38.2010.57
AD non finanziato corso di perfez.quale autista categoria D.Adempiuta condiz.della diffic.collocab.,ma non quella del miglior.dell'idon.al colloc.Semplice dich.di una ditta interessata a collaborare s
7 febbraio 2011Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2010.57
Data decisione, Autorità:
07.02.2011, TCA
Titolo:
AD non finanziato corso di perfez.quale autista categoria D.Adempiuta condiz.della diffic.collocab.,ma non quella del miglior.dell'idon.al colloc.Semplice dich.di una ditta interessata a collaborare su chiamata con ass.qualora avesse patente D non suffic.Non applic.diritto all'uguagl.nell'illegalità
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 59 LADI
art. 60 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.57
DC/sc
Lugano
7 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 luglio
2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1973, si è iscritto per il collocamento il 1° ottobre 2008 cercando un
impiego come autista/magazziniere, frigorista (senza attestato di capacità).
Il termine
quadro per la riscossione della prestazione si è protratto dal 1° ottobre 2008
al 30 settembre 2010.
Il 3
dicembre 2009 l'assicurato ha inoltrato all'URC di __________ una richiesta per
poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un
corso di perfezionamento individuale quale autista categoria D (conducente di
torpedoni), presso l'Autoscuola __________ di __________, per un costo
complessivo di fr. 5'300.-- (cfr. Doc. 10).
Dal 24
gennaio 2010 RI 1 è stato inabile al lavoro per infortunio.
1.2. L'URC di __________
ha respinto la domanda con decisione formale del 7 gennaio 2010 (cfr. Doc. 3),
confermata con decisione su opposizione dell'8 febbraio 2010 (cfr. Doc. A1,
inc. 38.2010.14).
L'assicurato,
mediante una patrocinatrice, ha inoltrato un ricorso davanti al TCA.
Quella
vertenza è stata risolta mediante una transazione, omologata dal giudice, nel
senso che gli atti sono stati rinviati all'amministrazione per nuovi
accertamenti (cfr. decreto di stralcio del 14 giugno 2010, inc. 38.2010.14).
1.3. Con
decisione su opposizione del 21 luglio 2010 l'URC di __________ ha nuovamente respinto la domanda rilevando in particolare che il presupposto del miglioramento
dell'idoneità al collocamento deve essere esaminato al momento della
presentazione della domanda per cui un potenziale datore di lavoro deve
attestare a quel momento che è disposto ad assumere l'assicurato, ciò che non è
il caso per la dichiarazione della ditta __________; che vi sono 23 disoccupati
totali con patente C e D; che l'assicurato non ha trovato impiego quale autista
con la patente C e infine che, difficilmente un datore di lavoro consegna un
mezzo del valore superiore a 500'000.-- franchi a una persona senza esperienza
nel ramo specifico (cfr. Doc. A1).
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA.
La sua
patrocinatrice ha dapprima affermato che nè la legge né le direttive della SECO
esigono, per poter finanziare un corso di perfezionamento da parte
dell'assicurazione contro la disoccupazione che l'assicurato abbia già reperito
con certezza un nuovo impiego.
La
rappresentante del ricorrente ha poi chiesto l'accoglimento del ricorso
rilevando in particolare:
"
(…)
Va quindi esaminato se la formazione teorica e
pratica per la patente di categoria D (conducente di bus) sia atta a migliorare
notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. La risposta è
affermativa, perché come dimostrato sopra, il settore dei trasporti pubblici su
gomma nella regione è in piena espansione. Inoltre, è il settore - tra quelli
che entrano in considerazione per l'assicurato - con uno dei tassi di
disoccupazione più basso.
Una ditta attiva nel settore ha poi già
confermato all'assicurato che nell'immediato potrà trovare un impiego perlomeno
su chiamata, in attesa che si liberasse un posto al 100%.
Infine, la formazione va incontro alla necessità
dell'assicurato di trovare un lavoro adatto alle proprie condizioni di salute
che gli impongono un lavoro in cui non deve sollevare oltre 3 kg sopra l'altezza del petto e non oltre 25 kg all'altezza dei fianchi, motivo per cui aveva dovuto
abbandonare il precedente lavoro svolto per 5 anni a piena soddisfazione del
datore di lavoro.
