38.2010.5
Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in relazione alla decisione di sospensione dell'assicurato per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'URC
6 maggio 2010Italiano48 min
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Numero d'incarto:
38.2010.5
Data decisione, Autorità:
06.05.2010, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in relazione alla decisione di sospensione dell'assicurato per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'URC
INDENNITÀ
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 cpv. 1 LADI
art. 16 cpv. 2 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 45 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 3 OADI
art. 45bis cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.5
LG/sc
Lugano
6 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
dicembre 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 dicembre 2009 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha confermato una precedente decisione del 2 ottobre
2009 (doc. 7), con la quale RI 1 è stato sospeso per 31 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata
assegnatagli dall’URC di __________ presso il ristorante __________ di __________,
in qualità di cameriere (doc. 2).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
con le seguenti argomentazioni:
"
(…)
Egregi signori,
con la presente faccio regolare ricorso per la
riduzione della penalità che mi è stata inflitta dall'ufficio giuridico. La
decisione è stata presa sul fatto che la versione fornita dal datore di lavoro:
Signora __________, gerente dei ristorante __________ a __________ ha avuto
maggiore probabilità della mia versione dei fatti e che sono stato penalizzato
per mancanza di diligenza (avrei dovuto richiamarla). La mancanza di diligenza
è diversa alla colpa grave.
La prova di lavoro era stata fissata a giovedì
9.7.09, io aspettavo una sua telefonata per conferma, come da lei affermato, in
ogni caso l'esito negativo era già stato inviato il giorno 8.7.09. A questo
punto se avessi chiamato era indifferente in quanto la sua decisione era già
stata presa.
(la decisione negativa è partita ancora prima del possibile giorno di prova)
Tutto il colloquio si è svolto senza chiarezza,
senza definire nessuna informazione chiara e questo si deduce anche dai diversi
mail inviati dalla signora all'ufficio giuridico.
Il racconto infatti risulta molto confuso e
contraddittorio tra le diverse corrispondenze (nel mail del 25.9.09, punto3
afferma che il periodo di prova era il 6‑9 luglio e nel mail del 3.12.
2009 afferma che non era stata fissata la data dei periodo di prova: punto 7)
Tengo a riportare fedelmente il punto 12 e il
punto 13 di questo ultimo mail:
Punto 12 “Per mio
punto di vista lui non sapeva affrontare il colloquio di assunzione, mio parere
è che persona che cerca lavoro deve essere disponibile, parlare chiaro, non
guardare in giro e cercare scuse per non essere preso. Mio parere è che lui non
era interessato a quel posto li lavoro, ho non gli piaceva __________ ho
qualcosa altro ce"
Punto 13 “Perché
durante colloquio guardava in giro e non sapeva rispondermi sarà o non sarà
disponibile a fare quel giorno di prova. Devo essere sincera che lui non ha mai
detto ‑ non voglio fare la prova - ma però cercava che questa cosa dico
io"
Mi si accusa da parte del datore di lavoro di non
saper affrontare un colloquio di assunzione. A mio parere non è così,anche se
in ogni caso non è una colpa grave, non saper fare un colloquio. Comunque il
mio essere curioso (guardare in giro), informarmi sulla logistica: posteggi,
orari ecc. è stato mal interpretato in quanto oggettivamente questi sono
elementi che devono essere affrontati in un colloquio di lavoro, ma che
evidentemente l'hanno infastidita.
“cercare scuse per non essere preso" è un grave pregiudizio nei miei confronti in quanto ha pregiudicato
la mia posizione.
Come la signora afferma, non ho mai detto di non
voler quel lavoro, anzi lei stessa dice che ho chiesto diverse informazioni per
saperne di più, esempio l'orario e mi ha detto che era spezzato, per questo che
mi sono informato sui posteggi e sui mezzi pubblici che spesso la sera tardi
non ci sono.
Faccio osservare che nel rapporto inviato al mio
consulente (__________) la motivazione era "altri impegni" in
contraddizione con altre motivazioni da lei citate nella corrispondenza
seguente: “non era in possesso dell'auto” e altre affermazioni vaghe.
Di conseguenza il primo rapporto non può essere
considerato valido. Mentre quelli seguenti si basano unicamente sulle sue
impressioni personali negative nei miei confronti. Infatti la signora non ha
mai negato di aver parlato in modo negativo nei miei confronti e quindi ogni
suo giudizio a riguardo è compromesso.
A questo punto rifletterò sulla possibilità di
citare la signora per i danni che mi sta causando: economici e di forte stress.
