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Decisione

38.2010.65

Confermata sospensione di 22 giorni dal diritto indennità di disoccupazione inflitta ad assicurato licenziato per comportamenti sconvenienti sul posto di lavoro

4 aprile 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97

del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente

per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la

durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C

48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione

di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,

a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva

abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre

ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze

ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per

avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni

di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato

un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di

lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un

conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico

responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una

sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in

particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata

licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un

cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non

l'avrebbe venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le

disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle

assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi

rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato

licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di

lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,

non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);

licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro

(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a

fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18

ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista

presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un

postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto

immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei

prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta

perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto

fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);

disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la

licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di

notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre

2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari

al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA

1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna

penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi

su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA

del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del

rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato

la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del

29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6. Nella

presente fattispecie, va innanzitutto rilevato che dalla lettera di

licenziamento datata 15 luglio 2010 emerge che il rapporto di lavoro con

l’assicurato é stato interrotto a causa delle “… lamentele ricevute

ripetutamente negli ultimi tempi e nonostante le varie volte che è stato

ripreso dai responsabili della ditta ancora in data odierna riceviamo delle

lamentele sul suo conto.” (doc. 4).

RI 1 ha,

da parte sua, immediatamente contestato il licenziamento nella misura in cui il

CCL dispone che il contratto può essere disdetto per la fine di un mese

osservando un termine di disdetta di un mese (doc. 5).

Nel

compilare la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato ha in

particolare precisato di essere stato ingiustamente accusato per delle

“lamentele ricevute ripetutamente”, relativamente alle quali il suo ex datore

di lavoro non è però stato in grado di fornire ragguagli (doc. 2).

Nell’attestato

del datore di lavoro, la __________ SA ha invece ribadito che la disdetta era giustificata

da diverse lamentele da parte della clientela (doc. 3).

Nel corso

del mese di settembre 2010 l’insorgente ha convenuto il suo ex datore di lavoro

davanti alla Pretura, chiedendone la condanna a corrispondergli il salario fino

al 31 agosto 2010, come pure al pagamento di un’adeguata indennità per

licenziamento ingiustificato.

In quella

sede, l’assicurato ha fatto valere l’assenza di “… cause gravi che possano

giustificare il licenziamento immediato. Infatti non ho mai ricevuto alcun

ammonimento scritto per le supposte lamentele nei miei confronti e mai ho

ricevuto lamentele da parte dei clienti o di altri dipendenti. Solo qualche

settimana prima del licenziamento il responsabile della discoteca mi aveva

richiamato ma per piccoli fatti occorsi nel passato e non mi aveva ammonito

circa l’ipotesi di un futuro licenziamento immediato. (…). Sono del parere che

il mio licenziamento sia semmai attribuibile al fatto di aver consigliato una

ragazza che lavorava presso l’__________ di cambiare posto di lavoro, ma ciò

fuori dalla sede e dagli orari di lavoro.” (doc. A 3).

La

discussione di causa dinanzi al Pretore ha avuto luogo il 5 ottobre 2010. Dal

relativo verbale si evince che l’ex datore di lavoro si è opposto all’istanza e

ha rilevato - per quanto qui di interesse -, che “la convenuta si è decisa a

proporre a controparte la fine del contratto in seguito a numerose lamentele

ricevute da più persone in merito al comportamento tenuto dall’istante sul

posto di lavoro. Di queste lamentele fanno stato le dichiarazioni che la

convenuta produce sub doc. 1. L’istante è stato ammonito più volte per questi

suoi comportamenti però la situazione non è migliorata. (…). A conferma del perché

il 15 luglio 2010 è intervenuto un accordo tra le parti mediante il quale si è

posto fine al contratto di lavoro, si rileva che lo stesso giorno l’istante ha

firmato il foglio di presenza fino al 25 luglio 2010 (doc. 5), ritenuto che

l’accordo era di retribuirlo fino alla fine di luglio 2010 come risulta dal

foglio di liquidazione di cui al doc. 2. A conferma ulteriore dell’intervenuto accordo si rileva infine che nell’agosto 2010 l’istante ha firmato

liberamente presso la convenuta il foglio di vacanze fino al 31 luglio 2010,

come si evince dal doc. 2.”).

Sempre in

quella sede, RI 1 ha contestato le allegazioni del suo ex datore di lavoro osservando

di avere “… sottoscritto il doc. B sotto la pressione di insulti e di minacce e

denunce in Polizia da parte del sig. __________ e __________. Il sig. __________

mi disse inoltre che se volevo ricevere i soldi della liquidazione dovevo

firmare il doc. B altrimenti non li avrei ricevuti. È stato quindi sotto questa

situazione di pressione emotiva che ho sottoscritto il doc. B senza però prima

leggerlo e per porre fine alle continue pressioni a cui ero sottoposto. (…).

L’istante contesta inoltre fermamente di avere minacciato qualsivoglia ragazza

che frequentava l’__________.” (doc. C 3).

In data 7

ottobre 2010 l’assicurato ha chiesto alla Pretura lo stralcio della causa

contro la __________ SA avendo “raggiunto un accordo bonario” e “ricevuto in

data odierna quanto a me dovuto dalla stessa.”. Egli ha però pure precisato di

essere “… giunto a questa conclusione per motivi di salute e finanziari.” (doc.

C 5).

Il 12

gennaio 2011 il TCA ha interpellato la __________ SA, alla quale ha rivolto le seguenti

domande:

"

(…).

1. Quali di preciso i motivi per cui i clienti si sarebbero

lamentati del comportamento dell’assicurato?

Considerandi

2.

Quando l’assicurato avrebbe avuto tali comportamenti (indicare

approssimativamente il periodo)?

3.

Quando egli sarebbe stato ammonito da parte

vostra?

4.

In relazione a quali particolari episodi lo

sarebbe stato?

5.

Secondo quali modalità (verbalmente, nella

forma scritta, …)?”

(doc.

XIII)

Con

scritto del 19 gennaio 2011, __________, amministratore unico della __________

SA, ha dichiarato che a determinare la rottura del rapporto di lavoro con RI 1

vi è stato il fatto che “… si intrometteva in discussioni che non lo

riguardavano, trattava male la clientela e sceglieva lui a chi servire o meno

un bicchiere d’acqua. Senza calcolare le volte che litigava con i clienti.

Altro vedi dichiarazioni allegate.”. Egli ha inoltre affermato di non ricordare

il periodo in cui l’assicurato avrebbe avuto tali comportamenti e, d’altra

parte, di averlo ammonito svariate volte ma sempre solo verbalmente (cfr. doc.

XIV).

Allo

scritto appena citato __________no ha tra l’altro allegato le dichiarazioni di

alcuni collaboratori del Disco Club __________, documenti che erano peraltro già

stati prodotti dinanzi al Pretore (doc. C 3, p. 3).

In

particolare, secondo quanto dichiarato da __________, a determinare il

licenziamento dell’assicurato vi sarebbe stata una escalation di

comportamenti “poco professionali”, culminati con la proposta rivolta ad alcune

ragazze che praticavano presso l’__________ di cambiare posto di lavoro:

"

Io __________, con la presente, dichiaro di

avere avuto problemi conRI 1 a livello lavorativo, tipo di riprenderlo in

quanto faceva lui la cernita dei clienti da servire o da non servire a suo

piacere anche per un semplice bicchiere d’acqua. Oppure quando una volta il

Sig. __________ mi ha incaricato di avvisare RI 1 di fare il servizio di sala

(bicchieri), lo stesso mi ha mandato praticamente a quel “paese”, andando in

ufficio a lamentarsi con il gerente.

Poi una sera si è presentato praticamente

ubriaco, facendo da padrone, e creando vari problemi di ordine pubblico

all’interno del locale, a quanto ricordo ha litigato addirittura con un addetto

alla sicurezza che ripetutamente lo invitava a uscire in quanto il locale stava

chiudendo. Prendendosela anche con me.

A quanto ho sentito, in questo periodo che io

lavoro presso la discoteca, il sig. __________ ha digerito tante cose dette o

fatte da RI 1. Addirittura dopo quella sera che RI 1 è venuto ubriaco sul posto

di lavoro, abbiamo avuto una riunione di tutti i collaboratori, dove il Sig. __________

ha chiarito svariate situazioni, ed in particolare con RI 1 (sinceramente

pensavo che lo licenziasse).

In seguito, mi arrivava all’orecchio da delle

clienti che RI 1 proponeva loro di portarle in altri locali alla condizione che

queste ultime gli avrebbero dato un compenso per i servizi resi.

A questo punto ho avvisato immediatamente il Sig.

__________, il gerente, che ha immediatamente preso posizione chiamando RI 1 a

confronto con le clienti. Queste ultime davanti a noi hanno praticamente

confermato tutto ciò che anticipatamente a me riferito. A questo punto il Sig. __________

ha preso la decisione all’istante di licenziare RI 1 in quanto suppongo che

questa sia stata la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso.”

(doc. XIV

- 10)

Alcuni

degli episodi accennati da __________ trovano conferma nelle dichiarazioni

sottoscritte da altri dipendenti dell’esercizio pubblico. __________ ha riferito

che una volta RI 1 si è presentato in discoteca in stato di ebrietà, rifiutando

di andarsene all’ora della chiusura del locale (cfr. doc. XIV - 13: “Io, __________,

dichiaro che ho avuto una discussione alla chiusura della serata in discoteca __________

con RI 1, a quel tempo dipendente della discoteca stessa, in quanto alle 04:45

non voleva uscire dicendo che lui se ne andava quando finiva di bere e mangiare

il trancio di pizza che aveva preso. Quella notte RI 1 era di libero e alle

4:15 circa era arrivato letteralmente ubriaco fradicio in discoteca. La

discussione era avvenuta semplicemente per il fatto che la sicurezza gli aveva

chiesto più volte di uscire perché dovevamo chiudere.”). __________, addetto

alla sicurezza, ha confermato l’episodio descritto da __________, aggiungendone

un secondo della medesima natura (doc. XIV - 12: “… La prima volta si è

presentato in discoteca e al momento di consegnargli le tessere per entrare

rifiutava la sua carta e pretendeva che alla sua amica venisse dato un PASS,

entrata libera, piuttosto che la carta normale come prima entrata. Oltretutto

rifiutando di prendere anche lui una tessera, la gettava in malo modo sul

bancone della cassa. La seconda volta in cui ho avuto discussioni con RI 1 è

stato quando alla chiusura del locale, si rifiutava di uscire dalla discoteca e

pretendeva che una ragazza alla quale aveva offerto una consumazione rimanesse

dentro la discoteca con lui finché non finivano di bere. Come da prassi ho

avvisato il responsabile sig. __________ che RI 1 si rifiutava di uscire e lui

stesso ha avuto difficoltà a farlo uscire. In questa situazione siamo riusciti

a far uscire il signor RI 1 alle 04:55 circa. Ci tengo a precisare che in

entrambe le occasioni il signor Jesus era alquanto ubriaco.”). Infine,

l’esistenza di problemi nei rapporti con colleghi e clienti è stata evidenziata

anche da __________, già responsabile del locale (doc. XIV - 9: “Con la

presente io __________ dichiaro di avere avuto nel periodo in cui ero

responsabile della Discoteca __________ problemi con RI 1, sia a livello di

servizio, che per ripetute lamentele da clienti ed addirittura di aver dovuto

intervenire una volta che RI 1 stava litigando animatamente con un nostro

abituale cliente.”).

Con le

proprie osservazioni sugli esiti dell’accertamento, l’insorgente ha respinto le

accuse rivoltegli dal suo ex datore di lavoro, e ciò “… malgrado le firme come

testimonianze degli altri dipendenti.” (cfr. doc. XVII).

2.7

A

prescindere dalla questione - di per sé irrilevante (cfr., ad esempio, la STFA

C 48/04 del 14 aprile 2005) - di sapere se il comportamento avuto da RI 1 configura

una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO, secondo il TCA, tenuto conto della

giurisprudenza precedentemente citata, è a giusto titolo che la Cassa

resistente lo ha ritenuto disoccupato per colpa propria.

A questo

proposito, occorre considerare che l’ex datore di lavoro, nella persona dell’amministratore

unico della società __________ SA, si è sempre dimostrato costante nelle

proprie dichiarazioni, a partire dalla lettera di licenziamento (cfr. doc. 4)

sino a giungere alle risposte fornite a questa Corte in corso di causa (cfr.

doc. XIV).

D’altro

canto, i rimproveri mossi nei confronti dell’assicurato hanno trovato sostanziale

riscontro nelle testimonianze scritte di alcuni ex colleghi di lavoro. Essi

hanno infatti confermato che l’assicurato si è reso responsabile di

comportamenti sconvenienti, in alcuni casi commessi in stato di ebrietà, nei

confronti sia di clienti della Discoteca __________, sia dei colleghi stessi (cfr.

il consid. 2.6.).

Al di là

delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il TCA non ha alcun valido motivo

per ritenere che le convergenti dichiarazioni del suo ex datore di lavoro e dei

suoi ex colleghi, siano in realtà l’espressione di una cospirazione ordita nei suoi

confronti. Del resto, l’assicurato stesso, nell’istanza con la quale ha

convenuto in causa la __________ SA dinanzi alla Pretura del Distretto di __________

- causa che è poi stata stralciata dai ruoli per intervenuto accordo tra le

parti (cfr. doc. C 5 e C 7) -, l’assicurato ha sì contestato l’esistenza di

“cause gravi” giustificanti la rescissione immediata del rapporto di lavoro, la

cui assenza, come detto, sarebbe comunque irrilevante per decidere circa la

fondatezza della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, ma ha

pure ammesso, da una parte, di essere stato richiamato dal responsabile della

discoteca qualche tempo prima del licenziamento “… per piccoli fatti occorsi

nel passato …” e, dall’altra, di aver invitato una ragazza che praticava presso

l’__________ a cambiare posto di lavoro (cfr. doc. A 3, p. 3).

La

questione di sapere per quali ragioni l’insorgente ha invitato una ragazza che

lavorava presso la discoteca __________ a cambiare posto di lavoro - per puro tornaconto

personale secondo la testimonianza di __________ (cfr. doc. XIV - 10) oppure a

“scopo umanitario” per l’assicurato (cfr. doc. I) - può essere lasciata

aperta. Infatti, quest’ultimo si é in ogni caso reso protagonista di

comportamenti riprovevoli, causa del suo stato di disoccupazione. In simili

condizioni il TCA non può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv.

1.

lett. a LADI in relazione con l'art. 44 cpv. 1 lett. a OADI.

2.8

La Cassa

resistente ha giudicato come mediamente grave la colpa di RI 1 e gli ha

inflitto 22 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione

(cfr. doc. 19, p. 2 in fine).

Per

quanto concerne l’entità della penalità, tenuto conto dell'insieme delle

circostanze oggettive e soggettive del caso, la sospensione di 22 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione comminata dalla Cassa risulta adeguata.

Essa rispetta il principio della proporzionalità (cfr. le sentenze riassunte al

consid. 2.5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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