38.2010.40
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24 gennaio 2011Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2010.40
Data decisione, Autorità:
24.01.2011, TCA
Titolo:
UMA negato diritto a sussidi per pendolari(spese di viaggio relative all'occup.preced.=a quelle cagionate dal nuovo impiego).Per valutare se vi è una perd.finan.non si possono,però,confrontare le spese sostenute durante 1 mese di prova e spese per nuova occup.c/o lo stesso DL della prova.Rinvio atti
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SUSSIDIO PER GLI ASSICURATI PENDOLARI
art. 68 LADI
art. 91 OADI
art. 94 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.40
DC/sc
Lugano
24 gennaio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio
2010 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 maggio 2010 la Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive (in seguito: UMA), confermando la precedente decisione del 27
aprile 2010 (cfr. Doc. A2), ha negato a RI 1 il diritto a sussidi per gli
assicurati pendolari.
L'amministrazione
ha in particolare stabilito che le spese di viaggio riferite all'occupazione
precedente sono uguali a quelle cagionate dal nuovo impiego (fr. 844.35; cfr.
Doc. A1).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha in particolare rilevato:
"
(…)
Io sottoscritto RI 1 chiedo: che mi venga dato
il sussidio delle spese di pendolare, invece di essermi negato, respinto, non
accettato.
Lavoro a __________ faccio il cuoco lavoro sia a
mezzogiorno che la sera i miei turni sono:
dalle 9:00 alle 14:00
Dalle 18:30 alle 22:00
pausa dalle 14:00 alle
18:30
4 ore e 30 minuti
Io non rimango a __________ 4 ore e 30 min.
durante la pausa, me ne vado a casa.
Quindi __________ 40 km x 4 volte al giorno = 160 km al giorno x 22 giorni lavorativi = 3520 km al mese.
Con un pieno di gasolio 45 litri faccio 550 km.
3520 : 550 = 6,4 pieno x 45 lt = 288 litri di gasolio x fr. 1.75 = 504 franchi di gasolio in più spese di pneumatici, servizio, km
percorsi, usura del veicolo, deprezzamento in base ai km, assicurazioni, e il
tempo che sono per stradata 1 ora e 30 minuti al giorno.
Ho accettato questa occupazione lontano da casa
per non andare a caricare ulteriormente la confederazione, visto il momento di
crisi che sta affrontando il nostro paese.
Ogni mese ho delle grosse perdite economiche
per le spese di viaggio a differenza del mese di dicembre, in quest'ultimo non
lavoravo a turni ma facevo le mie ore tirate senza pausa, finivo ed andavo a
casa. Lavorando a turni le spese sono il doppio rispetto ad una giornata, che
l'ufficio delle misure attive non ha calcolato.
L'ufficio delle misure attive ha respinto la mia
opposizione perché: io il mese di dicembre ho lavorato in prova a __________.
Hanno ritenuto __________ come mio ultimo posto di lavoro e quindi per loro io
non ho nessuna perdita finanziaria rispetto al mio ultimo lavoro.
In precedenza ho lavorato a __________ dove c'era
un contratto scritto.
Nel mese di dicembre sono andato a fare una
prova, poi c'era tanto lavoro e sono stato li tutto il dicembre ho fatto ore
226.50, senza nessun contratto, con il foglio del guadagno intermedio.
Ho notificato all'URC di __________ che andavo a
fare una prova a __________, però nessuno mi ha detto che dovevo o che potevo
chiedere le spese di viaggio." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 6 luglio 2010 l'UMA propone di respingere il ricorso e rileva:
"
(…)
- l'assicurato RI 1, __________, inoltrava, in data 29 marzo 2010
la Domanda di sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale
datata 26 marzo 2010 (allegato 1-1a).
- Preso atto di quanto indicato dall'Autorità federale, l'Ufficio
delle misure attive emetteva la decisione negativa a motivo della parità di
spese cagionate dal nuovo impiego (__________) rispetto al precedente luogo di
lavoro (__________), come indicato dall'assicurato nella domanda di sussidio
indirizzata alla Cassa __________ di __________, del 2 gennaio 2010); (allegato
2).
- Per il calcolo della perdita finanziaria l'Ufficio delle misure
attive ha tenuto in considerazione l'importo del guadagno intermedio del mese
di aprile 2010 pari a fr. 1'808.80 unitamente alle indennità
versate dalla Cassa disoccupazione fr. 1'385.70 per un totale fr.
3'674.-- (importi indicati a sistema informatico Colsta, riferiti al
conteggio della Cassa per il periodo di controllo aprile 2010 con deduzione
delle spese di viaggio (art. 92 OADI) corrispondenti al costo per l'utilizzo
del veicolo privato e delle spese di vitto (tariffe fissata dal DFE (art. 69
LADI), rapportato al guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione
(art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti, come al conteggio
indicato nella decisione oggetto di opposizione (allegato 3). (…)" (Doc.
