38.2010.72
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7 febbraio 2011Italiano27 min
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Numero d'incarto:
38.2010.72
Data decisione, Autorità:
07.02.2011, TCA
Titolo:
Sosp.per rifiuto di un'occup.assegnata presso un ristorante.Irril. se occup.proposta al telefono da potenz.DL o da URC.Con 3°revis.LADI non + differ. di BL per sanzioni relative al rifiuto di un'occ.uffic.assegnata o no.SdL non ha approfondito questione del salario.Rinvio atti per ult. accertamenti
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 16 cpv. 1 e 2 LADI
art. 16 cpv. 2 let. f LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.72
DC/sc
Lugano
7 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
ottobre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 ottobre 2010 la Sezione del lavoro ha
confermazione la decisione del 25 giugno 2010 (cfr. Doc. 8) la quale ha sospeso
RI 1 per avere rifiutato un'occupazione presso il Ristorante __________ a __________
(cfr. Doc. A1).
1.2. Contro la
decisone su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale con riferimento all'allegata lettera di opposizione, chiede una
riduzione della sanzione.
La
ricorrente contesta in particolare il salario offerto e la possibilità di fare
conciliare gli orari di lavoro con quelli dei mezzi pubblici di trasporto (cfr.
Doc. I e Doc. A2).
1.3. Nella sua
risposta 7del 30 novembre 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale
dall’URC di __________ presso il Ristorante __________ di __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non
ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal
diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche
l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto
di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha
trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni
di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere
cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata
(DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3
maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati
uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali
di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche
kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen
werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte
Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del
5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Il Tribunale
federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di
assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli
non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la
controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al
riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è
così espressa:
"
Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,
als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.
November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,
insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der
Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte
der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann
keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines
Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber
verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen
Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht
einverstanden ist."
Su
questo argomento B. Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess
2006 pag. 405-406) ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Une attitude hésitante est en principe déjà
fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre
l'emploi proposé.
Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est
à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait
raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise
de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée
indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions
salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit
l'employeur à refuser de conclure le contrat
de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert
aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience
identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en
définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison
d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien
d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,
il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,
avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la
conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de
l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il
arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son
précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas
forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,
il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour
cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,
pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio
con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a
concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute
relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di
vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato
doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale
cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata
confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha
deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una
sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5
aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
2.8. Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che all'assicurata il 14
giugno 2010 è stata assegnata un'occupazione quale cameriera presso il
Ristorante __________ di __________ fino al 31 ottobre 2010 (cfr. Doc. A).
Nel
formulario "Esito dell'assegnazione", l'assicurata ha indicato di
avere telefonato il giorno 17 giugno 2010, di avere parlato con la signora __________
e di non essere stata assunta in quanto "non ha sufficiente esperienza per
lavorare nel suo ristorante" (cfr. Doc. 15).
Nella
comunicazione relativa a un rifiuto di lavoro figura l'indicazione secondo cui
l'assicurata ha rifiutato un'occupazione quale cameriera/buffet-dame (cfr. Doc.
15).
In uno
scritto del 10 luglio 2009 (recte: 2010) indirizzato alla Sezione del lavoro la
ricorrente ha sottolineato di avere ricevuto un'assegnazione di impiego quale
cameriera, mentre l'occupazione quale "ragazza buffet" le è stata
invece offerta successivamente per telefono direttamente dalla signora __________
(vedi pure doc. 9, verbale di audizione del 6 settembre 2010).
La
ricorrente ha sottolineato che se avesse ricevuto una comunicazione ufficiale avrebbe
potuto accettare quel lavoro qualora la datrice di lavoro avesse realmente
dimostrato una "flessibilità", circostanza di cui peraltro dubita
(cfr. Doc. 15).
Il 25
giugno 2010 __________ del Ristorante __________ ha comunicato all'URC di __________
di avere proposto telefonicamente all'assicurata l'occupazione quale "buffet-dame"
(cfr. Doc. 17/1a).
Il 23
luglio 2010 __________ ha così risposto al alcuni quesiti postile dalla Sezione
del lavoro:
"
(…)
1. Confermate che si trattava di un'attività di
cameriera?
No, come Buffet-dame.
La signora RI 1 al telefono mi aveva detto che lei preferiva fare il Buffet
perchè da noi il posto di cameriera è troppo impegnativo. E quindi le ho
proposto il buffet in quanto anche lì cercavamo!
Considerandi
2.
La signora RI 1 possedeva i requisiti da voi richiesti per poter
essere assunta?
Sì.
3.
Sareste stati disposti a fissare i turni di lavoro in modo da
concordare con gli orari dei mezzi pubblici?
Sì
e gli orari dei Bus sono compatibili con i nostri orari. La signora RI 1, se
voleva poteva benissimo accettare il lavoro, i bus ci sono e i nostri orari
coincidono e io sarei stata disponibilissima ad andarle incontro.
4.
Quale era il salario previsto? CHF 3200.-- lordi."
(Doc. 13)
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA sottolinea innanzitutto che la circostanza che
l'occupazione come "ragazza buffet" sia stata offerta direttamente
dalla potenziale datrice di lavoro non è decisiva.
