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38.2010.70

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19 aprile 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio

errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA,

STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.4. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio

di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA

1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,

DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una

sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato

che:

"

(…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere

ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,

op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale,

oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.5. A proposito

degli assicurati parzialmente disoccupati che esercitano un’attività a tempo

parziale e che cercano un’ulteriore occupazione per completare la prima, giova

rilevare che il fatto che essi non sono disposti ad abbandonare il loro impiego

a tempo parziale non costituisce in sé un motivo sufficiente per sancirne

l’inidoneità al collocamento (cfr. STFA C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid.

2.2.2; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004 consid. 3.1.).

L’Alta

Corte, in una sentenza C 84/00 del 7 novembre 2001, ha deciso che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due

pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate

(martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino

doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a

seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari

cure, era inidonea al collocamento.

In un

successivo giudizio C 224/01 del 13 dicembre 2002 il TFA ha decretato

l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in

disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo

in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del collocamento

di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti erano, infatti,

emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la Sagl, a

prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività indipendente

durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in grado di offrire

a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.

La nostra

Massima Istanza, in una sentenza C 250/02 del 7 febbraio 2003, ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere attiva due-tre

giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per il semestre

invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era impegnata nella

procedura di candidatura per continuare la carriera accademica. Il TFA ha, in

effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità della stessa per

il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per cui un suo

collocamento risultava estremamente difficile.

Al

contrario l’Alta Corte, in una sentenza C 255/02 del 1° marzo 2004, pubblicata

in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al collocamento

un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in quanto

disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto domestico

al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito

della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di pulizia,

necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari inusuali. La

cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo il suo

rientro a casa la sera.

Inoltre

con giudizio C 127/04 del 21 aprile 2005 la nostra Massima istanza ha stabilito

che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio piccolo, era disponibile

a lavorare solamente durante certi orari era idonea al collocamento. Infatti

dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori delle lavanderie e della

ristorazione, in cui l’assicurata cercava un’occupazione, nella zona limitrofa

al suo domicilio, ossia nei Cantoni di __________, __________ e __________, è

emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto del marito, un impiego

la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con una scelta

sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata si è reiscritta

in disoccupazione (termine quadro: 1° dicembre 2008-30 novembre 2010; cfr. doc.

A2; 90; 87) il 1° giugno 2010, dichiarando una disponibilità lavorativa del

100% (cfr. doc. 21).

La

ricorrente percepiva un guadagno intermedio svolgendo l’attività di infermiera

aiuto/medico al 25% presso lo studio del Dr. med. __________. Questa

occupazione ha avuto inizio nel novembre 2009 (cfr. doc. 20; 15).

Sul

formulario “Indicazioni della persona assicurata per il mese di luglio 2010”, notificato alla Cassa il 28 luglio 2010, l’assicurata ha risposta negativamente alla domanda

n. 1 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”, come pure alle domande n. 6

“Ha usufruito di giorni di vacanza? E’ stata assente per altri motivi?” (cfr.

doc. 6).

Sul

medesimo formulario è stato apposto il timbro “Pagato 28 luglio 2010” (cfr. doc. 6).

Ne

discende che l’ordine di bonificare all’insorgente le indennità di

disoccupazione afferenti al mese di luglio 2010 è stato dato il 28 luglio 2010.

L’assicurata,

del resto, ha indicato che la data del versamento in banca è il 29 luglio 2010

(cfr. doc. 11).

La Cassa,

Considerandi

poi, il 2 agosto 2010 ha ricevuto l’”Attestato di guadagno intermedio” concernente

il mese di luglio 2010 allestito dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 9).

Dal

medesimo si evince che l’assicurata nel mese di luglio 2010 ha beneficiato di un congedo non pagato (cfr. doc. 9).

Il 2

agosto 2010 stesso la Cassa ha, quindi, inviato il seguente scritto alla

ricorrente:

"

In data odierna abbiamo ricevuto un Attestato di

guadagno intermedio relativo al mese di luglio 2010 !!! Da parte del Dr. __________.

