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Decisione

38.2010.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I dubbi sono giustificati - in particolare -

quando almeno due dei seguenti criteri sono adempiuti:

- l'assicurato si è ripetutamente iscritto

in disoccupazione durante la stagione morta nella propria professione,

rinnovando il proprio rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro (nessun

cambiamento: stesso lavoro/funzione, stesso datore di lavoro, stessa durata

dell'impiego);

- l'assicurato non si è adoperato -

malgrado precedenti sospensioni - per ricercare durante la stagione lavorativa

e durante la disoccupazione un nuovo impiego duraturo;

- l'assicurato ha rifiutato concrete

offerte di lavoro a tempo indeterminato o annuali (migliori dell'impiego

stagionale).

3. Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti, emerge

segnatamente quanto segue:

-

il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione il

22 gennaio 2010, al suo rientro dal soggiorno in __________ (ottobre-gennaio);

-

dal 2003, nei periodi da febbraio/marzo/aprile fino

a settembre/ottobre, l'assicurato lavora presso l'Ufficio tecnico comunale di __________

come operaio generico, con un contratto temporaneo;

-

ogni anno, al termine del lavoro presso il predetto

Ufficio, l'assicurato si reca in __________ sino al mese di gennaio;

-

dal 2006, l'opponente si iscrive in disoccupazione,

al rientro dal soggiorno in __________;

-

l'assicurato è stato ripetutamente sospeso, nel

corso degli anni, per mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in

disoccupazione. In particolare, egli è stato sospeso per 12 giorni il 22 marzo

2007 (decisione confermata su opposizione il 7 maggio 2007), per 12 giorni il

23 gennaio 2009 e anche in occasione dell'ultima iscrizione in disoccupazione

(gennaio 2010), egli non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro;

-

in occasione del colloquio di consulenza 30 gennaio

2009, il signor RI 1 è stato informato che, qualora fosse partito per l'estero

e al suo rientro non avesse consegnato all'URC le ricerche di lavoro per i tre

mesi precedenti all'iscrizione in disoccupazione, sarebbe stato passibile di

sanzione e la sua pratica sarebbe stata sottoposta all'Ufficio giuridico per

esame dell'idoneità al collocamento;

-

l'opponente era al corrente del suo obbligo di

cercare lavoro nei tre mesi precedenti all'iscrizione in disoccupazione,

constatato oltretutto come abbia sempre sottoscritto la scheda Promemoria

ricerche di lavoro e come anche in occasione dei colloqui di consulenza URC,

gli sia stato a più riprese ricordato tale obbligo (cfr. verbale del colloquio

di consulenza 30 gennaio 2009, 31 marzo 2008 e 20 marzo 2007).

Ora, visto quanto sopra

e alla luce della menzionata giurisprudenza e della prassi applicata dalla

Sezione del lavoro, ritenuto come l'assicurato dal 2003 lavori per il comune di

__________ con contratti di durata determinata, da alcuni anni parta all'estero

al termine del contratto di lavoro e non svolga ricerche di lavoro nei tre mesi

precedenti l'iscrizione in disoccupazione, bisogna concludere che l'assicurato

rimanga sostanzialmente in attesa della ripresa dell'attività presso il Comune,

senza nulla intraprendere per ricercare seriamente un nuovo impiego duraturo o

almeno un'occupazione temporanea, ed in questo senso rimanga volontariamente

disoccupato.

Infatti, l'assicurato, considerate

le istruzioni impartite dall'URC e le sospensioni decise in passato, era

chiaramente al corrente delle esigenze poste dall'amministrazione in materia di

ricerche di lavoro; ciononostante non ha modificato il proprio comportamento,

mostrando di non ricercare con sufficiente intensità e serietà delle

alternative durature, limitandosi ad attendere, in buona sostanza, la ripresa

dell'impiego stagionale.

A titolo abbondanziale,

si osserva che, il lavoro temporaneo svolto dall'assicurato, presso il comune

di __________, è assimilabile ad un lavoro stagionale. Di conseguenza egli

avrebbe dovuto svolgere le ricerche di lavoro durante tutto l'anno e non solo

negli ultimi tre mesi precedenti all'iscrizione in disoccupazione.

Le motivazioni

sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una

conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione qui

contestata." (Doc. A1)

1.2. Il 12 luglio

2010 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula

l'annullamento della decisione su opposizione e rileva:

"

(…)

Inoltro ricorso a tale

decisione poiché la mia situazione finanziaria è molto precaria.

Attualmente sono impiegato temporaneamente presso

l'ufficio tecnico di __________ dal 01.04.2010 con un salario di Fr. 4.334.-

lordo (allegato certificato salario).

