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Decisione

38.2010.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di

fallimento sono coperti ìn via ecce­zionale dall'II fintantoché l'assicurato

lavorava in buona fede, in quanto non poteva ragionevolmente sapere che era

stato dichiarato il fallimento. L'II non copre invece mai i crediti salariali

sorti dopo la dichiarazione di fallimento se si tratta di debiti della massa

fallimentare (art. 211 cpv. 2 LEF).

Art.

58 Moratoria concordataria

L'indennità per insolvenza è versata anche agli

assicurati che, in caso di moratoria concordataria, non lasciano l'impresa.

Secondo la disposizione attuale, in caso di moratoria

concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento il diritto all'II

sussiste unicamente per gli assicurati che hanno lasciato (definitivamente)

l'impresa. Con questa disposizione il legislatore intendeva evitare che un

assicurato percepisse più volte l'Il nell'ambito di uno stesso rapporto di

lavoro. In caso di moratoria concordataria volta a risanare l'impresa, gli assicurati

si trovano di fronte a un vero e proprio dilemma: lasciare l'impresa, ossia

dare la propria disdetta per percepire l'Il, oppure restare al servizio

dell'impresa con il rischio di perdere il proprio salario. Questa

regolamentazione penalizza pertanto coloro che continuano a lavorare per

tentare di conservare il posto di lavoro, che è appunto lo scopo della

moratoria concordataria o della dilazione giudiziaria.

Dato che l'articolo 52 capoverso 1 LADI fissa ora

espressamente la copertura dei crediti salariali ad al massimo quattro mesi per

lo stesso rapporto di lavoro, indipen­dentemente dal susseguirsi di varie

fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza, la disposizione

dell'attuale articolo 58 non è più necessaria. La modifica dell'articolo 52

capoverso 1 LADI risolve in maniera più pertinente il problema della ripetuta

riscossione dell'II."

(FF 2008, p. 67284-67285; questi temi vedi pure STCA 38.2009.42-61

del 27 luglio 2009) (…)"

La quarta

revisione della LADI del 19 marzo 2010 è stata accettata in votazione popolare

il 28 settembre 2010 e entrerà in vigore il 1° aprile 2011.

2.5. Il Tribunale

federale ha stabilito che i termini previsti dalla LADI per il preannuncio,

rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono

semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio (cfr. sentenza

8C_335/2010 del 1° giugno 2010; sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007; DTF 123 V

106 consid. 2a pag. 107; sentenza del TFA C 273/04 del 13 luglio 2005).

Concretamente

ciò significa che, nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,

la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per

mancanza di un presupposto formale.

Allorché

invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato

rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni.

Pertanto

se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a

decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la

“restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si

estingue.

La perentorietà del termine per far valere il diritto all’indennità per

insolvenza è peraltro espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.

2.6. In una

sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000, concernente l'applicazione dell'art. 53

cpv. 1 LADI, l'Alta Corte, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che:

"

(…)

2.- Nella fattispecie, il fallimento della X,

presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2

novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre

seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il

diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando,

il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni.

Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chieda

indennità.

L. non ha fatto valere, né innanzi alle

precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a

giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già

esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve

integralmente aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere

stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata

informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando

innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi

dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid.

4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di

informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale

solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia

errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF

124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (…)"

In

un'altra sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005 il TFA ha negato ad un assicurato

il diritto alle indennità per insolvenza , argomentando:

"

(…)

3. (...)

Lorsque l'employeur a

été déclaré en faillite, le délai dont dispose le travailleur pour présenter sa

demande d'indemnisation est de 60 jours à compter de la date de la publication de la

faillite dans la Feuille officielle

suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). En cas de saisie de l'employeur, ce délai court à compter de

la date de l'exécution de la saisie (al. 2). Le délai de

60 jours a un caractère péremptoire, mais est accessible à la restitution (al. 3; ATF 123 V 107 consid. 2a).

3.2 Une prétention

périmée à une indemnité en cas d'insolvabilité ne renaît pas

lors d'un nouveau cas d'insolvabilité de l'employeur. Les créances de salaires

antérieures au dépòt d'une réquisition de saisie ne peuvent ainsi plus faire l'objet de la prétention éventuelle

née ensuite de l'ouverture de la

faillite (ATF 126 V 139 consid. 3d,

123 V 108 consid. 2b; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschàdigung, Zahlungsunfàhigkeit des Arbeitgebers als versicherte Risiko, Zurich 2004, p. 82; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 198, n. 525; Gerhard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Tome III, n. 11

ad art. 52 LACI).

4.

