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Decisione

38.2010.52

Errato imp.ind.x insolv. 13.ma coperta da ind.xins.solo proporz.agli ultimi 4 mesi.AF esclusi da ind. Cassa detratto in modo errato i contrib.LPP.Parte dell'acconto(fr.3000)versato da DL va imputata s

4 aprile 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i restrittivi criteri posti dalla giurisprudenza federale, tutto ben

considerato non sono dati gli estremi per riconoscere all’insorgente non

patrocinato un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata va annullata e riformata

nel senso che per il periodo dall’8 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010

all'assicurato va riconosciuta l'indennità d'insolvenza per un importo massimo

di fr. 6'924.20 lordi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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