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Decisione

38.2010.59

Sospens.di 3 giorni per essersi presentato a un colloquio di consul.con 15'di ritardo annullata.Ass.ha giustificato immed.il ritardo dicendo che un camion bloccava la sua auto.Il coll.ha comunque potu

10 gennaio 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una

seduta informativa.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella

decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha

osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non

per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una

successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano

certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la

dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza

federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non

presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli

non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi

più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,

poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era

intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma

immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio

di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre

avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per

contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la

sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerandi

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In

un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una

sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di

consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli

appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza

a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una

penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in

questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver

presenziato ad un appuntamento.

Nella

sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese

tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17.

L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata

brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente

del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

Il TFA,

in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a

un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato

per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua

discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse

in __________, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di

credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida

giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto

informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e

provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato

era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il

colloquio del 13 febbraio 2003.

In una

sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che

non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,

ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità

non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,

il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione

all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il

giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

In una

sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza e si è così espresso:

"

2.2

Wohl kommt den Beratungs- und

Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,

ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu

Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer

Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein

Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn

ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit

nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine

Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000

Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In

quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità

inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento

fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

2.4

In una

sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a 5 giorni di

sospensione ad un'assicurata che non aveva potuto partecipare a una seduta

informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo,

non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

In una

sentenza 8C_498/2008 del 5 gennaio 2009 il Tribunale federale ha confermato la

sospensione di 5 giorni inflitta ad un assicurato che si era presentato in

ritardo ad un colloquio di consulenza rilevando:

"

(…)

4.1

La juridiction cantonale a retenu que le

recourant s'était bien présenté à l'ORP le 16 août 2007, mais en retard, comme

il l'avait lui même admis. Prenant acte du fait qu'en cas d'arrivée tardive de

plus de 15 minutes, le conseiller en personnel n'est plus tenu de recevoir

l'assuré, elle a constaté, au degré de vraisemblance prépondérante, qu'une

telle situation avait dû se produire en l'occurrence. La réceptionniste,

présente ce jour-là selon les dires du recourant, avait en effet tenté en vain

de joindre le conseiller en personnel. Considérant que le retard de l'assuré

dépassait 15 minutes, la juridiction cantonale en a déduit que l'office intimé

avait, à juste titre, assimilé cette circonstance à une absence à l'entretien

de conseil du 16 août 2007.

4.2

Comme en procédure cantonale, le recourant

soutient que dans la mesure où il connaissait le nom de la réceptionniste

présente le 16 août 2007 entre 15 h 30 et 16 heures, il était évident qu'il se

trouvait à l'ORP ce jour là. Or, selon lui, la loi sanctionne l'absence mais

non l'arrivée tardive. Il fait dès lors valoir que la procédure en matière

d'arrivée tardive instituée par l'administration viole les articles 17 al. 3

let. b et 30 al. 1 let. e LACI.

4.3

4.3.1

Les moyens du recourant ne sont pas fondés.

Tout d'abord, personne ne conteste que l'intéressé s'est rendu à l'ORP le 16

août 2007, dans l'après-midi. De plus, ainsi que l'admet le recourant, il était

en retard au rendez-vous en question. A cet égard, les premiers juges ont

constaté que le retard de l'assuré dépassait 15 minutes et que la

réceptionniste n'a plus pu atteindre le conseiller en personnel de l'assuré.

Sur la base de ces constatations, qui lient le

Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que le comportement de l'assuré était

de nature à faire échouer l'entretien de conseil du 16 août 2007. Par ailleurs,

contrairement à ce que soutient le recourant, la loi, plus précisément l'art.

30.

al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le

fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions

normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.

art. 21 al. 2 OACI).

Quant à l'art. 30 al. 1 let. e LACI, invoqué par

le recourant, il prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de

quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément

ou sur demande et d'aviser. Cette disposition n'est pas pertinente en l'espèce,

dès lors qu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir violé son devoir de

renseigner les autorités administratives.

4.3.2

On ajoutera que la situation du recourant

n'est pas comparable à celle de l'assuré qui a fait l'objet de l'arrêt C 123/04

du 18 juillet 2005 (DTA 2005 p. 273). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des

assurances a considéré que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de

conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur

le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au

sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses

obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant

cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en

considération.

Le fait - mentionné dans la décision sur

opposition et non contesté par le recourant - que celui-ci ne s'est pas

présenté à un entretien de conseil fixé au 27 juillet 2007 en raison d'un oubli

(sans être sanctionné) tend à démontrer que l'assuré ne remplit pas de manière

irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Une suspension

du droit à l'indemnité était donc justifiée.

4.4

En ce qui concerne la durée de la suspension,

retenant une faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à

cinq jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6

Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da

applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

In una

sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte in

particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30.

Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht

bundesrechtskonform."

(STFA C 268/98 Hm del 22

dicembre 1998)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.7

Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C

327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per

questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle

date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7.

agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il

compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una

corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla

Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la

timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Nell'evenienza

concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato il 23 aprile 2010 è

stato convocato per un colloquio di consulenza per il lunedì 17 maggio 2010

alle ore 9:00 (cfr. Doc. 1).

Egli si è

presentato alle ore 9:15.

RI 1 ha

giustificato il ritardo con il fatto che la sua auto è stata bloccata da un

autocarro parcheggiato in modo da non consentirgli la partenza e che la ricerca

del proprietario gli ha fatto perdere 20 minuti (cfr. Doc. 5).

Il TCA ha

potuto appurare che l'assicurato ha immediatamente giustificato il suo ritardo,

peraltro di un solo quarto d'ora (cfr. per un ritardo maggiore, la STF

8C_498/2008 riprodotta al consid. 2.4) illustrandone subito con precisione i

motivi alla consulente del personale (cfr. Doc. VI).

Il

colloquio di consulenza ha comunque potuto essere effettuato. È vero che la

consulente del personale ha indicato che il colloquio "non ha potuto

svolgesi in modo adeguato".

La

consulente non ha tuttavia precisato quali aspetti che avrebbe voluto discutere

non hanno potuto essere trattati.

Inoltre

dal verbale di consulenza del 23 aprile 2010 emerge che l'assicurato era in

trattativa per essere assunto da una società (cfr. Doc. B2). Ora dal verbale di

consulenza del 17 maggio 2010 risulta che questo aspetto essenziale ha potuto

essere discusso anche in quell'occasione malgrado il ritardo dell'assicurato

(cfr. Doc. B3: "speriamo sempre in un'assunzione per inizio luglio").

D'altra

parte non risulta dagli atti che l'assicurato abbia violato in passato i propri

obblighi di controllo. Egli ha così dimostrato di prendere seriamente gli

obblighi imposti dalla legge sulla disoccupazione.

In simili

condizioni, secondo questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale

citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la sanzione inflitta al ricorrente deve essere

annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 12 luglio 2010 dell'URC di __________ è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'URC di __________

verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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