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Decisione

38.2010.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo

71" (p. 2014)

La terza

revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per

gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza

di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e

372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non

hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

"

L'art. 91 OADI stabilisce che il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato

qualora:

a. esista

tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un

mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali, oppure

b. l'assicurato

può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante un veicolo

privato di cui può disporre.

Secondo l'art. 92 OADI il sussidio per le spese

di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rim­borso delle spese

di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)."

L'art. 94

OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI,

stabilisce che l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua

nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese

necessarie (spese di viaggio di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato

ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese

corrispondenti (cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la

formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de

Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501)

In una

sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.

60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli

assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del

lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie rispetto alla loro ultima

attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita

dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

Allorché la perdita finanziaria

è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso

di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le

prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate:

"

4.2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug, für

welche ein Anspruch auf Pendlerkostenveiträge geltend gemacht wird, begann im

Januar 2002. In der vorangegangenen zweijährigen Rahmenfrist für die

Beitragszeit hatte der Versicherte (abgesehen von einer Abklärung im Rahmen des

Programms C. in G. vom Sommer 2000) einzig die erwähnte Stelle bei der Firma A.

inne. Diese Beschäftigung stellt daher – unabhängig davon, ob das Finden einer

Stelle in der Wohnortsregion möglich gewesen wäre – die Letzte Tätigkeit im

Sinne von Art. 71 Abs 2 AVIG dar. Sie dient folglich als Vergleichsbasis für

die Beantwortung der Frage, ob dem Versicherten durch die auswärtige Arbeit,

für die er Pendlerkosenveiträge beansprucht, eine finanzielle Einbusse

entsteht.

Letzteres ist zu verneinen. Die

Einkommensverminderung ist nämlich im Vergleich zur letzten Tätigkeit in keiner

Weise auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich um eine auswärtige Arbeit

handelt, ist doch der Arbeitsort seit Januar 2002 der gleiche wie bis Dezember

2001, woran ein Abteilungswechsel nichts ändert. Die finanzielle Einbusse ist

vielmehr einzig und allein in der mit keinerlei Wechsel des Arbeitsortes

verbundenen Reduktion des Pensums begründet. Das es am erforderlichen

Kausalzusammenhang zwischen der auswärtigen Arbeit und der finanziellen Einbusse

fehlt, ist die Leistungsablehnende Verwaltungsverfügung im Ergebnis rechtens.

Nachdem ein Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge

schon im Grundsatz zu verneinen ist, braucht nicht auf die Frage des zeitlichen

Ausmasses der geltend gemachten Leistungen eingegangen zu werden." (DLA

2004 pag. 62)

2.3. Nella "Circolare sui

provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal gennaio

2009, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito

che:

" OBIETTIVO

L1 Questo provvedimento intende

favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato

Considerandi

un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla

disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

PERDITE FINANZIARIE

L2 Conformemente all'articolo 68

capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a

causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro

ultima attività.

L3 Secondo l'articolo 94 OADI, l'assicurato

subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno

non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito

dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate

dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della

disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS; art.

23.

cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma

soltanto all'inizio del lavoro esterno.

Definizioni

L4 Il sussidio per le spese di

pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per

lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro

(art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono

computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita

finanziaria subita.

L5 Il sussidio per le spese di soggiornante

settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese

dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si

compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese

supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate

per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il

luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).

(…)

DESTINATARI

L6 La nozione di "ultima

attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi

dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al

guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).

Gli assicurati

esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò

diritto agli SPSS.

(…)

ULTIMA ATTIVITÀ

L29 La perdita finanziaria è valutata

rispetto all'ultima attività. Per "ultima attività" si intende v in

ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione

prima 4 dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione

(cfr. art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 37 cpv. 1 OADI). In

altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro."

2.4

Nella presente fattispecie l'UMA

ha negato all'assicurato il diritto alle indennità per pendolare malgrado abbia

constatato l'esistenza di una perdita finanziaria (cfr. Doc. A1; fr. 3'358.15,

guadagno verificato, e fr. 2'024.65, guadagno verificato dal reddito

dell'occupazione esterna; sul tema del nuovo guadagno ottenuto lavorando solo a

tempo parziale, cfr. DTF 111 V 285), in quanto le spese di viaggio presso

l'occupazione precedente e presso il nuovo impiego sarebbero identiche (fr.

844.

, lavorando a __________).

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale non può approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti dagli atti dell'incarto risulta che l'assicurato, domiciliato a __________,

ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1.4.08 al

31.3.2010

(cfr. Doc. 4).

Egli ha effettuato un

periodo di prova di un mese presso la __________ a __________

durante il mese di dicembre 2009 (cfr. allegato 2).

Egli ha

poi inoltrato una nuova domanda d'indennità di disoccupazione dal 1° aprile

2010.

(cfr. Doc. 4) ed è stato assunto dalla __________ a partire dal 7 aprile

2010.

(cfr. allegato 1 e 1a).

In simili

condizioni, visto il carattere di prova dell'attività effettuata

dall'assicurato a __________, la domanda di sussidio per pendolare non può

certamente essere respinta per il solo fatto che le spese sono rimaste

invariate quando, alcuni mesi dopo l'assicurato ha iniziato un'attività

lucrativa duratura presso quel datore di lavoro.

Le stesse

direttive della SECO prevedono peraltro al punto 29 che per "ultima

attività" si intende in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi

sei mesi di contribuzione prima dell'inizio del termine quadro per la

riscossione delle prestazioni.

In simili

condizioni la decisione su opposizione del 20 maggio 2010 deve essere annullata

e gli atti rinviati all'amministrazione affinché determini nuovamente, se del

caso dopo avere interpellato la SECO, le spese da dedurre dal guadagno

assicurato (cfr. art. 94 OADI "dedotte le spese corrispondenti" e Th.

Nussbaumer "Arbeitslosenversicherung" in

Soziale Sicherheit SBVR, 2a Ed. pag. 2418 n. 799).

Secondo

il TCA entrano in considerazione diverse possibilità in particolare quella di

dedurre le spese mediamente sostenute nelle attività prese in considerazione

per determinare il guadagno assicurato o quella di considerare le spese

sostenute nell'ultima attività esercitata nella regione di domicilio prima di

entrare in disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e la decisione su opposizione

del 20 maggio 2010 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all'UMA affinché determini nuovamente le spese nell'attività

precedente da prendere in considerazione per il calcolo.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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