Si ricorda che tra pochi mesi l'assicurato
esaurirà il diritto alle indennità di disoccupazione e che nonostante gli
ottimi attestati e l'impegno dimostrato non è riuscito a trovare a tutt'oggi un
posto di lavoro adeguato, per cui la strada scelta costituisce certamente una
scelta opportuna per poter trovare un impiego.
Prove: doc., richiamo incarto da URC
Le eventuali modifiche che fossero intervenute
nello stato di salute dell'assicurato in seguito all'infortunio del 24.1.10,
tuttora pendente, non sono rilevanti, ritenuto che fa stato la situazione al
momento della richiesta del provvedimento.
Qualora per denegatissima ipotesi il presente
ricorso fosse respinto, si chiede di tenere conto, nella fissazione e
ripartizione delle spese e ripetibili, del fatto che le motivazioni addotte
nelle decisioni su opposizione non hanno permesso di valutare compiutamente la
correttezza delle argomentazioni dell'URC, che ha a più riprese rifiutato di
fornire delle indicazioni rilevanti per poter valutare la situazione sul
mercato dei lavoro per autisti di bus dal punto di vista dell'URC (v. scambi di
mail allegati e sopra punto 2 ." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 23 settembre 2010 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(…)
In base agli elementi summenzionati, riteniamo
che la richiesta di poter seguire una formazione volta ad ottenere la patente D nasce da un desiderio personale
dell'assicurato, non da un'esigenza legata al mercato del lavoro; ragione per
cui riteniamo che non vi siano i presupposti per la presa a carico dei costi
del corso stesso." (Doc. III)
1.6. Il 30 settembre
2010 la rappresentante dell'assicurato ha chiesto in particolare di richiamare
dall'URC di __________ gli incarti relativi ai casi in cui dal 2008 sono stati
finanziati corsi di formazione per l'ottenimento della patente D e il richiamo
dall'URC delle statistiche relative a disoccupati con patente D dal dicembre
2008 al gennaio 2010 e il richiamo dei posti vacanti relativi a autisti con
patente D da luglio 2008 a febbraio 2009 (cfr. Doc. VI).
1.7. Il 18
ottobre 2010 il Presidente del TCA ha chiesto all'URC di __________ di inviare
le statistiche relative ai disoccupati autisti con patente D nei mesi di
dicembre 2009 e di gennaio 2010 e quelle dei posti vacanti relativi ad autisti
con patente D nel medesimo periodo (cfr. Doc. XI).
Il 20
ottobre 2010 il capo gruppo __________ ha inviato la documentazione richiesta
(cfr. Doc. X1-6).
A riguardo
il 1° dicembre 2010 la patrocinatrice dell'assicurato ha rilevato:
"
(…)
Vi comunico che
rinunciamo a presentare ulteriori osservazioni, rilevando come l'Ufficio
Regionale di Collocamento abbia solo ora dato seguito ad una richiesta di
chiarimento da tempo presentata; che rimangono sempre valide le argomentazioni
di cui al ricorso, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della rete di
trasporti pubblici." (Doc. XVI)
1.8. Il 18
ottobre 2010 il Presidente del TCA ha chiesto alla rappresentante del
ricorrente di comunicare se l'assicurato, dopo avere ottenuto la licenza di
condurre D il 23 febbraio 2010, ha lavorato come autista di torpedoni (cfr.
Doc. VIII).
La
patrocinatrice dell'assicurato il 26 ottobre 2010 ha così risposto:
"
(…)
Vi comunico che nel mese
di gennaio 2010 il ricorrente, in occasione di un corso di autodifesa
organizzato da una ditta di sicurezza presso cui sperava di trovare lavoro, aveva
subito un infortunio alla spalla per cui è tuttora in cura (inabilità al 100%
dal 24.01.2010, dal 25.10.2010 al 50%). Motivo per cui non ha più potuto effettuare
ricerche attive data l'impossibilità di poi accettare un eventuale lavoro.