L'art. 30
cpv. 1 lett. d LADI non fa infatti oggi più differenza tra il rifiuto di un
lavoro assegnato ufficialmente e quello di un lavoro non assegnato dall'URC.
Prima
dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI invece nella prima
ipotesi si applicava l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, mentre invece nella seconda
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (sanzione per insufficienti ricerche di lavoro),
in relazione con l'art. 44 cpv. 2 OADI, ora abrogato (cfr. B. Rubin,
"Assurance-chômage" Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag.
422).
L'occupazione
assegnata a RI 1 tiene peraltro conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, che aveva già
svolto in passato questa attività (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b LADI).
2.9
L'art. 16
cpv. 2 LADI prevede che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall'obbligo di accettare un'occupazione che non è conforme agli usi
professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi
o normali di lavoro".
Nella
presente fattispecie l'occupazione presso il Ristorante __________ avrebbe
dovuto protrarsi da metà giugno 2010 al 31 ottobre 2010.
La
datrice di lavoro ha offerto alla ricorrente un salario lordo di fr. 3'200.--
mensili.
La
Sezione del lavoro ha interpellato l'Ufficio di controllo del CCNL di lavoro
per l'industria alberghiera e della ristorazione, la quale ha indicato che dal
1° gennaio 2009 il salario minimo per lavoratore non qualificati ammonta a fr.
3'383.--.
L'amministrazione
ritiene il salario offerto di fr. 3'200.-- adeguato in quanto superiore a
quello minimo prescritto per un ristorante situato in una regione che necessita
di promozione LIM e che permette una riduzione del 10% (cfr. Doc. 2, pari a fr.
3'044.70).
L'assicurata
in sede ricorsuale producendo una pubblicazione del __________, fa valere che
in realtà tale riduzione del 10% non sarebbe possibile nel suo caso in quanto ella
è attiva nel servizio (cfr. Doc. A3, pag. 2: "Attenzione: l'attività nel
servizio vale come lavoro qualificato. Perciò non è possibile dedurre il 10%
per i collaboratori lavorando nel servizio".)
Secondo
questo Tribunale questo aspetto non è stato sufficientemente approfondito
dall'amministrazione.
La
Sezione del lavoro ha pure preso atto del fatto che il 7 settembre 2010, dopo
una formazione durata alcuni anni (cfr. Doc. A4, Doc. 2 e Doc. 4), ha
conseguito un attestato di capacità quale impiegata di ristorazione AFC (cfr.
Doc. 3).
L'amministrazione
ha di conseguenza appurato che, da quel momento, il salario minimo avrebbe
dovuto ammontare a fr. 3'823.-- (cfr. Doc. 1 e Doc. 2).
Nulla
emerge dagli atti dell'incarto circa la disponibilità della potenziale datrice
di lavoro ad aumentare il salario a partire dal conseguimento da parte
dell'assicurata di questo attestato.
Per questi
motivi la decisione su opposizione del 20 ottobre 2010 deve essere annullata e
gli atti rinviati alla Sezione del lavoro affinché stabilisca, innanzitutto, se
nell'attività quale "ragazza buffef" era o no possibile applicare una
riduzione del 10% rispetto al minimo salariale previsto dalla CCNL e, in
seguito, se la potenziale datrice di lavoro era disposta ad accordare
all'assicurata un aumento di salario dopo il conseguimento, da parte di
quest'ultima, del certificato di capacità quale impiegata di ristorazione AFC.
Spetta
comunque alla Sezione del lavoro emettere una nuova decisione formale dopo
avere compiuto gli accertamenti ordinati dal TCA (cfr. STF 9C_236/2010 del 10
gennaio 2011).
2.10
L'art. 16
cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
f) necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato."
In una
sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 l'Alta Corte ha stabilito che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché con i
mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo
impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una
vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.
Per un
caso d'applicazione, cfr. la STCA 38.2007.10 del 15 gennaio 2007.
In sede
ricorsuale l'assicurata ha affermato che "è arcinoto che la chiusura notturna
del ristorante avviene come e quando piace alla gerente e chi deve prendere il
bus si arrangi." (cfr. doc. A2).
Il TCA
rileva al riguardo che la ricorrente è domiciliata a __________ mentre
l'occupazione in questione si trovava a __________, che nel suo curriculum
vitae e nel verbale d'audizione del 6 settembre 2010 l'assicurata ha affermato di avere a disposizione un'automobile (cfr. Doc. 9: sono automunita ma
preferisco utilizzare i mezzi pubblici di trasporto." (cfr. Doc. 9)) e che
in data 13 luglio 2010, il potenziale datore di lavoro ha confermato la
disponibilità ad adattare gli orari di lavoro con quelli dei mezzi pubblici di
trasporto (cfr. Doc. 13).
Alla luce
di questi elementi il TCA deve concludere che l'occupazione presso il
Ristorante __________ di __________ rispettava il presupposto dell'art. 16 cpv.
2.
lett. f LADI.
In
conclusione dunque la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti circa
la conformità del salario proposto con l'art. 16 cpv. 2 lett a LADI.
In
particolare, se da tali accertamenti dovesse emergere che, da questo profilo,
l'occupazione era adeguata solo fino al 7 giugno 2010, l'amministrazione dovrà ridurre di conseguenza la sanzione inflitta all'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi e la decisione su opposizione del 20 ottobre 2010 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti, in seguito
ai quali emetterà una nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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