IV)
1.4. Il 10 luglio
2010 l'assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare
rilevato:
"
(…)
Vorrei sottolineare che nella professione che
svolgo come AIUTO CUOCO è SEMPRE RICHIESTA UNA PROVA LAVORATIVA, per
valutare da parte del datore di lavoro se la persona ha la pratica, le
conoscenze del lavoro che deve svolgere.
Non vedo il motivo per cui dovrei essere
penalizzato da parte dell'UFFICIO DELLE MISURE ATTIVE, solo perché il mio
futuro datore di lavoro mi ha richiesto di effettuare una prova lavorativa per
vedere se ero in grado di svolgere quel lavoro, la prova è andata bene e mi ha
fatto un contratto dal 01/04/2010 a tempo indeterminato come aiuto cuoco.
Ultimo datore di lavoro è stato __________, __________."
(Doc. VIII)
Il 9 settembre
2010 l'UMA ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e si è
riconfermato nella risposta di causa (cfr. Doc. XI).
1.5. Il 20
ottobre 2010 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti all'UMA:
"
(…)
1. Su
quali basi avete stabilito che si tratta di un’occupazione fuori dalla regione
di domicilio?
2. Per
quale motivo avete ritenuto che le spese sostenute dall’assicurato
nell’occupazione precedente sono uguali a quelle cagionate dal nuovo impiego,
visto che il precedente impiego era in realtà un periodo di prova di un solo
mese presso il medesimo datore di lavoro che ha poi assunto RI 1 dal 1. aprile
2010?
3. Perché
non avete operato il confronto con le spese sostenute dall’assicurato lavorando
presso il __________ a __________?
4. Che
applicazione avete fatto nel caso concreto della L29 della Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), secondo cui «per “ultima
attività” si intende in ogni caso l’attività esercitata durante gli ultimi sei
mesi di contribuzione prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione
della prestazione (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 37
cpv. 1 OADI)»? (…)" (Doc. XIII)
Il 27
ottobre 2010 __________, __________ dell'UMA ha così risposto:
"
(…)
Ci riferiamo alla vostra richiesta del 20 ottobre
2010 e, preso atto delle argomentazioni, osservazioni quanto segue:
1. la
decisione si basa sull'art. 68 cpv. 1 lett. a LADI secondo il quale "non
è stato possibile procurare un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio" e sull'art. 91 lett. a/b OADI secondo cui il luogo di
domicilio "qualora esista tra il luogo di lavoro e il luogo di
domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico la cui
lunghezza non superi i 30 km tariffali; l'assicurato può raggiungere il luogo
di lavoro in mezz'ora, mediante un veicolo privato".
Nel caso in esame la
distanza chilometrica tra il luogo di domicilio (__________) e il luogo di
lavoro (__________) è di km 39 con un tempo di percorrenza di 30 minuti.
2.
In base agli artt. 68 cpv. 3 LADI e 94 OADI, nonché in riferimento alla Lett.
L3 della Circolare Provvedimenti inerenti il mercato del lavoro emanata dalla
Seco in vigore da gennaio 2009, per il calcolo della perdita finanziaria è
stato tenuto in considerazione quale precedente luogo di lavoro __________,
corrispondente a quanto indicato nella "Domanda di indennità di
disoccupazione" al punto 15 - Ultimo rapporto di lavoro -
inoltrata dall'assicurato alla Cassa __________ di __________, il 20 gennaio
2010 (allegato 1).
3.
Per aver tenuto in considerazione l'ultimo luogo di lavoro indicato
dall'assicurato (vedi punto 2).
4.
L'ultima attività considerata è stata quella presso l'__________ a __________
per il periodo 1°/31 dicembre 2009.
Il guadagno assicurato di fr. 5'127.--
(art. 23 cpv. 1 LADI) è riferito al periodo di contribuzione precedente (luoghi
di lavoro: __________/ __________/__________/__________).
Pur essendoci una perdita di salario nella nuova
attività (art. 94 OADI: "l'assicurato subisce una perdita finanziaria
qualora, nella nuova attività il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle
spese necessarie (spese di viaggio, vitto e alloggio), il guadagno assicurato
ottenuto prima della disoccupazione - art. 23 cpv. 1 LADI, dedotte le spese corrispondenti"),
non si riscontra nessuna perdita a livello di spese.
