38.2010.42
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 ottobre 2010Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.42
Data decisione, Autorità:
14.10.2010, TCA
Titolo:
Tardività della domanda di ottenere le indennità per insolvenza. In effetti la relativa richiesta è stata inoltrata il 18.3.09, ossia dopo il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della moratoria concordataria concessa all'ex datrice di lavoro dell'assicurato scaduto il 16.3.09
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
TEMPESTIVITÀ
art. 51 LADI
art. 53 cpv. 1, 2 e 3 LADI
art. 58 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.42
DC/sc
Lugano
14 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 maggio
2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 maggio 2010 la Cassa CO 1 ha confermato la
decisione del 23 marzo 2010 (cfr. doc. 6) con la quale ha respinto la domanda
d'indennità per insolvenza inoltrata da RI 1, ritenendola tardiva (cfr. doc.
A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore ha rilevato:
"
(…)
Nel caso in esame la Cassa ha applicato al
ricorrente per analogia le disposizioni concernenti il fallimento ed in particolare
la prescrizione di cui all'art. 53 LADI in base alla quale la domanda
d'indennità per insolvenza deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla
pubblicazione del fallimento.
A mente del ricorrente questa decisione non è
corretta e come tale viola il disposto di cui all'art. 58 LADI.
Innanzitutto si deve ritenere che l'art. 58 LADI
non può riferirsi al termine previsto dall'art. 53 LADI in quanto in caso di
moratoria concordataria non vi è la pubblicazione del fallimento. L'art. 58
LADI ha unicamente quale scopo di conferire ai lavoratori che hanno lasciato
l'impresa in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del
fallimento gli stessi diritti dei dipendenti di una ditta fallita o il cui
fallimento non viene chiesto poiché nessun credito è disposto ad anticipare le
spese o che hanno presentato una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Questi lavoratori hanno dunque diritto all'indennità per insolvenza. Come detto
però per i dipendenti di una ditta in moratoria concordataria non può essere
applicato il termine di cui all'art. 53 LADI in quanto non vi è pubblicazione
dal fallimento.
Anche se si volesse ritenere che il termine di 60
giorni di cui all'art. 53 LADI è applicabile pure ai dipendenti di una ditta in
moratoria concordataria, in concreto non sarebbe data la seconda condizione
posta dall'art. 58 LADI.
Il ricorrente ha lasciato l'impresa in moratoria
concordataria il 28 febbraio 2010.
Il medesimo, dal 1. marzo 2010, è infatti stato
assunto alle dipendenze della ditta __________.
Per il ricorrente le condizioni per poter
ottenere l'indennità per insolvenza si sono dunque realizzate solo il 1. marzo 2010. In precedenza il medesimo neppure aveva il diritto di formulare una richiesta d'indennità di
insolvenza. È pertanto escluso anche per questo motivo che si possa computare
il termine di 60 giorni di cui all'art. 53 LADI dal 15 gennaio 2010.
L'autorità resistente ha dunque considerato a
torto come tardiva la richiesta d'indennità per insolvenza del ricorrente. II
presente ricorso dovrà pertanto essere accolto con conseguente riconoscimento
delle postulate indennità per insolvenza a favore del signor RI 1. (…)"
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 30 luglio 2010 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i
seguenti punti:
a) con
procura del 16.03.2010 il signor RI 1 dava l'autorizzazione al Sindacato __________
di rappresentarlo nei confronti della Cassa per la richiesta di indennità per
insolvenza;
b)
alla stessa data risulta compilato il formulario "domanda d'indennità per
insolvenza";
c)
con lettera accompagnatoria del 17.03.2010, per raccomandata, veniva
presentata la domanda d'insolvenza alla nostra Cassa;
d)
il timbro postale della raccomandata è dello stesso giorno ed il 18.03.2010 la
raccomandata arriva alla Cassa.
In data 15.01.2010 è stata pubblicata sul FUSC la
moratoria concordataria della __________. Dal giorno successivo decorre il
termine valido di 60 giorni per presentare la domanda alla Cassa cantonale di
assicurazione contro la disoccupazione. Questo termine scadeva il 16.03.2010
(16 giorni di gennaio, 28 giorni di febbraio e 16 giorni di marzo).
