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Decisione

38.2010.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono che il 9 giugno 2009 ho inoltrato la

disdetta del mio rapporto di lavoro per il 31 agosto 2009, per gravi ed

importanti ragioni personali. Non avevo a quel momento alcuna intenzione e

possibilità di lavorare dal 1° settembre 2009. Soltanto nel mese di febbraio 2010

ho maturato l'intenzione di riprendere a lavorare e da questo momento ho

iniziato, seriamente, a cercare un nuovo impiego. La mia serietà è confermata

dalla decisione del 6 aprile 2010, dove l'URC scrive che le mie ricerche di

lavoro per i mesi di febbraio e marzo sono ritenute quantitativamente e

qualitativamente sufficienti.

Non mi sono annunciata immediatamente all'URC, parchè

speravo di trovare al più presto una nuova occupazione. Soltanto quando ho

visto che purtroppo questo non era il caso, a metà marzo, allora mi sono decisa

ad annunciarmi in disoccupazione all'URC.

Sono certa di aver fatto tutto quanto era

corretto e si poteva pretendere da me per evitare di annunciarmi in

disoccupazione. Ho iniziato le ricerche di lavoro quando ero nelle condizioni

di poterlo fare e appena avevo maturato l'intenzione di prendere a lavorare,

non mi sono annunciata subito in disoccupazione, sperando di trovare un lavoro.

Chiedo, per concludere, che la decisione di

sospensione di 6 giorni sia annullata." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 23 giugno 2010 l'URC di __________ propone di respingere il

ricorso e osserva:

"

(…)

La signora RI 1 si è iscritta presso i nostri

servizi a far capo dal 15.03.2010 ed è alla ricerca di un'attività a tempo

parziale (80%) quale contabile o controller.

In precedenza (durante il periodo 04.02.2008 –

31.08.2009) ha lavorato in qualità di collaboratrice contabile ed

amministrativa a tempo parziale (80%) presso lo studio fiduciario __________ – __________.

Per ragioni personali, in data 09.06.2009, ha

inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro con effetto 31.08.2009.

Durante il periodo 01.09.2009 – 14.03.2010 non ha

svolto alcuna attività lavorativa.

Al primo colloquio di consulenza del 25.03.2010,

per gli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio in disoccupazione (15.12.2009

– 14.03.2010), ha comprovato insufficienti sforzi per la ricerca di una

nuova occupazione e precisamente:

per i mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 :

nessuna rl;

per il mese di febbraio 2010 :

no. 11 rl;

per il mese di marzo 2010 :

no. 06 rl.

Ci permettiamo far osservare quanto segue:

· Riteniamo di

aver sempre garantito la possibilità di far valere le proprie ragioni (diritto

di essere sentito) durante tutte le fasi del processo che hanno portato alla

decisione di sanzione.

· Nelle diverse

prese di posizione ha sempre evidenziato e giustificato di non aver potuto e

voluto attivarsi a ricercare lavoro da dicembre 2009 ma solo da febbraio 2010

per generici gravi motivi personali.

· Rispettando la

legittima riservatezza dimostrata ed in mancanza di ulteriori oggettivi

elementi di valutazione si sono applicate nella fattispecie le normali

direttive.

· A titolo

informativo segnaliamo che la Cassa __________ - __________, pur ritenendo

esistenti i presupposti per applicare una sanzione e riguardo le dimissioni

inoltrate da parte dell'assicurata, non ha dato seguito alla stessa poiché

trascorsi sei mesi dall'inizio del termine di sospensione. (…)" (Doc. III)

1.4. Il 9 agosto 2010 l'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale si ê in particolare così espressa:

"

(…)

Nella sentenza sanzionatoria ha evidenziato in

modo aleatorio direttive interne, o citato la giurisprudenza, senza spiegare

quali sono le direttive interne o cosa ha detto la giurisprudenza.

