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Decisione

38.2010.57

AD non finanziato corso di perfez.quale autista categoria D.Adempiuta condiz.della diffic.collocab.,ma non quella del miglior.dell'idon.al colloc.Semplice dich.di una ditta interessata a collaborare s

7 febbraio 2011Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti per l'assunzione

sono invece così enumerati:

"

(…)

In genere le compagnie richiedono:

► età minima 21 anni

► licenza di

condurre, categoria B (auto) da almeno 2 anni, oppure licenza di condurre,

categoria C da almeno 1 anno, oppure licenza di condurre, categoria D (autobus)

► non aver

subito il ritiro della licenza nei 2 anni che precedono l'assunzione

► conoscenze linguistiche (tedesco e francese)

► certificato medico

► estratto del casellario giudiziale

L'assunzione avviene tramite un bando di concorso

emanato dalle aziende pubbliche di trasporto con inserzioni sulla stampa

locale, possono essere previsti test di selezione. (…)" (Doc. A5)

Come visto (cfr. consid. 2.6),

la giurisprudenza federale esige, per ammettere che un corso migliori

l'idoneità al collocamento che non ci si trovi in presenza di un vantaggio

tecnico, bensì che le possibilità di ottenere un impiego siano effettivamente

migliorate in modo importante. Non basta invece un potenziale miglioramento

senza alcun vantaggio immediato.

Se è dunque vero, come

sostiene la rappresentante dell'assicurato, che la giurisprudenza non richiede

che l'assicurato si sia già procurato un posto di lavoro prima di iniziare il

corso, il Tribunale federale pretende comunque che le possibilità di reperire

una nuova occupazione grazie al corso migliorino immediatamente in maniera

importante.

Alla sua domanda del 28

dicembre 2009 RI 1 ha allegato una dichiarazione della ditta __________ del

seguente tenore:

"

Con la presente dichiariamo che siamo

interessati a collaborare, su chiamata, con il signor RI 1 – __________, nel

caso avesse la patente di guida "D" (conducente di torpedoni) o nel

caso si dovesse liberare un'occupazione al 100%." (Doc. 12)

Questa dichiarazione, come

quella citata nella sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008, non è sufficiente

per permettere di concludere che il corso avrebbe migliorato l'idoneità al

collocamento del ricorrente.

Su richiesta del TCA l'URC

di __________ ha fatto pervenire i dati relativi al periodo dicembre 2009 –

gennaio 2010 dai quali risultano in particolare 22 conducenti di autobus in

cerca di impiego di cui la maggior parte con più di 3 anni di esperienza (cfr.

Doc. X1).

Questo Tribunale nota

inoltre che l'assicurato nel corso del 2010 non ha mai esercitato l'attività di

autista di torpedoni anche a causa di un'inabilità lavorativa iniziatasi il 24

gennaio 2010 e protrattasi fino al 24 ottobre 2010 e più al 50%, ciò che non gli

ha impedito di ottenere la licenza di circolazione categoria D il 23 febbraio

2010 (cfr. doc. B) e di essere contattato a fine maggio dalla ditta __________

di __________ per una sostituzione di qualche giorno (cfr. Doc. XI).

RI 1, non ha peraltro mai

neppure esercitato la professione di autista di mezzi pesanti, dopo avere

conseguito la licenza C il 2 novembre 2009. Tutte le ricerche di lavoro da lui

compiute non hanno infatti avuto esito favorevole (cfr. Doc. A1).

Alla luce di questi

elementi, considerato il numero di disoccupati nel settore specifico e la

mancanza di esperienza dell'assicurato quale autista di mezzi pesanti e di

torpedoni, questo Tribunale, ritiene che il corso in questione non abbia

migliorato concretamente e in misura importante l'idoneità al collocamento

dell'assicurato.

La decisione su

opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

A nulla di diverso può

portare la circostanza evocata dalla rappresentante del ricorrente relativa ad

un potenziamento, nei prossimi anni, dei trasporti pubblici:

" (…)

Nell'ambito del Piano dei trasporti del __________,

è previsto un potenziamento delle linee urbane che percorreranno 1'623'459 km anziché 1'175'704 come finora, con un potenziamento quindi di oltre ¼. Per le linee

regionali è previsto un potenziamento di altri 270'145 km.

La Città di __________ (__________), nel corso

del 2008, ha anticipato il potenziamento di alcune linee (potenziamento della

Considerandi

linea 4 e istituzione di una nuova linea verso il Comune di __________ e la

zona di __________), potenziamento che da solo ha comportato l'assunzione di

ben 22 nuovi autisti.

Anche il servizio autopostale ha confermato

all'assicurato che sono sempre alla ricerca di autisti.

Il settore dei trasporti pubblici, in pieno

sviluppo, presenta quindi ottime possibilità di collocamento che con l'apertura

della Galleria del __________ nel corso di quest'anno saranno ulteriormente

migliorate. (…)" (Doc. I, pag. 7)

Questo fatto indiscutibile

non è infatti di alcuna utilità nel caso concreto per il ricorrente per i

motivi appena esposti.

Tale conclusione è

peraltro confermata dal fatto che un colloquio con la __________ ha avuto luogo

soltanto il 14 dicembre 2010 e che l'assicurato, in seguito allo stesso, non ha

avuto nessuna conferma di assunzione, per il fatto che "i nuovi autisti

saranno assunti nel corso dell'anno, in vista tra l'altro dell'apertura della

galleria __________" (cfr. Doc. XXI).

Il fatto che, dopo quasi

un anno del conseguimento della licenza di circolazione D, l'assicurato non abbia

ancora ottenuto un'occupazione duratura in qualità di autista di torpedoni,

conferma che il corso di perfezionamento da lui frequentato non ha migliorato

concretamente e in misura importante la sua idoneità al collocamento, tanto più

se si considera che il termine quadro per la riscossione è scaduto il 3

settembre 2010.

Il TCA rinuncia infine a

richiamare gli incarti di altri assicurati ai quali l'amministrazione avrebbe

riconosciuto il diritto alle prestazioni della LADI per il medesimo corso di

perfezionamento, come richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. Doc.

VI).

Già solo per l'esiguità

del numero di casi segnalati (cfr. Doc. A2; Doc. I, pag. 3 e pag. 5) non esistono

infatti gli estremi per applicare nel caso concreto il principio del diritto

dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. il consid. 5 della sentenza 8C_48/2008

del 16 maggio 2008 riprodotto al consid. 2.6).

Si ricorda peraltro che in

una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale federale non ha

confermato una sentenza del TCA che aveva riconosciuto ad un assicurato il

diritto alle prestazioni della LADI per un corso di perfezionamento, proprio

sulla base del principio citato.

L'Alta Corte si è al

riguardo così espressa:

"

2.

In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo

stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il

riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del

corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e

incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo

cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per

beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni

casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia

a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il

cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,

sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità

esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e

affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio

dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,

fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto

intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa

effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid.

3.7

pag. 20; 126 V 390 consid. 6a

pag. 392; 122 II 446 consid. 4a

pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla

qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha

rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano

frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo

corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta

tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti,

come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la

legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un

singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata

dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che

si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato

diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio

cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.

5.

La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le

spese, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di

conseguenza poste a carico dell'assicurata opponente. Tenuto conto delle

particolari circostanze del caso, si prescinde tuttavia eccezionalmente dal

prelevare simili spese."

Poiché l'amministrazione, a

proposito del finanziamento attraverso le prestazioni LADI del corso per

ottenere la licenza di condurre categoria D, non ha adottato nessuna prassi

costante derogante alla legge con l'intenzione di mantenerla in futuro, il

principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità non torna in concreto

applicabile (cfr. STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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