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Decisione

38.2010.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 gennaio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61 n.

88s.; SVR 2004 n. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/06 del 7 maggio

2007 consid. 5.1) – sono di principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, n. 20

ad art. 155). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in

effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di

famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse

finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.

328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155 e giurisprudenza

ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,

pag. 3).

Nella DTF

124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può

essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto

può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta

Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui

utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base

alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo

esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le

spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

Considerandi

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 156).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima

di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la

persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere

alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.7.2

Nel caso di

specie, l’assicurata vive con il marito. La coppia non ha figli a carico.

In base a

quanto dichiarato nel certificato per l’ammissione all’AG, i coniugi __________

possono contare su entrate finanziarie ammontanti a fr. 9’900/mese (doc. L).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° settembre 2009, prevede la somma di fr. 1'700 quale importo base

mensile per persona sola.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione di fr. 2’400/mese (cfr. doc. L, p. 2), da

cui un onere globale di fr. 4'100.

Ora, pur

applicando il supplemento massimo del 25% (+ fr. 425/mese) e pur tenendo conto,

sebbene non esposti nel certificato per l’ammissione all’AG, dei premi di cassa

malati e delle imposte (costi fissi a carico di qualunque famiglia), l’insorgente

non può essere considerata indigente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui

l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché

presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272)

L’assicurata

deve, conseguentemente, essere ritenuta in grado di far fronte alle spese

legali.

Difettando

uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, la

relativa istanza dev'essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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