Purtroppo devo far fronte a diverse pendenze:

restituzione di Fr. 12.000.­anticipo alimenti, contributi versati alla mia

ex-moglie, sig.ra __________, a favore di mia figlia __________; malgrado mia

figlia sia stata allevata e educata dai miei genitori fino alla maggiore età

(allegato). Alimenti da versare per il mio secondo figlio __________ Fr. 700.-

ogni mese (allegato ricevuta) inoltre devo pagare i premi cassa malati, tasse e

spese vitto.

Vi informo che in data 28.01.2009 avevo

notificato la mia assenza all'estero all'ufficio regionale di collocamento, __________

(allegato lettera). Mi è stato comunicato verbalmente dal signor __________ che

non era necessario fare le ricerche di lavoro quando ero all'estero.

Come specificato sopra, chiedo come possa

restituire anche Fr. 6.273.45 all'__________ (importo versatomi prima della

comunicazione non avente diritto alla disoccupazione, arrivata dopo 3 mesi)." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 31 agosto 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso con le stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione e

con le seguenti precisazioni:

"

(…)

Per quanto riguarda la pretesa ricorsuale di

avere ricevuto dal proprio consulente del personale l'informazione di non dover

cercare lavoro in caso di assenza all'estero, si precisa quanto segue. II 16

marzo 2009, quando l'insorgente era ancora in Ticino, il signor __________ gli

ha trasmesso una lettera con la quale veniva precisato che, "(...)

Nell'eventualità di una sua reiscrizione in disoccupazione dopo un periodo di

assenza all'estero, le saranno richieste le ricerche effettuate in quel

periodo. Visto che, come da lei asserito non potrà effettuarle, dovremo

inevitabilmente inviare il suo dossier al nostro Ufficio giuridico per la

valutazione d'idoneità o inidoneità al collocamento che potrebbe portare al non

riconoscimento del diritto alle indennità per il breve periodo di

disoccupazione prima dell'inizio del nuovo impiego (...)" (doc.

11/11). Di conseguenza, ammesso e non concesso che vi sia stata un'informazione

verbale da parte del consulente del personale di riferimento nel senso preteso

dal signor RI 1, si rileva che, in ogni caso, la precitata affermazione non può

tutelare in alcun modo il comportamento dell'assicurato, considerato che egli,

il 16 marzo 2009, è stato informato per iscritto, sia sull'obbligo di

effettuare le ricerche di lavoro durante la sua assenza all'estero e sia sulle

conseguenze di un'eventuale violazione."

(Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al

collocamento a partire dal 22 gennaio 2010.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V

101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11

giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA

1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,

DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una

sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato

che:

"

(…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere

ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,

op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

Considerandi

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.3

Il Tribunale federale delle

assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare

impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un

assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione

soltanto per alcuni mesi all'anno.

In una sentenza del 3

gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad

esempio stabilito che:

"

Se un assicurato - nella fattispecie un

musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita

sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,

occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di

diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie

ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso

specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione

economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."

Nelle

motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen

die Betroffenen ihre

Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur

Verfügung halten und

alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu

tragenden ‑ Verminderung

oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage

konfrontiert sind (ARV

1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der

Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung

eines Beru­fes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstel­lungen

üblich sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall

zwischen zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der

Versicherte keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche

wurde ihm seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist

doch offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.

Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten

sich stets auf

die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist.

Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm

nicht ge­lungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende

Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor

am Ende).

c) Was insbesondere den vorliegend zu

beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den

Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht

schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen

jegliche

An­haltspunkte dafür, dass er sich anderweitig

bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer

einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die

Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn

in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart

gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen

abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der

subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine

Stelle anzutreten. Zumin­dest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang

Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit

Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2.

Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.

d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der

in der

Verwaltungsgerichts­beschwerde vertretenen

Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April

1996.

mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die

Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten,

er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene

Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkür­zung der

Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte

das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmu- siker die normale

Fortsetzung der branchenüb­lichen Folge von Arbeitseinsätzen und Beschäftigungslücken

von jeweils

unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm

obliegenden Schadenminderungs- pflicht tatsächlich zu genügen, hätte der

Beschwerde­führer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen aus­dehnen

müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung

und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche

Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)

In una

sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147

segg., la nostra Massima Istanza ha inoltre deciso che:

"

Un regista della televisione che ha concluso un

contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non

è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde

inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori

discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione

conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."

In

un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 pubblicata in DLA 2001 pag. 145

seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:

"

L'assicurato che, al termine di un lasso di

tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di

lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e

accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al

collocamento."

In

una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, durante l’interstagione, in quanto

egli non aveva cercato un lavoro duraturo.

Contestualmente l’Alta

Corte ha rilevato che:

" (…)

2.2

In ARV 2000 Nr. 29 S.

