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Decisione

38.2010.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento

del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo

il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine

konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet

und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen,

wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass

sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch

im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen

Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die

notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt

- nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine

langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde

Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn

überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der

Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,

dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im

Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten

Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand

allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche

Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts

jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben

während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das

bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der

Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich

erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon

aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben

(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen

Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs

Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als

objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen

Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht

keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners

einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in

Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf

Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der

Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010

pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano

da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce

pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile

attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue

pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in

particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali

per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato

presso la ditta __________ di __________ dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2009

(cfr. doc. 28; 24).

Egli è

stato attivo presso tale società come tecnico informatico, dapprima, e-web

designer, responsabile negozio e laboratorio tecnico dal 1° febbraio 2008 (cfr.

doc. 27; 28).

A partire

dal 1° giugno 2008 il grado di attività del ricorrente è diminuito dal 100% al

40% (cfr. doc. 26)

La __________

ha versato regolarmente il salario all’insorgente fino al mese di marzo 2009

compreso. Dal mese di aprile 2009 la SA non gli ha più corrisposto lo stipendio

(cfr. doc. 9; A).

L’assicurato

ha indicato di aver sollecitato, in un primo tempo, verbalmente il proprio

datore di lavoro al versamento del dovuto e, in un secondo tempo, per iscritto

(cfr. doc. I).

Più

precisamente egli ha trasmesso alla __________ una lettera il 15 giugno 2009 in cui le ha ricordato il suo debito per il mancato pagamento dello stipendio del mese di aprile

2009.

(cfr. doc. 9).

A questo

scritto sono seguite altre missive il 13 luglio 2009 relativamente ai salari di

aprile e maggio 2009, il 18 agosto 2009 per quanto attiene agli stipendi da

aprile a giugno 2009 e il 17 settembre 2009 in relazione ai salari da aprile a luglio 2009 (cfr. doc. 10-12).

Il 16

ottobre 2009 la __________, nella persona del proprio amministratore unico, __________,

ha comunicato al ricorrente che:

"

con la presente lettera prendo atto

dell’ammontare del nostro debito nei suoi confronti per il mancato pagamento

del salario, a lei dovuto, a partire dal mese di aprile 2009 fino al mese di

settembre 2009 compreso, per un totale di CHF 15'124.50.

Il suddetto debito verrà

da noi saldato entro 30 giorni.” (Doc. 13)

L’assicurato

ha inviato ulteriori solleciti di pagamento il 22 ottobre e il 17 novembre 2009

(cfr. doc. 14; 15).

Non

avendo ricevuto alcunché da parte dell’ex datore di lavoro, l’insorgente, il 12

aprile 2010, ha inviato alla __________ una raccomandata a mano del seguente

tenore:

"

con la presente voglio ricordare il vostro

debito nei miei confronti risalente allo scorso 2009, concernente il mancato

pagamento del salario, a me dovuto, per i 6 mesi di:

aprile, maggio, giugno,

luglio, agosto e settembre del suddetto anno.

Attendo fiducioso il saldo

del debito da parte sua entro la fine di questo mese di aprile 2010, altrimenti

mi vedo costretto a intraprendere una richiesta di ordine di pagamento

all’Ufficio esecuzione.” (Doc. 16)

La ditta,

il 29 aprile 2010, ha versato all’assicurato fr. 5'041.50 dalla cui ricevuta

sottoscritta da quest’ultimo emerge che tale somma andava a copertura degli

stipendi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. 17).

Il 28

maggio 2010 il ricorrente ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della

__________ (cfr. doc. 18).

Il

precetto esecutivo è stato notificato all’amministratore unico della società il

16.

giugno 2010 (cfr. doc. 19).

Il

Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________

il 23 agosto 2010.

Nel

frattempo la Cassa ha ricevuto, il 31 agosto 2010, la domanda di indennità per

insolvenza dell’assicurato (cfr. doc. 24).

L’amministrazione,

con decisione dell’11 settembre 2010, confermata con decisione su opposizione

del 6 ottobre 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza,

in quanto questi avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4.; 2.5.).