Inoltre è curioso il fatto di non aver mai

richiesto, nella fase di accertamento, spiegazioni più dettagliate o non aver

mai convocato la persona per farle conoscere i propri diritti legittimi, questo

punto trova spiegazione in una osservazione del signor __________, dove

incredibilmente prova tatto e sensibilità, quando esprime il concetto di

"riservatezza" riferendosi alla mia generica giustificazione che io

reputavo valida e cioè, gravi problemi personali, che non mi hanno permesso di

svolgere tali ricerche nel periodo metà dicembre, gennaio.

Tale punto se era così importante avrebbe dovuto

essere accertato per capire se effettivamente dietro questa omissione c'era

riservatezza e discrezione perchè certe situazioni è meglio dirle a voce con

persone qualificate, visto che il signor __________ nella sua accezione di

Consulente per di più di un servizio pubblico è persona qualificata.

Con l'occasione da Lei concessa signor Giudice mi

permetto di porre le ragioni che mi hanno spinto alle dimissioni.

Mio marito invalido totale (con assegno di grande

invalido) ha richiesto in un momento difficile il mio aiuto e sostegno,

chiedendomi di inoltrare le dimissioni, oltretutto a causa del grande stress

sono stata in cura per pressione alta ed emicranie.

Solo a febbraio ho preso la decisione insieme a

mio marito di riprendere l'attività lavorativa, candidandomi con lettere

spontanee ma soprattutto in forma relazionale con amici e conoscenti, ma non

avendo trovato riscontro positivo e per evitare problemi economici, ho

consultato associazioni che mi hanno indicato la possibilità di percepire il

minimo vitale, data la bassa rendita AI di mio marito.

Per scelta di vita e volendo riattivarmi nel

mondo del lavoro ho deciso di iscrivermi all'ufficio regionale di collocamento,

purtroppo come Lei può immaginare signor Giudice, la mia accoglienza non è

stata delle migliore e le pressioni nei miei confronti non sono finite,

colpevolizzandomi in maniera inopportuna di un comportamento negligente.

Per concludere riconfermo che la mia decisione di

iscrivermi il 15 marzo all'URC è stata causale non premeditata come invece

obbliga a pensare il signor __________, il 15 dicembre non avevo minimamente

idea che mi sarei iscritta in marzo presso il suo ufficio e non ho effettuato

nessuna ricerca semplicemente perché non cercavo lavoro."

(Doc. VII)

Il 19

agosto 2010 l'amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(…)

1. le

argomentazioni portate e volte a giustificare le dimissioni e il periodo di

riattivazione a cercare lavoro, seppur comprensibili, non sono supportate da

alcun elemento oggettivo (dichiarazioni, certificati medici o altro);

Considerandi

2.

considerando

che anche in passato ha beneficiato di periodi di disoccupazione in diversi

termini quadro, si può ragionevolmente supporre che sia informata a riguardo ai

diritti e doveri di un assicurato." (doc. X)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto

alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 15 marzo 2010.

Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori

della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del

proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove

documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29.

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA

C 221/02 del 3 agosto

2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL

Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare,

per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,

preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati

e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano

per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di

impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.4

A proposito

dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato

sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale

federale ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

A

proposito dell'art. 43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113 consid. 5.2)

2.5

Nella

presente fattispecie l'assicurata ha illustrato le gravi ragioni di carattere

familiare che fino al mese di febbraio 2010 le avrebbero escluso di riprendere

un'attività lucrativa dopo le dimissioni dal precedente posto di lavoro.

Questa

questione non è stata approfondita dall'amministrazione, alla quale spetta

peraltro il compito di accertare i fatti (cfr. consid. 2.4), neppure in sede di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di

essere sentite. Non devono essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni

impugnabili mediante opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).

Si

giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all'URC di __________ affinché senta personalmente

l'assicurata e, dopo averla invitata a comprovare le sue affermazioni, emetta

una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione su opposizione del 10 maggio 2010 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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