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Decisione

38.2010.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre

2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C

71/01).

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di

coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.

sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza

C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre

REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei

arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Visto che l’Alta Corte conferma costantemente il principio appena

esposto, ovvero il rifiuto delle indennità ai coniugi di persone con posizioni

analoghe a quelle di un datore di lavoro in seno alla società ex datrice di

lavoro di un assicurato (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008; STFA C 231/05

del 24 luglio 2006), il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione si

impone a maggiore ragione nei confronti del coniuge dell’ex datore di lavoro

che continua la propria attività (cfr. STCA 38.2007.81 del 13 febbraio 2008).

Il

principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che

riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto

all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle

disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non

avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag.

130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B.

Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to

3.3.3.3.2. pag. 123, ).

2.4. Nella

Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla

SECO nel gennaio 2007, p.to B22-B23, al riguardo, è stato, poi, precisato che:

"

una persona che, durante il termine quadro per

la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio

coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale

attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID

soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi

dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo

minimo di contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del

coniuge.

Il diritto all’ID va

invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e

dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione

Considerandi

coniugale."

2.5

Dagli atti

dell’incarto emerge che nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. __________

dell’__________, a __________ figura quanto segue:

"

__________, in __________ (…) Persone e firme

cancellate: RI 1, __________, cittadina __________, in __________, amministratrice

unica, con firma individuale. [La società è attualmente priva di

amministrazione]." (cfr. doc. 32)

La moglie

dell'assicurato non è più amministratrice unica della società dall'inizio di

gennaio 2010.

A torto,

dunque, la Cassa, nella decisione su opposizione ha respinto la domanda

dell'assicurato ritenendo non realizzato il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. a LADI.

Questa

circostanza è stata peraltro ammessa dalla stessa amministrazione nella

risposta di causa (cfr. consid. 1.3).

Per questo

motivo la decisione su opposizione del 13 maggio 2010 deve essere annullata.

2.6

L’art.

43.

cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che

l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

Se l’assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 cpv. 3 LPGA).

L'art. 43

cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e

di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo

scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare

e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA,

bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3

LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti

i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.

29.

cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo.

L'art. 43

cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in

base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come

scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di

non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla

base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un

provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA 39.2005.1 del 12

maggio 2005).

2.7

Per poter

beneficiare dell'indennità di disoccupazione è necessario che tutti i

presupposti dell'art. 8 cpv. 1 LADI siano realizzati, in particolare quello

della lett. e ("ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il

periodo di contribuzione").

Nella

risposta di causa l'amministrazione ha affermato di avere sentito l'assicurato

l'8 giugno 2010 (dopo l'inoltro del ricorso e prima di inviare la risposta di

causa) e che è "emersa una situazione assolutamente

poco chiara per quanto riguarda il diritto alle indennità", che vi sono

"seri dubbi sulla correttezza ed autenticità dei documenti trasmessici

tali da non poter escludere un tentativo fraudolento di percepire prestazioni

nell'ambito dell'assicurazione disoccupazione".

Dopo

avere sottolineato che l'assicurato non ha fornito la dovuta collaborazione per

il chiarimento di alcuni punti essenziali per determinare il diritto alle

prestazioni chiede che il ricorso venga respinto o che, in via subordinata, RI

1.

venga convocato in udienza.

Questi

richieste non possono venire accolte. Infatti, come ricordato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del

10.

marzo 2008 consid. 3).

Gli atti

vengono pertanto rinviati alla Cassa di disoccupazione affinché esamini gli

altri presupposti del diritto, e dopo avere se del caso applicato l'art. 43

cpv. 3 LPGA, prenda una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 13 maggio 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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