Forse non si sta rendendo conto della
responsabilità che ha in quanto datore di lavoro nel redigere un rapporto per
l'URC o per l'ufficio giuridico, spinta da ragioni emotive anziché oggettive.
La decisione si basa unicamente su opinioni non
oggettive, ma esclusivamente su opinioni personali della signora __________ che
non possono assolutamente essere utilizzati come elementi per emettere un
giudizio.
In base a quanto esposto chiedo quindi che venga
riesaminata la decisione (doc. I).
1.3. Nella sua
risposta dell’11 febbraio 2010 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico,
propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
"
(…)
1. Il
signor RI 1 (1973) si è riscritto in disoccupazione il 4 maggio 2009 (termine
quadro per la riscossione: 11.08.2008 ‑ 10.08.2010; guadagno assicurato:
CHF 3'324), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come operaio di fabbrica o
cameriere non qualificato (doc. 14).
2. In
data 30 giugno 2009 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha assegnato al signor RI 1 un impiego a tempo pieno, di durata
indeterminata e libero da subito, come cameriere non qualificato presso il
Ristorante __________ a __________ (doc. 13).
3. Sull’Esito
della candidatura il potenziale datore di lavoro ha indicato quanto segue: "Sig.
RI 1 ha rifiutato il periodo di prova che li abbiamo proposto dicendo di avere
altri impegni. Il suo interesse di trovare il lavoro è inesistente"
(doc. 13).
4. L'assicurato,
dal canto suo, sull'Esito dell'assegnazione, ha riferito di non essere
stato assunto in quanto non ha ricevuto nessuna chiamata dal ristorante,
precisando di avere ottenuto, in occasione del colloquio, delle risposte
superficiali (doc. 13).
(…)
9. Nella
presente fattispecie, dalla documentazione agli atti emerge che al ricorrente è
stato offerto, lo scorso 30 giugno, un impiego a tempo pieno, di durata
indeterminata e libero da subito, come cameriere non qualificato presso il
Ristorante __________ a __________.
Il colloquio di
lavoro, avvenuto il 5 luglio 2009, ha avuto esito negativo.
Stante a quanto
riferito dal potenziale datore di lavoro, l'assicurato avrebbe rifiutato di
svolgere il previsto periodo di prova in ragione di altri impegni (cfr. Esito
della candidatura 8 luglio 2009, doc. 13). In particolare, il signor RI 1
non disponeva in quel momento della propria automobile, riteneva non vi fossero
posteggi e, inoltre, era in attesa di una risposta da parte di un altro datore
di lavoro. L'esercizio pubblico in questione aveva urgenza a ricoprire il posto
vacante e sarebbe stato disponibile ad assumere il signor RI 1 qualora la prova
avesse avuto esito positivo (cfr. e‑mail 25 settembre 2009 al nostro
Ufficio, doc. 9). Le parti non si sono accordate riguardo alla data d'inizio
del periodo di prova, in quanto l'assicurato non sapeva quando avrebbe di nuovo
potuto disporre della vettura; tuttavia era stato concordato che, non appena di
nuovo in possesso della stessa, egli avrebbe dovuto contattare il ristorante
per concordare l'inizio della prova (cfr. e‑mail 3 e 4 dicembre
2009 all'UG, doc. 4).
Il ricorrente, dal
canto suo, ha sostanzialmente motivato la sua mancata assunzione con il fatto
di non essere stato contattato dal potenziale datore di lavoro per fissare
l'inizio della prova (cfr. Esito dell'assegnazione 15 luglio 2009, doc.
13). Non ricevendo nessuna telefonata, l'assicurato ha dedotto che il
ristorante aveva scelto un altro candidato (cfr. opposizione).
Ora, tenuto conto di
quanto sopra e della menzionata giurisprudenza, appare maggiormente probabile
la versione fornita dal potenziale datore di lavoro rispetto a quella fornita
dal signor RI 1. Del resto, ammesso ma non concesso che non era stato chiarito,
in occasione del colloquio di lavoro, chi dei due doveva riprendere contatto
con l'altro per fissare l'inizio della prova, spettava comunque all'assicurato
farsi parte diligente e contattare semmai lui il ristorante, dimostrando in tal
modo il suo interesse ad assumere l'impiego propostogli.
Pertanto, ritenuta
l'adeguatezza dell'occupazione assegnata, considerato inoltre come, da una
parte, il comportamento assunto dall'assicurato sia equiparabile al rifiuto di
un impiego adeguato, dall'altra, l'accettazione di tale impiego gli avrebbe
permesso di ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione contro la
disoccupazione, appare giustificata la sospensione di 31 giorni decretata con
decisione 2 ottobre 2009”. (doc. VII).
