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Decisione

38.2010.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti

nel normale rischio aziendale, ha ribadito, tra l'altro, che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

Considerandi

causa L.C. SA, C 264/03)

In una

sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha

stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale

rischio aziendale ed ha rilevato:

"

(...)

2.3

Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall

eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko

qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen

Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht

offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.

1.

) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,

zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit

(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die

Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen,

beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen

Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]).

Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben

kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV

1997.

Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt

als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle

sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein

Bundesrecht verletzt. (...)"

In una

sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad

indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la

concorrenza accresciuta, argomentando:

"

Nella presente fattispecie, la X ha motivato

l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha

subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe

curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi

bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi

di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da

permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto.

Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio

normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo

stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte

attive nel settore della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è

una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag.

204, DLA 2003 pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene

che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25

luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art.

33.

cpv. 1 lett. b LADI."

In una

sentenza 38.2009.17 del 25 giugno 2009 il TCA ha confermato la decisione della

Sezione del lavoro che ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto

ad una ditta attiva nel settore dell'elettronica e dell'intrattenimento in

quanto il calo delle vendite e la perdita di un cliente importante rientrano

nel normale rischio aziendale.

In una

sentenza 38.2008.62 del 16 marzo 2009 questa Corte era giunta allo stesso

risultato nel caso di un'azienda attiva nel settore delle calzature ed ha in

particolare sottolineato che:

" Quale

"licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio X producendo le

calzature "Z" che poi fornisce alla __________ nonché a terzi"

(cfr. Doc. I. pag. 6) essa assume infatti il rischio che intervengano dei

cambiamenti a livello dei titolari del marchio, con conseguenti ripercussioni

sulla sua attività (su questo aspetto, cfr. in particolare le sentenze federali

8C_279/2007, pubblicata in DLA 2008 pag. 158 e C 264/03 del 2 dicembre

2004)."

Sul concetto di normale

rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess, Juristische

Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva quanto segue:

"

Cette notion, qui a donné lieu à une jurisprudence

fournie et souvent restrictive, mérite d'étre examinée dans le détail.

Doivent ainsi étre considérées comme des risques normaux

d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui,

d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et peuvent dès lors

faire l'objet de calculs prévi­sionnels. A titre d'exemple, le fait d'étre sur

le point de terminer un mandat important fait partie de la planification

normale de l'activité d'une entreprise et n'a rien d'exceptionne.

La mauvaise conjoncture économique constitue le

risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la

situation concurrentielle plus tendue.

Une réduction de la demande ou de la clientèle due à

la conjoncture n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper

chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait

d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de

demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient. Une

telle solution entrerait en contradiction avec la volonté du législateur,

puisque ce demier a précisément souhaité éviter que l'indemnité en cas de RHT

aboutisse à une subvention généralisée d'un secteur en difficulté (arrosoir).

Cette indemnité ne constitue pas une assurance contre les risques

d'exploitation.

En d'autres termes, il n'appartient pas à

l'indemnité en cas de RHT de freiner les changements structurels inévitables à

moyen et long terme, pas plus qu'il ne lui appartient de s'immiscer dans la

concurrence entre employeurs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait aboutir à

une distorsion de la concurrence en raison d'une intervention étatique. La

concurrence est en effet une donnée fondamentale de notre système économique,

donnée que l'assurance-chdmage doit se garder d'entraver. Or, il faut éviter,

par le biais de l'indemnité en cas de RHT, de redistribuer s revenus aux e treprises

structurellement faibles, au détriment des entreprises plus fortes." (pag.

505)

Questo autore ha

successivamente, tra l'altro, esposto tre situazioni nelle quali l'Alta Corte

ha concluso che non si trattava di un normale rischio aziendale:

"

Le Tribunal fédéral des assurances a par

ailleurs estimé que la chute rapide et massive du prix du pétrole et

l'évolution monétaire défavorable ne constituaient pas un risque normal

d'exploitation s'agissant d'une entreprise spécialisée dans l'exportation vers

l'Irak de machines de construction et dans l'importation, en

provenance de ce pays, de sucre de dattes.

De même, la chute des prix et la surproduction

mondiale dans l'industrie de l'acier ne constituent pas non plus des

risques d'exploitation normaux pour une entreprise de construction de tuyaux de

conduite.

Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis

et la débâcle de Swissair en octobre de la même année ne font pas partie des

risques normaux d'exploitation d'une entreprise de la branche du voyage.

On ne saurait compter avec la survenance de tels événements."

(pag. 510)

2.5

Nella

presente fattispecie la RI 1 dal 1° giugno 2010, ha ridotto in misura del 50% (cfr. Doc. 9, punto 5) il tempo di lavoro dei 5 lavoratori attivi

nel settore del trasporto di porcellane.

La

perdita di lavoro è da ascrivere alla perdita di un cliente (__________) che

garantiva poco più del 50% del fatturato complessivo del settore delle

porcellane (cfr. Doc. X).

In simili

condizioni, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale esposte al

consid. 2.4, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione

impugnata.

La

perdita di lavoro subita dalla ditta nel 2010, contrariamente a quella subita

del 2009 (cfr. Doc. 11), è infatti da ascrivere ad una circostanza che rientra

nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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