Con l'inoltro della domanda il 17.03.2010 il
termine previsto dall'art. 53 non è stato rispettato.
Di ciò si sarebbe dovuto rendere conto il
collaboratore del Sindacato in quanto tale informazione è pure ripresa sul
formulario "domanda di indennità per insolvenza".
Alla Cassa, contrariamene e al parere del
ricorrente, i combinati art. 53 e 58 LADI sono applicabili alla
fattispecie." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio
di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione
forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per
insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad
anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di
pignoramento per crediti salariali.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
2.3. A norma
dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in
fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60
giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e
fallimenti.
L'art. 53
cpv. 2 LADI prevede che nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il
lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo
l'esecuzione del pignoramento.
Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza, che
copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del
rapporto lavorativo (art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53
cpv. 3 LADI.
L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla
cassa competente:
a) il modulo di domanda d’indennità debitamente compilato;
b) il certificato d’assicurazione AVS/AI;
c) il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio
del Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente;
d)
tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI; sul tema cfr.: STF 8C_335/2010 del 1°
giugno 2010).
2.4. L'art. 58
LADI stabilisce che in caso di moratoria concordataria o di dilazione
giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono
applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa.
Secondo
la prassi ML/AD 2004/1, adottata dalla Segreteria di Stato per l'economia
(SECO), nel caso di moratoria
concordataria, gli assicurati devono far valere il loro diritto all'IDI entro 60 giorni dopo la pubblicazione
della moratoria concordataria autorizzata dal giudice nel FUSC. Questo termine
inizia a decorrere il giorno successivo alla data della pubblicazione della moratoria concordataria nel FUSC. Il
diritto all'IDI nasce già dal momento
in cui è stata autorizzata la moratoria concordataria. Se il datore di lavoro è
stato dichiarato in fallimento
successivamente, il diritto all'IDI generato dalla moratoria concordataria non può
essere di nuovo invocato, in quanto esso è decaduto per il fatto di non essere
stato esercitato o di non esserlo
stato tempestivamente. Se, per esempio, lo stesso datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento successivamente,
poiché la moratoria concordataria è
stata revocata anticipatamente o il
concordato non è stato omologato, la dichiarazione di fallimento rappresenta un nuovo motivo di IDI e quindi un
nuovo caso assicurato. In tal caso l'assicurazione copre soltanto i crediti
salariali insorti dopo la moratoria concordataria. La Cassa non può entrare in
materia di crediti salariali derivanti dal periodo precedente alla moratoria
concordataria che non sono stati fatti valere tempestivamente. (cfr. Doc. 2a)
In un decreto del 26
ottobre 2009 nella causa 38.2009.40, conclusasi con una transazione omologata
dal giudice, il Presidente del TCA ha sviluppato in particolare le seguenti
considerazioni:
" (…)
ricordato che il 17 settembre 2009 il Presidente
del TCA ha interpellato l'avv. __________, capo del settore applicazione del
diritto presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ponendogli il
seguente quesito:
" (...)
Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre
sapere se ritiene che le indennità per insolvenza possono essere versate
soltanto per il periodo dal 1.3.2007 al 7.5.2007 (come sostiene
l'amministrazione) oppure durante tutti e quattro i mesi, visto che
l'assicurata al momento della concessione della moratoria lavorava ancora
nell'azienda e che il rischio di un doppio versamento è escluso (opinione della
ricorrente).
La
invito a motivare la sua risposta." (Doc. IX)
rilevato che il 25 settembre 2009 l'avv. __________ ha così risposto:
" (...)
L'art. 58 LADI ha per scopo di evitare che un
assicurato possa far valere due volte un caso di insolvenza per il medesimo
datore di lavoro.
Tuttavia, un lavoratore che continua a prestare la sua
attività durante la moratoria concordataria non può essere definitivamente
privato del diritto alle indennità per insolvenza. Pertanto, nella misura in
cui lo stesso, in ragione della sua permanenza presso la ditta in moratoria
concordataria, non adempie le condizioni per giustificare una domanda di
indennità per insolvenza giusta l'art. 58 LADI, egli deve allora poter
inoltrare la domanda ai sensi dell'art. 51 LADI al momento della dichiarazione
di fallimento (cfr. nostra risposta del 30 gennaio 2007, incarto n° 38.2006.79).