A fine maggio era stato contattato dalla ditta __________
di __________ per una sostituzione di qualche giorno. Ditta che gli aveva pure
chiesto di fare la carta digitale per la registrazione di ore di guida, cosa
cui nel frattempo ha provveduto." (Doc. XI)
Il 28
ottobre 2010 l'URC ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni al
riguardo (cfr. Doc. XIV).
1.9. Il 7
dicembre 2010 la rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto
del seguente tenore:
"
(…)
Mi permetto segnalare che
oggi pomeriggio il sig. RI 1 è stato chiamato dalla __________, presso cui
aveva presentato una candidatura spontanea quale autista di bus. Gli è stato
dato un appuntamento per un colloquio con la sig.ra __________ il pomeriggio di
martedì 14 dicembre." (Doc. XIX)
Invitata
dal TCA a comunicare quale è stato l'esito del colloquio (cfr. Doc. XX) l'avv. RA
1 ha rilevato:
"
(…)
Informo che l'incontro del cliente con
la responsabile del personale della __________ è andato bene: è durato ca. 30
minuti e sono state approfondite tra l'altro le esperienze del sig. RI 1, in
parte già acquisite nel paese di origine quale conducente di camion e bus e
attualmente come tassista (teletaxi), l'assenza di precedenti, la capacità di
sostenere lo stress, ecc. Sono stati toccati tutti gli aspetti, compresi quelli
salariali e formativi specifici della __________.
Al momento, il cliente non ha nessuna conferma di
assunzione, per il fatto che i nuovi autisti saranno assunti nel corso
dell'anno, in vista tra l'altro dell'apertura della galleria __________." (Doc. XXI)
Il 14 gennaio 2011, l'URC di __________ ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. XXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Dagli atti
dell'incarto emerge che l'assicurato ha frequentato il corso di qualifica
professionale autista categoria D.
Questo
Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha
invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano
seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del
2 aprile 2004).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se il corso frequentato dal ricorrente debba o meno essere
finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Pertanto,
la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della
LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti
destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per
il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati
pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento
dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C
200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e
il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso
2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.5. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.6. La riqualificazione, il
perfezionamento o la reintegrazione professionale devono migliorare l'idoneità
al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima
Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
In una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso
inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio
del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso
"__________", in quanto non si trattava di una riconversione o di un
perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento.
Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base
e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del
ricorrente.
La nostra
Massima Istanza ha in particolare rilevato:
"
aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der
Kurs "__________" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer
Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung
der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem
Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine
gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem
technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich
beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer
selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei
unerheblich.
bb) Nachdem der
Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche
mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn
der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint
- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen
Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen
RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die
Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage
des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass
der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren
Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im
Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu
finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)
In una
sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il
ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”,
della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere
elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte
ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti,
non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva
all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.
In una
sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un
corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento
dell'assicurato e si è così espresso:
"
4.2 Entgegen der Ansicht der Vorinstanz stellt
der Schweisskurs nicht schon deshalb eine Grundausbildung dar, weil der
Beschwerdeführer über keinen Abschluss als Schweisser verfügt. Es ist zwar
richtig, dass bei der Abgrenzung zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher
Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne andererseits, ein beträchtlicher
Ermessensspielraum besteht. Im vorliegenden Fall dauert der Kurs vier Wochen,
weshalb bereits in Bezug auf die kurze Dauer der Charakter einer
Grundausbildung nicht gegeben ist (BGE 111 V 271 E. 2d S.
275).
4.3 Seit der Beschwerdeführer in der Schweiz ist,
arbeitete er als Maler/Gipser und Raumpfleger, weshalb die Verwaltung ihn in
diesen Bereichen als förderungswürdig erachtet. Dabei übersieht sie, dass es
sich bei den vom Beschwerdeführer in der letzten Zeit ausgeübten Tätigkeiten
stets um kurzfristige Anstellungen ohne Aussicht auf ein stabiles
Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Ferner wird ihm eine breite handwerkliche
Fähigkeit im Metallbau abgesprochen, zumal er darin keine Berufserfahrung in
der Schweiz nachweisen kann. Ein Schweisskurs würde der Vermittlungsfähigkeit
sodann nicht dienen.
