38.2010.6
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29 aprile 2010Italiano43 min
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Numero d'incarto:
38.2010.6
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'amministr. ha chiesto la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 18.12.08 al 31.3.09. L'assicurato svolgeva infatti già da dicembre 2008 un'attività a tempo pieno e avrebbe dovuto percepire uno stipendio quantificabile in fr. 3'000. AG accolta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
GUADAGNO ASSICURATO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 cpv. 1 let. e LADI
art. 22 cpv. 1 LADI
art. 22 cpv. 2 LADI
art. 22 cpv. 3 LADI
art. 23 cpv. 3 LADI
art. 24 cpv. 1 LADI
art. 24 cpv. 3 LADI
art. 95 cpv. 1 LADI
art. 109 LADI
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 61 cpv. 1 let. a LPGA
art. 20 cpv. 1 LPTCA
art. 41a cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.6
LG/DC/sc
Lugano
29 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
dicembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 23 dicembre 2009 la Cassa CO 1 (di seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 30 ottobre 2009 con cui a RI 1
è stata chiesta la restituzione di fr. 8'116.20, a titolo di indennità di
disoccupazione percepite indebitamente dal 18 dicembre 2008 al 31 marzo 2009
(doc. 3, 8).
La
richiesta di rimborso è stata così motivata dalla Cassa:
"
(…)
In data 07 aprile 2009 il suo cliente comunicava
d’aver reperito un’occupazione a tempo pieno a decorrere dal 01.04.2009. In
seguito ad un nostro controllo abbiamo rilevato che il sig. RI 1 era iscritto
dal 22.12.2008 a Registro di Commercio presso la Spett. __________ di __________
quale direttore con firma individuale.
Dopo aver verbalizzato il sig. RI 1 abbiamo
sottoposto il caso all’Ufficio Giuridico – Sezione del lavoro a Bellinzona –
per la valutazione dell’idoneità al collocamento.
Il 21 luglio 2009 l’Ufficio Giuridico ha ritenuto
l’assicurato idoneo al collocamento, indicando che per l’attività svolta
dovevano essere applicate le disposizioni previste in caso di guadagno
intermedio, retroattivamente a far tempo dal 18.12.2008.
Siccome il suo cliente conferma di non aver
percepito alcun reddito dal 18.12.2008 al 31.03.2009, la Cassa ha dovuto
stabilire un reddito ipotetico in base alla funzione svolta.
Dalle testimonianze dei collaboratori risultavano
dei pareri discordanti circa la presenza del suo cliente sul luogo di lavoro.
La prassi menziona che un’attività che per il
genere non permette un controllo del tempo di lavoro impiegato è considerata
attività a tempo pieno. Un’attività non controllabile è un’attività la sui
durata (giornata, settimanale o mensile) non è quantificabile. Sia perché non
esiste alcun sistema di controllo (timbratura), oppure per il contratto di
lavoro non determina alcun orario, vuoi perché l’esercizio dell’attività non è
manifestamente in correlazione con il reddito conseguito.
Una dichiarazione dell’amministratore unico, non
presente in loco, non può essere considerata idonea a comprovare un grado
d’occupazione inferiore al 100% convenuto poi contrattualmente.
Nel caso specifico il sig. RI 1 si recava
giornalmente a controllare l’incasso e l’interessato non sottostava ad alcun
controllo del suo tempo di lavoro. Il contratto di lavoro sottoscritto in data
1° aprile 2009, considera oltretutto un grado d’occupazione del 100% per la
carica di direttore commerciale. Pertanto, ritenuto che l’interessato ha comunicato
il suo incarico sin dall’apertura del salone (ossia il 18.12.2008), non vi è
motivo di ritenere un grado d’occupazione inferiore a quello convenuto
contrattualmente.
La Cassa, dopo aver preso visione di tutta la
documentazione ed aver sottoposto il caso all’Ufficio Giuridico della
Segreteria di Stato e dell’economia (SECO) di Berna, ha ritenuto corretto
emanare l’ordine di restituzione.
Nella fattispecie, non essendo emersi nuovi
elementi atti a modificare la nostra decisione, la Cassa riconferma l’ordine di
restituzione; l’opposizione del 13.11.2009 è
pertanto respinta." (doc. 3)
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 23 dicembre 2009 l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando
l’annullamento della decisione impugnata (doc. I).