Di conseguenza riteniamo che non vi sia motivo di
rifiutare l'erogazione delle indennità per insolvenza ad un assicurato a
seguito di fallimento del datore di lavoro, quand'anche gli ultimi quattro
mesi di lavoro ricoprano pure un periodo anteriore alla concessione della
moratoria concordataria. Sotto quest'aspetto, il testo della Prassi ML/AD
2004/1 F18, punto 2, 3a frase, non deve essere interpretato nel senso che i
crediti salariali insorti dopo la concessione della moratoria concordataria non
sono definitivamente coperti, ma soltanto che il motivo della moratoria non può
più essere invocato se il lavoratore non ha lasciato l'azienda al momento in
cui è stata concessa (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pag. 2008).
Per questo motivo, un lavoratore che lascia l'azienda
durante la moratoria concordataria, se vuole ottenere le indennità per
insolvenza pure per il periodo posteriore alla stessa, deve aspettare la
dichiarazione di fallimento e inoltrare la domanda d'insolvenza a quel momento.
Se invece presenta la sua richiesta d'indennità durante la moratoria,
l'autorità competente riconosce il diritto alle indennità unicamente per i
quattro mesi anteriori alla concessione della moratoria, ad esclusione di
qualsiasi ulteriore pretesa.
In parole povere e nella fattispecie, se l'assicurata
avesse chiesto le indennità per insolvenza in data 9 maggio 2007, se le sarebbe
viste rifiutare, in quanto sempre impiegata nell'azienda. Se le avesse chieste
al 1 ° luglio 2007, il diritto le sarebbe stato riconosciuto per i quattro mesi
precedenti l'8 maggio 2007 soltanto. Tuttavia, poiché ha inoltrato la richiesta
solo al momento del fallimento (13 ottobre 2007), l'assicurata può vedersi
riconoscere le indennità per gli ultimi quattro mesi del suo rapporto di lavoro
(marzo - giugno 2007)." (Doc. Doc. X)
preso atto delle osservazioni delle parti
sull'accertamento compiuto del TCA (cfr. Doc. XII e XIII);
richiamata l'udienza del 22 ottobre 2009 davanti
al Presidente del TCA nel corso della quale il rappresentante della Cassa ha in
particolare ribadito di avere applicato in questo caso le direttive a
disposizione dell'amministrazione e il rappresentante dell'assicurata ha sottolineato
di avere sin dall'inizio contestato il calcolo complessivo operato dalla Cassa
e chiesto il versamento di ulteriori prestazioni, e rilevato che l'udienza
citata si è così conclusa:
" (...)
Dopo discussione le parti concordano che l'importo
lordo spettante all'assicurata è di complessivi fr. 2'964.20 e il netto fr.
2'722.--. Da questo importo occorre dedurre l'importo lordo di fr. 1'920.-- già
versati (cfr. doc. 62). All'assicurata spettano dunque ancora fr. 802.-- netti.
Preso atto dell'istruttoria compiuta in particolare
dell'accertamento del TCA presso la SECO e delle risultanze dell'odierna
udienza il Presidente del TCA propone la seguente soluzione transattiva:
" La decisione su opposizione dell'8
maggio 2009 è modificata nel senso che l'assicurata ha diritto a ricevere dalla
Cassa fr. 802.-- netti a titolo di indennità per insolvenza residua. La parte
ricorrente rinuncia alle ripetibili."
Le parti accettano seduta stante la proposta
transattiva per cui la causa verrà stralciata dai ruoli." (Doc. XVII)
ricordato che le controversie nell’ambito delle prestazioni
delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (cfr. art.
50 cpv. 1 e cpv. 3 LPGA);
precisato che, nel caso concreto, la transazione
può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e
di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr.
DTF 133 V 593; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006; DTF 131 V 417; STFA U 50/03
del 15 giugno 2005; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo
2003; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA B 55/02 del 9 aprile 2003; SVR 2000 AHV Nr.
