38.2010.47
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29 settembre 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2010.47
Data decisione, Autorità:
29.09.2010, TCA
Titolo:
A ragione la SdL ha negato a una ditta(settore trasporti)indennennità per lavoro ridotto.Perdita di lavoro del 2010 (tempo di lavoro di 5 lavoratori attivi nel trasporto di porcellane ridotto del 50%)da ascrivere a una circost.rientrante nel normale rischio aziend.(perdita di un cliente importante)
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 31 LADI
art. 32 agg. 33 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.47
DC/sc
Lugano
29 settembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 luglio
2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5 maggio
2010 la ditta RI 1, attiva nel settore di trasporti, ha inoltrato una domanda
di lavoro ridotto per i 5 lavoratori attivi nel settore d'esercizio
"trasporti porcellane" a partire dal 17 maggio 2010 con la seguente
motivazione:
"
Problematica congiuntura economica e la
conseguente grave crisi che ha investito il settore di trasporti.
Rescissione contratto __________." (doc. 9,
punto. 11a)
1.2. Con
decisione su opposizione dell'8 luglio 2010 la Sezione del lavoro ha confermato
una precedente decisione del 1° giugno 2010 (cfr. Doc. 6), con la quale aveva
negato alla ditta il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto,
argomentando:
"
(...)
Per il solo fatto di lavorare con un unico
principale cliente, una ditta si espone ad un rischio economico accresciuto
(cfr. STCA dell'8 maggio 2002 nella causa C.T., inc. no. 38.2001.222, consid.
2.4). La perdita di un cliente importante rientra nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. DLA 2008 pag. 158).
Nel caso in esame, si osserva innanzitutto che,
con scritto 26/27 maggio 2010, l'azienda in parola ha precisato che,
contrariamente a quanto indicato sul Preannuncio di lavoro ridotto
presentato il 6 maggio scorso, l'inizio della riduzione dell'occupazione nel
reparto porcellane è stato posticipato al 1° giugno 2010.
Dalla documentazione agli atti risulta che il
fatturato realizzato grazie al cliente __________ è particolarmente importante
(circa il 50% del fatturato complessivo attribuibile al reparto porcellane) e
che lo stesso ha rescisso il contratto con data 31 maggio 2010, per ragioni
economiche: "(…) The general decision taken fy our headoffice has been
due to cost aspects. (…); cfr. e-mail 14 aprile 2010 della __________.
Con l'opposizione la ditta in parola ha segnatamente riferito quanto segue:
"(…) ci sono buone prospettive di recupero, nell'arco di qualche mese,
del cliente __________ che ci risulta essere insoddisfatto dei servizi
logistici fornitigli al momento da un nostro concorrente. (…)", senza
però precisare meglio le proprie affermazioni né fornire una comprova in
merito.
Visto quanto detto e alla luce della menzionata
giurisprudenza, ci si trova confrontati con una circostanza rientrante nel
normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui la perdita di lavoro in
concreto invocata non è computabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
(…)" (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si è in particolare così espressa:
"
(...)
L'impegno a tutto campo di RI 1 per perseguire i
propri affari e garantire il posto di lavoro ai propri salariati in
totale autonomia non è mai venuto meno. Con la decisione di ricorrere in nuova
istanza al Tribunale cantonale delle assicurazioni, si chiede di concedere un
sostegno economico a tempo determinato in un particolare momento che riguarda
molte altre realtà del Canton Ticino e riconducibile ad un'unica matrice di
natura economica, su scala internazionale. Difficile ricondurre ad altra motivazione
tanto la caduta di affari di tante imprese quanto la richiesta di aiuti a
sostegno. Seppur vero il fatto che la perdita di un cliente sia insita nel
rischio imprenditoriale di chi fa impresa è altrettanto vero che la perdita del
cliente __________ sia estremamente pesante per la divisione porcellane a tal
punto da evocare la possibilità di licenziamenti che metterebbero a repentaglio
il futuro del reparto stesso. Si tratta pertanto di dare un contributo parziale
(50%) per un limitato arco temporale (6 mesi) che consenta di sostenere
l'attività di tale divisione e l'acquisizione di nuovi clienti sostitutivi del
marchio __________ come sopra meglio precisato. Vogliamo altresì precisare che
la nostra società è strutturata con un controllo di gestione e contabilità
industriale che consente di ripartire costi e ricavi per singola divisione. Ciò
spiega la ragione per cui il cliente __________ pesi per il 50% circa sul
fatturato della divisione porcellane ma solo per il 10% sul fatturato aggregato
societario. RI 1 ha presentato istanza di disoccupazione parziale solo per i
dipendenti della divisione porcellane (5) e non per la totale dei dipendenti
(32) sebbene potesse segnalare genericamente un calo di fatturato senza
precisare con trasparenza e correttezza la sola situazione della divisione
porcellane. Il sostegno previsto alle imprese ha una durata temporale limitata
e limitata alle reali esigenze temporali devono essere intese le richieste di
sostegno. Si tratta pertanto di sostenere la società per sostenere e consentire
il rilancio di questo storico traffico (porcellane e cristalli).
