38.2010.71
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8 aprile 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2010.71
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile,in quanto il TCA è incompetente ratione loci. In effetti l'ass. è domiciliato (al momento dell'emanazione della dec. su opp. contestata) in un altro Cantone. Competente è pertanto il Tribunale delle assicurazioni dell'altro Cantone. Atti trasmessi a quest'ultimo per competenza
INCOMPETENZA DELLA CORTE
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 100 cpv. 3 LADI
art. 119 OADI
art. 119 cpv. 1 let. g OADI
art. 119 cpv. 2 OADI
art. 128 cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.71
rs
Lugano
8 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
considerato in fatto
e in diritto
che - con decisione
su opposizione del 4 ottobre 2010 la Cassa __________ (dal __________: Cassa CO
1) ha confermato il precedente ordine di restituzione emesso il 2 giugno 2010 nei
confronti di RI 1 afferente alla somma di fr. 51'600.40 percepita a torto a
titolo di indennità di disoccupazione dal mese di gennaio al mese di agosto 2009, in quanto non è stata fornita la prova del versamento dei salari da parte dell’ex datrice di
lavoro, la __________ (doc. C; A);
- con il
presente ricorso l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA l’annullamento della decisione su opposizione del 4 ottobre 2010, sollevando
abbondanzialmente l’eccezione della perenzione per quanto attiene perlomeno al
versamento delle indennità per il periodo gennaio-giugno 2009 (doc. I);
- in
risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando, in
primo luogo, che solo nel mese di marzo 2010, a seguito di una revisione da parte della SECO, ha appreso che l’assicurato non aveva dato informazioni corrette e
complete. In secondo luogo, che esistono seri dubbi circa il reale versamento
degli stipendi da parte della __________ di cui la moglie dell’assicurata era
la socia e gerente con diritto di firma individuale (doc. VI);
- questa
Corte, il 7 febbraio 2011, ha posto una serie di quesiti alla Cassa (doc.
VIII), ai quali la parte resistente ha risposto il 15 febbraio 2011 (doc. IX);
- l’avv. RA
1, per conto di RI 1, ha preso posizione in merito con scritto del 3 marzo 2011
(doc. XIII), il quale è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (doc. XV);
- pendente
causa il TCA, dopo aver menzionato i disposti della LPGA e della LADI
pertinenti, ha chiesto alla Cassa per quali motivi nel caso del signor RI 1,
domiciliato a __________ dal mese di agosto 2009 (cfr. sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del
Cantone Ticino), sulla decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 aveva
indicato che la stessa poteva essere impugnata presso il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, Sezione del Tribunale di Appello, 6900 Lugano (doc.
Considerandi
XI);
- la parte
resistente, al riguardo, ha confermato “…che vi è stato un errore da parte
della nostra cassa alla stesura della decisione su opposizione.” (doc.
XII);
- la
patrocinatrice del ricorrente, il 18 marzo 2011, ha presentato le proprie osservazioni (doc. XVI), che sono state inviate per conoscenza alla
Cassa (doc. XVII);
- le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);
- l’art. 58
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone
dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso
(cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il
tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo
ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna
di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del
Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera
incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni (cpv. 3);
- l’art.
100.
cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza
per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art.
58.
capoversi 1 e 2 LPGA;
- giusta l’art.
128.
cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per
giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia
con l’articolo 119 dell’Ordinanza;
- l’art.
119.
OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:
" 1 La competenza locale del servizio cantonale è
determinata:
a. secondo il
luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo
all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art.
40.
LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);
b. secondo il
luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per
intemperie;
d. secondo il
luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo
all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà
all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il
precedente luogo di lavoro dell’assicurato;
e. secondo la
sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di
riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione
temporanea;
f. per le persone
giusta l’articolo 20a,
secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le
prescrizioni di controllo;
g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli
altri casi.
2.
Determinante è il momento
in cui è presa la decisione.
3.
Competente a decidere su
una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato
era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di
restituzione.
4.
Un servizio, se ha dubbi
riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere
parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono
all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”
- nel caso
in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI,
determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle
assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurato al momento in
cui è stata emanata la decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 contestata;
- RI 1,
come visto, risulta domiciliato a __________ dal mese di agosto 2009;
- competente
a trattare la causa che vede RI 1 opposto alla Cassa CO 1 è, pertanto, il
tribunale delle assicurazioni del Cantone __________;
- il
ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di
competenza ratione loci;
- gli atti
vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Canton __________, Corte delle
assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA);
- il
termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio
della buona fede, visto che la Cassa nella decisione su opposizione del 4
ottobre 2010 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di
inoltrare un ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone Ticino (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA
42.2010.41
del 23 febbraio 2011 consid. 2.3.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Canton __________,
Corte delle assicurazioni sociali, __________, __________.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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