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Decisione

38.2010.5

Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in relazione alla decisione di sospensione dell'assicurato per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'URC

6 maggio 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XV

e XVI sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XVII, XVIII).

1.9. La Sezione del lavoro, il 15 aprile 2010, si è riconfermata nella propria risposta di causa

dell’11 febbraio 2010 ed ha precisato che l’Ufficio giuridico della Sezione ha

raccolto presso la responsabile del ristorante __________ di __________

indicazioni utili ai fini della vertenza (doc. XIX).

1.10. Con scritto

del 20 aprile 2010 il rappresentante di RI 1 si è riconfermato nel proprio

gravame chiedendo che la versione fornita dal proprio assistito venga ritenuta

più credibile rispetto a quella di __________ (doc. XX).

I doc.

XIX e XX sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXI, XXII).

1.11. La Sezione del lavoro, il 28 aprile 2010, si è riconfermata nelle proprie precedenti allegazioni

ritenendo maggiormente credibile la versione fornita dalla datrice di lavoro (doc.

XXIII).

I doc.

XXII e XXIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XXIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto

alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli

dall’URC di __________ presso il ristorante __________ di __________.

In virtù

dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione

adeguata propostagli.

Per

costante giurisprudenza l'assicurato è tenuto, in

ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione

contro la disoccupazione (DTF 125 V 197 consid.

6b pag. 199; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a intraprendere tutto

quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la

disoccupazione (STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008).

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto

all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni

del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata

oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o

ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso

o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non

ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal

diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche

l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che

precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della

lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di

lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido

motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato

con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato

sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"

(…)

1.2.3.11 Inasprimento della

definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta

essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,

risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella

legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte

delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia

essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione

di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di

compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi

al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il

diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno

soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la

lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15). (…)"

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno

2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. La costante

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA

del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;

DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

In una

sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di

ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha

osservato che tale principio:

"

(…) è violato non soltanto quando l'assicurato

compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione

adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di

lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare

l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V

38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di

inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere

cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata

(DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella

causa M.-B., C 83/02)

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questa

giurisprudenza è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04

del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"

Les éléments constitutifs d'un refus de travail

convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine

d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,

lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon

les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b

et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.

704)."

In

una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa

giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con

un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:

" (...)

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der

Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________

vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch

sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen

Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen

gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.

Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem

laufenden

Bewerbungsverfahren um die Stelle eines

Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der

Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter

fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages

(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als

abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von

Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den

Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene

ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit

Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.

Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G.

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e

Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,

Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

La nostra

Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.

30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,

ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,

l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme

agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una

sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi

citata).

2.4. L’art 16

cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è

tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16

cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle

condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività

precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di

salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella

sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi

ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di

un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto

di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio

conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende

notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i

familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a

disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di

procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro

considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer

der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124

V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende

Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63

Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des

AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte

Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob

die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund

erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen

eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise

kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation

in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die

in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg

mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu

verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue

Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge

kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung

der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)"

(STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.5. Il Tribunale

federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di

assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli

non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la

controparte non è d'accordo con la richiesta.

Al

riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è

così espressa:

"

Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,

als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.

November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,

insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der

Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte

der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann

keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines

Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber

verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen

Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht

einverstanden ist."

In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato aveva ingiustificatamente rifiutato un'occupazione

per motivi salariali, rilevando:

"

Dagli atti di causa risulta che al termine della

settimana di test d'idoneità professionale, la ditta I.________ SA aveva

offerto all'opponente un'opportunità d'impiego quale operaio di fabbrica,

offerta che l'interessato, contrariamente a quanto da lui asserito nella

risposta al ricorso, ha però rifiutato, secondo quanto emerge dal rapporto

finale della ditta, per motivi salariali, ritenendo insufficiente la

rimunerazione dell'attività proposta. In virtù di queste dichiarazioni, sulla

cui veridicità non vi è motivo di dubitare, l'URC ha sottoposto il caso alla

Sezione del lavoro. (...)"

Su questo argomento B.

Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Une attitude hésitante est en principe déjà

fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre

l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est

à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré

qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait

raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise

de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée

indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions

salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit

l'employeur à refuser de conclure le contrat

de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert

aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience

identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation

insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister

une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien

d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,

il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait

des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la

conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de

l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il

arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son

précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas

forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,

il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour

cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione

a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25

giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.7. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,

pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha

deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una

sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5

aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine,

in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la

sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego

di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata

determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è

effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.8. Dalla

fattispecie in esame emerge che RI 1, di professione cameriere, alla ricerca di

un impiego quale cameriere non qualificato o operaio di fabbrica, è al quarto

termine quadro per la riscossione (11.08.2008 – 10.08.2010) (doc. 1).

