38.2010.54
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15 novembre 2010Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2010.54
Data decisione, Autorità:
15.11.2010, TCA
Titolo:
Diritto a ind.di disocc.negato,poiché la moglie,quale socia gerente con una quota di fr.19'000 della Sagl ex DL del marito,riveste una posiz.analoga a quella di un DL. Respinta la richiesta di essere convocato.In effetti non è stata presentata una domanda espressa di procedere a un'udienza pubblica
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 8 cpv. 1 let. a e b LADI
art. 10 agg. 11 LADI
art. 31 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.54
DC/sc
Lugano
15 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 luglio
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 luglio 2010 la Cassa CO 1 ha confermato il rifiuto delle indennità di disoccupazione a RI 1, in quanto sua moglie è socia e
gerente della ditta __________ (cfr. Doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede di poter beneficiare delle indennità di disoccupazione.
Egli
sottolinea di avere svolto esclusivamente delle attività di natura
tecnico-commerciale, che la contabilità e gli aspetti amministrativi sono stati
affidati ad una fiduciaria e che "la gerente controfirmava i documenti da
loro preparati e verificati" (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 30 settembre 2010 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva in particolare:
"
(…)
Questa società ha quale socia e gerente la
signora __________, la quale detiene un diritto di firma un diritto di firma
individuale ed è pure azionista maggioritaria (quota di Fr. 19'000.00 su un
capitale di fr. 20'000.00).
(…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i
seguenti elementi:
a) la
società __________ è una società costituita dalla moglie del ricorrente che,
oltre ad esserne di fatto la proprietaria, svolge funzione di socia e gerente
con diritto di firma individuale;
b) anche
dopo il licenziamento del marito, la società continua ad essere attiva e non è
in fallimento.
Da quanto precede si può tranquillamente
concludere che in analogia a quanto stabilito dall'art. 31 cpv. 3 lett. b e c
non sono dati i presupposti per il diritto alle indennità di disoccupazione.
La moglie dell'assicurato continua a svolgere la
funzione di socia e gerente, con firma individuale, della __________ anche dopo
il licenziamento del marito.
Il fatto di aver regolarmente ottemperato agli
obblighi contributivi non consente l'automatico riconoscimento delle indennità.
Decisivo è il fatto d'essere il coniuge del titolare della società, situazione
che da sola impedisce l'erogazione delle indennità di disoccupazione. Data la
posizione della moglie non è nemmeno necessario effettuare altre ricerche che non
sortirebbero l'effetto di conseguire un diritto escluso dalla legge. (…)"
(Doc. IV)
1.4. Il 10
ottobre 2010 l'assicurato ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale chiede di
poter essere al beneficio delle indennità di disoccupazione e rileva:
"
(…)
Già nel momento dell'assunzione è comparso
l'eventualità del mancante diritto societario ai incentivi per la creazione di
nuovi posti di lavoro ed all'assunzione delle persone difficilmente
collocabile- diritto poi accordato alla __________ nonostante la parentela con
la gerente. Le autorità non hanno riscontrato elementi di interferenza
decisionale e di incompatibilità nella direzione della società (v. allegato).
Nel periodo della mia attività di dipendente, e
tuttora oggi, la gestione finanziaria della ditta e le sue dichiarazioni verso
le autorità, (IVA, imposte, enti sociali, ecc.), sono state eseguite dalla __________
– __________, Sig. Direttore __________. Loro stessi hanno iniziato anche la
procedura d'incasso (precetto esecutivo) di crediti nel mese di luglio 2009.
Dichiaro che le mie mansioni di tecnico
commerciale e progettista non permettevano di influenzare in alcun modo le
decisioni della società. L'attuale situazione finanziaria della società è
dovuta esclusivamente ai mancati incassi dal debitore __________, tuttora in
disputa legale con esso. (v. allegati).