23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
sottolineato che il TCA esprime l'auspicio che la
risposta fornita dalla SECO nella presente vertenza, che ha permesso di
risolvere una questione di principio in maniera diversa da come viene
affrontata dalla Cassa cantonale di disoccupazione sulla base delle indicazioni
a sua disposizione, precisi al più presto questo punto delle direttive al fine
di garantire un'applicazione uniforme del diritto in tutta la Svizzera (cfr.
art. 83 cpv. 1 LADI; art. 83 cpv. 3 LADI; art. 110 LADI - "Le autorità di
vigilanza (art. 76 LPGA) provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del
diritto. Possono dare istruzione agli organi di esecuzione" - B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 p.
969-972; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Memo 1992 p. 435-436 n. 710-712 e p. 556 n. 983);
ricordato infine che il Consiglio federale, nel
Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 23 settembre 2008 pubblicato nel FF 2008 p. 6761, prevede di
modificare in questo senso gli articoli 52 e 58 LADI:
" Art.
52 cpv. 1, primo periodo e 1bis (nuovo)
1 L’indennità per insolvenza copre i crediti
salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima
della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3
capoverso 2. ...
1bis L'indennità per insolvenza copre
eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento
fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento
era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare.
L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso
1.
Art.
58
In caso di moratoria concordataria o di dilazione
giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono
applicabili per analogia."
Nel relativo commento l'esecutivo sottolinea
quanto segue:
" Art.
52 Estensione dell'indennità
Secondo il capoverso 1 l'indennità per insolvenza (II) non deve coprire, per lo stesso rapporto di lavoro, un periodo
superiore a quattro mesi.
Nell'articolo si precisa ora espressamente che
l'indennità copre i crediti salariali concernenti al massimo quattro mesi dello
stesso rapporto di lavoro. In altri termini, per uno stesso rapporto di lavoro
vengono coperti quattro mesi di salario al massimo, indipendentemente dal
susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza
(ad es. moratoria concordataria seguita da una dichiarazione di fallimento).
In tal modo si evita, ad esempio, che un datore di lavoro non sottoposto alla
procedura di fallimento possa, con ripetute domande di pignoramento, generare
di volta in volta un diritto all'indennità per insolvenza di quattro mesi.
Questa situazione non offrirebbe alcuna protezione ai lavoratori ma andrebbe a
beneficio del datore di lavoro. In caso di insolvenza del datore di lavoro, lo
scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è di coprire interamente
la perdita di guadagno ma di garantirne una compensazione adeguata (art. 1a
cpv. 1 lett. d LADI).
Introducendo il capoverso Ibis si traspone nella legge
l'attuale articolo 75a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la
disoccupazione (OADI) e si precisa che l'II versata per i crediti salariali
sorti dopo la dichiarazione di fallimento non può coprire, assieme ai crediti
sorti prima della dichiarazione di fallimento, più di quattro mesi.
Fatti
I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di
fallimento sono coperti ìn via eccezionale dall'II fintantoché l'assicurato
lavorava in buona fede, in quanto non poteva ragionevolmente sapere che era
stato dichiarato il fallimento. L'II non copre invece mai i crediti salariali
sorti dopo la dichiarazione di fallimento se si tratta di debiti della massa
fallimentare (art. 211 cpv. 2 LEF).
Art.
58 Moratoria concordataria
L'indennità per insolvenza è versata anche agli
assicurati che, in caso di moratoria concordataria, non lasciano l'impresa.
Secondo la disposizione attuale, in caso di moratoria
concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento il diritto all'II
sussiste unicamente per gli assicurati che hanno lasciato (definitivamente)
l'impresa. Con questa disposizione il legislatore intendeva evitare che un
assicurato percepisse più volte l'Il nell'ambito di uno stesso rapporto di
lavoro. In caso di moratoria concordataria volta a risanare l'impresa, gli assicurati
si trovano di fronte a un vero e proprio dilemma: lasciare l'impresa, ossia
dare la propria disdetta per percepire l'Il, oppure restare al servizio
dell'impresa con il rischio di perdere il proprio salario. Questa
regolamentazione penalizza pertanto coloro che continuano a lavorare per
tentare di conservare il posto di lavoro, che è appunto lo scopo della
moratoria concordataria o della dilazione giudiziaria.
