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Decisione

38.2010.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare,

per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,

preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati

e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano

per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di

impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.4. Nell'evenienza

concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata si è annunciata in

disoccupazione dopo un soggiorno in __________.

RI 1 non

ha comprovato nessuna ricerca di lavoro per il periodo dal 6 marzo 2010 (giorno

successivo alla conclusione del corso di lingue) al 27 aprile 2010, data di

iscrizione per il collocamento.

Per

costante giurisprudenza, occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro

anche in caso di soggiorno all'estero prima di annunciarsi per il collocamento

(cfr. STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre

2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio

2009).

In

particolare nella sentenza 38.2006.33 del 28 settembre 2006, il TCA ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Nei mesi da ottobre 2005 a gennaio 2006 l’assicurata, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, era tenuta

a intraprendere delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente

valide.

La ricorrente, in effetti, già dall’inizio della

sua permanenza all’estero sapeva, o ad ogni modo avrebbe dovuto sapere, che, se

non avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto rientrare in Svizzera.

In proposito occorre rilevare che in rispetto del

principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF

Considerandi

126.

V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF

126.

V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V

130.

consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag.

180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano

all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di impiego prima di

annunciarsi per il collocamento in Svizzera.

Secondo la giurisprudenza possono essere prese in

considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se

contemporaneamente vengono compiuti sforzi volti al reperimento di

un’occupazione in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg; DTF 125 V 469; STCA del

14.

marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Contestualmente va segnalato che questo Tribunale

conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di

mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di

assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 22 settembre 2005 nella

causa T., 38.2005.37; STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55,

massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5

febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella

causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).

In particolare nella sentenza del 20 novembre

2003.

nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD

I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un’assicurata, nel periodo

successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre

più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in

cui ha soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere

ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi

organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal

fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente

reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via

internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali

elvetici che dispongono di un’edizione on line.

Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004

nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un

assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per

due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le

ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo

dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi

disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento,

era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse

delle richieste di lavoro dall'estero.

Infine l’Alta Corte, in una sentenza del 3 luglio

2006.

nella causa S., C 138/05, già citata in precedenza, relativa a un

assicurato che non ha svolto ricerche di lavoro nel periodo precedente

l’iscrizione in disoccupazione mentre era in viaggio in America del Sud, ha

osservato:

" (…)

Der Versicherte hat sich dementsprechend

während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit

vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem Auslandaufenthalt

zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2)

unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines

Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit

entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen

Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen

ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue

Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass

Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet

werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon

dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um

einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit

Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der

Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein."

(STFA

del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.)."

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che, a ragione,

l'URC di __________ ha sospeso l'assicurata dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Anche

l'entità della sanzione (7 giorni di sospensione) risulta conforme al principio

di proporzionalità (cfr. consid. 2.3) per cui la decisione su opposizione del 9

luglio 2010 deve essere confermata.

A nulla

di diverso può portare la circostanza, invocata dall'assicurata, di una carente

informazione da parte dell'URC di __________. A prescindere dal fatto che la

ricorrente non è stata in grado di fornire il nominativo della persona che non

l'avrebbe informata sull'obbligo di compiere ricerche di lavoro durante un

soggiorno all'estero per vacanze, dalla circostanza che le informazioni da lei

ottenute sembrano essere quelle di competenza della Cassa di disoccupazione e

non dell'URC (cfr. art. 81 LADI), e dal fatto che l'assicurata non sostiene di

avere precisamente interpellato l'impiegata in questione sul tema specifico

delle ricerche di lavoro, di decisiva importanza è il fatto che chiunque si

accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo

impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l'Alta Corte ha così sottolineato che

l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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