38.2010.75
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4 maggio 2011Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2010.75
Data decisione, Autorità:
04.05.2011, TCA
Titolo:
Sosp.di 12gg per mancate ricerche nei 3 mesi preced.la disocc.alla fine dell'apprendistato.Doveva cercare un impiego nonostante il lavoro e gli esami(DL tenuto a concedergli tempo)e poiché non aveva la certezza di dover assolvere scuola reclute(visita sanitaria).Non violaz.dt a informaz.e consulenza
CONTRATTO DI TIROCINIO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 329 cpv. 3 CO
art. 355 CO
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.75
rs
Lugano
4 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
ottobre 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 28 settembre 2010 (cfr. doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per
dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr.
doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 l’assicurato ha ricorso tempestivamente
al TCA, chiedendo in buona sostanza l’annullamento o una riduzione della
sanzione inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto
che non è stato considerato il fatto che una persona agli studi in periodo di
esami avrebbe dovuto attivarsi e compiere tutti gli sforzi necessari per la
ricerca di un impiego senza però disporre ancora di un titolo di studio. Egli,
al riguardo, ha infatti osservato che i risultati degli esami gli sono stati
recapitati a metà luglio 2010.
A mente
del ricorrente non è corretto inoltrare il proprio curriculum o presentarsi a
colloqui da potenziali datori di lavoro senza disporre di un certificato e
senza la garanzia che gli esami vengano superati.
Egli ha
aggiunto che in caso di risultati negativi avrebbe dovuto ripetere gli esami
continuando così la propria formazione presso il medesimo datore di lavoro,
senza la necessità di iscriversi all’ufficio di collocamento.
Infine
l’assicurato ha rilevato, da un lato, di comprendere che la mancata
informazione da parte della scuola o del suo datore di lavoro in merito ai suoi
obblighi non sia una giustificazione. Dall’altro, che per colpe altrui a pagare
è lui (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento
dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che,
terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar
trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va
dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta
all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981
p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta,
per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha
svolto il tirocinio di decoratore-espositore presso la __________ SA di __________
dal 16 agosto 2006 al 15 agosto 2010, conseguendo il relativo attestato di
capacità il 15 agosto 2010 (cfr. doc. 2).
Il 17
agosto 2010 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, dichiarandosi
disponibile per un impiego al 100% quale decoratore (cfr. doc. 1; 2).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al
periodo dal 15 maggio al 15 agosto 2010, ha indicato di non avere svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. doc. 4).
Il
consulente del personale, il 7 settembre 2010, gli ha pertanto inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 18
settembre 2010, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel lasso
di tempo metà maggio-metà agosto 2010, allegando l’eventuale documentazione a
sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 5).
L’assicurato,
il 13 settembre 2010, ha risposto quanto segue:
"
(…) nel periodo tra maggio e giugno ero
impegnato negli esami finali di tirocinio quale decoratore-espositore (CSIA).
L’esito degli esami mi è stato comunicato a metà luglio e l’attestato finale mi
è stato inoltrato nel mese di agosto. Inoltre il 31 agosto dovevo sostenere la
visita medica inerente il servizio militare. Era mia intenzione svolgere il
servizio militare per la durata di otto mesi o di un anno a partire da subito
perciò ritenevo che le ricerche di lavoro dovessero iniziare dopo aver svolto
gli obblighi militari. Purtroppo a seguito di esito negativo durante la visita
(inabile al servizio) e incorporato nella protezione civile mi sono
immediatamente attivato nella ricerca di un posto di lavoro.” (Doc. 6)
Dal
profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al
riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 28 settembre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 7).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 ottobre
2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere
delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale
anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla questione di principio relativa alle
ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di
tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il
TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli
ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza
nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per
mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto
espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione
professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica
all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente
essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere
dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la
nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto
previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio
dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di
apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di
regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione
professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 con cui questa Corte ha
stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1°
ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami
finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto
e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal
12 al 30 settembre 2008.
La
sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30
settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al
reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.
2.8. Nella
concreta evenienza è incontestato che l’assicurato nei tre mesi precedenti
l’iscrizione in disoccupazione non ha svolto alcuna ricerca di impiego.
Alla luce
di quanto esposto al precedente considerando l’insorgente, nel periodo in
questione, avrebbe, però, dovuto attivarsi al fine di reperire un’occupazione
anche se non ancora in possesso del certificato di capacità, evidentemente
segnalando tale circostanza ai potenziali datori di lavoro.
Relativamente
alla censura formulata dall’assicurato, ossia che in quel periodo egli era totalmente
impegnato a causa, oltre che del lavoro, degli esami di fine tirocinio (cfr.
doc. 8), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice
delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve
concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro
lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,
38.2000.13).
Il tempo
necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai
lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per
scadere (cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des
obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;
Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).
Al
riguardo è utile evidenziare che in virtù dell’art. 355 CO al contratto di
tirocinio si applicano a titolo completivo le disposizioni generali sul
contratto individuale di lavoro.
2.9. Per quanto
attiene, inoltre, alla circostanza che era intenzione del ricorrente svolgere
il servizio militare subito dopo il tirocinio e che perciò riteneva di dover
iniziare le ricerche di lavoro al termine degli obblighi militari (cfr. doc. 6),
va osservato che l’assicurato non poteva essere certo di dover assolvere la
scuola reclute e quindi rinunciare a compiere ricerche di lavoro.
In
effetti le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare dapprima al
reclutamento (cfr. art. 7, 9 LF sull’esercito e sull’amministrazione militare
(Legge militare – LM) del 3 febbraio 1995) che comporta una visita sanitaria
d’entrata per valutare l’idoneità o meno a prestare servizio (cfr. www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst/dienstleistende/sanitarische).
