38.2010.38
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14 ottobre 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2010.38
Data decisione, Autorità:
14.10.2010, TCA
Titolo:
A torto la Cassa ha negato a un assic.le ID dal 1.4.2010.Infatti la moglie non è più amministratrice unica della SA ex datrice di lavoro del marito.Rinvio degli atti alla Cassa per esaminare gli altri presupposti del diritto e chiarire i dubbi circa un ev.tentativo fraudolento di percepire ID
INDENNITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. b LADI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 31 cpv. 3 LADI
art. 43 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.38
DC/CI/sc
Lugano
14 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 maggio 2010 la Cassa CO 1(in seguito: la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 10 aprile 2010 (cfr. doc. 22) con la
quale ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere
dal 1° novembre 2007, poiché sua moglie risulterebbe amministratrice unica
della __________ con sede a __________, presso cui egli ha lavorato dal 1°
febbraio 2009 al 31 marzo 2010 (cfr. doc. A).
1.2. Con ricorso
del 7 giugno 2010 l’assicurato ha richiesto l’annullamento della decisione impugnata
e la concessione delle indennità di disoccupazione, sostenendo che, in realtà,
sua moglie non è più amministratrice unica della __________ (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta
del 30 giugno 2010 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
Prima di entrare nel merito del ricorso va subito
precisato che a giusto titolo il ricorrente contesta la motivazione su cui si
fonda il rifiuto delle prestazioni.
Appena notificata la decisione su opposizione, la
Cassa ha potuto sincerarsi del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto, in
effetti la signora RI 1 non era più amministratrice, con firma individuale,
della __________ dal 04.01.2010. L'errore va fatto risalire ad un'errata
interpretazione dell'estratto del Registro di commercio. Da questo documento,
dopo una cancellazione erronea, era stata ritenuta ripristinata l'iscrizione
della società come in precedenza: in quell'occasione non ci si era accorti del
fatto che le dimissioni dell'amministratrice seguivano cronologicamente la reiscrizione
come in precedenza della società.
La Cassa, accortasi dell'errore, ha voluto porvi
rimedio convocando il signor RI 1 ad un colloquio che tuttavia doveva chiarire
altri elementi controversi, nel frattempo intervenuti, del diritto alle
indennità.
L'incontro è avvenuto l'8 giugno 2010 presso la
sede di __________ della nostra Cassa. Durante il colloquio sono state poste
alcune domande al ricorrente che, dopo aver risposto evasivamente ed essersi
impegnato per l'invio di ulteriore documentazione, non ha firmato il verbale
d'interrogatorio abbandonando la sede e dichiarando di sapere cosa fare. Da qui
il ricorso su una questione evasa ed ininfluente ai fini del diritto alle
prestazioni.
In sede ricorsuale la Cassa ha potuto accertare
una situazione assolutamente poco chiara per quanto riguarda il diritto alle
indennità. In particolare si è rilevato che:
a)
la __________, contrariamente alle indicazioni riportare sull'attestato del
datore di lavoro, non risulta affiliata alla __________ di __________;
b)
l'ultima affiliazione risale al periodo agosto-dicembre 2005 per un reddito
di fr. 4'500.00;
c)
l'attestato del datore di lavoro risulta essere stato compilato e firmato da
persona non nota come confermatoci dal signor RI 1: in particolare si osserva
che dopo le dimissioni del 04.01.2010 della moglie dell'assicurato nessuna
persona è abilitata a rappresentare la società;
d)
esistono seri dubbi sull'effettivo salario percepito dal signor RI 1 se si
pon mente al fatto che vi sono 2 contratti di lavoro: il primo, del 31.01.2009
per un salario fisso di fr. 5'350.00 a contare dal 01.02.2009, il secondo, del
30.04.2009 per un salario fisso di fr. 7'650.00 a contare dal 01.05.2009;
e)
il signor RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 25.05.2009 al 30.04.2010
percependo un'indennità giornaliera di fr. 145.32 calcolata su un salario AVS
di fr. 66'300.00 annui.
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento
che il diritto alle prestazioni è ben lungi dal poter essere determinato. Da
parte del ricorrente non vi è stata la dovuta collaborazione per chiarire punti
essenziali per il riconoscimento delle prestazioni.
Vi sono seri dubbi sulla correttezza ed
autenticità dei documenti trasmessici tali da non poter escludere un tentativo
fraudolento di percepire prestazioni nell'ambito dell'assicurazione
disoccupazione.
