38.2010.65
Confermata sospensione di 22 giorni dal diritto indennità di disoccupazione inflitta ad assicurato licenziato per comportamenti sconvenienti sul posto di lavoro
4 aprile 2011Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.65
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, TCA
Titolo:
Confermata sospensione di 22 giorni dal diritto indennità di disoccupazione inflitta ad assicurato licenziato per comportamenti sconvenienti sul posto di lavoro
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 cpv. 1 let. a OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
RI 1accomandata
Incarto n.
38.2010.65
mm
Lugano
4 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
settembre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con la
decisione su opposizione del 27 settembre 2010, la Cassa disoccupazione CO 1,
in parziale accoglimento dell’opposizione interposta nel frattempo da RI 1, ha
ridotto da 31 a 22 i giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione inflitti a quest’ultimo, argomentando in particolare quanto
segue:
"
(…).
La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta
la documentazione, evidenzia che in effetti vi è un grado di colpa
dell’assicurato nella disdetta decisa dal datore di lavoro in quanto ha
consigliato ad una ragazza che lavorava presso l’__________ di cambiare posto
di lavoro, anche se fuori dalla sede e dagli orari di lavoro. Inoltre ha
accettato, firmando direttamente, l’interruzione anticipata del rapporto di
lavoro in quanto la disdetta è stata comminata con un preavviso di soli 15
giorni quando, secondo contratto, l’assicurato aveva diritto ad un preavviso di
un mese scadente alla fine del mese.
Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni
evidenziate dall’opponente nelle lettere sopra indicate, si ritiene che una
sospensione di 22 giorni sia maggiormente commisurata al grado di colpa dello
stesso in quanto le motivazioni addotte possono essere maggiormente considerate
nella valutazione del caso. Si decide pertanto di ridurre il numero dei giorni
di sospensione da 31 a 22 giorni controllati che corrispondono ad un grado di
colpa medio.”
(doc. 19)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato il 4 ottobre 2010 un ricorso al TCA,
nel quale si è così espresso:
"
(…).
Segnalo che la signorina o ragazza, a chi si
riferisce il consiglio che ho fatto, non si tratta di una che lavorava nel __________,
si non di una “Cliente-femmina”, in poche parole di una che esercitava la “prostituzione”.
Il mio consiglio è stato fatto e riconosciuto per me stesso, fuori del mio
posto di lavoro come dall’orario di lavoro, e piuttosto per un motivo umano,
perché questa signorina voleva scappare dai suoi “papponi” (persone che
amministrano il suo guadagno della prostituzione).
Segnalo anche il fatto di avere firmato il mio
licenziamento con data 15-07-2010. Per motivo che mi trovavo di fronte ad una
pioggia di ingiurie, insulti e minacce da parte dell’incaricato della discoteca
come pure del mio datore di lavoro. In poche parole psicologicamente mi trovato
perturbato emotivamente, con tale minacce e con nessuna difesa da parte mia,
così per questo motivo e senza rendermi conto di quello volevo dire o fare, io
firmai tale documento.
Segnalo, anzi dichiaro apertamente di non avere
nessuna colpa, su questo passato, perché alla settimane seguente l’accaduto
sono andato alla Polizia cantonale di __________, al gruppo “__________”
(gruppo sulla __________), a spiegare tutto quanto, mettendomi a loro disposizione
se del caso (circostanze).
(…).
Richiedo:
Nessuna penalità per il motivo di trovarmi
innocente, cioè senza colpa sul licenziamento da parte della __________ …”
(doc. I)
1.3. Sempre nel
corso del mese di ottobre 2010, l’assicurato ha ribadito gli argomenti già
sollevati in sede di ricorso e ha precisato che alla base della sua decisione
di porre termine alla causa da lui promossa dinanzi al Pretore, vi erano motivi
di salute ed economici (cfr. doc. III).
1.4. In data 19
ottobre 2010, RI 1 ha prodotto dell’ulteriore documentazione (doc. V +
allegati).
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.6. Il 16
novembre 2010 l’assicurato ha precisato quanto segue riguardo al tenore della
risposta di causa presentata dall’amministrazione:
"
(…).
Durante il tempo che ho lavorato nella Discoteca __________
(__________) non ho mai avuto lamentele dei clienti sul mio conto. Per questo
motivo non c’è nessuna lettera di ammonimento da parte del mio ex datore di
lavoro.
