38.2010.7
Corretta la sospensione di 12giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurata a causa di mancate ricerche di lavoro durante il periodo in cui ha svolto un'attività
29 aprile 2010Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.7
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, TCA
Titolo:
Corretta la sospensione di 12giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurata a causa di mancate ricerche di lavoro durante il periodo in cui ha svolto un'attività a carattere stagionale
DISOCCUPAZIONE
GRATUITO PATROCINIO
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 42 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.7
cr/sc
Lugano
29 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
gennaio 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
__________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 7 dicembre 2009 (cfr. doc. 57) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche
di lavoro nel periodo dal mese di agosto al mese di ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 l’assicurata, rappresentata
dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto
l’annullamento della sanzione inflittale (cfr. doc. I).
L’assicurata
ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha, in particolare,
addotto che, come già indicato sia nello scritto del 24 novembre 2009 di
risposta alla richiesta di giustificazione dell’amministrazione, sia in sede di
opposizione, ella non ha mostrato disinteresse nella ricerca di un impiego
durante il periodo in cui ha lavorato presso l’albergo __________, ma, al
contrario, ha tentato di trovare una nuova occupazione per l’inverno 2009-2010
tramite il passaparola e la consultazione di conoscenti nel settore
alberghiero. Ciò tanto più che ella, genitore monoparentale, ha un figlio a
carico.
L’interessata
ha pure fatto presente di non essere stata a conoscenza del fatto che un
assicurato occupato in un’attività a carattere stagionale avesse il dovere di
ricercare un nuovo impiego durante tutto il periodo in cui lavorava, dato che
ella, a seguito della cancellazione dell’appuntamento da parte dell’URC, non ha
mai preso parte alla giornata informativa denominata “Diritti e Doveri”. Quanto
al fatto di avere firmato, nel novembre 2007, il formulario “Promemoria
ricerche di lavoro”, nel quale figura un paragrafo dedicato ai lavoratori
stagionali, l’assicurata ha rilevato che, a quel momento, la questione relativa
agli impieghi stagionali non la concerneva, non avendo in precedenza ella
svolto delle attività di carattere stagionale.
L’interessata
ha poi evidenziato di essere “stata indotta in errore in modo manifesto con un
comportamento e delle comunicazioni equivoche e contradditorie tra loro
dell’ufficio di collocamento”. Ella ha infatti indicato che, contrariamente a
quanto successo nel 2008 – allorquando la sua consulente del personale non ha
provveduto a cancellarla dal collocamento durante la stagione lavorativa svolta
presso l’albergo __________ – nel febbraio 2009 ella ha ricevuto dall’URC la
conferma di annullamento quale persona in cerca di impiego. Di conseguenza, non
essendo più iscritta al collocamento, ella non poteva rendersi conto che
avrebbe comunque dovuto compiere le ricerche di lavoro durante lo svolgimento
del periodo lavorativo stagionale presso l’albergo __________.
Il rappresentante
dell’assicurata ha quindi concluso che, in difetto di una esplicita
comunicazione da parte dell’URC in merito al comportamento da assumere circa le
ricerche di lavoro durante il periodo di occupazione presso l’albergo citato,
“la ricorrente non ha nessuna colpa, né intenzionale, né per negligenza, per
quanto le viene rimproverato” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. In data 3
marzo 2010 l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere particolari
osservazioni da aggiungere alla risposta di causa del 24 febbraio 2010 (cfr.
doc. VI).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (cfr. doc. VII),
per conoscenza.
1.5. L’assicurata,
su esplicita richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. V), in data 16 marzo 2010, ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (VIII
+ bis).
Dopo una
nuova richiesta da parte del TCA (cfr. doc. IX), in data 19 marzo 2010 il
patrocinatore dell’interessata ha trasmesso al Tribunale la tassazione 2008 dell’interessata
(doc. X + N1-2).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha ancora più volte sollecitato il legale dell’assicurata a
produrre la documentazione necessaria al fine della valutazione dell’eventuale
diritto dell’interessata al gratuito patrocinio (cfr. doc. XI, XIII, XV).