In conclusione la Cassa chiede a codesto lodevole
Tribunale, in via prioritaria, di respingere il ricorso nella misura in cui
l'assicurato chiede di poter beneficiare delle indennità di disoccupazione, non
avendo lo stesso collaborato al chiarimento dei vari punti che possono
determinare il diritto alle prestazioni e la loro entità.
In via subordinata, in considerazione della
reticenza del ricorrente, la sua convocazione ad un'udienza affinché siano date
risposte esaurienti e verificabili ai numerosi quesiti che non hanno trovato
risposta malgrado il tentativo già effettuato dalla Cassa." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il ricorrente ha oppure no diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 1° aprile 2010.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
2.3. L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Sempre
secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre
2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C
71/01).
Secondo
il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il
campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge
di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di
coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza
C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre
REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Visto che l’Alta Corte conferma costantemente il principio appena
esposto, ovvero il rifiuto delle indennità ai coniugi di persone con posizioni
analoghe a quelle di un datore di lavoro in seno alla società ex datrice di
lavoro di un assicurato (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008; STFA C 231/05
del 24 luglio 2006), il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione si
impone a maggiore ragione nei confronti del coniuge dell’ex datore di lavoro
che continua la propria attività (cfr. STCA 38.2007.81 del 13 febbraio 2008).
Il
principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che
riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto
all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle
disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non
avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag.
130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B.
Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to
3.3.3.3.2. pag. 123, ).
2.4. Nella
Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla
SECO nel gennaio 2007, p.to B22-B23, al riguardo, è stato, poi, precisato che:
"
una persona che, durante il termine quadro per
la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio
coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale
attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID
soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi
dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo
minimo di contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del
coniuge.
Il diritto all’ID va
invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e
dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione
Considerandi
coniugale."
2.5
Dagli atti
dell’incarto emerge che nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. __________
dell’__________, a __________ figura quanto segue:
"
__________, in __________ (…) Persone e firme
cancellate: RI 1, __________, cittadina __________, in __________, amministratrice
unica, con firma individuale. [La società è attualmente priva di
amministrazione]." (cfr. doc. 32)
La moglie
dell'assicurato non è più amministratrice unica della società dall'inizio di
gennaio 2010.
A torto,
dunque, la Cassa, nella decisione su opposizione ha respinto la domanda
dell'assicurato ritenendo non realizzato il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. a LADI.
Questa
circostanza è stata peraltro ammessa dalla stessa amministrazione nella
risposta di causa (cfr. consid. 1.3).
Per questo
motivo la decisione su opposizione del 13 maggio 2010 deve essere annullata.
2.6
L’art.
43.
cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
Se l’assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
L'art. 43
cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e
di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo
scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare
e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA,
bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3
LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti
i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.
29.
cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La
violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel
caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le
sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo.
L'art. 43
cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in
base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come
scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di
non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla
base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un
provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA 39.2005.1 del 12
maggio 2005).
2.7
Per poter
beneficiare dell'indennità di disoccupazione è necessario che tutti i
presupposti dell'art. 8 cpv. 1 LADI siano realizzati, in particolare quello
della lett. e ("ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il
periodo di contribuzione").
Nella
risposta di causa l'amministrazione ha affermato di avere sentito l'assicurato
l'8 giugno 2010 (dopo l'inoltro del ricorso e prima di inviare la risposta di
causa) e che è "emersa una situazione assolutamente
poco chiara per quanto riguarda il diritto alle indennità", che vi sono
"seri dubbi sulla correttezza ed autenticità dei documenti trasmessici
tali da non poter escludere un tentativo fraudolento di percepire prestazioni
nell'ambito dell'assicurazione disoccupazione".
Dopo
avere sottolineato che l'assicurato non ha fornito la dovuta collaborazione per
il chiarimento di alcuni punti essenziali per determinare il diritto alle
prestazioni chiede che il ricorso venga respinto o che, in via subordinata, RI
1.
venga convocato in udienza.
Questi
richieste non possono venire accolte. Infatti, come ricordato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del
10.
marzo 2008 consid. 3).
Gli atti
vengono pertanto rinviati alla Cassa di disoccupazione affinché esamini gli
altri presupposti del diritto, e dopo avere se del caso applicato l'art. 43
cpv. 3 LPGA, prenda una nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 13 maggio 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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