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Decisione

38.2010.7

Corretta la sospensione di 12giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'URC all'assicurata a causa di mancate ricerche di lavoro durante il periodo in cui ha svolto un'attività

29 aprile 2010Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i fogli per le ricerche di lavoro.

Ricordo comunque di essermi presentata agli

sportelli dell'URC tra il 20.02.09 e il 02.03.09, ma non fui informata su

ulteriori questioni, probabilmente non è di competenza delle persone che

occupano gli sportelli. Mi meravigliai che l'appuntamento annullato del

20.02.09 non venisse spostato ad altra data ma mi dissero che non era più

necessario.

Mi rendo conto di aver firmato il 05.11.07 un

promemoria sulle ricerche di lavoro nel quale c'è un paragrafo riguardante

l'attività di carattere stagionale, ma in quel periodo il lavoro stagionale non

era un tema attuale per me, siccome non avrei mai creduto di poter lavorare di

nuovo nel ramo alberghiero vista la mia situazione familiare a economia

domestica monoparentale, causa la quale la mia disponibilità oraria è molto

ristretta (LU - VE 8:30 - 15:30 e MER 8:30 - 11:30). Mi considero quindi molto

fortunata ad aver trovato lavoro all'albergo __________ a __________, seppure

stagionale, e nelle prossime settimane verrò chiamata a firmare il contratto

per il 2010.

Ora riconosco, soffermandomi a riflettere sulla

questione, la logica del sistema di fare delle ricerche ufficiali vincolate

all'URC anche durante la stagione lavorativa per prevenire i periodi di

disoccupazione durante la stagione invernale. Posso comunque assicurarvi che

durante la stagione mi sono attivata in diverse occasioni cercando lavoro per i

mesi invernali tramite il passaparola a conoscenti ed amici.

Spero nella vostra comprensione mentre analizzate

il caso specifico, anche perché in alcun modo avrei messo a rischio

consapevolmente l'introito mensile che dovrei percepire durante la

disoccupazione, considerato che mio figlio ed io viviamo già con un introito al

di sotto della soglia del minimo esistenziale e se non fosse per l'aiuto che riceviamo tramite

l'assegno familiare integrativo dovremmo accedere ad altri servizi sociali,

cosa che ho sempre potuto evitare sforzandomi di costruire una sussistenza

familiare ed un equilibrio tra il lavoro e l'educazione di mio figlio." (Doc. 58)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

ritenendo che l’assicurata non ha partecipato all’incontro informativo “Diritti

& Doveri per stagionali” e che quindi “per questa volta non verranno

considerati tutti i mesi da marzo ad ottobre, bensì valuteremo unicamente il

periodo dei tre mesi precedenti la sua iscrizione in disoccupazione”, con

decisione formale del 7 dicembre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità

di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 57; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 25 gennaio

2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale,

bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a

prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre

cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_ 459/2007 dell’11

giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288;

DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA

1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet,

"L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland,

"Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa

P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

Al riguardo è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.8. In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 1°

marzo 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’Hotel __________ di __________

(cfr. doc. 32).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e

ottobre 2009, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 14).

Nel caso

in esame, l’amministrazione ha inflitto all’assicurata dodici giorni di sanzione

per mancate ricerche di lavoro nei mesi da agosto a ottobre 2009 (cfr. doc. 59,

57, A).

Chiamato

a pronunciarsi in merito ai mesi compresi fra agosto e ottobre 2009, il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto,

l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di

lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

Questo

tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr.

consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione

corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto

ad intensificare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione

duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione

morta”.

Questo

Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere

ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad

esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del

12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8

del 10 marzo 2010; STCA 38.2010.2 del 25 marzo 2010).

L’assicurata

era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano

concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.

Ella,

infatti, essendo al suo secondo termine quadro ed avendo svolto un’attività di

carattere stagionale già nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva

perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le

ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria

ricerche di lavoro”, da lei sottoscritto in data 5 novembre 2007 (cfr. doc.

50).

Da tale

formulario, difatti, risulta in particolare che:

"

(…)

Se la sua ultima attività era di carattere

stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e

l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In

particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo

in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di

ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno

oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro

sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione

normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale –

rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di

un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.