Obschon sich der Beschwerdeführer seine
Berufserfahrung nicht in der Schweiz angeeignet hat, sondern auf hoher See, ist
sie nicht schon deshalb unberücksichtigt zu lassen. In der Teilnehmereinschätzung:
Schlüsselqualifikation Handwerk, Arbeit für Männer vom 29. Juni 2005 wurde dem
Versicherten einiges an handwerklichem Vorwissen attestiert. Seine Arbeiten
seien im Bereich Metall und Holz gut bis sehr gut gewesen und seine
Qualitätsansprüche würden sich mit den in der Schweiz geforderten decken. Auf
Grund seiner Tätigkeit und Ausbildung zum Matrosen ist die Aussage, er habe
Erfahrung mit Schweissarbeiten, durchaus nachvollziehbar. Demnach würde der
Beschwerdeführer die Voraussetzungen erfüllen, um am Schweisskurs teilnehmen zu
können und in der Folge die Schweisserprüfung EN 287 zu absolvieren. Im
Hinblick auf eine Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit erscheint es daher
keineswegs als unzweckmässig, wenn der Versicherte die vorliegend anbegehrte
kurze Massnahme absolviert und in der Folge über eine europaweit anerkannte
Schweisser-Prüfungsbescheinigung verfügt. Weil der Kurs
nicht auf die Erreichung eines höheren Berufsziels ausgerichtet ist und in
zeitlicher Hinsicht im Rahmen dessen liegt, was nach der Rechtsprechung als
arbeitsmarktliche Massnahme gelten kann, ist die Leistungspflicht der
Arbeitslosenkasse zu bejahen."
In una sentenza 8C_48/2008
del 16 maggio 2008 il Tribunale federale ha respinto la domanda di un
assicurato di frequentare durante circa cinque mesi un corso per diventare
autista di taxi, argomentando:
"
4.1 La juridiction cantonale a considéré que le
placement du recourant n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi et que la mesure sollicitée n'était pas de nature à
augmenter de manière significative son aptitude au placement. Elle a nié
l'existence d'une difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de
chauffeur de limousine ou de minibus, compte tenu notamment de son âge, de son
expérience professionnelle et de ses connaissances professionnelles et
linguistiques. En effet, l'assuré est titulaire de permis de conduire
professionnels des sous-catégories C1 et D1. Par ailleurs, selon le tribunal
cantonal, le marché de l'emploi dans ces domaines n'apparaissait pas
défavorable au regard du nombre restreint des recherches d'emploi restées
infructueuses et de la durée relativement brève du chômage au moment du dépôt
de la demande. A ce moment-là, en effet, le recourant était au chômage depuis
trois mois seulement, période durant laquelle il avait subi d'ailleurs une
incapacité de travail d'un mois environ (du 7 août au 5 septembre 2006). En
l'absence d'une difficulté de placement, la juridiction cantonale a laissé
indécis le point de savoir si la mesure requise était de nature à améliorer
l'aptitude au placement de l'intéressé, au regard de la situation du marché
dans le secteur des taxis à Z.________.
De son côté, le recourant allègue que s'il a
souhaité effectivement très tôt la prise en charge du cours de formation, il
est finalement resté au chômage pendant près d'une année, sans trouver une
seule possibilité d'emploi, en particulier, dans la profession de chauffeur de
limousines et de minibus. Selon lui, la formation en cause était dictée par les
exigences du marché du travail, la mesure sollicitée ayant été manifestement de
nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. Au sujet
de l'éventuelle saturation dans le secteur des taxis à Z.________, il relève
que le simple fait qu'il puisse exercer depuis le mois de juillet 2007 l'activité de chauffeur de taxi indépendant démontre précisément l'absence d'une telle
saturation.
