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Decisione

38.2010.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 febbraio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati

uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali

di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den

maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen

Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche

kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen

werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte

Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen

Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del

5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.5. Il Tribunale

federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di

assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli

non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la

controparte non è d'accordo con la richiesta.

Al

riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è

così espressa:

"

Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,

als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.

November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,

insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der

Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte

der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann

keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines

Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber

verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen

Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht

einverstanden ist."

Su

questo argomento B. Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess

2006 pag. 405-406) ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Une attitude hésitante est en principe déjà

fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre

l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est

à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré

qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait

raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise

de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée

indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions

salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit

l'employeur à refuser de conclure le contrat

de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert

aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience

identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation

insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister

une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien

d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,

il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,

avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la

conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de

l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il

arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son

précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas

forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,

il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour

cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.7. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,

pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio

con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a

concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute

relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di

vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato

doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale

cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata

confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha

deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una

sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5

aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine,

in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

2.8. Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che all'assicurata il 14

giugno 2010 è stata assegnata un'occupazione quale cameriera presso il

Ristorante __________ di __________ fino al 31 ottobre 2010 (cfr. Doc. A).

Nel

formulario "Esito dell'assegnazione", l'assicurata ha indicato di

avere telefonato il giorno 17 giugno 2010, di avere parlato con la signora __________

e di non essere stata assunta in quanto "non ha sufficiente esperienza per

lavorare nel suo ristorante" (cfr. Doc. 15).

Nella

comunicazione relativa a un rifiuto di lavoro figura l'indicazione secondo cui

l'assicurata ha rifiutato un'occupazione quale cameriera/buffet-dame (cfr. Doc.

15).

In uno

scritto del 10 luglio 2009 (recte: 2010) indirizzato alla Sezione del lavoro la

ricorrente ha sottolineato di avere ricevuto un'assegnazione di impiego quale

cameriera, mentre l'occupazione quale "ragazza buffet" le è stata

invece offerta successivamente per telefono direttamente dalla signora __________

(vedi pure doc. 9, verbale di audizione del 6 settembre 2010).

La

ricorrente ha sottolineato che se avesse ricevuto una comunicazione ufficiale avrebbe

potuto accettare quel lavoro qualora la datrice di lavoro avesse realmente

dimostrato una "flessibilità", circostanza di cui peraltro dubita

(cfr. Doc. 15).

Il 25

giugno 2010 __________ del Ristorante __________ ha comunicato all'URC di __________

di avere proposto telefonicamente all'assicurata l'occupazione quale "buffet-dame"

(cfr. Doc. 17/1a).

Il 23

luglio 2010 __________ ha così risposto al alcuni quesiti postile dalla Sezione

del lavoro:

"

(…)

1. Confermate che si trattava di un'attività di

cameriera?

No, come Buffet-dame.

La signora RI 1 al telefono mi aveva detto che lei preferiva fare il Buffet

perchè da noi il posto di cameriera è troppo impegnativo. E quindi le ho

proposto il buffet in quanto anche lì cercavamo!

Considerandi

2.

La signora RI 1 possedeva i requisiti da voi richiesti per poter

essere assunta?

Sì.

3.

Sareste stati disposti a fissare i turni di lavoro in modo da

concordare con gli orari dei mezzi pubblici?

e gli orari dei Bus sono compatibili con i nostri orari. La signora RI 1, se

voleva poteva benissimo accettare il lavoro, i bus ci sono e i nostri orari

coincidono e io sarei stata disponibilissima ad andarle incontro.

4.

Quale era il salario previsto? CHF 3200.-- lordi."

(Doc. 13)

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA sottolinea innanzitutto che la circostanza che

l'occupazione come "ragazza buffet" sia stata offerta direttamente

dalla potenziale datrice di lavoro non è decisiva.

L'art. 30

cpv. 1 lett. d LADI non fa infatti oggi più differenza tra il rifiuto di un

lavoro assegnato ufficialmente e quello di un lavoro non assegnato dall'URC.

Prima

dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI invece nella prima

ipotesi si applicava l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, mentre invece nella seconda

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (sanzione per insufficienti ricerche di lavoro),

in relazione con l'art. 44 cpv. 2 OADI, ora abrogato (cfr. B. Rubin,

"Assurance-chômage" Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag.

422).

L'occupazione

assegnata a RI 1 tiene peraltro conto delle capacità e dell'attività

precedente dell'assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, che aveva già

svolto in passato questa attività (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b LADI).

2.9

L'art. 16

cpv. 2 LADI prevede che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa

dall'obbligo di accettare un'occupazione che non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro".

