38.2010.46
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30 settembre 2010Italiano27 min
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Numero d'incarto:
38.2010.46
Data decisione, Autorità:
30.09.2010, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocam.dal 22.01.2010 di un assic.che dal 2003 per alcuni mesi all'anno lavora presso il medesimo DL in CH e per i restanti mesi è attivo per un'organizzaz.all'estero.Non compiendo ricerche di lavoro,ha dimostrato di non essere disponibile ad assumere un'altra attiv.tempor.o duratura
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.46
DC/sc
Lugano
30 settembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio
2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 luglio 2010, la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 13 aprile 2010 (cfr. Doc. 3) con la quale ha
considerato RI 1 inidoneo al collocamento, argomentando:
"
(…)
Conformemente alla prassi
applicata dalla Sezione del lavoro, l'idoneità al collocamento di assicurati
stagionali va messa in dubbio solo in presenza di chiari indizi che permettano di ipotizzare una mancanza di
disponibilità dell'assicurato a svolgere/assumere altri impieghi, rispettivamente
la volontà di mantenere il proprio posto stagionale.
Fatti
I dubbi sono giustificati - in particolare -
quando almeno due dei seguenti criteri sono adempiuti:
- l'assicurato si è ripetutamente iscritto
in disoccupazione durante la stagione morta nella propria professione,
rinnovando il proprio rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro (nessun
cambiamento: stesso lavoro/funzione, stesso datore di lavoro, stessa durata
dell'impiego);
- l'assicurato non si è adoperato -
malgrado precedenti sospensioni - per ricercare durante la stagione lavorativa
e durante la disoccupazione un nuovo impiego duraturo;
- l'assicurato ha rifiutato concrete
offerte di lavoro a tempo indeterminato o annuali (migliori dell'impiego
stagionale).
3. Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti, emerge
segnatamente quanto segue:
-
il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione il
22 gennaio 2010, al suo rientro dal soggiorno in __________ (ottobre-gennaio);
-
dal 2003, nei periodi da febbraio/marzo/aprile fino
a settembre/ottobre, l'assicurato lavora presso l'Ufficio tecnico comunale di __________
come operaio generico, con un contratto temporaneo;
-
ogni anno, al termine del lavoro presso il predetto
Ufficio, l'assicurato si reca in __________ sino al mese di gennaio;
-
dal 2006, l'opponente si iscrive in disoccupazione,
al rientro dal soggiorno in __________;
-
l'assicurato è stato ripetutamente sospeso, nel
corso degli anni, per mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in
disoccupazione. In particolare, egli è stato sospeso per 12 giorni il 22 marzo
2007 (decisione confermata su opposizione il 7 maggio 2007), per 12 giorni il
23 gennaio 2009 e anche in occasione dell'ultima iscrizione in disoccupazione
(gennaio 2010), egli non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro;
-
in occasione del colloquio di consulenza 30 gennaio
2009, il signor RI 1 è stato informato che, qualora fosse partito per l'estero
e al suo rientro non avesse consegnato all'URC le ricerche di lavoro per i tre
mesi precedenti all'iscrizione in disoccupazione, sarebbe stato passibile di
sanzione e la sua pratica sarebbe stata sottoposta all'Ufficio giuridico per
esame dell'idoneità al collocamento;
-
l'opponente era al corrente del suo obbligo di
cercare lavoro nei tre mesi precedenti all'iscrizione in disoccupazione,
constatato oltretutto come abbia sempre sottoscritto la scheda Promemoria
ricerche di lavoro e come anche in occasione dei colloqui di consulenza URC,
gli sia stato a più riprese ricordato tale obbligo (cfr. verbale del colloquio
di consulenza 30 gennaio 2009, 31 marzo 2008 e 20 marzo 2007).
Ora, visto quanto sopra
e alla luce della menzionata giurisprudenza e della prassi applicata dalla
Sezione del lavoro, ritenuto come l'assicurato dal 2003 lavori per il comune di
__________ con contratti di durata determinata, da alcuni anni parta all'estero
al termine del contratto di lavoro e non svolga ricerche di lavoro nei tre mesi
precedenti l'iscrizione in disoccupazione, bisogna concludere che l'assicurato
rimanga sostanzialmente in attesa della ripresa dell'attività presso il Comune,
senza nulla intraprendere per ricercare seriamente un nuovo impiego duraturo o
almeno un'occupazione temporanea, ed in questo senso rimanga volontariamente
disoccupato.
Infatti, l'assicurato, considerate
le istruzioni impartite dall'URC e le sospensioni decise in passato, era
chiaramente al corrente delle esigenze poste dall'amministrazione in materia di
ricerche di lavoro; ciononostante non ha modificato il proprio comportamento,
mostrando di non ricercare con sufficiente intensità e serietà delle
alternative durature, limitandosi ad attendere, in buona sostanza, la ripresa
dell'impiego stagionale.
A titolo abbondanziale,
si osserva che, il lavoro temporaneo svolto dall'assicurato, presso il comune
di __________, è assimilabile ad un lavoro stagionale. Di conseguenza egli
avrebbe dovuto svolgere le ricerche di lavoro durante tutto l'anno e non solo
negli ultimi tre mesi precedenti all'iscrizione in disoccupazione.