In poche parole, il mio ex datore di lavoro è
stato mal consigliato con bugie e esagerazioni contro di me da parte del
responsabile del bar (sig. __________). Per questo motivo il mio ex datore di
lavoro mi ha fatto tale lettera, furbamente facendomi firmare senza accorgermi
che tali contenuti di parole che mi danneggiasse nei confronti della Cassa di
Disoccupazione.
La prova in sé di tutto quanto scritto da me, si
potrebbe verificare chiamando al telefono o parlando con il mio ex datore di
lavoro __________ 079/….
Perché al ritirare tale causa con la __________
SA per motivi di salute e finanziari, ho parlato pacificamente e dicendo tutta
la verità con il mio ex datore di lavoro.”
(doc. IX)
La Cassa
ha preso posizione in proposito il 30 novembre 2010 (doc. XI).
1.7. In corso di
causa, questo Tribunale ha interpellato la società __________ SA di __________,
alla quale sono state sottoposte alcune domande inerenti la fine del rapporto
di lavoro con RI 1 (doc. XIII).
L’ex
datore di lavoro dell’assicurato ha risposto in data 19 gennaio 2011 (cfr. doc.
XIV + allegati).
Le parti
hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni in merito (cfr. doc.
XVI e XVII + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa
evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La
disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo
comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha
fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo
giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione
non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto
2003, consid. 2.3).
La
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria
dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per
cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il
comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla
disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze
del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V
242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata
unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora
DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della
Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b
pag. 236; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17
ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 cifre marg. 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre
2007).
La terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in
vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono
essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo
dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante
giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il
caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere
l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, ,
consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,
pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17
marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Per
costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di
sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello
dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne
triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152
consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).
2.5. In una
sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale
federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la
quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il
proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
11.1 Alla luce
della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la
valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel
comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti
dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario
amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che
all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei
conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi
caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le
responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo
tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti,
mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro
dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli
atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti
tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato
seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata,
essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro
affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare,
l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
Fatti
I citati comportamenti non giustificano tuttavia
l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15
pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97
del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente
per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la
durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C
48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione
di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,
a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva
abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre
ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze
ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per
avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V
593).
In una
sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni
di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato
un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di
lavoro.
In una
sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un
conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico
responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una
sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato
verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di
terzi.
In una
sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in
particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In
un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata
licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un
cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non
l'avrebbe venduto.
In una
sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le
disposizioni amministrative del datore di lavoro.
In una
sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle
assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto
sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del
datore di lavoro.
In una
sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi
rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.
In una
sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10
giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato
licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di
lavoro.
Il TFA ha
invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato
licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,
non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);
licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro
(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a
fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18
ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista
presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un
postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto
immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei
prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta
perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto
fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);
disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la
licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di
notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre
2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari
al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA
1993/1994, pag. 24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei
seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel
riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una
mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,
38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che
l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di
lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua
sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di
un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di
un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto
di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva
intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività
illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un
assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare
l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna
penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,
38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,
l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto
concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare
il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i
ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);
disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro
(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi
su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA
del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del
rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato
la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del
29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6. Nella
presente fattispecie, va innanzitutto rilevato che dalla lettera di
licenziamento datata 15 luglio 2010 emerge che il rapporto di lavoro con
l’assicurato é stato interrotto a causa delle “… lamentele ricevute
ripetutamente negli ultimi tempi e nonostante le varie volte che è stato
ripreso dai responsabili della ditta ancora in data odierna riceviamo delle
lamentele sul suo conto.” (doc. 4).
RI 1 ha,
da parte sua, immediatamente contestato il licenziamento nella misura in cui il
CCL dispone che il contratto può essere disdetto per la fine di un mese
osservando un termine di disdetta di un mese (doc. 5).
Nel
compilare la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato ha in
particolare precisato di essere stato ingiustamente accusato per delle
“lamentele ricevute ripetutamente”, relativamente alle quali il suo ex datore
di lavoro non è però stato in grado di fornire ragguagli (doc. 2).
Nell’attestato
del datore di lavoro, la __________ SA ha invece ribadito che la disdetta era giustificata
da diverse lamentele da parte della clientela (doc. 3).
Nel corso
del mese di settembre 2010 l’insorgente ha convenuto il suo ex datore di lavoro
davanti alla Pretura, chiedendone la condanna a corrispondergli il salario fino
al 31 agosto 2010, come pure al pagamento di un’adeguata indennità per
licenziamento ingiustificato.
In quella
sede, l’assicurato ha fatto valere l’assenza di “… cause gravi che possano
giustificare il licenziamento immediato. Infatti non ho mai ricevuto alcun
ammonimento scritto per le supposte lamentele nei miei confronti e mai ho
ricevuto lamentele da parte dei clienti o di altri dipendenti. Solo qualche
settimana prima del licenziamento il responsabile della discoteca mi aveva
richiamato ma per piccoli fatti occorsi nel passato e non mi aveva ammonito
circa l’ipotesi di un futuro licenziamento immediato. (…). Sono del parere che
il mio licenziamento sia semmai attribuibile al fatto di aver consigliato una
ragazza che lavorava presso l’__________ di cambiare posto di lavoro, ma ciò
fuori dalla sede e dagli orari di lavoro.” (doc. A 3).
La
discussione di causa dinanzi al Pretore ha avuto luogo il 5 ottobre 2010. Dal
relativo verbale si evince che l’ex datore di lavoro si è opposto all’istanza e
ha rilevato - per quanto qui di interesse -, che “la convenuta si è decisa a
proporre a controparte la fine del contratto in seguito a numerose lamentele
ricevute da più persone in merito al comportamento tenuto dall’istante sul
posto di lavoro. Di queste lamentele fanno stato le dichiarazioni che la
convenuta produce sub doc. 1. L’istante è stato ammonito più volte per questi
suoi comportamenti però la situazione non è migliorata. (…). A conferma del perché
il 15 luglio 2010 è intervenuto un accordo tra le parti mediante il quale si è
posto fine al contratto di lavoro, si rileva che lo stesso giorno l’istante ha
firmato il foglio di presenza fino al 25 luglio 2010 (doc. 5), ritenuto che
l’accordo era di retribuirlo fino alla fine di luglio 2010 come risulta dal
foglio di liquidazione di cui al doc. 2. A conferma ulteriore dell’intervenuto accordo si rileva infine che nell’agosto 2010 l’istante ha firmato
liberamente presso la convenuta il foglio di vacanze fino al 31 luglio 2010,
come si evince dal doc. 2.”).
Sempre in
quella sede, RI 1 ha contestato le allegazioni del suo ex datore di lavoro osservando
di avere “… sottoscritto il doc. B sotto la pressione di insulti e di minacce e
denunce in Polizia da parte del sig. __________ e __________. Il sig. __________
mi disse inoltre che se volevo ricevere i soldi della liquidazione dovevo
firmare il doc. B altrimenti non li avrei ricevuti. È stato quindi sotto questa
situazione di pressione emotiva che ho sottoscritto il doc. B senza però prima
leggerlo e per porre fine alle continue pressioni a cui ero sottoposto. (…).
L’istante contesta inoltre fermamente di avere minacciato qualsivoglia ragazza
che frequentava l’__________.” (doc. C 3).
In data 7
ottobre 2010 l’assicurato ha chiesto alla Pretura lo stralcio della causa
contro la __________ SA avendo “raggiunto un accordo bonario” e “ricevuto in
data odierna quanto a me dovuto dalla stessa.”. Egli ha però pure precisato di
essere “… giunto a questa conclusione per motivi di salute e finanziari.” (doc.
C 5).
Il 12
gennaio 2011 il TCA ha interpellato la __________ SA, alla quale ha rivolto le seguenti
domande:
"
(…).
1. Quali di preciso i motivi per cui i clienti si sarebbero
lamentati del comportamento dell’assicurato?
Considerandi
2.
Quando l’assicurato avrebbe avuto tali comportamenti (indicare
approssimativamente il periodo)?
3.
Quando egli sarebbe stato ammonito da parte
vostra?
4.
In relazione a quali particolari episodi lo
sarebbe stato?
5.
Secondo quali modalità (verbalmente, nella
forma scritta, …)?”
(doc.
XIII)
Con
scritto del 19 gennaio 2011, __________, amministratore unico della __________
SA, ha dichiarato che a determinare la rottura del rapporto di lavoro con RI 1
vi è stato il fatto che “… si intrometteva in discussioni che non lo
riguardavano, trattava male la clientela e sceglieva lui a chi servire o meno
un bicchiere d’acqua. Senza calcolare le volte che litigava con i clienti.
Altro vedi dichiarazioni allegate.”. Egli ha inoltre affermato di non ricordare
il periodo in cui l’assicurato avrebbe avuto tali comportamenti e, d’altra
parte, di averlo ammonito svariate volte ma sempre solo verbalmente (cfr. doc.
XIV).
Allo
scritto appena citato __________no ha tra l’altro allegato le dichiarazioni di
alcuni collaboratori del Disco Club __________, documenti che erano peraltro già
stati prodotti dinanzi al Pretore (doc. C 3, p. 3).
In
particolare, secondo quanto dichiarato da __________, a determinare il
licenziamento dell’assicurato vi sarebbe stata una escalation di
comportamenti “poco professionali”, culminati con la proposta rivolta ad alcune
ragazze che praticavano presso l’__________ di cambiare posto di lavoro:
"
Io __________, con la presente, dichiaro di
avere avuto problemi conRI 1 a livello lavorativo, tipo di riprenderlo in
quanto faceva lui la cernita dei clienti da servire o da non servire a suo
piacere anche per un semplice bicchiere d’acqua. Oppure quando una volta il
Sig. __________ mi ha incaricato di avvisare RI 1 di fare il servizio di sala
(bicchieri), lo stesso mi ha mandato praticamente a quel “paese”, andando in
ufficio a lamentarsi con il gerente.
Poi una sera si è presentato praticamente
ubriaco, facendo da padrone, e creando vari problemi di ordine pubblico
all’interno del locale, a quanto ricordo ha litigato addirittura con un addetto
alla sicurezza che ripetutamente lo invitava a uscire in quanto il locale stava
chiudendo. Prendendosela anche con me.
A quanto ho sentito, in questo periodo che io
lavoro presso la discoteca, il sig. __________ ha digerito tante cose dette o
fatte da RI 1. Addirittura dopo quella sera che RI 1 è venuto ubriaco sul posto
di lavoro, abbiamo avuto una riunione di tutti i collaboratori, dove il Sig. __________
ha chiarito svariate situazioni, ed in particolare con RI 1 (sinceramente
pensavo che lo licenziasse).
In seguito, mi arrivava all’orecchio da delle
clienti che RI 1 proponeva loro di portarle in altri locali alla condizione che
queste ultime gli avrebbero dato un compenso per i servizi resi.
A questo punto ho avvisato immediatamente il Sig.
__________, il gerente, che ha immediatamente preso posizione chiamando RI 1 a
confronto con le clienti. Queste ultime davanti a noi hanno praticamente
confermato tutto ciò che anticipatamente a me riferito. A questo punto il Sig. __________
ha preso la decisione all’istante di licenziare RI 1 in quanto suppongo che
questa sia stata la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso.”
(doc. XIV
- 10)
Alcuni
degli episodi accennati da __________ trovano conferma nelle dichiarazioni
sottoscritte da altri dipendenti dell’esercizio pubblico. __________ ha riferito
che una volta RI 1 si è presentato in discoteca in stato di ebrietà, rifiutando
di andarsene all’ora della chiusura del locale (cfr. doc. XIV - 13: “Io, __________,
dichiaro che ho avuto una discussione alla chiusura della serata in discoteca __________
con RI 1, a quel tempo dipendente della discoteca stessa, in quanto alle 04:45
non voleva uscire dicendo che lui se ne andava quando finiva di bere e mangiare
il trancio di pizza che aveva preso. Quella notte RI 1 era di libero e alle
4:15 circa era arrivato letteralmente ubriaco fradicio in discoteca. La
discussione era avvenuta semplicemente per il fatto che la sicurezza gli aveva
chiesto più volte di uscire perché dovevamo chiudere.”). __________, addetto
alla sicurezza, ha confermato l’episodio descritto da __________, aggiungendone
un secondo della medesima natura (doc. XIV - 12: “… La prima volta si è
presentato in discoteca e al momento di consegnargli le tessere per entrare
rifiutava la sua carta e pretendeva che alla sua amica venisse dato un PASS,
entrata libera, piuttosto che la carta normale come prima entrata. Oltretutto
rifiutando di prendere anche lui una tessera, la gettava in malo modo sul
bancone della cassa. La seconda volta in cui ho avuto discussioni con RI 1 è
stato quando alla chiusura del locale, si rifiutava di uscire dalla discoteca e
pretendeva che una ragazza alla quale aveva offerto una consumazione rimanesse
dentro la discoteca con lui finché non finivano di bere. Come da prassi ho
avvisato il responsabile sig. __________ che RI 1 si rifiutava di uscire e lui
stesso ha avuto difficoltà a farlo uscire. In questa situazione siamo riusciti
a far uscire il signor RI 1 alle 04:55 circa. Ci tengo a precisare che in
entrambe le occasioni il signor Jesus era alquanto ubriaco.”). Infine,
l’esistenza di problemi nei rapporti con colleghi e clienti è stata evidenziata
anche da __________, già responsabile del locale (doc. XIV - 9: “Con la
presente io __________ dichiaro di avere avuto nel periodo in cui ero
responsabile della Discoteca __________ problemi con RI 1, sia a livello di
servizio, che per ripetute lamentele da clienti ed addirittura di aver dovuto
intervenire una volta che RI 1 stava litigando animatamente con un nostro
abituale cliente.”).
Con le
proprie osservazioni sugli esiti dell’accertamento, l’insorgente ha respinto le
accuse rivoltegli dal suo ex datore di lavoro, e ciò “… malgrado le firme come
testimonianze degli altri dipendenti.” (cfr. doc. XVII).
2.7
A
prescindere dalla questione - di per sé irrilevante (cfr., ad esempio, la STFA
C 48/04 del 14 aprile 2005) - di sapere se il comportamento avuto da RI 1 configura
una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO, secondo il TCA, tenuto conto della
giurisprudenza precedentemente citata, è a giusto titolo che la Cassa
resistente lo ha ritenuto disoccupato per colpa propria.
A questo
proposito, occorre considerare che l’ex datore di lavoro, nella persona dell’amministratore
unico della società __________ SA, si è sempre dimostrato costante nelle
proprie dichiarazioni, a partire dalla lettera di licenziamento (cfr. doc. 4)
sino a giungere alle risposte fornite a questa Corte in corso di causa (cfr.
doc. XIV).
D’altro
canto, i rimproveri mossi nei confronti dell’assicurato hanno trovato sostanziale
riscontro nelle testimonianze scritte di alcuni ex colleghi di lavoro. Essi
hanno infatti confermato che l’assicurato si è reso responsabile di
comportamenti sconvenienti, in alcuni casi commessi in stato di ebrietà, nei
confronti sia di clienti della Discoteca __________, sia dei colleghi stessi (cfr.
il consid. 2.6.).
Al di là
delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il TCA non ha alcun valido motivo
per ritenere che le convergenti dichiarazioni del suo ex datore di lavoro e dei
suoi ex colleghi, siano in realtà l’espressione di una cospirazione ordita nei suoi
confronti. Del resto, l’assicurato stesso, nell’istanza con la quale ha
convenuto in causa la __________ SA dinanzi alla Pretura del Distretto di __________
- causa che è poi stata stralciata dai ruoli per intervenuto accordo tra le
parti (cfr. doc. C 5 e C 7) -, l’assicurato ha sì contestato l’esistenza di
“cause gravi” giustificanti la rescissione immediata del rapporto di lavoro, la
cui assenza, come detto, sarebbe comunque irrilevante per decidere circa la
fondatezza della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, ma ha
pure ammesso, da una parte, di essere stato richiamato dal responsabile della
discoteca qualche tempo prima del licenziamento “… per piccoli fatti occorsi
nel passato …” e, dall’altra, di aver invitato una ragazza che praticava presso
l’__________ a cambiare posto di lavoro (cfr. doc. A 3, p. 3).
La
questione di sapere per quali ragioni l’insorgente ha invitato una ragazza che
lavorava presso la discoteca __________ a cambiare posto di lavoro - per puro tornaconto
personale secondo la testimonianza di __________ (cfr. doc. XIV - 10) oppure a
“scopo umanitario” per l’assicurato (cfr. doc. I) - può essere lasciata
aperta. Infatti, quest’ultimo si é in ogni caso reso protagonista di
comportamenti riprovevoli, causa del suo stato di disoccupazione. In simili
condizioni il TCA non può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv.
1.
lett. a LADI in relazione con l'art. 44 cpv. 1 lett. a OADI.
2.8
La Cassa
resistente ha giudicato come mediamente grave la colpa di RI 1 e gli ha
inflitto 22 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione
(cfr. doc. 19, p. 2 in fine).
Per
quanto concerne l’entità della penalità, tenuto conto dell'insieme delle
circostanze oggettive e soggettive del caso, la sospensione di 22 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione comminata dalla Cassa risulta adeguata.
Essa rispetta il principio della proporzionalità (cfr. le sentenze riassunte al
consid. 2.5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster