38.2010.73
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30 marzo 2011Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2010.73
Data decisione, Autorità:
30.03.2011, TCA
Titolo:
Negato diritto a indennità per insolvenza. Non fatto valere in tempo utile il proprio credito salar.(4-9/09).L'ass. ha atteso 8 mesi dalla fine del rapp.di impiego per adire le vie legali. L'ex DL (anche amico) a fine 4/10 ha versato una somma, ma si riferiva solo a salari 4-5/09
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.73
rs
Lugano
30 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre
2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 6 ottobre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato il precedente provvedimento dell’11 settembre 2010 con il
quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza
per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo
fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. A; 6).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 6 ottobre 2010 l’assicurato ha ricorso
tempestivamente al TCA, postulando l’erogazione d’indennità per insolvenza.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, in particolare,
addotto di essersi trovato, dopo aver lavorato alcuni anni per la ditta __________
e aver quindi rafforzato un rapporto di amicizia, peraltro nato durante la
frequentazione delle scuole superiori, con il responsabile della stessa, nella
spiacevolissima situazione di dover intraprendere per vie legali una pratica
nei confronti di questa persona.
Egli ha
precisato di aver dapprima sollecitato verbalmente il pagamento dei salari e in
seguito formulato richieste scritte, ricevendo dall’altra parte conferme di una
volontà nel saldare il debito nei suoi confronti appena fosse stato possibile.
L’insorgente
ha, inoltre, affermato di non essere stato al corrente, quale semplice grafico
web designer, delle norme legali in questione e di nemmeno aver chiesto
consulenza.
Egli ha
puntualizzato che, a seguito delle esplicite raccomandazioni da parte del
debitore, in buona fede ha ingenuamente atteso diversi mesi - facendo dei
sacrifici a livello personale finanziario - nella speranza di poter ricevere
quanto gli era dovuto senza infierire maggiormente sulla situazione già
precaria della ditta stessa.
L’assicurato
ha rilevato che, avendo però ricevuto solo parole e null’altro, alla fine ha
deciso di attivare le forze possibili per poter recuperare il proprio credito
nei confronti del datore di lavoro.
Infine il
ricorrente ritiene che l’attesa dei mesi contestatigli dalla Cassa non è dovuta
a una sua negligenza, bensì a un suo scrupolo nel non voler agire
immediatamente esecutivamente o legalmente per la riscossione del credito (cfr.
doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato
a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento
del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo
il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen,
wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass
sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch
im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen
Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die
notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt
- nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,
dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen
Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs
Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als
objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen
Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht
keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners
einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in
Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf
Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der
Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010
pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano
da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce
pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile
attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue
pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in
particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali
per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato
presso la ditta __________ di __________ dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2009
(cfr. doc. 28; 24).
Egli è
stato attivo presso tale società come tecnico informatico, dapprima, e-web
designer, responsabile negozio e laboratorio tecnico dal 1° febbraio 2008 (cfr.
doc. 27; 28).
A partire
dal 1° giugno 2008 il grado di attività del ricorrente è diminuito dal 100% al
40% (cfr. doc. 26)
La __________
ha versato regolarmente il salario all’insorgente fino al mese di marzo 2009
compreso. Dal mese di aprile 2009 la SA non gli ha più corrisposto lo stipendio
(cfr. doc. 9; A).
L’assicurato
ha indicato di aver sollecitato, in un primo tempo, verbalmente il proprio
datore di lavoro al versamento del dovuto e, in un secondo tempo, per iscritto
(cfr. doc. I).
Più
precisamente egli ha trasmesso alla __________ una lettera il 15 giugno 2009 in cui le ha ricordato il suo debito per il mancato pagamento dello stipendio del mese di aprile
2009.
(cfr. doc. 9).
A questo
scritto sono seguite altre missive il 13 luglio 2009 relativamente ai salari di
aprile e maggio 2009, il 18 agosto 2009 per quanto attiene agli stipendi da
aprile a giugno 2009 e il 17 settembre 2009 in relazione ai salari da aprile a luglio 2009 (cfr. doc. 10-12).
Il 16
ottobre 2009 la __________, nella persona del proprio amministratore unico, __________,
ha comunicato al ricorrente che:
"
con la presente lettera prendo atto
dell’ammontare del nostro debito nei suoi confronti per il mancato pagamento
del salario, a lei dovuto, a partire dal mese di aprile 2009 fino al mese di
settembre 2009 compreso, per un totale di CHF 15'124.50.
Il suddetto debito verrà
da noi saldato entro 30 giorni.” (Doc. 13)
L’assicurato
ha inviato ulteriori solleciti di pagamento il 22 ottobre e il 17 novembre 2009
(cfr. doc. 14; 15).
Non
avendo ricevuto alcunché da parte dell’ex datore di lavoro, l’insorgente, il 12
aprile 2010, ha inviato alla __________ una raccomandata a mano del seguente
tenore:
"
con la presente voglio ricordare il vostro
debito nei miei confronti risalente allo scorso 2009, concernente il mancato
pagamento del salario, a me dovuto, per i 6 mesi di:
aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre del suddetto anno.
