (diritto
di essere sentito) durante tutte le fasi del processo che hanno portato alla
decisione di sanzione.
· Nelle diverse
prese di posizione ha sempre evidenziato e giustificato di non aver potuto e
voluto attivarsi a ricercare lavoro da dicembre 2009 ma solo da febbraio 2010
per generici gravi motivi personali.
· Rispettando la
legittima riservatezza dimostrata ed in mancanza di ulteriori oggettivi
elementi di valutazione si sono applicate nella fattispecie le normali
direttive.
· A titolo
informativo segnaliamo che la Cassa __________ - __________, pur ritenendo
esistenti i presupposti per applicare una sanzione e riguardo le dimissioni
inoltrate da parte dell'assicurata, non ha dato seguito alla stessa poiché
trascorsi sei mesi dall'inizio del termine di sospensione. (…)" (Doc. III)
1.4. Il 9 agosto 2010 l'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale si ê in particolare così espressa:
"
(…)
Nella sentenza sanzionatoria ha evidenziato in
modo aleatorio direttive interne, o citato la giurisprudenza, senza spiegare
quali sono le direttive interne o cosa ha detto la giurisprudenza.
Inoltre è curioso il fatto di non aver mai
richiesto, nella fase di accertamento, spiegazioni più dettagliate o non aver
mai convocato la persona per farle conoscere i propri diritti legittimi, questo
punto trova spiegazione in una osservazione del signor __________, dove
incredibilmente prova tatto e sensibilità, quando esprime il concetto di
"riservatezza" riferendosi alla mia generica giustificazione che io
reputavo valida e cioè, gravi problemi personali, che non mi hanno permesso di
svolgere tali ricerche nel periodo metà dicembre, gennaio.
Tale punto se era così importante avrebbe dovuto
essere accertato per capire se effettivamente dietro questa omissione c'era
riservatezza e discrezione perchè certe situazioni è meglio dirle a voce con
persone qualificate, visto che il signor __________ nella sua accezione di
Consulente per di più di un servizio pubblico è persona qualificata.
Con l'occasione da Lei concessa signor Giudice mi
permetto di porre le ragioni che mi hanno spinto alle dimissioni.
Mio marito invalido totale (con assegno di grande
invalido) ha richiesto in un momento difficile il mio aiuto e sostegno,
chiedendomi di inoltrare le dimissioni, oltretutto a causa del grande stress
sono stata in cura per pressione alta ed emicranie.
Solo a febbraio ho preso la decisione insieme a
mio marito di riprendere l'attività lavorativa, candidandomi con lettere
spontanee ma soprattutto in forma relazionale con amici e conoscenti, ma non
avendo trovato riscontro positivo e per evitare problemi economici, ho
consultato associazioni che mi hanno indicato la possibilità di percepire il
minimo vitale, data la bassa rendita AI di mio marito.
Per scelta di vita e volendo riattivarmi nel
mondo del lavoro ho deciso di iscrivermi all'ufficio regionale di collocamento,
purtroppo come Lei può immaginare signor Giudice, la mia accoglienza non è
stata delle migliore e le pressioni nei miei confronti non sono finite,
colpevolizzandomi in maniera inopportuna di un comportamento negligente.
Per concludere riconfermo che la mia decisione di
iscrivermi il 15 marzo all'URC è stata causale non premeditata come invece
obbliga a pensare il signor __________, il 15 dicembre non avevo minimamente
idea che mi sarei iscritta in marzo presso il suo ufficio e non ho effettuato
nessuna ricerca semplicemente perché non cercavo lavoro."
(Doc. VII)
Il 19
agosto 2010 l'amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…)
1. le
argomentazioni portate e volte a giustificare le dimissioni e il periodo di
riattivazione a cercare lavoro, seppur comprensibili, non sono supportate da
alcun elemento oggettivo (dichiarazioni, certificati medici o altro);
Considerandi
2.
considerando
che anche in passato ha beneficiato di periodi di disoccupazione in diversi
termini quadro, si può ragionevolmente supporre che sia informata a riguardo ai
diritti e doveri di un assicurato." (doc. X)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 15 marzo 2010.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29.
gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA
C 221/02 del 3 agosto
2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare,
per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.3
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.4
A proposito
dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato
sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale
federale ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.
5.
pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
A
proposito dell'art. 43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113 consid. 5.2)
2.5
Nella
presente fattispecie l'assicurata ha illustrato le gravi ragioni di carattere
familiare che fino al mese di febbraio 2010 le avrebbero escluso di riprendere
un'attività lucrativa dopo le dimissioni dal precedente posto di lavoro.
Questa
questione non è stata approfondita dall'amministrazione, alla quale spetta
peraltro il compito di accertare i fatti (cfr. consid. 2.4), neppure in sede di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di
essere sentite. Non devono essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).
Si
giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
rinvio degli atti all'URC di __________ affinché senta personalmente
l'assicurata e, dopo averla invitata a comprovare le sue affermazioni, emetta
una nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi e la decisione su opposizione del 10 maggio 2010 è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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