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Decisione

38.2010.68

Negato ind.x insolv.per non avere agito in tempo utile nel rivendicare credito salar.Atteso 6 mesi dopo fine lavoro e 4 da accredito per incaricare rappr.di tutelare suoi int.Rappr.atteso ancora 3 mes

10 febbraio 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo

il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine

konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet

und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte

zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde,

das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der

vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also

auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des

Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich

bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall

verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten

aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass

zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen

bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls

nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines

halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende

Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche

abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat

unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der

Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C

240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von

einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem

während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht

mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der

persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat

denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das

Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen

liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und

der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung

seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato

come cuoco presso l’esercizio pubblico “__________” a __________ gestito dalla __________

dal 16 giugno 2008 al 30 aprile 2009 (cfr. doc. 28, 30).

Il

contratto di lavoro è, infatti, stato rescisso dalla __________ il 31 marzo

2009.

per il 30 aprile 2009 a causa della cessazione dell’attività (cfr. doc.

28).

Il

ricorrente ha indicato che alla fine del rapporto di impiego non gli sono stati

pagati i giorni di riposo, di vacanza e festivi non goduti, come pure la quota

parte di tredicesima mensilità (cfr. doc. I; 19; 25).

L’assicurato,

a tale proposito, ha rilevato di avere ripetutamente sollecitato la datrice di

lavoro al versamento del dovuto e di aver ricevuto il 26 giugno 2009 un

accredito di fr. 1'793.55 (cfr. doc. I).

Non

coprendo tale somma tutte le sue richieste, l’insorgente, il 13 luglio 2009, ha inviato alla SA una raccomandata con la sua versione del calcolo dei giorni di riposo e di

vacanza non goduti, nonché della parte di tredicesima spettantegli (cfr. doc.

5).

Visto che

l’ex datrice di lavoro non ha proceduto a corrispondergli quanto dovuto,

l’assicurato ha incaricato i RA 1 di tutelare i suoi diritti con procura datata

26.

ottobre 2009 (cfr. doc. 31= doc. O).

Il

rappresentante del ricorrente, il 27 ottobre 2009, ha così scritto alla __________, indicando che l’arretrato salariale, comprensivo dei giorni di

riposo, di vacanza e festivi non goduti e della parte di tredicesima ammontava,

dedotto l’anticipo versato nel giugno 2009, a fr. 7'146.20. E’ stato, inoltre, specificato che il credito salariale era stato reclamato dall’insorgente

medesimo, tramite raccomandata, una prima volta il 7 maggio 2009 e

successivamente, il 14 luglio 2009 chiedendo di trovare al più presto una

soluzione con l’insorgente.

Il

rappresentante dell’assicurato ha, infine, invitato la SA a una presa di

posizione in merito entro e non oltre 10 giorni (cfr. doc. I).

Essendo

l’ex datrice di lavoro rimasta silente, l’11 dicembre 2009 il RA 1 ha nuovamente interpellato per iscritto la SA, precisando, segnatamente, che, se la somma spettante

all’assicurato non sarebbe stata versata entro e non oltre 10 giorni, si

sarebbe visto costretto a procedere per via giudiziaria senza ulteriore avviso

(cfr. doc. L).

Siccome

la __________ non ha reagito nemmeno a quest’ultima lettera, il rappresentante

dell’assicurato, l’8 febbraio 2010, ha inoltrato alla Pretura di __________

un’istanza per mercede e salari, con cui è stata postulata la condanna dell’ex

datrice di lavoro al versamento di fr. 7'146.20 con interessi a fare tempo dal

30.

aprile 2009 (cfr. doc. M).

Il

Pretore del Distretto di __________, con sentenza dell’8 marzo 2010, ha parzialmente accolto l’istanza del ricorrente nel senso che la SA è stata condannata a

pagare all’insorgente fr. 4'277.50 a titolo di salario lordo oltre interessi al

5% dal 30 aprile 2009 (cfr. doc. N).

Il 13

aprile 2010 il rappresentante del ricorrente ha, inoltre, avviato una procedura

esecutiva nei confronti della __________ (cfr. doc. 14).

Il

precetto esecutivo è stato spiccato il 15 aprile 2010 (cfr. doc. 15).

L’8

giugno 2010 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________.

La relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo il 24 giugno 2010.

Nell’ottobre

2010.

la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5 lett. a

ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Nel

frattempo la Cassa ha ricevuto, il 10 agosto 2010, la domanda di indennità per

insolvenza dell’assicurato (doc. 25).

L’amministrazione,

con decisione del 20 agosto 2010, confermata con decisione su opposizione del

20.

settembre 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in

quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.