Come risulta dal bilancio e conto del 2009 e 2008
(v. allegati), l'estratto dell'ultimo incasso del 7.12.2009 di CHF 4659.10 e
saldo al 31.12.2009 di CHF 3521.98 (v. allegato) nonché dall'estratto conto
dell'ottobre 2009 con il saldo del CHF 4094.95 l'unico motivo della disdetta, indipendentemente dalla volontà alcuna della gerente oppure le
mie presupposte influenze, è il mancante incasso dal ns. principale debitore
che ammonta a ca. CHF 95000. Devo precisare che nel mese di maggio 2009 il
saldo del conto ammonta ancora a CHF 41575.96 nonostante la società ha saldato
la maggior parte dei suoi debiti (v. allegati).
Durante tutto il periodo del mio contratto di lavoro
la __________ ha saldato, i suoi obblighi societari (AVS, AI, ecc.) e ha
sostenuto le spese d'incassi per salvare l'attività.
Tengo a precisare che durante la mia attività di
dipendente, la gerente controfirmava i documenti preparati dalla __________ e
non ha dovuto prendere alcuna decisione in senso risolutorio per quanto
concerne la menzionata problematica della ditta come prue io non potevo nè
influenzarla né determinare alcunché in questo senso. Essa non ha accettato il
fallimento per poter permettere lo svolgimento delle procedure legali per
l'incasso dei debiti. La procedura è tutelata dalla Pretura di __________ e
dalla __________ di __________. (v. allegato)
La volontà d'incasso e la ricerca di vie
bonifiche per esso possono essere testimoniale sia dalla Camera di Commercio di
__________ (Direttore __________) sia da parte della __________.
Quali hanno tentato le mediazioni per ora senza
alcun successo (v. allegati).
In ultimo faccio presente che mia moglie è di
professione medico e non ha mai svolto una attività lucrativa e retribuita
all'interno della società. Nel suddetto periodo ha lavorato come dipendente
dell'Ospedale __________ di __________ (v. allegato). Come già detto la
gestione societaria era di compito della __________. (…)" (Doc. VI)
Il 22
ottobre 2010, al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
La Cassa ha esaminato l'ulteriore documentazione
presentata dalla controparte e nel merito ribadisce che, allo stato, non può
che riconfermarsi nella risposta di causa del 30 settembre 2010 in quanto la società __________ è tuttora attiva, la moglie del ricorrente svolge funzione di
socia e gerente con diritto di firma individuale e detiene il 95% del capitale
sociale." (Doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il ricorrente ha oppure no diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 1° febbraio 2010.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Sempre
secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre
2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C
71/01).
Secondo
il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il
campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge
di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di
coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza
C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre
REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Il
principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che
riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto
all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle
disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non
avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag.
130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B.
Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to
3.3.3.3.2. pag. 123, ).
2.3. Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Il primo giudice ha infine correttamente
precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso
considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.
51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli
disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di
commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso
solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per
il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in
parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in
modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma
della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione
(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella
fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre
2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione
della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.
2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a
ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di
diniego. (…)"
In una
sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
"
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,
rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della
P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata
ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei
compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono
le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la
legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.
e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile
giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità
psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando
nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione
dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die
Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,
nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,
avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione
a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e
dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente
delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal
senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro
dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non
esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le
richieste di indennità per intemperie sono state respinte."
In una
sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la
nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di
disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere
stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di
socia gerente.
L’Alta
corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise;
il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans
l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.
9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de
travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.
En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas
détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de
chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let.
c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation
de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C
193/04)
In una sentenza C 270/04
del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale
questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di
disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al
collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro
nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto
di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha
rilevato:
"
(...)
2.2 Giusta
Considerandi
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
2.3
Con la
sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di
quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella
occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una
società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore
-, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto -
ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7
giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione
se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le
decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se
così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di
disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di
indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata
del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4
Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).
2.5
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al
coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza
inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.
dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera
determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di
impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre
2004.
in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita
di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6
La presente
Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non
si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di
prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità
di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).
2.7
Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua
posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla
ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte
firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la
capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit
[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può
escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione
alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli
atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle
disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un
ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla
ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il
diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.