En l'espèce, il

ressort du dossier que le recourant a engagé en 2001 une

poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse

auprès de l'Office des poursuites de Sion pour recouvrer le montant de sa

créance de salaire. Le 12 avril 2002, l'office a procédé à une saisie de biens au domicile de la débitrice, qui s'est avérée infructueuse. Le recourant s'est vu remettre

en conséquence un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens

au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP.

Conformément à l'art.

53 al. 2 LACI, il incombait au recourant, pour

préserver son droit à une indemnité en cas

d'insolvabilité, de présenter sa demande

d'indemnisation dans les 60 jours à compter de la date de l'exécution de

la saisie. En l'absence d'une telle demande dans le délai requis, le droit à l'indemnité s'est périmé le 11 juin 2002. Aussi,

la demande déposée le 13 mai 2003

était-elle manifestement tardive. La faillite M. ne représentait pas un nouveau

cas d'insolvabilité, dont pouvait se prévaloir le recourant pour exercer son

droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe par conséquent

peu de savoir si les renseignements fournis par une employée de l'Office des

faillites de l'arrondissement de Lausanne au mois de novembre 2002 avaient

induit le recourant en erreur, puisque le droit à l'indemnité était déjà périmé à ce moment-là.

5.

L'ignorance, par le recourant, des obligations qui

lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité,

est sans importance. En effet, en vertu d'un

principe général valable également dans le droit des assurances

sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF

126 V 313 consid. 2b et les références). Par ailleurs, les autorités

administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional

Considerandi

de placement de Renens, Office des poursuites de Sion),

n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et obligations en la

matière. En effet, les organes de I'assurance-chómage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de

poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner

spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de méme en ce qui concerne le

risque de perdre des prestations

d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les références).

A cet égard, on peut laisser indécis le point de

savoir si cette

jurisprudence reste applicable à la suite de

l'entrée en vigueur le ler janvier 2003, soit postérieurement aux faits

litigieux, de l'art. 27 al. 1

LPGA, aux termes duquel

les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont

tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. (…)"

In una

sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 il Tribunale federale ha stabilito che la

domanda d'indennizzazione era tardiva ed al riguardo ha rilevato:

"

4.

Dalla documentazione agli atti si evince che

l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._________, nell'ambito della procedura

connessa alla decozione della N.________ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per

stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il

xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12

febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è

annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle

indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile

2006.

Da quanto precede appare in tutta evidenza dal

profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la

richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di

lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI

era scaduto da oltre due mesi.

Per il chiaro tenore letterale della disciplina

citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle

assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della

N.________ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione

all'UEF di M._________.

Trattandosi di procedure parallele e del tutto

autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla

sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo

d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto

per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti

dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1

LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso

convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del

18.

dicembre 2000, consid. 2).

Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è

formalmente perenta."

L'Alta

Corte ha poi stabilito, contrariamente a quanto deciso dal TCA che si era

riferito in particolare alla già citata sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005

consid. 5, che il termine non poteva essere restituito sulla base dell'art. 27

LPGA e si è così espressa:

"

(…)

Per analogia con gli art. 35 OG e 24 PA la

restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire

entro il termine stabilito (cfr. DTF 123 V 106 consid.

2a pag. 107). La restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato

impossibile il rispetto del termine. Ciò può verificarsi in caso di forza

maggiore. In sostanza occorre che l'impedimento sia di tale gravità da

costringere una persona, pur diligente e determinata a validamente difendere i

propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In quest'ambito si

ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della

parte o del suo rappresentante.

5.1

I primi giudici hanno ritenuto che vi fossero

valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della giurisprudenza

federale, in quanto sia l'ex datrice di lavoro che l'UEF avevano omesso di

informare tempestivamente l'assicurato sui suoi diritti in applicazione

dell'art. 27 LPGA, atteso che l'interessato non appena ha saputo che doveva

rivolgersi alla Cassa disoccupazione per poter beneficiare delle indennità

d'insolvenza si era attivato annunciandosi a quest'ultima.

5.2

Contrariamente a quanto ritiene l'istanza

giudiziaria cantonale, questa Corte è però dell'avviso che non sia possibile

accordare all'assicurato la restituzione dei termini.

Infatti l'assicurato - che stava seguendo dal 15

dicembre 2004 l'apprendistato quale venditore presso la N.________ Sagl di

M._________ e frequentava la scuola a C.__________ - il 25 settembre 2005 aveva

correttamente insinuato il suo credito all'UEF di M._________, ma aveva omesso

di notificarlo alla Cassa, disinteressandosene fino al 31 gennaio 2006.

Ora, in considerazione della precaria situazione

finanziaria in cui viveva - aveva infatti dovuto per sua stessa ammissione fare

richiesta di prestiti "a destra e a manca" - e malgrado il fatto che

fosse ancora un apprendista - tuttavia di non più giovane età (nato nel 1976)

-, l'opponente si sarebbe dovuto informare sui suoi diritti e attivarsi ben

prima della fine di gennaio 2006 (quattro mesi dopo l'insinuazione all'UEF) al

fine di poter recuperare sollecitamente il suo credito salariale, invece di

censurare ora la circostanza che nessuno gli aveva fornito le informazioni

necessarie per far valere i propri diritti nei confronti delle assicurazioni

sociali.

Emblematico del modus operandi dell'opponente è

che egli tende a biasimare il comportamento di terzi nei suoi confronti, invece

di attivarsi personalmente: ritiene infatti, ad esempio, che la proprietaria

del suo appartamento al momento della sottoscrizione del contratto di locazione

abbia omesso di comunicargli un "importante particolare", ossia che A./JJ

non sia servito da mezzi pubblici di trasporto, motivo per cui ha dovuto acquistare

un'auto per andare a scuola a C.__________ e a lavorare a M._________.

L'assicurato dimentica che era ed è suo preciso dovere informarsi per sapere

quali potrebbero essere le conseguenze di sue decisioni e non attendere che

siano altri a farlo per lui.

Detto altrimenti, per ottenere l'indennità

d'insolvenza egli doveva personalmente sincerarsi, senza attendere suggerimenti

esterni, semplicemente chiedendo le informazioni necessarie alle casse

disoccupazione e agli uffici regionali di collocamento (considerato che era

pure rimasto senza lavoro).

Non si può infatti ragionevolmente pretendere,

come vorrebbe il Tribunale cantonale, di affidare alle autorità amministrative

competenti ulteriori incombenze informative, oltre a quanto già viene fatto

ora, atteso che la persona interessata ad usufruire di un suo diritto deve

attivarsi personalmente per ottenerlo.

Né i primi giudici possono essere seguiti quando

si richiamano all'art. 27 cpv. 1 LPGA per imporre agli organi d'esecuzione

forzata, quali gli uffici di esecuzione e fallimento, nonché ai datori di

lavoro di informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi, atteso

come tale norma si riferisca esclusivamente agli assicuratori e agli organi

esecutivi delle singole assicurazioni sociali."

In una

sentenza 8C_541/2009 dal 19 novembre 2009 l'Alta Corte ha ritenuto la domanda d'indenntià per insolvenza non era stata inoltrata tempestivamente dopo una

dilazione giudiziaria del fallimento ed ha ritenuto:

"

Ainsi que le fait valoir la caisse recourante,

la suspension des délais selon l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique qu'aux délais

de nature procédurale, à l'exclusion des délais de fond (cf. arrêt C 108/06 du

14.

août 2006 consid. 4.2 in DTA 2007 p. 303 ou SVR 2007 AlV no 1 p. 1). Le

délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire

(consid. 4.3 de l'arrêt C 108/06 précité, voir aussi ATF 123 V 106 consid.

2a p. 107). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53

al. 1 LACI.

Conformément à l'art. 53 al. 1 LACI et à l'arrêt ATF 114 V 354, il

incombait donc à l'intimé, pour préserver son droit à une indemnité en cas

d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les soixante

jours à compter de la publication de la suspension de la faillite dans la FOSC

(12 novembre 2008). La demande déposée le 14 janvier 2009 était tardive."

2.7

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 ha chiesto

l'indennità per insolvenza per crediti salariali relativi al periodo 24 agosto

2009.

– 23 dicembre 2009, in relazione alla moratoria concordataria concessa il

23.

settembre 2009 alla __________ (cfr. Doc. 9 e Doc. 10).

La richiesta

è pervenuta alla Cassa il 18 marzo 2010 (cfr. Doc. 10).

La

moratoria concordataria è stata pubblicata sul FUSC il 15 giugno 2010 (cfr.

Doc. 7).

Come

giustamente sottolineato dall'amministrazione anche nella risposta di causa

(cfr. consid. 1.3), il termine di 60 giorni è scaduto il 16 marzo 2010.

Di

conseguenza la domanda del 18 marzo 2010 è tardiva e il diritto di RI 1 di

ottenere le indennità per insolvenza è perento.

Non sono

stati peraltro fatti valere motivi atti, secondo la giurisprudenza, a

restituire il termine.

A

proposito delle argomentazioni ricorsuali questo Tribunale si limita a rilevare

che l'art. 58 LPGA richiama applicabili per analogia le disposizioni di tutto

il capitolo e quindi anche l'art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. al riguardo la

giurisprudenza esposta al consid. 2.4).

In simili

condizioni la domanda d'indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto

tardiva. Non è così necessario esaminare se tale domanda andava respinta anche

perché l'assicurato aveva continuato a lavorare dopo la concessione della

moratoria e fino al 28 febbraio 2010 (cfr. consid. 2.4 e consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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