55.

cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).

L’insorgente,

dal canto suo, sostiene che i suoi numerosi solleciti denotano una ferma e

tempestiva intenzione di rivendicare il salario non ancora pagato e la sua

volontà di diminuire il danno dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Egli ha,

in particolare, precisato, da una parte, di avere ripetutamente sollecitato la corresponsione

della somma in questione in forma scritta, per la prima volta, il 13 luglio

2009.

mediante raccomandata.

Dall’altra,

che a causa dell’infruttuosità dei suoi tentativi ha interpellato i RA 1 i

quali, dapprima, con raccomandate del 27 ottobre e dell’11 dicembre 2009, hanno

invitato la ditta a versare il dovuto. In seguito essi hanno provato a ottenere

il credito mediante un accordo bonale, esprimendo anche una disponibilità a

ridurre le pretese. L’assicurato, al riguardo, ha indicato che i RA 1, non

essendo riusciti a trovare una soluzione bonale, l’8 febbraio 2010 hanno

inoltrato un’istanza per mercedi e salari (cfr. doc. I).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che dalla lettera

del 27 ottobre 2009 inviata dai RA 1 alla __________ emerge che l’assicurato ha

sollecitato il versamento del credito salariale per la prima volta il 7 maggio

2009.

(cfr. doc. I), ossia una settimana dopo la fine del rapporto di impiego.

In

effetti il 26 giugno 2009 la SA ha proceduto ad accreditare all’assicurato la

somma di fr. 1'793.55 (cfr. doc. I).

Come

visto sopra, non coprendo tale ammontare tutte le sue richieste, il ricorrente

il 13 luglio 2009 ha inviato alla SA una raccomandata con la sua versione del

calcolo dei giorni di riposo e di vacanza non goduti, nonché della parte di

tredicesima spettantegli, e con la seguente frase finale:

"

Nell’attesa di un vostro riscontro e volendo

risolvere senza conflitti, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali

saluti.” (cfr. doc. 5).

Tale

scritto non ha avuto alcuna risposta da parte dell’ex datrice di lavoro.

L’insorgente,

tuttavia, ha atteso fino al mese di ottobre 2009, ovvero sei mesi dalla fine

del rapporto di impiego e quattro mesi dall’accredito del 26 giugno 2009, prima

di incaricare i RA 1 di tutelare i suoi interessi nei confronti della __________

(cfr. doc. 31=O).

Per

quanto attiene, poi, all’operato dei RA 1, va osservato che gli stessi, dopo

che era rimasta senza riscontro la prima raccomandata da loro inviata alla

ditta il 27 ottobre 2009 con cui le era stato fissato un termine di dieci

giorni per prendere posizione (cfr. doc. I), ha spedito alla SA una seconda

raccomandata soltanto l’11 dicembre 2009, assegnandole un termine di ulteriori

dieci giorni per versare all’assicurato la somma corrispondente al credito

salariale scoperto (cfr. doc. L).

Benché anche

quest’ultimo termine non sia stato ossequiato, il rappresentante

dell’insorgente ha comunque atteso fino all’8 febbraio 2010 per inoltrare un’istanza

per mercedi e salari (cfr. doc. M).

E’ vero

che i RA 1inesi hanno indicato di aver tentato nel frattempo di trovare una

soluzione bonale con la SA (cfr. doc. I).

E’

altrettanto vero, tuttavia, da un lato, che tale asserzione non risulta suffragata

da alcuna prova.

Dall’altro,

che in ogni caso la __________ il 26 giugno 2009 ha corrisposto all’assicurato la somma di fr. 1'793.55 con la precisazione “chiusura a saldo

vacanze giorni non goduti” (cfr. doc. I; H).

Pertanto il

rappresentante del ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole che vi era un

margine minimo per trovare una soluzione extragiudiziaria con l’ex datrice di

lavoro.

I RA 1 avrebbero,

conseguentemente, dovuto inoltrare un’azione civile o una domanda di

esecuzione, al più tardi, dopo la pretesa prima telefonata che sarebbe stata da

loro effettuata, non avendo la stessa portato a nulla di concreto e non

procedere a svariate altre chiamate telefoniche, come invece dichiarato nell’atto

ricorsuale (cfr. doc. I pag. 4).

Alla luce

di tutto quanto esposto, l'assicurato attendendo fino all’8 febbraio 2010 per

adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave negligenza

giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA

38.2009

-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA

38.2007.46

del 21 novembre 2007).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C

271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Si

ricorda peraltro che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto

all'indennità per insolvenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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