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato la decisione della Cassa che ha applicato il
contratto di lavoro concluso da RI 1 con effetto al 1° aprile 2009 già dal 18
dicembre 2008 e stabilito un reddito ipotetico di fr. 3'000.-- lordi mensili.
L’assicurato, per contro, ha sostenuto che prima del 1° aprile 2009 non ha
percepito alcun salario.
In
particolare l’assicurato ha rilevato quanto segue:
"
(…)
L’autorità resistente non è stata in grado di
dimostrare che l’assicurato avrebbe percepito un salario durante il periodo dal
18 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.
La pretesa oggetto della presente vertenza si
fonda su un calcolo puramente teorico sprovvisto del benché minimo fondamento
probatorio. La normativa applicabile in materia, ed in particolare l’art. 24
LADI, non consente di computare un guadagno intermedio teorico che non è stato
effettivamente percepito dall’assicurato. Ciò infatti è suscettibile di causare
un evidente e grave danno all’assicurato il quale si vede computare un importo
non percepito e che in definitiva gli viene a mancare durante il periodo in
oggetto.
La richiesta di restituzione dell’autorità
resistente è pertanto inammissibile ed inaccettabile a fronte del chiaro
disposto di cui all’art. 24 LADI.
Con il computo di un guadagno intermedio non
percepito dall’assicurato, l’autorità resistente misconosce e trascura inoltre
gli importanti sforzi posti in atto dall’assicurato per ottenere un’occupazione
che gli consentisse di rinunciare alla disoccupazione. Proprio in vista della
rinuncia all’assicurazione disoccupazione il ricorrente ha accettato di
effettuare determinate prestazioni per il suo attuale datore di lavoro, senza
percepire indennizzo e/o salario alcuno. Ora però il ricorrente, che in modo encomiabile
si è attivato per un suo collocamento professionale con conseguente rinuncia
all’assicurazione della disoccupazione, si vede penalizzano da una decisione
mediante la quale gli viene chiesto il rimborso di indennità di disoccupazione,
non avendo comunque percepito alcun guadagno intermedio.
La decisione impugnata non merito pertanto tutela
in quanto il ricorrente ha dimostrato di non aver percepito alcun guadagno
durante il periodo considerato.
La richiesta di restituzione dell’indennità di
disoccupazione risulta inoltre inaccettabile in quanto colpisce un assicurato
che si è impegnato a fondo nella ricerca di una nuova occupazione per poter
rinunciare alle indennità di disoccupazione.
La decisione impugnata, in quanto contraria
all’art. 24 LADI, va pertanto integralmente annullata." (doc. I)
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 24 febbraio 2010 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa
rilevando la temerarietà del ricorso e opponendosi, altresì, alla domanda di
assistenza giudiziaria venendo a mancare - a suo dire - i presupposti della
probabilità di esito favorevole e la necessità dell’intervento di un legale (doc.
III).
1.4. Con scritto
dell’11 marzo 2010 il rappresentante dell’assicurato ha postulato l’audizione
testimoniale dell’amministratore unico attuale e precedente della __________,
nonché il richiamo dalla medesima ditta degli eventuali certificati salariali
2008/2009 e dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG le dichiarazioni salariali
2008/2009 inoltrate dalla __________ (doc. V).
Il doc. V
è stato trasmesso alla Cassa per osservazioni (doc. VI)
1.5. La Cassa in
data 22 marzo 2010 si è riconfermata nella propria risposta di causa (doc.
VII).
Il doc.
VII è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.
8'116.20, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite
indebitamente dal 18 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione
e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. L’art.
22 LADI regola l’importo dell’indennità giornaliera.
Il primo capoverso di
questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera
intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve
inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la
loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto
se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se
durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Secondo
il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno
assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi
(art. 8 LPGA).
Il
Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di
regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS
(art. 22 cpv. 3 LADI).
2.5. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il
Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.
109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato
l’art. 41a OADI.
In
particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è
inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito
del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità
compensative.
Da notare
che la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002
(cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003
pag. 1728 segg.) ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il
contenuto dell'art. 24 LADI e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza
mantiene tutta la sua validità.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del
28 febbraio 2001, il Consiglio federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3
bis LADI si è così espresso:
"
(...)