La
documentazione richiesta è stata trasmessa dall’avv. RA 1 in data 1° aprile
2010 (doc. XII + O-Q), 16 aprile 2010 (XIV + 1-8) e 27 aprile 2010 (doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 12 giorni a causa di mancate ricerche di
lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2009 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr.
168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio
2006).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV
N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri
del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002 nella causa Z.).
2.6. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,
al suo secondo termine quadro, da due stagioni svolge un’occupazione di
carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
effetti, l’insorgente è stata iscritta al collocamento dall’autunno 2007 al
luglio 2008 e dall’autunno 2008 al febbraio 2009 (cfr. doc. 5, 23).
Dal 6
agosto 2008 al 30 novembre 2008 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata
determinata, presso l’Hotel __________ di __________ quale segretaria al 50%
(cfr. doc. 33).
Dopo un
periodo di disoccupazione, l’assicurata è poi stata nuovamente attiva, in virtù
di un contratto di durata determinata, presso l’Hotel __________ di __________,
dal 1° marzo 2009 al 31 ottobre 2009, quale segretaria di ricevimento al 50%
(cfr. doc. 32).
Al
termine dell’attività stagionale, la ricorrente si è iscritta ancora una volta
in disoccupazione, a partire dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 1, 29).
Al
momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurata non
ha saputo presentare all’amministrazione alcuna ricerca di impiego compiuta
durante i mesi in cui ha lavorato presso l’albergo di __________.
La
consulente del personale, alla luce della mancanza di ricerche di lavoro nel
periodo compreso fra il mese di marzo 2009 e il mese di ottobre 2009, il 17
novembre 2009 le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha
richiesto di motivare, entro il 27 novembre 2009, il fatto di non avere
compiuto ricerche di lavoro nel periodo citato, precedente l’annuncio al
collocamento.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 59).
L’insorgente,
il 24 novembre 2009, ha risposto:
"
Mi rivolgo a voi con l'intenzione, di
giustificare, ma soprattutto di spiegare la serie di avvenimenti casuali e malintesi
che hanno determinato la mia situazione attuale e cioè non essere in possesso
di ricerche di lavoro comprovate tra il periodo di marzo 2009 e ottobre 2009.
Come spiegato nel verbale del 17.11.09 dalla mia
consulente signora __________ non ero al corrente della necessità di effettuare
delle ricerche durante il periodo lavorativo.
Avevo letto nel verbale firmato il 19.01.09 che
avrei dovuto essere inserita per una seduta D&D Stagionali in uscita (mese
febbraio) e che avrei ricevuto l'invito direttamente al mio domicilio, mai
pervenuto. Sinceramente non avevo idea di che cosa venisse trattato durante
questa seduta perché era la prima volta che lavoravo stagionalmente, ossia che
finivo una stagione e riprendevo a lavorare in quella successiva.
La stagione anteriore probabilmente avendo
iniziato a lavorare stagionalmente solo nel mese di agosto 2008 fino all'inizio
di dicembre 2008, la mia consulente di allora la signora __________ lasciò il
mio caso attivato in disoccupazione ed in quella situazione era per me chiaro
che dovevo continuare a fare le ricerche di lavoro.
A crearmi confusione è stata la conferma
d'annullamento quale persona in cerca d'impiego (lettera del 27.02.09) con
effetto dal 02.03.09; credevo - da ignorante - che
non essendo più in disoccupazione non ero più assoggettata all'URC, pertanto
non avessi più obblighi verso il vostro ufficio e che non avrei più dovuto fare
delle ricerche ufficiali da consegnare all'URC.
Può sembrare assurdo ed incluso stupido, ma da
parte mia è stato tutto un malinteso, che sicuramente non sarebbe nato se
avesse avuto luogo l'ulteriore colloquio previsto per il 20.02.09 con la
signora __________ che purtroppo fu annullato causa sua malattia, sono certa
che lei mi avrebbe informata esplicitamente sul da farsi e sulla seduta D&D
stagionali per la quale non ho mai ricevuto un invito a domicilio, come neppure
Fatti
i fogli per le ricerche di lavoro.
Ricordo comunque di essermi presentata agli
sportelli dell'URC tra il 20.02.09 e il 02.03.09, ma non fui informata su
ulteriori questioni, probabilmente non è di competenza delle persone che
occupano gli sportelli. Mi meravigliai che l'appuntamento annullato del
20.02.09 non venisse spostato ad altra data ma mi dissero che non era più
necessario.
