38.2010.51
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23 settembre 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2010.51
Data decisione, Autorità:
23.09.2010, TCA
Titolo:
Sosp.di 5 giorni per non essersi presentato a un colloquio di consulenza. L'assicurato però 2 giorni prima ha avvisato di non poter partecipare e che si sarebbe presentato un altro giorno.Il consulente non ha reagito,facendo credere all'ass. che il coll. fosse stato spostato. Sanzione annullata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 OADI
art. 22 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.51
DC/sc
Lugano
23 settembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 luglio
2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell'8 luglio 2010 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione dell'8
giugno 2010 (cfr. Doc. 19) con la quale ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato ad un
colloquio di consulenza previsto per il 19 maggio 2010 alle ore 14:30.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Nella fattispecie, l'assicurato pur avendo avvisato
in anticipo il consulente della sua presunta impossibilità a presenziare al
colloquio, non ha minimamente motivato questa sua richiesta, cosa che avrebbe
dovuto fare.
È quindi compito dell'assicurato fare in modo che
a questi appuntamenti possa partecipare e, ma solo in casi eccezionali e
comprovati, avvisare il suo consulente qualora sorgessero impedimenti tali
da rendere impossibile la partecipazione ai colloqui. (OADI art. 15 lettera d)
Si ricorda che è il consulente che fissa gli
appuntamenti e non l'assicurato (OADI art. 21 cpv. 2)." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
"
(…)
Di contro, la posizione ed il ruolo ricoperto dai
collocatori, dovrebbero lasciar trasparire una spiccata propensione alla
disponibilità e alla flessibilità nei confronti del disoccupato, oltre che il
rispetto della dignità della persona.
Valori e qualità che l'Ufficio di collocamento di
__________, perlomeno nella decisione impugnata, e nei confronti del signor RI
1, sembra aver assolutamente dimenticato.
Il comportamento inflessibile tenuto dal
collocatore, dal quale ci si può, o meglio, ci si dovrebbe aspettare la
comprensione di alcuni vocaboli basilari di lingua tedesca, non può essere
condiviso. A maggior ragione quando i contenuti dello scritto 17 maggio 2010
(in lingua tedesca) sono peraltro di livello base, da scuola dell'obbligo.
In ogni caso, anche se tale livello fosse stato troppo
complesso per il funzionario il disoccupato avrebbe potuto attendersi
quantomeno dall'URC una risposta, che tuttavia non è arrivata, circa la
conferma o meno della richiesta di rinvio dell'appuntamento.
La buona fede dell'assicurato è poi stata confermata
dal pieno rispetto della data del nuovo appuntamento proposto. Data nella quale
egli si è presentato, ma si è poi visto mettere alla porta dal collocatore.
Tenuto conto di quanto precede, la decisione di
sanzione 26 maggio 2010 prima, e quella su opposizione 8 luglio 2010 poi,
violano senz'altro il principio della buona fede e di proporzionalità,
rappresentando un puro formalismo eccessivo." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 17 agosto 2010 l'URC propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per
cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver
presenziato al colloquio di consulenza del 18 maggio 2010.
2.3. L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa
che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato
a partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato
per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
(cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con
l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.4. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato
a un colloquio di consulenza o di controllo.
Fatti
I
medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una
seduta informativa.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha
osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non
per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente
dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento
scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un
atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerandi
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una
sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di
consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli
appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza
a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una
penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in
questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver
presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti
appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore
18.00
e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a
causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una
comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5
giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta
informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo,
non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il TFA,
in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a
un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato
per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua
discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse
in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito,
anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida
giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto
informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e
provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato
era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il
colloquio del 13 febbraio 2003.
In una
sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che
non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,
il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione
all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il
giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
Infine,
in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza:
"
2.2
Wohl kommt den Beratungs- und
Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,
ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu
Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein
Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn
ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit
nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità
inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento
fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6
Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da
applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una
sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte in
particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30.
Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht
bundesrechtskonform."
(STFA C 268/98 Hm del 22
dicembre 1998)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.7
Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C
327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per
questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle
date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7.
agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla
Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.8
Nell'evenienza concreta
l'assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato per il 19
maggio 2010 alle ore 14:30.
Risulta tuttavia dagli
atti che egli ha inviato un e-mail in lingua tedesca il 17 maggio 2010 alle ore
7:40 chiedendo di spostarlo al 28 maggio 2010 alle 9:03; che lo stesso giorno
il consulente del personale ha chiesto, tramite e-mail alle ore 07:55, di
inviare "una nuova comunicazione affinché io possa capire cosa mi ha scritto"
e che sempre il 17 maggio 2010 alle ore 13:56 l'assicurato ha comunicato di non
potere venire mercoledì e che sarebbe venuto il 28 maggio 2010 verso le 9:03
(cfr. Doc. B).
L'assicurato si è poi
presentato il 28 maggio come da lui anticipato, ma non è stato ricevuto in
quanto il consulente del personale aveva già l'agenda carica di appuntamenti
(cfr. Doc. A).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ritiene che il consulente del personale il pomeriggio del
17.
maggio 2010 avrebbe dovuto chiedere immediatamente all'assicurato la
motivazione alla base della richiesta di cambiamento della data
dell'appuntamento e successivamente stabilire se la richiesta poteva venire
accolta oppure no.
Egli non ha invece reagito
in alcun modo facendo sorgere nel ricorrente la legittima convinzione che il
colloquio di consulenza sarebbe stato spostato come da lui richiesto.
In simili condizioni, a
torto l'amministrazione ha considerato che l'assicurato non ha colpevolmente
partecipato al colloquio di consulenza del 19 maggio 2010.
La sanzione deve pertanto
essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione dell'8 luglio 2010 dell'URC di __________ è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'URC di __________
verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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