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un
eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di
pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso
3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo
di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il
tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è
eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio
dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi
salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping
salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un
degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione
dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A
tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i
salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e,
dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o
presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura
eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la
riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione
contro la disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,
del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del
principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e
impedisce inoltre che gli assicurati
accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione
della fusione dei capoversi 1 e 2."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)
2.6. In una
sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233
seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale, TF) ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività
dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo
parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno
intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25
LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale
contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la
perdita di lavoro la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha
diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata
ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto,
secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato
accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè
un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20, pag. 46-47).
In una
sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito
che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno
giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno
giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno
intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art.
24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Nel caso
concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un
assicurato che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come
segue:
"
(…)
Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von
Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von
Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75
(80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich
auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das
Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1
AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993
grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2
und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst
die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem
Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70
(Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80%
von Fr. 714.70) ergibt. (…)"
(cfr. DTF 121 V 51, consid. 5, pag. 57-58).
Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra decisione
C 170/04
del 16 febbraio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha nuovamente
illustrato in dettaglio le modalità per stabilire se in un determinato periodo
di controllo va o meno riconosciuto il diritto alle indennità in base alle
norme che regolano il guadagno intermedio.
Infine,
in una sentenza C 287/05 del 21 agosto 2006 il TFA si è così espresso:
"
4.2 Il résulte de la disposition légale que le
droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain
intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus
en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée
convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui de
l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la période
en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas réputée
convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V 54 consid. 2, 359 consid. 4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c). Dans cette éventualité, il a droit à
l'indemnisation de sa perte de gain qui sera calculée conformément à l'article
24 LACI.
4.3 En l'occurrence, le revenu réalisé par le recourant
en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de chômage
qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit la somme
de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une
indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré de
l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de
convenable eu égard à la jurisprudence précitée."
2.7. Secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di
guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di
controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed
il luogo, e il guadagno assicurato (cfr. STFA
C 179/06
del 15 novembre 2006, STFA C 341/05 del 7 giugno 2006; DLA 2002 N. 13 consid. 5
pag. 110, DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211).
In una
sentenza C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un
assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può
tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al
minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno
ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di
lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato
quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per
il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.
L’esigenza
della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno
proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il
disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure
RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V
367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518
consid. 4).
Inoltre
il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che
deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su
provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre
computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire
dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito
durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza
su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo
transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).
Dunque il
salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo
giorno d’inizio dell’attività.
Il TFA ha ribadito la
propria giurisprudenza in una sentenza
C 65/01 del 21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in particolare sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…)
c) Nel caso di specie è evidente che il
guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può
essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che
pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in
alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con
l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24
cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore
disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati
a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore
si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della
collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In
questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le
parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di
conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese
in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del
datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può
- alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro
la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina
nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come
correttamente indicato dall'autorità cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del
Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato,
merita di essere confermato. (…)"
(cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa Q., C
65/01)
In una sentenza 38.2006.36
del 20 luglio 2006 il TCA ha stabilito che, nel caso di una consulente
finanziaria, impiegata a tempo pieno e retribuita su provvigione andava
considerato un importo di fr. 3'000.-- ed ha rilevato:
"
Riguardo, poi, all’entità dell’ammontare di tale
reddito, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario di fr. 3'000.--
mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e
raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla retribuzione minima
richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera per il rilascio di un
permesso quale rappresentante alla manodopera estera non domiciliata (cfr. STCA
dell’8 agosto 2005 nella causa P., 38.2004.91; STCA del 4 gennaio 2000 nella
causa S., 38.1999.120; STCA del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174;
STCA del 15 luglio 1999 nella causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999
nella causa M., 38.1998.396).
Di conseguenza, ritenuto che, anche se non quale
consulente finanziaria, l’assicurata ha comunque una lunga esperienza
lavorativa come assistente commerciale (vendita, fiduciario immobiliare) e dal
luglio 2005 segue una formazione specifica di comunicazione e consulenza
finanziaria che si concluderà nel dicembre 2006 (cfr. doc. 2, 12, I), a ragione
quale guadagno conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI è stato considerato l'importo
di fr. 3'000.-- lordi mensili."