Nell’ambito
del reclutamento sono trattati mediante esami, test e interrogazioni, i dati
necessari, segnatamente, per l’accertamento del profilo attitudinale e
l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare (cfr. art. 10 cpv. 1 LM).
Ai sensi
dell’art. 11 dell’Ordinanza sul reclutamento del 10 aprile 2004 durante le
giornate di reclutamento è, in particolare, valutato il profilo attitudinale
delle persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di
leva sono attribuite all’esercito o alla protezione civile oppure sono affidate
alle autorità d’ammissione al servizio civile o sono dichiarate inabili al
servizio.
L’art. 12
cpv. 1 dell’Ordinanza sul reclutamento enuncia, poi, che:
" 1 Per il rilevamento del loro profilo
attitudinale, le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte,
nell’ambito di procedure di test, a esami e accertamenti riguardanti:
a. il loro stato di salute;
b. le loro
attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di
resistenza, forza, velocità e mobilità, nonché la capacità di coordinamento
conformemente a criteri di medicina sportiva. Le persone soggette all’obbligo
di leva che ottengono la valutazione «ottimo» hanno diritto alla distinzione di
sport militare;
c. le loro
attitudini intellettuali e la loro personalità: le attitudini intellettuali
generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concentrazione e
d’attenzione, la flessibilità, la scrupolosità e l’autoconsapevolezza nonché le
loro inclinazioni;
d. la loro
psiche: lo stato di salute psichica, il grado di assenza di disturbi ansiosi,
di autoconsapevolezza e di resistenza allo stress, nonché la stabilità emotiva
e la socievolezza;
e. la loro
competenza sociale: il comportamento e la sensibilità di cui le persone
soggette all’obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel
gruppo;
f. la loro
idoneità: esami attitudinali specifici finalizzati all’accertamento
dell’idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale
idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a–f;
g. il loro potenziale di base per funzioni di quadro:
1. per un impiego come sottufficiali,
2. per un impiego come sottufficiali superiori o ufficiali,
3. l’idoneità
di base dei quadri alla funzione di quadro a contratto temporaneo."
L’art. 13
dell’Ordinanza sul reclutamento, afferente all’idoneità al servizio, prevede,
peraltro, che:
"
1 È abile al servizio militare la persona che, sulla base del proprio
profilo attitudinale, soddisfa
Fatti
i requisiti per il servizio militare e riguardo alla quale non sussiste alcun
motivo per un non reclutamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LM né alcun motivo
d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo l’articolo 113 LM.
2 Chi, sulla base del proprio
profilo attitudinale, non soddisfa i requisiti per il servizio militare, ma
soddisfa i requisiti per il servizio di protezione civile, è idoneo al servizio
di protezione civile.
3 È dichiarato inabile al
servizio chi non soddisfa né i requisiti per il servizio militare né quelli per
il servizio di protezione civile.
4 La valutazione
dell’idoneità medica al servizio militare o al servizio di protezione civile si
fonda sull’ordinanza del 9 settembre 1998 concernente
l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare
servizio nonché sull’ordinanza del 5 dicembre 2003
sull’apprezzamento medico delle persone soggette
all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.”
Nel caso
concreto, dopo la visita, l'assicurato è stato peraltro dichiarato inabile al
servizio ed incorporato nella protezione civile.
2.10. Ora si tratta
di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi
precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 8) possa costituire, nel
caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
Considerandi
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.11
Nel caso in
esame l’assicurato ha indicato che il dovere di cercare un impiego negli ultimi
mesi di tirocinio precedenti l’annuncio al collocamento non gli è mai stato
segnalato dai docenti, né dal datore di lavoro (cfr. doc. 8).
In
concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione
e consulenza ex art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA da parte degli organi
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
In primo
luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel
periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione.
Pertanto, siccome nei mesi
di maggio, giugno, luglio e agosto 2010 l’insorgente non si è rivolto
direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e
doveri, nemmeno entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai
sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.10.; STCA
38.2007.32
del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).
Al
riguardo va in ogni caso evidenziato che il TFA
ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta
una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche
senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid.
2.
; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del
resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
La nostra
Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:
"
(…)
2.1
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich
der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden
Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den
Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben
hat.
2.2
Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten
Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten
Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen
geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die
Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die
Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach
Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn
die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare
Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle
ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt
werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten
nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz
bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen
Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht
bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der
ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich
erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle
des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung
der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass
die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem
ungenügend waren.“
In
secondo luogo, nel caso di specie l’URC ha indicato che:
" (…)
la Sezione del lavoro ha tentato di colmare questa lacuna informativa, tenendo
in una seduta nell’aprile 2010 tutti consulenti ARI e trasmettendo un volantino
all’intenzione di tutte le Scuole per apprendisti tramite la direzione della
DFP; purtroppo con rammarico constatiamo che non tutti gli apprendisti sono
stati raggiunti da questa iniziativa.” (doc. A)
Ne
discende che l’amministrazione nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di
informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.
Ciò vale
a più forte ragione se si pone mente al fatto che attualmente una persona
giovane può far capo a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque
può rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di sua scelta per
ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo
cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).
Questa
Corte auspica, in ogni caso, che la Sezione del lavoro si attivi nuovamente presso
le scuole per gli apprendisti perché sensibilizzino gli studenti riguardo ai
loro obblighi nel caso dovessero far capo all’assicurazione contro la
disoccupazione.
2.12
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.13
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro
giorni per mancate ricerche per ciascuno dei tre mesi precedenti l’iscrizione
in disoccupazione).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 contestata deve, perciò, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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