Lexipedia

Decisione

38.2010.45

Sospensione di 31 giorni dal diritto ad indennità di disoccupazione per aver lasciato il proprio impiego senza essersi previamente procurata un'altra occupazione

6 settembre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

j.

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,

pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,

Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure:

DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).

2.4. In una

sentenza C 160/03 del 18 maggio 2006 l'Alta Corte ha annullato la sanzione

inflitta ad un'assicurata che aveva abbandonato il proprio impiego, ed ha

ritenuto che l'occupazione era divenuta inadeguata vista la sua situazione

personale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), rilevando in particolare:

"

Contrairement à ce qu'ont retenu la caisse et la

juridiction cantonale, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir adopté un

comportement fautif au sens de ces dispositions. B.________ a résilié son

contrat de travail pendant son congé-maternité avec effet à la fin de celui-ci

(le 8 avril 2002) après qu'elle a rencontré des difficultés imprévisibles en

rapport avec le sevrage de son fils (cf. réclamation du 16 octobre 2002). Elle

s'est alors rendue compte que les soins prodigués à son fils requéraient

davantage de temps qu'elle n'avait prévu, ce qui l'empêchait (dans l'immédiat)

de reprendre son activité professionnelle. Aussi, au moment de résilier les

rapports de travail, son activité ne convenait-elle plus à sa situation

personnelle, si bien que son travail n'était pas réputé convenable au sens de

l'art. 16 al. 2 let. c LACI et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le

conservât. En conséquence, il n'y avait pas lieu de prononcer une suspension du

droit à l'indemnité à l'encontre de l'intimée."

In

una sentenza C 140/06 del 16 novembre 2006 la nostra Massima Istanza ha invece confermato

la sospensione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata che ha abbandonato la

propria occupazione per tornare a vivere nella sua casa situata in un altro

Cantone e si è così espressa:

"

Diese macht demgegenüber geltend, sie sei aus

finanziellen Gründen gezwungen gewesen, in ihr Haus im Kanton Thurgau zu ziehen,

um die Finanzierung der Studien ihrer Kinder sicherzustellen. Ferner habe sie

auch unter Heimweh gelitten; sie könne nicht nachvollziehen, weshalb ihr Umzug

ein "schweres Verschulden" im Sinne des Gesetzes darstellen sollte.

2.2 Die Argumentation der Beschwerdeführerin vermag

nicht zu überzeugen. Mit ihrem Vorgehen hat sie das Risiko in Kauf genommen,

auf unabsehbare Dauer arbeitslos zu werden und die Arbeitslosenversicherung

beanspruchen zu müssen. Auch wenn die Versicherte in den Thurgau zurückkehren

wollte, hätte sie erst nach Zusicherung einer neuen Stelle die bisherige

aufgeben dürfen. Ihre privaten Beweggründe mögen, wie bereits Vorinstanz und

Verwaltung festhielten, nachvollziehbar sein, jedoch ändern sie nichts daran,

dass die hierdurch eingetretene Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 30 Abs. 1

lit. a AVIG selbstverschuldet ist. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung

kann auch nicht als Einschränkung der Niederlassungsfreiheit verstanden werden,

zumal die Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

hat, sondern soll sie an einem der Arbeitslosenversicherung erwachsenen Schaden

angemessen beteiligen (BGE 124 V 227 Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa)."

Infine, in una sentenza 8C_958/2008 del 30 aprile 2009 il Tribunale

federale, ritenendo che la prosecuzione del rapporto di lavoro non fosse più

ragionevolmente esigibile in quanto divenuto inadeguato da profilo dell'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI, ha annullato la sanzione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata

che ha lasciato il proprio impiego per raggiungere, con suo figlio, il marito

che si era trasferito, sei mesi prima, in un altro Cantone per ragioni di

lavoro.

L'Alta

Corte al proposito ha rilevato:

"

4.2 Das kantonale Gericht beruft sich bei seiner

Annahme, wonach ein Wohnortswechsel keine Unzumutbarkeit für die Aufgabe einer

Stelle ohne Zusicherung einer anderen darstellen könne (weil es sich dabei um

"einen absolut persönlich[en] und damit nicht relevant[en]

Kündigungsgrund" handle) auf seine eigene Praxis und auf das Urteil des

Eidg. Versicherungsgerichts C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S.

121. Diesem Standpunkt kann in seiner Absolutheit nicht beigepflichtet werden.

Seine strikte Anwendung führt im vorliegenden Fall zu einer falschen

Rechtsanwendung, wie sich im Folgenden zeigt.