2.8
Idoneità al
collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente
rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto
esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e
di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del
normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà
neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale
relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le
ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un
paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente
il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle
offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano
assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di
natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.
55.
consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza
fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad
es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del
diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza
8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" (...)
6.
Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des
Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze
rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und
Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu
und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96
lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der
geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie
Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).
7.
7.1
Der Beschwerdeführer wendet ein, seine
Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen
an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss
würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie
hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2
sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen.
Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über
die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2.
Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f. hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu verstehen, dass
gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht bezugsberechtigt
sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit
bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer Behinderung
gesetzt worden.
7.2
Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat
sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig
Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz
in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen
gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem
Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften
verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe
durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen
Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der
bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr
notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen
überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb
nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in
diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen
werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der
Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C 160/04).
Diesbezüglich sind keine Gründe für eine
Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"
2.4
Nell’evenienza concreta dalla
dagli atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato in qualità di tecnico
di vendita presso la __________ di __________ dal 1° novembre 2007 al 31
gennaio 2010 (cfr. Doc. 52).
Il 28
novembre 2009 l’assicurato è stato licenziato per "motivi finanziari –
sospensione d'attività – insolvibilità aziendale per debiti (ndr. recte: crediti)
non incassati" (cfr. Doc. 53).
La moglie del ricorrente risulta
iscritta a RC quale socia gerente e con una quota di fr. 19'000.-- su un
capitale di fr. 20'000.-- con diritto di firma individuale della __________.
L’ulteriore quota di fr. 1'000.--
è detenuta da un'altra persona, quale socio senza diritto di firma.
Scopo sociale della Sagl
è:
" Il
software aziendale ed il supporto tecnologico; essa intende appoggiare la
progettazione e la modellazione elettronica di articoli tecnici e di loro
stampi presso le aziende industriali del settore; l'import-export in
genere." (estratto RC, Doc. 51)
L’assicurato si è iscritto
in disoccupazione, postulando il versamento di indennità al 100% a decorrere
dal 1° febbraio 2010 (cfr. Doc. 52).
La Cassa, con decisione
del 5 luglio 2010 confermata dalla decisione su opposizione del 16 luglio 2010,
gli ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, in quanto sia moglie è socia e gerente della Sagl sua ex
datrice di lavoro (cfr. Doc. 1).
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non può che approvare l'operato della
Cassa.
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. consid. 2.4., 2.5.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C
270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del
30.
agosto 2001).
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello
di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il
rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione
in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22
pag. 240).
Per inciso è utile
segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il
rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno
2004).
D'altra parte, emerge
dagli atti che la ditta ha manifestato l'intenzione di proseguire la propria
attività (cfr. Doc. B5: "chiedo gentilmente un appuntamento anche di breve
durata per poter valutare insieme a Lei una soluzione che eviti
l'autofallimento della __________. Pur avendo un credito di ca. 100'000.--
saremmo costretti a chiudere per via dei ns. debitori, anziché allargare le ns.
attività ed assumere personale. Ci spiacerebbe tanto visto l'avanzamento delle
nostre attività insieme alla __________ (__________) e __________ (__________)
per i depuratori in __________ e __________, forniture di stampi ed articoli
tecnici e design in Ticino, ecc.").
Ora, siccome sua moglie –
al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. DTF 129 V consid.
1; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF 927/05 dell'11 aprile
2007), rivestiva – e riveste tuttora – nella Sagl una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro, a ragione l'amministrazione gli ha negato il
diritto all'indennità di disoccupazione.
2.5
Nel suo ricorso RI 1 ha
chiesto al TCA di essere convocato.
Il TCA rileva innanzitutto
che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il
diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché
superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,
I 472/06, consid. 2).
Del resto
dagli atti prodotti emerge chiaramente la correttezza della decisione su
opposizione della Cassa.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel caso
in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove, come ad esempio le audizioni postulate dalla ricorrente (cfr. doc. I,
VI).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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