Attendo fiducioso il saldo
del debito da parte sua entro la fine di questo mese di aprile 2010, altrimenti
mi vedo costretto a intraprendere una richiesta di ordine di pagamento
all’Ufficio esecuzione.” (Doc. 16)
La ditta,
il 29 aprile 2010, ha versato all’assicurato fr. 5'041.50 dalla cui ricevuta
sottoscritta da quest’ultimo emerge che tale somma andava a copertura degli
stipendi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. 17).
Il 28
maggio 2010 il ricorrente ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della
__________ (cfr. doc. 18).
Il
precetto esecutivo è stato notificato all’amministratore unico della società il
16.
giugno 2010 (cfr. doc. 19).
Il
Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________
il 23 agosto 2010.
Nel
frattempo la Cassa ha ricevuto, il 31 agosto 2010, la domanda di indennità per
insolvenza dell’assicurato (cfr. doc. 24).
L’amministrazione,
con decisione dell’11 settembre 2010, confermata con decisione su opposizione
del 6 ottobre 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza,
in quanto questi avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4.; 2.5.).
L’insorgente,
dal canto suo, sostiene che il fatto di avere atteso alcuni mesi prima di
procedere tramite le vie esecutive nei confronti dell’ex datore di lavoro,
limitandosi a sollecitare il versamento del dovuto verbalmente e con scritti,
non sia dovuto a sua negligenza, bensì a un suo scrupolo nel non voler agire
immediatamente legalmente per la riscossione del credito nei confronti di una
persona con la quale aveva instaurato anche un rapporto di amicizia.
Egli ha,
inoltre, specificato di aver atteso in buona fede e ingenuamente quei mesi, nella
speranza, a seguito delle esplicite raccomandazioni da parte del debitore e
facendo dei sacrifici a livello personale finanziario, di ricevere quanto gli
era dovuto senza dover infierire maggiormente sulla situazione già precaria
della ditta (cfr. doc. I).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che l’assicurato,
già durante il rapporto di impiego, e meglio il 15 giugno, il 13 luglio, il 18
agosto e il 17 settembre 2009, ha sollecitato per iscritto la __________
relativamente al mancato pagamento dei salari (cfr. doc. 9-12)
La ditta
in questione, con lettera del 16 ottobre 2009 ha, in effetti, riconosciuto il proprio debito per stipendi impagati dal mese di aprile al mese
di settembre 2009 e ha indicato che avrebbe saldato il menzionato debito entro
trenta giorni (cfr. doc. 13).
L’ex
datore di lavoro non ha, tuttavia, provveduto a corrispondere alcunché
all’assicurato.
Il 17
novembre 2009 l’insorgente si è semplicemente limitato a nuovamente ricordare
alla __________ il proprio credito salariale (cfr. doc. 15).
Soltanto
il 12 aprile 2010, ossia quasi un anno dopo l’ultimo versamento di salario da
parte dell’ex datore di lavoro e più di 6 mesi dalla fine del rapporto di
impiego, il ricorrente, mediante una raccomandata a mano, ha comunicato alla SA
che nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto non fosse avvenuto entro la
fine del mese di aprile 2010, si sarebbe visto costretto a inoltrare una
domanda di esecuzione all’UEF competente (cfr. doc. 16).
La SA, il
29.
aprile 2010, ha, quindi, corrisposto all’assicurato la somma di fr. 5'041.50 a copertura degli stipendi di aprile e maggio 2009, come risulta dalla ricevuta sottoscritta
dall’insorgente (cfr. doc. 17).
Nonostante
la __________ non abbia entro la fine del mese di aprile 2010 provveduto a
versare all’assicurato l’intero saldo del proprio debito afferente agli
stipendi da giugno a settembre 2009, il ricorrente ha comunque ancora atteso
fino al 28 maggio 2010 prima di avviare una procedura esecutiva nei confronti
dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. 18).
E’ vero
che l’insorgente ha indicato di aver lasciato trascorrere i mesi in questione
senza adire le vie legali, in quanto, da un lato, con il responsabile della
ditta vi era anche un rapporto di amicizia, dall’altro, a seguito delle
dichiarazioni della società, in buona fede nutriva la speranza di ricevere
quanto gli spettava senza dover infierire maggiormente sulla situazione della
SA già di per sé precaria (cfr. doc. I).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente non ha in ogni caso ricevuto
nulla da parte della __________ fino alla fine di aprile 2010, ovvero per più
di un anno dall’ultimo versamento di salario del marzo 2009.
Al
riguardo è utile sottolineare che l’assicurato ha continuato a lavorare alcuni
mesi - da aprile a settembre 2009 - senza essere retribuito, nemmeno con degli
acconti sugli stipendi dovuti.
Inoltre
l’importo corrispostogli il 29 aprile 2010, come già evidenziato, concerneva
unicamente gli stipendi di aprile e maggio 2009.
Dopo
circa 7 mesi dalla fine del rapporto lavorativo tra l’assicurato e la SA
restava, pertanto, ancora scoperto un credito salariale relativo agli stipendi
da giugno a settembre 2009.
In simili
condizioni, occorre concludere che l'assicurato, attendendo fino al 28 maggio
2010, e meglio 8 mesi dal termine del rapporto di impiego, per adire le vie
legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave negligenza giusta l’art. 55
cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.63 del 10 febbraio 2011; STCA 38.2010.68 del 10
febbraio 2011; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11
gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21
novembre 2007).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Di conseguenza, a ragione,
la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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