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Decisione

38.2010.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

38.2010.71

Data decisione, Autorità:

08.04.2011, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile,in quanto il TCA è incompetente ratione loci. In effetti l'ass. è domiciliato (al momento dell'emanazione della dec. su opp. contestata) in un altro Cantone. Competente è pertanto il Tribunale delle assicurazioni dell'altro Cantone. Atti trasmessi a quest'ultimo per competenza

INCOMPETENZA DELLA CORTE

IRRICEVIBILITÀ

RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 100 cpv. 3 LADI

art. 119 OADI

art. 119 cpv. 1 let. g OADI

art. 119 cpv. 2 OADI

art. 128 cpv. 1 OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2010.71

rs

Lugano

8 aprile 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris

Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2010

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 ottobre

2010 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

considerato in fatto

e in diritto

che - con decisione

su opposizione del 4 ottobre 2010 la Cassa __________ (dal __________: Cassa CO

1) ha confermato il precedente ordine di restituzione emesso il 2 giugno 2010 nei

confronti di RI 1 afferente alla somma di fr. 51'600.40 percepita a torto a

titolo di indennità di disoccupazione dal mese di gennaio al mese di agosto 2009, in quanto non è stata fornita la prova del versamento dei salari da parte dell’ex datrice di

lavoro, la __________ (doc. C; A);

- con il

presente ricorso l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA l’annullamento della decisione su opposizione del 4 ottobre 2010, sollevando

abbondanzialmente l’eccezione della perenzione per quanto attiene perlomeno al

versamento delle indennità per il periodo gennaio-giugno 2009 (doc. I);

- in

risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando, in

primo luogo, che solo nel mese di marzo 2010, a seguito di una revisione da parte della SECO, ha appreso che l’assicurato non aveva dato informazioni corrette e

complete. In secondo luogo, che esistono seri dubbi circa il reale versamento

degli stipendi da parte della __________ di cui la moglie dell’assicurata era

la socia e gerente con diritto di firma individuale (doc. VI);

- questa

Corte, il 7 febbraio 2011, ha posto una serie di quesiti alla Cassa (doc.

VIII), ai quali la parte resistente ha risposto il 15 febbraio 2011 (doc. IX);

- l’avv. RA

1, per conto di RI 1, ha preso posizione in merito con scritto del 3 marzo 2011

(doc. XIII), il quale è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (doc. XV);

- pendente

causa il TCA, dopo aver menzionato i disposti della LPGA e della LADI

pertinenti, ha chiesto alla Cassa per quali motivi nel caso del signor RI 1,

domiciliato a __________ dal mese di agosto 2009 (cfr. sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del

Cantone Ticino), sulla decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 aveva

indicato che la stessa poteva essere impugnata presso il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, Sezione del Tribunale di Appello, 6900 Lugano (doc.

Considerandi

XI);

- la parte

resistente, al riguardo, ha confermato “…che vi è stato un errore da parte

della nostra cassa alla stesura della decisione su opposizione.” (doc.

XII);

- la

patrocinatrice del ricorrente, il 18 marzo 2011, ha presentato le proprie osservazioni (doc. XVI), che sono state inviate per conoscenza alla

Cassa (doc. XVII);

- le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

- l’art. 58

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone

dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso

(cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il

tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo

ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna

di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del

Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera

incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni (cpv. 3);

- l’art.

100.

cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza

per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art.

58.

capoversi 1 e 2 LPGA;

- giusta l’art.

128.

cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per

giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia

con l’articolo 119 dell’Ordinanza;

- l’art.

119.

OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

" 1 La competenza locale del servizio cantonale è

determinata:

a. secondo il

luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo

all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art.

40.

LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

b. secondo il

luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per

intemperie;

d. secondo il

luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo

all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà

all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il

precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

e. secondo la

sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di

riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione

temporanea;

f. per le persone

giusta l’articolo 20a,

secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le

prescrizioni di controllo;

g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli

altri casi.

2.

Determinante è il momento

in cui è presa la decisione.

3.

Competente a decidere su

una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato

era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di

restituzione.

4.

Un servizio, se ha dubbi

riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere

parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono

all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”

- nel caso

in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI,

determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle

assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurato al momento in

cui è stata emanata la decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 contestata;

- RI 1,

come visto, risulta domiciliato a __________ dal mese di agosto 2009;

- competente

a trattare la causa che vede RI 1 opposto alla Cassa CO 1 è, pertanto, il

tribunale delle assicurazioni del Cantone __________;

- il

ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di

competenza ratione loci;

- gli atti

vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Canton __________, Corte delle

assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA);

- il

termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio

della buona fede, visto che la Cassa nella decisione su opposizione del 4

ottobre 2010 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di

inoltrare un ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Cantone Ticino (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA

42.2010.41

del 23 febbraio 2011 consid. 2.3.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Canton __________,

Corte delle assicurazioni sociali, __________, __________.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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