Considerati i diversi rapporti di lavoro fuori
della regione di domicilio (__________ - km 44 / __________ - km 76 / __________
- km 13 / __________ - km 39) la valutazione del calcolo spese si riassume così
come segue:
__________ – km 44: __________/__________
– km 76:
spese di viaggio; fr. 952.60
* spese di viaggio: fr. 1'645.40 *
spese di vitto: fr. 325.50 spese
di vitto: fr. 325.50
Totale fr.
1'278.10 Totale fr. 1'970.90
========= ==========
__________ – km 13: __________
– km 39:
spese di viaggio; fr. 281.45
* spese di viaggio: fr. 844.35 *
spese di vitto: fr. 325.50 spese
di vitto: fr. 325.50
Totale fr.
606.95 Totale fr. 1'169.85
========= ==========
* Importi corrispondenti all'utilizzo del veicolo
privato.
Di conseguenza:
- la media delle spese sostenute dall'assicurato nelle occupazioni
precedenti è pari a fr. 1'256.45;
- le spese cagionate dal nuovo impiego
ammontano a fr. 1'169.85;
- le spese sostenute sono pertanto superiori a quelle cagionate
dal nuovo impiego.
- Nella decisione impugnata è stato indicato solo il conteggio per
le spese riferite alla distanza __________/__________.
In considerazione di quanto suesposto ci
permettiamo pertanto di confermare integralmente quanto espresso nella
decisione su opposizione del 20 maggio 2010 nella quale lo scrivente Ufficio
chiedeva a codesto Tribunale di voler respingere il ricorso e di riconfermare
la decisione impugnata." (Doc. XIV)
Il 9
novembre 2010 l'assicurato ha formulato al riguardo le seguenti osservazioni:
"
(…)
1) Che
mi venga riconosciuto dall'ufficio delle misure attive il sussidio per spese di
pendolare del mese di dicembre, perché ultima mia occupazione __________.
2) Che
mi venga riconosciuto dall'ufficio DELLE MISURE ATTIVE ultimo datore di lavoro __________.
Perché i funzionari dell'URC DI __________ ERANO e SONO A CONOSCENZA CHE IL
SOTTOSCRITTO SI è PRESENTATO ALLO SPORTELLO e HA NOTIFICATO AL FUNZIONARIO
INCARICATO (__________) CHE ANDAVO A FARE UNA PROVA alla __________,
come allegato (nota incarto 01/12/2009).
3) Chiedo
la differenza delle spese di viaggio tra __________
fr.
1'169.15 e __________ fr. 606.95 = fr. 562.20 per 6 mesi =
fr. 3'373.20 secondo il nuovo
termine quadro.
4) Chiedo
la differenza delle spese di viaggio del mese di dicembre tra __________ 1'169.15
e __________ fr. 606.95 = fr. 562.20." (Doc. XVI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato ha diritto o no al sussidio per le spese
di pendolare.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Per quel
che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage". Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A
Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische
Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4
("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha
modificato l'art. 68 LADI.
Questa
disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
"
Sussidi per gli assicurati pendolari e
soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli
assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per
complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è
al riguardo così espresso:
"
Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in
un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo
articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il
capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale
possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai
sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è
pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare
in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo
di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo
71" (p. 2014)
La terza
revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per
gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza
di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e
372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non
hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
"
L'art. 91 OADI stabilisce che il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato
qualora:
a. esista
tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un
mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali, oppure
b. l'assicurato
può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante un veicolo
privato di cui può disporre.
Secondo l'art. 92 OADI il sussidio per le spese
di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese
di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)."
L'art. 94
OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI,
stabilisce che l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua
nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese
necessarie (spese di viaggio di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato
ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese
corrispondenti (cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la
formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de
Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501)
In una
sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.
60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli
assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del
lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima
attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita
dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita finanziaria
è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso
di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le
prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate:
"
4.2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug, für
welche ein Anspruch auf Pendlerkostenveiträge geltend gemacht wird, begann im
Januar 2002. In der vorangegangenen zweijährigen Rahmenfrist für die
Beitragszeit hatte der Versicherte (abgesehen von einer Abklärung im Rahmen des
Programms C. in G. vom Sommer 2000) einzig die erwähnte Stelle bei der Firma A.
inne. Diese Beschäftigung stellt daher – unabhängig davon, ob das Finden einer
Stelle in der Wohnortsregion möglich gewesen wäre – die Letzte Tätigkeit im
Sinne von Art. 71 Abs 2 AVIG dar. Sie dient folglich als Vergleichsbasis für
die Beantwortung der Frage, ob dem Versicherten durch die auswärtige Arbeit,
für die er Pendlerkosenveiträge beansprucht, eine finanzielle Einbusse
entsteht.