Questi principi sono
contenuti anche nel punto C 134 della Circolare relativa alle
indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del gennaio 2007:
Circulaire IC, Janvier 2007), adottata dalla Segreteria di Stato dell'economia
(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4;
STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto
2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61).
2.8. Per
quanto riguarda un’attività non remunerata B. Rubin (in Assurance-chômage Droit
fédéral. Survol des mesures cantonales. Procédure. 2e édition
mise à jour et complétée, pag. 324) evidenzia quanto segue:
"
Le texte légal évoque la notion de gain (tout
gain). Il indique ainsi de façon imprécise que la prise en compte d’une
activité à titre de gain intermédiaire dépend du caractère rémunérateur de
l’activité en cause. En realité, même une activité non rémunératrice peut
devoir être prise en considération à titre de gain intermédiaire. Ainsi, dès
qu’il existe un contrat impliquant des droits et des obligations réciproques
des parties ou si, conformément à la présomption posée à l’art. 320 al. 2 CO,
un salaire ou une rémunération sont normalement dus pour le travail fourni au
regard de l’ensemble des circonstances ou des usages professionnels et locaux,
l’activité en question doit être prise en compte à titre de gain intermédiaire,
à hauteur du gain que l’employé aurait dû réclamer à son employeur”.
A tale
proposito in una sentenza C 107/05 del 18 luglio 2006 l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.
4.1 Dans l'arrêt cité par la juridiction cantonale
(arrêt non publié K. du 28 février 1997, C 263/96), le Tribunal fédéral des assurances a retenu que les critères décisifs pour considérer qu'une activité
exercée bénévolement ou à titre de pure complaisance devait être assimilée à un
rapport de travail étaient au nombre de deux: d'une part, il importe de savoir
s'il y a un contrat impliquant des droits et obligations réciproques et,
d'autre part, si, au regard de l'ensemble des circonstances ou des usages
professionnels locaux, un salaire ou une rémunération sont dus. Ce n'est qu'en
l'absence de ces deux conditions que le travail ou les services rendus seront
considérés comme résultant d'actes de pure complaisance et que celui qui les
accomplit n'entrera pas dans un rapport de travail (voir aussi DTA 2000 n° 32
p. 172 [arrêt X. du 11 janvier 2000, C 217/99]; arrêt K. non publié du 5 mars 1999, C 121/98). La Cour de céans a précisé au préalable que les principes posés par le législateur
en matière d'assurance-chômage ont pour but d'éviter que des travaux
représentant une certaine valeur économique et financière puissent être
entrepris ou exécutés aux frais de l'assurance sociale alors qu'ils devraient
être normalement rémunérés (ATF 120 V 519 consid. 4b/bb).
4.2 En l'occurrence, il faut admettre avec les
premiers juges que l'activité déployée par F.________ au service de la société
ne résultait pas d'actes de pure complaisance ou du bénévolat, mais relevait
d'un rapport de travail. S'occupant de travaux de secrétariat, elle a accepté
d'assister A.________ dans le cadre de la gestion de la société (courrier du
prénommé parvenu à l'intimé le 15 avril 1998) en plus de son activité de 30 %.
Elle assumait en outre régulièrement une présence dans les bureaux de la
société lorsque la comptable ne pouvait assurer son temps de travail de trois
jours par semaine, l'une ou l'autre étant en permanence présente durant les
heures d'ouverture aux clients (courrier de la société à l'intimé du 15 juin
1998). Alors que la société se devait, notamment, de mettre à la disposition de
la recourante les locaux et le matériel nécessaires à l'exécution de son travail,
celle-ci s'était engagée à fournir les tâches susmentionnées; on doit dès lors
admettre que la société et la recourante avaient des droits et obligations
réciproques. Au regard des usages professionnels, il ne fait par ailleurs pas
de doute que l'activité exercée par F.________ justifiait une rémunération, ce
qui est déjà démontré par le fait qu'elle gagnait 1000 fr. par mois pour une
partie des tâches exécutées (à 30 %). C'est en vain que la recourante invoque
ici les règles sur la dissolution de la société simple en rapport avec sa
relation de concubinage, puisque celles-ci sont applicables, selon les
circonstances, aux prétentions que fait valoir un concubin à l'égard de l'autre
dans le cadre de la dissolution de l'union libre (ATF 109 II 230) qui n'est pas en cause en l'espèce.
