38.2010.63
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10 febbraio 2011Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2010.63
Data decisione, Autorità:
10.02.2011, TCA
Titolo:
Negato ind.x insolv.per non avere agito in tempo utile nel rivendicare il suo credito salar.Già durante rapp.di lavoro durato fino a 8/09 messo in mora DL.Atteso però 3/10 x avviare proc.esec.Non elem.concreti del resto per ritenere attendibili promesse (stipendi regolarizzati entro 2/10 dell'ex DL
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.63
rs/DC/sc
Lugano
10 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
settembre 2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 6 settembre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 21 luglio 2010 con il
quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza
per non avere rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo
agito in tempo utile nel rivendicare i suoi crediti salariali (cfr. doc. 7;
A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 6 settembre 2010 l’assicurato, patrocinato
dall’avv. RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, postulando l’annullamento
del provvedimento in questione e l’erogazione delle indennità per insolvenza
richieste.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, in particolare,
addotto di aver lavorato, quale direttore commerciale, presso la __________ di __________
dal 7 aprile 2008 al 31 agosto 2009 e di aver ricevuto lo stipendio fino al
mese di aprile 2009 compreso. Egli ha precisato che restano scoperte, quindi,
le mensilità da maggio ad agosto 2009.
Riguardo
al diniego del diritto a indennità per insolvenza l’assicurato ha affermato di
non avere commesso alcuna colpa grave – presupposta invece dall’art. 55 cpv. 1
LADI – riconducibile alla sua inattività per un periodo prolungato senza avere
intrapreso dei passi concreti per il recupero del suo salario. Ha, inoltre,
puntualizzato di non essere rimasto con le mani in mano e di non aver mai dato
l’impressione di voler rinunciare alla propria pretesa creditoria nei confronti
della ditta datrice di lavoro.
A tale
proposito l’insorgente ha evidenziato, da un lato, di avere, il 20 luglio 2009,
con raccomandata chiesto al proprio datore di lavoro di provvedere al pagamento
dei salari arretrati dei mesi di maggio e giugno 2009. Dall’altro, di essere
stato intenzionato a rivendicare le proprie pretese salariali anche avviando
una procedura esecutiva, ma di avere desistito, poiché aveva ricevuto
dall’amministrazione della società assicurazioni sul versamento degli stipendi
arretrati che per questioni di liquidità avrebbe potuto essere effettuato entro
il mese di febbraio 2010.
Egli, al
riguardo, ha puntualizzato che ciò è stato confermato dall’azionista unico della
società, __________, con dichiarazione del 23 agosto 2010.
Il
ricorrente ha, perciò, chiesto l’audizione di __________ e di __________,
amministratore unico della SA.
L’assicurato
ha rilevato di avere voluto dare fiducia al proprio datore di lavoro, come
d’altro canto occorre che esista una reciproca fiducia nel rapporto di lavoro
fra dipendente e datore di lavoro, conformemente a quanto prescritto dall’art.
321a CO.
Egli,
tuttavia, ha indicato di avere, non appena si è accorto che il rapporto di
fiducia era venuto meno e che la datrice di lavoro non intendeva dare seguito
alle sue promesse di pagamento, prontamente avviato, il 1° marzo 2010, una
procedura esecutiva contro la SA sfociata nel precetto esecutivo del 3 marzo
2010.
L’insorgente
ritiene, conseguentemente, di essere stato celere e accorto e che non vi sia
stata inazione da parte sua, avendo, prima della fine del rapporto di lavoro
chiesto e reclamato il versamento del dovuto e, subito dopo la scadenza del
termine di pagamento convenuto, prontamente avviato contro la datrice di lavoro
la pertinente procedura esecutiva.
A mente
del ricorrente ben diversa è la posizione del lavoratore che lascia trascorrere
del tempo senza intraprendere alcun passo per cercare di recuperare il proprio
credito e solo un simile comportamento può giustificare il rifiuto del
versamento delle indennità per insolvenza.
L’assicurato
ha, del resto, evidenziato che la datrice di lavoro non aveva mai dato adito a
dubbi circa la sua volontà di rispettare gli impegni assunti. Egli ha ribadito
che la datrice di lavoro gli aveva pagato lo stipendio fino al mese di aprile
2009 e che non sussistevano motivi per credere che la SA non avrebbe onorato la
promessa di corrispondergli gli stipendi arretrati entro un determinato lasso
di tempo necessario a colmare la momentanea assenza di liquidità.
D’altronde
secondo il ricorrente il patteggiamento di un accordo con il proprio datore di lavoro
deve essere considerato una valida misura volta a ridurre il danno (cfr. doc.
I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 5
novembre 2010 l’assicurato, tramite il proprio legale, ha trasmesso una
dichiarazione del 3 novembre 2010 rilasciata da __________, ex amministratrice
unica della __________ (cfr. doc. V; B).
1.5. La Cassa si
è espressa in merito con scritto del 15 novembre 2010 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato inviato alla parte ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato
ad RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il
TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten
Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit
bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,
dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der
persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das
Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen
liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und
der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung
seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare,
entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla
cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i
salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato
come direttore commerciale presso la __________ dal 7 aprile 2008 al 31 agosto
2009.
(cfr. doc. 18).
La ditta
menzionata ha versato al ricorrente il salario dal mese di aprile 2008 al mese
di aprile 2009 compreso, mentre non gli ha corrisposto gli stipendi dei mesi di
maggio, giugno, luglio e agosto 2009 (cfr. doc. 13, 11, 6, I, A9).
L’assicurato,
il 20 luglio 2009, ha inviato alla __________ una raccomandata con cui l’ha
costituita in mora.
Il tenore
di tale scritto è il seguente:
"
con la presente vi sollecito formalmente il
versamento degli stipendi ancora impagati relativi ai mesi di maggio e giugno
2009.
per l’importo complessivo di fr. 19'400.-- lordi.
Non ricevendo alcun
riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente mi vedrò costretto a
rivolgermi agli Uffici competenti per far valere i miei diritti.
(…)” (Doc. 10)
Il
ricorrente ha, poi, indicato di essere stato intenzionato a rivendicare le
proprie pretese salariali anche avviando una procedura esecutiva contro la
datrice di lavoro. Egli ha precisato di avere, tuttavia, desistito, poiché la
SA gli aveva assicurato che il pagamento avrebbe avuto luogo entro il mese di
febbraio 2010, in quanto entro questa data la situazione finanziaria della
ditta avrebbe avuto dei risvolti positivi tali da sopperire alla momentanea
mancanza di liquidità (cfr. doc. I).
Egli, al
riguardo, ha comunque puntualizzato di avere in ogni caso avviato una procedura
esecutiva contro la SA il 1° marzo 2010, ossia non appena si è reso conto che
la datrice di lavoro – la quale non ha ottemperato agli impegni presi entro il
termine indicato – non intendeva dare seguito alle sue promesse (cfr. doc. I; 11).
Il
precetto esecutivo è stato spiccato il 3 marzo 2010 (cfr. doc. 15).
Il 6
luglio 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento
della __________.
La
relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo il 27 luglio 2010.
Nel
dicembre 2010 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5
lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Nel
frattempo la Cassa ha ricevuto, il 19 luglio 2010, la domanda di indennità per
insolvenza dell’assicurato (doc. 13).
L’amministrazione,
con decisione del 21 luglio 2010, confermata con decisione su opposizione del 6
settembre 2010, ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, siccome
questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv.
1.
LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).
L’insorgente,
dal canto suo, sostiene di avere fatto quanto di sua competenza per diminuire
il danno. Egli ritiene, segnatamente, di essere stato celere e accorto,
reclamando il 20 luglio 2009 mediante raccomandata il versamento dei salari
arretrati e avviando con tempestività una procedura esecutiva nei confronti
della datrice di lavoro - che peraltro non aveva mai dato adito a dubbi circa
la sua intenzione di rispettare gli impegni assunti - non appena scaduto il
termine convenuto fra le parti per il pagamento del dovuto.
L’assicurato
ha, d’altronde, precisato che il patteggiamento di un accordo con il proprio
datore di lavoro deve essere considerato una valida misura volta a ridurre il
danno (cfr. doc. I; 6).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che
effettivamente l’assicurato, già durante il rapporto di impiego, e meglio il 20
luglio 2009, ha costituito in mora la __________, inviandole una raccomandata,
in cui ha sollecitato il versamento degli stipendi afferenti ai mesi di maggio
e giugno 2009 e ha precisato che, non ricevendo alcun riscontro entro cinque
giorni, si sarebbe visto costretto a rivolgersi agli Uffici competenti per far
valere i suoi diritti (cfr. doc. 10).
Egli,
però, nonostante il termine impartito di cinque giorni rimasto inosservato e
sebbene neppure il salario di luglio e agosto 2009 sia stato regolarmente
pagato, ha atteso fino al 1° marzo 2010 per avviare una procedura esecutiva nei
confronti dell’ex datrice di lavoro.
E’ vero
che il ricorrente ha affermato, per la prima volta in un messaggio di posta
elettronica inviato ad __________ della Cassa il 19 luglio 2010, di aver
desistito dall’intenzione di avviare prima una procedura esecutiva contro la SA,
in quanto la società più volte, dal mese di luglio 2009, gli aveva promesso che
gli stipendi in sospeso sarebbero stati regolarizzati prima del mese di
febbraio 2010 (cfr. doc. 9).
Quanto
asserito dall’insorgente è stato, peraltro, confermato, il 23 agosto 2010, da __________,
azionista unico della SA.
Egli, in
proposito, ha dichiarato:
"
(…) che a seguito della lettera del Signor RI 1 in cui rivendicava le sue spettanze salariali per i mesi di maggio e giugno 2009 e diversi
solleciti verbali per successive mensilità sospese, sono a dichiarare che gli
avevo chiesto in diverse occasioni di voler attendere fino al mese di febbraio
2010.
il pagamento delle sue spettanze maturate fino al mese di agosto 2009, in quanto, entro quella data, la società sarebbe stata ricapitalizzata e di conseguenza sarebbe
stata nelle condizioni finanziarie di poter regolarizzare anche la posizione
debitoria nei suoi confronti.”(doc. 4)
Inoltre,
pendente causa, la parte ricorrente ha trasmesso una dichiarazione del 3
novembre 2010 rilasciata da __________, che è stata amministratrice unica della
SA dal marzo 2008 al marzo 2010 (cfr. estratto RC), del seguente tenore:
"
(…)
Il signor RI 1 ha svolto attività di direttore commerciale della __________ dal 7 aprile (n.d.r.: 2008) al 31
agosto 2009, il contrato di lavoro prevedeva una retribuzione di frs. 9'700
mensili lordi per 13 mensilità.
Lo stipendio è stato
regolarmente pagato fino alla fine del mese di aprile 2009. Dal mese di maggio
2009.
e fino al mese di agosto 2009 lo stipendio non è stato versato. Con
lettera del 20 luglio 2009 il signor RI 1 ha sollecitato il pagamento degli stipendi di maggio e giugno 2009 con avviso di rivolgersi agli uffici competenti
per far valere i suoi diritti in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dalla
notifica. E’ stato chiesto al signor RI 1 di pazientare in quanto era
intenzione dell’azionista ricapitalizzare la società per far fronte alle
esposizioni debitorie e ciò sarebbe avvenuto entro il mese di febbraio 2010,
termine in cui sarebbero stati liquidati anche gli stipendi dovuti fino a fine
agosto 2009.
Il signor RI 1 ha spiccato un precetto esecutivo in data 1 marzo 2010 contro la società per l’importo vantato .
In data 2 marzo 2010 ho
rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratrice unica della __________.”
(Doc. B)
E’
altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurato non ha mai fatto valere di aver
ricevuto spontaneamente dalla SA o perlomeno su sua richiesta degli elementi
concreti che gli permettessero di ritenere attendibile quanto indicatogli dalla
ditta in merito all’intenzione dell’azionista di ricapitalizzare la società
entro febbraio 2010.
L’insorgente,
del resto, che fino al mese di agosto 2009 è stato attivo presso la __________
in qualità di direttore commerciale con uno stipendio mensile piuttosto elevato
pari a fr. 9'700.-- lordi (cfr. doc. 13; 20-23), ha continuato a lavorare
alcuni mesi - da maggio ad agosto 2009 - senza essere retribuito, nemmeno con
degli acconti sugli stipendi dovuti.
L’assicurato,
poi, neppure ha riscosso degli acconti sui salari arretrati nel periodo
successivo alla fine del rapporto di lavoro - non risulta d’altronde che ne abbia
reclamato il versamento - che potessero indurlo a legittimamente credere che
entro fine febbraio 2010 il suo credito salariale sarebbe stato saldato dall’ex
datrice di lavoro (cfr. per un diverso caso la STFA
C 163/06
del 19 ottobre 2006, consid. 4.2).
In simili
condizioni, occorre concludere che l’assicurato, attendendo fino al 1° marzo
2010.
per adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave
negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006;
DLA 2002 pag. 62; STCA 38.2010.3 del 6 maggio 2010).
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
2.8
L’assicurato
ha chiesto a questa Corte l’audizione di __________, azionista unico della __________,
e di __________, amministratore unico della menzionata SA (cfr. doc. I).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli
atti la questione relativa al rispetto o meno dell’obbligo generale di
diminuire il danno da parte del ricorrente è stata sufficientemente chiarita
(cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non
potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei due testi
deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16.
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;
STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa
R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9
Alla
luce di tutto quanto esposto, a ragione, quindi, la Cassa ha
negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza.
La decisione su
opposizione del 6 settembre 2010 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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