1.4. Con scritto
del 9 marzo 2010 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha osservato quanto
segue:
"
(…)
1. A questo punto possiamo solo sottolineare come la presunta
giurisprudenza su cui si basa l'ufficio giuridico dell'ufficio del lavoro non è
dimostrata, anzi, la costante giurisprudenza dice proprio il contrario che nel
caso di dubbio l'assicurato non può essere penalizzato, nella fattispecie
risulta che dal verbale inviato dalla datrice di lavoro ci sono delle grosse
incongruenze e appare evidente che la signora __________ è stata imboccata ad
arte su cosa dire, cosa scrivere nel famoso rapporto mentre si dimentica che
nella documentazione appare anche un e‑mail datato 03.12.2009 in cui si
dice in modo chiaro "Devo essere sincera che lui non ha mai detto –non
voglio fare la prova…” ed in seguito si da a interpretazioni ed elucubrazioni
basate su un giudizio alle intenzioni piuttosto che sui fatti con un riscontro
oggettivo.
2. Dalla lettura attenta di questi mail risulta che la signora __________
non è di lingua madre italiana e non ha nemmeno molta dimestichezza con la
scrittura, non ho sentito personalmente la signora in questione (potrei anche
io dedurre e fare le mie conclusioni come ha fatto l'ufficio giuridico), non
solo non parla ne scrive bene l'italiano il che potrebbe avere influenzato il
colloquio avuto tra le parti ed evidentemente la comprensione ma essendo di una
cultura molto diversa da quella del posto e da quella italiana qualche
antipatia di primo acchito, per non dire una vena velata di razzismo, si
potrebbe aver insinuato creando a priori delle antipatie. In questa circostanza
mi domando se fosse un lavoro appropriato con questo clima "pesante"
Evidentemente la datrice di lavoro non avrebbe mai assunto una persona che le
stava antipatica e per tanto non è d'attribuire all'assicurato un rifiuto che
non ha mai espresso e questo lo ha riconosciuto per sino la signora __________.
Non sappiamo, perché dalla documentazione prodotta non risulta, se l'annuncio
all'ufficio del lavoro è stato soltanto un alibi per poter assumere persone di
una nazionalità per cui ci sono delle limitazioni oppure vista la fretta di
assumere un cameriere, la datrice di lavoro ha assunto un'altra persona magari
con delle caratteristiche più consone al carattere slavo.
3. Dalla decisione del 2 ottobre 2009 dell'Ufficio Giuridico, risulta
che la misura è stata pressa in modo del tutto superficiale e con giudizi
arbitrari contrari ai riscontri dovutamente documentati dall'assicurato, per
esempio è stato leso il diritto di essere ascoltato magari con il proprio
rappresentante legale o sindacalista che lo avrebbe aiutato, inoltre si
dimentica che l'articolo 16‑17 della LADI non dice che l'assicurato deve
accettare qualsiasi occupazione, il legislatore si è guardato bene d'inserire
una frase cosi "talebana" ma dice in modo chiaro "una
occupazione adeguata" per adeguato s'intende una occupazione che non violi
la legge federale sul lavoro (soltanto l'anno scorso l'ufficio di __________
invio un disoccupato presso una fantomatica ditta di __________ che prevedeva
un tempo di presenza di 15 ore giornaliere oltre a quelle di trasporto ad una
persona non automunita che avrebbe dovuto finire alle ore.24.00 di ogni notte
ed iniziare alle ore 9.00 del mattino, la cosa fu segnalata all’ispettorato del
lavoro e al ministero pubblico e al sig. __________, capo dell'URC di __________),
o non violi la dignità del lavoratore, sappiamo per esperienze passate che il
collocatore, oggi chiamato consulente pur di togliersi di piedi un disoccupato
è capace d'inviarlo anche a raccogliere la canapa al piano di __________.
Dai documenti
prodotti e di quanto sopra esposto ci risulta senza averne dubbio che la
penalità inflitta al nostro assistito è del tutto arbitraria e priva di un
qualsiasi fondamento giuridico con l'aggravante di aver tolto l'unica fonte di
sostentamento ad una persona che dal proprio lavoro dipende, inoltre una serie
di apprezzamenti vessatori al limite della denuncia penale che sono calunniosi
e diffamatori, visto che questi giudizi sono stati inviati urbi et orbi” (doc.
XI+1).
1.5. Lo scritto
doc. XI + 1 è stato trasmesso alla Sezione del lavoro per osservazioni (doc.
XII).
1.6. La Sezione del lavoro in data 22 marzo 2010 ha contestato integralmente le allegazioni di
controparte e riconfermato la propria risposta dell’11 febbraio 2010 (doc.
XIII).
Il doc.
XIII è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).
1.7. In data 30
marzo 2010 questa Corte ha interpellato __________ del ristorante __________ di
__________ per alcune precisazioni in merito agli accordi presi con
l’assicurato (doc. XV).
1.8. Il 6 aprile
2010 __________ ha risposto al TCA di non ricordarsi del colloquio effettuato
con il signor RI 1 (doc. XVI).
Fatti
I doc. XV
e XVI sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XVII, XVIII).
1.9. La Sezione del lavoro, il 15 aprile 2010, si è riconfermata nella propria risposta di causa
dell’11 febbraio 2010 ed ha precisato che l’Ufficio giuridico della Sezione ha
raccolto presso la responsabile del ristorante __________ di __________
indicazioni utili ai fini della vertenza (doc. XIX).
1.10. Con scritto
del 20 aprile 2010 il rappresentante di RI 1 si è riconfermato nel proprio
gravame chiedendo che la versione fornita dal proprio assistito venga ritenuta
più credibile rispetto a quella di __________ (doc. XX).
I doc.
XIX e XX sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXI, XXII).
1.11. La Sezione del lavoro, il 28 aprile 2010, si è riconfermata nelle proprie precedenti allegazioni
ritenendo maggiormente credibile la versione fornita dalla datrice di lavoro (doc.
XXIII).
I doc.
XXII e XXIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XXIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli
dall’URC di __________ presso il ristorante __________ di __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato è tenuto, in
ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione
contro la disoccupazione (DTF 125 V 197 consid.
6b pag. 199; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a intraprendere tutto
quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la
disoccupazione (STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008).
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non
ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal
diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche
l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)"
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione
adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di
lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare
l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V
38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di
inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere
cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata
(DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questa
giurisprudenza è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04
del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer
der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124
V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende
Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63
Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des
AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte
Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob
die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund
erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen
eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise
kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation
in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die
in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg
mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu
verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue
Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge
kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung
der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)"
(STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Il Tribunale
federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di
assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli
non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la
controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al
riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è
così espressa:
"
Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,
als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.
November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,
insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der
Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte
der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann
keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines
Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber
verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen
Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht
einverstanden ist."
In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato aveva ingiustificatamente rifiutato un'occupazione
per motivi salariali, rilevando:
"
Dagli atti di causa risulta che al termine della
settimana di test d'idoneità professionale, la ditta I.________ SA aveva
offerto all'opponente un'opportunità d'impiego quale operaio di fabbrica,
offerta che l'interessato, contrariamente a quanto da lui asserito nella
risposta al ricorso, ha però rifiutato, secondo quanto emerge dal rapporto
finale della ditta, per motivi salariali, ritenendo insufficiente la
rimunerazione dell'attività proposta. In virtù di queste dichiarazioni, sulla
cui veridicità non vi è motivo di dubitare, l'URC ha sottoposto il caso alla
Sezione del lavoro. (...)"
Su questo argomento B.
Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Une attitude hésitante est en principe déjà
fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre
l'emploi proposé.
Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est
à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait
raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise
de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée
indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions
salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit
l'employeur à refuser de conclure le contrat
de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert
aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience
identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en
définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison
d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien
d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,
il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait
des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la
conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de
l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il
arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son
précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas
forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,
il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour
cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione
a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25
giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,
pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha
deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una
sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5
aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la
sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego
di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata
determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è
effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.8. Dalla
fattispecie in esame emerge che RI 1, di professione cameriere, alla ricerca di
un impiego quale cameriere non qualificato o operaio di fabbrica, è al quarto
termine quadro per la riscossione (11.08.2008 – 10.08.2010) (doc. 1).
Mediante
il formulario “Assegnazione ad un posto di lavoro” del 30 giugno 2009 l’URC di
Lugano ha assegnato all’assicurato un impiego quale cameriere al 100%, a tempo
indeterminato, libero da subito, presso il Ristorante __________ a __________.
Nel
formulario “Esito della candidatura” dell’8 luglio 2009 la responsabile della __________,
Ristorante __________, ha indicato: “Sig. RI 1 ha rifiutato il periodo di
prova che li abbiamo proposto dicendo di avere altri impegni. Il suo interese
di trovare il lavoro e inesistente” (doc. 2).
L’assicurato,
da parte sua, nel formulario “Esito dell’assegnazione” del 15 luglio 2009 ha motivato la mancata assunzione con l’indicazione: “non ho ricevuto nessuna chiamata”,
“mi hanno dato delle risposte un po’ superficiali, e forse, non” (doc. 1
a/b).
RI 1, nello
scritto del 12 agosto 2009, ha quindi precisato quanto segue:
"
(…)
Domenica 5 luglio 2009 mi sono recato al Ristorante __________ di __________ per il colloquio d’assunzione.
Da subito, purtroppo, la mia interlocutrice ha
dimostrato nei miei confronti un atteggiamento ostile e arrogante e non ha
fatto nulla per mettermi a mio agio. Anzi.
Malgrado la prepotenza e la maleducazione
palesatemi, le ho dichiarato la mia disponibilità ad iniziare in prova il
giovedì successivo (9 luglio), in quando il mio desiderio di avere un impiego
ha prevalso sulla mala accoglienza ricevuta. La titolare mi ha però ribadito
che mi avrebbe richiamato per una conferma. Ho atteso, come d’accordo, la
telefonata che non ho mai ricevuto e neppure sono stato contattato in altro
modo. Ho quindi dedotto che il Ristorante avesse scelto un’altra persona.
Contesto pertanto nel modo più assoluto di non
aver dato la mia disponibilità.
Ciò che il potenziale datore di lavoro ha
asserito al riguardo è falso.
Mi vedo altresì costretto a segnalarvi che
domenica 5 luglio, a colloquio terminato e allorché stavo uscendo, ho sentito
la proprietaria del ristorante proferire: “Questo non ha voglia di lavorare,
tanto è la disoccupazione che gli dà i soldi”.
Ritengo di essere una persona estremamente
disponibile e sempre attiva nella ricerca di un posto di lavoro. Non mi
crogiolo nella situazione di disoccupato e, anzi, questo status mi rattrista e
preoccupa.
Malgrado al momento non abbia neppure avuto la
forza di replicare, non posso ora soprassedere su certe affermazioni gratuite,
che mi hanno profondamente umiliato e offeso.
La persona in questione ha palesato una totale
mancanza di rispetto giacché, senza neppure conoscermi e soprattutto senza aver
dimostrato la minima voglia di farlo, si è permessa di calpestare la mia
dignità di uomo.
Con molta amarezza per l’episodio suaccennato non
ho nessuna voglia ora di starmene zitto subendo angherie varie. E, oltretutto,
mi devo pure giustificare per delle affermazioni non corrispondenti alla verità
scritte sul rapporto della suddetta persona !
È pazzesco, non mi è mai successa una cosa del
genere.
Certo della mia buona fede, mi rimetto alla
vostra decisione che, spero, possa tener conto di tutti i fatti suaccennati che
sono pronto a confermarvi di persona.” (doc.11)
Con
scritto del 22 settembre 2009 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha
interpellato la __________ ponendole i seguenti quesiti:
"
(…)
1. All’interessato è stato proposto di
effettuare una prova?
Considerandi
2.
La
proposta è stata da voi formulata verbalmente durante il colloquio avuto con
l’interessato oppure in un’altra forma?
3.
Quando
avrebbe dovuto iniziare la prova e per quanti giorni si sarebbe svolta?
4.
Vogliate
indicare precisamente per quale motivo e con quale argomentazione il candidato
si è rifiutato di effettuare la prova.
5.
Qualora
la prova si fosse svolta positivamente, avreste offerto all’interessato il
posto vacante segnalato all’ufficio regionale di collocamento?” (doc. 10)
La __________
ha così risposto alle domande poste dall’amministrazione:
"
(…)
1.
All’interessato
è stato proposto di effettuare una prova ma lui non aveva la machina
disponibile fino al giovedì (9.7.09), e non era sicuro se anche giovedì sarà
pronta, ma nel steso tempo diceva che aspettava una risposta per un altro posto
di lavoro. Noi gli abbiamo comunicato che noi abbiamo bisogno urgente un
candidato.
2.
La proposta è stata formulata da noi
verbalmente.
3.
Periodo
di prova doveva iniziare dal 6-9 di luglio, si cercava la data che andava bene
al Signor RI 1 che non è stato in grado di fornirci.
4.
Signor
RI 1 diceva che anche se ha la macchina a __________ non ci sono posteggi e che
aspettava risposta per un altro posto di lavoro.
5.
Se
la prova di lavoro si svolgeva positivamente avremmo offerto il posto al
interessato.
6.
Posto
di lavoro non è stato occupato per motivi di mancanza di candidature."
(doc. 9)
Il 6
novembre 2009 la Sezione del lavoro ha nuovamente interpellato la __________:
"
(…)
1.
Quando
e come (per telefono o di persona ?) si è svolto il colloquio di lavoro con il
signor RI 1 ? Inoltre, che cosa Lei ha detto e quali argomentazioni/ragioni ha
espresso all’assicurato (p.f. dettagliare le risposte)
2.
Al
termine del colloquio di lavoro, che cosa avete convenuto ? (p.f. dettagliare
la risposta)
3.
A
quanto ammonta lo stipendio lordo previsto per l’impiego in questione?
4.
Quale importo (lordo) è stato offerto al
signor RI 1?
5.
Quanti
giorni avrebbe dovuto durare il periodo di prova che avete proposto
all’assicurato?
6.
Per
quali motivi il signor RI 1 ha rifiutato di svolgere questo periodo di prova?
(p.f. dettagliare la risposta)
7.
Quali
condizioni presentava il periodo di prova indicato sopra (segnatamente: numero
di giorni da effettuare ? Orari di lavoro ? Ammontare e debitore della retribuzione
di questo periodo di prova? Conseguenze in caso di prova soddisfacente? (p.f.
dettagliare le risposte)
8.
Questo
periodo di prova era da intendere come il tempo di prova abitualmente incluso
in un contratto di lavoro oppure come una sorta di contratto, separato dal
contratto di lavoro vero e proprio che avrebbe seguito qualora la prova avesse
avuto esito positivo? (p.f. dettagliare la risposta)
9.
Nel
caso in cui l’esito del periodo di prova fosse risultato positivo, l’inizio del
contratto di lavoro sarebbe stato posteriore a questa prova oppure avrebbe
inglobato la stessa e quindi il rapporto di lavoro sarebbe partito dal primo
giorno di prova? (p.f. dettagliare le risposte)
10.
L’assicurato
sostiene che, alla fine del colloquio di lavoro, egli ha dato la sua
disponibilità ad iniziare il periodo di prova il giovedì 9 luglio 2009 e che
gli è stato detto di attendere una vostra conferma telefonica. Voglia p.f.
prendere posizione in merito, precisando in particolare se corrisponde al vero
che, per poter iniziare la prova, l’assicurato doveva attendere un cenno da
parte del vostro esercizio pubblico oppure se era invece stato convenuto che il
signor RI 1 avrebbe dovuto semplicemente iniziare il giorno stabilito? (p.f.
dettagliare bene la vostra presa di posizione e le vostre risposte)
11.
Corrisponde
al vero che al signor RI 1 è stata negata la possibilità di fare questa prova
unicamente perché aveva chiesto precisazioni riguardo, segnatamente, alla
possibilità di posteggio a __________, agli orari di lavoro e a quelli dei
mezzi pubblici? (p.f. dettagliare la risposta)
12.
Per
quale motivo, nell’Esito della candidatura trasmesso all’URC in data 8 luglio
2009, alla domanda “A vostro parere il candidato ha dimostrato di saper
affrontare il colloquio di assunzione ?”, avete risposto negativamente ?
(p.f. dettagliare bene la risposta)
13.
Per
quale motivo, sempre sull’Esito della candidatura, avete indicato, riferendovi
al signor RI 1: “Il suo interesse di trovare lavoro è inesistente”? (p.f.
dettagliare bene la risposta). (doc. 4)
La
responsabile della __________, con scritto e-mail del 3 dicembre 2009, ha fornito le seguenti risposte:
"
(…)
1.
Il
colloquio con il Sig. RI 1 si è svolto di persona presso Ristorante __________
a __________ a mese di luglio. Io volevo fissare un giorno per cominciare il
periodo di prova di lavoro con il Sig. RI 1. Sig. RI 1 diceva che attualmente
non ha la macchina per venire alla prova (perché era dal meccanico, mi sembra)
e non sapeva quando la avrà a disposizione e diceva che a __________ non ci
sono posteggi.
2.
Al
termine del colloquio non ci siamo messi d’accordo niente. Lui aveva mio numero
io avevo suo per eventuali cambiamenti di situazione.
3.
Di
stipendio non abbiamo parlato, mio compito era di fissare appuntamento per la
prova.
4.
Non abbiamo parlato di stipendio.
5.
Non abbiamo parlato di durata del periodo di
prova.
6.
Con
il Sig. RI 1 non ci siamo messi dacordo da inizio di periodo di prova, perche
non si sapeva quando lui avrà la macchina. Non abbiamo fissato una data.
7.
Non
abbiamo parlato di durata del periodo di prova ne anche di orario ne di
retribuzioni.
8.
Noi
usiamo contratto collettivo (CCNL) e tutto sta sotto questo contrato, anche
periodo di prova.
9.
Se
nel caso in cui l’esito del periodo di prova è stato positivo, l’inizio del
contratto di lavoro cominciava dal primo giorno di prova.
10.
Non
abbiamo fissato giorno del inizio di periodo di prova. Mi ricordo che lui
diceva FORSE non avrà la macchina il giovedì ma era un FORSE. E io mi ricordo
che lui doveva comunicarmi se può venire o no, ma dico di nuovo non abbiamo
fissato giorno giovedì come inizio di periodo di prova prima dovevamo sentirci
per telefono. E tutto quello che io mi ricordo.
11.
Con
il Sig. RI 1 non abbiamo parlato di orario di lavoro. Gli ho detto che anche io
uso mezzi pubblici oggi tanto, e non abbiamo fissato giorno del inizio di
periodo di prova li ci siamo bloccati e rimasto così.
12.
Per
mio punto di vista lui non sapeva affrontare il colloqui di assunzione, mio
parere è che persona che cerca lavoro deve essere disponibile parlare chiaro
non guardare in giro e cercare scuse per non essere preso. Mio parere è che lui
non era interessato a quel posto di lavoro, ho non gli piaceva __________ ho
qualcosa altro ce.
13.
Perché
durante colloquio guardava in giro e non sapeva rispondermi sarà o no sarà
disponibile ha fare quel giorno di prova. Devo essere sincera che lui non ha
mai detto “non voglio fare la prova” ma pero cercava che questa cosa dico io”
La Sezione del lavoro, con scritto e-mail del 4 dicembre 2009, ha chiesto le seguenti precisazioni:
"
(…)
1.
Terminato
il colloquio, che cosa avrebbe dovuto fare l’assicurato? Avrebbe dovuto
richiamarvi non appena in possesso della sua automobile?
2.
Nonostante
non abbiate discusso di stipendio, desidero sapere l’ammontare che era previsto
per l’impiego in questione (p.f.indicare l’importo dello stipendio previsto
per quell’impiego)
3.
Nonostante
non abbiate discusso della durata della prova, desidero sapere il numero di
giorni che il vostro esercizio pubblico aveva previsto di far fare
all’assicurato
4.
Questo
periodo di prova era da intendere come il tempo di prova abitualmente incluso
in un contratto di lavoro oppure come una sorta di contratto, separato dal
contratto di lavoro vero e proprio che avrebbe seguito qualora la prova avesse
avuto esito positivo?
__________
della __________ ha così risposto:
"
(…)
1.
Avrebbe dovuto richiamarmi non appena in possesso della sua
automobile.
2.
Io
non sapevo quanto doveva ammontare stipendio del futuro impiegato, noi stiamo
sotto CCNL e al dipendente del esperienza e qualifica dipende lo stipendio del
impiegato.
3.
Il
periodo di prova nel nostro ristorante dura max. 3 mesi. E questa cosa è da
definire nel contratto di lavoro.
4.
Questo
periodo di prova era da intendere come il tempo di prova abitualmente incluso
in un contratto di lavoro” (doc. 4).
2.9
Il TCA,
attentamente esaminate le carte processuali, ritiene, dapprima, che
l’occupazione assegnata all’assicurato quale cameriere non qualificato presso
il Ristorante __________ di __________ era senz’altro adeguata ai sensi
dell’art. 16 LADI.
In
effetti l’impiego di cameriere, corrisponde all’attività ricercata
dall’insorgente, risulta essere conforme alla sua età, alla sua situazione
personale e al suo stato di salute. (cfr. doc. 1).
Lo stesso ricorrente non
ha mai contestato l’adeguatezza dell’impiego, pur esprimendo preoccupazioni per
la carenza di posteggi e la difficoltà di conciliare gli orari dei mezzi
pubblici con i tempi di lavoro (cfr. doc. 3, doc. I).
Ne
discende che di principio, l’occupazione offerta al ricorrente nel mese di
giugno 2009, quale cameriere, doveva essere accettata.
Tuttavia,
questo Tribunale ritiene di non avere sufficienti elementi, per
stabilire con la necessaria tranquillità se l'assicurato ha colpevolmente oppure no rifiutato l'occupazione
adeguata.
Infatti, a mente della
datrice di lavoro il rapporto di lavoro non si sarebbe perfezionato per ragioni
da ricondurre in primis al mancato interessamento dell’insorgente, che
aspettava una risposta per un altro posto di lavoro, quindi al fatto che egli
non disponeva, a quel momento dell’autovettura, e non poteva quindi fissare
l’inizio del periodo di prova, e alla carenza di posteggi a __________. __________
ha sempre affermato che tra le parti non è mai stato raggiunto alcun accordo in
merito al rapporto lavorativo (durata del periodo di prova, stipendio, orari di
lavoro) e che attendeva una chiamata da RI 1 “non appena in possesso della
sua automobile” (doc. 4).
Per contro, RI 1 ha più
volte confermato la propria disponibilità ad entrare in servizio il 9 luglio
2009, senza tuttavia ricevere conferma dell’assunzione da parte della __________.
A suo dire, “tutto il colloquio si è svolto senza chiarezza, senza definire
nessuna informazione chiara” (doc. I) e __________, alla fine del colloquio
del 5 luglio, gli avrebbe confermato l’inizio del periodo di prova il 9 luglio
“previa conferma telefonica da parte della datrice di lavoro” (doc. 3, 6,
I) che, di fatto, non è mai giunta. Secondo l’assicurato il rifiuto della
datrice di lavoro è da ricondurre al fatto che “…ho richiesto precisazioni
importanti per poter svolgere la mia professione (verifica posteggio a __________,
orari di lavoro, orari dei mezzi pubblici ecc.ecc.)” (doc. 6).
La documentazione agli
atti non permette né di escludere, né di ammettere, che il comportamento
dell’insorgente possa essere equiparato ad un rifiuto di un impiego adeguato,
né di ritenere maggiormente credibile, perché precisa e lineare, la versione
fornita da __________, come sostiene la Sezione del lavoro (doc. XXIII).
In particolare, il TCA
constata che la datrice di lavoro il 4 dicembre 2009 ha affermato che dopo il colloquio del 5 luglio 2009 attendeva una risposta dall’assicurato che
“Avrebbe dovuto richiamarmi non appena in possesso della sua automobile”
(cfr. messaggio di posta elettronica, doc. 4), mentre invece sul formulario
dell’8 luglio 2009 aveva già indicato che “Sig. RI 1 ha rifiutato il periodo
di prova che li abbiamo proposto dicendo di avere altri impegni” (doc.13).
Nello scritto e-mail del 3
dicembre 2009 indirizzato alla Sezione del lavoro invece ella aveva peraltro affermato:
“Devo essere sincera che lui non ha mai detto ‘non voglio fare la prova’, ma
pero cercava che questa cosa dico io” (doc. 4).
Contraddittorie le asserzioni
della datrice di lavoro anche per quanto riguarda la questione del periodo di
prova.
Nello scritto e-mail del 3
dicembre 2009 __________ ha asserito che “Non abbiamo parlato di durata del
periodo di prova” (doc. 4), mentre nello scritto e-mail del 25 settembre
2009.
alla Sezione del lavoro, ella ha affermato che “Periodo di prova doveva
iniziare dal 6-9 luglio” (doc. 9).
Alla luce di quanto sopra,
devono, dunque, essere chiariti, sentendo il datore di lavoro e l’assicurato,
quali accordi le parti avevano preso al termine del colloquio del 5 luglio 2009. In particolare, va appurato quale tipo di contratto le parti avrebbero dovuto sottoscrivere (di
durata determinata o indeterminata, oppure se si trattava di alcuni giorni
singoli dove il candidato avrebbe svolto una prova delle sue capacità
professionali), la durata del periodo di prova, lo stipendio, gli orari di
lavoro.
Dovranno inoltre essere
verificate le affermazioni di entrambe le parti per quanto riguarda l’inizio
dell’attività lavorativa e chi avrebbe dovuto prendere contatto con l’altra
parte, quando e secondo quali modalità.
2.10
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
Si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata
e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga accertamenti
approfonditi sulla base di quanto indicato da questa Corte al considerando 2.10.
e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sulla
sospensione dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e sulla
relativa entità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su opposizione del 18 dicembre 2009 è annullata.
2. Gli atti
sono rinviati alla Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, per nuovi
accertamenti.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione
del lavoro, Ufficio giuridico, verserà fr. 800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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