4.2 Les allégations du recourant ne permettent
pas de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel son placement
n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. En
particulier, la durée du chômage ne laisse pas présumer à elle seule une
difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de chauffeur de
limousines ou de minibus, du moment que l'intéressé n'indique pas quelles ont
été ses démarches pour retrouver un tel emploi. Or, il incombe en principe à la
personne qui entend en déduire un droit d'apporter les preuves commandées par
la nature du litige (ATF 125 V 193 consid.
2 p. 195 et les références). Sur le vu des constatations de fait de la
juridiction cantonale, qui lient la Cour de céans (cf. consid. 1), il apparaît
bien plutôt que l'assuré était en mesure de faire valoir son expérience et ses
connaissances professionnelles dans l'activité exercée avant le chômage.
Au demeurant, quand bien même l'assuré a obtenu
la promesse d'engagement de la société Y.________ SA, celle-ci ne lui assurait
un emploi que dans la mesure de ses disponibilités. Or, en ce qui concerne
l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage
théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité,
l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans
le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel
précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc
pas aux conditions de l'art. 59 LACI (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 1c, 1987 n°12
p. 111 consid. 2c, et les références).
Cela étant, il n'y a pas de raison d'admettre que
la mesure requise était susceptible d'améliorer l'aptitude au placement.
Vu ce qui précède, les conditions du droit à la
prise en charge de la formation requise ne sont pas réalisées.
5.
Le recourant invoque le cas d'un autre assuré,
âgé de 35 ans, sans formation particulière et au chômage depuis six mois lors
du dépôt de sa demande, qui a obtenu de l'assurance-chômage la prise en charge
d'une formation comparable à la sienne. Ce faisant, il se plaint d'une
inégalité de traitement.
Le principe de l'égalité de traitement, consacré
à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des
situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid.
3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le
principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de
l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut généralement
pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement
appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée
du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9
p. 44 et les références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont
la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre
à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à
considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid.
6a p. 392, 116 V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les
références citées).
Les possibilités de placement d'un assuré peuvent
être influencées par de nombreux facteurs personnels ou professionnels et rien
n'indique, en l'espèce, que la situation de l'assuré qui a obtenu la mesure
requise est comparable à celle du recourant, en dépit de certaines
ressemblances. Au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'autorité
administrative en question entend persévérer dans une pratique qui serait
éventuellement contraire à la loi. Cela étant, le
recourant ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement."
2.7. Chiamato a pronunciarsi nel
caso concreto il TCA rileva innanzitutto che il presupposto della difficile
collocabilità (cfr. consid. 2.5 e STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 riprodotta
al consid. 2.6) è senz'altro realizzato, come ammesso dalla stessa consulente
del personale nel corso dell'udienza del 14 giugno 2010 (cfr. decreto di
stralcio del 15 giugno 2010, relativo all'incarto 38.2010.14).
L'unica questione da
affrontare è dunque quella relativa al miglioramento dell'idoneità al
collocamento.
A questo proposito il TCA
ritiene, contrariamente al parere dell'URC (cfr. consid. 1.5), che
l'assicurato abbia seguito il corso in questione semplicemente per soddisfare
il suo desiderio bensì per cercare di uscire dal suo stato di disoccupato.
Non a caso egli aveva
frequentato a sue spese (cfr. Doc. I, pag. 6) il corso per ottenere la licenza
categoria C ("Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso
totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può
essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore di 750 kg."), prima di seguire quello per ottenere la licenza categoria D ("Autoveicoli
adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non
compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio
con un peso non superiore di 750 kg;").
Dalla documentazione
allegata al ricorso emerge che "il conducente e la conducente di mezzi di
trasporto collettivi assicurano la guida di autobus, filobus o tram per il
trasporto di passeggeri nelle città e nelle regioni periferiche.
La formazione richiesta è
la seguente:
"
(…)
Il corso di formazione per l'ottenimento della
licenza di condurre, categoria D, è impartito da un maestro di guida;
requisiti richiesti:
► licenza di condurre, categoria C, da 1 anno (220 dischi), oppure.
