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Decisione

38.2010.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 febbraio 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il

TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten

Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit

bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine

langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde

Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn

überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der

Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,

dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im

Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten

Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand

allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche

Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts

jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben

während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das

bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der

Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich

erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon

aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben

(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von

einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem

während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht

mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der

persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat

denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das

Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen

liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und

der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung

seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare,

entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla

cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i

salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato

come direttore commerciale presso la __________ dal 7 aprile 2008 al 31 agosto

2009.

(cfr. doc. 18).

La ditta

menzionata ha versato al ricorrente il salario dal mese di aprile 2008 al mese

di aprile 2009 compreso, mentre non gli ha corrisposto gli stipendi dei mesi di

maggio, giugno, luglio e agosto 2009 (cfr. doc. 13, 11, 6, I, A9).

L’assicurato,

il 20 luglio 2009, ha inviato alla __________ una raccomandata con cui l’ha

costituita in mora.

Il tenore

di tale scritto è il seguente:

"

con la presente vi sollecito formalmente il

versamento degli stipendi ancora impagati relativi ai mesi di maggio e giugno

2009.

per l’importo complessivo di fr. 19'400.-- lordi.

Non ricevendo alcun

riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente mi vedrò costretto a

rivolgermi agli Uffici competenti per far valere i miei diritti.

(…)” (Doc. 10)

Il

ricorrente ha, poi, indicato di essere stato intenzionato a rivendicare le

proprie pretese salariali anche avviando una procedura esecutiva contro la

datrice di lavoro. Egli ha precisato di avere, tuttavia, desistito, poiché la

SA gli aveva assicurato che il pagamento avrebbe avuto luogo entro il mese di

febbraio 2010, in quanto entro questa data la situazione finanziaria della

ditta avrebbe avuto dei risvolti positivi tali da sopperire alla momentanea

mancanza di liquidità (cfr. doc. I).

Egli, al

riguardo, ha comunque puntualizzato di avere in ogni caso avviato una procedura

esecutiva contro la SA il 1° marzo 2010, ossia non appena si è reso conto che

la datrice di lavoro – la quale non ha ottemperato agli impegni presi entro il

termine indicato – non intendeva dare seguito alle sue promesse (cfr. doc. I; 11).

Il

precetto esecutivo è stato spiccato il 3 marzo 2010 (cfr. doc. 15).

Il 6

luglio 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento

della __________.

La

relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo il 27 luglio 2010.

Nel

dicembre 2010 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5

lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Nel

frattempo la Cassa ha ricevuto, il 19 luglio 2010, la domanda di indennità per

insolvenza dell’assicurato (doc. 13).

L’amministrazione,

con decisione del 21 luglio 2010, confermata con decisione su opposizione del 6

settembre 2010, ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, siccome

questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv.

1.

LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).

L’insorgente,

dal canto suo, sostiene di avere fatto quanto di sua competenza per diminuire

il danno. Egli ritiene, segnatamente, di essere stato celere e accorto,

reclamando il 20 luglio 2009 mediante raccomandata il versamento dei salari

arretrati e avviando con tempestività una procedura esecutiva nei confronti

della datrice di lavoro - che peraltro non aveva mai dato adito a dubbi circa

la sua intenzione di rispettare gli impegni assunti - non appena scaduto il

termine convenuto fra le parti per il pagamento del dovuto.

L’assicurato

ha, d’altronde, precisato che il patteggiamento di un accordo con il proprio

datore di lavoro deve essere considerato una valida misura volta a ridurre il

danno (cfr. doc. I; 6).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che

effettivamente l’assicurato, già durante il rapporto di impiego, e meglio il 20

luglio 2009, ha costituito in mora la __________, inviandole una raccomandata,

in cui ha sollecitato il versamento degli stipendi afferenti ai mesi di maggio

e giugno 2009 e ha precisato che, non ricevendo alcun riscontro entro cinque

giorni, si sarebbe visto costretto a rivolgersi agli Uffici competenti per far

valere i suoi diritti (cfr. doc. 10).

Egli,

però, nonostante il termine impartito di cinque giorni rimasto inosservato e

sebbene neppure il salario di luglio e agosto 2009 sia stato regolarmente

pagato, ha atteso fino al 1° marzo 2010 per avviare una procedura esecutiva nei

confronti dell’ex datrice di lavoro.

E’ vero

che il ricorrente ha affermato, per la prima volta in un messaggio di posta

elettronica inviato ad __________ della Cassa il 19 luglio 2010, di aver

desistito dall’intenzione di avviare prima una procedura esecutiva contro la SA,

in quanto la società più volte, dal mese di luglio 2009, gli aveva promesso che

gli stipendi in sospeso sarebbero stati regolarizzati prima del mese di

febbraio 2010 (cfr. doc. 9).

Quanto

asserito dall’insorgente è stato, peraltro, confermato, il 23 agosto 2010, da __________,

azionista unico della SA.

Egli, in

proposito, ha dichiarato:

"

(…) che a seguito della lettera del Signor RI 1 in cui rivendicava le sue spettanze salariali per i mesi di maggio e giugno 2009 e diversi

solleciti verbali per successive mensilità sospese, sono a dichiarare che gli

avevo chiesto in diverse occasioni di voler attendere fino al mese di febbraio

2010.

il pagamento delle sue spettanze maturate fino al mese di agosto 2009, in quanto, entro quella data, la società sarebbe stata ricapitalizzata e di conseguenza sarebbe

stata nelle condizioni finanziarie di poter regolarizzare anche la posizione

debitoria nei suoi confronti.”(doc. 4)

Inoltre,

pendente causa, la parte ricorrente ha trasmesso una dichiarazione del 3

novembre 2010 rilasciata da __________, che è stata amministratrice unica della

SA dal marzo 2008 al marzo 2010 (cfr. estratto RC), del seguente tenore:

"

(…)

Il signor RI 1 ha svolto attività di direttore commerciale della __________ dal 7 aprile (n.d.r.: 2008) al 31

agosto 2009, il contrato di lavoro prevedeva una retribuzione di frs. 9'700

mensili lordi per 13 mensilità.

Lo stipendio è stato

regolarmente pagato fino alla fine del mese di aprile 2009. Dal mese di maggio

2009.

e fino al mese di agosto 2009 lo stipendio non è stato versato. Con

lettera del 20 luglio 2009 il signor RI 1 ha sollecitato il pagamento degli stipendi di maggio e giugno 2009 con avviso di rivolgersi agli uffici competenti

per far valere i suoi diritti in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dalla

notifica. E’ stato chiesto al signor RI 1 di pazientare in quanto era

intenzione dell’azionista ricapitalizzare la società per far fronte alle

esposizioni debitorie e ciò sarebbe avvenuto entro il mese di febbraio 2010,

termine in cui sarebbero stati liquidati anche gli stipendi dovuti fino a fine

agosto 2009.

Il signor RI 1 ha spiccato un precetto esecutivo in data 1 marzo 2010 contro la società per l’importo vantato .

In data 2 marzo 2010 ho

rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratrice unica della __________.”

(Doc. B)

E’

altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurato non ha mai fatto valere di aver

ricevuto spontaneamente dalla SA o perlomeno su sua richiesta degli elementi

concreti che gli permettessero di ritenere attendibile quanto indicatogli dalla

ditta in merito all’intenzione dell’azionista di ricapitalizzare la società

entro febbraio 2010.

L’insorgente,

del resto, che fino al mese di agosto 2009 è stato attivo presso la __________

in qualità di direttore commerciale con uno stipendio mensile piuttosto elevato

pari a fr. 9'700.-- lordi (cfr. doc. 13; 20-23), ha continuato a lavorare

alcuni mesi - da maggio ad agosto 2009 - senza essere retribuito, nemmeno con

degli acconti sugli stipendi dovuti.

L’assicurato,

poi, neppure ha riscosso degli acconti sui salari arretrati nel periodo

successivo alla fine del rapporto di lavoro - non risulta d’altronde che ne abbia

reclamato il versamento - che potessero indurlo a legittimamente credere che

entro fine febbraio 2010 il suo credito salariale sarebbe stato saldato dall’ex

datrice di lavoro (cfr. per un diverso caso la STFA

C 163/06

del 19 ottobre 2006, consid. 4.2).

In simili

condizioni, occorre concludere che l’assicurato, attendendo fino al 1° marzo

2010.

per adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave

negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006;

DLA 2002 pag. 62; STCA 38.2010.3 del 6 maggio 2010).

La giurisprudenza esige

infatti che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C

271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

2.8

L’assicurato

ha chiesto a questa Corte l’audizione di __________, azionista unico della __________,

e di __________, amministratore unico della menzionata SA (cfr. doc. I).

Considerato

quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli

atti la questione relativa al rispetto o meno dell’obbligo generale di

diminuire il danno da parte del ricorrente è stata sufficientemente chiarita

(cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non

potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei due testi

deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;

STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa

R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

Alla

luce di tutto quanto esposto, a ragione, quindi, la Cassa ha

negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza.

La decisione su

opposizione del 6 settembre 2010 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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