Dato che l'articolo 52 capoverso 1 LADI fissa ora
espressamente la copertura dei crediti salariali ad al massimo quattro mesi per
lo stesso rapporto di lavoro, indipendentemente dal susseguirsi di varie
fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza, la disposizione
dell'attuale articolo 58 non è più necessaria. La modifica dell'articolo 52
capoverso 1 LADI risolve in maniera più pertinente il problema della ripetuta
riscossione dell'II."
(FF 2008, p. 67284-67285; questi temi vedi pure STCA 38.2009.42-61
del 27 luglio 2009) (…)"
La quarta
revisione della LADI del 19 marzo 2010 è stata accettata in votazione popolare
il 28 settembre 2010 e entrerà in vigore il 1° aprile 2011.
2.5. Il Tribunale
federale ha stabilito che i termini previsti dalla LADI per il preannuncio,
rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono
semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio (cfr. sentenza
8C_335/2010 del 1° giugno 2010; sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007; DTF 123 V
106 consid. 2a pag. 107; sentenza del TFA C 273/04 del 13 luglio 2005).
Concretamente
ciò significa che, nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per
mancanza di un presupposto formale.
Allorché
invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato
rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni.
Pertanto
se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a
decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la
“restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si
estingue.
La perentorietà del termine per far valere il diritto all’indennità per
insolvenza è peraltro espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.
2.6. In una
sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000, concernente l'applicazione dell'art. 53
cpv. 1 LADI, l'Alta Corte, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che:
"
(…)
2.- Nella fattispecie, il fallimento della X,
presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2
novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre
seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il
diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando,
il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni.
Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chieda
indennità.
L. non ha fatto valere, né innanzi alle
precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a
giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già
esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve
integralmente aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere
stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata
informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando
innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi
dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid.
4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di
informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale
solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia
errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF
124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (…)"
In
un'altra sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005 il TFA ha negato ad un assicurato
il diritto alle indennità per insolvenza , argomentando:
"
(…)
3. (...)
Lorsque l'employeur a
été déclaré en faillite, le délai dont dispose le travailleur pour présenter sa
demande d'indemnisation est de 60 jours à compter de la date de la publication de la
faillite dans la Feuille officielle
suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). En cas de saisie de l'employeur, ce délai court à compter de
la date de l'exécution de la saisie (al. 2). Le délai de
60 jours a un caractère péremptoire, mais est accessible à la restitution (al. 3; ATF 123 V 107 consid. 2a).
3.2 Une prétention
périmée à une indemnité en cas d'insolvabilité ne renaît pas
lors d'un nouveau cas d'insolvabilité de l'employeur. Les créances de salaires
antérieures au dépòt d'une réquisition de saisie ne peuvent ainsi plus faire l'objet de la prétention éventuelle
née ensuite de l'ouverture de la
faillite (ATF 126 V 139 consid. 3d,
123 V 108 consid. 2b; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschàdigung, Zahlungsunfàhigkeit des Arbeitgebers als versicherte Risiko, Zurich 2004, p. 82; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 198, n. 525; Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Tome III, n. 11
ad art. 52 LACI).
4.
En l'espèce, il
ressort du dossier que le recourant a engagé en 2001 une
poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse
auprès de l'Office des poursuites de Sion pour recouvrer le montant de sa
créance de salaire. Le 12 avril 2002, l'office a procédé à une saisie de biens au domicile de la débitrice, qui s'est avérée infructueuse. Le recourant s'est vu remettre
en conséquence un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens
au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP.
Conformément à l'art.
53 al. 2 LACI, il incombait au recourant, pour
préserver son droit à une indemnité en cas
d'insolvabilité, de présenter sa demande
d'indemnisation dans les 60 jours à compter de la date de l'exécution de
la saisie. En l'absence d'une telle demande dans le délai requis, le droit à l'indemnité s'est périmé le 11 juin 2002. Aussi,
la demande déposée le 13 mai 2003
était-elle manifestement tardive. La faillite M. ne représentait pas un nouveau
cas d'insolvabilité, dont pouvait se prévaloir le recourant pour exercer son
droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe par conséquent
peu de savoir si les renseignements fournis par une employée de l'Office des
faillites de l'arrondissement de Lausanne au mois de novembre 2002 avaient
induit le recourant en erreur, puisque le droit à l'indemnité était déjà périmé à ce moment-là.
5.