► licenza di condurre, categoria B, + 46 ore di corsi di teoria e
54 ore di corsi di pratica, oppure
► licenza di guida, categoria C, senza guida (dischi) + 8 ore di
corsi di teoria e 24 ore di corsi di pratica.
Materie principali: tariffario e regolamenti
aziendali, comportamento e guida del mezzo di trasporto, inserimento
(accompagnato) su turni a partire dalle linee urbane, istruzione titoli di
trasporto a fasi regolari.
Alcune aziende, inoltre, prevedono test, esami e
verifiche interne. (…)" (Doc. A5)
Fatti
I requisiti per l'assunzione
sono invece così enumerati:
"
(…)
In genere le compagnie richiedono:
► età minima 21 anni
► licenza di
condurre, categoria B (auto) da almeno 2 anni, oppure licenza di condurre,
categoria C da almeno 1 anno, oppure licenza di condurre, categoria D (autobus)
► non aver
subito il ritiro della licenza nei 2 anni che precedono l'assunzione
► conoscenze linguistiche (tedesco e francese)
► certificato medico
► estratto del casellario giudiziale
L'assunzione avviene tramite un bando di concorso
emanato dalle aziende pubbliche di trasporto con inserzioni sulla stampa
locale, possono essere previsti test di selezione. (…)" (Doc. A5)
Come visto (cfr. consid. 2.6),
la giurisprudenza federale esige, per ammettere che un corso migliori
l'idoneità al collocamento che non ci si trovi in presenza di un vantaggio
tecnico, bensì che le possibilità di ottenere un impiego siano effettivamente
migliorate in modo importante. Non basta invece un potenziale miglioramento
senza alcun vantaggio immediato.
Se è dunque vero, come
sostiene la rappresentante dell'assicurato, che la giurisprudenza non richiede
che l'assicurato si sia già procurato un posto di lavoro prima di iniziare il
corso, il Tribunale federale pretende comunque che le possibilità di reperire
una nuova occupazione grazie al corso migliorino immediatamente in maniera
importante.
Alla sua domanda del 28
dicembre 2009 RI 1 ha allegato una dichiarazione della ditta __________ del
seguente tenore:
"
Con la presente dichiariamo che siamo
interessati a collaborare, su chiamata, con il signor RI 1 – __________, nel
caso avesse la patente di guida "D" (conducente di torpedoni) o nel
caso si dovesse liberare un'occupazione al 100%." (Doc. 12)
Questa dichiarazione, come
quella citata nella sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008, non è sufficiente
per permettere di concludere che il corso avrebbe migliorato l'idoneità al
collocamento del ricorrente.
Su richiesta del TCA l'URC
di __________ ha fatto pervenire i dati relativi al periodo dicembre 2009 –
gennaio 2010 dai quali risultano in particolare 22 conducenti di autobus in
cerca di impiego di cui la maggior parte con più di 3 anni di esperienza (cfr.
Doc. X1).
Questo Tribunale nota
inoltre che l'assicurato nel corso del 2010 non ha mai esercitato l'attività di
autista di torpedoni anche a causa di un'inabilità lavorativa iniziatasi il 24
gennaio 2010 e protrattasi fino al 24 ottobre 2010 e più al 50%, ciò che non gli
ha impedito di ottenere la licenza di circolazione categoria D il 23 febbraio
2010 (cfr. doc. B) e di essere contattato a fine maggio dalla ditta __________
di __________ per una sostituzione di qualche giorno (cfr. Doc. XI).
RI 1, non ha peraltro mai
neppure esercitato la professione di autista di mezzi pesanti, dopo avere
conseguito la licenza C il 2 novembre 2009. Tutte le ricerche di lavoro da lui
compiute non hanno infatti avuto esito favorevole (cfr. Doc. A1).
Alla luce di questi
elementi, considerato il numero di disoccupati nel settore specifico e la
mancanza di esperienza dell'assicurato quale autista di mezzi pesanti e di
torpedoni, questo Tribunale, ritiene che il corso in questione non abbia
migliorato concretamente e in misura importante l'idoneità al collocamento
dell'assicurato.