Allo scopo di chiarire

alcuni punti la invitiamo entro 5 giorni a volerci informare su:

- Come

mai sul FAUT del mese di luglio 2010 lei non ha menzionato questa attività?

- Alla

luce di quanto indicato dal suo datore di lavoro al p.to 7 dell’Attestato di

guadagno intermedio (allegato) risulta vero che lei ha chiesto un congedo non

pagato? Se sì per quale motivo non ha informato la cassa? Ha informato il suo

consulente all’URC?

Restiamo in attesa delle informazioni richieste e

disponibili per qualsiasi eventuale delucidazione in merito, la informiamo che

abbiamo provveduto oggi stesso a stornare il pagamento delle indennità del mese

di luglio 2010 fino a chiarimento della situazione (…)” (Doc. 12)

Il 3

agosto 2010 l’assicurata ha risposto:

"

premetto che l’attestato di guadagno intermedio

del Dr. __________ relativo al mese di luglio gliel’ho spedito io per

raccomandata il 28 luglio !!!!!!

Di conseguenza l’avrà

sicuramente ricevuto il 29 luglio, data pure del versamento in banca.

Questo per far sì che voi

aveste tutti i documenti relativi al mio caso, perché mi reputo una persona

onesta che non ha nulla da nascondere!

Nel FAUT di luglio non ho

semplicemente menzionato questa attività, perché non l’ho svolta!

Ho preso congedo non

pagato per motivi personali e non per fare vacanza!

Sono stata costretta a

rimanere tutto il mese di luglio a __________, perché ho dovuto far svolgere

dei lavori di risanamento della mia abitazione.

Inoltre, se non erro,

all’ultimo colloquio con la mia consulente URC, ho pure verbalizzato ciò.”

(Doc. 11)

Con

decisione del 5 agosto 2010 la Cassa ha, dunque, chiesto all’assicurata la

restituzione della somma di fr. 4'877.30 corrispondenti alle indennità di

disoccupazione versatele nel mese di luglio 2010 per un grado di disoccupazione

al 100% non tenenti conto di alcun guadagno intermedio, ritenendo che in quel

mese la medesima non fosse collocabile a causa dell’impegno di sorvegliare i

lavori presso la propria abitazione (cfr. doc. A3).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 ottobre

2010.

(cfr. doc. A2).

L’insorgente

ha contestato la conclusione a cui è giunta la Cassa, facendo valere,

segnatamente, che l’impedimento del mese di luglio 2010 non è mai stato totale e

assoluto, bensì riguardava unicamente le mattine, dalle ore 8.00 alle 12.00, di

lunedì, mercoledì e venerdì e che qualora l’ufficio di collocamento l’avesse

contattata per lo svolgimento di una qualsiasi nuova attività, non avrebbe

avuto alcun problema a presentarsi regolarmente al lavoro (cfr. doc. I).

Con il

ricorso l’assicurata ha prodotto, da un lato, un’attestazione del 15 ottobre

2010.

della __________ Sagl del seguente tenore:

"

con la presente certifichiamo d’aver effettuato

dei lavori di sostituzione/posa caldaia e bruciatore presso l’abitazione della

signora RI 1 in Via __________ 30 a __________ i seguenti giorni dalle ore

08.00

alle ore 12.00:

- lunedì, 5 luglio 2010

- mercoledì, 7 luglio 2010

- venerdì, 9 luglio 2010

- lunedì, 12 luglio 2010

- mercoledì, 14 luglio 2010

- venerdì, 16 luglio 2010

- lunedì, 19 luglio 2010

- mercoledì, 21 luglio 2010

- venerdì, 23 luglio 2010

- lunedì, 26 luglio 2010

- mercoledì, 28 luglio 2010

- venerdì, 30 luglio 2010

in quanto le disponibilità della cliente erano

quelle.” (Doc. A5)

Dall’altro,

una dichiarazione del 20 ottobre 2010 del Dr. med. __________ secondo cui:

"

Con la presente certifico che la signora RI 1,

nata il 26.06.1977, impiegata quale infermiera/aiuto medico presso il mio

studio dal 09.11.2009, ha sempre lavorato e lavora tutt’oggi nei seguenti

orari:

lunedì 08.15-11.15

mercoledì: 08.15-12.00 e venerdì 08.15-12.00 a una percentuale corrispondente al 25%.” (Doc. A6)