Per non fare ricerche di lavoro inutili, e

prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei

deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto

l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite

annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di

collocamento o in altro modo). (…)”

(Doc. 50, sottolineatura della redattrice)

Inoltre,

questo Tribunale sottolinea che già in occasione dell’ultimo colloquio di

consulenza dell’8 agosto 2008, precedente l’inizio dell’attività stagionale

2008, l’amministrazione le aveva espressamente raccomandato di compiere

ricerche di lavoro mirate, rispondendo a reali offerte di impiego pubblicate

sui quotidiani. In quell’occasione, la consulente del personale, come risulta

dal verbale del colloquio di consulenza dell’8 agosto 2008, aveva rilevato

quanto segue:

"

Consegna le ricerche di luglio che vanno bene.

Ha trovato impiego stagionale (06.08. - 31.10.08) a tempo parziale presso Hotel

__________, __________.

Il suo caso viene tenuto attivo, ma sospeso fino

a novembre.

In merito alle ricerche di lavoro abbiamo

definito che dovrà continuare a svolgere almeno una ricerca settimanale dando

precedenza agli annunci che possano risolverle il vuoto invernale e/o a tempo

indeterminato.

Riceve formulari per le ricerche da agosto a

novembre ed i relativi FAUT da agosto a settembre (ottobre verrà spedito dal

SECO).

Il prossimo appuntamento sarà inviato dalla

collega __________ per novembre 2008." (Doc. 23)

2.9. Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi

di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I) possa

costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.;

E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003

pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG

über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. =

SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.10. Nel caso in

esame, il patrocinatore dell’assicurata ha osservato quanto segue:

"

(...)

La ricorrente non ha quindi nessuna colpa, né

intenzionale, né per negligenza, per quanto le viene rimproverato (il non aver

cercato lavoro nei tre mesi antecedenti la cessazione dell'attività presso

l'Albergo __________).

Per l'ufficio sarebbe bastata una breve

comunicazione, annessa alla notifica di cancellazione dai registri AD, per

avvertire l'assicurata che nulla cambiava rispetto al regime di assicurata e

che occorreva continuare la ricerca di un impiego per il tempo successivo alla

chiusura dell'albergo.

Notificare la cancellazione - senza esplicitare

il mantenimento di un obbligo tipico di un iscritto - non poteva significare

altro che la cessazione senza riserve del "regime" di assicurato AD.

A parte il fatto che non si capisce perché viene

attuata la cancellazione per stagionali (forse solo essenzialmente per esigenze

statistiche da divulgare alla TV), alla ricorrente non può in ogni caso essere

rimproverata negligenza per non aver capito esattamente prescrizioni

burocratiche di difficile penetrazione e interpretazione.

Essa è stata indotta in errore per disguidi

intervenuti all'interno dell'ufficio disoccupazione e senza che le sia

imputabile alcunché.

La ricorrente si è sempre attenuta ad ogni

prescrizione ed istruzione, perché cosciente di dipendere totalmente dalla

decisioni dell'AD per sopravvivere.

Come traspare dal verbale di colloquio 28.1.2010

la ricorrente ha ricevuto solo in questa data una convocazione per il 4.2.2010,

assieme alle direttive specifiche "RICERCHE DI

LAVORO STAGIONALI" con le linee guida comportamentali per

stagionali.

A scanso d'equivoci si ribadisce che queste

direttive specifiche non vennero consegnate il 19.1.2009.

La ricorrente quindi ad inizio 2009 non ebbe, né

colloquio, né consegna delle direttive per stagionali.

Il rinvio al promemoria generico consegnato il

5.11.2007 è un abuso pretestuoso per penalizzare l'assicurata in modo del tutto

ingiustificato." (Doc. I, pag. 6)

Ora,

anche volendo tralasciare di considerare che l’assicurata, avendo già svolto

un’attività di carattere stagionale durante il 2008, non poteva non sapere, pur

non avendo preso parte alla giornata informativa “Diritti e doveri stagionali”,

che ella era tenuta a ricercare una nuova occupazione durante tutto il periodo

in cui svolgeva la sua attività stagionale, a mente del TCA non è comunque ravvisabile

una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da

parte dell’amministrazione. Infatti l’assicurata, dopo avere ricevuto la

conferma di annullamento quale persona alla ricerca di un impiego, vista la

ripresa dell’attività stagionale presso l’albergo di __________, non ha

contattato l’URC al fine di ottenere delle informazioni

circa i suoi diritti e doveri durante i mesi in cui era

occupata nella sua attività di carattere stagionale.