L'ignorance, par le recourant, des obligations qui
lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité,
est sans importance. En effet, en vertu d'un
principe général valable également dans le droit des assurances
sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF
126 V 313 consid. 2b et les références). Par ailleurs, les autorités
administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional
Considerandi
de placement de Renens, Office des poursuites de Sion),
n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et obligations en la
matière. En effet, les organes de I'assurance-chómage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de
poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner
spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de méme en ce qui concerne le
risque de perdre des prestations
d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les références).
A cet égard, on peut laisser indécis le point de
savoir si cette
jurisprudence reste applicable à la suite de
l'entrée en vigueur le ler janvier 2003, soit postérieurement aux faits
litigieux, de l'art. 27 al. 1
LPGA, aux termes duquel
les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont
tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. (…)"
In una
sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 il Tribunale federale ha stabilito che la
domanda d'indennizzazione era tardiva ed al riguardo ha rilevato:
"
4.
Dalla documentazione agli atti si evince che
l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._________, nell'ambito della procedura
connessa alla decozione della N.________ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per
stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il
xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12
febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è
annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle
indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile
2006.
Da quanto precede appare in tutta evidenza dal
profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la
richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di
lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI
era scaduto da oltre due mesi.
Per il chiaro tenore letterale della disciplina
citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle
assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della
N.________ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione
all'UEF di M._________.
Trattandosi di procedure parallele e del tutto
autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla
sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo
d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto
per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti
dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1
LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso
convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del
18.
dicembre 2000, consid. 2).
Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è
formalmente perenta."
L'Alta
Corte ha poi stabilito, contrariamente a quanto deciso dal TCA che si era
riferito in particolare alla già citata sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005
consid. 5, che il termine non poteva essere restituito sulla base dell'art. 27
LPGA e si è così espressa:
"
(…)
Per analogia con gli art. 35 OG e 24 PA la
restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire
entro il termine stabilito (cfr. DTF 123 V 106 consid.
2a pag. 107). La restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato
impossibile il rispetto del termine. Ciò può verificarsi in caso di forza
maggiore. In sostanza occorre che l'impedimento sia di tale gravità da
costringere una persona, pur diligente e determinata a validamente difendere i
propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In quest'ambito si
ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della
parte o del suo rappresentante.
5.1
I primi giudici hanno ritenuto che vi fossero
valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della giurisprudenza
federale, in quanto sia l'ex datrice di lavoro che l'UEF avevano omesso di
informare tempestivamente l'assicurato sui suoi diritti in applicazione
dell'art. 27 LPGA, atteso che l'interessato non appena ha saputo che doveva
rivolgersi alla Cassa disoccupazione per poter beneficiare delle indennità
d'insolvenza si era attivato annunciandosi a quest'ultima.
5.2
Contrariamente a quanto ritiene l'istanza
giudiziaria cantonale, questa Corte è però dell'avviso che non sia possibile
accordare all'assicurato la restituzione dei termini.
Infatti l'assicurato - che stava seguendo dal 15
dicembre 2004 l'apprendistato quale venditore presso la N.________ Sagl di
M._________ e frequentava la scuola a C.__________ - il 25 settembre 2005 aveva
correttamente insinuato il suo credito all'UEF di M._________, ma aveva omesso
di notificarlo alla Cassa, disinteressandosene fino al 31 gennaio 2006.
Ora, in considerazione della precaria situazione
finanziaria in cui viveva - aveva infatti dovuto per sua stessa ammissione fare
richiesta di prestiti "a destra e a manca" - e malgrado il fatto che
fosse ancora un apprendista - tuttavia di non più giovane età (nato nel 1976)
-, l'opponente si sarebbe dovuto informare sui suoi diritti e attivarsi ben
prima della fine di gennaio 2006 (quattro mesi dopo l'insinuazione all'UEF) al
fine di poter recuperare sollecitamente il suo credito salariale, invece di
censurare ora la circostanza che nessuno gli aveva fornito le informazioni
necessarie per far valere i propri diritti nei confronti delle assicurazioni
sociali.
