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38.2010.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 novembre 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre

2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C

71/01).

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di

coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.

sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza

C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre

REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei

arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Il

principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che

riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto

all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle

disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non

avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag.

130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B.

Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to

3.3.3.3.2. pag. 123, ).

2.3. Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Il primo giudice ha infine correttamente

precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso

considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.

51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli

disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso

solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per

il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in

parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in

modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma

della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione

(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella

fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre

2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione

della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.

2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

In una

sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

"

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non

si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,

rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della

P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata

ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei

compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono

le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la

legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.

e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile

giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità

psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando

nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione

dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die

Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,

nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,

avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione

a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e

dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente

delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal

senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro

dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non

esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le

richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

In una

sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la

nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di

disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere

stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di

socia gerente.

L’Alta

corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise;

il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans

l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.

9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de

travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.

En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une

possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas

détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de

chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let.

c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation

de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal

fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C

193/04)

In una sentenza C 270/04

del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale

questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al

collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro

nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto

di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

2.2 Giusta

Considerandi

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3

Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore

-, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto -

ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7

giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione

se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le

decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se

così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di

disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di

indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata

del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4

Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004.

in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita

di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6

La presente

Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non

si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7

Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può

escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli

atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle

disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un

ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla

ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il

diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8

Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55.

consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1

Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del

diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)

In una sentenza

8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:

" (...)

6.

Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des

Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze

rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und

Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu

und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96

lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der

geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie

Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).

7.

7.1

Der Beschwerdeführer wendet ein, seine

Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen

an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss

würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie

hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2

sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen.

Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über

die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2.

Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f. hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu verstehen, dass

gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht bezugsberechtigt

sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit

bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer Behinderung

gesetzt worden.

7.2

Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat

sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig

Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz

in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen

gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem

Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften

verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe

durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen

Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der

bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr

notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen

überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb

nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in

diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen

werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der

Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C 160/04).

Diesbezüglich sind keine Gründe für eine

Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"

2.4

Nell’evenienza concreta dalla

dagli atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato in qualità di tecnico

di vendita presso la __________ di __________ dal 1° novembre 2007 al 31

gennaio 2010 (cfr. Doc. 52).

Il 28

novembre 2009 l’assicurato è stato licenziato per "motivi finanziari –

sospensione d'attività – insolvibilità aziendale per debiti (ndr. recte: crediti)

non incassati" (cfr. Doc. 53).

La moglie del ricorrente risulta

iscritta a RC quale socia gerente e con una quota di fr. 19'000.-- su un

capitale di fr. 20'000.-- con diritto di firma individuale della __________.

L’ulteriore quota di fr. 1'000.--

è detenuta da un'altra persona, quale socio senza diritto di firma.

Scopo sociale della Sagl

è:

" Il

software aziendale ed il supporto tecnologico; essa intende appoggiare la

progettazione e la modellazione elettronica di articoli tecnici e di loro

stampi presso le aziende industriali del settore; l'import-export in

genere." (estratto RC, Doc. 51)

L’assicurato si è iscritto

in disoccupazione, postulando il versamento di indennità al 100% a decorrere

dal 1° febbraio 2010 (cfr. Doc. 52).

La Cassa, con decisione

del 5 luglio 2010 confermata dalla decisione su opposizione del 16 luglio 2010,

gli ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, in quanto sia moglie è socia e gerente della Sagl sua ex

datrice di lavoro (cfr. Doc. 1).

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non può che approvare l'operato della

Cassa.

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di

un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (cfr. consid. 2.4., 2.5.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del

30.

agosto 2001).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello

di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il

rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione

in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22

pag. 240).

Per inciso è utile

segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il

rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno

2004).

D'altra parte, emerge

dagli atti che la ditta ha manifestato l'intenzione di proseguire la propria

attività (cfr. Doc. B5: "chiedo gentilmente un appuntamento anche di breve

durata per poter valutare insieme a Lei una soluzione che eviti

l'autofallimento della __________. Pur avendo un credito di ca. 100'000.--

saremmo costretti a chiudere per via dei ns. debitori, anziché allargare le ns.

attività ed assumere personale. Ci spiacerebbe tanto visto l'avanzamento delle

nostre attività insieme alla __________ (__________) e __________ (__________)

per i depuratori in __________ e __________, forniture di stampi ed articoli

tecnici e design in Ticino, ecc.").

Ora, siccome sua moglie –

al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. DTF 129 V consid.

1; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF 927/05 dell'11 aprile

2007), rivestiva – e riveste tuttora – nella Sagl una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, a ragione l'amministrazione gli ha negato il

diritto all'indennità di disoccupazione.

2.5

Nel suo ricorso RI 1 ha

chiesto al TCA di essere convocato.

Il TCA rileva innanzitutto

che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il

diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,

I 472/06, consid. 2).

Del resto

dagli atti prodotti emerge chiaramente la correttezza della decisione su

opposizione della Cassa.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso

in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove, come ad esempio le audizioni postulate dalla ricorrente (cfr. doc. I,

VI).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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