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva, in primo luogo, che

l’assicurata, annunciatasi al collocamento dal 1° giugno 2010 con una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 21), relativamente al mese di

luglio 2010 ha chiesto al proprio datore di lavoro, Dr. med. __________ –

presso il quale era attiva dal novembre 2009 al 25% nei giorni di lunedì dalle

ore 8.15 alle 11.15, di mercoledì dalle ore 8.15 alle 12.00 e di venerdì dalle

ore 8.15 alle 12.00 (cfr. doc. A6) – un congedo non pagato per sorvegliare

l’esecuzione da parte della ditta __________ Sagl di alcuni lavori di

risanamento nella propria abitazione (cfr. doc. 9; 2; 11; I).

In

secondo luogo, questo Tribunale evidenzia che la __________ Sagl ha svolto dei

lavori di sostituzione/posa della caldaia e del bruciatore nell’abitazione

della ricorrente durante il mese di luglio 2010 esclusivamente nei giorni di

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 (cfr. doc. A5), ossia nei

medesimi giorni e orari in cui solitamente la stessa era impegnata

professionalmente presso lo studio medico del Dr. med. __________.

Ne

discende che l’insorgente nel mese di luglio 2010 era certamente disponibile a

essere collocata il martedì e il giovedì per l’intera giornata e il lunedì,

mercoledì e venerdì al pomeriggio.

Pertanto nel

mese di luglio 2010 la disponibilità dell’assicurata per il mercato generale

del lavoro, alla luce dei giorni e orari in cui era disponibile ad essere

collocata, come pure del suo settore di attività (infermiera/aiuto medico),

nonché del fatto che in ogni caso l’impedimento parziale si riferiva a un solo

mese, non era talmente limitata da rendere incerto il ritrovamento di un posto

di impiego.

La

ricorrente, nel mese di luglio 2010, era conseguentemente idonea al

collocamento.

Del resto

la consulente del personale dell’assicurata ha affermato che quest’ultima ha

compiuto ricerche di lavoro sia nel mese di giugno 2010, che nel mese di luglio

2010.

(cfr. doc. 3).

L’insorgente

aveva così diritto a prestazioni dell’assicurazione della disoccupazione, fatta

eccezione per la parte corrispondente all’attività presso il Dr. med. __________,

e meglio all’importo che la ricorrente avrebbe percepito quale guadagno

intermedio se nel mese di luglio 2010 non avesse beneficiato di un congedo non

pagato, bensì avesse lavorato nello studio medico.

Dal

profilo oggettivo l’ammontare afferente al guadagno intermedio che l’assicurata

avrebbe ricevuto se avesse lavorato presso lo studio medico è stato, infatti,

percepito indebitamente.

Usufruendo

di un congedo non pagato del 25%, va considerato che il pensum della

ricorrente era del 75% (cfr. consid. 2.4. in fine).

Non è

compito dell’assicurazione contro la disoccupazione compensare una diminuzione

di reddito dovuta a una scelta personale, e meglio a quella di voler poter

controllare dei lavori di risanamento nella propria abitazione e dunque di non

lavorare per un determinato periodo.

A torto,

quindi, la Cassa ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’intera somma di

fr. 4'877.30 ricevuta a titolo di indennità di disoccupazione per il mese di

luglio 2010.

Gli atti

vanno rinviati alla Cassa perché calcoli nuovamente l’importo da restituite

tenendo conto di quanto stabilito sopra.

La parte

resistente, nella risposta di causa, ha peraltro dichiarato di essere “…

disposta a rivedere il suo calcolo relativo alla decisione di restituzione e a

considerare quindi quale guadagno intermedio lo stipendio che l’assicurata

avrebbe dovuto ricevere dal dr. med. __________” (cfr. doc. III).