Mi rendo conto di aver firmato il 05.11.07 un
promemoria sulle ricerche di lavoro nel quale c'è un paragrafo riguardante
l'attività di carattere stagionale, ma in quel periodo il lavoro stagionale non
era un tema attuale per me, siccome non avrei mai creduto di poter lavorare di
nuovo nel ramo alberghiero vista la mia situazione familiare a economia
domestica monoparentale, causa la quale la mia disponibilità oraria è molto
ristretta (LU - VE 8:30 - 15:30 e MER 8:30 - 11:30). Mi considero quindi molto
fortunata ad aver trovato lavoro all'albergo __________ a __________, seppure
stagionale, e nelle prossime settimane verrò chiamata a firmare il contratto
per il 2010.
Ora riconosco, soffermandomi a riflettere sulla
questione, la logica del sistema di fare delle ricerche ufficiali vincolate
all'URC anche durante la stagione lavorativa per prevenire i periodi di
disoccupazione durante la stagione invernale. Posso comunque assicurarvi che
durante la stagione mi sono attivata in diverse occasioni cercando lavoro per i
mesi invernali tramite il passaparola a conoscenti ed amici.
Spero nella vostra comprensione mentre analizzate
il caso specifico, anche perché in alcun modo avrei messo a rischio
consapevolmente l'introito mensile che dovrei percepire durante la
disoccupazione, considerato che mio figlio ed io viviamo già con un introito al
di sotto della soglia del minimo esistenziale e se non fosse per l'aiuto che riceviamo tramite
l'assegno familiare integrativo dovremmo accedere ad altri servizi sociali,
cosa che ho sempre potuto evitare sforzandomi di costruire una sussistenza
familiare ed un equilibrio tra il lavoro e l'educazione di mio figlio." (Doc. 58)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
ritenendo che l’assicurata non ha partecipato all’incontro informativo “Diritti
& Doveri per stagionali” e che quindi “per questa volta non verranno
considerati tutti i mesi da marzo ad ottobre, bensì valuteremo unicamente il
periodo dei tre mesi precedenti la sua iscrizione in disoccupazione”, con
decisione formale del 7 dicembre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità
di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 57; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 25 gennaio
2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha
applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si
annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere
collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio
militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o
intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale,
bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a
prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre
cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_ 459/2007 dell’11
giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288;
DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA
1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet,
"L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland,
"Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa
P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15
del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
Al riguardo è utile
segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che
dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.8. In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 1°
marzo 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’Hotel __________ di __________
(cfr. doc. 32).
Dalle
carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e
ottobre 2009, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 14).
Nel caso
in esame, l’amministrazione ha inflitto all’assicurata dodici giorni di sanzione
per mancate ricerche di lavoro nei mesi da agosto a ottobre 2009 (cfr. doc. 59,
57, A).
Chiamato
a pronunciarsi in merito ai mesi compresi fra agosto e ottobre 2009, il TCA,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto,
l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di
lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.
Questo
tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr.
consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione
corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto
ad intensificare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione
duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione
morta”.
Questo
Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere
ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad
esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del
12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8
del 10 marzo 2010; STCA 38.2010.2 del 25 marzo 2010).
L’assicurata
era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per
un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano
concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.
Ella,
infatti, essendo al suo secondo termine quadro ed avendo svolto un’attività di
carattere stagionale già nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva
perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le
ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria
ricerche di lavoro”, da lei sottoscritto in data 5 novembre 2007 (cfr. doc.
50).
Da tale
formulario, difatti, risulta in particolare che:
"
(…)
Se la sua ultima attività era di carattere
stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e
l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In
particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo
in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di
ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno
oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro
sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione
normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale –
rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di
un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.
Per non fare ricerche di lavoro inutili, e
prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei
deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto
l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite
annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di
collocamento o in altro modo). (…)”
(Doc. 50, sottolineatura della redattrice)
Inoltre,
questo Tribunale sottolinea che già in occasione dell’ultimo colloquio di
consulenza dell’8 agosto 2008, precedente l’inizio dell’attività stagionale
2008, l’amministrazione le aveva espressamente raccomandato di compiere
ricerche di lavoro mirate, rispondendo a reali offerte di impiego pubblicate
sui quotidiani. In quell’occasione, la consulente del personale, come risulta
dal verbale del colloquio di consulenza dell’8 agosto 2008, aveva rilevato
quanto segue:
"
Consegna le ricerche di luglio che vanno bene.
Ha trovato impiego stagionale (06.08. - 31.10.08) a tempo parziale presso Hotel
__________, __________.
Il suo caso viene tenuto attivo, ma sospeso fino
a novembre.
In merito alle ricerche di lavoro abbiamo
definito che dovrà continuare a svolgere almeno una ricerca settimanale dando
precedenza agli annunci che possano risolverle il vuoto invernale e/o a tempo
indeterminato.
Riceve formulari per le ricerche da agosto a
novembre ed i relativi FAUT da agosto a settembre (ottobre verrà spedito dal
SECO).
Il prossimo appuntamento sarà inviato dalla
collega __________ per novembre 2008." (Doc. 23)
2.9. Ora si
tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi
di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I) possa
costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.;
E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003
pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG
über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. =
SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.10. Nel caso in
esame, il patrocinatore dell’assicurata ha osservato quanto segue:
"
(...)
La ricorrente non ha quindi nessuna colpa, né
intenzionale, né per negligenza, per quanto le viene rimproverato (il non aver
cercato lavoro nei tre mesi antecedenti la cessazione dell'attività presso
l'Albergo __________).
Per l'ufficio sarebbe bastata una breve
comunicazione, annessa alla notifica di cancellazione dai registri AD, per
avvertire l'assicurata che nulla cambiava rispetto al regime di assicurata e
che occorreva continuare la ricerca di un impiego per il tempo successivo alla
chiusura dell'albergo.
Notificare la cancellazione - senza esplicitare
il mantenimento di un obbligo tipico di un iscritto - non poteva significare
altro che la cessazione senza riserve del "regime" di assicurato AD.
A parte il fatto che non si capisce perché viene
attuata la cancellazione per stagionali (forse solo essenzialmente per esigenze
statistiche da divulgare alla TV), alla ricorrente non può in ogni caso essere
rimproverata negligenza per non aver capito esattamente prescrizioni
burocratiche di difficile penetrazione e interpretazione.
Essa è stata indotta in errore per disguidi
intervenuti all'interno dell'ufficio disoccupazione e senza che le sia
imputabile alcunché.
La ricorrente si è sempre attenuta ad ogni
prescrizione ed istruzione, perché cosciente di dipendere totalmente dalla
decisioni dell'AD per sopravvivere.
Come traspare dal verbale di colloquio 28.1.2010
la ricorrente ha ricevuto solo in questa data una convocazione per il 4.2.2010,
assieme alle direttive specifiche "RICERCHE DI
LAVORO STAGIONALI" con le linee guida comportamentali per
stagionali.
A scanso d'equivoci si ribadisce che queste
direttive specifiche non vennero consegnate il 19.1.2009.
La ricorrente quindi ad inizio 2009 non ebbe, né
colloquio, né consegna delle direttive per stagionali.
Il rinvio al promemoria generico consegnato il
5.11.2007 è un abuso pretestuoso per penalizzare l'assicurata in modo del tutto
ingiustificato." (Doc. I, pag. 6)
Ora,
anche volendo tralasciare di considerare che l’assicurata, avendo già svolto
un’attività di carattere stagionale durante il 2008, non poteva non sapere, pur
non avendo preso parte alla giornata informativa “Diritti e doveri stagionali”,
che ella era tenuta a ricercare una nuova occupazione durante tutto il periodo
in cui svolgeva la sua attività stagionale, a mente del TCA non è comunque ravvisabile
una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da
parte dell’amministrazione. Infatti l’assicurata, dopo avere ricevuto la
conferma di annullamento quale persona alla ricerca di un impiego, vista la
ripresa dell’attività stagionale presso l’albergo di __________, non ha
contattato l’URC al fine di ottenere delle informazioni
circa i suoi diritti e doveri durante i mesi in cui era
occupata nella sua attività di carattere stagionale.
Pertanto, non entra in
considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi
dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto
2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).
Inoltre e
soprattutto, questo Tribunale sottolinea che, al momento di valutare gli sforzi
compiuti da RI 1 al fine di trovare un nuovo impiego, l’URC, proprio per tener
conto del fatto che, a causa di un disguido, l’assicurata non ha preso parte
alla seduta informativa “Diritti e doveri stagionali”, ha preso in
considerazione solo gli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento e
non, come sarebbe invece stato corretto alla luce del carattere stagionale
della sua attività, l’intero periodo in cui ella ha lavorato presso l’Hotel __________
di __________ (cfr. doc. A).
A
tale proposito, va in ogni caso evidenziato che l'Alta
Corte ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego
rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere
seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti
ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli
assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione
già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6
settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA
C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del
resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio
in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo
colloquio di consulenza.
La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:
"
(…)
2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich
der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden
Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den
Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben
hat.
2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten
Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten
Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen
geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die
Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die
Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach
Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn
die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare
Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle
ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt
werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten
nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen
Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter
nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin
des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst
anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich
erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle
des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung
der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass
die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem
ungenügend waren.“
2.11. Alla luce di quanto appena esposto
questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurata, non avendo
effettuato delle ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al
collocamento, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla
legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1. Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3. Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.5.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.
2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente 12 giorni di sospensione dal diritto
alle indennità.
L'entità
di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi
appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
Pertanto
la decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 contestata deve essere
confermata.
2.12. L’assicurata
ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc.
I).
In realtà
la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr.
art. 29 cpv. 1 Lptca; 61 cpv. 1 lett. a LPGA).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,
pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima
di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la
persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere
alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non
pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.13. Nel caso di
specie l’assicurata, nubile, vive con il figlio (__________, nato nel 1999)
(cfr. doc. VIII/bis).
Dagli
atti emerge che l’assicurata è al beneficio di un assegno integrativo di fr.
300.-- al mese (cfr. doc. XVII).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di
un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48
consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale
fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è
più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita
dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza
cantonale ed in vigore dal 1° settembre 2009 (per una famiglia monoparentale
con un bambino di 11 anni pari a fr. 1’950.-- mensili, pari a fr. 23’400.--
annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.
Inoltre
nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps si considerano delle spese
non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Di
conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata percepisca un assegno
integrativo non si può concludere che ella sia indigente ai fini
dell’assistenza giudiziaria.
Va,
quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Il
reddito dell’insorgente è costituito dal netto di fr. 2’334.84 al mese (cfr. doc.
Q) e dall’assegno integrativo di fr. 300.- al mese (cfr. doc. XVII), per un
totale di fr. 2’634.84.
Non è
stata dichiarata alcuna sostanza, tranne una VW di proprietà dell’istante (cfr.
doc. VIII/bis).
Con un
reddito di fr. 2’634.84 la ricorrente deve far fronte a fr. 1’350.-- quale
importo base mensile debitore monoparentale con obblighi di mantenimento,
stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF e
fr. 600.-- per il mantenimento del figlio di 11 anni, per un totale di fr.
1’950.-.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna,
poi, computare il canone di locazione di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. N2).
Va,
altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la
malattie che per il 2009, tenuto conto dei relativi sussidi, ammonta a fr. 72.05.--
mensili (cfr. doc. XIV/6).
Si
ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2'622.05.--.
L'eccedenza
mensile sarebbe, dunque, di fr. 12.79 (fr. 2’634.84 - 2'622.05).
Va tuttavia
tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 1’950.--, determinato in
riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 292.50/487.50,
conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre
2004.
L’insorgente
presenta, dunque, un ammanco mensile oscillante tra fr. 279.70 [fr. 2'634.84 –
(fr. 2'622.05 + fr. 292.50)] e fr. 474.70 [fr. 2’634.84 – (fr. 2'622.05 + fr. 487.50)].
In simili
condizioni ella deve essere ritenuta indigente.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
A
quest'ultimo proposito il TCA osserva che per valutare la probabilità di esito
favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti
sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno
possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri
mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I
422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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