4.2.1 Das Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in:

ARV 1979 Nr. 24 S. 121, betrifft eine Versicherte, welche in einer

Wohngemeinschaft mit ihrem Freund lebte. Dieser fand auf den 1. März 1978 eine

neue Beschäftigung im Kanton Graubünden, worauf sie ihre Stelle per 28. Februar

1978 kündigte, um mit ihm in den Kanton Graubünden zu ziehen. Den Monat März

1978 nutzte sie für die Einrichtung der neuen Wohnung und für die Zeit ab 3.

April 1978 stellte sie Antrag auf Arbeitslosenentschädigung. In diesem Urteil

wurde ausdrücklich offen gelassen, ob einer versicherten Person aus der Sicht

der Arbeitslosenversicherung zugemutet werden kann, vorübergehend am bisherigen

Arbeitsplatz zu bleiben, wenn ihr Ehepartner an einem anderen Arbeitsort eine

Stelle angetreten hat (Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S.

121 E. 1b). Es ist dem kantonalen Gericht beizupflichten, dass das Recht auf

Ehefreiheit nicht automatisch das Recht auf eheliches Zusammenleben beinhaltet;

indessen geht die Ehefreiheit im Sinne eines Rechts auf eheliches Zusammenleben

praktisch im Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens von Art. 13 BV

und Art. 8 EMRK auf, welcher weiter geht als die Ehefreiheit (RUTH REUSSER, in:

Die Schweizerische Bundesverfassung, Bd. I, 2. Aufl. 2008, N. 17 zu Art. 14

BV). In der vorliegend zu beurteilenden Konstellation fällt neben der Tatsache,

dass die Versicherte verheiratet ist, zusätzlich ins Gewicht, dass sie einen

kleinen Sohn hat und sich die Betreuungsaufgabe mit ihrem Ehemann - bis zu

dessen Wegzug - teilte. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts ist

dabei nicht massgebend, ob die Eltern die Betreuung hälftig unter sich

aufteilten. Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass der Wegzug eines

Elternteils umso einschneidender ist, je mehr dieser sich vorher in zeitlicher

Hinsicht um das Kind gekümmert hat. Dabei ist ebenfalls nicht relevant, ob der

wegziehende Ehepartner die Kinderbetreuung am Abend/in der Nacht, an

Wochenenden oder auch an Wochentagen übernommen hat. Faktisch lässt der

wegziehende Ehepartner den anderen Elternteil als alleinerziehende Person

zurück. Das SECO führt in seiner Vernehmlassung zu Recht an, dass das Bedürfnis

des familiären Zusammenlebens als legitimer Grund für die Aufgabe der

bisherigen Arbeitsstelle qualifiziert werden kann. Allerdings hat die

versicherte Person dabei zumindest für eine gewisse Zeit Übergangslösungen in

Kauf zu nehmen. In casu ist die Beschwerdeführerin - im Gegensatz zur

Konstellation, wie sie dem Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24

S. 121, zugrunde liegt - nach dem Stellenantritt durch den Ehemann (1. November

2007) noch ein halbes Jahr für den bisherigen Arbeitgeber tätig geblieben (bis

30. April 2008). In dieser Zeit stellte ihr Ehemann fest, dass ihm die neue

Stelle gefiel, und sie entschieden sich in der Folge gemeinsam für einen

Familiennachzug nach Z.________. Da die Beschwerdeführerin zuvor mit Ehemann

und Kind grundsätzlich in einem intakten Familienbund in Y.________ gelebt und

die beiden Elternteile sich die Betreuung ihres Kindes geteilt hatten, war die

Übergangszeit mit grösseren Hürden verbunden, was insgesamt nach einem halben

Jahr des Verweilens beim bisherigen Arbeitgeber für die Versicherte zur

Unzumutbarkeit der Beibehaltung ihrer Anstellung führte. Ob die Unzumutbarkeit

bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingetreten ist, muss nicht entschieden

werden, weil die Beschwerdeführerin bis zum 30. April 2008 für den bisherigen

Arbeitgeber tätig blieb. Es ist nachvollziehbar und wird von der Vorinstanz

nicht in Abrede gestellt, dass die Versicherte, ihr Ehemann, aber auch ihr

damals fünfjähriger Sohn unter der Trennung zunehmend gelitten haben. Zur

Unzumutbarkeit nach einer längeren Dauer der Übergangszeit trug auch die

zusätzliche finanzielle Belastung durch die Führung von zwei Haushalten bei.