Le motivazioni
sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una
conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione qui
contestata." (Doc. A1)
1.2. Il 12 luglio
2010 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula
l'annullamento della decisione su opposizione e rileva:
"
(…)
Inoltro ricorso a tale
decisione poiché la mia situazione finanziaria è molto precaria.
Attualmente sono impiegato temporaneamente presso
l'ufficio tecnico di __________ dal 01.04.2010 con un salario di Fr. 4.334.-
lordo (allegato certificato salario).
Purtroppo devo far fronte a diverse pendenze:
restituzione di Fr. 12.000.anticipo alimenti, contributi versati alla mia
ex-moglie, sig.ra __________, a favore di mia figlia __________; malgrado mia
figlia sia stata allevata e educata dai miei genitori fino alla maggiore età
(allegato). Alimenti da versare per il mio secondo figlio __________ Fr. 700.-
ogni mese (allegato ricevuta) inoltre devo pagare i premi cassa malati, tasse e
spese vitto.
Vi informo che in data 28.01.2009 avevo
notificato la mia assenza all'estero all'ufficio regionale di collocamento, __________
(allegato lettera). Mi è stato comunicato verbalmente dal signor __________ che
non era necessario fare le ricerche di lavoro quando ero all'estero.
Come specificato sopra, chiedo come possa
restituire anche Fr. 6.273.45 all'__________ (importo versatomi prima della
comunicazione non avente diritto alla disoccupazione, arrivata dopo 3 mesi)." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 31 agosto 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso con le stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione e
con le seguenti precisazioni:
"
(…)
Per quanto riguarda la pretesa ricorsuale di
avere ricevuto dal proprio consulente del personale l'informazione di non dover
cercare lavoro in caso di assenza all'estero, si precisa quanto segue. II 16
marzo 2009, quando l'insorgente era ancora in Ticino, il signor __________ gli
ha trasmesso una lettera con la quale veniva precisato che, "(...)
Nell'eventualità di una sua reiscrizione in disoccupazione dopo un periodo di
assenza all'estero, le saranno richieste le ricerche effettuate in quel
periodo. Visto che, come da lei asserito non potrà effettuarle, dovremo
inevitabilmente inviare il suo dossier al nostro Ufficio giuridico per la
valutazione d'idoneità o inidoneità al collocamento che potrebbe portare al non
riconoscimento del diritto alle indennità per il breve periodo di
disoccupazione prima dell'inizio del nuovo impiego (...)" (doc.
11/11). Di conseguenza, ammesso e non concesso che vi sia stata un'informazione
verbale da parte del consulente del personale di riferimento nel senso preteso
dal signor RI 1, si rileva che, in ogni caso, la precitata affermazione non può
tutelare in alcun modo il comportamento dell'assicurato, considerato che egli,
il 16 marzo 2009, è stato informato per iscritto, sia sull'obbligo di
effettuare le ricerche di lavoro durante la sua assenza all'estero e sia sulle
conseguenze di un'eventuale violazione."
(Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al
collocamento a partire dal 22 gennaio 2010.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V
101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11
giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3
gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA
1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,
DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una
sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato
che:
"
(…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit
entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die
versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht
nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,
op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
Considerandi
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.3
Il Tribunale federale delle
assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare
impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un
assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione
soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza del 3
gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad
esempio stabilito che:
"
Se un assicurato - nella fattispecie un
musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita
sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,
occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di
diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie
ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso
specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione
economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."
Nelle
motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen
die Betroffenen ihre
Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur
Verfügung halten und
alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu
tragenden ‑ Verminderung
oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage
konfrontiert sind (ARV
1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der
Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung
eines Berufes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen
üblich sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall
zwischen zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der
Versicherte keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche
wurde ihm seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist
doch offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.
Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten
sich stets auf
die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist.
Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm
nicht gelungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende
Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor
am Ende).
c) Was insbesondere den vorliegend zu
beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den
Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht
schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen
jegliche
Anhaltspunkte dafür, dass er sich anderweitig
bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer
einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die
Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn
in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart
gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen
abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der
subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine
Stelle anzutreten. Zumindest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang
Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit
Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2.
Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.
d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der
in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen
Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April
1996.
mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die
Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten,
er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene
Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkürzung der
Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte
das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmu- siker die normale
Fortsetzung der branchenüblichen Folge von Arbeitseinsätzen und Beschäftigungslücken
von jeweils
unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm
obliegenden Schadenminderungs- pflicht tatsächlich zu genügen, hätte der
Beschwerdeführer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen ausdehnen
müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung
und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche
Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)
In una
sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147
segg., la nostra Massima Istanza ha inoltre deciso che:
"
Un regista della televisione che ha concluso un
contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non
è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde
inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori
discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione
conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."
In
un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 pubblicata in DLA 2001 pag. 145
seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:
"
L'assicurato che, al termine di un lasso di
tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di
lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e
accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al
collocamento."
In
una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, durante l’interstagione, in quanto
egli non aveva cercato un lavoro duraturo.
Contestualmente l’Alta
Corte ha rilevato che:
" (…)
2.2
In ARV 2000 Nr. 29 S.
150.
hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person,
welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren
Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als
vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung
anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen
und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In
den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden
Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen
geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine
ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden
Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er
bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde.
Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine
entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der
Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall
wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies
hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den
Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen
Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu
schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht
verneint wurde.
2.3
Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte
Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000
Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden,
welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen
haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch
wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht
zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch
wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen
Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch
längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft
dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und
damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er
in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet.
Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze
Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine
Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für
Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“ (STFA C 157/04 del
24.
dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)
In una sentenza C 53/06
del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che
è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base
di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.
Il Tribunale federale ha
così motivato la propria sentenza:
" (…)
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de X SA, comme le démontre d'ailleurs le fait
qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005.
Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385
consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème
édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol
des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta
Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha
ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in
alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare
rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro
a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al
settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere
stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata
di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in
cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare
bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe
"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad
oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni
stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a
conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente
tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano
tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di
continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a
carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,
il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo
carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e
meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di
lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente
competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben
chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che
doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo
di attività.”
2.4
Per
costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati
che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego
duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la
loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il
TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati
compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale
sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività
lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N.
92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001
nella causa M.-B., 38.2000.190).
2.5
Nell’evenienza
concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1959, lavora dal
2003, nei periodi da febbraio / marzo / aprile fino a settembre / ottobre,
presso l'Ufficio tecnico comunale di __________, come operaio generico con un
contratto temporaneo (cfr. Doc. 6.5 – 6.16).
Ogni anno
alla conclusione dell'attività appena citata, l'assicurato si reca in __________
dove soggiorna fino al mese di gennaio e presta la sua attività per 3-4 mesi
per un'organizzazione non governativa brasiliana (cfr. Doc. A5; Doc. 9).
Dal 2006
egli è iscritto in disoccupazione e si annuncia per il collocamento al rientro
dal __________.
Con
decisione su opposizione del 7 maggio 2007 RI 1 è stato sospeso per 12 giorni
dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro
(cfr. Doc. 11.16). Un'ulteriore sospensione di 12 giorni gli è stata inflitta
il 23 gennaio 2009 (cfr. Doc. 11.13).
Il 30
gennaio 2009 l'assicurato è stato informato dall'obbligo di cercare lavoro per
i tre mesi precedenti l'iscrizione contro la disoccupazione e che, in caso
contrario, la sua pratica avrebbe potuto essere sottoposta all'Ufficio
giuridico per esame dell'idoneità al collocamento.
L'assicurato
al rientro dal __________, non ha comprovato nessuna ricerca di lavoro (cfr.
Doc. 11).
Alla luce
di tutti questi elementi, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.3,
questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione della
Sezione del lavoro.
L'assicurato
non compiendo ricerche di lavoro ha sostanzialmente dimostrato di restare in
attesa della ripresa dell'attività presso l'Ufficio tecnico comunale di __________
e di non essere disponibile ad assumere un'altra attività temporanea o duratura.
A ragione
l'amministrazione l'ha pertanto considerato inidoneo al collocamento.
Quanto
alle affermazioni contenute nel ricorso (cfr. consid. 1.2) secondo cui il 28
gennaio 2009 gli sarebbe stato comunicato verbalmente che non era tenuto a
cercare lavoro all'estero (cfr. Doc. 11.2), il TCA rileva che il 16 marzo 2009 l'assicurato ha ricevuto nella forma scritta l'indicazione secondo cui doveva produrre le
ricerche di lavoro dopo il soggiorno all'estero.
(cfr.
Doc. 11.11: "(…) Da informazioni ricevute dal
nostro Ufficio Giuridico, purtroppo le devo comunicare che pur lavorando all'estero
quale volontario per un'organizzazione umanitaria o benevola, non la esonera
dall'effettuare ricerche prima dell'eventuale entrata in disoccupazione.
Nell'eventualità
di una sua reiscrizione in disoccupazione dopo un periodo di assenza
all'estero, le saranno richieste le ricerche effettuate in quel periodo.
Visto
che, come da lei asserito, non potrà effettuarle, dovremo inevitabilmente
inviare il suo dossier al nostro Ufficio Giuridico per la valutazione
d'idoneità o inidoneità al collocamento che potrebbe portare al non
riconoscimento del diritto alle
indennità per il breve periodo di disoccupazione prima dell'inizio del nuovo
impiego.
Non
dovesse recarsi all'estero, valgono le direttive spiegate e consegnate al
momento dell'ultimo incontro al 30 gennaio
2009.
").
Questa
indicazione si rivela conforme alla giurisprudenza secondo cui occorre
comprovare ricerche di lavoro anche nel caso di un soggiorno all'estero (cfr.
STCA 38.2010.43 del 16 settembre 2010).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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