Mediante

il formulario “Assegnazione ad un posto di lavoro” del 30 giugno 2009 l’URC di

Lugano ha assegnato all’assicurato un impiego quale cameriere al 100%, a tempo

indeterminato, libero da subito, presso il Ristorante __________ a __________.

Nel

formulario “Esito della candidatura” dell’8 luglio 2009 la responsabile della __________,

Ristorante __________, ha indicato: “Sig. RI 1 ha rifiutato il periodo di

prova che li abbiamo proposto dicendo di avere altri impegni. Il suo interese

di trovare il lavoro e inesistente” (doc. 2).

L’assicurato,

da parte sua, nel formulario “Esito dell’assegnazione” del 15 luglio 2009 ha motivato la mancata assunzione con l’indicazione: “non ho ricevuto nessuna chiamata”,

“mi hanno dato delle risposte un po’ superficiali, e forse, non” (doc. 1

a/b).

RI 1, nello

scritto del 12 agosto 2009, ha quindi precisato quanto segue:

"

(…)

Domenica 5 luglio 2009 mi sono recato al Ristorante __________ di __________ per il colloquio d’assunzione.

Da subito, purtroppo, la mia interlocutrice ha

dimostrato nei miei confronti un atteggiamento ostile e arrogante e non ha

fatto nulla per mettermi a mio agio. Anzi.

Malgrado la prepotenza e la maleducazione

palesatemi, le ho dichiarato la mia disponibilità ad iniziare in prova il

giovedì successivo (9 luglio), in quando il mio desiderio di avere un impiego

ha prevalso sulla mala accoglienza ricevuta. La titolare mi ha però ribadito

che mi avrebbe richiamato per una conferma. Ho atteso, come d’accordo, la

telefonata che non ho mai ricevuto e neppure sono stato contattato in altro

modo. Ho quindi dedotto che il Ristorante avesse scelto un’altra persona.

Contesto pertanto nel modo più assoluto di non

aver dato la mia disponibilità.

Ciò che il potenziale datore di lavoro ha

asserito al riguardo è falso.

Mi vedo altresì costretto a segnalarvi che

domenica 5 luglio, a colloquio terminato e allorché stavo uscendo, ho sentito

la proprietaria del ristorante proferire: “Questo non ha voglia di lavorare,

tanto è la disoccupazione che gli dà i soldi”.

Ritengo di essere una persona estremamente

disponibile e sempre attiva nella ricerca di un posto di lavoro. Non mi

crogiolo nella situazione di disoccupato e, anzi, questo status mi rattrista e

preoccupa.

Malgrado al momento non abbia neppure avuto la

forza di replicare, non posso ora soprassedere su certe affermazioni gratuite,

che mi hanno profondamente umiliato e offeso.

La persona in questione ha palesato una totale

mancanza di rispetto giacché, senza neppure conoscermi e soprattutto senza aver

dimostrato la minima voglia di farlo, si è permessa di calpestare la mia

dignità di uomo.

Con molta amarezza per l’episodio suaccennato non

ho nessuna voglia ora di starmene zitto subendo angherie varie. E, oltretutto,

mi devo pure giustificare per delle affermazioni non corrispondenti alla verità

scritte sul rapporto della suddetta persona !

È pazzesco, non mi è mai successa una cosa del

genere.

Certo della mia buona fede, mi rimetto alla

vostra decisione che, spero, possa tener conto di tutti i fatti suaccennati che

sono pronto a confermarvi di persona.” (doc.11)

Con

scritto del 22 settembre 2009 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha

interpellato la __________ ponendole i seguenti quesiti:

"

(…)

1. All’interessato è stato proposto di

effettuare una prova?

Considerandi

2.

La

proposta è stata da voi formulata verbalmente durante il colloquio avuto con

l’interessato oppure in un’altra forma?

3.

Quando

avrebbe dovuto iniziare la prova e per quanti giorni si sarebbe svolta?

4.

Vogliate

indicare precisamente per quale motivo e con quale argomentazione il candidato

si è rifiutato di effettuare la prova.

5.

Qualora

la prova si fosse svolta positivamente, avreste offerto all’interessato il

posto vacante segnalato all’ufficio regionale di collocamento?” (doc. 10)

La __________

ha così risposto alle domande poste dall’amministrazione:

"

(…)

1.

All’interessato

è stato proposto di effettuare una prova ma lui non aveva la machina

disponibile fino al giovedì (9.7.09), e non era sicuro se anche giovedì sarà

pronta, ma nel steso tempo diceva che aspettava una risposta per un altro posto

di lavoro. Noi gli abbiamo comunicato che noi abbiamo bisogno urgente un

candidato.

2.

La proposta è stata formulata da noi

verbalmente.

3.

Periodo

di prova doveva iniziare dal 6-9 di luglio, si cercava la data che andava bene

al Signor RI 1 che non è stato in grado di fornirci.

4.

Signor

RI 1 diceva che anche se ha la macchina a __________ non ci sono posteggi e che

aspettava risposta per un altro posto di lavoro.

5.

Se

la prova di lavoro si svolgeva positivamente avremmo offerto il posto al

interessato.

6.

Posto

di lavoro non è stato occupato per motivi di mancanza di candidature."

(doc. 9)

Il 6

novembre 2009 la Sezione del lavoro ha nuovamente interpellato la __________:

"

(…)

1.

Quando

e come (per telefono o di persona ?) si è svolto il colloquio di lavoro con il

signor RI 1 ? Inoltre, che cosa Lei ha detto e quali argomentazioni/ragioni ha

espresso all’assicurato (p.f. dettagliare le risposte)

2.

Al

termine del colloquio di lavoro, che cosa avete convenuto ? (p.f. dettagliare

la risposta)

3.

A

quanto ammonta lo stipendio lordo previsto per l’impiego in questione?

4.

Quale importo (lordo) è stato offerto al

signor RI 1?

5.

Quanti

giorni avrebbe dovuto durare il periodo di prova che avete proposto

all’assicurato?

6.

Per

quali motivi il signor RI 1 ha rifiutato di svolgere questo periodo di prova?

(p.f. dettagliare la risposta)

7.

Quali

condizioni presentava il periodo di prova indicato sopra (segnatamente: numero

di giorni da effettuare ? Orari di lavoro ? Ammontare e debitore della retribuzione

di questo periodo di prova? Conseguenze in caso di prova soddisfacente? (p.f.

dettagliare le risposte)

8.

Questo

periodo di prova era da intendere come il tempo di prova abitualmente incluso

in un contratto di lavoro oppure come una sorta di contratto, separato dal

contratto di lavoro vero e proprio che avrebbe seguito qualora la prova avesse

avuto esito positivo? (p.f. dettagliare la risposta)

9.

Nel

caso in cui l’esito del periodo di prova fosse risultato positivo, l’inizio del

contratto di lavoro sarebbe stato posteriore a questa prova oppure avrebbe

inglobato la stessa e quindi il rapporto di lavoro sarebbe partito dal primo

giorno di prova? (p.f. dettagliare le risposte)

10.

L’assicurato

sostiene che, alla fine del colloquio di lavoro, egli ha dato la sua

disponibilità ad iniziare il periodo di prova il giovedì 9 luglio 2009 e che

gli è stato detto di attendere una vostra conferma telefonica. Voglia p.f.

prendere posizione in merito, precisando in particolare se corrisponde al vero

che, per poter iniziare la prova, l’assicurato doveva attendere un cenno da

parte del vostro esercizio pubblico oppure se era invece stato convenuto che il

signor RI 1 avrebbe dovuto semplicemente iniziare il giorno stabilito? (p.f.

dettagliare bene la vostra presa di posizione e le vostre risposte)

11.

Corrisponde

al vero che al signor RI 1 è stata negata la possibilità di fare questa prova

unicamente perché aveva chiesto precisazioni riguardo, segnatamente, alla

possibilità di posteggio a __________, agli orari di lavoro e a quelli dei

mezzi pubblici? (p.f. dettagliare la risposta)

12.

Per

quale motivo, nell’Esito della candidatura trasmesso all’URC in data 8 luglio

2009, alla domanda “A vostro parere il candidato ha dimostrato di saper

affrontare il colloquio di assunzione ?”, avete risposto negativamente ?

(p.f. dettagliare bene la risposta)

13.

Per

quale motivo, sempre sull’Esito della candidatura, avete indicato, riferendovi

al signor RI 1: “Il suo interesse di trovare lavoro è inesistente”? (p.f.

dettagliare bene la risposta). (doc. 4)

La

responsabile della __________, con scritto e-mail del 3 dicembre 2009, ha fornito le seguenti risposte:

"

(…)

1.

Il

colloquio con il Sig. RI 1 si è svolto di persona presso Ristorante __________

a __________ a mese di luglio. Io volevo fissare un giorno per cominciare il

periodo di prova di lavoro con il Sig. RI 1. Sig. RI 1 diceva che attualmente

non ha la macchina per venire alla prova (perché era dal meccanico, mi sembra)

e non sapeva quando la avrà a disposizione e diceva che a __________ non ci

sono posteggi.

2.

Al

termine del colloquio non ci siamo messi d’accordo niente. Lui aveva mio numero

io avevo suo per eventuali cambiamenti di situazione.

3.

Di

stipendio non abbiamo parlato, mio compito era di fissare appuntamento per la

prova.

4.

Non abbiamo parlato di stipendio.

5.

Non abbiamo parlato di durata del periodo di

prova.

6.

Con

il Sig. RI 1 non ci siamo messi dacordo da inizio di periodo di prova, perche

non si sapeva quando lui avrà la macchina. Non abbiamo fissato una data.

7.

Non

abbiamo parlato di durata del periodo di prova ne anche di orario ne di

retribuzioni.

8.

Noi

usiamo contratto collettivo (CCNL) e tutto sta sotto questo contrato, anche

periodo di prova.

9.

Se

nel caso in cui l’esito del periodo di prova è stato positivo, l’inizio del

contratto di lavoro cominciava dal primo giorno di prova.

10.

Non

abbiamo fissato giorno del inizio di periodo di prova. Mi ricordo che lui

diceva FORSE non avrà la macchina il giovedì ma era un FORSE. E io mi ricordo

che lui doveva comunicarmi se può venire o no, ma dico di nuovo non abbiamo

fissato giorno giovedì come inizio di periodo di prova prima dovevamo sentirci

per telefono. E tutto quello che io mi ricordo.

11.

Con

il Sig. RI 1 non abbiamo parlato di orario di lavoro. Gli ho detto che anche io

uso mezzi pubblici oggi tanto, e non abbiamo fissato giorno del inizio di

periodo di prova li ci siamo bloccati e rimasto così.

12.

Per

mio punto di vista lui non sapeva affrontare il colloqui di assunzione, mio

parere è che persona che cerca lavoro deve essere disponibile parlare chiaro

non guardare in giro e cercare scuse per non essere preso. Mio parere è che lui

non era interessato a quel posto di lavoro, ho non gli piaceva __________ ho

qualcosa altro ce.

13.

Perché

durante colloquio guardava in giro e non sapeva rispondermi sarà o no sarà

disponibile ha fare quel giorno di prova. Devo essere sincera che lui non ha

mai detto “non voglio fare la prova” ma pero cercava che questa cosa dico io”

La Sezione del lavoro, con scritto e-mail del 4 dicembre 2009, ha chiesto le seguenti precisazioni:

"

(…)

1.

Terminato

il colloquio, che cosa avrebbe dovuto fare l’assicurato? Avrebbe dovuto

richiamarvi non appena in possesso della sua automobile?

2.

Nonostante

non abbiate discusso di stipendio, desidero sapere l’ammontare che era previsto

per l’impiego in questione (p.f.indicare l’importo dello stipendio previsto

per quell’impiego)

3.

Nonostante

non abbiate discusso della durata della prova, desidero sapere il numero di

giorni che il vostro esercizio pubblico aveva previsto di far fare

all’assicurato

4.

Questo

periodo di prova era da intendere come il tempo di prova abitualmente incluso

in un contratto di lavoro oppure come una sorta di contratto, separato dal

contratto di lavoro vero e proprio che avrebbe seguito qualora la prova avesse

avuto esito positivo?

__________

della __________ ha così risposto:

"

(…)

1.

Avrebbe dovuto richiamarmi non appena in possesso della sua

automobile.

2.

Io

non sapevo quanto doveva ammontare stipendio del futuro impiegato, noi stiamo

sotto CCNL e al dipendente del esperienza e qualifica dipende lo stipendio del

impiegato.

3.

Il

periodo di prova nel nostro ristorante dura max. 3 mesi. E questa cosa è da

definire nel contratto di lavoro.

4.

Questo

periodo di prova era da intendere come il tempo di prova abitualmente incluso

in un contratto di lavoro” (doc. 4).

2.9

Il TCA,

attentamente esaminate le carte processuali, ritiene, dapprima, che

l’occupazione assegnata all’assicurato quale cameriere non qualificato presso

il Ristorante __________ di __________ era senz’altro adeguata ai sensi

dell’art. 16 LADI.

In

effetti l’impiego di cameriere, corrisponde all’attività ricercata

dall’insorgente, risulta essere conforme alla sua età, alla sua situazione

personale e al suo stato di salute. (cfr. doc. 1).

Lo stesso ricorrente non

ha mai contestato l’adeguatezza dell’impiego, pur esprimendo preoccupazioni per

la carenza di posteggi e la difficoltà di conciliare gli orari dei mezzi

pubblici con i tempi di lavoro (cfr. doc. 3, doc. I).

Ne

discende che di principio, l’occupazione offerta al ricorrente nel mese di

giugno 2009, quale cameriere, doveva essere accettata.

Tuttavia,

questo Tribunale ritiene di non avere sufficienti elementi, per

stabilire con la necessaria tranquillità se l'assicurato ha colpevolmente oppure no rifiutato l'occupazione

adeguata.

Infatti, a mente della

datrice di lavoro il rapporto di lavoro non si sarebbe perfezionato per ragioni

da ricondurre in primis al mancato interessamento dell’insorgente, che

aspettava una risposta per un altro posto di lavoro, quindi al fatto che egli

non disponeva, a quel momento dell’autovettura, e non poteva quindi fissare

l’inizio del periodo di prova, e alla carenza di posteggi a __________. __________

ha sempre affermato che tra le parti non è mai stato raggiunto alcun accordo in

merito al rapporto lavorativo (durata del periodo di prova, stipendio, orari di

lavoro) e che attendeva una chiamata da RI 1 “non appena in possesso della

sua automobile” (doc. 4).

Per contro, RI 1 ha più

volte confermato la propria disponibilità ad entrare in servizio il 9 luglio

2009, senza tuttavia ricevere conferma dell’assunzione da parte della __________.

A suo dire, “tutto il colloquio si è svolto senza chiarezza, senza definire

nessuna informazione chiara” (doc. I) e __________, alla fine del colloquio

del 5 luglio, gli avrebbe confermato l’inizio del periodo di prova il 9 luglio

“previa conferma telefonica da parte della datrice di lavoro” (doc. 3, 6,

I) che, di fatto, non è mai giunta. Secondo l’assicurato il rifiuto della

datrice di lavoro è da ricondurre al fatto che “…ho richiesto precisazioni

importanti per poter svolgere la mia professione (verifica posteggio a __________,

orari di lavoro, orari dei mezzi pubblici ecc.ecc.)” (doc. 6).

La documentazione agli

atti non permette né di escludere, né di ammettere, che il comportamento

dell’insorgente possa essere equiparato ad un rifiuto di un impiego adeguato,

né di ritenere maggiormente credibile, perché precisa e lineare, la versione

fornita da __________, come sostiene la Sezione del lavoro (doc. XXIII).

In particolare, il TCA

constata che la datrice di lavoro il 4 dicembre 2009 ha affermato che dopo il colloquio del 5 luglio 2009 attendeva una risposta dall’assicurato che

“Avrebbe dovuto richiamarmi non appena in possesso della sua automobile”

(cfr. messaggio di posta elettronica, doc. 4), mentre invece sul formulario

dell’8 luglio 2009 aveva già indicato che “Sig. RI 1 ha rifiutato il periodo

di prova che li abbiamo proposto dicendo di avere altri impegni” (doc.13).

Nello scritto e-mail del 3

dicembre 2009 indirizzato alla Sezione del lavoro invece ella aveva peraltro affermato:

“Devo essere sincera che lui non ha mai detto ‘non voglio fare la prova’, ma

pero cercava che questa cosa dico io” (doc. 4).

Contraddittorie le asserzioni

della datrice di lavoro anche per quanto riguarda la questione del periodo di

prova.

Nello scritto e-mail del 3

dicembre 2009 __________ ha asserito che “Non abbiamo parlato di durata del

periodo di prova” (doc. 4), mentre nello scritto e-mail del 25 settembre

2009.

alla Sezione del lavoro, ella ha affermato che “Periodo di prova doveva

iniziare dal 6-9 luglio” (doc. 9).

Alla luce di quanto sopra,

devono, dunque, essere chiariti, sentendo il datore di lavoro e l’assicurato,

quali accordi le parti avevano preso al termine del colloquio del 5 luglio 2009. In particolare, va appurato quale tipo di contratto le parti avrebbero dovuto sottoscrivere (di

durata determinata o indeterminata, oppure se si trattava di alcuni giorni

singoli dove il candidato avrebbe svolto una prova delle sue capacità

professionali), la durata del periodo di prova, lo stipendio, gli orari di

lavoro.

Dovranno inoltre essere

verificate le affermazioni di entrambe le parti per quanto riguarda l’inizio

dell’attività lavorativa e chi avrebbe dovuto prendere contatto con l’altra

parte, quando e secondo quali modalità.

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

Si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga accertamenti

approfonditi sulla base di quanto indicato da questa Corte al considerando 2.10.

e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sulla

sospensione dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e sulla

relativa entità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 18 dicembre 2009 è annullata.

2. Gli atti

sono rinviati alla Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, per nuovi

accertamenti.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione

del lavoro, Ufficio giuridico, verserà fr. 800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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