150.

hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person,

welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren

Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als

vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung

anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen

und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In

den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden

Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen

geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine

ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden

Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er

bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde.

Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine

entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der

Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall

wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies

hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den

Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen

Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu

schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht

verneint wurde.

2.3

Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte

Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000

Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden,

welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen

haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch

wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht

zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch

wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen

Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch

längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft

dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und

damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er

in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet.

Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze

Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine

Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“ (STFA C 157/04 del

24.

dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)

In una sentenza C 53/06

del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che

è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base

di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.

Il Tribunale federale ha

così motivato la propria sentenza:

" (…)

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de X SA, comme le démontre d'ailleurs le fait

qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005.

Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385

consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème

édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol

des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta

Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha

ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in

alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al

settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere

stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni

stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente

tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano

tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di

continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a

carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,

il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben

chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che

doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo

di attività.”

2.4

Per

costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati

che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le

vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni

mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego

duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la

loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).

Il

TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati

compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale

sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività

lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N.

92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001

nella causa M.-B., 38.2000.190).

2.5

Nell’evenienza

concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1959, lavora dal

2003, nei periodi da febbraio / marzo / aprile fino a settembre / ottobre,

presso l'Ufficio tecnico comunale di __________, come operaio generico con un

contratto temporaneo (cfr. Doc. 6.5 – 6.16).

Ogni anno

alla conclusione dell'attività appena citata, l'assicurato si reca in __________

dove soggiorna fino al mese di gennaio e presta la sua attività per 3-4 mesi

per un'organizzazione non governativa brasiliana (cfr. Doc. A5; Doc. 9).

Dal 2006

egli è iscritto in disoccupazione e si annuncia per il collocamento al rientro

dal __________.

Con

decisione su opposizione del 7 maggio 2007 RI 1 è stato sospeso per 12 giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro

(cfr. Doc. 11.16). Un'ulteriore sospensione di 12 giorni gli è stata inflitta

il 23 gennaio 2009 (cfr. Doc. 11.13).

Il 30

gennaio 2009 l'assicurato è stato informato dall'obbligo di cercare lavoro per

i tre mesi precedenti l'iscrizione contro la disoccupazione e che, in caso

contrario, la sua pratica avrebbe potuto essere sottoposta all'Ufficio

giuridico per esame dell'idoneità al collocamento.

L'assicurato

al rientro dal __________, non ha comprovato nessuna ricerca di lavoro (cfr.

Doc. 11).

Alla luce

di tutti questi elementi, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.3,

questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione della

Sezione del lavoro.

L'assicurato

non compiendo ricerche di lavoro ha sostanzialmente dimostrato di restare in

attesa della ripresa dell'attività presso l'Ufficio tecnico comunale di __________

e di non essere disponibile ad assumere un'altra attività temporanea o duratura.

A ragione

l'amministrazione l'ha pertanto considerato inidoneo al collocamento.

Quanto

alle affermazioni contenute nel ricorso (cfr. consid. 1.2) secondo cui il 28

gennaio 2009 gli sarebbe stato comunicato verbalmente che non era tenuto a

cercare lavoro all'estero (cfr. Doc. 11.2), il TCA rileva che il 16 marzo 2009 l'assicurato ha ricevuto nella forma scritta l'indicazione secondo cui doveva produrre le

ricerche di lavoro dopo il soggiorno all'estero.

(cfr.

Doc. 11.11: "(…) Da informazioni ricevute dal

nostro Ufficio Giuridico, purtroppo le devo comunicare che pur lavorando all'estero

quale volontario per un'organizzazione umanitaria o benevola, non la esonera

dall'effettuare ricerche prima dell'eventuale entrata in disoccupazione.

Nell'eventualità

di una sua reiscrizione in disoccupazione dopo un periodo di assenza

all'estero, le saranno richieste le ricerche effettuate in quel periodo.

Visto

che, come da lei asserito, non potrà effettuarle, dovremo inevitabilmente

inviare il suo dossier al nostro Ufficio Giuridico per la valutazione

d'idoneità o inidoneità al collocamento che potrebbe portare al non

riconoscimento del diritto alle

indennità per il breve periodo di disoccupazione prima dell'inizio del nuovo

impiego.

Non

dovesse recarsi all'estero, valgono le direttive spiegate e consegnate al

momento dell'ultimo incontro al 30 gennaio

2009.

").

Questa

indicazione si rivela conforme alla giurisprudenza secondo cui occorre

comprovare ricerche di lavoro anche nel caso di un soggiorno all'estero (cfr.

STCA 38.2010.43 del 16 settembre 2010).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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