4.3 Dans ces circonstances, l'activité déployée par
la recourante au service de la société doit être considérée comme une activité
intermédiaire dépendante au sens de l'art. 24 LACI. Le fait qu'une partie du
travail en cause n'a pas été rétribuée ne s'oppose pas à sa prise en compte à
titre de gain intermédiaire; même en cas d'activité non rémunérée, il faut
prendre en considération un gain conforme aux usages professionnels et locaux
pour le travail effectué (cf. art. 24 al. 3 LACI) (DTA 2000 n° 32 p. 173
consid. 2b, déjà cité; voir aussi ATF 120 V 519 consid. 4b; arrêt H. du 5 août 2002, C 175/00, consid. 3.2.3 et arrêt non publié K. du 5 mars 1999, C 121/98).
2.9. Nella presente fattispecie emerge che RI 1, a far tempo dal
1° dicembre 2007, si è annunciato all’assicurazione disoccupazione alla ricerca
di un posto di lavoro quale dermatologo qualificato, venditore profumeria,
manager di prodotti e tricologo, nella misura del 100%. Al ricorrente è stato
aperto un termine quadro di riscossione dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre
2009 con un guadagno assicurato di fr. 3’252.-- (cfr. doc. 27, 78, 123).
Dagli
atti di causa risulta che RI 1 è iscritto dal 22 dicembre 2008 a Registro di commercio quale direttore, con firma individuale, della __________ costituita il 2
dicembre 2008 e attiva nella gestione diretta e/o in franchising di centri di
bellezza (con parrucchiere e estetiste), così come ogni attività nel settore
della moda e dell’abbigliamento, il commercio di prodotti inerenti la moda,
l’acquisto, la vendita e l’amministrazione di beni immobili in Svizzera e
all’estero (cfr. estratto di registro di commercio, doc. 69).
L’assicurato
è stato al beneficio dell’assicurazione disoccupazione fino al 31 marzo 2009 e
dal 1° aprile 2009 è stato stralciato dalla lista delle persone in cerca
d’impiego (doc. 65).
Dal
contratto di lavoro tra la __________, __________ e RI 1 emerge che quest’ultimo
è stato assunto a far tempo dal 1° aprile 2009, in qualità di collaboratore / direttore commerciale al 100% con uno stipendio mensile di fr.
3'000.-- (doc. 24).
La Cassa
ha quindi sottoposto, in data 7 aprile 2009, la questione dell’idoneità al collocamento
dell’assicurato al vaglio della Sezione del lavoro, Ufficio giuridico (doc.
16).
Con
decisione del 21 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 idoneo al
collocamento e ha indicato che per quanto riguarda l’attività lavorativa svolta
presso la società __________ devono essere applicate le disposizioni previste
in caso di guadagno intermedio, a far tempo dal 18 dicembre 2008 (doc. 15).
La Cassa,
dopo aver sottoposto la questione alla Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), con decisione del 30 ottobre 2009 (doc. 11), poi confermata con
decisione su opposizione del 23 dicembre 2009 (doc. 3), ha ordinato la
restituzione di fr. 8'116.20, a titolo di indennità di disoccupazione percepite
indebitamente dal 18 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 (doc. 3, 8).
L’assicurato
ha contestato tale procedere asserendo che l’amministrazione non è stata in
grado di dimostrare che egli avrebbe percepito un salario durante il periodo
dal 18 dicembre 2008 al 31 marzo 2009. La pretesa oggetto della vertenza si
fonderebbe su un calcolo puramente teorico sprovvisto del benché minimo
fondamento probatorio (doc. I).
2.10. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare
l’operato dell’amministrazione e respingere l’impugnativa per le ragioni che
seguono.
Dai
formulari “Indicazioni della persona assicurata” (FAUT) per i mesi di
dicembre 2008, gennaio 2009, febbraio 2009 e marzo 2009 l’assicurato ha sempre
indicato di non aver lavorato per uno o più datori di lavoro (cfr. doc. 131,
132, 133, 134).
Interpellato
sul motivo della mancata notifica alla Cassa della sua iscrizione a registro di
commercio come direttore della __________, RI 1 ha risposto di avere omesso in
buona fede di indicarlo“…in quanto dalla società non ho percepito alcun
importo” (cfr. verbale 7 aprile 2009 Cassa disoccupazione, doc. 68).
Alla
consulente URC egli avrebbe invece comunicato la possibilità di essere assunto
presso tale azienda senza specificare però il ruolo di direttore che avrebbe
dovuto ricoprire (doc. 68).
L’ispettorato
del lavoro, nel proprio rapporto del 9 aprile 2009, ha tuttavia precisato di aver contattato la consulente __________ che “ha negato questa
versione affermando che RI 1 aveva unicamente accennato alla __________ come a
un potenziale posto di lavoro fra tanti” (verbale 9 aprile 2009 Ufficio
ispettorato del lavoro, doc. 29).
In merito
alla costituzione della __________, di cui RI 1 riveste la carica di
collaboratore / direttore commerciale (cfr. doc. 24), l’assicurato ha poi
precisato che “Il progetto della società è stato discusso già durante il
mese di ottobre 2008 e poi, dopo vari colloqui, è stato portato a termine con
la costituzione della stessa a dicembre 2008” (verbale 7
aprile 2009 Cassa disoccupazione, doc. 68).
Egli ha
poi affermato che l’attività lavorativa avrebbe preso avvio in data 1° aprile
2009 come da contratto di lavoro di medesima data (cfr. doc. 24). Per quanto
riguarda il periodo precedente l’assicurato ha asserito che “ho già preso
contatto con alcuni potenziali clienti e, durante uno di questi giorni, si sono
presentati due ispettori dell'ufficio del lavoro, sezione lavoro in nero, di
Bellinzona ed hanno proceduto a verbalizzarmi. Confermo che il sottoscritto non
era presente nel negozio di __________ e che sono stato chiamato in seguito per
presentarmi. Come ho comunicato anche agli ispettori, il mio compito era quello
di prelevare giornalmente l'incasso e distribuire la percentuale alle persone
che lavoravano quali indipendenti nel negozio, oltre che ad effettuare gli
ordini. Tali mansioni sono iniziate a fine dicembre 2008” (doc. 68).
Per
quanto attiene all’attività svolta da RI 1 per la __________ e presso il
negozio __________ a __________ l’assicurato ha indicato di essere “…presente
in negozio un paio d’ore al giorno. Sono la persona che verifica se tutto va
bene, che preleva dalla cassa per conto della __________ la quota parte
giornaliera del 30% dovuta dalle signore indipendenti __________ e __________”
(cfr. verbale 31 marzo Ufficio dell’ispettorato del lavoro, doc. 32).
L’assicurato
ha quindi affermato di aver svolto lui stesso il colloquio di lavoro per
l’assegnazione di una postazione di lavoro alle due collaboratrici (__________
e __________). Questo è avvenuto “…nel mese di ottobre 2008 ca. ci siamo
incontrati e recati insieme c/o lo studio dell’Avv. RA 1 per la firma del
contratto” (doc. 32).
Per
quanto riguarda il materiale necessario per l’attività delle collaboratrici
l’assicurato ha poi dichiarato di essere lui a ordinarlo presso la ditta __________
(doc. 32b).
Il 31
marzo 2009 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha sentito __________, che ha
stipulato un contratto d’affitto per una postazione di lavoro con la __________.
Nel
relativo verbale ella ha affermato che versa a RI 1 il 30% dell’incasso
giornaliero. “Questa operazione viene svolta giornalmente da RI 1 che
preleva in contanti dalla cassa il corrispettivo del 30% del mio guadagno”.
In merito alla presenza dell’assicurato presso il Salone, l’interrogata ha
affermato che “Il signor RI 1 è presente tutti i giorni per una durata media
di 6 ore, da dicembre” (doc. 33).
In data 6
aprile 2009 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha nuovamente interpellato __________,
la quale nel verbale agli atti ha precisato che per tutte le trattative che
hanno preceduto la messa in opera della sua attività nel __________ ha fatto
riferimento a RI 1 (doc. 33c).
L’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro ha quindi sentito, in data 1° aprile 2009, __________
che ha pure stipulato un contratto d’affitto per una postazione di lavoro con
la __________.
Circa la
presenza del ricorrente presso il Salone, l’interrogata ha affermato: “Dal
18 dicembre 2008 giorno dell’apertura del salone fino a fine gennaio 2009 RI 1
era presente in Salone tutti i pomeriggi. Dal mese di febbraio a oggi è
presente tutti i giorni per il prelievo della cassa. Arriva in salone qualche
volta alle 15.00, qualche volta alle 16.00 o all’ultimo momento”.
__________
ha quindi negato che il ricorrente fosse presente più di tre ore al giorno in
negozio (doc. 31b).
Nel
rapporto 9 aprile 2009 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è giunto così alle
seguenti conclusioni:
"
(…)
Conclusione:
La funzione di Direttore commerciale ricoperta da
RI 1 in seno alla __________ e le sue mansioni di responsabilità nel Salone __________
di __________, ampiamente supportate da dati di fatto, equivalgono a una
regolare attività lavorativa che, sul mercato di lavoro, viene normalmente
remunerata.
Ciò significa, a nostro avviso, che le indennità
di disoccupazione versate all'interessato per il periodo da novembre 2008 a
tutt'oggi sono state abusivamente incassate.
Rimandiamo pertanto all'ufficio giuridico della
Sezione del lavoro la decisione in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (LADI).
Le risposte rilasciate a verbale dalle due
affittuarie delle postazioni di lavoro nel salone __________ di __________
descrivono una situazione tutt'altro conforme alle norme contemplate nella
sentenza del Tribunale di Losanna citata nella denuncia.
Il salone __________ è uno spazio unico, privo di
pareti divisorie, ingloba quattro postazioni di lavoro per parrucchieri e una
rivendita di calzature, ha un solo telefono fisso, un'entrata a nord e una
direttamente nel negozio __________.
Le due signore attualmente operative fanno
riferimento alla fiduciaria __________ perchè così indirizzate da RI 1.
__________ ha collaborato pienamente alle nostre
indagini sin dall'inizio contrariamente a __________ che, non essendo stata
presente in salone in occasione della nostra prima visita ha
"pianificato" convenientemente le sue risposte.
L'affermazione di RI 1 secondo cui "i
clienti sono del Salone" riferita dalla __________, è una conferma
ulteriore alla problematica delle "falsi indipendenti" propria di
questa situazione che dovrà essere opportunamente affrontata dalle Autorità
competenti." (doc. 29)
Alla luce
di quanto esposto questa Corte non può che condividere l’operato
dell’amministrazione.
A partire
dall’iscrizione di RI 1 a Registro di commercio quale direttore, con firma
individuale, della __________, avvenuta il 22 dicembre 2008, questi ha
verosimilmente svolto un’attività non remunerata in seno all’azienda che deve
essere presa in considerazione a titolo di guadagno intermedio ex art. 24 LADI
(cfr. conside. 2.8.).
Benché il
contratto di lavoro agli atti prevedesse l’assunzione dell’insorgente in
qualità di collaboratore / direttore commerciale della __________, a partire
dal 1° aprile 2009, con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'000.--, risulta
evidente che lo stesso svolgeva tale attività sin dalla sua iscrizione a
registro di commercio quale direttore il 22 dicembre 2008, se non addirittura
prima se si considerano le trattative per costituire la società anonima, i
colloqui con le future collaboratrici e i potenziali clienti.
Lo stesso
ricorrente ha ammesso di essere presente in negozio un paio d’ore al giorno
(verbale 31 marzo 2009, doc. 32), salvo poi nel verbale del 25 giugno 2009 indicare
2-3 giorni alla settimana (cfr. doc. 27b, pag. 5), di verificare l’attività del
Salone __________ e di prelevare dalla cassa, per conto della __________, la
quota parte giornaliera del 30% dovuta dalle collaboratrici __________ e __________.
Nel mese
di ottobre 2008 è lui stesso che ha seguito le trattative per dare avvio
all’attività del Salone __________, che ha proceduto alla selezione delle
collaboratrici, all’assegnazione delle postazioni di lavoro (cfr. doc. 32) e
alla presa di contatto con i potenziali clienti. È sempre RI 1 ad occuparsi
dell’ordinazione del materiale e delle attrezzature (fohn, pennelli, sedia,
lavelli, caschi ecc…) presso le ditte fornitrici, nonché delle spese correnti
(elettricità) (cfr. doc. 32).
Dalle
testimonianze di __________ e __________, pur essendoci divergenza sulle ore
esatte di presenza al Salone dell’assicurato (6 ore secondo Ferreyra, tutti i
pomeriggi per meno di tre ore secondo __________) emerge in maniera chiara che
questi, sin dal mese di dicembre 2008, costituiva il punto di riferimento della
__________ e svolgeva una regolare attività quale direttore commerciale della
stessa. Attività che non necessariamente era condotta sempre nel salone: “Nel
mese di ottobre 2008 ca. ci siamo incontrati c/o lo studio dell’Avv. RA 1 per
la firma del contratto” (verbale 31 marzo 2009, doc. 32b).
Ne
discende che l’assicurato già dal mese di dicembre 2008 ha svolto un’attività, non remunerata, assimilabile a un rapporto lavorativo ex art. 320 cpv. 2
CO che va presa in considerazione a titolo di guadagno intermedio secondo l’art.
24 cpv. 1 LADI.
Per
quanto riguarda il grado di occupazione considerato dalla Cassa e il salario di
fr. 3'000.-- lordi mensili vanno entrambi confermati. Il contratto stipulato
in data 1° aprile 2009 prevede infatti un’attività al 100% con un salario di
fr. 3'000.-- per la carica di direttore commerciale.
D’altra
parte, visto quanto emerso dagli accertamenti questo Tribunale non ha motivo
per non considerare attendibile la testimonianza di __________ circa la
presenza giornaliera di RI 1 al Salone (almeno 6 ore al giorno, cfr. pag. 16).
L’attività
dell’assicurato era dunque più estesa rispetto a quanto da lui affermato (un
paio di ore al giorno, cfr. pag.15).
Ritenuto
poi che per il resto del tempo l’attività lavorativa non era controllabile (cfr.
anche scritto dell’11 agosto 2009 della SECO) applicando il criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. STF 8C_794/2009 del 12 ottobre 2009;9C_28/2010
del 12 marzo 2010; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145;
STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H
407/99 del 28 novembre 2000; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), questo Tribunale deve concludere che a giusta ragione
l’amministrazione ha stabilito che l’assicurato svolgeva già da dicembre 2008 un’attività
a tempo pieno e avrebbe dunque potuto percepire uno stipendio quantificabile in
fr. 3'000.--.
Di
conseguenza le indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato per il
periodo compreso tra il 18 dicembre 2008 e il 31 marzo 2009 sono state percepite
indebitamente, in considerazione di un reddito lordo mensile di fr. 3'000.-- calcolato
dalla Cassa per il medesimo periodo.
L’importo
di fr. 8'116.20, come da conteggio del 30 ottobre 2009 (doc. 10) va, dunque,
giustamente restituito essendo la decisione, con la quale la Cassa ha versato tali
indennità, senza dubbio errata e la correzione riveste un’importanza rilevante
(cfr. consid. 2.3).
La
decisione del 23 dicembre 2009 va dunque confermata.
2.11. L’assicurato,
in data 11 marzo 2010, ha postulato l’audizione testimoniale dell’amministratore
unico attuale e precedente della __________, nonché il richiamo dalla medesima
ditta degli eventuali certificati salariali 2008/2009 e dalla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG le dichiarazioni salariali 2008/2009 inoltrate dalla __________
(doc. V).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.12. L’assicurato
ha postulato l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio davanti al TCA
(cfr. doc. I).
In realtà
la domanda deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto
che la procedura davanti al TCA, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, è gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA e art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è applicabile nella presente fattispecie.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U
114/03, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA I 812/05 del 24 gennaio
2006), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,
cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA U
234/00 del 23 maggio 2002; STFA U 220 + 238/00 del 15 marzo 2002; STFA U 94/01
del 5 settembre 2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA I 194/00 del 7
dicembre 2001; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid.
3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11,
consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23
marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa
D.V.).
L'art. 3
della Lag, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente (cfr. art. 21 cpv. 2 LPTCA), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela
adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Questo
Tribunale ritiene che i tre criteri citati sono realizzati: l'assicurato,
divorziato con due figli si trova in una situazione d'indigenza (cfr.
assistenza giudiziaria accordata il 19 ottobre 2009 in sede civile, inc. DI.2008.862), le questioni sollevate legate all’applicazione delle
disposizioni del guadagno intermedio necessitavano dell'assistenza di un
avvocato (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007) e le possibilità di vincere la
causa non erano estremamente esigue.
A
quest'ultimo proposito il TCA osserva che per valutare la probabilità di esito
favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti
sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno
possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri
mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I
422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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