Letzteres ist zu verneinen. Die
Einkommensverminderung ist nämlich im Vergleich zur letzten Tätigkeit in keiner
Weise auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich um eine auswärtige Arbeit
handelt, ist doch der Arbeitsort seit Januar 2002 der gleiche wie bis Dezember
2001, woran ein Abteilungswechsel nichts ändert. Die finanzielle Einbusse ist
vielmehr einzig und allein in der mit keinerlei Wechsel des Arbeitsortes
verbundenen Reduktion des Pensums begründet. Das es am erforderlichen
Kausalzusammenhang zwischen der auswärtigen Arbeit und der finanziellen Einbusse
fehlt, ist die Leistungsablehnende Verwaltungsverfügung im Ergebnis rechtens.
Nachdem ein Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge
schon im Grundsatz zu verneinen ist, braucht nicht auf die Frage des zeitlichen
Ausmasses der geltend gemachten Leistungen eingegangen zu werden." (DLA
2004 pag. 62)
2.3. Nella "Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal gennaio
2009, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito
che:
" OBIETTIVO
L1 Questo provvedimento intende
favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato
Considerandi
un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla
disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
PERDITE FINANZIARIE
L2 Conformemente all'articolo 68
capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a
causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro
ultima attività.
L3 Secondo l'articolo 94 OADI, l'assicurato
subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno
non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito
dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate
dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS; art.
23.
cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma
soltanto all'inizio del lavoro esterno.
Definizioni
L4 Il sussidio per le spese di
pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per
lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro
(art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono
computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita
finanziaria subita.
L5 Il sussidio per le spese di soggiornante
settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese
dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si
compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese
supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate
per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il
luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).
(…)
DESTINATARI
L6 La nozione di "ultima
attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi
dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al
guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).
Gli assicurati
esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò
diritto agli SPSS.
(…)
ULTIMA ATTIVITÀ
L29 La perdita finanziaria è valutata
rispetto all'ultima attività. Per "ultima attività" si intende v in
ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione
prima 4 dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione
(cfr. art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 37 cpv. 1 OADI). In
altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro."
2.4
Nella presente fattispecie l'UMA
ha negato all'assicurato il diritto alle indennità per pendolare malgrado abbia
constatato l'esistenza di una perdita finanziaria (cfr. Doc. A1; fr. 3'358.15,
guadagno verificato, e fr. 2'024.65, guadagno verificato dal reddito
dell'occupazione esterna; sul tema del nuovo guadagno ottenuto lavorando solo a
tempo parziale, cfr. DTF 111 V 285), in quanto le spese di viaggio presso
l'occupazione precedente e presso il nuovo impiego sarebbero identiche (fr.
844.
, lavorando a __________).
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale non può approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti dagli atti dell'incarto risulta che l'assicurato, domiciliato a __________,
ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1.4.08 al
31.3.2010
(cfr. Doc. 4).
Egli ha effettuato un
periodo di prova di un mese presso la __________ a __________
durante il mese di dicembre 2009 (cfr. allegato 2).
Egli ha
poi inoltrato una nuova domanda d'indennità di disoccupazione dal 1° aprile
2010.
(cfr. Doc. 4) ed è stato assunto dalla __________ a partire dal 7 aprile
2010.
(cfr. allegato 1 e 1a).
In simili
condizioni, visto il carattere di prova dell'attività effettuata
dall'assicurato a __________, la domanda di sussidio per pendolare non può
certamente essere respinta per il solo fatto che le spese sono rimaste
invariate quando, alcuni mesi dopo l'assicurato ha iniziato un'attività
lucrativa duratura presso quel datore di lavoro.
Le stesse
direttive della SECO prevedono peraltro al punto 29 che per "ultima
attività" si intende in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi
sei mesi di contribuzione prima dell'inizio del termine quadro per la
riscossione delle prestazioni.
In simili
condizioni la decisione su opposizione del 20 maggio 2010 deve essere annullata
e gli atti rinviati all'amministrazione affinché determini nuovamente, se del
caso dopo avere interpellato la SECO, le spese da dedurre dal guadagno
assicurato (cfr. art. 94 OADI "dedotte le spese corrispondenti" e Th.
Nussbaumer "Arbeitslosenversicherung" in
Soziale Sicherheit SBVR, 2a Ed. pag. 2418 n. 799).
Secondo
il TCA entrano in considerazione diverse possibilità in particolare quella di
dedurre le spese mediamente sostenute nelle attività prese in considerazione
per determinare il guadagno assicurato o quella di considerare le spese
sostenute nell'ultima attività esercitata nella regione di domicilio prima di
entrare in disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la decisione su opposizione
del 20 maggio 2010 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'UMA affinché determini nuovamente le spese nell'attività
precedente da prendere in considerazione per il calcolo.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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