Emblematico del modus operandi dell'opponente è
che egli tende a biasimare il comportamento di terzi nei suoi confronti, invece
di attivarsi personalmente: ritiene infatti, ad esempio, che la proprietaria
del suo appartamento al momento della sottoscrizione del contratto di locazione
abbia omesso di comunicargli un "importante particolare", ossia che A./JJ
non sia servito da mezzi pubblici di trasporto, motivo per cui ha dovuto acquistare
un'auto per andare a scuola a C.__________ e a lavorare a M._________.
L'assicurato dimentica che era ed è suo preciso dovere informarsi per sapere
quali potrebbero essere le conseguenze di sue decisioni e non attendere che
siano altri a farlo per lui.
Detto altrimenti, per ottenere l'indennità
d'insolvenza egli doveva personalmente sincerarsi, senza attendere suggerimenti
esterni, semplicemente chiedendo le informazioni necessarie alle casse
disoccupazione e agli uffici regionali di collocamento (considerato che era
pure rimasto senza lavoro).
Non si può infatti ragionevolmente pretendere,
come vorrebbe il Tribunale cantonale, di affidare alle autorità amministrative
competenti ulteriori incombenze informative, oltre a quanto già viene fatto
ora, atteso che la persona interessata ad usufruire di un suo diritto deve
attivarsi personalmente per ottenerlo.
Né i primi giudici possono essere seguiti quando
si richiamano all'art. 27 cpv. 1 LPGA per imporre agli organi d'esecuzione
forzata, quali gli uffici di esecuzione e fallimento, nonché ai datori di
lavoro di informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi, atteso
come tale norma si riferisca esclusivamente agli assicuratori e agli organi
esecutivi delle singole assicurazioni sociali."
In una
sentenza 8C_541/2009 dal 19 novembre 2009 l'Alta Corte ha ritenuto la domanda d'indenntià per insolvenza non era stata inoltrata tempestivamente dopo una
dilazione giudiziaria del fallimento ed ha ritenuto:
"
Ainsi que le fait valoir la caisse recourante,
la suspension des délais selon l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique qu'aux délais
de nature procédurale, à l'exclusion des délais de fond (cf. arrêt C 108/06 du
14.
août 2006 consid. 4.2 in DTA 2007 p. 303 ou SVR 2007 AlV no 1 p. 1). Le
délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire
(consid. 4.3 de l'arrêt C 108/06 précité, voir aussi ATF 123 V 106 consid.
2a p. 107). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53
al. 1 LACI.
Conformément à l'art. 53 al. 1 LACI et à l'arrêt ATF 114 V 354, il
incombait donc à l'intimé, pour préserver son droit à une indemnité en cas
d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les soixante
jours à compter de la publication de la suspension de la faillite dans la FOSC
(12 novembre 2008). La demande déposée le 14 janvier 2009 était tardive."
2.7
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 ha chiesto
l'indennità per insolvenza per crediti salariali relativi al periodo 24 agosto
2009.
– 23 dicembre 2009, in relazione alla moratoria concordataria concessa il
23.
settembre 2009 alla __________ (cfr. Doc. 9 e Doc. 10).
La richiesta
è pervenuta alla Cassa il 18 marzo 2010 (cfr. Doc. 10).
La
moratoria concordataria è stata pubblicata sul FUSC il 15 giugno 2010 (cfr.
Doc. 7).
Come
giustamente sottolineato dall'amministrazione anche nella risposta di causa
(cfr. consid. 1.3), il termine di 60 giorni è scaduto il 16 marzo 2010.
Di
conseguenza la domanda del 18 marzo 2010 è tardiva e il diritto di RI 1 di
ottenere le indennità per insolvenza è perento.
Non sono
stati peraltro fatti valere motivi atti, secondo la giurisprudenza, a
restituire il termine.
A
proposito delle argomentazioni ricorsuali questo Tribunale si limita a rilevare
che l'art. 58 LPGA richiama applicabili per analogia le disposizioni di tutto
il capitolo e quindi anche l'art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. al riguardo la
giurisprudenza esposta al consid. 2.4).
In simili
condizioni la domanda d'indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto
tardiva. Non è così necessario esaminare se tale domanda andava respinta anche
perché l'assicurato aveva continuato a lavorare dopo la concessione della
moratoria e fino al 28 febbraio 2010 (cfr. consid. 2.4 e consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster