38.2010.50
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6 settembre 2010Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2010.50
Data decisione, Autorità:
06.09.2010, TCA
Titolo:
Sospensione di 7 giorni dal diritto ad indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante un soggiorno all'estero dopo il termine di un corso di lingue. La lontananza dal Ticino non è più un valido motivo per non ricercare lavoro, viste le attuali tecnologie, in particolare internet
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2bis OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.50
DC/sc
Lugano
6 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio
2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 ha
lavorato dal 1° giugno 2001 al 31 agosto 2009 presso Banca __________ di __________
(cfr. Doc. 1).
Dal 14 settembre
2009 al 24 aprile 2010 ha soggiornato in __________ dove al svolto un corso di
lingua inglese fino al 5 marzo 2010 (cfr. Doc. 5).
Il 27
aprile 2010 si è iscritta per il collocamento.
1.2. Con
decisione su opposizione del 9 luglio 2010 l'URC di __________ ha confermato la precedente decisione del 14 giugno 2010 (cfr. Doc. 10) con la quale ha sospeso
l'assicurata per 7 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione per
mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 6 marzo al 27 aprile 2010.
L'amministrazione,
al riguardo, si è in particolare così espressa:
"
(…)
La lontananza dal Ticino non può essere
considerata una valida motivazione per non svolgere ricerche in quanto le
attuale tecnologie, internet in particolare, consente di accedere alle offerte
di impiego e presentare candidature anche se fisicamente distanti. (…)"
(Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
"
(…)
A dimostrazione della mia buona volontà, vorrei
inoltre mettervi al corrente e informarvi anche che, prima di intraprendere
questa mia decisione di partire per l'__________, ho provveduto a contattare
telefonicamente gli uffici dell'URC onde chiedere informazioni sulle loro
regole nonché prassi da seguire.
Dalla Gentil Signora, con cui ho avuto il
contatto telefonico, ho ricevuto le seguenti informazioni:
· dal momento
del mio licenziamento con partenza immediata dal territorio Elvetico recandomi
all'estero, non avrei avuta nessuna penalità e,
· sarei potuta
rimanere all'estero sino ad un massimo di 12 mesi, dopodiché non avrei più avuto
il diritto alla disoccupazione.
Pertanto confermo integralmente il mio scritto
del 29 maggio 2010.
(…)
Vi chiedo pertanto, di voler nuovamente
rivalutare la mia posizione, tenendo in considerazione che se non ho provveduto
a fare le ricerche dall'estero, non è stata per mia negligenza ma per la
incorretta informazione avuta (ed anche a posteriori, riflettendo sulla
proposta di eseguire ricerche via internet mi pare poco plausibile e poco
seria). (…)" (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta
del 6 agosto 2010 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Compete (n.d.r.: alle) casse disoccupazione
applicare le penalità in caso di licenziamento, così come stabilire il diritto
alle indennità per le persone che rivendicano il diritto. Per questo motivo
I'URC è solito indirizzare chi chiede informazioni che esulano dal proprio
ambito di competenza all'istituzione competente in merito. Non risulta che
l'informazione specifica sia stata rilasciata alla signora RI 1 dal personale
dell'URC di __________. Internet rappresenta oggi uno strumento che consente di
accedere alle offerte di impiego pubblicate dai quotidiani, così come dalle
agenzie di collocamento o dalle aziende stesse anche a distanza di migliaia di
chilometri. Tale strumento è sempre più usato e senz'altro adeguato per
proporre in modo serio e professionale la propria candidatura o rispondere a
inserzioni di ricerca di personale." (Doc. III)
1.5. Il 12 agosto
2010 l'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Confermo altresì di aver ricevuto le
informazioni dall'URC di __________, anche se non ricordo la persona
incaricata. Non sono solita dubitare degli uffici preposti e prendere nota del
nome con cui parlo.
Da parte mia, considero poco professionale
l'utilizzo dei mezzi informatici nella situazione di lontananza in cui mi
trovavo (__________).
Infatti se fossi stata chiamata per un colloquio
avrei dovuto chiedere di posticipare l'incontro (sei/sette settimane). Questo
evidentemente non mi avrebbe messa in buona luce.
In più considero che le mie risposte sarebbero
arrivate con tre/quattro giorni di ritardo per l'utilizzo di
un"internet-point" visto che non ero dotata di un "PC"
personale con collegamento internet. Aggiungo che anche le risposte tardive,
grazie agli strumenti di risposta immediata quali posta elettronica o internet,
non manifestano assolutamente quella professionalità che dovrebbe possedere una
segretaria.
Comprendo perfettamente le norme legali che
regolano la situazione di persone alla ricerca di un'occupazione. Ma essere
puniti perché dall'__________ non ho cercato lavoro, mi pare un'interpretazione
largheggiante ed eccessiva, fino a considerarla fuori dall'intenzione del
legislatore.
Naturalmente queste mie considerazioni sono
effettuate ora, dopo l'interpretazione della legge da parte dell'URC e la
relativa sanzione (inaspettata).
Nonostante gli aspetti negativi di questa
soluzione se fossi stata messa al corrente correttamente avrei rischiato
comunque la mia professionalità procedendo alle ricerche del caso perché
"dovevo farlo".
Chiedo quindi a questo tribunale, in primis di
annullare la decisione; in alternativa se invece ritenuto sensato ricercare
lavoro da ventimila km di distanza, almeno ridurre sensibilmente la
sanzione." (doc. V)
Il 30
agosto 2010 l'amministrazione ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso
(cfr. Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 27 aprile 2010.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA
C 221/02 del 3 agosto
2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare,
per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.4. Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata si è annunciata in
disoccupazione dopo un soggiorno in __________.
RI 1 non
ha comprovato nessuna ricerca di lavoro per il periodo dal 6 marzo 2010 (giorno
successivo alla conclusione del corso di lingue) al 27 aprile 2010, data di
iscrizione per il collocamento.
Per
costante giurisprudenza, occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro
anche in caso di soggiorno all'estero prima di annunciarsi per il collocamento
(cfr. STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre
2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio
2009).
In
particolare nella sentenza 38.2006.33 del 28 settembre 2006, il TCA ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Nei mesi da ottobre 2005 a gennaio 2006 l’assicurata, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, era tenuta
a intraprendere delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente
valide.
La ricorrente, in effetti, già dall’inizio della
sua permanenza all’estero sapeva, o ad ogni modo avrebbe dovuto sapere, che, se
non avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto rientrare in Svizzera.
In proposito occorre rilevare che in rispetto del
principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF
Considerandi
126.
V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF
126.
V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V
130.
consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag.
180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano
all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di impiego prima di
annunciarsi per il collocamento in Svizzera.
Secondo la giurisprudenza possono essere prese in
considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se
contemporaneamente vengono compiuti sforzi volti al reperimento di
un’occupazione in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg; DTF 125 V 469; STCA del
14.
marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Contestualmente va segnalato che questo Tribunale
conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di
mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di
assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 22 settembre 2005 nella
causa T., 38.2005.37; STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55,
massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5
febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella
causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).
In particolare nella sentenza del 20 novembre
2003.
nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD
I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un’assicurata, nel periodo
successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre
più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in
cui ha soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere
ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi
organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal
fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente
reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via
internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali
elvetici che dispongono di un’edizione on line.
Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004
nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un
assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per
due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le
ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo
dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi
disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento,
era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse
delle richieste di lavoro dall'estero.
Infine l’Alta Corte, in una sentenza del 3 luglio
2006.
nella causa S., C 138/05, già citata in precedenza, relativa a un
assicurato che non ha svolto ricerche di lavoro nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione mentre era in viaggio in America del Sud, ha
osservato:
" (…)
Der Versicherte hat sich dementsprechend
während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit
vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem Auslandaufenthalt
zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2)
unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines
Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit
entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen
Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen
ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue
Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass
Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet
werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon
dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um
einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit
Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der
Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein."
(STFA
del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.)."
Alla luce
della giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che, a ragione,
l'URC di __________ ha sospeso l'assicurata dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Anche
l'entità della sanzione (7 giorni di sospensione) risulta conforme al principio
di proporzionalità (cfr. consid. 2.3) per cui la decisione su opposizione del 9
luglio 2010 deve essere confermata.
A nulla
di diverso può portare la circostanza, invocata dall'assicurata, di una carente
informazione da parte dell'URC di __________. A prescindere dal fatto che la
ricorrente non è stata in grado di fornire il nominativo della persona che non
l'avrebbe informata sull'obbligo di compiere ricerche di lavoro durante un
soggiorno all'estero per vacanze, dalla circostanza che le informazioni da lei
ottenute sembrano essere quelle di competenza della Cassa di disoccupazione e
non dell'URC (cfr. art. 81 LADI), e dal fatto che l'assicurata non sostiene di
avere precisamente interpellato l'impiegata in questione sul tema specifico
delle ricerche di lavoro, di decisiva importanza è il fatto che chiunque si
accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo
impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l'Alta Corte ha così sottolineato che
l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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