Pertanto, non entra in

considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi

dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto

2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

Inoltre e

soprattutto, questo Tribunale sottolinea che, al momento di valutare gli sforzi

compiuti da RI 1 al fine di trovare un nuovo impiego, l’URC, proprio per tener

conto del fatto che, a causa di un disguido, l’assicurata non ha preso parte

alla seduta informativa “Diritti e doveri stagionali”, ha preso in

considerazione solo gli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento e

non, come sarebbe invece stato corretto alla luce del carattere stagionale

della sua attività, l’intero periodo in cui ella ha lavorato presso l’Hotel __________

di __________ (cfr. doc. A).

A

tale proposito, va in ogni caso evidenziato che l'Alta

Corte ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego

rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere

seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti

ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli

assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione

già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6

settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA

C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del

resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio

in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo

colloquio di consulenza.

La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"

(…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn

die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten

nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen

Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter

nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin

des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst

anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich

erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle

des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung

der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass

die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem

ungenügend waren.“

2.11. Alla luce di quanto appena esposto

questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurata, non avendo

effettuato delle ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al

collocamento, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla

legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1. Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3. Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.5.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente 12 giorni di sospensione dal diritto

alle indennità.

L'entità

di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi

appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

Pertanto

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 contestata deve essere

confermata.

2.12. L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc.

I).

In realtà

la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca; 61 cpv. 1 lett. a LPGA).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,

pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima

di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la

persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere

alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.13. Nel caso di

specie l’assicurata, nubile, vive con il figlio (__________, nato nel 1999)

(cfr. doc. VIII/bis).

Dagli

atti emerge che l’assicurata è al beneficio di un assegno integrativo di fr.

300.-- al mese (cfr. doc. XVII).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di

un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48

consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale

fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è

più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita

dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza

cantonale ed in vigore dal 1° settembre 2009 (per una famiglia monoparentale

con un bambino di 11 anni pari a fr. 1’950.-- mensili, pari a fr. 23’400.--

annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.

Inoltre

nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps si considerano delle spese

non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Di

conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata percepisca un assegno

integrativo non si può concludere che ella sia indigente ai fini

dell’assistenza giudiziaria.

Va,

quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Il

reddito dell’insorgente è costituito dal netto di fr. 2’334.84 al mese (cfr. doc.

Q) e dall’assegno integrativo di fr. 300.- al mese (cfr. doc. XVII), per un

totale di fr. 2’634.84.

Non è

stata dichiarata alcuna sostanza, tranne una VW di proprietà dell’istante (cfr.

doc. VIII/bis).

Con un

reddito di fr. 2’634.84 la ricorrente deve far fronte a fr. 1’350.-- quale

importo base mensile debitore monoparentale con obblighi di mantenimento,

stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF e

fr. 600.-- per il mantenimento del figlio di 11 anni, per un totale di fr.

1’950.-.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. N2).

Va,

altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la

malattie che per il 2009, tenuto conto dei relativi sussidi, ammonta a fr. 72.05.--

mensili (cfr. doc. XIV/6).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2'622.05.--.

L'eccedenza

mensile sarebbe, dunque, di fr. 12.79 (fr. 2’634.84 - 2'622.05).

Va tuttavia

tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 1’950.--, determinato in

riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 292.50/487.50,

conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre

2004.

L’insorgente

presenta, dunque, un ammanco mensile oscillante tra fr. 279.70 [fr. 2'634.84 –

(fr. 2'622.05 + fr. 292.50)] e fr. 474.70 [fr. 2’634.84 – (fr. 2'622.05 + fr. 487.50)].

In simili

condizioni ella deve essere ritenuta indigente.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

A

quest'ultimo proposito il TCA osserva che per valutare la probabilità di esito

favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti

sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno

possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba

ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I

422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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