2.8

A proposito

dell’obiezione sollevata dalla Cassa relativamente alla circostanza che una

dichiarazione della __________ Sagl rilevante ai fini della causa è stata

annessa soltanto al ricorso e non all’opposizione (cfr. doc. III; VII), questa

Corte sottolinea che è vero che la procedura in materia di assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43

cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01

del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno

2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito

dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il principio inquisitorio non è in ogni caso incondizionato,

ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.

(3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In

particolare l'art. 43 cpv. 3 LPGA, relativo alla procedura dinanzi

all’amministrazione, parte dal presupposto che esistono dei doveri di

collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui,

considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione

del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente

all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA,

come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto

tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni

necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo.

L'art. 43

cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in

base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come

scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di

non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla

base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un

provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA 39.2005.1 del 12

maggio 2005).

In

concreto l’assicurata ha allegato al ricorso una dichiarazione della __________

Sagl da cui emergono i giorni del mese di luglio 2010 e i rispettivi orari in

cui la ditta ha effettuato i lavori nella sua abitazione, come pure

un’attestazione del Dr. med. __________ in merito ai giorni in cui la stessa

lavorava presso il suo studio medico soltanto in sede ricorsuale (cfr. doc. A5;

A6).

Nello

scritto del 3 agosto 2010 la stessa si era, invece, limitata a osservare di avere

chiesto al Dr. med. __________ un congedo non pagato, in quanto “sono stata

costretta a rimanere tutto il mese di luglio a __________, perché ho dovuto far

svolgere dei lavori di risanamento della mia abitazione” (cfr. doc. 11).

Nell’opposizione,

poi, essa ha rilevato genericamente che la motivazione del congedo risiedeva

nel fatto che “…voleva poter controllare di persona il lavoro che dovevano

svolgere alcuni operai nella sua abitazione…” (cfr. doc. 2).

In virtù dell’obbligo delle parti di collaborare l’insorgente avrebbe

dovuto produrre le dichiarazioni della __________ Sagl e del Dr. med. __________

già in sede di opposizione.

Procedendo in tal senso,

l’assicurata avrebbe così permesso di risolvere il caso davanti

all’amministrazione, evitando di interporre ricorso al TCA, come d’altronde si

evince dalla risposta di causa (cfr. doc. III).

Per inciso giova

evidenziare che in casu a ragione la Cassa non ha applicato la procedura di cui

all’art. 43 cpv. 3 LPGA (diffida scritta, avvertimento delle conseguenze,

termine di riflessione), in quanto l’insufficiente collaborazione da parte della

ricorrente non era riconoscibile immediatamente, non avendo la stessa né nello

scritto del 3 agosto 2010 (cfr. doc. 11), né nell’opposizione (cfr. doc. 2)

accennato a dei giorni e orari specifici in cui i lavori di risanamento sono

stati effettuati nella sua abitazione (cfr. STFA I 190/04 del 22 settembre

2004).

2.9

A titolo abbondanziale e in riferimento

a quanto l’assicurata ha sostenuto nel ricorso, ovvero che la sua buona fede è

palese e di non avere mai sottaciuto alcuna informazione alla Cassa (cfr. doc.

I), è utile rilevare che ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA la

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il

condono dell’importo di indennità di disoccupazione, corrispondente a quanto la

ricorrente avrebbe guadagnato presso il Dr. med. __________ se avesse lavorato

nel mese di luglio 2010, che la medesima dovrà rimborsare alla Cassa non è,

tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione su opposizione

impugnata si limita unicamente a chiedere la restituzione delle indennità di

disoccupazione percepite nel luglio 2010.

Per

costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.10

Di regola un assicurato

vincente in causa patrocinato da un’assicurazione di protezione giuridica ha

diritto a ripetibili (cfr. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 135V 473).

In concreto alla

ricorrente non vengono, tuttavia, assegnate ripetibili, in quanto ha provocato

inutilmente la procedura sub judice avendo violato il proprio obbligo di

collaborare (cfr. consid. 2.8.; RAMI 2006 U 583 pag. 245; STFA I 190/04 del 22

settembre 2004).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2010 è

annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito al consid. 2.7., l’importo di indennità di disoccupazione versate

alla ricorrente per il mese di luglio 2010 da restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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