4.2.2 Persönliche Verhältnisse sind bei der

Beurteilung, ob eine Arbeit zumutbar ist, relevant (Art. 16 Abs. 2 lit. c

AVIG). Unter den Begriff der persönlichen Verhältnisse kann neben dem

Zivilstand (JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

1998, S. 123) unter anderem auch ein Wechsel des Wohnortes, ausgelöst durch den

Stellenwechsel des Ehepartners, fallen, wie in Erwägung 4.2.1 hiervor dargelegt

wird. Subjektive Beweggründe für die Kündigung einer Arbeitsstelle sind mit

Blick auf Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen nicht von der Zumutbarkeitsprüfung

auszuschliessen (CHOPARD, a.a.O., S. 80). Die Beschwerdeführerin hat ihre

bisherige Beschäftigung nicht freiwillig aufgegeben und kann sich für die

Kündigung auf triftige Gründe stützen. Ihre Arbeit wurde im Laufe eines halben

Jahres nach dem Wegzug ihres Ehemannes unzumutbar im Sinne von Art. 16 Abs. 2

lit. c AVIG und Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen. Der

Tatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist nicht erfüllt, weshalb eine

Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht in Betracht fällt."

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

Considerandi

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Nonostante

il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza

federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si

licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro,

l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale.

Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle

assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque

limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.

RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

C 288/02 dell'11 novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01

del 17 marzo 2003).

Ad

esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il

TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che

aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25

giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita

una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo

per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -,

trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra sentenza C

288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente

un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver

previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera

interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono

i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando

con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto

socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile

esaurimento nervoso.

In una sentenza 38.2004.51

del 25 gennaio 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'entità della sanzione inflitta ad

un'assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per raggiungere il

fidanzato in Ticino e che si era comunque previamente procurata un nuovo posto

di lavoro a tempo parziale nel nostro Cantone.

In una sentenza 38.2004.92

del 9 marzo 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un assicurato che aveva sciolto il precedente rapporto di lavoro

per motivi familiari e precisamente per trasferirsi in un Cantone dove si parla

la sua lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nella Svizzera

tedesca e per permettere alla figlia di iniziare la scuola elementare in

Ticino.

In una sentenza 38.2007.76

del 5 dicembre 2007 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta ad un altro assicurato che aveva sciolto il precedente contratto

di lavoro per motivi familiari, precisamente per avvicinarsi alla sua famiglia

e alla sua compagna, alla quale è legato da diversi anni, residenti nella Svizzera

tedesca.

In una sentenza 38.2008.30

del 17 settembre 2008 il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta

ad un assicurato che aveva abbandonato il posto di lavoro per motivi salariali

e di salute.

2.6

Nella

presente fattispecie l'assicurata, dal mese di maggio 2009 conseguiva un

guadagno intermedio lavorando quale ausiliaria addetta alle pulizie per la

ditta __________. Il 17 dicembre 2009 ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 gennaio 2010 (cfr. Doc. 15).

L'assicurata

ha così descritto le circostanze che stanno alla base dello scioglimento del

contratto di lavoro:

"

(…)

Vi comunico che ho interrotto il rapporto di

lavoro con la società __________, in quanto era di impedimento per un nuovo

posto di lavoro, per colmare la disoccupazione da me percepita.

Infatti nel corso di dicembre 2009 avevo avuto un

contatto positivo con la __________ di __________ (società __________ SA), in

seguito chiamata __________, però era sorto il problema del contratto di lavoro

in essere con __________ poiché avrebbe impedito di svolgere il lavoro a turni.

A questo punto avevo deciso di inoltrare regolare disdetta con effetto 31

gennaio 2010 (di cui siete in possesso di una copia). A inizio gennaio 2010 ho

avuto un colloquio con esito positivo ancora con il gerente della __________,

il quale mi ha chiesto di produrre tutti i documenti necessari alfine di stipulare

il contratto di lavoro (da me trasmessi personalmente in data 4 gennaio 2010) e

iniziare per il 1° febbraio 2010. In data domenica 17 gennaio 2010, ho svolto

un training di 3 ore (dalle 07.30 alle 10.30) presso la __________. In data

martedì, 26 gennaio 2010 ho svolto un secondo training di 1 ora (dalle 07.30

alle 08.30) e ho notato allo stesso tempo che ero stata inserita nel piano di

lavoro a partire dal 6 febbraio 2010. (…)"

(Doc. 18)

Interpellato

dalla Cassa di disoccupazione il responsabile della stazione di servizio __________

ha affermato che l'assicurata "ha avuto un colloquio di lavoro a inizio

gennaio 2010" (cfr. Doc. 24).

Il 7

giugno 2010 la ricorrente ha in particolare rilevato:

"

(…)

In data 17.12.2009 ho inoltrato regolare disdetta

con effetto 31.01.2010 in quanto l'occupazione presso __________ era di

impedimento per la ricerca di un posto di lavoro al 100% (art. 16 cpv. 2 lett.

e LADI). A giustificazione di quanto esposto avevo indicato in un mio

precedente scritto che non si sarebbe potuto concludere un eventuale contratto

con la __________ di __________, con la quale avevo avuto dei contatti. A

maggior ragione, a dimostrazione che il lavoro era d'impedimento, con

occupazione al 100% con la società __________ di __________. (…)" (doc.

25)

Alla luce

di questi elementi il TCA ritiene che, a ragione, l'amministrazione ha

considerato che quando ha disdetto il contratto di lavoro l'assicurata non si

era ancora procurata un altro impiego.

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nella

presente fattispecie l'assicurata stessa ammette di avere avuto un semplice contatto

e che il colloquio con il potenziale datore di lavoro si è svolto

successivamente, nel mese di gennaio 2010, quando il contratto di lavoro era

già però stato disdetto.

In

dicembre aveva solo, al massimo, la speranza di essere assunta.

L'assicurata

deve dunque essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla

base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la

prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento della nuova

occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.4).

Secondo

il TCA le motivazioni addotte dell'assicurata non sono tali, secondo la

giurisprudenza citata, da rendere inesigibile la prosecuzione almeno temporanea

del rapporto di lavoro.

In

particolare l'occupazione a tempo parziale da lei svolta non le impediva di

cercare un'occupazione a tempo pieno.

Inoltre,

l'occupazione presso la ditta __________ era conforme all'art. 16 cpv. 1 lett.

D LADI. L'assicurata ha infatti lavorato in passato quale operaia orologiaia

(cfr. Doc. 3), stava lavorando quale ausiliaria addetta alle pulizie, aveva

avuto un contatto per lavorare quale venditrice e dal 1° marzo 2010 è impiegata

quale operaia di produzione presso la __________, __________, Doc. A2).

Ora,

l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI garantisce una protezione relativa della

professione appresa, soprattutto in caso di persone molto qualificate (cfr. B.

Rubin; "Assurance chômage". Ed. Schultess 2009, pag. 417:

"

L'art. 16 al. 2, let. D LACI institue une

protection relative de la profession apprise ou exercée avant le chômage. La

protection est relative car un chômeur doit faire preuve de flexibilité. Au

sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré doit en effet également chercher du

travail au besoin en dehors de la profession apprise. Ce n'est que dans des cas

particuliers que l'on peut admettre qu'un travail compromet le retour de

l'assuré dans sa profession (ex.: personnes hautement spécialisées). Mai même

dans cette éventualité, après un certain temps d'insuccès dans les démarches

pour retrouver un emploi (temps à déterminer au cas par cas), les spécialistes

doivent étendre le champ de leurs recherches de travail, faute de quoi leur

aptitude au placement peut être compromise. Ceci vaut aussi pour les

intermittents du spectacle (v. les ch. 3.9.3.2, 5.8.6.6 et 5.8.7.4.5b).)"

In simili condizioni, a ragione la Cassa ha inflitto all'assicurata una sanzione fondata

sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.

A mente

del TCA non esistono, inoltre, motivi che possano giustificare una sanzione

inferiore ai 31 giorni (comunque adattata, trattandosi di guadagno intermedio, cfr.

Doc. A1 pag. 2 e Doc. III) per cui la decisione su opposizione deve essere

confermata (cfr. consid. 2.4; SVR 2005 ALV Nr. 3; STFA del 5 aprile 2004 nella

causa L., C 8/04; STFA del 5 maggio 2004 nella causa S., C 51/04; STFA del 30

settembre 2004 nella causa O., C 169/03; STFA del 12 ottobre 2004 nella causa

L., C 228/02; STFA del 16 febbraio 2005 nella causa B., C 212/04; STFA del 9

marzo 2005 nella causa S., C 255/04; STFA del 31 gennaio 2005 nella causa S., C

165/03; STFA del 12 aprile 2005 nella causa F., C 185/04).

Irrilevante

è in particolare il fatto che l'assicurata il 1° marzo 2010 abbia iniziato a

lavorare quale operaia di produzione presso la __________.

L'Alta

Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la

giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla

durata effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la

durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,

determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per

caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o

più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano

un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster