38.2010.67
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12 gennaio 2011Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2010.67
Data decisione, Autorità:
12.01.2011, TCA
Titolo:
Sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancata ricerca di un nuovo posto di lavoro già durante periodo di disdetta. Penalità confermata anche nella sua entità (10 giorni). Negata l'indigenza e, perciò, anche diritto all'AG
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 61 let. f LPGA
art. 26 cpv. 1 OADI
art. 26 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.67
mm
Lugano
12 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
settembre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 29 luglio 2010 - poi confermata in sede di opposizione
(doc. B) -, CO 1 ha sospeso RI 1rboni per 10 giorni dal diritto all’indennità
di disoccupazione a partire dal 1° luglio 2010, argomentando:
"
(…).
Nel presente caso lei si è iscritta all’Ufficio
Regionale di Collocamento (URC) quale persona in cerca di impiego a partire dal
01.07.2010.
Dagli atti a nostra disposizione risulta che lei
doveva iniziare ad effettuare e documentare ricerche di lavoro a partire dal 16
aprile 2010 (licenziamento) e che durante il periodo precedente l’annuncio
all’URC non ha fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione.
Preso atto anche della sua risposta alla
richiesta di giustificazione, da quanto sancito dai sopracitati articoli di
legge, in ossequio alle direttive SECO e visto quanto sopra, confermiamo la
sospensione sopra citata. Il calcolo si basa su una sospensione minima di 4
giorni al mese per ricerche non svolte. In questo caso aprile ha solo 2 giorni
siccome le ricerche sono mancanti per le ultime due settimane, mentre i 4
giorni per mese sono applicati a maggio e giugno.”
(doc. 2)
1.2. Con
tempestivo ricorso del 6 ottobre 2010, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede,
in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione del 15
settembre 2010 e, in via subordinata, che i giorni di sospensione
vengano ridotti a sei.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere in particolare
quanto segue:
"
(…).
Al momento in cui le è stata comunicata la
disdetta del rapporto di lavoro (cfr. doc. F), la ricorrente ha ricevuto la
personale assicurazione da parte dello stesso sig. __________, A.U. della
società __________ SA, che sarebbe stata riassunta assieme ad altri dipendenti,
in una nuova società che avrebbe dovuto essere costituita a breve. La nuova
società avrebbe incorporato la preesistente società. Le note, e per i
dipendenti imprevedibili, vicende giudiziarie che sono seguite hanno impedito
che il nuovo contratto venisse sottoscritto.
…
Lo stesso sig. __________ (cfr. doc. E) il 16
luglio 2010 ha sottoscritto un documento che conferma che gli ex dipendenti
elencati non avevano provveduto alla ricerca di un nuovo impiego in quanto a
partire dal 1 luglio 2010 avrebbero dovuto essere assunti in una nuova società.
Si contesta in questa sede quanto sostenuto
dall’URC il 15 settembre 2010 (cfr. doc. B) quando quest’ultimo ha sostenuto
che “(...) la dichiarazione sottoscritta dall’ultimo datore di lavoro,
riferita alla possibilità di riassunzione presso una nuova società che avrebbe
dovuto essere costituita, non può essere presa in considerazione, poiché si
tratta di un’ipotesi aleatoria che, nei fatti non si è concretizzata e non
poteva quindi essere ritenuta una prospettiva certa, anche considerando che
l’entità giuridica in nome della quale avrebbe dovuto essere sottoscritto un
eventuale contratto era ed è tuttora inesistente e non vi erano quindi le
condizioni di base per assumere impegni vincolanti.”
La sig.ra RI 1 non aveva alcun motivo per non
credere alle promesse del proprio datore di lavoro. Quest’ultimo si era infatti
sempre comportato, nei confronti dei propri dipendenti, in maniera impeccabile,
mantenendo fede agli impegni presi. La ricorrente di certo non poteva pensare
che di li a poco sarebbero avvenuti dei gravi fatti giudiziari, che di fatto
hanno impedito la costituzione di una nuova società e la conseguente
riassunzione. Si ricorda a codesta Lodevole autorità, che prima dei noti fatti
giudiziari, la __________ SA era una società con 12 filiali in tutto il mondo,
pertanto era più che auspicabile la nuova riassunzione. A tutti gli ex
dipendenti era stato assicurato un nuovo posto di lavoro con la nuova società,
pertanto si può affermare che tra le parti è stato concluso un contratto di
lavoro.”
(doc. I)
1.3. L’amministrazione,
in risposta, postula un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.4. In corso di
causa, l’assicurata ha domandato l’audizione testimoniale di __________ (doc.
V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA
H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza
ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.3. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C
258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità
(cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.5. Nella
presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che RI 1 si trovava da
lungo tempo alle dipendenze della ditta __________ in qualità di segretaria,
quando, in data 16 aprile 2010, le è stata comunicata la disdetta del contratto
di lavoro con effetto a far tempo dal 30 giugno 2010 (cfr. doc. F).
L’assicurata si è iscritta
al collocamento a partire dal 1° luglio 2010.
Constatato che per il
periodo di disdetta non risultava che l’insorgente avesse compiuto delle
ricerche per trovare una nuova occupazione, l’amministrazione le ha ventilato la possibilità di una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione e, in proposito, le ha concesso la facoltà di
giustificare il proprio comportamento (cfr. doc. G).
Da parte
sua, RI 1 ha fatto valere che la mancata ricerca di un nuovo posto di lavoro
durante il periodo di disdetta, è da imputare al fatto che, ancor prima di essere
licenziata, essa aveva ricevuto garanzie circa una sua immediata riassunzione
da parte di una nuova società che avrebbe dovuto essere nel frattempo fondata
dall’allora amministratore unico della __________ SA (cfr. doc. H e doc.
I).
Secondo un’affermata
giurisprudenza, si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un
contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992
p. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004 consid. 4.2.4.;
STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p.
32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 p. 151s. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il
fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella
forma scritta (cfr., al riguardo, anche la STFA C 197/03 dell’11 ottobre 2004):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Chiamato
ora a pronunciarsi, tenuto conto che la società che avrebbe dovuto procedere
alla riassunzione di RI 1 non esisteva (né ha d’altronde mai visto
la luce; cfr. doc. E: “…, in quanto era previsto che a partire dal 1. luglio
2010 sarebbero stati assunti da una nuova società che avrei dovuto costituire. Cosa
che però non si è potuta realizzare.” - il corsivo è del redattore),
mancando quindi una delle due parti al contratto, questo Tribunale non
può che concludere all’assenza di un contratto di lavoro, sia
nella forma scritta che orale.
Pertanto,
l’assicurata poteva tutt’al più sperare che si concretizzasse una sua
nuova assunzione. Tuttavia, una mera speranza non è sufficiente per esonerarla
dall’obbligo di effettuare delle ricerche di impiego nei mesi di aprile, maggio
e giugno 2010.
Per il
periodo precedente il suo annuncio in disoccupazione, la ricorrente non ha
comprovato alcuna ricerca di occupazione.
In simili
condizioni, essa ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le
impone, per cui a ragione l'autorità amministrativa l’ha sospesa dal diritto
all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
L’insorgente
ha postulato l’audizione testimoniale dei suoi ex colleghi di lavoro,
dell’amministratore unico della società __________ SA, nonché di __________, ex
responsabile del personale della società e di __________, dipendente della __________
SA, ufficio di revisione della società stessa (cfr. doc. I e V).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene di potersi esimere dal dare seguito agli atti
istruttori richiesti dalla ricorrente, posto che non vi è da attendersi che da
essi emergano dei nuovi e rilevanti elementi di valutazione.
In
proposito, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.6. Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata dieci giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni per
mancate ricerche nel mese di aprile 2010 + quattro giorni per mancate ricerche
nel mese di maggio 2010 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di giugno
2010 - cfr. doc. 2).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid.
2.4.).
Alla luce
di quanto precede, l'entità della sanzione comminata a RI 1 risulta essere
conforme al principio di proporzionalità, per cui la decisione su opposizione
del 15 settembre 2010 deve essere confermata.
2.7. L’assicurata
ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1
(doc. I, p. 7).
In realtà
la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr.
art. 29 cpv. 1 Lptca; 61 cpv. 1 lett. a LPGA).
2.7.1. Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, ad art. 61 n. 86).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61 n.
88s.; SVR 2004 n. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/06 del 7 maggio
2007 consid. 5.1) – sono di principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, n. 20
ad art. 155). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in
effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di
famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse
finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.
328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155 e giurisprudenza
ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,
pag. 3).
Nella DTF
124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può
essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto
può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta
Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui
utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base
alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo
esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le
spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
Considerandi
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 156).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima
di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la
persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere
alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non
pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.7.2
Nel caso di
specie, l’assicurata vive con il marito. La coppia non ha figli a carico.
In base a
quanto dichiarato nel certificato per l’ammissione all’AG, i coniugi __________
possono contare su entrate finanziarie ammontanti a fr. 9’900/mese (doc. L).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in
vigore dal 1° settembre 2009, prevede la somma di fr. 1'700 quale importo base
mensile per persona sola.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
Bisogna,
poi, computare il canone di locazione di fr. 2’400/mese (cfr. doc. L, p. 2), da
cui un onere globale di fr. 4'100.
Ora, pur
applicando il supplemento massimo del 25% (+ fr. 425/mese) e pur tenendo conto,
sebbene non esposti nel certificato per l’ammissione all’AG, dei premi di cassa
malati e delle imposte (costi fissi a carico di qualunque famiglia), l’insorgente
non può essere considerata indigente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui
l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché
presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272)
L’assicurata
deve, conseguentemente, essere ritenuta in grado di far fronte alle spese
legali.
Difettando
uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, la
relativa istanza dev'essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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