La decisione su
opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
A nulla di diverso può
portare la circostanza evocata dalla rappresentante del ricorrente relativa ad
un potenziamento, nei prossimi anni, dei trasporti pubblici:
" (…)
Nell'ambito del Piano dei trasporti del __________,
è previsto un potenziamento delle linee urbane che percorreranno 1'623'459 km anziché 1'175'704 come finora, con un potenziamento quindi di oltre ¼. Per le linee
regionali è previsto un potenziamento di altri 270'145 km.
La Città di __________ (__________), nel corso
del 2008, ha anticipato il potenziamento di alcune linee (potenziamento della
Considerandi
linea 4 e istituzione di una nuova linea verso il Comune di __________ e la
zona di __________), potenziamento che da solo ha comportato l'assunzione di
ben 22 nuovi autisti.
Anche il servizio autopostale ha confermato
all'assicurato che sono sempre alla ricerca di autisti.
Il settore dei trasporti pubblici, in pieno
sviluppo, presenta quindi ottime possibilità di collocamento che con l'apertura
della Galleria del __________ nel corso di quest'anno saranno ulteriormente
migliorate. (…)" (Doc. I, pag. 7)
Questo fatto indiscutibile
non è infatti di alcuna utilità nel caso concreto per il ricorrente per i
motivi appena esposti.
Tale conclusione è
peraltro confermata dal fatto che un colloquio con la __________ ha avuto luogo
soltanto il 14 dicembre 2010 e che l'assicurato, in seguito allo stesso, non ha
avuto nessuna conferma di assunzione, per il fatto che "i nuovi autisti
saranno assunti nel corso dell'anno, in vista tra l'altro dell'apertura della
galleria __________" (cfr. Doc. XXI).
Il fatto che, dopo quasi
un anno del conseguimento della licenza di circolazione D, l'assicurato non abbia
ancora ottenuto un'occupazione duratura in qualità di autista di torpedoni,
conferma che il corso di perfezionamento da lui frequentato non ha migliorato
concretamente e in misura importante la sua idoneità al collocamento, tanto più
se si considera che il termine quadro per la riscossione è scaduto il 3
settembre 2010.
Il TCA rinuncia infine a
richiamare gli incarti di altri assicurati ai quali l'amministrazione avrebbe
riconosciuto il diritto alle prestazioni della LADI per il medesimo corso di
perfezionamento, come richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. Doc.
VI).
Già solo per l'esiguità
del numero di casi segnalati (cfr. Doc. A2; Doc. I, pag. 3 e pag. 5) non esistono
infatti gli estremi per applicare nel caso concreto il principio del diritto
dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. il consid. 5 della sentenza 8C_48/2008
del 16 maggio 2008 riprodotto al consid. 2.6).
Si ricorda peraltro che in
una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale federale non ha
confermato una sentenza del TCA che aveva riconosciuto ad un assicurato il
diritto alle prestazioni della LADI per un corso di perfezionamento, proprio
sulla base del principio citato.
L'Alta Corte si è al
riguardo così espressa:
"
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo
stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il
riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del
corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e
incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo
cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per
beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni
casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia
a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il
cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,
sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità
esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e
affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio
dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,
fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto
intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa
effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid.
3.7
pag. 20; 126 V 390 consid. 6a
pag. 392; 122 II 446 consid. 4a
pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla
qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha
rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano
frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo
corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta
tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti,
come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la
legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un
singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata
dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che
si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato
diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio
cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.
5.
La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le
spese, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di
conseguenza poste a carico dell'assicurata opponente. Tenuto conto delle
particolari circostanze del caso, si prescinde tuttavia eccezionalmente dal
prelevare simili spese."
Poiché l'amministrazione, a
proposito del finanziamento attraverso le prestazioni LADI del corso per
ottenere la licenza di condurre categoria D, non ha adottato nessuna prassi
costante derogante alla legge con l'intenzione di mantenerla in futuro, il
principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità non torna in concreto
applicabile (cfr. STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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