Nella

presente fattispecie l'occupazione presso il Ristorante __________ avrebbe

dovuto protrarsi da metà giugno 2010 al 31 ottobre 2010.

La

datrice di lavoro ha offerto alla ricorrente un salario lordo di fr. 3'200.--

mensili.

La

Sezione del lavoro ha interpellato l'Ufficio di controllo del CCNL di lavoro

per l'industria alberghiera e della ristorazione, la quale ha indicato che dal

1° gennaio 2009 il salario minimo per lavoratore non qualificati ammonta a fr.

3'383.--.

L'amministrazione

ritiene il salario offerto di fr. 3'200.-- adeguato in quanto superiore a

quello minimo prescritto per un ristorante situato in una regione che necessita

di promozione LIM e che permette una riduzione del 10% (cfr. Doc. 2, pari a fr.

3'044.70).

L'assicurata

in sede ricorsuale producendo una pubblicazione del __________, fa valere che

in realtà tale riduzione del 10% non sarebbe possibile nel suo caso in quanto ella

è attiva nel servizio (cfr. Doc. A3, pag. 2: "Attenzione: l'attività nel

servizio vale come lavoro qualificato. Perciò non è possibile dedurre il 10%

per i collaboratori lavorando nel servizio".)

Secondo

questo Tribunale questo aspetto non è stato sufficientemente approfondito

dall'amministrazione.

La

Sezione del lavoro ha pure preso atto del fatto che il 7 settembre 2010, dopo

una formazione durata alcuni anni (cfr. Doc. A4, Doc. 2 e Doc. 4), ha

conseguito un attestato di capacità quale impiegata di ristorazione AFC (cfr.

Doc. 3).

L'amministrazione

ha di conseguenza appurato che, da quel momento, il salario minimo avrebbe

dovuto ammontare a fr. 3'823.-- (cfr. Doc. 1 e Doc. 2).

Nulla

emerge dagli atti dell'incarto circa la disponibilità della potenziale datrice

di lavoro ad aumentare il salario a partire dal conseguimento da parte

dell'assicurata di questo attestato.

Per questi

motivi la decisione su opposizione del 20 ottobre 2010 deve essere annullata e

gli atti rinviati alla Sezione del lavoro affinché stabilisca, innanzitutto, se

nell'attività quale "ragazza buffef" era o no possibile applicare una

riduzione del 10% rispetto al minimo salariale previsto dalla CCNL e, in

seguito, se la potenziale datrice di lavoro era disposta ad accordare

all'assicurata un aumento di salario dopo il conseguimento, da parte di

quest'ultima, del certificato di capacità quale impiegata di ristorazione AFC.

Spetta

comunque alla Sezione del lavoro emettere una nuova decisione formale dopo

avere compiuto gli accertamenti ordinati dal TCA (cfr. STF 9C_236/2010 del 10

gennaio 2011).

2.10

L'art. 16

cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

f) necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato."

In una

sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 l'Alta Corte ha stabilito che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché con i

mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo

impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una

vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.

Per un

caso d'applicazione, cfr. la STCA 38.2007.10 del 15 gennaio 2007.

In sede

ricorsuale l'assicurata ha affermato che "è arcinoto che la chiusura notturna

del ristorante avviene come e quando piace alla gerente e chi deve prendere il

bus si arrangi." (cfr. doc. A2).

Il TCA

rileva al riguardo che la ricorrente è domiciliata a __________ mentre

l'occupazione in questione si trovava a __________, che nel suo curriculum

vitae e nel verbale d'audizione del 6 settembre 2010 l'assicurata ha affermato di avere a disposizione un'automobile (cfr. Doc. 9: sono automunita ma

preferisco utilizzare i mezzi pubblici di trasporto." (cfr. Doc. 9)) e che

in data 13 luglio 2010, il potenziale datore di lavoro ha confermato la

disponibilità ad adattare gli orari di lavoro con quelli dei mezzi pubblici di

trasporto (cfr. Doc. 13).

Alla luce

di questi elementi il TCA deve concludere che l'occupazione presso il

Ristorante __________ di __________ rispettava il presupposto dell'art. 16 cpv.

2.

lett. f LADI.

In

conclusione dunque la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti circa

la conformità del salario proposto con l'art. 16 cpv. 2 lett a LADI.

In

particolare, se da tali accertamenti dovesse emergere che, da questo profilo,

l'occupazione era adeguata solo fino al 7 giugno 2010, l'amministrazione dovrà ridurre di conseguenza la sanzione inflitta all'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione su opposizione del 20 ottobre 2010 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti, in seguito

ai quali emetterà una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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