Vogliamo ricordare che nel corso del 2009 la RI 1
ha specificatamente chiesto un sostegno economico della durata di sei mesi ed
ottenuto lo stesso, alla sua naturale scadenza, ha desistito dal richiederne il
rinnovo considerando non assolutamente indispensabile né cogente la necessità
dello stesso ed essendo venuta meno l'eccezionalità di tale strumento. Ad
ulteriore dimostrazione di trasparenza e correttezza vale ricordare che la
richiesta di sostegno è limitata ad un reparto specifico e non indistintamente
a tutto l'organico aziendale." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta dell'11 agosto 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti
nel normale rischio aziendale, ha ribadito, tra l'altro, che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato
il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
Considerandi
causa L.C. SA, C 264/03)
In una
sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha
stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale
rischio aziendale ed ha rilevato:
"
(...)
2.3
Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall
eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko
qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen
Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht
offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.
1.
) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,
zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit
(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die
Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen,
beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen
Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]).
Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben
kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV
1997.
Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt
als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle
sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein
Bundesrecht verletzt. (...)"
In una
sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad
indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la
concorrenza accresciuta, argomentando:
"
Nella presente fattispecie, la X ha motivato
l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha
subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe
curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi
bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi
di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da
permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto.
Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio
normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo
stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte
attive nel settore della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è
una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag.
204, DLA 2003 pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene
che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze
rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25
luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art.
33.
cpv. 1 lett. b LADI."
In una
sentenza 38.2009.17 del 25 giugno 2009 il TCA ha confermato la decisione della
Sezione del lavoro che ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto
ad una ditta attiva nel settore dell'elettronica e dell'intrattenimento in
quanto il calo delle vendite e la perdita di un cliente importante rientrano
nel normale rischio aziendale.
In una
sentenza 38.2008.62 del 16 marzo 2009 questa Corte era giunta allo stesso
risultato nel caso di un'azienda attiva nel settore delle calzature ed ha in
particolare sottolineato che:
" Quale
"licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio X producendo le
calzature "Z" che poi fornisce alla __________ nonché a terzi"
(cfr. Doc. I. pag. 6) essa assume infatti il rischio che intervengano dei
cambiamenti a livello dei titolari del marchio, con conseguenti ripercussioni
sulla sua attività (su questo aspetto, cfr. in particolare le sentenze federali
8C_279/2007, pubblicata in DLA 2008 pag. 158 e C 264/03 del 2 dicembre
2004)."
Sul concetto di normale
rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess, Juristische
Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva quanto segue:
"
Cette notion, qui a donné lieu à une jurisprudence
fournie et souvent restrictive, mérite d'étre examinée dans le détail.
Doivent ainsi étre considérées comme des risques normaux
d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui,
d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et peuvent dès lors
faire l'objet de calculs prévisionnels. A titre d'exemple, le fait d'étre sur
le point de terminer un mandat important fait partie de la planification
normale de l'activité d'une entreprise et n'a rien d'exceptionne.
La mauvaise conjoncture économique constitue le
risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la
situation concurrentielle plus tendue.
Une réduction de la demande ou de la clientèle due à
la conjoncture n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper
chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait
d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de
demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient. Une
telle solution entrerait en contradiction avec la volonté du législateur,
puisque ce demier a précisément souhaité éviter que l'indemnité en cas de RHT
aboutisse à une subvention généralisée d'un secteur en difficulté (arrosoir).
Cette indemnité ne constitue pas une assurance contre les risques
d'exploitation.
En d'autres termes, il n'appartient pas à
l'indemnité en cas de RHT de freiner les changements structurels inévitables à
moyen et long terme, pas plus qu'il ne lui appartient de s'immiscer dans la
concurrence entre employeurs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait aboutir à
une distorsion de la concurrence en raison d'une intervention étatique. La
concurrence est en effet une donnée fondamentale de notre système économique,
donnée que l'assurance-chdmage doit se garder d'entraver. Or, il faut éviter,
par le biais de l'indemnité en cas de RHT, de redistribuer s revenus aux e treprises
structurellement faibles, au détriment des entreprises plus fortes." (pag.
505)
Questo autore ha
successivamente, tra l'altro, esposto tre situazioni nelle quali l'Alta Corte
ha concluso che non si trattava di un normale rischio aziendale:
"
Le Tribunal fédéral des assurances a par
ailleurs estimé que la chute rapide et massive du prix du pétrole et
l'évolution monétaire défavorable ne constituaient pas un risque normal
d'exploitation s'agissant d'une entreprise spécialisée dans l'exportation vers
l'Irak de machines de construction et dans l'importation, en
provenance de ce pays, de sucre de dattes.
De même, la chute des prix et la surproduction
mondiale dans l'industrie de l'acier ne constituent pas non plus des
risques d'exploitation normaux pour une entreprise de construction de tuyaux de
conduite.
Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis
et la débâcle de Swissair en octobre de la même année ne font pas partie des
risques normaux d'exploitation d'une entreprise de la branche du voyage.
On ne saurait compter avec la survenance de tels événements."
(pag. 510)
2.5
Nella
presente fattispecie la RI 1 dal 1° giugno 2010, ha ridotto in misura del 50% (cfr. Doc. 9, punto 5) il tempo di lavoro dei 5 lavoratori attivi
nel settore del trasporto di porcellane.
La
perdita di lavoro è da ascrivere alla perdita di un cliente (__________) che
garantiva poco più del 50% del fatturato complessivo del settore delle
porcellane (cfr. Doc. X).
In simili
condizioni, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale esposte al
consid. 2.4, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione
impugnata.
La
perdita di lavoro subita dalla ditta nel 2010, contrariamente a quella subita
del 2009 (cfr. Doc. 11), è infatti da ascrivere ad una circostanza che rientra
nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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