L’insorgente,

dal canto suo, sostiene che il fatto di avere atteso alcuni mesi prima di

procedere tramite le vie esecutive nei confronti dell’ex datore di lavoro,

limitandosi a sollecitare il versamento del dovuto verbalmente e con scritti,

non sia dovuto a sua negligenza, bensì a un suo scrupolo nel non voler agire

immediatamente legalmente per la riscossione del credito nei confronti di una

persona con la quale aveva instaurato anche un rapporto di amicizia.

Egli ha,

inoltre, specificato di aver atteso in buona fede e ingenuamente quei mesi, nella

speranza, a seguito delle esplicite raccomandazioni da parte del debitore e

facendo dei sacrifici a livello personale finanziario, di ricevere quanto gli

era dovuto senza dover infierire maggiormente sulla situazione già precaria

della ditta (cfr. doc. I).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che l’assicurato,

già durante il rapporto di impiego, e meglio il 15 giugno, il 13 luglio, il 18

agosto e il 17 settembre 2009, ha sollecitato per iscritto la __________

relativamente al mancato pagamento dei salari (cfr. doc. 9-12)

La ditta

in questione, con lettera del 16 ottobre 2009 ha, in effetti, riconosciuto il proprio debito per stipendi impagati dal mese di aprile al mese

di settembre 2009 e ha indicato che avrebbe saldato il menzionato debito entro

trenta giorni (cfr. doc. 13).

L’ex

datore di lavoro non ha, tuttavia, provveduto a corrispondere alcunché

all’assicurato.

Il 17

novembre 2009 l’insorgente si è semplicemente limitato a nuovamente ricordare

alla __________ il proprio credito salariale (cfr. doc. 15).

Soltanto

il 12 aprile 2010, ossia quasi un anno dopo l’ultimo versamento di salario da

parte dell’ex datore di lavoro e più di 6 mesi dalla fine del rapporto di

impiego, il ricorrente, mediante una raccomandata a mano, ha comunicato alla SA

che nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto non fosse avvenuto entro la

fine del mese di aprile 2010, si sarebbe visto costretto a inoltrare una

domanda di esecuzione all’UEF competente (cfr. doc. 16).

La SA, il

29.

aprile 2010, ha, quindi, corrisposto all’assicurato la somma di fr. 5'041.50 a copertura degli stipendi di aprile e maggio 2009, come risulta dalla ricevuta sottoscritta

dall’insorgente (cfr. doc. 17).

Nonostante

la __________ non abbia entro la fine del mese di aprile 2010 provveduto a

versare all’assicurato l’intero saldo del proprio debito afferente agli

stipendi da giugno a settembre 2009, il ricorrente ha comunque ancora atteso

fino al 28 maggio 2010 prima di avviare una procedura esecutiva nei confronti

dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. 18).

E’ vero

che l’insorgente ha indicato di aver lasciato trascorrere i mesi in questione

senza adire le vie legali, in quanto, da un lato, con il responsabile della

ditta vi era anche un rapporto di amicizia, dall’altro, a seguito delle

dichiarazioni della società, in buona fede nutriva la speranza di ricevere

quanto gli spettava senza dover infierire maggiormente sulla situazione della

SA già di per sé precaria (cfr. doc. I).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente non ha in ogni caso ricevuto

nulla da parte della __________ fino alla fine di aprile 2010, ovvero per più

di un anno dall’ultimo versamento di salario del marzo 2009.

Al

riguardo è utile sottolineare che l’assicurato ha continuato a lavorare alcuni

mesi - da aprile a settembre 2009 - senza essere retribuito, nemmeno con degli

acconti sugli stipendi dovuti.

Inoltre

l’importo corrispostogli il 29 aprile 2010, come già evidenziato, concerneva

unicamente gli stipendi di aprile e maggio 2009.

Dopo

circa 7 mesi dalla fine del rapporto lavorativo tra l’assicurato e la SA

restava, pertanto, ancora scoperto un credito salariale relativo agli stipendi

da giugno a settembre 2009.

In simili

condizioni, occorre concludere che l'assicurato, attendendo fino al 28 maggio

2010, e meglio 8 mesi dal termine del rapporto di impiego, per adire le vie

legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave negligenza giusta l’art. 55

cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.63 del 10 febbraio 2011; STCA 38.2010.68 del 10

febbraio 2011; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11

gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21

novembre 2007).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C

271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Di conseguenza, a ragione,

la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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